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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 6432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6432 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO ZUROLO e Parte_1
MARIA PAOLA MONTI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023, notificato alla sede legale ed alla sede territoriale dell in data 18.12.2023, ha adito questo Tribunale, CP_1 Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) a decorrere dal 1.08.2021, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, assicurato presso il Fondo
Pensioni a decorrere dal 01.05.1975, ha dedotto: Controparte_2
- che, a seguito di sentenza n. 1445/2010 di questo Tribunale, gli veniva riconosciuto dall' l'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 18201444 a CP_1
decorrere dal 1.06.2007, divenuto definitivo a decorrere dal 01.06.2013 in applicazione del comma 8 dell'art. 1 della L. n. 222/1984;
- che, ciò nonostante, con comunicazione del 06.07.2021, conseguente a visita di verifica della permanenza dei requisiti sanitari della dedotta invalidità, l' gli CP_1
comunicava la revoca del beneficio a decorrere dalla mensilità di agosto 2021;
- di aver impugnavo detto provvedimento con ricorso al Comitato Provinciale, rimasto inesitato;
- di aver quindi proposto, davanti a questo Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. RG. 2363/2022, conclusosi con decreto di omologa del 30.12.2022, notificato presso le sedi legale e territoriale dell' in data 10.07.2023, con il quale veniva accertata la sussistenza del CP_1
requisito sanitario dettato dall'art. 1 della L. n. 222/1984 “a decorrere dalla data della verifica e pedissequa revoca”;
- di aver trasmesso alla competente sede zonale, in data 06.02.2023, la documentazione occorrente per la liquidazione dell'assegno, senza tuttavia ottenere il ripristino della prestazione ingiustamente revoca.
Lamentando l'illegittimità dell'omessa liquidazione dell'assegno ordinario da parte dell' , sul presupposto della sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del CP_1
diritto (sanitario e contributivo), il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice, con ordinanza del 27.12.2024, ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti della sede provinciale dell'ente convenuto, rinviando la causa all'odierna udienza per la verifica dell'integrità del contradditorio.
Nelle more, con memoria del 5.03.2025, si è costituito in giudizio l' , dando CP_1
atto di aver provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa n.rg. 2363/22 con comunicazione di liquidazione del 15.12.2023, disponendo il pagamento del relativo importo, comprensivo di arretrati – previa decurtazione della quota giornaliera di assegno non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente - nel mese di gennaio 2024; l'ente convenuto ha pertanto chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Documentalmente istruita, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale il procuratore di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione dedotta in CP_1
lite, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto successivamente alla notifica del ricorso all' convenuto - validamente CP_1
eseguita nei confronti della sede legale in data 18.12.2023 – in difetto di prova, peraltro, in ordine alla preventiva comunicazione del provvedimento di liquidazione del 15.12.2023
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per 1/2, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà, essendo il pagamento della prestazione oggetto di causa intervenuto nel mese di gennaio 2024, dunque dopo l'iscrizione del ricorso ma prima della sua notifica alla sede provinciale dell' . CP_1
Al riguardo, giova richiamare il comma 6 dell'art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, il quale prevede che “…gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' presso le sedi provinciali dell' . CP_1 CP_1
Come è facile osservare, l'ambito applicativo di tale disposizione si sovrappone quasi completamente a quello delineato dall'art. 445 bis c.p.c., ai sensi del quale
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere... ”.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, pur non rientrando formalmente la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità (artt. 1 e 2 L. n. 222/1984) fra quelle elencate nella norma che ha introdotto l'onere di notifica alle direzioni provinciali dell' territorialmente competenti (trattandosi di prestazioni CP_1
previdenziali e non assistenziali), il fatto che le stesse siano ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 445 bis c.p.c. suggerisca che, anche per le controversie in materia di invalidità pensionabile, gli atti introduttivi vadano notificati presso la sede provinciale dell . CP_1
A conferma di ciò, è sufficiente evidenziare come l'ente convenuto si sia costituito in giudizio solo dopo il rinnovo della notifica nei confronti della sede predetta, intervenuta solo il 30.12.2024.
Per lo stesso motivo, avrebbe dovuto essere notificato alla sede predetta anche il decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. n.rg.
2363/2022.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6432 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti PAOLO ZUROLO e Parte_1
MARIA PAOLA MONTI
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. IVANOE CIOCCA
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.12.2023, notificato alla sede legale ed alla sede territoriale dell in data 18.12.2023, ha adito questo Tribunale, CP_1 Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/84) a decorrere dal 1.08.2021, con conseguente condanna dell' alla corresponsione dei ratei CP_1
maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente, assicurato presso il Fondo
Pensioni a decorrere dal 01.05.1975, ha dedotto: Controparte_2
- che, a seguito di sentenza n. 1445/2010 di questo Tribunale, gli veniva riconosciuto dall' l'assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 18201444 a CP_1
decorrere dal 1.06.2007, divenuto definitivo a decorrere dal 01.06.2013 in applicazione del comma 8 dell'art. 1 della L. n. 222/1984;
- che, ciò nonostante, con comunicazione del 06.07.2021, conseguente a visita di verifica della permanenza dei requisiti sanitari della dedotta invalidità, l' gli CP_1
comunicava la revoca del beneficio a decorrere dalla mensilità di agosto 2021;
- di aver impugnavo detto provvedimento con ricorso al Comitato Provinciale, rimasto inesitato;
- di aver quindi proposto, davanti a questo Tribunale, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. RG. 2363/2022, conclusosi con decreto di omologa del 30.12.2022, notificato presso le sedi legale e territoriale dell' in data 10.07.2023, con il quale veniva accertata la sussistenza del CP_1
requisito sanitario dettato dall'art. 1 della L. n. 222/1984 “a decorrere dalla data della verifica e pedissequa revoca”;
- di aver trasmesso alla competente sede zonale, in data 06.02.2023, la documentazione occorrente per la liquidazione dell'assegno, senza tuttavia ottenere il ripristino della prestazione ingiustamente revoca.
Lamentando l'illegittimità dell'omessa liquidazione dell'assegno ordinario da parte dell' , sul presupposto della sussistenza di tutti i requisiti costitutivi del CP_1
diritto (sanitario e contributivo), il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle suindicate conclusioni.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 28.11.2024, fissata per la discussione della causa, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice, con ordinanza del 27.12.2024, ha ordinato il rinnovo della notifica del ricorso nei confronti della sede provinciale dell'ente convenuto, rinviando la causa all'odierna udienza per la verifica dell'integrità del contradditorio.
Nelle more, con memoria del 5.03.2025, si è costituito in giudizio l' , dando CP_1
atto di aver provveduto a dare esecuzione al decreto di omologa n.rg. 2363/22 con comunicazione di liquidazione del 15.12.2023, disponendo il pagamento del relativo importo, comprensivo di arretrati – previa decurtazione della quota giornaliera di assegno non cumulabile con la retribuzione da lavoro dipendente - nel mese di gennaio 2024; l'ente convenuto ha pertanto chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Documentalmente istruita, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale il procuratore di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine all'intervenuto pagamento della prestazione dedotta in CP_1
lite, ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come il pagamento sia intervenuto successivamente alla notifica del ricorso all' convenuto - validamente CP_1
eseguita nei confronti della sede legale in data 18.12.2023 – in difetto di prova, peraltro, in ordine alla preventiva comunicazione del provvedimento di liquidazione del 15.12.2023
Orbene, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, si ritiene che le stesse debbano essere compensate per 1/2, con condanna dell'ente convenuto al pagamento della restante metà, essendo il pagamento della prestazione oggetto di causa intervenuto nel mese di gennaio 2024, dunque dopo l'iscrizione del ricorso ma prima della sua notifica alla sede provinciale dell' . CP_1
Al riguardo, giova richiamare il comma 6 dell'art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, il quale prevede che “…gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all' presso le sedi provinciali dell' . CP_1 CP_1
Come è facile osservare, l'ambito applicativo di tale disposizione si sovrappone quasi completamente a quello delineato dall'art. 445 bis c.p.c., ai sensi del quale
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il
Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere... ”.
Tanto premesso, ritiene questo giudice che, pur non rientrando formalmente la pensione di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità (artt. 1 e 2 L. n. 222/1984) fra quelle elencate nella norma che ha introdotto l'onere di notifica alle direzioni provinciali dell' territorialmente competenti (trattandosi di prestazioni CP_1
previdenziali e non assistenziali), il fatto che le stesse siano ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 445 bis c.p.c. suggerisca che, anche per le controversie in materia di invalidità pensionabile, gli atti introduttivi vadano notificati presso la sede provinciale dell . CP_1
A conferma di ciò, è sufficiente evidenziare come l'ente convenuto si sia costituito in giudizio solo dopo il rinnovo della notifica nei confronti della sede predetta, intervenuta solo il 30.12.2024.
Per lo stesso motivo, avrebbe dovuto essere notificato alla sede predetta anche il decreto di omologa emesso all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. n.rg.
2363/2022.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- compensa per ½ le spese di lite e condanna l , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla refusione della restante metà, liquidata in complessivi € 932,50, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 25/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli