Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/03/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. BIZZOCCHI SARA (C.F. C.F._1
) C.F._2
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (C.F. CP_1 C.F._3 con il patrocinio dell'Avv. BIZZOCCHI SARA (C.F. ) C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Svolgimento del processo e congiuntamente chiedevano che fosse pronunziata la Parte_1 CP_1 separazione personale, esponendo che da tempo la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e rassegnavano le conclusioni così come indicate in ricorso.
All'udienza del 07.03.2025 le parti dichiaravano di espungere dal ricorso le clausole 5 e 6 ed il G.I. tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione pagina 1 di 3
Deve, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni da essi concordate, siccome esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, come di seguito trascritte:
“1. i coniugi vivranno separati e, in particolare, la IG.ra rimarrà a Parte_1 vivere con le due figlie, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, presso la casa coniugale in Bellaria – Igea Marina (RN), Via G. Pascoli n. 42, che sarà a lei assegnata;
il IG. ha già trasferito la propria residenza in un CP_1 appartamento condotto in locazione posto in Rimini, Via U. Marchi n. 63;
2. il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie entro il giorno
15 di ciascun mese, mediante versamento diretto sul conto corrente di ciascuna di esse, la somma complessiva di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna figlia), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. le spese straordinarie da sostenere per le figlie, previamente concordate e documentate, saranno suddivise tra i genitori in pari quota, ad eccezione di quelle di seguito indicate, che saranno poste interamente a carico del IG. il quale si occuperà direttamente CP_1 del pagamento o le verserà, ove occorrente, a mani della figlia che ne necessita:
- canone di locazione e spese per utenze dell'appartamento di Bologna ove vive , Per_1 nonché spese di viaggio da quest'ultima sostenute;
- tasse universitarie per entrambe le figlie;
- abbonamento internet mensile in uso alla casa coniugale;
- abbonamento mensile per i cellulari e per la Apple Tv, abbonamenti Prime video e
Disney+;
- telepass;
- assicurazione e bollo annuali di motociclo (Vespa) e della vettura (Fiat Panda) in uso alle figlie, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi;
- attività sportive (pallavolo e palestra, salvo altro);
4. il IG. si obbliga a versare a titolo di contributo al mantenimento della moglie CP_1 la somma mensile di € 900,00 per i primi sei mesi decorrenti dal mese di novembre 2024 compreso;
per il periodo successivo, ed in particolare fino al mese di giugno 2026 compreso, il contributo al mantenimento si ridurrà a mensili € 700,00; infine, a decorrere dal mese di luglio 2026, detta somma si ridurrà ulteriormente ad € 500,00. Con l'accordo che, laddove l'attività che la IG.ra è in procinto di intraprendere le Parte_1 garantisca una rendita tale da rendersi economicamente autosufficiente, detto importo verrà progressivamente diminuito, in ragione degli introiti percepiti. Al fine di valutare detta circostanza le parti si impegnano ad incontrarsi a dicembre 2025 ed a giugno 2026 per effettuare eventuali valutazioni congiunte;
7. I predetti atti verranno stipulati entro il termine di 60 giorni dalla data di omologa della separazione.
pagina 2 di 3 8. Il trasferimento di proprietà trova la propria ragione nel procedimento di separazione personale e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto, le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 Legge 74/1987, nonché di ogni altra eventuale norma di legge. La richiesta esenzione fiscale sarà ribadita nel relativo atto pubblico che verrà stipulato in attuazione del presente accordo.
9. le spese notarili per la donazione ed ogni altra spesa all'uopo occorrente graveranno sul IG. ; CP_1
10. Le spese legali inerenti al presente giudizio vengono interamente compensate tra le arti “
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la separazione personale di , nata a [...]_1
(FC) il 06/09/1975, e , nato a [...] il [...], CP_1 avendo gli stessi contratto matrimonio in BELLARIA-IGEA MARINA (RN) in data 04/10/2003, trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune
Anno 2003, Atto N. 31, Parte 2 Serie A alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di BELLARIA-IGEA MARINA (RN) l'annotazione prevista dall'art. 69 lett. D) D.P.R. n. 396 del 3/11/2000;
3) Spese compensate.
Si comunichi
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025
Il Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi
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