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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4494 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2022 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avvocati Parte_1 C.F._1
GUALDI GIULIANA e VACCARO CARMINE
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Controparte_1 C.F._2
VIRGILI TULLIO
CONVENUTA
OGGETTO: comunione legale tra coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in note scritte sostitutive di udienza depositate in data
14/10/2024 dall'attore e in data 11/10/2024 dalla convenuta.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. I coniugi parti in causa, in comunione legale e separatisi nel corso del giudizio con sentenza di questo Tribunale (pronunciata su loro conclusioni congiunte) n. 907/2023, pubblicata il 05/06/2023, che ha definito il procedimento R.G. 4761/2020, discutono nella presente sede, dopo aver dato corso
1 a mediazione, della sorte di alcuni beni mobili e immobili, di cui si dirà tra breve, per stabilire se essi siano comuni oppure personali dell'uno o dell'altro.
2. Non sussiste litispendenza ex art. 39 c.p.c. con la controversia di separazione, avendo l'attore rinunciato in quel contenzioso alle richieste avanzate in questa sede.
3. Le pretese di non si sono, poi, prescritte, come eccepito dalla convenuta, essendo Parte_1
la prescrizione sospesa tra coniugi (art. 2941 n. 1 c.c.).
4. Con rogito del 06/12/2005, ha acquistato i 21/72 della piena proprietà e i 44/72 Controparte_1
della nuda proprietà di beni immobili siti in Bomporto (MO), via San Felice n. 51, meglio identificati nel suddetto atto notarile. domanda l'accertamento, e la conseguente declaratoria, della propria qualità di Parte_1
comproprietario di tali beni in ragione della metà, stante il regime di comunione legale tra i coniugi in quel momento vigente.
La pretesa non ha fondamento.
Nel rogito, infatti, sono contenute le dichiarazioni di:
, di essere coniugata in regime di comunione legale dei beni con Controparte_1 Parte_1
, ma che quanto acquistato col presente atto è escluso dalla comunione ai sensi dell'art. 179
[...]
lett. f) in quanto acquistato con danaro derivante dal trasferimento di beni personali.
prende atto della dichiarazione resa dal coniuge e ne Parte_1 Controparte_1 conferma il contenuto.”
La giurisprudenza di legittimità (Cass., sez un, 28.10.2009, n. 22755) ha chiarito che la dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente (l'attore), ai sensi dell'art. 179, secondo comma, cod. civ., in ordine alla natura personale del bene per essere stato acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali del coniuge acquirente in virtù della lettera f) del comma precedente ha natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti. Ne consegue che l'azione di accertamento negativo della natura personale del bene acquistato (esercitata appunto dal Parte_1
postula la revoca della confessione stragiudiziale, nei limiti in cui la stessa è ammessa dall'art. 2732
c.c., ossia per errore di fatto o violenza, nemmeno allegati dall'attore, il quale si è limitato, in modo irrilevante, a porre in dubbio che la consorte avesse all'epoca le risorse necessarie per effettuare un simile acquisto.
5. chiede inoltre “dichiarare altresì che ha diritto al 50% di quanto esistente alla Parte_1
data del 13.10.2020 sui conti correnti intestati alla moglie, od il 25% di quelli cointestati con terzi, ed al 50% del controvalore dei titoli e di ogni altra utilità alla suddetta data, condannando la convenuta a versargli l'importo relativo”.
2 La domanda viene respinta relativamente ai rapporti bancari indicati, in modo del tutto generico, al punto n. 8 della narrativa dell'atto di citazione, in relazione ai quali alcuna precisazione è stata offerta nemmeno nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., termine ultimo a tal fine.
Inammissibili risultano, poi, allegazioni successive e nemmeno è idoneo a valutare la pretesa attorea il mero rinvio a documentazione in atti contenente una congerie di dati eterogenei e non agevolmente intellegibili, il che implicherebbe la concreta individuazione dei rapporti in questione da parte del
Tribunale, in violazione del principio della domanda di cui all'art. 112 c.p.c.; anche per tale ragione non si è dato corso a ulteriore attività istruttoria sul punto.
6. Differente sorte merita invece la richiesta del relativa al conto corrente intestato alla Parte_1
n. 20130530, acceso presso Sanfelice 1893 Banca Popolare S.p.A., filiale di Camposanto, CP_1
dal primo identificato con la dovuta precisione ai punti 6 e 7 della narrativa dell'atto di citazione.
La domanda va, infatti, accolta ai sensi dell'art. 177 lett. c), limitatamente però a euro 1.609,00, ossia la metà degli importi derivanti da retribuzioni percepite dalla convenuta ancora accreditati su tale conto al 13/10/2020, momento dello scioglimento della comunione legale;
non altro, risultando le ulteriori somme presenti sul conto provenienti da donazione della madre della (art. 179, CP_1 primo comma, lett. b), come dimostrato da quest'ultima con la produzione del doc. 9.
7. Considerazioni sostanzialmente identiche a quelle svolte al punto n. 5 della narrativa che precede conducono quindi a respingere la domanda riconvenzionale della convenuta di “dichiarare il diritto della Signora di ottenere il 50% di tutte le somme esistenti sui conti correnti intestati Controparte_1
e/o contestati al Signor per la sua quota di pertinenza, oltre al 50% del controvalore Parte_1
dei titoli e di ogni altra utilità economica esistenti alla suddetta data, ivi compresi i proventi ed i frutti dei beni ricavati dall'impresa agricola famigliare”, essendosi la richiedente in proposito limitata a riferire in modo del tutto generico a pagina 4 della propria comparsa di costituzione che “Il Signor durante il matrimonio ha sempre lavorato nell'azienda agricola di famiglia, sita in Rivara, Parte_1
percependo oltre al proprio reddito da lavoro anche i frutti ed i proventi dell'azienda predetta, ivi compresi i canoni di locazione che ricadono in comunione ex art. 177 - lett. B e c – Cod. Civ. quantomeno sino alla data del suo scioglimento avvenuto in data 13.10.2020. Giova precisare che il
Signor durante il matrimonio ha conferito in famiglia solamente il suo stipendio mensile Parte_1 trattenendo per sé tutti gli altri redditi, nonostante ricadessero in comunione.” e nulla precisando nella successiva memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., termine ultimo a tal fine;
non si è, pertanto, parimenti dato corso a ulteriore attività istruttoria di sorta in proposito.
8. L'esito complessivo della lite, qualificabile in termini di reciproca soccombenza ex art. 92, secondo comma, c.p.c., stante l'accoglimento in misura sostanzialmente irrisoria di una sola domanda attorea, giustifica l'integrale compensazione delle relative spese tra le parti.
3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- condanna la convenuta a pagare all'attore euro 1.609,00, oltre interessi legali dal 13/10/2020;
- respinge tutte le ulteriori domande che i contendenti si sono reciprocamente rivolti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Modena, 28/03/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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