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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 218/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 218/2025 promosso da:
( ) nata a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara alla Via Borgo dei Leoni n. 21, presso la quale ha C.F._2 eletto domicilio, dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
come da procura rilasciata il 04.02.2025 come da procura Email_1
depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Ferrara, Via Franco Giovannelli 13
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la modifica del decreto di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito affinché, a parziale modifica del decreto n. 3107 del 31.08.2020, voglia accogliere le seguenti conclusioni: −
pagina 1 di 6 Affidare i minori e in via super-esclusiva alla madre;
− Disporre che i figli possano Per_1 Per_2 incontrare il padre solo se da loro voluto e previo accordo con la madre;
− Disporre che il Signor
corrisponda alla Signora entro il 10 di ogni mese, per contribuire al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, € 468,16=, ovvero, diversa somma che risultasse ad esito dell'accertamento del patrimonio del resistente, oltre rivalutazione ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti l'intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo ):
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. − Condannare il resistente alle spese di lite”
Il P.M. intervenuto nel procedimento non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 7 febbraio 2025, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 3107/2020 emesso da questo Tribunale in data 31 agosto 2020, ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e nati a Ferrara Per_1 Per_2
rispettivamente il 31/08/2015 ed il 02/08/2016, dalla relazione sentimentale tra le parti, in ragione sia della totale assenza del padre dalla vita dei minori, resosi di fatto irreperibile dal mese di ottobre pagina 2 di 6 2024, sia della sua inadeguatezza genitoriale avendo egli assunto anche in passato condotte incompatibili con una prudente e responsabile cura della prole, violando sistematicamente gli accordi assunti col predetto decreto in punto sia di provvidenze economiche che soprattutto di incontri con i minori.
La ricorrente ha lamentato come successivamente alla regolamentazione del regime di affidamento della prole il resistente si sia rivelato discontinuo nella cura dei figli e del tutto disinteressato alla loro educazione ed al loro mantenimento;
in particolare, da novembre 2023 a maggio CP_1
2024 non ha avuto alcun contatto con i figli, che ha poi ripreso a vedere, ma soltanto saltuariamente a fronte dell'insistenza materna, salvo poi rendersi del tutto assente dall'ottobre 2024.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non è CP_1
neppure comparso innanzi al giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che , CP_1
successivamente alla regolamentazione della crisi familiare di cui al decreto del 31 agosto 2020, si è reso inadempiente ai propri obblighi di cura, educazione e mantenimento della prole;
egli ha di fatto abbandonato la propria famiglia, abdicando al proprio ruolo di padre;
si sta rendendo irreperibile sia per l'ex compagna che per i figli, che non vede e non sente neppure telefonicamente dal mese di ottobre 2024. Egli ha così gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di e Per_1 Per_2
Ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'assenza del resistente determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa ai minori.
pagina 3 di 6 La stessa ha confermato in udienza la difficoltà nel dover supplire a tale assenza ogniqualvolta ella debba assumere decisioni per i minori, sottoscrivere documentazione ad essi afferente, rapportarsi con la scuola o con altre figure o istituti di riferimento.
L'attuale regime di affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole per i minori che, essendo entrambi in piena età scolare, necessitano dell'assunzione di decisioni in loro favore non solo adeguate ma anche tempestive.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita dei figli, la mancanza di qualsivoglia contributo al loro mantenimento, nonché la sua assenza, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso i figli e giustifica la concentrazione delle Per_1 Per_2
competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 4 di 6 La ricorrente ha domandato anche la modifica della regolamentazione del diritto di visita del padre alla luce del suo disinteresse per i minori, che non vede e non frequenta da mesi orsono, e della circostanza per cui egli ha sistematicamente violato gli accordi assunti a suo tempo in tal senso, frustrando le aspettative dei ragazzi e mortificandoli ogni volta in cui non si presentava agli appuntamenti.
Si ritiene pertanto corretto e nell'interesse della prole, che i minori possano da oggi incontrare il padre solo se da loro voluto e previo accordo con la madre, che non ha mai ostacolato il loro rapporto anzi ha cercato in passato di incoraggiarlo malgrado l'indifferenza del padre.
Nulla va disposto sul contributo di mantenimento poiché la domanda ad esso relativa afferisce alla sola applicazione della indicizzazione Istat che è prevista per legge.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c., in parziale modifica del decreto n.
3107/2020 emesso da questo Tribunale in data 31 agosto 2020:
1) Affida i minori (nato a [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_3 Per_4
02.08.2016) in via esclusiva alla madre , disponendo che le decisioni di Parte_1 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei medesimi siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 21 maggio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 218/2025 promosso da:
( ) nata a [...] il [...] ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Natati
( ) con studio in Ferrara alla Via Borgo dei Leoni n. 21, presso la quale ha C.F._2 eletto domicilio, dichiarando di voler ivi ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC:
come da procura rilasciata il 04.02.2025 come da procura Email_1
depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Ferrara, Via Franco Giovannelli 13
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per la modifica del decreto di regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ex artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis 12 e seguenti c.p.c.
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “RICORRE all'Ill.mo Tribunale di Ferrara adito affinché, a parziale modifica del decreto n. 3107 del 31.08.2020, voglia accogliere le seguenti conclusioni: −
pagina 1 di 6 Affidare i minori e in via super-esclusiva alla madre;
− Disporre che i figli possano Per_1 Per_2 incontrare il padre solo se da loro voluto e previo accordo con la madre;
− Disporre che il Signor
corrisponda alla Signora entro il 10 di ogni mese, per contribuire al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli minori, € 468,16=, ovvero, diversa somma che risultasse ad esito dell'accertamento del patrimonio del resistente, oltre rivalutazione ISTAT, ed al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso avanti l'intestato Tribunale: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede
Universitaria. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo ):
a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) babysitter;
b) campi estivi. − Condannare il resistente alle spese di lite”
Il P.M. intervenuto nel procedimento non ha rassegnato conclusioni.
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 337 quinquies c.c. depositato in data 7 febbraio 2025, a Parte_1
parziale modifica del decreto n. 3107/2020 emesso da questo Tribunale in data 31 agosto 2020, ha domandato l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori e nati a Ferrara Per_1 Per_2
rispettivamente il 31/08/2015 ed il 02/08/2016, dalla relazione sentimentale tra le parti, in ragione sia della totale assenza del padre dalla vita dei minori, resosi di fatto irreperibile dal mese di ottobre pagina 2 di 6 2024, sia della sua inadeguatezza genitoriale avendo egli assunto anche in passato condotte incompatibili con una prudente e responsabile cura della prole, violando sistematicamente gli accordi assunti col predetto decreto in punto sia di provvidenze economiche che soprattutto di incontri con i minori.
La ricorrente ha lamentato come successivamente alla regolamentazione del regime di affidamento della prole il resistente si sia rivelato discontinuo nella cura dei figli e del tutto disinteressato alla loro educazione ed al loro mantenimento;
in particolare, da novembre 2023 a maggio CP_1
2024 non ha avuto alcun contatto con i figli, che ha poi ripreso a vedere, ma soltanto saltuariamente a fronte dell'insistenza materna, salvo poi rendersi del tutto assente dall'ottobre 2024.
non si è costituito e, malgrado la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, non è CP_1
neppure comparso innanzi al giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti.
Intervenuto il P.M., all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, dichiarata la contumacia del resistente e sentita personalmente la ricorrente, il giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
***
Le circostanze riferite in maniera puntuale e coerente in ricorso, altrettanto coerentemente e pacatamente confermate dalla ricorrente in udienza, nonché la mancata costituzione in giudizio del resistente (il quale, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non è neppure personalmente comparso innanzi al giudice delegato, ciò che già di per sé costituisce elemento indicativo di un forte disinteresse per la prole) evidenziano l'inidoneità del padre all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Ciò che emerge sia dall'esposizione dei fatti che dalle parole della ricorrente, è che , CP_1
successivamente alla regolamentazione della crisi familiare di cui al decreto del 31 agosto 2020, si è reso inadempiente ai propri obblighi di cura, educazione e mantenimento della prole;
egli ha di fatto abbandonato la propria famiglia, abdicando al proprio ruolo di padre;
si sta rendendo irreperibile sia per l'ex compagna che per i figli, che non vede e non sente neppure telefonicamente dal mese di ottobre 2024. Egli ha così gravato e sta gravando la madre dell'onere di provvedere da sola all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e ad ogni necessità di e Per_1 Per_2
Ha perciò manifestato e manifesta tutt'ora completo disinteresse per la famiglia.
L'assenza del resistente determina una oggettiva difficoltà per la ricorrente nel dover reperire il consenso paterno per l'assunzione di ogni decisione relativa ai minori.
pagina 3 di 6 La stessa ha confermato in udienza la difficoltà nel dover supplire a tale assenza ogniqualvolta ella debba assumere decisioni per i minori, sottoscrivere documentazione ad essi afferente, rapportarsi con la scuola o con altre figure o istituti di riferimento.
L'attuale regime di affidamento condiviso si sta, quindi, rivelando concretamente pregiudizievole per i minori che, essendo entrambi in piena età scolare, necessitano dell'assunzione di decisioni in loro favore non solo adeguate ma anche tempestive.
Nel riferito contesto, stante il totale disinteresse del padre e la sua assenza dalla vita dei figli, la mancanza di qualsivoglia contributo al loro mantenimento, nonché la sua assenza, risulta necessario disporre a favore della madre l'affidamento mono-genitoriale ai sensi dell'art. 337 quater c.c., in base al quale il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ma “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
Qualora, infatti, il giudice ritenga che l'affidamento condiviso possa arrecare pregiudizio all'interesse della prole, la disposizione appena citata prevede che il minore possa essere affidato ad uno solo dei genitori, impregiudicato il suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.
L'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), tuttavia, trova una deroga al terzo comma del predetto articolo (“salvo che non sia diversamente stabilito”) in base al quale il giudice può disporre che il genitore affidatario eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva anche con riferimento alle scelte più importanti per i minori.
Nel caso di specie, il comportamento abbandonico del padre ed il suo atteggiamento del tutto irresponsabile e disinteressato verso i figli e giustifica la concentrazione delle Per_1 Per_2
competenze genitoriali in capo alla sola madre, la quale potrà agire senza previa consultazione né condivisione con l'altro genitore.
L'affidamento cosiddetto “super-esclusivo” o “rafforzato” risponde alla logica di evitare che, anche per questioni fondamentali, gli interessi dei minori siano compromessi a causa del disinteresse di uno dei genitori per la propria famiglia (si veda ordinanza 20/3/2014, Tribunale di Milano, Sezione
IX Civile).
Questa modulazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale non incide sulla titolarità della stessa, ma ne modifica solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario rimane il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli con la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano state adottate decisioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 4 di 6 La ricorrente ha domandato anche la modifica della regolamentazione del diritto di visita del padre alla luce del suo disinteresse per i minori, che non vede e non frequenta da mesi orsono, e della circostanza per cui egli ha sistematicamente violato gli accordi assunti a suo tempo in tal senso, frustrando le aspettative dei ragazzi e mortificandoli ogni volta in cui non si presentava agli appuntamenti.
Si ritiene pertanto corretto e nell'interesse della prole, che i minori possano da oggi incontrare il padre solo se da loro voluto e previo accordo con la madre, che non ha mai ostacolato il loro rapporto anzi ha cercato in passato di incoraggiarlo malgrado l'indifferenza del padre.
Nulla va disposto sul contributo di mantenimento poiché la domanda ad esso relativa afferisce alla sola applicazione della indicizzazione Istat che è prevista per legge.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo, esse seguiranno la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e verranno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/14, previa riduzione dell'importo medio in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c., in parziale modifica del decreto n.
3107/2020 emesso da questo Tribunale in data 31 agosto 2020:
1) Affida i minori (nato a [...] il [...]), e (nato a [...] il Persona_3 Per_4
02.08.2016) in via esclusiva alla madre , disponendo che le decisioni di Parte_1 maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei medesimi siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Dispone che le visite con il padre siano regolate come in narrativa.
3) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 2906,00 euro, oltre al rimborso forfettario pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 21 maggio
2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
pagina 5 di 6 Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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