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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/02/2024, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6415/2021 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
Controparte_1
appellata
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta, con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6415/2021 R.G., vertente tra
, rappresenta e difesa dall'Avv. Umberto Santoro, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Genovesi n.1, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Insogna, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del difensore in Casagiove, Viale Europa n. 20, in virtù di procura allegata agli atti;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha tempestivamente Parte_1
impugnato la sentenza n. 805/2021 resa dal GdP di Caserta in data 8.3-10.6.2021 a definizione del giudizio Rg n. 4927/2019, avente ad oggetto l'opposizione a precetto proposta da . Controparte_1
2 Il giudice di prime cure, in accoglimento della opposizione, annullava l'atto di precetto notificato in data 9.11.2010 e condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, la istante ha addotto i seguenti motivi: 1. inammissibilità della opposizione ex art. 615, comma I c.p.c., stante la devoluzione di fatti antecedenti alla formazione del titolo azionato;
2. errata valutazione della documentazione prodotta dalla parte creditrice;
3. irrilevanza della documentazione relativa alla denuncia presentata da un terzo estraneo al giudizio;
4. irrilevanza dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata, perché non promanante dalla;
5. CP_1
illegittimità del controllo a ritroso del credito vantato;
6. corretta determinazione degli interessi moratori intimati oltre che delle spese e competenze pure contemplate.
Sulla scorta di tali motivi, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituiva in giudizio la parte appellata che, contestando l'avverso dedotto, ha – in via preliminare
– eccepito la inammissibilità del proposto appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e la violazione del divieto dei nova in appello, attesa la produzione documentale nella presente fase di nuovi documenti.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della impugnazione.
Il procedimento è stato, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Sempre in via preliminare occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata.
Si reputa che, entrambe, non siano meritevoli di accoglimento per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
Con riguardo alla prima, va detto che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a
3 sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Parimenti infondata, si reputa sia l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.: va esclusa la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, alla luce delle questioni introdotte con lo stesso gravame ed atteso che, quantomeno alla data della relativa proposizione, non poteva ritenersi sussistente il presupposto di cui alla indicata norma, ravvisabile solo allorché
l'appello risulti manifestamente infondato nel merito ovvero improcedibile per qualsiasi ragione in rito (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 15/04/2014) 17-04-2014, n. 8940).
Nella motivazione della sentenza gravata si legge: “… era dato rilevare che la somma di euro
3.280,00 riguardava la quota partitaria comunicata dall'amministratore a carico di CP_1
ma la predetta comunicazione, ripetesi, veniva disconosciuta sia in ordine alla sua provenienza
[...]
e sia in ordine all'importo indicato (cfr. documento oggetto della denuncia querela sporta di cui sopra). Le risultanze ed il contenuto del documento rappresentavano l'elemento che determinava e costituiva la sorta capitale posta a base dell'atto di precetto notificato e, stante il suo disconoscimento, confermato dalla querela sporta, non poteva costituire un credito certo. Ulteriore elemento di incertezza emergeva dal contenuto della delibera condominiale del 18/04/1998 dalla quale si rilevava che, per il credito vantato da il condomino Parte_2 Per_1
(dante causa di ) si dichiarava disponibile al versamento di euro
[...] Controparte_1
1.855,85. La parte creditrice non espletava alcuna indagine processuale diretta all'accertamento dell'esatto importo precettato. A tanto si aggiunga che, in ogni caso, non può essere trascurata la circostanza che la , pur eccependo la sua estraneità in ordine alla richiesta di CP_1
pagamento inoltrata a suo carico, ipotizzava una sua compartecipazione alla spesa che veniva quantificata in euro 1.254,46 pari alla sua quota millesimale riferita alla tabella generale (65 mi).
Esaminando sempre l'atto di precetto opposto, con lo stesso veniva richiesta la somma di euro
1.272,17 per interessi moratori. Tale quantificazione però non trovava giustificazione soprattutto perché dallo stesso decreto ingiuntivo che costituiva il titolo esecutivo gli interessi da applicarsi alla
4 somma ingiunta venivano indicati in quelli legali (cfr. ingiunzione di pagamento emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). La somma precettata di euro 4.953,38, conteneva la richiesta del compenso per la redazione dell'atto di precetto per euro 243,00 rapportata all'importo indicato dal creditore in euro 5.274,92. Sul punto si osserva che nella tabella di cui al D.M. n. 55/14
i parametri dei compensi da applicarsi nella ipotesi di redazione di atto di precetto risultano essere
i seguenti: per un valore da 0 a 5.200,00 euro un compenso di euro 135,00; per un valore da 5.200,01
a 26.000,00 euro un compenso di euro 225,00. E' pur vero che lo stesso D.M. prevedeva la possibilità di un aumento sino all'80% o una diminuzione sino al 50% ma l'importo indicato e come precettato in euro 243,00 non trovava una sua giustificazione anche e soprattutto in quanto non appariva comprensibile il motivo per il quale per un importo precettato nella misura complessiva inferiore ai
5.000,00 euro (cfr. euro 4.953,38 ) veniva indicato e richiesto un compenso per la redazione di atto di precetto di importo superiore ai 5.000,00 euro (cfr. euro 5.274,92). …”.
Giova chiarire che l'originario titolare del credito, portato dal D.I. n. n. 1324/11 emesso nei confronti del fabbricato A di Casagiove, era il Organizzazione_1 Parte_2
credito cristallizzato nel titolo azionato, veniva poi ceduto alla odierna appellante (cfr. copia atto di cessione allegata in atti).
A supporto della opposizione proposta in I grado l'odierna appellata contestava il diritto a procedere in executivis nei suoi riguardi sulla base dei seguenti motivi: a. insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla obbligazione condominiale di cui al titolo azionato, atteso il riferimento a lavori edili deliberati nell'anno 1995, ovvero quando la non era condomina, avendo CP_1 acquistato l'immobile facente parte del Condominio ingiunto nell'anno 2003; b. in via gradata, ove ravvisata la sussistenza di un obbligo di compartecipazione, rimodulare la intimazione, da rapportarsi alla quota millesimale da lei detenuta;
c. non debenza delle somme intimate a titolo di spese e competenze per intervenuta inefficacia del precetto, comunque eccessive rispetto allo scaglione di riferimento;
d. errata determinazione degli interessi, di natura legale e non moratoria.
Il Tribunale reputa che l'appello sia infondato e che, pertanto, la decisione assunta dal giudice di prime cure vada confermata, sebbene per le diverse ragioni di cui si dirà subito infra.
Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse
5 da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del
"petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
In punto di premessa va osservato che sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata,
l'obbligazione del grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero Org_1
sugli stessi (cfr. sul punto Cass., Sez. II, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798 - 01; Cass.
Sez. II, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Cass. SS.UU. n. 9148 del 08/04/2008, Rv.
602479 - 01; Cass. Sez. VI - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017).
In tale ottica, il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini e, dunque, per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essi occorre – come nella specie avvenuto - preventivamente notificare personalmente detto titolo unitamente al precetto al singolo condomino (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017).
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'odierna istante si duole della erroneità della sentenza di I grado per avere il GdP accolto l'opposizione sulla base della ritenuta insussistenza della CP_1 alla compartecipazione dell'obbligazione, pur in difetto di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo o alla cessione del credito.
Si reputa che essa censura non sia meritevole di accoglimento.
Come accennato, l'odierna appellata contestava la sussistenza a suo carico di un obbligo di compartecipazione per avere acquistato l'immobile solo in data 2003 e tenuto conto del fatto che in sede di compravendita le parti convenivano che tutte le spese condominiali, nonché quelle ordinarie e straordinarie restavano a carico del venditore.
Devolveva, dunque, una censura volta a contestare il diritto del precettante a procedere in executivis con riguardo al profilo soggettivo.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha, come noto, ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430); causa petendi di questo giudizio può essere sia l'inesistenza di un documento spendibile come titolo esecutivo, in assoluto (perché manca un titolo riconducibile al catalogo dell'art. 474 cod. proc. civ.), sia l'inesistenza, in senso relativo, del titolo
6 esecutivo, in termini di utilizzabilità di esso contro il soggetto nei cui confronti è preannunciata ovvero iniziata l'esecuzione forzata.
La contestazione concernente la direzione soggettiva dell'azione esecutiva, ferma restando l'esistenza di un documento o un provvedimento giurisdizionale ascrivibile alla categoria dei titoli esecutivi, è riconducibile alla previsione dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dagli atti di causa si ricava che la odierna appellata acquistava l'immobile nell'anno 2003; ivi è riportata la dichiarazione del venditore (dante causa della odierna appellata) di insussistenza di debiti nei confronti del condominio ed, in ogni caso, l'onere a carico della parte venditrice di tutte le spese
“anche se solamente deliberate”.
Ne consegue che delle spese in questione deve rispondere unicamente il venditore e non l'acquirente, odierna parte appellata: trattasi di spese deliberate nell'anno 1995 e, dunque, diversi anni prima della stipula del contratto di vendita.
Ai sensi dell'art. 63 comma 4 disp. att. c.c., “… Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente.
…”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che: “In caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al in forza del principio di Org_1 solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp.att.c.c..” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 03/12/2010, n. 24654).
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti.
Non occorre soffermarsi sugli ulteriori motivi di appello, posto che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002).
7 Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 37/2018) in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. anzidetto, nella misura del 50 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6415/2021, avverso sentenza n. 805/2021 reda dal
GdP di Caserta in data 8.3-10.6.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata,
che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 811,00, di cui € 203,00 per fase di studio, € 203,00 per fase introduttiva ed € 405,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte appellata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa Giuseppina Vecchione
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 6415/2021 vertente tra:
Parte_1
appellante
e
Controparte_1
appellata
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta, con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Giuseppina Vecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6415/2021 R.G., vertente tra
, rappresenta e difesa dall'Avv. Umberto Santoro, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio del difensore in Caserta, Via Genovesi n.1, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Insogna, elettivamente domiciliata Controparte_1
presso lo studio del difensore in Casagiove, Viale Europa n. 20, in virtù di procura allegata agli atti;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha tempestivamente Parte_1
impugnato la sentenza n. 805/2021 resa dal GdP di Caserta in data 8.3-10.6.2021 a definizione del giudizio Rg n. 4927/2019, avente ad oggetto l'opposizione a precetto proposta da . Controparte_1
2 Il giudice di prime cure, in accoglimento della opposizione, annullava l'atto di precetto notificato in data 9.11.2010 e condannava l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, la istante ha addotto i seguenti motivi: 1. inammissibilità della opposizione ex art. 615, comma I c.p.c., stante la devoluzione di fatti antecedenti alla formazione del titolo azionato;
2. errata valutazione della documentazione prodotta dalla parte creditrice;
3. irrilevanza della documentazione relativa alla denuncia presentata da un terzo estraneo al giudizio;
4. irrilevanza dell'avvenuto disconoscimento della scrittura privata, perché non promanante dalla;
5. CP_1
illegittimità del controllo a ritroso del credito vantato;
6. corretta determinazione degli interessi moratori intimati oltre che delle spese e competenze pure contemplate.
Sulla scorta di tali motivi, ha insistito per l'accoglimento dell'appello, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituiva in giudizio la parte appellata che, contestando l'avverso dedotto, ha – in via preliminare
– eccepito la inammissibilità del proposto appello ex artt. 348 bis e 342 c.p.c. e la violazione del divieto dei nova in appello, attesa la produzione documentale nella presente fase di nuovi documenti.
Concludeva in ogni caso per il rigetto della impugnazione.
Il procedimento è stato, da ultimo, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione
(secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
Sempre in via preliminare occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. sollevate dall'appellata.
Si reputa che, entrambe, non siano meritevoli di accoglimento per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
Con riguardo alla prima, va detto che dall'esame dell'atto di appello si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla predetta norma.
Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute che consentono di far percepire al giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del
9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a
3 sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice).
Parimenti infondata, si reputa sia l'eccezione di inammissibilità di cui all'art. 348 bis c.p.c.: va esclusa la mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello, alla luce delle questioni introdotte con lo stesso gravame ed atteso che, quantomeno alla data della relativa proposizione, non poteva ritenersi sussistente il presupposto di cui alla indicata norma, ravvisabile solo allorché
l'appello risulti manifestamente infondato nel merito ovvero improcedibile per qualsiasi ragione in rito (cfr. in motivazione Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., (ud. 15/04/2014) 17-04-2014, n. 8940).
Nella motivazione della sentenza gravata si legge: “… era dato rilevare che la somma di euro
3.280,00 riguardava la quota partitaria comunicata dall'amministratore a carico di CP_1
ma la predetta comunicazione, ripetesi, veniva disconosciuta sia in ordine alla sua provenienza
[...]
e sia in ordine all'importo indicato (cfr. documento oggetto della denuncia querela sporta di cui sopra). Le risultanze ed il contenuto del documento rappresentavano l'elemento che determinava e costituiva la sorta capitale posta a base dell'atto di precetto notificato e, stante il suo disconoscimento, confermato dalla querela sporta, non poteva costituire un credito certo. Ulteriore elemento di incertezza emergeva dal contenuto della delibera condominiale del 18/04/1998 dalla quale si rilevava che, per il credito vantato da il condomino Parte_2 Per_1
(dante causa di ) si dichiarava disponibile al versamento di euro
[...] Controparte_1
1.855,85. La parte creditrice non espletava alcuna indagine processuale diretta all'accertamento dell'esatto importo precettato. A tanto si aggiunga che, in ogni caso, non può essere trascurata la circostanza che la , pur eccependo la sua estraneità in ordine alla richiesta di CP_1
pagamento inoltrata a suo carico, ipotizzava una sua compartecipazione alla spesa che veniva quantificata in euro 1.254,46 pari alla sua quota millesimale riferita alla tabella generale (65 mi).
Esaminando sempre l'atto di precetto opposto, con lo stesso veniva richiesta la somma di euro
1.272,17 per interessi moratori. Tale quantificazione però non trovava giustificazione soprattutto perché dallo stesso decreto ingiuntivo che costituiva il titolo esecutivo gli interessi da applicarsi alla
4 somma ingiunta venivano indicati in quelli legali (cfr. ingiunzione di pagamento emessa dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere). La somma precettata di euro 4.953,38, conteneva la richiesta del compenso per la redazione dell'atto di precetto per euro 243,00 rapportata all'importo indicato dal creditore in euro 5.274,92. Sul punto si osserva che nella tabella di cui al D.M. n. 55/14
i parametri dei compensi da applicarsi nella ipotesi di redazione di atto di precetto risultano essere
i seguenti: per un valore da 0 a 5.200,00 euro un compenso di euro 135,00; per un valore da 5.200,01
a 26.000,00 euro un compenso di euro 225,00. E' pur vero che lo stesso D.M. prevedeva la possibilità di un aumento sino all'80% o una diminuzione sino al 50% ma l'importo indicato e come precettato in euro 243,00 non trovava una sua giustificazione anche e soprattutto in quanto non appariva comprensibile il motivo per il quale per un importo precettato nella misura complessiva inferiore ai
5.000,00 euro (cfr. euro 4.953,38 ) veniva indicato e richiesto un compenso per la redazione di atto di precetto di importo superiore ai 5.000,00 euro (cfr. euro 5.274,92). …”.
Giova chiarire che l'originario titolare del credito, portato dal D.I. n. n. 1324/11 emesso nei confronti del fabbricato A di Casagiove, era il Organizzazione_1 Parte_2
credito cristallizzato nel titolo azionato, veniva poi ceduto alla odierna appellante (cfr. copia atto di cessione allegata in atti).
A supporto della opposizione proposta in I grado l'odierna appellata contestava il diritto a procedere in executivis nei suoi riguardi sulla base dei seguenti motivi: a. insussistenza dell'obbligo di compartecipazione alla obbligazione condominiale di cui al titolo azionato, atteso il riferimento a lavori edili deliberati nell'anno 1995, ovvero quando la non era condomina, avendo CP_1 acquistato l'immobile facente parte del Condominio ingiunto nell'anno 2003; b. in via gradata, ove ravvisata la sussistenza di un obbligo di compartecipazione, rimodulare la intimazione, da rapportarsi alla quota millesimale da lei detenuta;
c. non debenza delle somme intimate a titolo di spese e competenze per intervenuta inefficacia del precetto, comunque eccessive rispetto allo scaglione di riferimento;
d. errata determinazione degli interessi, di natura legale e non moratoria.
Il Tribunale reputa che l'appello sia infondato e che, pertanto, la decisione assunta dal giudice di prime cure vada confermata, sebbene per le diverse ragioni di cui si dirà subito infra.
Vale infatti richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del
"tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse
5 da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del
"petitum" e della "causa petendi", confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice.” (in tal senso Cass. Sez. 3, n. 20652 del 25/09/2009).
In punto di premessa va osservato che sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata,
l'obbligazione del grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero Org_1
sugli stessi (cfr. sul punto Cass., Sez. II, Sentenza n. 8530 del 27/09/1996, Rv. 499798 - 01; Cass.
Sez. II, Sentenza n. 5117 del 19/04/2000, Rv. 535867 - 01; Cass. SS.UU. n. 9148 del 08/04/2008, Rv.
602479 - 01; Cass. Sez. VI - 2, Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017).
In tale ottica, il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini e, dunque, per procedere ad esecuzione forzata nei confronti di essi occorre – come nella specie avvenuto - preventivamente notificare personalmente detto titolo unitamente al precetto al singolo condomino (cfr. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017).
Ciò posto, con il primo motivo di appello l'odierna istante si duole della erroneità della sentenza di I grado per avere il GdP accolto l'opposizione sulla base della ritenuta insussistenza della CP_1 alla compartecipazione dell'obbligazione, pur in difetto di fatti impeditivi, modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo o alla cessione del credito.
Si reputa che essa censura non sia meritevole di accoglimento.
Come accennato, l'odierna appellata contestava la sussistenza a suo carico di un obbligo di compartecipazione per avere acquistato l'immobile solo in data 2003 e tenuto conto del fatto che in sede di compravendita le parti convenivano che tutte le spese condominiali, nonché quelle ordinarie e straordinarie restavano a carico del venditore.
Devolveva, dunque, una censura volta a contestare il diritto del precettante a procedere in executivis con riguardo al profilo soggettivo.
Il giudizio di opposizione all'esecuzione ha, come noto, ad oggetto l'accertamento negativo del diritto del creditore opposto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente (cfr. sul punto ex multis
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 28/07/2011, n. 16610, Cass. civ. Sez. III Sent., 13/07/2011, n. 15363
Cass. civ. Sez. lavoro, 29/11/2004, n. 22430); causa petendi di questo giudizio può essere sia l'inesistenza di un documento spendibile come titolo esecutivo, in assoluto (perché manca un titolo riconducibile al catalogo dell'art. 474 cod. proc. civ.), sia l'inesistenza, in senso relativo, del titolo
6 esecutivo, in termini di utilizzabilità di esso contro il soggetto nei cui confronti è preannunciata ovvero iniziata l'esecuzione forzata.
La contestazione concernente la direzione soggettiva dell'azione esecutiva, ferma restando l'esistenza di un documento o un provvedimento giurisdizionale ascrivibile alla categoria dei titoli esecutivi, è riconducibile alla previsione dell'art. 615 cod. proc. civ..
Dagli atti di causa si ricava che la odierna appellata acquistava l'immobile nell'anno 2003; ivi è riportata la dichiarazione del venditore (dante causa della odierna appellata) di insussistenza di debiti nei confronti del condominio ed, in ogni caso, l'onere a carico della parte venditrice di tutte le spese
“anche se solamente deliberate”.
Ne consegue che delle spese in questione deve rispondere unicamente il venditore e non l'acquirente, odierna parte appellata: trattasi di spese deliberate nell'anno 1995 e, dunque, diversi anni prima della stipula del contratto di vendita.
Ai sensi dell'art. 63 comma 4 disp. att. c.c., “… Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e quello precedente.
…”.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che: “In caso di vendita di un'unità immobiliare in condominio nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione o innovazioni, in mancanza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra alienante ed acquirente è tenuto a sopportarne i relativi costi chi era proprietario al momento della delibera dell'assemblea, sicché, ove tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa per quanto pagato al in forza del principio di Org_1 solidarietà passiva di cui all'art. 63 disp.att.c.c..” (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 03/12/2010, n. 24654).
Le considerazioni che precedono si reputano dirimenti.
Non occorre soffermarsi sugli ulteriori motivi di appello, posto che il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n. 12002).
7 Le spese seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 37/2018) in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. anzidetto, nella misura del 50 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 6415/2021, avverso sentenza n. 805/2021 reda dal
GdP di Caserta in data 8.3-10.6.2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata,
che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. 55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 811,00, di cui € 203,00 per fase di studio, € 203,00 per fase introduttiva ed € 405,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito di parte appellata;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 20.2.2024
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vecchione
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