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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/07/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3495/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di
Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Bonaduce, giusta procura su foglio separato depositato telematicamente
- opponente contro
, (CF ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollitto, giusta procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv. Giuseppe Piccolo, giusta nomina effettuata dal primo in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di gas
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 4.7.2024, congiunte): “precisano le proprie conclusioni chiedendo il recepimento dell'accordo conciliativo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2019 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/19, emesso da Controparte_1 codesto Tribunale in data 17.04.2019 su ricorso di quest'ultima, e con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 13.026,31– oltre interessi e spese di lite – a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di gas erogata presso la sua abitazione in Ruvo di Puglia dal 2009 al 2014.
Ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice, a fondamento della propria opposizione, la sproporzione degli importi richiesti dalla Società rispetto alla media dei consumi antecedenti e successivi al periodo in contestazione e che gli stessi erano stati rilevati sulla base di una lettura eseguita dopo cinque anni dalla precedente, in luogo di una lettura semestrale o annuale, nonostante il contatore si trovasse allocato sulla pubblica via e fosse agevolmente accessibile e ispezionabile da parte degli operatori della società.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Trani (Dott.ssa Guerra) in data 17/04/2019 per l'insussistenza della ragione di credito addotta dalla società ricorrente a fondamento della pretesa monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in via subordinata, ricalcolare i consumi di gas dal 2009 al 2014 secondo la media dei consumi annuali precedenti e successivi al periodo in contestazione e, per l'effetto, rideterminare il giusto l'importo dovuto dalla opponente in relazione ai suddetti consumi medi;
2) condannare la stessa società ricorrente/opposta, alla rifusione in favore della Controparte_1
opponente, IG.ra , delle spese e compensi professionali del presente giudizio di Parte_1 opposizione, oltre alla C.P.A. e all'I.V.A. a norma di legge”.
Con comparsa del 9.9.2019 si è costituita in giudizio , invocando il rigetto Controparte_1 dell'avversa opposizione, eccependo e deducendo, in sintesi: 1) che il credito azionato era fondato su prova scritta, nella specie estratto conto delle scritture contabili autenticato dal Notaio;
2) che la rilevazione e fatturazione dei consumi erano avvenute in osservanza dei criteri e delle direttive generali dettati dalla normativa conferente in materia;
3) che, comunque, la certificazione dei consumi era stata eseguita da un soggetto terzo, la società di distribuzione e, dunque, ogni contestazione relativa alla corretta rivelazione degli stessi doveva al più essere rivolta nei confronti del distributore predetto.
Ha concluso, dunque, chiedendo: “-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Trani;
- nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
-sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare
l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e ctu.
Con ordinanza resa all'udienza del 22.06.2023, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel senso del “riconoscimento di un credito in favore dell'opposta per le causali di cui al ricorso monitorio pari ad euro 5.000,00, con compensazione delle spese di lite” e in data
15.2.2024 la predetta proposta è stata integrata, “proponendo il pagamento in n. 10 rate mensili di euro
500,00, a partire dall'aprile 2024”;
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e all'udienza del 4.7.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle stesse, nel senso riportato in intestazione, e discussione orale della causa, la stessa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
----------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo sia sufficiente osservare che, come già anticipato le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 22.06.2023, così come integrata in data 15.2.2024, con il riconoscimento del credito dell'opposto nella misura di € 5.000,00 e rateizzazione di dieci mesi a partire dall'aprile 2024 (cfr., in merito, dichiarazione di accettazione dell'opponente del 23.3.2024 e dichiarazione del 17.4.2024 dell'opposta, nonché dichiarazione di quest'ultima nell'istanza del 2.7.2024).
L'accordo delle parti in tal senso rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia definitoria del merito della lite, onde la pronuncia di cessazione della materia del contendere, peraltro invocata dalle parti stesse nelle rispettive conclusioni.
La presente pronuncia si impone nelle forme della sentenza – anziché in quelle dell'ordinanza estintiva, che dà atto della conciliazione giudiziale – occorrendo procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, al fine di escluderne l'efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c., che risulterebbe distonica rispetto alla conciliazione intercorsa tra le parti.
Le spese di lite sono compensate, tenendo conto dell'accordo intercorso tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG. 3495/2019, così provvede:
1- dichiara cessata la materia del contendere, in virtù dell'intervenuta conciliazione giudiziale della lite, nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 679/2019;
2- compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Trani, il 4 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Claudio Di
Giacinto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. di ruolo di cui in epigrafe, vertente tra le seguenti parti:
, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Corrado Bonaduce, giusta procura su foglio separato depositato telematicamente
- opponente contro
, (CF ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Sollitto, giusta procura generale alle liti in atti, nonché dall'avv. Giuseppe Piccolo, giusta nomina effettuata dal primo in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di fornitura di gas
Conclusioni delle parti (come da verbale d'udienza del 4.7.2024, congiunte): “precisano le proprie conclusioni chiedendo il recepimento dell'accordo conciliativo, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con compensazione delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2019 la sig.ra ha convenuto in Parte_1
giudizio , proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 679/19, emesso da Controparte_1 codesto Tribunale in data 17.04.2019 su ricorso di quest'ultima, e con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 13.026,31– oltre interessi e spese di lite – a titolo di corrispettivo dovuto per la fornitura di gas erogata presso la sua abitazione in Ruvo di Puglia dal 2009 al 2014.
Ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice, a fondamento della propria opposizione, la sproporzione degli importi richiesti dalla Società rispetto alla media dei consumi antecedenti e successivi al periodo in contestazione e che gli stessi erano stati rilevati sulla base di una lettura eseguita dopo cinque anni dalla precedente, in luogo di una lettura semestrale o annuale, nonostante il contatore si trovasse allocato sulla pubblica via e fosse agevolmente accessibile e ispezionabile da parte degli operatori della società.
Ha concluso, dunque, nei seguenti termini: “1) accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare, porre nel nulla e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Trani (Dott.ssa Guerra) in data 17/04/2019 per l'insussistenza della ragione di credito addotta dalla società ricorrente a fondamento della pretesa monitoria, per tutti i motivi esposti in narrativa ovvero, in via subordinata, ricalcolare i consumi di gas dal 2009 al 2014 secondo la media dei consumi annuali precedenti e successivi al periodo in contestazione e, per l'effetto, rideterminare il giusto l'importo dovuto dalla opponente in relazione ai suddetti consumi medi;
2) condannare la stessa società ricorrente/opposta, alla rifusione in favore della Controparte_1
opponente, IG.ra , delle spese e compensi professionali del presente giudizio di Parte_1 opposizione, oltre alla C.P.A. e all'I.V.A. a norma di legge”.
Con comparsa del 9.9.2019 si è costituita in giudizio , invocando il rigetto Controparte_1 dell'avversa opposizione, eccependo e deducendo, in sintesi: 1) che il credito azionato era fondato su prova scritta, nella specie estratto conto delle scritture contabili autenticato dal Notaio;
2) che la rilevazione e fatturazione dei consumi erano avvenute in osservanza dei criteri e delle direttive generali dettati dalla normativa conferente in materia;
3) che, comunque, la certificazione dei consumi era stata eseguita da un soggetto terzo, la società di distribuzione e, dunque, ogni contestazione relativa alla corretta rivelazione degli stessi doveva al più essere rivolta nei confronti del distributore predetto.
Ha concluso, dunque, chiedendo: “-concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 679/2019 emesso dal Tribunale di Trani;
- nel merito, accertare e dichiarare
l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo;
-sempre nel merito, in via subordinata, accertare e dichiarare
l'esposizione debitoria nella diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'accertamento giudiziale e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della minor somma, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio”.
La causa è stata istruita a mezzo di prove documentali e ctu.
Con ordinanza resa all'udienza del 22.06.2023, è stata formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. nel senso del “riconoscimento di un credito in favore dell'opposta per le causali di cui al ricorso monitorio pari ad euro 5.000,00, con compensazione delle spese di lite” e in data
15.2.2024 la predetta proposta è stata integrata, “proponendo il pagamento in n. 10 rate mensili di euro
500,00, a partire dall'aprile 2024”;
Le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e all'udienza del 4.7.2024, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle stesse, nel senso riportato in intestazione, e discussione orale della causa, la stessa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-
----------
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo sia sufficiente osservare che, come già anticipato le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 22.06.2023, così come integrata in data 15.2.2024, con il riconoscimento del credito dell'opposto nella misura di € 5.000,00 e rateizzazione di dieci mesi a partire dall'aprile 2024 (cfr., in merito, dichiarazione di accettazione dell'opponente del 23.3.2024 e dichiarazione del 17.4.2024 dell'opposta, nonché dichiarazione di quest'ultima nell'istanza del 2.7.2024).
L'accordo delle parti in tal senso rende evidente la sopravvenuta carenza di interesse ad ottenere una pronuncia definitoria del merito della lite, onde la pronuncia di cessazione della materia del contendere, peraltro invocata dalle parti stesse nelle rispettive conclusioni.
La presente pronuncia si impone nelle forme della sentenza – anziché in quelle dell'ordinanza estintiva, che dà atto della conciliazione giudiziale – occorrendo procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, al fine di escluderne l'efficacia esecutiva definitiva ex art. 653 c.p.c., che risulterebbe distonica rispetto alla conciliazione intercorsa tra le parti.
Le spese di lite sono compensate, tenendo conto dell'accordo intercorso tra le parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. RG. 3495/2019, così provvede:
1- dichiara cessata la materia del contendere, in virtù dell'intervenuta conciliazione giudiziale della lite, nei termini indicati in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 679/2019;
2- compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Trani, il 4 luglio 2024
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto