Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7172/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 6.02.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 06.02.25;
considerato che
l'udienza del 06.02.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
1
(CF: ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so,dall'Avv. Pietro Clemente, presso il cui studio, in San Nicola la Strada (CE) alla
Via XX Settembre n. 49, è elettivamente domiciliato;
-Appellante-
e
HDI Ass.ni spa, in persona del l.r.p.t, rapp.ta e difesa da Avv.to Giuseppe Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia in Caserta, Corso Trieste 98;
-Appellata- nonché
, res. in San Nicola L.S., via Serao;
CP_1
-Appellata contumace -
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza tratta- ta con modalità cartolare.
Per l'appellata: come da comparsa di costituzione e note relative all'odierna udien- za trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
L'odierno appellante, ha convenuto in giudizio gli appellati, al Parte_1
fine di ottenere il risarcimento del danno per le lesioni patite in seguito al sinistro avvenuto in data 28.12.2019.
L'appellante ha dedotto che percorreva regolarmente a bordo del suo velocipede la via Leonardo Da Vinci di San Nicola La Strada, allorquando l'autovettura Toyota
Yaris targata DX-626KJ, di proprietà della signora nello svoltare a CP_1 sinistra, invadeva l'opposto senso di marcia e investiva il velocipede regolarmente in transito, provocando le lesioni per le quali si chiede il risarcimento.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il
2
Giudice di prime cure ha riconosciuto un danno biologico nella misura dell'1%, provvedendo alla liquidazione senza disporre CTU, nonostante la specifica richiesta formulata dal danneggiato.
Si è costituita in giudizio la compagnia di assicurazione convenuta, chiedendo il ri- getto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la ri- forma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motiva- zioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazio- ne dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fonda- mento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giu- dice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016
n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficien- temente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Ciò premesso, va detto che le considerazioni poste a fondamento delle censure mos- se dall'appellante avverso la sentenza di primo grado non possono ritenersi condivi- sibili.
Ciò si dice per quanto di seguito si osserva.
Va, anzitutto, evidenziato che l'appellante muove un'unica censura alla pronuncia de qua con il gravame proposto, ovvero la mancata ammissione in prime cure di
CTU medico-legale volta a valutare compiutamente le lesioni da esso riportate a se- guito del sinistro occorsogli in San Nicola La Strada.
Orbene, va osservato che la consulenza tecnica non rientra nella disponibilità delle parti, ma è rimessa al potere discrezionale del giudice, il cui esercizio è incensurabi-
3
le in sede di legittimità (tra le tante Cass. civ., Sez. II, 03/01/2011, n. 72).
Peraltro, se è vero che tale principio deve essere coordinato con l'obbligo per il giu- dice di motivare adeguatamente, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, è altrettanto vero che la motivazione può anche essere impli- citamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato.
Tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzio- ne di una questione tecnica, il giudice non può da un lato non disporre indagini tec- niche tramite la consulenza, e dall'altro, respingere la domanda perché non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l'impiego di conoscenze tecniche. In questo caso, infatti, la mancata ammissione della consulenza si traduce in un vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
La mancata ammissione della consulenza è giustificata, infatti, esclusivamente quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a fondare la decisione adottata.
In aggiunta, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di chiarire che la CTU ha lo scopo “di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella solu- zione di questioni che comportino specifiche conoscenze”; ne deriva che “il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cfr ex multis Cass. Civ. n. 7635/2003. Cass., 16 marzo
1996, n. 2205).
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che il giudice di primo grado abbia liquidato il danno da lesioni basandosi correttamente ed esclusivamente sugli ele- menti istruttori forniti dall'attore in primo grado (referto di PS e certificazione medi- ca in atti) giacché idonei a suffragare la domanda non solo in punto di an ma eviden- temente anche in punto di quantum debeatur.
In aggiunta, va detto che, nel caso di specie, la quantificazione delle predette lesioni
- di tipo lievissimo come comprovato proprio dalla documentazione sanitaria ri- chiamata – si è palesata al giudice di primo grado quale questione non implicante specifiche conoscenze scientifiche giacché danni lievissimi liquidabili attraverso il
4
semplice uso delle tabelle del d.b. in uso ai tribunali.
La decisione di prime cure è per tale motivo corretta, poiché l'ammissione di CTU medico-legale è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale può legittima- mente disattenderla qualora disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, sufficienti a fondare la pronuncia adottata.
Infine, non può essere tralasciato che la giurisprudenza di legittimità in tema di li- quidazione del danno biologico da sinistro stradale, circa la necessità di ammettere la CTU medico-legale, ha chiarito che tale non sussiste “se la documentazione me- dica in atti è esaustiva. Inoltre, il lungo tempo trascorso dal sinistro non avrebbe consentito al consulente tecnico d'ufficio di accertare adeguatamente le lesioni.” (ex multis Corte di Cassazione, sez. VI-3 Civile, ordinanza 30 settembre 2022, n.
28512).
Per quanto appena esposto, assolutamente legittima appare, dunque, la quantifica- zione del danno da lesioni operata dal giudice di prime cure ricorrendo agli elementi acquisiti dalla documentazione sanitaria allegata in atti.
L'appello, pertanto, deve ritenersi infondato e conseguentemente deve essere rigetta- to, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività effettivamente espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disatte- sa, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
5
• condanna parte appellante al pagamento, in favore della convenuta compagnia di assicurazione, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.278,00, oltre IVA, cpa e rimborso forfettario come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 6.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
6