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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/10/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2219/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Gloria Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/07/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in 03.12.1982 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. TOSOLINI MARINELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 53 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PASSERI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. viene affidato alle cure di entrambi i genitori che - nel rispetto dei principi Persona_1 stabiliti dall'art. 155, co. 1, c.c. e consapevoli che, in caso di disaccordo sulle decisioni da adottare, provvederà il giudice - convengono quanto segue:
a. il minore continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione già familiare, sita in Trieste, via del
Roncheto, n. 53/1, che verrà pertanto assegnata alla IG.ra , finchè non vi sarà il trasferimento Per_1 della quota parte indivisa di proprietà del IG alla IG.ra ; Per_1 Per_1
b. starà con il padre nelle giornate di lunedì e martedì dalle 17.30 alle 20.45 e durante l'estate nelle Per_1 medesime giornate dalle 17.45 alle 21.30 ed a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
saltuariamente, nei giorni di competenza paterna, il minore potrà pernottare presso la residenza della nonna paterna;
c. durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore separatamente per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il mese di aprile di ciascun anno;
d. durante le vacanze invernali il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, o la Vigilia di
Natale o il Natale e l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno;
e. la sig.ra ed il IG. trascorreranno con il figlio, ad anni tra loro alterni ed alternati tra Per_1 Per_1 loro, la Pasqua e la Pasquetta, feste di compleanno, comunioni e cresime, qualora non possano essere condivise tra i genitori, verranno divise al 50% tra gli stessi sia in termini di tempo da trascorrere con il figlio che di costi da sostenere per la festa;
f. salva rimane la facoltà per i genitori di concordare più ampie o diverse modalità per l'esercizio delle predette facoltà paterne;
2. dalla data di deposito del ricorso, il IG contribuirà al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre con IBAN Parte_2
[...], da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di luglio 2025;
3. le parti si danno reciprocamente atto che provvederanno a ripartire nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di
Trieste in data 18.5.2015;
4. la IG.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico familiare in favore del figlio;
Parte_2
5. a regolamentazione dei rapporti patrimoniali anche pregressi e comunque nascenti dal legame affettivo e sentimentale ed al fine di riequilibrare le datio effettuate da ciascuna delle parti, a. Il IG. si impegna a cedere e trasferire – con separato atto da stipularsi presso un Notaio Parte_1 scelto dalla parte acquirente ed a spese della parte acquirente - la propria quota di ½ p.i. oggetto di rogito del Notaio dott.ssa del 27.3.2019, Rep. 5065/3949, dell'alloggio sito in Trieste, al piano Persona_2 ammezzato della casa civico numero 53/01 di via del Roncheto, e del mobilio nella stessa contenuto, immobile che risulta così censito: P.T. 4876 del Comune Censuario di Servola, in natura alloggio sito a
Trieste al piano ammezzato della casa civico numero 53/1 di via del Roncheto e P.T. 4873 del Comune
Censuario di Servola, in natura cantina sita in Trieste, al piano scantinato della stessa casa, il tutto così censito al Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, alloggio e cantina: sezione T, foglio 2, particella numero
1167/7, subalterno 1, via del Roncheto n. 53/1, piani 1-T, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 5, superficie catastale totale 87 mq, rendita catastale € 723,04, a condizione che la IG.ra si accolli Per_1 integralmente le rate del mutuo residuo ancora gravanti sull'immobile familiare sopra descritto;
b. la IG.ra - a far data dal trasferimento immobiliare –si accolla il mutuo ipotecario Parte_2 residuo contratto dalla medesima insieme al IG. con “Crèdit Agricole” in data 27.3.2019, Parte_1 rapporto n. 00173/0036214000000.001.000;
c. si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti conseguenti alla cessazione della convivenza e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta in base alla normativa vigente;
d. con il trasferimento immobiliare ed il contestuale accollo del mutuo in capo alla IG.ra le parti Per_1 dichiarano di aver definito ogni questione economica derivante dal loro legame;
6. i genitori si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Giovanna Gloria Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanna Gloria Carlesso Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/07/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in 03.12.1982 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. TOSOLINI MARINELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 53 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. PASSERI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]. Persona_1
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. viene affidato alle cure di entrambi i genitori che - nel rispetto dei principi Persona_1 stabiliti dall'art. 155, co. 1, c.c. e consapevoli che, in caso di disaccordo sulle decisioni da adottare, provvederà il giudice - convengono quanto segue:
a. il minore continuerà a vivere con la madre presso l'abitazione già familiare, sita in Trieste, via del
Roncheto, n. 53/1, che verrà pertanto assegnata alla IG.ra , finchè non vi sarà il trasferimento Per_1 della quota parte indivisa di proprietà del IG alla IG.ra ; Per_1 Per_1
b. starà con il padre nelle giornate di lunedì e martedì dalle 17.30 alle 20.45 e durante l'estate nelle Per_1 medesime giornate dalle 17.45 alle 21.30 ed a week end alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
saltuariamente, nei giorni di competenza paterna, il minore potrà pernottare presso la residenza della nonna paterna;
c. durante le vacanze estive entrambi i genitori potranno tenere con sé il minore separatamente per due settimane anche non consecutive, da concordare entro il mese di aprile di ciascun anno;
d. durante le vacanze invernali il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, o la Vigilia di
Natale o il Natale e l'ultimo dell'anno o il primo dell'anno;
e. la sig.ra ed il IG. trascorreranno con il figlio, ad anni tra loro alterni ed alternati tra Per_1 Per_1 loro, la Pasqua e la Pasquetta, feste di compleanno, comunioni e cresime, qualora non possano essere condivise tra i genitori, verranno divise al 50% tra gli stessi sia in termini di tempo da trascorrere con il figlio che di costi da sostenere per la festa;
f. salva rimane la facoltà per i genitori di concordare più ampie o diverse modalità per l'esercizio delle predette facoltà paterne;
2. dalla data di deposito del ricorso, il IG contribuirà al mantenimento ordinario di Parte_1 Per_1 mediante il versamento dell'importo mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre con IBAN Parte_2
[...], da eseguirsi entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di luglio 2025;
3. le parti si danno reciprocamente atto che provvederanno a ripartire nella misura del 50% ciascuno tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo adottato tra il Tribunale di Trieste e l'Ordine degli Avvocati di
Trieste in data 18.5.2015;
4. la IG.ra percepirà in via esclusiva l'assegno unico familiare in favore del figlio;
Parte_2
5. a regolamentazione dei rapporti patrimoniali anche pregressi e comunque nascenti dal legame affettivo e sentimentale ed al fine di riequilibrare le datio effettuate da ciascuna delle parti, a. Il IG. si impegna a cedere e trasferire – con separato atto da stipularsi presso un Notaio Parte_1 scelto dalla parte acquirente ed a spese della parte acquirente - la propria quota di ½ p.i. oggetto di rogito del Notaio dott.ssa del 27.3.2019, Rep. 5065/3949, dell'alloggio sito in Trieste, al piano Persona_2 ammezzato della casa civico numero 53/01 di via del Roncheto, e del mobilio nella stessa contenuto, immobile che risulta così censito: P.T. 4876 del Comune Censuario di Servola, in natura alloggio sito a
Trieste al piano ammezzato della casa civico numero 53/1 di via del Roncheto e P.T. 4873 del Comune
Censuario di Servola, in natura cantina sita in Trieste, al piano scantinato della stessa casa, il tutto così censito al Catasto Fabbricati – Comune di Trieste, alloggio e cantina: sezione T, foglio 2, particella numero
1167/7, subalterno 1, via del Roncheto n. 53/1, piani 1-T, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 5, vani 5, superficie catastale totale 87 mq, rendita catastale € 723,04, a condizione che la IG.ra si accolli Per_1 integralmente le rate del mutuo residuo ancora gravanti sull'immobile familiare sopra descritto;
b. la IG.ra - a far data dal trasferimento immobiliare –si accolla il mutuo ipotecario Parte_2 residuo contratto dalla medesima insieme al IG. con “Crèdit Agricole” in data 27.3.2019, Parte_1 rapporto n. 00173/0036214000000.001.000;
c. si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente atto trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra le parti conseguenti alla cessazione della convivenza e perciò le parti chiedono l'esonero da ogni tassa e/o imposta ove dovuta in base alla normativa vigente;
d. con il trasferimento immobiliare ed il contestuale accollo del mutuo in capo alla IG.ra le parti Per_1 dichiarano di aver definito ogni questione economica derivante dal loro legame;
6. i genitori si danno il reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Trieste, il 10 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Giovanna Gloria Carlesso