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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 20.3.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 3.10.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3945 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rapp.to e difeso dall'avv. Michele
Madaio, con questi elett.te dom.to in Napoli al Corso Meridionale n. 51;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale notarile alle liti in atti dall'Avv. Francesco Bove e con questi elettivamente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi
n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' ; CP_1
PEC: t Email_2
1 Resistente
E
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2
del Procuratore pro tempore dell'Ufficio Legale e Contenzioso , Controparte_3
elettivamente domiciliata in Salerno al Lungomare C. Colombo, 171, presso lo Studio
dell'Avv. Ortensio Stanzione che la rappresenta e difende;
PEC: .salerno.it Email_3 CP_4
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria (Opposizione a avviso di addebito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 19.7.2024, agiva contro Parte_1
l e l dinanzi al Tribunale di Salerno – Sez. CP_1 Controparte_5
Lavoro, per opporsi avverso l'intimazione di pagamento 028/2024/90093246/75/000
notificata in data 12.7.2024, fondato su avviso di addebito n. 328 2019 00056075 00 000
con il quale l vantava contributi IVS relativi all'anno 2013. CP_1
Eccepiva l'insussistenza del credito posto a fondamento della intimazione di pagamento impugnata, in quanto l'avviso di addebito non era mai stato notificato, nonché l'intervenuta prescrizione/decadenza del credito, essendo decorso il termine quinquennale previsto ai fini della riscossione dall'art. 3 comma 9 della legge 335/1995.
Concludeva chiedendo all'Adito Giudice di: <1) Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia
dell'avviso di addebito N. 328 2019 00056075 00 000 in considerazione che non è mai stato
notificato al sig. ; Parte_1
2) Dichiarare la prescrizione / decadenza del credito preteso
2 3) dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 Controparte_6
(già Equitalia e all' relativamente ai crediti
[...] Controparte_7 CP_1
pretesi con l'avviso di addebito impugnato;
4) condannare la in solido con l al pagamento Controparte_6 CP_1
delle spese e competenze di lite, con attribuzione al procuratore costituito>>.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l Controparte_5
con memoria telematica depositata il 22.1.2025, ed eccepiva:
- l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
ciò in quanto, nel caso di specie, l'ufficio dell'ente preposto ad
CP_ esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori risultava essere l –
Sede di Caserta;
- l'inammissibilità del ricorso e la decadenza a proporre opposizione all'intimazione, in era già quanto spirato il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'AVA n.
32820190005607500000, avvenuta in data 24.01.2020;
- la propria carenza di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito;
- che il credito in questione era stato oggetto di “adesione” alla Procedura di Definizione
Agevolata (c.d. “rottamazione quater”) a seguito di istanza presentata in data 30.06.2023;
- il mancato decorso del termine di prescrizione tra la notifica dell'Avviso di Addebito n.
32820190005607500000, del 24.1.2020, e l'Intimazione di Pagamento n.
02820249009324675000, del 12.07.2024.
Concludeva chiedendo di: <1) In via preliminare ed assorbente, ai sensi dell'articolo 4443
c.p.c. - al quale rinvia l'articolo 24, sesto comma, del DLgs n.46 del 26 febbraio 1999 -
dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale di Salerno in funzione di Giudice
del Lavoro, in favore del Tribunale di Santa Matia Capua Vetere in funzione di Giudice del
Lavoro.
2) In limine litis, stante la tardività della proposta opposizione rispetto alla notifica degli AVA
3 sottesi all'atto impugnato, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Sig.
[...]
per il mancato rispetto del termine di giorni quaranta, previsto dall'art. 24, comma Parte_1
5, DLgs n. 46 del 26.02.1999, decorrente dalla notifica dell'AVA sotteso all'atto impugnato
e, pertanto, nel dichiararlo altresì improcedibile ed improponibile, per l'effetto, rigettarlo.
3) Sempre preliminarmente, per tutte le motivazioni di cui al presente atto, dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della resistente . e, per Controparte_6
l'effetto, estrometterla dal presente giudizio.
4) Nel merito, in ogni caso, nel dichiarare legittima e conforme al dettato normativo l'attività
svolta dall'Agente per la Riscossione, e rigettare ogni qualsivoglia domanda formulata nei
confronti della perché inammissibile, improcedibile, Controparte_6
improponibile, pretestuosa e, comunque, infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
5) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio>>.
3. Si costituiva in giudizio l con memoria telematica depositata in data 5.2.2025, con CP_1
la quale deduceva segnatamente che:
- l'avviso di Addebito era stato emesso per il recupero di contributi IVS il cui termine di versamento era scaduto il 16.06.2014; tale credito era stato Accertato con invio della
Comunicazione di Debito n. 200026679807K4201805 notificata il 12.06.2018;
- l'avviso di addebito era stato ritualmente notificato in data 24.01.2020 con spedizione per posta raccomandata all'indirizzo di residenza della contribuente, senza che egli vi avesse mai proposto opposizione entro i termini di legge;
- che non era decorso il termine di prescrizione, in quanto dalla data di notifica del predetto avviso di addebito (24.1.2020) e quella dell'intimazione di pagamento (12.7.2024) non era decorso il quinquennio.
Per tali ragioni l concludeva chiedendo al Tribunale di: <rigettare definitivamente CP_1
l'avversa domanda in quanto inammissibile ed infondata e, per l'effetto, confermare il
provvedimento impugnato e tutti i titoli ad esso presupposti. In via ancor più gradata,
4 ordinare uno sgravio parziale dei titoli opposti entro i limiti della diversa somma che dovesse
risultare dovuta all'esito del giudizio e della quale si richiede l'accertamento. Vittoria di
spese, diritti e onorari di lite>>.
4. Istruita documentalmente la causa, veniva calendarizzata l'udienza di discussione del
3.10.2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni già formulate negli atti introduttivi.
Il G.d.L. nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da
. Controparte_8
In tal senso è necessario richiamare la previsione di cui all'art. 444, comma 1, prima parte,
c.p.c., a mente della quale: <Le controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore>>.
Al riguardo, poi, si è condivisibilmente evidenziata la valenza del riferimento alla residenza dell'attore, rimarcando “l'evidente fine di agevolare la posizione di quest'ultimo”.
Della competenza per territorio basata sulla residenza dell'attore, poi, è stata riconosciuta l'inderogabilità pure in assenza di previsione expressis verbis, ricollegandosi alla peculiare idoneità del giudice di quel luogo a conoscere le controversie previdenziali e assistenziali e così costituendo una condicio iuris dell'azione, che deve essere verificata d'ufficio indipendentemente dalle deduzioni delle parti (cfr. Cass. 1941/2000).
5 Questo giudice, inoltre, non condivide il risalente indirizzo giurisprudenziale che dilata la portata della disposizione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. (secondo cui: <Per le controversie
relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente>>), estendendo tale criterio di radicamento della competenza fino a ricomprendervi ogni controversia previdenziale attinente a lavoratori autonomi e parasubordinati, poiché contraddice il chiaro dettato testuale del comma 1 della stessa norma e frustra il principio di favor per la posizione del contribuente che è
chiaramente sotteso, con valenza preminente, alla disposizione in commento.
Di conseguenza nel caso in esame, vertendosi in tema di obbligo di versamento di contributi personali dell'attore e non di contributi al cui versamento quest'ultimo era tenuto quale datore di lavoro, non vi è dubbio che debba trovare applicazione il richiamato criterio di radicamento della competenza di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. posto che il ricorrente risulta pacificamente residente in [...].
2. Occorre, invece, riconoscere la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta sempre dall' . Controparte_6
Al riguardo, occorre precisare che l'originaria previsione di cui al quinto comma dell'art. 24,
d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che obbligava il ricorrente a notificare l'atto introduttivo del giudizio, oltre che all'ente impositore, anche al concessionario per la riscossione, è venuta meno in virtù del disposto di cui all' art. 4 comma 2 quater d.l. 24 settembre 2002 n. 209,
convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265. A fronte del dettato normativo che sembrava indicare la necessaria presenza del solo ente impositore nei giudizi afferenti al merito della pretesa contributiva e del concessionario nei giudizi aventi ad oggetto solo i vizi della cartella, la giurisprudenza individuava spazi applicativi alle ipotesi di litisconsorzio nei procedimenti promossi avverso l'estratto di ruolo, sul presupposto della mancata notifica dell'atto impositivo sotteso. In effetti, si riteneva esistente la legittimazione passiva
6 necessaria del concessionario ogniqualvolta si deducesse un vizio di notifica degli atti che,
in caso di accoglimento, avrebbe potuto incidere sul rapporto con l'ente impositore, titolare della potestà sanzionatoria sottesa al conseguente inserimento nei ruoli trasmessi (Cass.
civ. Sez. Lav., 15 gennaio 2016 n. 594). L'orientamento indicato, tuttavia, veniva successivamente rimeditato, ritenendo non configurabile “un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall' art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera “litis denuntiatio”, intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39
del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi
formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria...”, laddove la chiamata di cui all' art. 39 d.lgs. n. 112/1999 poteva essere ricondotta al più “...all' art. 106
c.p.c., ed essere rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio
non è censurabile né sindacabile in sede d'impugnazione” ( Cass. civ., Sez. I, 22 maggio
2019, n. 13929).
Il conflitto giurisprudenziale, così come riportato, ha reso opportuna la rimessione della questione all'esame delle sezioni unite, le quali, con pronuncia dell'8 marzo 2022, n. 7514,
hanno ritenuto che “In materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a
contraddire compete al solo ente impositore, anche quando si sostenga l'omessa
notificazione della cartella recante il credito di cui si faccia valere l'inesistenza; la
proposizione dell'azione nei confronti del concessionario non dà quindi luogo ai meccanismi
di cui all'art. 107 o 102 c.p.c. ma determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione
passiva, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” Le Sezioni Unite, in estrema sintesi, affermano l'esclusiva legittimazione passiva dell'ente impositore, non potendo trovare applicazione la disciplina relativa alla riscossione dei crediti tributari ex art. 7 39 d.lgs. n. 112/1999, dovendosi invece far riferimento all'art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999.
Del resto, l'eventuale annullamento dell'avviso di addebito e del ruolo esattoriale per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del concessionario, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188, comma 1, c.c.,
soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento,
vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa, senza necessità della partecipazione dello stesso al processo.
Residua, comunque, al di fuori di tali ipotesi, la possibilità della compresenza in giudizio di entrambi i soggetti, ente impositore ed ente riscossore, posto che l'art. 39 del d.lgs. 13 aprile
1999 n. 112 obbliga il concessionario, che non voglia vedersi accollato l'esito della lite, a chiamare in causa l'ente impositore quante volte l'opposizione non investa solo profili attinenti alla regolarità o validità degli atti esecutivi.
Tanto premesso, nell'odierno giudizio emerge il difetto di legittimazione passiva dell' : CP_9
nel caso di specie, infatti, la pretesa del ricorrente ha ad oggetto l'annullamento dell'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento per estinzione per prescrizione dell'obbligo contributivo, cioè per un motivo esclusivamente attinente al merito della pretesa contributiva e non riferibile alla susseguente attività di riscossione, sicché, applicando i canoni esegetici esplicati dai condivisibili precedenti appena menzionati, può essere immediatamente colta la carenza di legittimazione passiva in capo all' CP_10
.
[...]
3. Passando al merito dell'opposizione va in primo luogo evidenziato che l ha fornito CP_1
piena prova, versando agli atti la copia della ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta consegna dell'atto a mani del ricorrente, presso il suo indirizzo di residenza (risultante dalla certificazione dell' ), dell'avvenuta e regolare notificazione dell'avviso di addebito CP_9
ricompreso nell'intimazione di pagamento in parola, oggetto dell'odierna opposizione
(notifica avvenuta il 24.1.2020).
8 A tal proposito giova rammentare che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che pur se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (v. Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del
2020 e, da ultimo, Cass. n. 4160 del 2022 e n. 1686 del 2023).
Ovviamente, appurata la regolare notifica del titolo esecutivo e stante la mancata opposizione avverso di essi nei termini di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, vanno giudicate tardive ed inammissibili le deduzioni che mirano a contestare la sussistenza di esso e la sussistenza nel merito del credito dell' , ormai divenuti irretrattabili a seguito del decorso CP_1
del termine di 40 giorni dalla notificazione dell'atto.
Ed, invero, va rammentato che la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del
1999 (o agli AVA che sono giuridicamente ad esse equipollenti), determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità
del credito contributivo.
Di conseguenza in caso di mancata impugnazione tempestiva dell'AVA – come consta essere avvenuto nel caso in esame – non possono essere più fatti valere, in sede esecutiva o pre-esecutiva, ipotetici vizi attinenti al procedimento di formazione del ruolo antecedenti a detta inoppugnabilità del credito.
Ciò vale sia per la doglianza concernente l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale estintivo del credito prima della notifica dell'avvisi sia per quella concernente la decadenza dal potere di procedere ad iscrizione a ruolo.
9 4. Quanto, infine, al motivo di opposizione concernente l'asserita prescrizione del credito ipoteticamente maturatasi successivamente alla notifica del titolo è sufficiente evidenziare che tra la notifica dell'AVA – che, come detto, risulta avvenuta il 24.1.2020 – e la notifica dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione, avvenuta, pacificamente, il
12.7.2024, non è trascorso il quinquennio necessario a far maturare la causa estintiva
(anche volendosi prescindere da ogni considerazione in merito alla sospensione dei termini di prescrizione dovuti alla normativa emergenziale ID e dagli ulteriori atti interruttivi intermedi di cui l ha dato prova). Controparte_6
5. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, sicché il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., alla rifusione in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di giudizio, nella misura di cui in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 3945 dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' e Parte_1 CP_1
dell' , in persona dei rispettivi Presidenti e l.r.p.t., così provvede: CP_9
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_6
2) rigetta nel merito l'opposizione;
3) condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese di giudizio, che liquida, per ciascuna delle parti convenute, in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 14.10.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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