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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/10/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 912/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
912/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Pietro Pettenati del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Passo Buole n. 1/A;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Parma, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.09.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro esponendo, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 80,01 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 + C-570/16 e C-619/16 + C-684/16, prevede che al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spetta il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo
2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che il docente non è mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 5.651,59 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la della direttiva 2003/88/CE - il diritto della/del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse non godute e maturate negli a.s, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024;
2. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a pagare, in favore della/del docente , la somma complessiva CP_4 Pt_1
lorda di €. 5.651,59 o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
3. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 17.10.2025, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte all'integrale CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il docente era stato messo in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Parte resistente ha poi evidenziato che il ricorrente è stato disimpegnato da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva.
Il resistente ha inoltre affermato, dopo aver ricostruito la disciplina CP_1
normativa in materia di ferie del personale docente e richiamato la nota n. 72696 del
4 settembre 2013 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, il ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
ricorrente, quest'ultimo aveva presentato richiesta per due giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico 2021/2022.
Parte resistente, infine, ha contestato i conteggi prodotti dal ricorrente sotto molteplici profili: a) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di ferie maturati nel corso dell'anno 2022/2023, già integralmente monetizzati dall'Amministrazione; b) per non avere considerato, nel calcolo dei giorni di ferie da indennizzare, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, due giorni di ferie effettivamente richiesti dal docente e già fruiti;
c) per non avere considerato, ai fini dell'individuazione dei giorni di ferie spettanti, in relazione all'anno scolastico
2023/2024 (annualità nel corso della quale - secondo quanto dedotto dall'Amministrazione convenuta - il docente ha prestato servizio solo su due giorni la settimana in regime di part-time verticale); d) per non aver parametrato la retribuzione giornaliera del docente all'orario di servizio effettivamente svolto e, dunque, per aver quantificato l'indennità giornaliera del ricorrente, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, su un orario pieno anziché su un part time rispettivamente a 16 ore, a 16 ore e a 5 ore settimanali come quelli effettivamente svolti dal lavoratore;
c) per non aver, con riguardo agli anni scolastici
2019/2022, 2021/2022 e 2023/2024, all'orario di lavoro.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 4.540,06 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nei termini specificati nella allegata tabella.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio.”.
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 28.10.2025 il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il Parte_1
periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 20213/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in CP_1
virtù di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa, nell'an, sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del
03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dal ricorrente sub doc.ti 1, 2, 5, 8 e 9).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali il docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta del docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierno ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come - alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio (alcune delle quali provate per tabulas dall'Amministrazione convenuta, alcune delle quali - come la prestazione del servizio da parte del docente, in relazione all'annualità 2023/2024, solo su due giorni di servizio in part-time verticale - non specificatamente contestate dal ricorrente) nonché delle considerazioni che si andranno ad esporre - la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente operata dal convenuto CP_1
sia corretta e condivisa da questo Tribunale.
A riguardo, occorre rilevare, in punto di fatto:
- che, nell'a.s. 2022/2023, il contratto sottoscritto dal docente con l'Istituto
Comprensivo “L. Malerba” di Fornovo di Taro (PR) in data 22.09.2022 è stato risolto anticipatamente in data 25.10.2022 e i giorni di ferie maturati nel periodo di durata del contratto, ossia dal 22.09.2022 al 25.10.2022, sono stati integralmente monetizzati (di talché, non spetta al ricorrente alcun indennizzo per l'anno scolastico in questione);
- che il docente, in relazione all'annualità 2023/2024, ha prestato servizio solo su due giorni di servizio in part-time verticale, e, dunque, per un totale di 78 giorni;
- che, in relazione all'annualità 2021/2022, il docente ha richiesto e fruito di due giorni di ferie, che debbono essere scomputati dalla domanda attorea.
In punto di diritto, si condividono le argomentazioni svolte dall'Amministrazione convenuta e poste a fondamento dei conteggi depositati, e, in particolare:
- che, per il calcolo dei giorni di ferie spettanti, occorre considerare, quali giorni utili alla maturazione delle ferie, soltanto i giorni di effettivo servizio prestato dal docente, indipendentemente dall'orario di servizio settimanale (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà avere riguardo, nello sviluppo dell'equazione, ai seguenti parametri: per l'a.s. 2019/2020 30:360=x:284, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 284 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2020/2021 30:360=x:275, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 275 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2021/2022 30:360=x:297, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 297 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2023/2024 32:360=x:78, ove 32 sono i giorni di ferie spettanti, dopo tre anni di servizio, per 360gg di servizio e 78 sono i giorni di servizio effettivo, considerato che, come detto, il docente, nell'anno scolastico considerato, ha prestato servizio solo su due giorni la settimana in part time verticale)1;
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dal docente (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà considerare che il docente non ha sempre svolto un orario di servizio di 18 ore settimanali, ma, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, il suo orario di servizio è stato di 16 ore settimanali, mentre, nell'anno scolastico 2023/2024, il suo orario di servizio è stato di
5 ore settimanali).
Di talché, l'importo dovuto - correttamente quantificato dall'Amministrazione convenuta alla stregua dei parametri dei quali si è dato conto - è quello indicato dal
, ossia €4.540,06, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. CP_1
724/1994
3. Le spese di lite. 1 Il ha correttamente evidenziato che tale computo ripete il proprio momento fondativo CP_1 nelle norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”. Il ricorrente, pur non avendo contestato, come detto, di avere osservato un orario a tempo parziale, ha sostenuto che ciò non influirebbe sul numero di giorni di ferie maturati, ma solo sulla quantificazione dell'indennità, che sarebbe proporzionalmente più bassa di quella dovuta a un docente a tempo pieno in ragione dell'orario ridotto osservato. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in CP_1 quanto calcolato in proporzione alle giornate lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale.
Ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale, poiché, come già evidenziato da questo Tribunale, “per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo (sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie. 29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili”. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva Parte_1
per ferie non godute per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro Parte_1
4.540,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
912/2025 RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Pietro Pettenati del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Via Passo Buole n. 1/A;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), Viale Controparte_1 P.IVA_1
Trastevere, 76/A - 00153 Roma, in persona del pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso in giudizio, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa Colafati Sabrina, in servizio presso il Controparte_3
(C.F. ), ed
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso la sede del predetto in Parma, Controparte_3
Stradone Martiri della Libertà n. 15;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.09.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro esponendo, in particolare: - di avere prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione resistente negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche;
- di non aver usufruito, nel corso dei predetti anni scolastici, di alcun giorno di ferie su richiesta a sua disposizione, venendo altresì collocato in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni;
- di aver maturato, nel corso dei predetti anni scolastici e tenuto conto dei giorni di effettivo servizio, un totale di 80,01 giorni di ferie, comprensivo dei giorni di festività soppresse;
- che l'art. 5 comma 8 del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, come ribadito dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione con le sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 + C-570/16 e C-619/16 + C-684/16, prevede che al lavoratore che non sia stato posto in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro spetta il diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, irrilevante risultando il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato;
- che la Corte di Giustizia Europea, nelle medesime sentenze, ha evidenziato, inoltre, come gli Stati Ue non possono derogare al principio derivante dal citato articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo
2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie, con la conseguenza che non è consentita la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la Corte di Cassazione, con la sentenza n.
16715/2024, aveva confermato che il docente a tempo determinato non può essere considerato in ferie nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno;
- che il docente non è mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute e, conseguentemente, al pagamento della somma complessiva pari ad Euro 5.651,59 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, contrariis reiectis, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere:
1. Accertare e dichiarare - previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con la della direttiva 2003/88/CE - il diritto della/del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva ferie e festività soppresse non godute e maturate negli a.s, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 , 2022/2023 e 2023/2024;
2. per l'effetto condannare il , in persona del Controparte_1
a pagare, in favore della/del docente , la somma complessiva CP_4 Pt_1
lorda di €. 5.651,59 o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994;
3. Condannare la resistente al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 17.10.2025, si è costituito in giudizio il convenuto, il quale, nel merito, ha spiegato ampie difese volte all'integrale CP_1
rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il docente era stato messo in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Parte resistente ha poi evidenziato che il ricorrente è stato disimpegnato da attività nei periodi obbligatori e generali di sospensione risultanti da calendario scolastico locale e analiticamente indicati in sede di memoria difensiva.
Il resistente ha inoltre affermato, dopo aver ricostruito la disciplina CP_1
normativa in materia di ferie del personale docente e richiamato la nota n. 72696 del
4 settembre 2013 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo, altresì, conteggiare i giorni di sospensione delle lezioni delle attività didattiche disposte in base a regolare decretazione dell'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio e dovendo, inoltre, considerare che, tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, il ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Il resistente ha poi dedotto che, contrariamente a quanto sostenuto dal CP_1
ricorrente, quest'ultimo aveva presentato richiesta per due giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico 2021/2022.
Parte resistente, infine, ha contestato i conteggi prodotti dal ricorrente sotto molteplici profili: a) per aver erroneamente considerato, ai fini della domanda, anche i giorni di ferie maturati nel corso dell'anno 2022/2023, già integralmente monetizzati dall'Amministrazione; b) per non avere considerato, nel calcolo dei giorni di ferie da indennizzare, in relazione all'anno scolastico 2021/2022, due giorni di ferie effettivamente richiesti dal docente e già fruiti;
c) per non avere considerato, ai fini dell'individuazione dei giorni di ferie spettanti, in relazione all'anno scolastico
2023/2024 (annualità nel corso della quale - secondo quanto dedotto dall'Amministrazione convenuta - il docente ha prestato servizio solo su due giorni la settimana in regime di part-time verticale); d) per non aver parametrato la retribuzione giornaliera del docente all'orario di servizio effettivamente svolto e, dunque, per aver quantificato l'indennità giornaliera del ricorrente, con riguardo agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, su un orario pieno anziché su un part time rispettivamente a 16 ore, a 16 ore e a 5 ore settimanali come quelli effettivamente svolti dal lavoratore;
c) per non aver, con riguardo agli anni scolastici
2019/2022, 2021/2022 e 2023/2024, all'orario di lavoro.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'on. Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare il presente ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
- In subordine, nel caso di accoglimento della domanda attorea, tenuto conto delle eccezioni e dei motivi dedotti in narrativa, rideterminare il quantum eventualmente dovuto, nella minor somma di € 4.540,06 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, nei termini specificati nella allegata tabella.
Con vittoria di spese e competenza di giudizio.”.
1.3. La causa è stata istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 28.10.2025 il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di
[...]
alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il Parte_1
periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 20213/2024 alle dipendenze del convenuto quale docente in CP_1
virtù di plurimi contratti a tempo determinato, e, conseguentemente, al pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.2. Al riguardo, la questione può essere decisa, nell'an, sulla scorta del recente orientamento che si è andato consolidando di recente presso la giurisprudenza di legittimità (cfr, ex multis, Cass. n. 16715 del 17/06/2024, Cass. n. 15415 del
03/06/2024, Cass. n. 13440 del 15/05/2024), alle cui condivisibili può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che “…trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n.
228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.” (Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Corte ha, quindi, proceduto ad una ricostruzione della normativa in tema di ferie del personale scolastico, ponendo particolare attenzione alle modifiche della disciplina legislativa nazionale intervenute nel 2012, dando rilievo alla necessità di favorire un'interpretazione in linea con i principi eurocomunitari in materia.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che “Occorre considerare, in relazione al periodo di causa, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, Per_1
ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie, né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno
2012.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla L. n. 135 del 2012, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della L. n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del D.L.
n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54
e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la L. n. 135 del 2012 (di conversione del
D.L. n. 95 del 2012) e la L. n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009. Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della L. n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Ciò premesso, la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne – e, tra esse, l'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che l'art. 7, 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre,
l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della
L. n. 228 del 2012 – in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012. In realtà, diversamente da quanto opinato dalla corte territoriale, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia, né adottato provvedimenti al riguardo, né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro.” (cfr. Cass. n. 16715/2024 cit.).
La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della L. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre
2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Orbene, alla luce dei principi sopra enunciati, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012, sicché, in assenza di richiesta di giorni di ferie da parte del docente o di esplicito provvedimento da parte del Dirigente
Scolastico che lo inviti a fruirne, deve ritenersi sussistente il diritto del docente alla monetizzazione dei giorni di ferie non goduti alla fine del rapporto di lavoro
2.3. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, anzitutto, che, dalla documentazione in atti, appare comprovato lo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di CP_1
plurimi contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (cfr. contratti prodotti dal ricorrente sub doc.ti 1, 2, 5, 8 e 9).
A riguardo, in relazione ai giorni di ferie in relazione ai quali il docente ha rivendicato la corresponsione dell'indennità sostitutiva e per i quali non vi è prova della loro fruizione su richiesta del docente, parte resistente nulla ha allegato in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierno ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, va, dunque, riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta della dipendente, con conseguente condanna del al relativo pagamento. Controparte_1
2.4. Venendo alla determinazione del quantum, occorre evidenziare come - alla stregua delle circostanze fattuali emerse in seno al giudizio (alcune delle quali provate per tabulas dall'Amministrazione convenuta, alcune delle quali - come la prestazione del servizio da parte del docente, in relazione all'annualità 2023/2024, solo su due giorni di servizio in part-time verticale - non specificatamente contestate dal ricorrente) nonché delle considerazioni che si andranno ad esporre - la quantificazione delle somme spettanti al ricorrente operata dal convenuto CP_1
sia corretta e condivisa da questo Tribunale.
A riguardo, occorre rilevare, in punto di fatto:
- che, nell'a.s. 2022/2023, il contratto sottoscritto dal docente con l'Istituto
Comprensivo “L. Malerba” di Fornovo di Taro (PR) in data 22.09.2022 è stato risolto anticipatamente in data 25.10.2022 e i giorni di ferie maturati nel periodo di durata del contratto, ossia dal 22.09.2022 al 25.10.2022, sono stati integralmente monetizzati (di talché, non spetta al ricorrente alcun indennizzo per l'anno scolastico in questione);
- che il docente, in relazione all'annualità 2023/2024, ha prestato servizio solo su due giorni di servizio in part-time verticale, e, dunque, per un totale di 78 giorni;
- che, in relazione all'annualità 2021/2022, il docente ha richiesto e fruito di due giorni di ferie, che debbono essere scomputati dalla domanda attorea.
In punto di diritto, si condividono le argomentazioni svolte dall'Amministrazione convenuta e poste a fondamento dei conteggi depositati, e, in particolare:
- che, per il calcolo dei giorni di ferie spettanti, occorre considerare, quali giorni utili alla maturazione delle ferie, soltanto i giorni di effettivo servizio prestato dal docente, indipendentemente dall'orario di servizio settimanale (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà avere riguardo, nello sviluppo dell'equazione, ai seguenti parametri: per l'a.s. 2019/2020 30:360=x:284, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 284 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2020/2021 30:360=x:275, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 275 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2021/2022 30:360=x:297, ove 30 sono i giorni di ferie spettanti per 360 gg di servizio e 297 sono i giorni di servizio del docente nell'anno scolastico considerato;
per l'a.s. 2023/2024 32:360=x:78, ove 32 sono i giorni di ferie spettanti, dopo tre anni di servizio, per 360gg di servizio e 78 sono i giorni di servizio effettivo, considerato che, come detto, il docente, nell'anno scolastico considerato, ha prestato servizio solo su due giorni la settimana in part time verticale)1;
- che, per la quantificazione dell'indennità giornaliera, occorre scomputare la tredicesima mensilità e considerare l'orario di servizio settimanale prestato dal docente (di talché, nella fattispecie in controversia, occorrerà considerare che il docente non ha sempre svolto un orario di servizio di 18 ore settimanali, ma, negli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, il suo orario di servizio è stato di 16 ore settimanali, mentre, nell'anno scolastico 2023/2024, il suo orario di servizio è stato di
5 ore settimanali).
Di talché, l'importo dovuto - correttamente quantificato dall'Amministrazione convenuta alla stregua dei parametri dei quali si è dato conto - è quello indicato dal
, ossia €4.540,06, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22 co. 36 l. CP_1
724/1994
3. Le spese di lite. 1 Il ha correttamente evidenziato che tale computo ripete il proprio momento fondativo CP_1 nelle norme dettate dalla contrattazione collettiva per i docenti con contratto a tempo parziale verticale, e, in particolare, nella disposizione di cui all'art. 39, co. 11, secondo periodo CCNL 29.11.2007, secondo cui: “I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni [di ferie e di festività soppresse] proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno”. Il ricorrente, pur non avendo contestato, come detto, di avere osservato un orario a tempo parziale, ha sostenuto che ciò non influirebbe sul numero di giorni di ferie maturati, ma solo sulla quantificazione dell'indennità, che sarebbe proporzionalmente più bassa di quella dovuta a un docente a tempo pieno in ragione dell'orario ridotto osservato. Si ritiene che, sulla base della richiamata norma della contrattazione collettiva, il numero di giorni di ferie maturati da prendere a riferimento sia quello indicato nella memoria del , in CP_1 quanto calcolato in proporzione alle giornate lavorate dal docente in forza dei contratti a tempo parziale verticale.
Ciò non comporta una indebita discriminazione del docente con orario part time verticale, poiché, come già evidenziato da questo Tribunale, “per quanto questi infatti abbia diritto a un'indennità inferiore a quella di un docente con lo stesso numero di ore settimanali, ma con orario part time orizzontale – dato che questi matura lo stesso numero di giorni di ferie di un docente a tempo pieno, ciascuno dei quali però retribuito in proporzione al numero di ore lavorate – ciò si giustifica in ragione del fatto che quest'ultimo ha comunque una minore possibilità di organizzare il proprio tempo, dato che è tenuto a recarsi sul posto di lavoro ogni giorno lavorativo (sebbene per un numero di ore ridotto); da ciò deriva una maggiore necessità di recupero delle energie psico-fisiche e quindi di giorni di ferie. 29. La citata disposizione della contrattazione collettiva, pur stabilendo un differente trattamento per le due forme di part time, non si espone a censure sotto il profilo del principio di eguaglianza, dato che, in conformità al principio di ragionevolezza, tratta in modo disuguale situazioni non equiparabili”. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità sostitutiva Parte_1
per ferie non godute per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti.
2) Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'indennità per ferie maturate e non godute per complessivi Euro Parte_1
4.540,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano nella complessiva somma di Euro 1.500,00 per compensi ed Euro 118,50 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. e C.P.A., somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 28 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri