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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/08/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 441 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Miceli;
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Palermo, via Leonardo Ximenes n. 19 (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Michelangelo Gaudesi;
APPELLATA
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “voglia l'ecc.ma Corte …. nel merito in riforma della gravata sentenza
n.380/2022 del Tribunale di Palermo - annullare la condanna al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c.; - condannare
l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello - Contrariis reiectis;
- Nel merito, per i motivi tutti di cui in parte narrativa, rigettare l'appello e confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 380/2022, emessa in seno al procedimento R.G. n.
9122/2020 del Tribunale di Palermo - Dott.ssa Sara Monteleone – in data 26.01.2022, pubblicata il 27.01.2022 e spedita in forma esecutiva in data 26.02.2022. - In subordine, nella denegata ipotesi di riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, richiamate tutte le argomentazioni, eccezioni e difese, spiegate in primo grado e nel presente grado di giudizio, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito a decidere la presente
1 controversia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di
Pace di Palermo, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. - In ulteriore subordine, per i motivi illustrati in parte narrativa, rigettare nel merito ogni domanda di parte appellante poiché non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione circa l'esistenza di un danno risarcibile;
- Per i motivi tutti di cui in parte narrativa, rigettare e comunque dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avanzate dall'appellante nel presente grado di giudizio poiché decaduta in primo grado e, pertanto, dovendosi considerare le dette richieste come nuove prove;
- Per le argomentazione ed i motivi di cui in narrativa, condannare nuovamente la parte appellante al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. - Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 380/2022, il Tribunale di Palermo, accertata la cessazione della materia del contendere tra le parti, dichiarò la soccombenza virtuale di Parte_1
e la condannò al pagamento, nei confronti della convenuta delle spese Controparte_1 del giudizio e dell'importo equitativamente determinato di euro 850,00, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, ritenendo che la avesse proposto Parte_1 un'azione negatoria della servitù nei confronti di soggetto privo legittimazione passiva, in quanto non proprietario del vicino fondo astrattamente “dominante”.
Ritenne il primo giudice inappropriata la condotta giudiziale della tenuto Parte_1 conto che la stessa, benché il tubo fosse stato rimosso dopo la notifica della citazione introduttiva, avrebbe iscritto comunque al ruolo la causa ed avesse ingiustificatamente rifiutato la compensazione delle spese di lite, proposto alla prima udienza in via conciliativa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 23 febbraio 2022, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così di seguito riassumibili:
I. erronea qualificazione dell'azione;
II. errore del primo giudice per aver ritenuto non passivamente legittimata l'impresa per il danno cagionato;
CP_1 CP_1
III. erronea dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate;
IV. erroneità della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, con comparsa del 9 maggio 2022 si è costituita resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto. Controparte_1
2 4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così compendiato l'oggetto del gravame, non vi è contrasto tra le parti – nè specifiche censure – sulla cessazione materia della materia del contendere, così come già dichiarata dal Tribunale.
Sul punto, va ricordato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Preme, quindi, aggiungere che alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, n.
6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
La regolamentazione delle spese processuale va, pertanto, operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
L'oggetto dell'odierno giudizio, dunque, è circoscritto alla sola chiesta rivalutazione di tale apprezzamento probabilistico, ai fini della regolamentazione delle spese.
6. Tanto considerato, prima di entrare nel merito dell'impugnativa proposta dall'appellante, va dichiarata, in via introduttiva, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellata, così come impropriamente riproposta in questo grado.
3 Invero, stante l'indefettibile carattere preliminare di tale eccezione, è evidente che il primo giudice - entrando nel merito della controversia – abbia affermato la propria competenza sulla causa, così rigettando l'eccezione proposta e decidendo la controversia.
Non si tratta, quindi, di una questione dichiarata assorbita per cui era sufficiente che l'appellato la riproponesse, essendo necessaria – perché questa Corte l'esaminasse – la proposizione dell'appello incidentale.
Orbene, avendo l'appellata espressamente dichiarato di non aver proposto appello incidentale, deve ritenersi intervenuta acquiescenza su tale questione.
7. Passando, adesso, al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione, dei quali è indicata la trattazione congiunta, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l'azione proposta alla stregua di un' actio negatoria servitutis.
Rappresenta che, poiché la propria domanda era diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del proprio diritto di proprietà e non la declaratoria del diritto reale vantato, aveva proposto una domanda di risarcimento in forma specifica, disattesa dal Tribunale.
Sostiene che, dunque, non fosse obbligata a promuovere l'azione nei confronti delle
, tenuto conto che era da ritenersi quanto meno corresponsabile dei Pt_2 CP_1 danni cagionati.
Soggiunge, infine, che era rimasto comunque indimostrato che fossero state impartite dalla committenza precise istruzioni alla Tecnica Edile, tali per cui l'impresa avrebbe dovuto necessariamente posizionare il tubo lungo il tracciato che ha intercettato la finestra dell'immobile di proprietà appellante.
Il motivo è fondato.
Pare opportuno il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
Ed ancora, sui requisiti dell'azione negatoria, occorre precisare che, secondo
4 l'insegnamento della Suprema Corte “la <> ha come essenziale presupposto la sussistenza di altrui pretese sul bene immobile, non potendo essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una pretesa di diritto sulla cosa”.
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05/12/2018).
Avuto riguardo a tali condivisibili principi, è evidente che l'appellante non abbia mai richiesto l'accertamento negativo di un diritto reale di godimento, bensì la mera rimozione del tubo impropriamente posizionato da , diagonalmente rispetto ad una finestra CP_1 del proprio immobile.
Ciò, invero, appare evidente alla luce della complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e delle relative conclusioni, giacché venne richiesta la mera emissione di un provvedimento che ordinasse “alla Ditta Tecnica Edile di provvedere alla rimozione del tubo posto sopra la finestra che accede all'immobile di proprietà attrice”.
Ne deriva, dunque, che nei confronti della non vi è stata la proposizione CP_1 di un' azione a difesa della proprietà, bensì un'azione di natura personale, rivolta all'autore materiale di un fatto ritenuto ingiusto.
E' noto infatti che il proprietario di un immobile “ove ritenga che l'attività materiale di un terzo - anche se appaltatore - abbia arrecato danni ingiusti alla sua proprietà – possa
– agire, nei confronti di quello, sia per il ristoro del suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2043
c.c., sia per il ripristino dello stato dei luoghi, giacché, in tal caso, la reintegra in forma specifica costituisce il rimedio idoneo per eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito del terzo ai sensi dell'art. 2058, comma 1, c.c.." (Cassazione civile sez. III,
09/07/2009, n.16118).
Si rileva adesso che l'appellata non ha mai negato l'anomalo posizionamento della tubazione, avendo tentato, invece, di attribuire ogni responsabilità alla committenza.
Tale argomentazione appare, tuttavia, priva di pregio.
È principio consolidato in giurisprudenza che “di regola, l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva, a parte l'ipotesi di una culpa in eligendo - rispettivamente - la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore" (Cassazione civile, sez. II, 10/05/2022 , n. 14732; cfr. anche Cassazione civile, sez. II, 12/03/2021, n. 7027).
5 Alla luce di tali principi, risulta indimostrato che la committenza avesse richiesto alla
Tecnica Edile di intercettare la finestra di proprietà appellante, né che, in ogni caso, l'appellata fosse stata destinataria di istruzioni talmente precise, rigide e vincolanti da apparire, ad una impresa specializzata nel settore edile, del tutto insuperabili.
Tenuto conto di tali circostanze, certamente assorbenti di ogni ulteriore doglianza proposta, risulta evidente, all'esito della sommaria delibazione del merito della controversia, la fondatezza delle domande proposte da con conseguente Parte_1 accoglimento del gravame e riforma della sentenza impugnata.
Per tali ragioni, va reputata virtualmente soccombente e condannata al CP_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Alla luce del disposto accoglimento, inoltre, viene meno il presupposto per la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. comminata dal Tribunale, con conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale riforma della sentenza n. 380/2022 resa dal Tribunale di Palermo;
condanna a pagare in favore di le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 per il primo grado di giudizio in complessivi euro 1276,50 per compensi e, per il grado di appello, in complessivi euro 1442,5 per compensi, oltre accessori come per legge;
rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata proposta dall'appellata; conferma, nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 25 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 441 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2022, promossa
DA
nata a [...] l'[...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Miceli;
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Palermo, via Leonardo Ximenes n. 19 (C.F. e P.IVA Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Michelangelo Gaudesi;
APPELLATA
Oggetto: condannatorio
Conclusioni: per l'appellante: “voglia l'ecc.ma Corte …. nel merito in riforma della gravata sentenza
n.380/2022 del Tribunale di Palermo - annullare la condanna al pagamento delle spese di lite ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 1° comma c.p.c.; - condannare
l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “voglia l'ecc.ma Corte di Appello - Contrariis reiectis;
- Nel merito, per i motivi tutti di cui in parte narrativa, rigettare l'appello e confermare integralmente ed in ogni sua parte l'impugnata Sentenza n. 380/2022, emessa in seno al procedimento R.G. n.
9122/2020 del Tribunale di Palermo - Dott.ssa Sara Monteleone – in data 26.01.2022, pubblicata il 27.01.2022 e spedita in forma esecutiva in data 26.02.2022. - In subordine, nella denegata ipotesi di riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, richiamate tutte le argomentazioni, eccezioni e difese, spiegate in primo grado e nel presente grado di giudizio, dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice adito a decidere la presente
1 controversia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente che si indica nel Giudice di
Pace di Palermo, con condanna dell'appellante alle spese del doppio grado di giudizio. - In ulteriore subordine, per i motivi illustrati in parte narrativa, rigettare nel merito ogni domanda di parte appellante poiché non ha assolto al proprio onere probatorio in ordine alla dimostrazione circa l'esistenza di un danno risarcibile;
- Per i motivi tutti di cui in parte narrativa, rigettare e comunque dichiarare inammissibili le richieste istruttorie avanzate dall'appellante nel presente grado di giudizio poiché decaduta in primo grado e, pertanto, dovendosi considerare le dette richieste come nuove prove;
- Per le argomentazione ed i motivi di cui in narrativa, condannare nuovamente la parte appellante al risarcimento da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. - Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 380/2022, il Tribunale di Palermo, accertata la cessazione della materia del contendere tra le parti, dichiarò la soccombenza virtuale di Parte_1
e la condannò al pagamento, nei confronti della convenuta delle spese Controparte_1 del giudizio e dell'importo equitativamente determinato di euro 850,00, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
A tanto pervenne il giudice di prime cure, ritenendo che la avesse proposto Parte_1 un'azione negatoria della servitù nei confronti di soggetto privo legittimazione passiva, in quanto non proprietario del vicino fondo astrattamente “dominante”.
Ritenne il primo giudice inappropriata la condotta giudiziale della tenuto Parte_1 conto che la stessa, benché il tubo fosse stato rimosso dopo la notifica della citazione introduttiva, avrebbe iscritto comunque al ruolo la causa ed avesse ingiustificatamente rifiutato la compensazione delle spese di lite, proposto alla prima udienza in via conciliativa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione notificato il 23 febbraio 2022, sulla scorta di quattro motivi di impugnazione, così di seguito riassumibili:
I. erronea qualificazione dell'azione;
II. errore del primo giudice per aver ritenuto non passivamente legittimata l'impresa per il danno cagionato;
CP_1 CP_1
III. erronea dichiarazione di inammissibilità delle richieste istruttorie formulate;
IV. erroneità della condanna alle spese ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.
3. Ristabilito il contraddittorio in questo grado, con comparsa del 9 maggio 2022 si è costituita resistendo al gravame di cui ha richiesto il rigetto. Controparte_1
2 4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'esito dell'udienza del 28 marzo 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione di termini di 60 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
5. Così compendiato l'oggetto del gravame, non vi è contrasto tra le parti – nè specifiche censure – sulla cessazione materia della materia del contendere, così come già dichiarata dal Tribunale.
Sul punto, va ricordato che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023).
Preme, quindi, aggiungere che alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue l'assoluta inidoneità della sentenza ad acquisire efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venire meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (ex plurimis, Cass. Civ., sez. I, n.
6676/2015; sez. III, n. 12887/2009; SS.UU., n. 1048/2000).
La regolamentazione delle spese processuale va, pertanto, operata in applicazione del criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero sulla scorta di un apprezzamento, di carattere probabilistico, sull'accoglibilità della proposta domanda, con una delibazione di fondatezza della stessa (ex plurimis, Cass., 27 marzo 1999 n.2937; Cass., 26 aprile 1993 n.4869; più di recente Cass. civ. sez. VI, n. 24714 dell'11.8.2022).
L'oggetto dell'odierno giudizio, dunque, è circoscritto alla sola chiesta rivalutazione di tale apprezzamento probabilistico, ai fini della regolamentazione delle spese.
6. Tanto considerato, prima di entrare nel merito dell'impugnativa proposta dall'appellante, va dichiarata, in via introduttiva, l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellata, così come impropriamente riproposta in questo grado.
3 Invero, stante l'indefettibile carattere preliminare di tale eccezione, è evidente che il primo giudice - entrando nel merito della controversia – abbia affermato la propria competenza sulla causa, così rigettando l'eccezione proposta e decidendo la controversia.
Non si tratta, quindi, di una questione dichiarata assorbita per cui era sufficiente che l'appellato la riproponesse, essendo necessaria – perché questa Corte l'esaminasse – la proposizione dell'appello incidentale.
Orbene, avendo l'appellata espressamente dichiarato di non aver proposto appello incidentale, deve ritenersi intervenuta acquiescenza su tale questione.
7. Passando, adesso, al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione, dei quali è indicata la trattazione congiunta, l'appellante si duole che il Tribunale abbia erroneamente qualificato l'azione proposta alla stregua di un' actio negatoria servitutis.
Rappresenta che, poiché la propria domanda era diretta ad ottenere la rimozione di una situazione lesiva del proprio diritto di proprietà e non la declaratoria del diritto reale vantato, aveva proposto una domanda di risarcimento in forma specifica, disattesa dal Tribunale.
Sostiene che, dunque, non fosse obbligata a promuovere l'azione nei confronti delle
, tenuto conto che era da ritenersi quanto meno corresponsabile dei Pt_2 CP_1 danni cagionati.
Soggiunge, infine, che era rimasto comunque indimostrato che fossero state impartite dalla committenza precise istruzioni alla Tecnica Edile, tali per cui l'impresa avrebbe dovuto necessariamente posizionare il tubo lungo il tracciato che ha intercettato la finestra dell'immobile di proprietà appellante.
Il motivo è fondato.
Pare opportuno il richiamo, in questa sede, del consolidato principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione" (Cassazione civile sez. III, 21/05/2019, n.13602)
Ed ancora, sui requisiti dell'azione negatoria, occorre precisare che, secondo
4 l'insegnamento della Suprema Corte “la <
(Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31382 del 05/12/2018).
Avuto riguardo a tali condivisibili principi, è evidente che l'appellante non abbia mai richiesto l'accertamento negativo di un diritto reale di godimento, bensì la mera rimozione del tubo impropriamente posizionato da , diagonalmente rispetto ad una finestra CP_1 del proprio immobile.
Ciò, invero, appare evidente alla luce della complessiva lettura dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure e delle relative conclusioni, giacché venne richiesta la mera emissione di un provvedimento che ordinasse “alla Ditta Tecnica Edile di provvedere alla rimozione del tubo posto sopra la finestra che accede all'immobile di proprietà attrice”.
Ne deriva, dunque, che nei confronti della non vi è stata la proposizione CP_1 di un' azione a difesa della proprietà, bensì un'azione di natura personale, rivolta all'autore materiale di un fatto ritenuto ingiusto.
E' noto infatti che il proprietario di un immobile “ove ritenga che l'attività materiale di un terzo - anche se appaltatore - abbia arrecato danni ingiusti alla sua proprietà – possa
– agire, nei confronti di quello, sia per il ristoro del suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2043
c.c., sia per il ripristino dello stato dei luoghi, giacché, in tal caso, la reintegra in forma specifica costituisce il rimedio idoneo per eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito del terzo ai sensi dell'art. 2058, comma 1, c.c.." (Cassazione civile sez. III,
09/07/2009, n.16118).
Si rileva adesso che l'appellata non ha mai negato l'anomalo posizionamento della tubazione, avendo tentato, invece, di attribuire ogni responsabilità alla committenza.
Tale argomentazione appare, tuttavia, priva di pregio.
È principio consolidato in giurisprudenza che “di regola, l'appaltatore, poiché nella esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia, con propria organizzazione ed apprestando i mezzi a ciò necessari, è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nella esecuzione dell'opera, salva, a parte l'ipotesi di una culpa in eligendo - rispettivamente - la esclusiva responsabilità del committente, se questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di nudus minister, ovvero la sua corresponsabilità, qualora si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia dell'appaltatore" (Cassazione civile, sez. II, 10/05/2022 , n. 14732; cfr. anche Cassazione civile, sez. II, 12/03/2021, n. 7027).
5 Alla luce di tali principi, risulta indimostrato che la committenza avesse richiesto alla
Tecnica Edile di intercettare la finestra di proprietà appellante, né che, in ogni caso, l'appellata fosse stata destinataria di istruzioni talmente precise, rigide e vincolanti da apparire, ad una impresa specializzata nel settore edile, del tutto insuperabili.
Tenuto conto di tali circostanze, certamente assorbenti di ogni ulteriore doglianza proposta, risulta evidente, all'esito della sommaria delibazione del merito della controversia, la fondatezza delle domande proposte da con conseguente Parte_1 accoglimento del gravame e riforma della sentenza impugnata.
Per tali ragioni, va reputata virtualmente soccombente e condannata al CP_1 pagamento delle spese processuali del doppio grado.
Alla luce del disposto accoglimento, inoltre, viene meno il presupposto per la condanna ex art. 96 comma 1 c.p.c. comminata dal Tribunale, con conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale riforma della sentenza n. 380/2022 resa dal Tribunale di Palermo;
condanna a pagare in favore di le spese di lite, liquidate CP_1 Parte_1 per il primo grado di giudizio in complessivi euro 1276,50 per compensi e, per il grado di appello, in complessivi euro 1442,5 per compensi, oltre accessori come per legge;
rigetta la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata proposta dall'appellata; conferma, nel resto, l'appellata sentenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 25 luglio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
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