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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 4198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4198 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa DI EN, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2208/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO Pt_1 C.F._1 OR RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE
avente per OGGETTO: ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. cittadino della REPUBBLICA POPOLARE Pt_1
nato nel 1976, ha impugnato il provvedimento della Questura di emesso il 17 dicembre Pt_2 CP_1
2024 e notificato il 16 gennaio 2025 con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 30/2007.
Ha chiesto in via principale il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 286/1998 ovvero ex art. 10 D.lgs. 30/2007.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto che:
1 - la sua domanda sarebbe stata erroneamente qualificata come richiesta di rilascio della carta di soggiorno ex D.lgs. 30/2007, mentre egli avrebbe inteso richiedere esclusivamente il permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d), Dlg. 286/1998;
- i suoi figli minori sono entrambi cittadini italiani e soggiornano sul territorio nazionale con la madre, anch'ella cittadina italiana;
- egli provvede al loro mantenimento e li frequenta con regolarità;
- un suo eventuale rimpatrio comporterebbe una lesione del diritto all'unità familiare sancito dall'art. 8 CEDU in assenza di pericoli per la pubblica sicurezza e la sicurezza nazionale.
Sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, veniva fissata udienza di comparizione delle parti, successivamente rinviata in attesa del nuovo Giudice togato subentrata nel ruolo della Dott.ssa
Guttadauro a fara data dall'8 settembre 2025, come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita a mezzo produzione documentale nonché audizione del ricorrente e della di lui moglie, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
2. Preliminarmente occorre osservare che il provvedimento impugnato risulta esclusivamente motivato sulla ritenuta assenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10
D.lgs. 30/2007.
In particolare, il diniego della si fonda sull'assenza dei requisiti di cui all'art. 10, co. 3, lett. CP_1
b) e c), D.lgs. 30/2007, per insussistenza di vivenza a carico dei cittadini italiani (in quanto minorenni)
e per la presenza di condanne per reati ostativi ai sensi dell'art. 5, co. 4, e dell'art. 4, co. 3, D.lgs.
286/1998 al rilascio del permesso di soggiorno.
Sul punto, occorre considerare che il ricorrente – come anche precisato in sede di prima udienza – ha di fatto insistito in via principale per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d),
D.lgs. 286/1998, non avendo peraltro preso posizione alcuna in ricorso in merito alla positiva sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio della carta di soggiorno negati nel provvedimento impugnato.
Di conseguenza, si ritiene di esaminare in prima battuta il diritto del ricorrente al rilascio del predetto permesso di soggiorno.
Secondo l'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 286/1998 “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso
2 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il comma 3 dell'art. 28 T.U.I., norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del
D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare,
“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett. d), D.lgs. 286/98 si individua, dunque, nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30, lett. d), è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale
(cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, “nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo” (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n.
4197/2008). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto 3 bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. G
Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, lett. d), D.lgs. 286/98 non può dunque ritersi per il solo fatto che sussista il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e manchi un provvedimento di revoca della potestà genitoriale.
La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile, anche in ossequio all'art. 8 CEDU che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto.
L'ingerenza dello stato è, infatti ammessa, ai sensi del par. 2, in presenza di una serie di condizioni.
La CEDU impone un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità.
La conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma
3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c), D.lgs. 286/1998.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Non avrebbe alcun senso, infatti, consentire l'espulsione del familiare entro il secondo grado convivente di cittadino italiano, se pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e rilasciare un permesso di soggiorno al genitore irregolare non convivente con il figlio minore italiano, pure se ugualmente pericoloso.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
Tirando le fila del discorso, il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/1998), è del tutto sovrapponibile.
Venendo al caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che il ricorrente sia padre di due cittadini italiani, tuttora minorenni (cfr. certificati di nascita in atti).
Non risulta, inoltre, che il ricorrente sia mai stato privato della potestà genitoriale, nulla essendo stato
4 rilevato sul punto nel provvedimento impugnato.
È allora possibile passare alla valutazione della pericolosità sociale, essendo tale elemento posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Dal casellario giudiziale prodotto in atti risulta, in particolare, quanto segue:
1) 19/04/2004 – SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (ART. 444, 445 C.P.P.) – TRIBUNALE DI MESTRE (FRAZ. VENEZIA), IRREVOCABILE L'11/07/2004 REATI: VIOLAZIONE NORME SUL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE (ART. 110 C.P., ART. 12 COMMA 5 D.LGS. 286/1998) – COMMESSO L'11/01/2000 A VENEZIA. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110, 483 C.P.) – COMMESSO FINO AL 07/11/2000 A PADOVA. CIRCOSTANZA: ART. 62 BIS C.P. DISPOSITIVO: CONTINUAZIONE TRA I REATI;
PENA: RECLUSIONE 7 MESI, MULTA €1.000,00. BENEFICIO: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ART. 163 C.P.).
2) 01/03/2011 – DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI VENEZIA, ESECUTIVO IL 20/04/2011 REATO: VIOLAZIONE NORME EDILIZIE (ART. 110 C.P., ART. 44 LETT. B D.P.R. 380/2001) – ACCERTATO IL 01/10/2009 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: ARRESTO 15 GIORNI, AMMENDA €6.000,00; SOSTITUITA LA PENA CON AMMENDA
€3.750,00.
3) 25/03/2013 – DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI VENEZIA, ESECUTIVO IL 08/06/2013 REATO: VIOLAZIONE NORME SULL'ISPETTORATO DEL LAVORO (ART. 4 LETT. F L. 628/1961) – COMMESSO IL 15/11/2011 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: AMMENDA €250,00.
4) 07/07/2014 – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, IRREVOCABILE L'11/02/2016 CONFERMA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA (27/03/2013). RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA CASSAZIONE (11/02/2016). REATO: VIOLAZIONE NORME EDILIZIE (ART. 44 COMMA 1 LETT. B D.P.R. 380/2001) – ACCERTATO DAL 01/10/2009 AL 17/03/2010 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: ARRESTO 3 MESI, AMMENDA €10.000,00 (SUCCESSIVAMENTE SOSPESA L'ESECUZIONE DELLA PENA).
5) 04/05/2015 – DECRETO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, DEFINITIVO IL 16/06/2015 CONFERMA DECRETO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA (14/10/2014). MISURA DI PREVENZIONE: SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO PER 5 ANNI CON CAUZIONE DI €50.000,00.
6) 20/07/2015 – SENTENZA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA, IRREVOCABILE IL 20/01/2017 PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL G.U.P. TRIBUNALE DI VENEZIA (11/04/2014). RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA CASSAZIONE (20/01/2017). REATI: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE IN CONCORSO (ART. 110, 416 C.P.) – ACCERTATO DAL 2008 AL 12/12/2012. 5 CIRCOSTANZE: ART. 416 COMMI 2, 3, 5, 6 C.P. ATTI DIRETTI A PROCURARE INGRESSO ILLEGALE IN ALTRO STATO PER PROFITTO (ART. 12 D.LGS. 286/1998) – FINO AL 12/12/2012. CIRCOSTANZE: ART. 3 BIS E 3 TER D.LGS. 286/1998. ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110 C.P., L. 75/1958) – FINO AL 12/12/2012. CIRCOSTANZE: ART. 3 E 4 L. 75/1958. ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE (ART. 3 L. 75/1958) – DAL 2009 AL 01/10/2009. FALSA INTERPRETAZIONE (ART. 373 C.P.) – COMMESSO IL 03/10/2009. CALUNNIA (ART. 368 C.P.) – COMMESSO IL 03/10/2009 E IL 09/10/2009. (ART. 12 306/1992) – FINO AL Controparte_2 CP_3 21/07/2011. CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110, 319 C.P.) – TRA . Parte_3
CIRCOSTANZA: ART. 321 C.P. DISPOSITIVO: ATTENUANTI GENERICHE (ART. 62 BIS C.P.), CONTINUAZIONE TRA I REATI. PENA: RECLUSIONE 5 ANNI E 6 MESI, MULTA €52.400,00. PENE ACCESSORIE: INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI. MISURA DI SICUREZZA: CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI: INTERDIZIONE MODIFICATA A 5 ANNI;
PENA ESEGUITA IN DETENZIONE DOMICILIARE DAL 13/12/2012 ALL'11/01/2018.
7) 16/02/2017 – PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI N. 4 E N.
6. PENA COMPLESSIVA: RECLUSIONE 5 ANNI E 6 MESI, ARRESTO 3 MESI, MULTA €52.400,00, AMMENDA €10.000,00. PENE ACCESSORIE: INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI E INTERDIZIONE DA UFFICI DI TUTELA/CURATELA PER LA DURATA DELLA PENA. SOSPENSIONE ORDINE DI CARCERAZIONE: PROSECUZIONE AGLI ARRESTI DOMICILIARI. RIDUZIONI PER LIBERAZIONE ANTICIPATA: TOTALE 180 GIORNI. ESECUZIONE: DETENZIONE DOMICILIARE DAL 13/12/2012 ALL'11/01/2018.
Nella specie le condotte penalmente rilevanti sopra descritte, con particolare riguardo a quella indicata sub. 6, concretano fattispecie di speciale gravità, indici di una manifesta proclività a delinquere.
Ciò posto, è comunque è indubbio che il bilanciamento richiesto dall'art. 5, co. 5, D.lgs. 286/1998 deve tenere conto, nel caso di specie, non solo della lunga durata della permanenza in Italia, ma, soprattutto, dello specifico legame che lega il ricorrente ai due figli, cittadini italiani.
Va rammentato, infatti, che secondo il disposto dell'art. 5, co. 5, D.lgs. 286/1998 “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per 6 lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nel caso di specie occorre considerare che il ricorrente è in Italia da oltre 36 anni, dove ha studiato, si è sposato e ha avuto due figli che attualmente frequentano le scuole superiori a . CP_1
Il quadro della situazione personale del ricorrente come emerso all'esito dell'audizione è quello di un soggetto che ha perso ogni tipo di legame con il proprio Paese di origine, avendo concentrato da ormai moltissimi anni il centro dei suoi interessi lavorativi ed affettivi esclusivamente sul territorio italiano
(cfr. audizione del ricorrente di cui al verbale del 25 settembre 2025: D. Da quanto tempo si trova in
Italia? R. Esattamente al 23 aprile 1989, quindi da quando avevo 36 anni. Ho studiato in Italia, ho sposato una ragazza di Venezia, e con lei ho avuto due figli e tutti loro vivono a , in via Pier CP_1 della Francesca. Io non vivo con loro perché ho vitto e alloggio pagato dalla l'azienda CP_4 per cui lavoro come caposala. Il mio luogo di lavoro coincide dunque con il mio domicilio in Via dei
Confini n. 62 a . Con la mia compagna sono separato di fatto ma formalmente rimaniamo CP_1 sposati, aspetteremo a separarci quando i nostri figli saranno più grandi. D. Quanti anni hanno i suoi figli? Vanno a scuola? ha 15 anni e ne ha 14. Frequentano entrambi la Parte_4 CP_5 prima superiore in due scuole diverse: va al dove ha fatto anche le medie mentre CP_5 Per_1
frequenta un istituto tecnico di cui al momento non ricordo il nome. Verso un mantenimento Pt_4
a mia moglie di circa 1000 euro in contanti ogni mese, e poi ai miei figli do anche 200-300 in contanti al mese come paghetta. I miei figli sono cittadini italiani e parlano sia italiano che cinese. D. Quanto spesso vede i suoi figli? R. Abitiamo ad un chilometro di distanza con i miei figli quindi li vedo spesso.
La domenica li porto a mangiare fuori. A pranzo e a cena durante la settimana di solito lavoro). D.
Dove lavora e quali sono i suoi orari di lavoro? R. Lavoro presso il ristorante Locanda “Le Tre
Ville”. Gli alloggi per i dipendenti sono al piano superiore del ristorante. Io faccio turno pranzo dalle 11 alle 15 e il turno cena dalle 19.00 alle 23 ma poi rimango fino a mezzanotte per preparare per il giorno dopo e pulire. Fino a maggio 2025 avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla comunicazione Unilav in atti. Al momento però io lavoro in nero perché il contratto è stato sospeso per il fatto che io non ho un regolare permesso di soggiorno. Il consulente del lavoro della società per cui lavoro infatti dice che il permesso in mio possesso (che esibisco) è datato 2022 e quindi non è più valido. D. Come viene pagato quindi? R. In contanti. In realtà, lavoro per più ristoranti sempre a nero, perché il consulente del lavoro della mi fa problemi per il fatto CP_4 che non ho un permesso di soggiorno. altre attività oltre al lavoro? R. Talvolta faccio delle CP_6 traduzioni per la Questura o la Guardia di Finanza;
questo succede per esempio quando fermano o arrestano un cinese che non parla italiano allora mi chiamano per poterli aiutare a tradurre. Una
7 volta l'ASL mi ha chiamato anche all'una di notte per fare un'ispezione nei locali di una ditta. La cosa è nata perché, quando andavo in Questura a farmi rinnovare il permesso di soggiorno, hanno visto che parlavo bene italiano e quindi potevo aiutarli per queste attività. Per il resto non faccio altre attività perché non ho tempo, lavoro sempre).
Riscontri in tal senso, peraltro, sono emersi all'esito dell'audizione della moglie del ricorrente, la quale ha confermato la presenza e l'impegno costante del ricorrente nel sostegno economico e morale dei figli (cfr. verbale del 27 novembre 2025: D. Lei è la moglie del ricorrente? R. Sì, sulla carta, ma di fatto siamo separati dal 2011. D. Lei vive a con i suoi figli? R. Sì. D. Il sig. vede CP_1 Pt_1 regolarmente i figli? R. Il padre vede i figli quasi tutti i weekend, con una certa regolarità. Anche durante la settimana viene a casa talvolta. Ha le chiavi di casa nostra e se vi è necessità io lo chiamo
e lui va a fare quel che c'è da fare. È un bravo padre e segue in maniera giusta i ragazzi. Io e i miei figli siamo stati in Cina tra il 2012 e il 2019 e poi siamo tornati a vivere a Venezia. Quando è finita
l'emergenza COVID siamo andati a vivere a come da richiesta del padre, perché lui voleva CP_1 stare più vicino ai figli. Questo io l'ho interpretato come un segno della volontà di essere più presente. D. Come provvede al mantenimento? R. Lui ci dà tutti i mesi € 1.000,00 per il mantenimento dei figli. D. Lei lavora? R. Io do ripetizioni. Non ho un contratto di lavoro. Il mantenimento dei figli da parte del padre è essenziale. Il pagamento avviene in contanti. D. In anche altro modo contribuisce al sostegno dei figli? R. Lui c'è sempre per qualunque cosa. Ai colloqui a scuola vado io ma lui, ad esempio, porta i figli dal medico. Mio figlio maschio ha il DSA ed è seguito dallo psicologo;
quando lui deve andare lo accompagna il padre).
Sebbene non sia dimostrabile documentalmente, posto che la dazione avviene in contanti non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni della moglie del ricorrente in ordine al mantenimento dei figli da parte del ricorrente. Il racconto va, infatti, ritenuto attendibile anche alla luce del fatto che i coniugi sono separati di fatto da molti anni e non convivono.
Appare accertato, dunque, che al mantenimento della responsabilità genitoriale corrisponda una effettività nell'esercizio della stessa, con una relazione continuativa con i figli. Piuttosto è emerso come il nucleo familiare si regga principalmente – a livello economico – sul contribuito offerto dal ricorrente stesso, circostanza che induce a ritenere determinante la permanenza di quest'ultimo sul territorio nazionale.
Per altro verso, i reati contestati al ricorrente sono stati tutti commessi in un periodo risalente (che va dal gennaio 2000 fino al dicembre 2012), con condanne e provvedimenti definitivi intervenuti tra il
2004 e il 2017. Le pene, inoltre, risultano interamente scontate e successivamente non si riscontrano ulteriori condotte di segno negativo, eccetto per un procedimento penale attualmente pendente dinanzi
8 all'ufficio del Giudice di Pace di per il reato di cui all'art. 612 c.p. che in ogni caso allo stato CP_1 non appare rappresentare di per sé un fattore di pericolosità.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rinnovo all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.
Ne consegue che, tenuto conto della rilevanza delle condotte penali e della natura ed effettività della relazione genitoriale con i due figli cittadini italiani, sussistono i presupposti ai sensi del menzionato art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore straniero di minori italiani residenti in Italia.
Va infine evidenziato che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Atteso l'accoglimento della richiesta del ricorrente formulata in via principale, le ulteriori domande risultano assorbite.
3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) alla luce della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e, per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
9 Firenze, 22 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa DI EN
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa DI EN, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2208/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANO Pt_1 C.F._1 OR RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE
avente per OGGETTO: ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. cittadino della REPUBBLICA POPOLARE Pt_1
nato nel 1976, ha impugnato il provvedimento della Questura di emesso il 17 dicembre Pt_2 CP_1
2024 e notificato il 16 gennaio 2025 con il quale è stata rigettata la richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ai sensi dell'art. 10 D.lgs. 30/2007.
Ha chiesto in via principale il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 286/1998 ovvero ex art. 10 D.lgs. 30/2007.
A sostegno della domanda il ricorrente ha esposto che:
1 - la sua domanda sarebbe stata erroneamente qualificata come richiesta di rilascio della carta di soggiorno ex D.lgs. 30/2007, mentre egli avrebbe inteso richiedere esclusivamente il permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d), Dlg. 286/1998;
- i suoi figli minori sono entrambi cittadini italiani e soggiornano sul territorio nazionale con la madre, anch'ella cittadina italiana;
- egli provvede al loro mantenimento e li frequenta con regolarità;
- un suo eventuale rimpatrio comporterebbe una lesione del diritto all'unità familiare sancito dall'art. 8 CEDU in assenza di pericoli per la pubblica sicurezza e la sicurezza nazionale.
Sospesa l'esecuzione del provvedimento impugnato, veniva fissata udienza di comparizione delle parti, successivamente rinviata in attesa del nuovo Giudice togato subentrata nel ruolo della Dott.ssa
Guttadauro a fara data dall'8 settembre 2025, come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
Il , nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa, istruita a mezzo produzione documentale nonché audizione del ricorrente e della di lui moglie, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025.
2. Preliminarmente occorre osservare che il provvedimento impugnato risulta esclusivamente motivato sulla ritenuta assenza dei requisiti per il rilascio della carta di soggiorno di cui all'art. 10
D.lgs. 30/2007.
In particolare, il diniego della si fonda sull'assenza dei requisiti di cui all'art. 10, co. 3, lett. CP_1
b) e c), D.lgs. 30/2007, per insussistenza di vivenza a carico dei cittadini italiani (in quanto minorenni)
e per la presenza di condanne per reati ostativi ai sensi dell'art. 5, co. 4, e dell'art. 4, co. 3, D.lgs.
286/1998 al rilascio del permesso di soggiorno.
Sul punto, occorre considerare che il ricorrente – come anche precisato in sede di prima udienza – ha di fatto insistito in via principale per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, co. 1, lett. d),
D.lgs. 286/1998, non avendo peraltro preso posizione alcuna in ricorso in merito alla positiva sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio della carta di soggiorno negati nel provvedimento impugnato.
Di conseguenza, si ritiene di esaminare in prima battuta il diritto del ricorrente al rilascio del predetto permesso di soggiorno.
Secondo l'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 286/1998 “il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato […] al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso
2 il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della responsabilità genitoriale secondo la legge italiana”.
Condizione positiva per il rilascio del permesso de quo è la sussistenza di un rapporto di genitorialità tra lo straniero e la prole minore, di nazionalità italiana residente in Italia, id est la titolarità della responsabilità genitoriale in capo al genitore straniero di minore italiano, senza che rilevi a tal fine la sussistenza del rapporto di convivenza tra genitore e figlio minore.
Il comma 3 dell'art. 28 T.U.I., norma generale e programmatica collocata in apertura del titolo IV del
D.lgs. 286/1998, dedicato al diritto all'unita familiare e alla tutela dei minori, impone di privilegiare,
“in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori […] il superiore interesse del fanciullo”.
La ratio dell'istituto previsto dall'art. 30, lett. d), D.lgs. 286/98 si individua, dunque, nell'esigenza di assicurare una speciale protezione della famiglia in generale e dei figli minori cittadini italiani in particolare, in linea con il dettato dell'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, ratificata dalla Legge 27 maggio 1981, n. 386, secondo cui “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
Tali esigenze sono state considerate così irrinunciabili che parte di giurisprudenza ha affermato che il permesso ex art. 30, lett. d), è incondizionato, nel senso che l'eventuale giudizio di pericolosità del genitore non potrà impedire il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso, cui la sola condizione ostativa è rappresentata dalla pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale
(cfr. Cass. civ., 4 febbraio 2005, n. 2358).
Deve tuttavia rilevarsi che altra parte della giurisprudenza, proprio richiamando la norma d'indirizzo generale di cui all'art. 3 della Convenzione di New York 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo
(ratificata dalla L. 27 maggio 1991, n. 176, richiamata dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28), osserva che essa “prescrive sì che gli Stati vigilino affinché il minore non sia separato dai genitori, ma fa comunque salva l'ipotesi in cui la separazione sia il risultato di provvedimenti legittimamente adottati da uno Stato-parte”. Pertanto, “nel caso in cui lo straniero sia colpito da un provvedimento di espulsione, le esigenze di legalità e sicurezza sottese a tale provvedimento non sono di per sé recessive rispetto all'interesse, pur preminente, del fanciullo” (Cass. Civ., Sez. 1, sentenza n.
4197/2008). Pur facendo riferimento, nella sentenza da ultimo citata, al provvedimento di espulsione, la Corte sottolinea che, laddove la separazione tra genitore e figlio derivi da un provvedimento legittimamente adottato dallo Stato, non è possibile, per il giudicante, far prevalere nel suddetto 3 bilanciamento l'interesse del fanciullo ex se considerato rispetto all'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. G
Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30, lett. d), D.lgs. 286/98 non può dunque ritersi per il solo fatto che sussista il rapporto di filiazione tra genitore straniero e minore italiano e manchi un provvedimento di revoca della potestà genitoriale.
La valutazione della pericolosità sociale dello straniero rappresenta un dato imprescindibile, anche in ossequio all'art. 8 CEDU che riconosce il diritto alla vita privata e familiare in modo non assoluto.
L'ingerenza dello stato è, infatti ammessa, ai sensi del par. 2, in presenza di una serie di condizioni.
La CEDU impone un bilanciamento di interessi che dovrà necessariamente effettuarsi caso per caso;
le eccezioni al riconoscimento del diritto devono essere interpretate in modo restrittivo secondo il criterio della necessarietà dell'ingerenza e della sua proporzionalità.
La conclusione della necessarietà della valutazione è conforme al dato normativo che deve essere letto sistematicamente e non atomisticamente, considerando le disposizioni di cui agli artt. 4, comma
3, 5, comma 5, e 19, comma 2, lett. c), D.lgs. 286/1998.
I primi due articoli, applicabili a permessi di soggiorno di qualsivoglia natura, e il terzo, applicabile al familiare irregolare convivente di cittadino italiano – di cui l'art. 30 lett. d) parrebbe costituire una deroga alla necessità del requisito della convivenza (essendo comunque rilasciabile all'irregolare) – dimostrano l'ineludibile esigenza, in ogni caso, di verifica della pericolosità. Non avrebbe alcun senso, infatti, consentire l'espulsione del familiare entro il secondo grado convivente di cittadino italiano, se pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, e rilasciare un permesso di soggiorno al genitore irregolare non convivente con il figlio minore italiano, pure se ugualmente pericoloso.
Contrariamente al primo orientamento riportato, deve quindi affermarsi la necessità, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 30 lett. d), della valutazione della pericolosità concreta di cui è portatore lo straniero, la quale potrebbe essere di intensità tale determinare la soccombenza dell'interesse del minore e del genitore.
Tirando le fila del discorso, il criterio per la valutazione in concreto della pericolosità sociale e il suo bilanciamento con il diritto all'unità familiare, nell'uno (art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. 286/98) e nell'altro caso (art. 30 comma 1 lett. d) D.lgs. 286/1998), è del tutto sovrapponibile.
Venendo al caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che il ricorrente sia padre di due cittadini italiani, tuttora minorenni (cfr. certificati di nascita in atti).
Non risulta, inoltre, che il ricorrente sia mai stato privato della potestà genitoriale, nulla essendo stato
4 rilevato sul punto nel provvedimento impugnato.
È allora possibile passare alla valutazione della pericolosità sociale, essendo tale elemento posto a fondamento del provvedimento impugnato.
Dal casellario giudiziale prodotto in atti risulta, in particolare, quanto segue:
1) 19/04/2004 – SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI (ART. 444, 445 C.P.P.) – TRIBUNALE DI MESTRE (FRAZ. VENEZIA), IRREVOCABILE L'11/07/2004 REATI: VIOLAZIONE NORME SUL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE (ART. 110 C.P., ART. 12 COMMA 5 D.LGS. 286/1998) – COMMESSO L'11/01/2000 A VENEZIA. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110, 483 C.P.) – COMMESSO FINO AL 07/11/2000 A PADOVA. CIRCOSTANZA: ART. 62 BIS C.P. DISPOSITIVO: CONTINUAZIONE TRA I REATI;
PENA: RECLUSIONE 7 MESI, MULTA €1.000,00. BENEFICIO: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA (ART. 163 C.P.).
2) 01/03/2011 – DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI VENEZIA, ESECUTIVO IL 20/04/2011 REATO: VIOLAZIONE NORME EDILIZIE (ART. 110 C.P., ART. 44 LETT. B D.P.R. 380/2001) – ACCERTATO IL 01/10/2009 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: ARRESTO 15 GIORNI, AMMENDA €6.000,00; SOSTITUITA LA PENA CON AMMENDA
€3.750,00.
3) 25/03/2013 – DECRETO PENALE DEL G.I.P. TRIBUNALE DI VENEZIA, ESECUTIVO IL 08/06/2013 REATO: VIOLAZIONE NORME SULL'ISPETTORATO DEL LAVORO (ART. 4 LETT. F L. 628/1961) – COMMESSO IL 15/11/2011 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: AMMENDA €250,00.
4) 07/07/2014 – SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, IRREVOCABILE L'11/02/2016 CONFERMA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA (27/03/2013). RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA CASSAZIONE (11/02/2016). REATO: VIOLAZIONE NORME EDILIZIE (ART. 44 COMMA 1 LETT. B D.P.R. 380/2001) – ACCERTATO DAL 01/10/2009 AL 17/03/2010 A VENEZIA MESTRE. DISPOSITIVO: ARRESTO 3 MESI, AMMENDA €10.000,00 (SUCCESSIVAMENTE SOSPESA L'ESECUZIONE DELLA PENA).
5) 04/05/2015 – DECRETO CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, DEFINITIVO IL 16/06/2015 CONFERMA DECRETO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA (14/10/2014). MISURA DI PREVENZIONE: SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO PER 5 ANNI CON CAUZIONE DI €50.000,00.
6) 20/07/2015 – SENTENZA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI VENEZIA, IRREVOCABILE IL 20/01/2017 PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA DEL G.U.P. TRIBUNALE DI VENEZIA (11/04/2014). RICORSO DICHIARATO INAMMISSIBILE DALLA CASSAZIONE (20/01/2017). REATI: ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE IN CONCORSO (ART. 110, 416 C.P.) – ACCERTATO DAL 2008 AL 12/12/2012. 5 CIRCOSTANZE: ART. 416 COMMI 2, 3, 5, 6 C.P. ATTI DIRETTI A PROCURARE INGRESSO ILLEGALE IN ALTRO STATO PER PROFITTO (ART. 12 D.LGS. 286/1998) – FINO AL 12/12/2012. CIRCOSTANZE: ART. 3 BIS E 3 TER D.LGS. 286/1998. ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110 C.P., L. 75/1958) – FINO AL 12/12/2012. CIRCOSTANZE: ART. 3 E 4 L. 75/1958. ESERCIZIO DI UNA CASA DI PROSTITUZIONE (ART. 3 L. 75/1958) – DAL 2009 AL 01/10/2009. FALSA INTERPRETAZIONE (ART. 373 C.P.) – COMMESSO IL 03/10/2009. CALUNNIA (ART. 368 C.P.) – COMMESSO IL 03/10/2009 E IL 09/10/2009. (ART. 12 306/1992) – FINO AL Controparte_2 CP_3 21/07/2011. CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO CONTINUATO IN CONCORSO (ART. 81, 110, 319 C.P.) – TRA . Parte_3
CIRCOSTANZA: ART. 321 C.P. DISPOSITIVO: ATTENUANTI GENERICHE (ART. 62 BIS C.P.), CONTINUAZIONE TRA I REATI. PENA: RECLUSIONE 5 ANNI E 6 MESI, MULTA €52.400,00. PENE ACCESSORIE: INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI. MISURA DI SICUREZZA: CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO. PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI: INTERDIZIONE MODIFICATA A 5 ANNI;
PENA ESEGUITA IN DETENZIONE DOMICILIARE DAL 13/12/2012 ALL'11/01/2018.
7) 16/02/2017 – PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA CUMULO DELLE PENE INFLITTE CON I PROVVEDIMENTI N. 4 E N.
6. PENA COMPLESSIVA: RECLUSIONE 5 ANNI E 6 MESI, ARRESTO 3 MESI, MULTA €52.400,00, AMMENDA €10.000,00. PENE ACCESSORIE: INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI E INTERDIZIONE DA UFFICI DI TUTELA/CURATELA PER LA DURATA DELLA PENA. SOSPENSIONE ORDINE DI CARCERAZIONE: PROSECUZIONE AGLI ARRESTI DOMICILIARI. RIDUZIONI PER LIBERAZIONE ANTICIPATA: TOTALE 180 GIORNI. ESECUZIONE: DETENZIONE DOMICILIARE DAL 13/12/2012 ALL'11/01/2018.
Nella specie le condotte penalmente rilevanti sopra descritte, con particolare riguardo a quella indicata sub. 6, concretano fattispecie di speciale gravità, indici di una manifesta proclività a delinquere.
Ciò posto, è comunque è indubbio che il bilanciamento richiesto dall'art. 5, co. 5, D.lgs. 286/1998 deve tenere conto, nel caso di specie, non solo della lunga durata della permanenza in Italia, ma, soprattutto, dello specifico legame che lega il ricorrente ai due figli, cittadini italiani.
Va rammentato, infatti, che secondo il disposto dell'art. 5, co. 5, D.lgs. 286/1998 “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per 6 lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Nel caso di specie occorre considerare che il ricorrente è in Italia da oltre 36 anni, dove ha studiato, si è sposato e ha avuto due figli che attualmente frequentano le scuole superiori a . CP_1
Il quadro della situazione personale del ricorrente come emerso all'esito dell'audizione è quello di un soggetto che ha perso ogni tipo di legame con il proprio Paese di origine, avendo concentrato da ormai moltissimi anni il centro dei suoi interessi lavorativi ed affettivi esclusivamente sul territorio italiano
(cfr. audizione del ricorrente di cui al verbale del 25 settembre 2025: D. Da quanto tempo si trova in
Italia? R. Esattamente al 23 aprile 1989, quindi da quando avevo 36 anni. Ho studiato in Italia, ho sposato una ragazza di Venezia, e con lei ho avuto due figli e tutti loro vivono a , in via Pier CP_1 della Francesca. Io non vivo con loro perché ho vitto e alloggio pagato dalla l'azienda CP_4 per cui lavoro come caposala. Il mio luogo di lavoro coincide dunque con il mio domicilio in Via dei
Confini n. 62 a . Con la mia compagna sono separato di fatto ma formalmente rimaniamo CP_1 sposati, aspetteremo a separarci quando i nostri figli saranno più grandi. D. Quanti anni hanno i suoi figli? Vanno a scuola? ha 15 anni e ne ha 14. Frequentano entrambi la Parte_4 CP_5 prima superiore in due scuole diverse: va al dove ha fatto anche le medie mentre CP_5 Per_1
frequenta un istituto tecnico di cui al momento non ricordo il nome. Verso un mantenimento Pt_4
a mia moglie di circa 1000 euro in contanti ogni mese, e poi ai miei figli do anche 200-300 in contanti al mese come paghetta. I miei figli sono cittadini italiani e parlano sia italiano che cinese. D. Quanto spesso vede i suoi figli? R. Abitiamo ad un chilometro di distanza con i miei figli quindi li vedo spesso.
La domenica li porto a mangiare fuori. A pranzo e a cena durante la settimana di solito lavoro). D.
Dove lavora e quali sono i suoi orari di lavoro? R. Lavoro presso il ristorante Locanda “Le Tre
Ville”. Gli alloggi per i dipendenti sono al piano superiore del ristorante. Io faccio turno pranzo dalle 11 alle 15 e il turno cena dalle 19.00 alle 23 ma poi rimango fino a mezzanotte per preparare per il giorno dopo e pulire. Fino a maggio 2025 avevo un contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla comunicazione Unilav in atti. Al momento però io lavoro in nero perché il contratto è stato sospeso per il fatto che io non ho un regolare permesso di soggiorno. Il consulente del lavoro della società per cui lavoro infatti dice che il permesso in mio possesso (che esibisco) è datato 2022 e quindi non è più valido. D. Come viene pagato quindi? R. In contanti. In realtà, lavoro per più ristoranti sempre a nero, perché il consulente del lavoro della mi fa problemi per il fatto CP_4 che non ho un permesso di soggiorno. altre attività oltre al lavoro? R. Talvolta faccio delle CP_6 traduzioni per la Questura o la Guardia di Finanza;
questo succede per esempio quando fermano o arrestano un cinese che non parla italiano allora mi chiamano per poterli aiutare a tradurre. Una
7 volta l'ASL mi ha chiamato anche all'una di notte per fare un'ispezione nei locali di una ditta. La cosa è nata perché, quando andavo in Questura a farmi rinnovare il permesso di soggiorno, hanno visto che parlavo bene italiano e quindi potevo aiutarli per queste attività. Per il resto non faccio altre attività perché non ho tempo, lavoro sempre).
Riscontri in tal senso, peraltro, sono emersi all'esito dell'audizione della moglie del ricorrente, la quale ha confermato la presenza e l'impegno costante del ricorrente nel sostegno economico e morale dei figli (cfr. verbale del 27 novembre 2025: D. Lei è la moglie del ricorrente? R. Sì, sulla carta, ma di fatto siamo separati dal 2011. D. Lei vive a con i suoi figli? R. Sì. D. Il sig. vede CP_1 Pt_1 regolarmente i figli? R. Il padre vede i figli quasi tutti i weekend, con una certa regolarità. Anche durante la settimana viene a casa talvolta. Ha le chiavi di casa nostra e se vi è necessità io lo chiamo
e lui va a fare quel che c'è da fare. È un bravo padre e segue in maniera giusta i ragazzi. Io e i miei figli siamo stati in Cina tra il 2012 e il 2019 e poi siamo tornati a vivere a Venezia. Quando è finita
l'emergenza COVID siamo andati a vivere a come da richiesta del padre, perché lui voleva CP_1 stare più vicino ai figli. Questo io l'ho interpretato come un segno della volontà di essere più presente. D. Come provvede al mantenimento? R. Lui ci dà tutti i mesi € 1.000,00 per il mantenimento dei figli. D. Lei lavora? R. Io do ripetizioni. Non ho un contratto di lavoro. Il mantenimento dei figli da parte del padre è essenziale. Il pagamento avviene in contanti. D. In anche altro modo contribuisce al sostegno dei figli? R. Lui c'è sempre per qualunque cosa. Ai colloqui a scuola vado io ma lui, ad esempio, porta i figli dal medico. Mio figlio maschio ha il DSA ed è seguito dallo psicologo;
quando lui deve andare lo accompagna il padre).
Sebbene non sia dimostrabile documentalmente, posto che la dazione avviene in contanti non vi è motivo di dubitare delle dichiarazioni della moglie del ricorrente in ordine al mantenimento dei figli da parte del ricorrente. Il racconto va, infatti, ritenuto attendibile anche alla luce del fatto che i coniugi sono separati di fatto da molti anni e non convivono.
Appare accertato, dunque, che al mantenimento della responsabilità genitoriale corrisponda una effettività nell'esercizio della stessa, con una relazione continuativa con i figli. Piuttosto è emerso come il nucleo familiare si regga principalmente – a livello economico – sul contribuito offerto dal ricorrente stesso, circostanza che induce a ritenere determinante la permanenza di quest'ultimo sul territorio nazionale.
Per altro verso, i reati contestati al ricorrente sono stati tutti commessi in un periodo risalente (che va dal gennaio 2000 fino al dicembre 2012), con condanne e provvedimenti definitivi intervenuti tra il
2004 e il 2017. Le pene, inoltre, risultano interamente scontate e successivamente non si riscontrano ulteriori condotte di segno negativo, eccetto per un procedimento penale attualmente pendente dinanzi
8 all'ufficio del Giudice di Pace di per il reato di cui all'art. 612 c.p. che in ogni caso allo stato CP_1 non appare rappresentare di per sé un fattore di pericolosità.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare rispetto all'esigenza di tutela della sicurezza pubblica.
Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rinnovo all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale) non appare legittima con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.
Ne consegue che, tenuto conto della rilevanza delle condotte penali e della natura ed effettività della relazione genitoriale con i due figli cittadini italiani, sussistono i presupposti ai sensi del menzionato art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari al genitore straniero di minori italiani residenti in Italia.
Va infine evidenziato che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo.
Atteso l'accoglimento della richiesta del ricorrente formulata in via principale, le ulteriori domande risultano assorbite.
3. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Cost. n. 77/2018) alla luce della natura delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. d), D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e, per l'effetto, ANNULLA il provvedimento impugnato;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite,
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
9 Firenze, 22 dicembre 2025
La Giudice
Dott.ssa DI EN
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