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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2119/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2119/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECCI Parte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA III MARTIRI N. 2 47921
RIMINIpresso il difensore avv. PECCI GIAMPAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGHI Controparte_1 C.F._1
CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, 185/B 47900 RIMINIpresso il difensore avv. BRIGHI CRISTIAN
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 388 del 2021del Tribunale di Rimini, pubblicata il 16 aprile
2021; conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Le vicende processuali vengono sintetizzate sulla base di quanto desumibile dalla sentenza appellata.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Rimini in Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1043/2015 emesso dallo stesso Tribunale in data 31.5.2016, con cui gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore di il pagamento della somma di euro Parte_2
53.149,64, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di conto corrente.
3. Allegava in particolare parte opponente che:
pagina 1 di 10 - la clausola di deroga convenzionale della giurisdizione (a favore dell'autorità giudiziaria italiana), contenuta nel contratto di fideiussione, doveva ritenersi invalida;
- la fideiussione omnibus, posta dalla banca a fondamento della pretesa, doveva ritenersi nulla, in quanto avente oggetto indeterminato;
- la banca aveva addebitato interessi, in mancanza di espressa pattuizione;
- non era valida la pattuizione relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto, in quanto non sufficientemente determinata.
4. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
5. Il Tribunale di Rimini così provvedeva:
- Accoglie in parte l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 32.126,81, oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 al saldo;
- Compensa per metà le spese di lite, complessivamente determinate in euro 813,00 per anticipazioni ed euro 15.560,00 per compensi professionali (di cui euro 13.430,00 per la fase di opposizione ed euro
2.200,00 per la fase monitoria), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento della restante parte in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
- Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, liquidate Parte_1 con separato provvedimento.
6. Secondo il Tribunale, l'opposizione era in parte fondata.
7. L'eccezione di nullità della clausola di deroga alla giurisdizione, contenuta nel contratto di fideiussione (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione, vedi art. 17), era infondata.
In ogni caso, pur in assenza di tale pattuizione, la giurisdizione del Giudice italiano trovava fondamento anche nella previsione generale di cui all'art. 3 della L. n. 218 del 1995 (alla stregua del quale, “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”), in quanto il fideiussore opponente era residente in [...], pertanto in territorio italiano.
Doveva, quindi, ritenersi validamente radicata innanzi al Tribunale di Rimini la competenza a conoscere del credito vantato dalla banca nei confronti dell'opponente.
8. Doveva poi essere rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto, conformemente alla disciplina di cui all'art. 1938 c.c. (anche a voler ritenere applicabile tale norma alla fideiussione di cui è causa), veniva indicato l'importo massimo garantito
(come peraltro riconosciuto nella stessa prospettazione di parte attrice opponente). Non si rinvenivano pertanto profili di indeterminatezza dell'oggetto. pagina 2 di 10 9. Analogamente doveva essere rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modulo ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, in quanto, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla tempestività e fondatezza nel merito, l'eccezione era solo prospettata, senza essere in alcun modo supportata da documentazione probatoria in merito ai fatti costitutivi dell'allegata invalidità.
10. Secondo il tribunale, il contratto di apertura di conto corrente di cui è causa era sottoposto all'applicazione del diritto sammarinese, pur in assenza di specifica previsione contrattuale, in applicazione dei principi generali espressi dalla L. n. 218 del 1995.
11. Inoltre, parte opponente era legittimata a sollevare eccezioni relative al rapporto garantito, atteso che la fideiussione di cui è causa non conteneva alcuna previsione sulla base della quale escludere detta facoltà. In particolare, tale portata non poteva essere attribuita alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, sulla base del quale il fideiussore vedeva compressa la propria facoltà di sollevare le (sole) eccezioni relative “al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Doveva essere, pertanto, ammessa la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito (tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca ed il debitore principale).
12. Secondo il Tribunale, era fondata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interesse applicati al rapporto dal 1.1.2007 (vedi contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte convenuta sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) fino al 9.3.2011 (data in cui era stata stipulata nuova pattuizione, per la quale risultavano provate le condizioni economiche applicate, vedi doc. 3 già citato).
In conseguenza della mancata prova di valida pattuizione dei tassi di interesse, il saldo dei rapporti dare-avere tra le parti doveva essere ricalcolato in applicazione del solo interesse legale.
Doveva peraltro essere negata l'applicabilità al caso di specie dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto la disciplina italiana non era applicabile, per le ragioni sopra esposte, al rapporto di cui è causa.
13. era l'eccezione in punto di usurarietà del tasso di interesse e non riferita specificamente CP_2 al contenuto del contratto oggetto di causa.
14. Fondata era l'eccezione mossa da parte opponente in relazione all'indeterminatezza della pattuizione della c.d. commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di apertura di conto corrente del 9.3.2011 (vedi doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al caso di specie, pur muovendo dalla premessa della sottoposizione del rapporto oggetto di causa alla disciplina sammarinese, doveva ritenersi in ogni caso applicabile anche l'art. 1346
c.c., in quanto norma che delineava uno dei presupposti strutturali fondamentali della fattispecie contrattuale come conformata dall'ordinamento italiano.
Doveva essere quindi affermata l'invalidità della clausola relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto nel contratto del 3.9.2011, in quanto in essa era indicato esclusivamente il coefficiente pagina 3 di 10 percentuale applicato (0,25 %) e non i criteri mediante i quali determinare la “base” a cui applicare tale coefficiente.
Conseguentemente doveva essere operato un ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, eliminando gli addebiti operati dalla opposta a titolo di commissione di massimo scoperto.
15. Secondo il Tribunale doveva essere assunto come esito del ricalcolo il saldo di euro 32.126,81 a debito per il correntista, ottenuto mediante applicazione degli interessi legali ed eliminazione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (vedi pag. 21 della relazione di consulenza tecnica).
L'opponente doveva pertanto essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di euro 32.126,81, oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 (data della notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di prova della comunicazione all'opponente di una eventuale domanda stragiudiziale anteriore) al saldo effettivo.
16. Il Tribunale alla luce dei concreti profili di soccombenza tra le parti, compensava per metà le spese di lite (anche relative alla fase monitoria) e poneva la restante parte a carico dell'opponente.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato provvedimento, andavano poste a carico di parte convenuta.
17. Proponeva appello , oggi , rassegnando le seguenti Parte_1 CP_3 conclusioni:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di fatto
e di diritto ut supra rassegnati, in riforma della sentenza impugnata: - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1043/2016, RG. n. 3234/2016, reso dal Tribunale di Rimini, respingendo integralmente le avverse domande ed eccezioni sicché infondate in fatto ed in diritto. - In subordine, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è debitore nei Controparte_1 confronti della della somma di euro 53.149,64 oltre interessi Parte_1 Parte_1 convenzionali e rivalutazione dal 01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 53.149,64 oltre interessi convenzionali e rivalutazione dal Parte_1
01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.”.
18. Con il primo motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata nei termini seguenti: “alle pagine 6 e 7, ove si legge che: “….Va inoltre preliminarmente rilevato come parte opponente sia legittimata a sollevare eccezioni relative al rapporto garantito atteso che la fideiussione di cui è causa non contiene alcuna previsione sulla base della quale escludere detta facoltà. In particolare, tale portata non può essere attribuita alla previsione pagina 4 di 10 di cui all'art. 9 del contratto, sulla base della quale il fideiussore vede compressa la propria facoltà di sollevare le (sole) eccezioni relative al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore. Va pertanto ammessa la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito (tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca e il debitore principale)…”. Secondo l'appellante, il Tribunale di
Rimini avrebbe errato a qualificare il contratto sottoscritto da quale fideiussione Controparte_1 in luogo di contratto autonomo di garanzia, in quanto era stata evidenziata in atti l'impossibilità, in concreto, da parte del garante, di poter opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale e all'art. 7 del contratto di fideiussione era prevista proprio una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
19. Con il secondo motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata nei termini seguenti: “anche a pagina 7 ove testualmente deduce: “E' fondata
l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interesse applicati al rapporto dal 01.01.2007 (vedi contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte convenuta sub. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) fino al 09.03.2011 (data in cui è stata stipulata nuova pattuizione per la quale risultano provate le condizioni economiche applicate, vedi doc. 3 già citato). In conseguenza della mancata prova di valida pattuizione dei tassi di interesse il saldo dei rapporti dare-avere tra le parti va ricalcolato in applicazione del solo interesse legale..”.
Secondo l'appellante: la statuizione “appare illogica e infondata dal momento che, lo si è già detto, il garante non può in alcun modo opporre eccezioni che attengano al rapporto contrattuale principale
(nel caso di specie, il contratto di conto corrente), avendo sottoscritto, per l'appunto, un contratto autonomo di garanzia che prescrive specificamente, all'art. 7 proprio la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”; alla luce del disposto del suindicato art. 7, il quale sancisce che
“per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della ”, il credito era stato CP_4
“ampiamente documentato” attraverso la documentazione prodotta in giudizio.
In ogni caso, il giudice di prime cure, anche ritenendo che il contratto concluso costituisse fideiussione, non avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione sollevata da con riferimento Controparte_1 alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interessi applicati al rapporto dal 1.1.2007 al 9.3.2011.
Invero, secondo l'appellante, sulla clausola di cui all'art.
7 - contenuta nel “primo” contratto di apertura di conto corrente (docc. 03) - di rinvio agli usi su piazza per la determinazione dei tassi di interesse, la Corte di Appello di Bologna (con la sentenza n. 1256/2021, pubbl. il 21.05.2021, nel processo RG 2914/2016, riferita ad altra opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro la
[...]
) aveva confermato la sentenza di primo grado in favore della Parte_1 Parte_1
ribadendo, in ogni caso, nel merito, la perfetta legittimità della clausola suddetta, non
[...] ammettendo, sul punto, alcuna CTU. pagina 5 di 10 20. Con il terzo motivo di appello , oggi , censurava la Parte_1 CP_3 sentenza impugnata “circa la commissione di massimo scoperto.”. Secondo l'appellante: la motivazione della sentenza, sul punto, “appare illogica dal momento che, da una parte viene correttamente disapplicata la normativa italiana in favore di quella sammarinese (come correttamente riportato anche a pagina sei primo e secondo capoverso della sentenza di prime cure), ed immediatamente dopo si invoca l'applicazione dell'art. 1346 c.c., norma del codice civile italiano, in quanto norma che delinea i presupposti fondamentali del contratto”; anche il richiamo all'art. 1372
c.c. “appare fuorviante ed infondato”, in quanto il contratto sottoscritto dall'attore era contratto autonomo di garanzia che gli imponeva il pagamento immediato alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore;
dal momento che il contratto era qualificabile quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, appariva evidente come le contestazioni riguardanti il contratto di conto corrente non potevano in alcun modo interessare lo stesso.
21. Con il quarto motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata con riferimento alla “conclusione alla luce delle risultanze peritali.”. Secondo
l'appellante: la motivazione sul punto appariva infondata e illogica alla luce del fatto che
[...] non aveva alcuna legittimazione ad opporre eccezioni al saldo del conto corrente CP_1 garantito. Pertanto, la CTU, ammessa dal giudice di prime cure sull'errato presupposto che l'attore fosse legittimato ad opporre eccezioni afferenti al rapporto principale, non avrebbe dovuto essere ammessa nel procedimento e, pur essendo stata espletata, non avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione;
l'ammissione della CTU era da ritenersi errata in quanto, anche nel merito “la clausola
n. 7 del “primo” contratto di apertura di credito è perfettamente legittima e non richiedeva alcun ricalcolo.”.
22. Con il quinto motivo di appello , oggi 739 , censura la Parte_1 Pt_1 sentenza impugnata “Sulle spese di lite”. Secondo l'appellante, la ripartizione delle spese effettuata dal
Tribunale di Rimini appariva immotivata sia con riferimento alla compensazione per metà delle spese di lite sia relativamente alle spese di CTU, che erano state poste illegittimamente a suo carico.
23. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata e previa le opportune pronunce e declaratorie, IN VIA PRELIMINARE Accogliere al richiesta di riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 2119/2021 RG – Sezione III-, con il giudizio pendente al n. 84/2022 RG – Sezione III- pendente, innanzi a questa adita Corte di Appello, medesima sezione –
Pres. Dott. Andrea Lama, per connessione oggettiva e connessione parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati e per l'effetto, ogni contraria disattesa e reietta o per i motivi di fatti e di diritto sopra espressi, riformare la sentenza n°
388/2021 emessa da Tribunale di Rimini, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto n°
1043/2016 RG 3234/2016 e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. è debitore CP_1
pagina 6 di 10 nei confronti della della somma ritenuta di giustizia in relazione a quanto Parte_1 riportato negli atti di causa dei procedimenti riuniti, specificando la debenza della somma fino all'importo di € 75.000,00 come riportato nella clausola limitativa della fideiussione sottoscritta il
26.04.2007 e detratti gli acconti già versati per € 41.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A. e 15% spese generali come per legge. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n°388/2021 emessa dal Tribunale di Rimini –
Dott. Lorenzo Maria Lico in data 15.04.2021 e depositata il 16.04.2021 relativamente alla accertata debenza dell'importo di € 32.126,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 08.6.2016 al saldo, il tutto fino all'importo di € 75.000,00 come riportato nella clausola limitativa della fideiussione sottoscritta il
26.04.2007 e detratti gli acconti già versati per € 41.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A. e 15% spese generali come per legge. IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
INCIDENTALE riformare la sentenza di appello in relazione alla soccombenza per metà delle spese di lite, determinando gli importi dovuti in relazione al corretto scaglione ex DM 55/2014 rapportati al decisum della sentenza oggetto di gravame. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A.
e 15% spese generali come per legge.”.
24. Con appello incidentale censurava la sentenza impugnata “Sulla erroneità Controparte_1 della sentenza in punto di soccombenza per la metà delle spese di lite sia della fase monitoria che della fase di merito”. Secondo il conteggio effettuato dal Tribunale di Rimini era Controparte_1 erroneo, in quanto riferentesi ad uno scaglione erroneo. Lo scaglione da utilizzarsi, posta la condanna ad € 32.136,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 al saldo, avrebbe dovuto essere quello tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, e l'applicazione dello stesso avrebbe portato ad una compensazione per metà di € 7.254,00 “oltre € 2.200,00 rimborso forfetario CPA e IVA.”.
25. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
26. Tutti i motivi afferenti al merito della controversia sono incentrati sull'affermazione della natura di contratto autonomo di garanzia del vincolo assunto dal garante.
L'allegazione è infondata.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, da cui è tratta la massima che segue), la clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo di per sé sola, al fine di qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione semplice:
“La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di pagina 7 di 10 garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
Nel caso di specie, il negozio fideiussorio prevede soltanto una clausola di pagamento a prima richiesta, cui non si accompagna una clausola “senza eccezioni”, che possa essere interpretata nel senso di precludere al garante qualunque eccezione relativa al rapporto garantito.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, tale portata non può essere attribuita alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, sulla base del quale il fideiussore non può sollevare le (sole) eccezioni relative “al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Deve escludersi la natura “autonoma” della garanzia assunta dal fideiussore con la CP_1 conseguenza della sussistenza in capo al garante di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito, tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca ed il debitore principale.
27. Tutti i motivi di gravame sono infondati, nella parte in cui invocano o comunque logicamente presuppongono la natura autonoma della garanzia e il divieto per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito.
28. È infondato il motivo di gravame, con cui parte appellante deduce la validità della clausola di determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio agli usi su piazza.
La richiamata sentenza di questa Corte territoriale su analoga vicenda, dopo aver ribadito la invalidità di una clausola siffatta (art. 7 del contratto di conto corrente), sulla base delle norme di legge e di regolamento della repubblica di San Marino, si è limitata ad accertare la previsione negoziale e normativa di un valido tasso sostitutivo, presupponente ovviamente la nullità del rinvio agli usi su piazza (così la sentenza, riportata in atto di appello: 36. Nella fattispecie l'art. X.IV.12 del predetto
Regolamento della BCRSM n. 2007-07 stabilisce che "nel caso in cui il rinvio agli usi riguardi il tasso di interesse, si applica il tasso Euribor a 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto").
Il motivo di gravame, in quanto incentrato sulla dedotta validità della clausola di rinvio agli usi su piazza, è dunque infondato.
pagina 8 di 10 29. È altresì infondato il motivo di gravame, finalizzato all'accertamento della validità della clausola di determinazione della C.M.S..
Il tribunale di Rimini ha così correttamente statuito sul punto:
“Con riferimento al caso di specie, pur muovendo dalla premessa della sottoposizione del rapporto oggetto di causa alla disciplina sammarinese, deve ritenersi in ogni caso applicabile anche l'art. 1346
c.c., in quanto norma che delinea uno dei presupposti strutturali fondamentali della fattispecie contrattuale come conformata dall'ordinamento italiano. La norma, peraltro, recepisce un principio logico ancor prima che giuridico, in quanto non può esservi “accordo” contrattuale senza che lo stesso verta su un oggetto ben definito o definibile in base a criteri obiettivi, pena la carenza di quel requisito della “serietà” del vincolo su cui trova fondamento il generale principio pacta sunt servanda
(cristallizzato all'art. 1372 c.c.). Va, nello specifico, affermata l'invalidità della clausola relativa alla
c.d. commissione di massimo scoperto nel contratto del 3.9.2011 in quanto in essa è indicato esclusivamente il coefficiente percentuale applicato (0,25 %) e non i criteri mediante i quali determinare la “base” a cui applicare tale coefficiente.”
Il tribunale ha dunque ritenuto indeterminato il contenuto della clausola di c.m.s. e ha poi dichiarato la nullità per indeterminatezza della clausola medesima per contrasto con il principio sancito dall'art. 1346 c.c. .
L'accertamento della applicabilità al rapporto contrattuale della legge sammarinese non contrasta con tale statuizione, tenuto conto della natura di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218 del
1995, della norma di cui all'art. 1346 c.c., dovendo ritenersi il principio della necessaria determinatezza dell'oggetto del contratto un principio cardine dell'ordinamento italiano.
30. È infondato il quinto motivo di gravame dell'appello principale.
Il regolamento delle spese prevede la compensazione per metà e la condanna di parte opponente al rimborso della residua metà.
L'esito del giudizio ha reso corretta tale statuizione sulle spese di lite, implicando l'accertamento di un credito inferiore in misura rilevante rispetto a quello oggetto di ingiunzione.
Per le stesse ragioni, l'imposizione delle spese di ctu a carico di parte opposta (qui appellante) è giustificata sia dall'oggettivo interesse della parte all'espletamento di un incombente rivelatosi, a seguito delle contestazioni di parte opponente, necessario all'accertamento del credito azionato sia dall'esito del giudizio di primo grado, implicante la riduzione sensibile del credito azionato.
31. È infondato l'appello incidentale.
Parte appellante incidentale deduce l'errata applicazione dello scaglione da parte del tribunale:
“Fermo restando che la fase istruttoria è constata unicamente della perizia econometrica, unico mezzo istruttorio ammesso, anche non ritenendo modellare la fase istruttoria su questa evidenza, lo scaglione utilizzato, posta la condanna ad € 32.136,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 08.06.2016 al
pagina 9 di 10 saldo, doveva essere quello dei “€ 26.001/€ 52.000”, il quale avrebbe portato ad una compensazione per metà di € 7.254,00, oltre 2.200,00, rimborso forfettario CPA e IVA.”
Tale assunto è infondato.
Il tribunale ha così statuito in punto spese:
“Compensa per metà le spese di lite, complessivamente determinate in euro 813,00 per anticipazioni ed euro 15.560,00 per compensi professionali (di cui euro 13.430,00 per la fase di opposizione ed euro
2.200,00 per la fase monitoria), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento della restante parte in favore di Controparte_1 Parte_1
.
[...]
La liquidazione fatta dal Tribunale è compatibile con i valori massimi dello scaglione “€ 26.001/€
52.000”, vigente ratione temporis.
La doglianza circa l'erronea individuazione dello scaglione è dunque infondata.
32. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
II – conferma la sentenza appellata;
III – dichiara l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2119/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PECCI Parte_1 P.IVA_1
GIAMPAOLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA III MARTIRI N. 2 47921
RIMINIpresso il difensore avv. PECCI GIAMPAOLO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRIGHI Controparte_1 C.F._1
CRISTIAN e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FLAMINIA, 185/B 47900 RIMINIpresso il difensore avv. BRIGHI CRISTIAN
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 388 del 2021del Tribunale di Rimini, pubblicata il 16 aprile
2021; conclusioni come da note
Motivi della decisione
1. Le vicende processuali vengono sintetizzate sulla base di quanto desumibile dalla sentenza appellata.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato adiva il Tribunale di Rimini in Controparte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 1043/2015 emesso dallo stesso Tribunale in data 31.5.2016, con cui gli veniva ingiunto, in qualità di fideiussore di il pagamento della somma di euro Parte_2
53.149,64, oltre interessi e spese, a titolo di saldo negativo di conto corrente.
3. Allegava in particolare parte opponente che:
pagina 1 di 10 - la clausola di deroga convenzionale della giurisdizione (a favore dell'autorità giudiziaria italiana), contenuta nel contratto di fideiussione, doveva ritenersi invalida;
- la fideiussione omnibus, posta dalla banca a fondamento della pretesa, doveva ritenersi nulla, in quanto avente oggetto indeterminato;
- la banca aveva addebitato interessi, in mancanza di espressa pattuizione;
- non era valida la pattuizione relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto, in quanto non sufficientemente determinata.
4. Si costituiva in giudizio la banca convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
5. Il Tribunale di Rimini così provvedeva:
- Accoglie in parte l'opposizione proposta da e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Controparte_1
- Condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1 euro 32.126,81, oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 al saldo;
- Compensa per metà le spese di lite, complessivamente determinate in euro 813,00 per anticipazioni ed euro 15.560,00 per compensi professionali (di cui euro 13.430,00 per la fase di opposizione ed euro
2.200,00 per la fase monitoria), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento della restante parte in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
- Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica, liquidate Parte_1 con separato provvedimento.
6. Secondo il Tribunale, l'opposizione era in parte fondata.
7. L'eccezione di nullità della clausola di deroga alla giurisdizione, contenuta nel contratto di fideiussione (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione, vedi art. 17), era infondata.
In ogni caso, pur in assenza di tale pattuizione, la giurisdizione del Giudice italiano trovava fondamento anche nella previsione generale di cui all'art. 3 della L. n. 218 del 1995 (alla stregua del quale, “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge”), in quanto il fideiussore opponente era residente in [...], pertanto in territorio italiano.
Doveva, quindi, ritenersi validamente radicata innanzi al Tribunale di Rimini la competenza a conoscere del credito vantato dalla banca nei confronti dell'opponente.
8. Doveva poi essere rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione omnibus per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto, conformemente alla disciplina di cui all'art. 1938 c.c. (anche a voler ritenere applicabile tale norma alla fideiussione di cui è causa), veniva indicato l'importo massimo garantito
(come peraltro riconosciuto nella stessa prospettazione di parte attrice opponente). Non si rinvenivano pertanto profili di indeterminatezza dell'oggetto. pagina 2 di 10 9. Analogamente doveva essere rigettata l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modulo ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, in quanto, a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla tempestività e fondatezza nel merito, l'eccezione era solo prospettata, senza essere in alcun modo supportata da documentazione probatoria in merito ai fatti costitutivi dell'allegata invalidità.
10. Secondo il tribunale, il contratto di apertura di conto corrente di cui è causa era sottoposto all'applicazione del diritto sammarinese, pur in assenza di specifica previsione contrattuale, in applicazione dei principi generali espressi dalla L. n. 218 del 1995.
11. Inoltre, parte opponente era legittimata a sollevare eccezioni relative al rapporto garantito, atteso che la fideiussione di cui è causa non conteneva alcuna previsione sulla base della quale escludere detta facoltà. In particolare, tale portata non poteva essere attribuita alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, sulla base del quale il fideiussore vedeva compressa la propria facoltà di sollevare le (sole) eccezioni relative “al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”. Doveva essere, pertanto, ammessa la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito (tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca ed il debitore principale).
12. Secondo il Tribunale, era fondata l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interesse applicati al rapporto dal 1.1.2007 (vedi contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte convenuta sub doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) fino al 9.3.2011 (data in cui era stata stipulata nuova pattuizione, per la quale risultavano provate le condizioni economiche applicate, vedi doc. 3 già citato).
In conseguenza della mancata prova di valida pattuizione dei tassi di interesse, il saldo dei rapporti dare-avere tra le parti doveva essere ricalcolato in applicazione del solo interesse legale.
Doveva peraltro essere negata l'applicabilità al caso di specie dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, in quanto la disciplina italiana non era applicabile, per le ragioni sopra esposte, al rapporto di cui è causa.
13. era l'eccezione in punto di usurarietà del tasso di interesse e non riferita specificamente CP_2 al contenuto del contratto oggetto di causa.
14. Fondata era l'eccezione mossa da parte opponente in relazione all'indeterminatezza della pattuizione della c.d. commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di apertura di conto corrente del 9.3.2011 (vedi doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al caso di specie, pur muovendo dalla premessa della sottoposizione del rapporto oggetto di causa alla disciplina sammarinese, doveva ritenersi in ogni caso applicabile anche l'art. 1346
c.c., in quanto norma che delineava uno dei presupposti strutturali fondamentali della fattispecie contrattuale come conformata dall'ordinamento italiano.
Doveva essere quindi affermata l'invalidità della clausola relativa alla c.d. commissione di massimo scoperto nel contratto del 3.9.2011, in quanto in essa era indicato esclusivamente il coefficiente pagina 3 di 10 percentuale applicato (0,25 %) e non i criteri mediante i quali determinare la “base” a cui applicare tale coefficiente.
Conseguentemente doveva essere operato un ricalcolo dei rapporti di dare-avere tra le parti, eliminando gli addebiti operati dalla opposta a titolo di commissione di massimo scoperto.
15. Secondo il Tribunale doveva essere assunto come esito del ricalcolo il saldo di euro 32.126,81 a debito per il correntista, ottenuto mediante applicazione degli interessi legali ed eliminazione delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (vedi pag. 21 della relazione di consulenza tecnica).
L'opponente doveva pertanto essere condannato al pagamento in favore della opposta della somma di euro 32.126,81, oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 (data della notifica del decreto ingiuntivo, in assenza di prova della comunicazione all'opponente di una eventuale domanda stragiudiziale anteriore) al saldo effettivo.
16. Il Tribunale alla luce dei concreti profili di soccombenza tra le parti, compensava per metà le spese di lite (anche relative alla fase monitoria) e poneva la restante parte a carico dell'opponente.
Le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato provvedimento, andavano poste a carico di parte convenuta.
17. Proponeva appello , oggi , rassegnando le seguenti Parte_1 CP_3 conclusioni:
“Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di fatto
e di diritto ut supra rassegnati, in riforma della sentenza impugnata: - confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 1043/2016, RG. n. 3234/2016, reso dal Tribunale di Rimini, respingendo integralmente le avverse domande ed eccezioni sicché infondate in fatto ed in diritto. - In subordine, accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa, che il sig. è debitore nei Controparte_1 confronti della della somma di euro 53.149,64 oltre interessi Parte_1 Parte_1 convenzionali e rivalutazione dal 01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo;
conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di euro 53.149,64 oltre interessi convenzionali e rivalutazione dal Parte_1
01.01.2015 al saldo effettivo o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese forfettarie 15% ed accessori di legge.”.
18. Con il primo motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata nei termini seguenti: “alle pagine 6 e 7, ove si legge che: “….Va inoltre preliminarmente rilevato come parte opponente sia legittimata a sollevare eccezioni relative al rapporto garantito atteso che la fideiussione di cui è causa non contiene alcuna previsione sulla base della quale escludere detta facoltà. In particolare, tale portata non può essere attribuita alla previsione pagina 4 di 10 di cui all'art. 9 del contratto, sulla base della quale il fideiussore vede compressa la propria facoltà di sollevare le (sole) eccezioni relative al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore. Va pertanto ammessa la possibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito (tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca e il debitore principale)…”. Secondo l'appellante, il Tribunale di
Rimini avrebbe errato a qualificare il contratto sottoscritto da quale fideiussione Controparte_1 in luogo di contratto autonomo di garanzia, in quanto era stata evidenziata in atti l'impossibilità, in concreto, da parte del garante, di poter opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale e all'art. 7 del contratto di fideiussione era prevista proprio una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
19. Con il secondo motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata nei termini seguenti: “anche a pagina 7 ove testualmente deduce: “E' fondata
l'eccezione sollevata da parte opponente relativa alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interesse applicati al rapporto dal 01.01.2007 (vedi contratto di apertura di conto corrente prodotto da parte convenuta sub. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) fino al 09.03.2011 (data in cui è stata stipulata nuova pattuizione per la quale risultano provate le condizioni economiche applicate, vedi doc. 3 già citato). In conseguenza della mancata prova di valida pattuizione dei tassi di interesse il saldo dei rapporti dare-avere tra le parti va ricalcolato in applicazione del solo interesse legale..”.
Secondo l'appellante: la statuizione “appare illogica e infondata dal momento che, lo si è già detto, il garante non può in alcun modo opporre eccezioni che attengano al rapporto contrattuale principale
(nel caso di specie, il contratto di conto corrente), avendo sottoscritto, per l'appunto, un contratto autonomo di garanzia che prescrive specificamente, all'art. 7 proprio la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni”; alla luce del disposto del suindicato art. 7, il quale sancisce che
“per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della ”, il credito era stato CP_4
“ampiamente documentato” attraverso la documentazione prodotta in giudizio.
In ogni caso, il giudice di prime cure, anche ritenendo che il contratto concluso costituisse fideiussione, non avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione sollevata da con riferimento Controparte_1 alla mancata prova della pattuizione dei tassi di interessi applicati al rapporto dal 1.1.2007 al 9.3.2011.
Invero, secondo l'appellante, sulla clausola di cui all'art.
7 - contenuta nel “primo” contratto di apertura di conto corrente (docc. 03) - di rinvio agli usi su piazza per la determinazione dei tassi di interesse, la Corte di Appello di Bologna (con la sentenza n. 1256/2021, pubbl. il 21.05.2021, nel processo RG 2914/2016, riferita ad altra opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro la
[...]
) aveva confermato la sentenza di primo grado in favore della Parte_1 Parte_1
ribadendo, in ogni caso, nel merito, la perfetta legittimità della clausola suddetta, non
[...] ammettendo, sul punto, alcuna CTU. pagina 5 di 10 20. Con il terzo motivo di appello , oggi , censurava la Parte_1 CP_3 sentenza impugnata “circa la commissione di massimo scoperto.”. Secondo l'appellante: la motivazione della sentenza, sul punto, “appare illogica dal momento che, da una parte viene correttamente disapplicata la normativa italiana in favore di quella sammarinese (come correttamente riportato anche a pagina sei primo e secondo capoverso della sentenza di prime cure), ed immediatamente dopo si invoca l'applicazione dell'art. 1346 c.c., norma del codice civile italiano, in quanto norma che delinea i presupposti fondamentali del contratto”; anche il richiamo all'art. 1372
c.c. “appare fuorviante ed infondato”, in quanto il contratto sottoscritto dall'attore era contratto autonomo di garanzia che gli imponeva il pagamento immediato alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore;
dal momento che il contratto era qualificabile quale contratto autonomo di garanzia e non quale fideiussione, appariva evidente come le contestazioni riguardanti il contratto di conto corrente non potevano in alcun modo interessare lo stesso.
21. Con il quarto motivo di appello , oggi , censurava Parte_1 CP_3 la sentenza impugnata con riferimento alla “conclusione alla luce delle risultanze peritali.”. Secondo
l'appellante: la motivazione sul punto appariva infondata e illogica alla luce del fatto che
[...] non aveva alcuna legittimazione ad opporre eccezioni al saldo del conto corrente CP_1 garantito. Pertanto, la CTU, ammessa dal giudice di prime cure sull'errato presupposto che l'attore fosse legittimato ad opporre eccezioni afferenti al rapporto principale, non avrebbe dovuto essere ammessa nel procedimento e, pur essendo stata espletata, non avrebbe dovuto essere tenuta in considerazione;
l'ammissione della CTU era da ritenersi errata in quanto, anche nel merito “la clausola
n. 7 del “primo” contratto di apertura di credito è perfettamente legittima e non richiedeva alcun ricalcolo.”.
22. Con il quinto motivo di appello , oggi 739 , censura la Parte_1 Pt_1 sentenza impugnata “Sulle spese di lite”. Secondo l'appellante, la ripartizione delle spese effettuata dal
Tribunale di Rimini appariva immotivata sia con riferimento alla compensazione per metà delle spese di lite sia relativamente alle spese di CTU, che erano state poste illegittimamente a suo carico.
23. Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e rigettata e previa le opportune pronunce e declaratorie, IN VIA PRELIMINARE Accogliere al richiesta di riunione per connessione del presente giudizio pendente al n. 2119/2021 RG – Sezione III-, con il giudizio pendente al n. 84/2022 RG – Sezione III- pendente, innanzi a questa adita Corte di Appello, medesima sezione –
Pres. Dott. Andrea Lama, per connessione oggettiva e connessione parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati e per l'effetto, ogni contraria disattesa e reietta o per i motivi di fatti e di diritto sopra espressi, riformare la sentenza n°
388/2021 emessa da Tribunale di Rimini, confermando la revoca del decreto ingiuntivo opposto n°
1043/2016 RG 3234/2016 e conseguentemente accertare e dichiarare che il sig. è debitore CP_1
pagina 6 di 10 nei confronti della della somma ritenuta di giustizia in relazione a quanto Parte_1 riportato negli atti di causa dei procedimenti riuniti, specificando la debenza della somma fino all'importo di € 75.000,00 come riportato nella clausola limitativa della fideiussione sottoscritta il
26.04.2007 e detratti gli acconti già versati per € 41.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A. e 15% spese generali come per legge. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE rigettare tutte le domande formulate ex adverso perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare l'impugnata sentenza n°388/2021 emessa dal Tribunale di Rimini –
Dott. Lorenzo Maria Lico in data 15.04.2021 e depositata il 16.04.2021 relativamente alla accertata debenza dell'importo di € 32.126,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 08.6.2016 al saldo, il tutto fino all'importo di € 75.000,00 come riportato nella clausola limitativa della fideiussione sottoscritta il
26.04.2007 e detratti gli acconti già versati per € 41.000,00. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A. e 15% spese generali come per legge. IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
INCIDENTALE riformare la sentenza di appello in relazione alla soccombenza per metà delle spese di lite, determinando gli importi dovuti in relazione al corretto scaglione ex DM 55/2014 rapportati al decisum della sentenza oggetto di gravame. Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre I.V.A. e C.p.A.
e 15% spese generali come per legge.”.
24. Con appello incidentale censurava la sentenza impugnata “Sulla erroneità Controparte_1 della sentenza in punto di soccombenza per la metà delle spese di lite sia della fase monitoria che della fase di merito”. Secondo il conteggio effettuato dal Tribunale di Rimini era Controparte_1 erroneo, in quanto riferentesi ad uno scaglione erroneo. Lo scaglione da utilizzarsi, posta la condanna ad € 32.136,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 8.6.2016 al saldo, avrebbe dovuto essere quello tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, e l'applicazione dello stesso avrebbe portato ad una compensazione per metà di € 7.254,00 “oltre € 2.200,00 rimborso forfetario CPA e IVA.”.
25. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
26. Tutti i motivi afferenti al merito della controversia sono incentrati sull'affermazione della natura di contratto autonomo di garanzia del vincolo assunto dal garante.
L'allegazione è infondata.
Secondo la Suprema Corte (si veda sez. 3, Ordinanza n. 34678 del 27/12/2024, da cui è tratta la massima che segue), la clausola di pagamento a prima richiesta non ha rilievo decisivo di per sé sola, al fine di qualificare la garanzia come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione semplice:
“La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di pagina 7 di 10 garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine,
a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957
c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione.
Nel caso di specie, il negozio fideiussorio prevede soltanto una clausola di pagamento a prima richiesta, cui non si accompagna una clausola “senza eccezioni”, che possa essere interpretata nel senso di precludere al garante qualunque eccezione relativa al rapporto garantito.
Come correttamente evidenziato dal primo giudice, tale portata non può essere attribuita alla previsione di cui all'art. 9 del contratto, sulla base del quale il fideiussore non può sollevare le (sole) eccezioni relative “al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con il debitore”.
Deve escludersi la natura “autonoma” della garanzia assunta dal fideiussore con la CP_1 conseguenza della sussistenza in capo al garante di sollevare eccezioni relative ai profili sostanziali del rapporto garantito, tra cui quelle attinenti alla validità delle pattuizioni intercorse tra la banca ed il debitore principale.
27. Tutti i motivi di gravame sono infondati, nella parte in cui invocano o comunque logicamente presuppongono la natura autonoma della garanzia e il divieto per il garante di sollevare eccezioni relative al rapporto garantito.
28. È infondato il motivo di gravame, con cui parte appellante deduce la validità della clausola di determinazione dei tassi di interesse mediante rinvio agli usi su piazza.
La richiamata sentenza di questa Corte territoriale su analoga vicenda, dopo aver ribadito la invalidità di una clausola siffatta (art. 7 del contratto di conto corrente), sulla base delle norme di legge e di regolamento della repubblica di San Marino, si è limitata ad accertare la previsione negoziale e normativa di un valido tasso sostitutivo, presupponente ovviamente la nullità del rinvio agli usi su piazza (così la sentenza, riportata in atto di appello: 36. Nella fattispecie l'art. X.IV.12 del predetto
Regolamento della BCRSM n. 2007-07 stabilisce che "nel caso in cui il rinvio agli usi riguardi il tasso di interesse, si applica il tasso Euribor a 12 mesi, su base 360, con valuta di regolamento corrispondente alla data del contratto").
Il motivo di gravame, in quanto incentrato sulla dedotta validità della clausola di rinvio agli usi su piazza, è dunque infondato.
pagina 8 di 10 29. È altresì infondato il motivo di gravame, finalizzato all'accertamento della validità della clausola di determinazione della C.M.S..
Il tribunale di Rimini ha così correttamente statuito sul punto:
“Con riferimento al caso di specie, pur muovendo dalla premessa della sottoposizione del rapporto oggetto di causa alla disciplina sammarinese, deve ritenersi in ogni caso applicabile anche l'art. 1346
c.c., in quanto norma che delinea uno dei presupposti strutturali fondamentali della fattispecie contrattuale come conformata dall'ordinamento italiano. La norma, peraltro, recepisce un principio logico ancor prima che giuridico, in quanto non può esservi “accordo” contrattuale senza che lo stesso verta su un oggetto ben definito o definibile in base a criteri obiettivi, pena la carenza di quel requisito della “serietà” del vincolo su cui trova fondamento il generale principio pacta sunt servanda
(cristallizzato all'art. 1372 c.c.). Va, nello specifico, affermata l'invalidità della clausola relativa alla
c.d. commissione di massimo scoperto nel contratto del 3.9.2011 in quanto in essa è indicato esclusivamente il coefficiente percentuale applicato (0,25 %) e non i criteri mediante i quali determinare la “base” a cui applicare tale coefficiente.”
Il tribunale ha dunque ritenuto indeterminato il contenuto della clausola di c.m.s. e ha poi dichiarato la nullità per indeterminatezza della clausola medesima per contrasto con il principio sancito dall'art. 1346 c.c. .
L'accertamento della applicabilità al rapporto contrattuale della legge sammarinese non contrasta con tale statuizione, tenuto conto della natura di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218 del
1995, della norma di cui all'art. 1346 c.c., dovendo ritenersi il principio della necessaria determinatezza dell'oggetto del contratto un principio cardine dell'ordinamento italiano.
30. È infondato il quinto motivo di gravame dell'appello principale.
Il regolamento delle spese prevede la compensazione per metà e la condanna di parte opponente al rimborso della residua metà.
L'esito del giudizio ha reso corretta tale statuizione sulle spese di lite, implicando l'accertamento di un credito inferiore in misura rilevante rispetto a quello oggetto di ingiunzione.
Per le stesse ragioni, l'imposizione delle spese di ctu a carico di parte opposta (qui appellante) è giustificata sia dall'oggettivo interesse della parte all'espletamento di un incombente rivelatosi, a seguito delle contestazioni di parte opponente, necessario all'accertamento del credito azionato sia dall'esito del giudizio di primo grado, implicante la riduzione sensibile del credito azionato.
31. È infondato l'appello incidentale.
Parte appellante incidentale deduce l'errata applicazione dello scaglione da parte del tribunale:
“Fermo restando che la fase istruttoria è constata unicamente della perizia econometrica, unico mezzo istruttorio ammesso, anche non ritenendo modellare la fase istruttoria su questa evidenza, lo scaglione utilizzato, posta la condanna ad € 32.136,81 oltre interessi al tasso contrattuale dal 08.06.2016 al
pagina 9 di 10 saldo, doveva essere quello dei “€ 26.001/€ 52.000”, il quale avrebbe portato ad una compensazione per metà di € 7.254,00, oltre 2.200,00, rimborso forfettario CPA e IVA.”
Tale assunto è infondato.
Il tribunale ha così statuito in punto spese:
“Compensa per metà le spese di lite, complessivamente determinate in euro 813,00 per anticipazioni ed euro 15.560,00 per compensi professionali (di cui euro 13.430,00 per la fase di opposizione ed euro
2.200,00 per la fase monitoria), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e condanna al pagamento della restante parte in favore di Controparte_1 Parte_1
.
[...]
La liquidazione fatta dal Tribunale è compatibile con i valori massimi dello scaglione “€ 26.001/€
52.000”, vigente ratione temporis.
La doglianza circa l'erronea individuazione dello scaglione è dunque infondata.
32. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
II – conferma la sentenza appellata;
III – dichiara l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
IV - Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis sia per l'appellante principale sia per l'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Manuela Velotti
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