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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2700/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
TEMPESTINI
ATTORE OPPONENTE
contro
CF ) - CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CF ) - CONTUMACE Controparte_2 C.F._3
CF ) - CONTUMACE Controparte_3 C.F._4
CF ) - CONTUMACE Controparte_4 P.IVA_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. JESSICA Controparte_5 P.IVA_2
MANNINI
POSTEPAY S.P.A. (CF ) - CONTUMACE P.IVA_3
(CF ) - Controparte_6 P.IVA_4
CONTUMACE
(CF ) con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_5 dell'avv. MARCO BIANCHI e dell'avv. FRANCESCO MARIA FOCARDI
IL AR S.R.L. (CF ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_6
MARCO BIANCHI e dell'avv. FRANCESCO MARIA FOCARDI
CONVENUTI
sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di a così concluso: «previa dichiarazione di non accettare, come Parte_1 in effetti non accetta, il contraddittorio su tutte le domande, eccezioni, istanze e produzioni avversarie nuove e/o mutate e/o non riproposte in sede di opposizione: come in atto di citazione in rinnovazione di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c. depositato in data 12/02/2024 affinché il giudice voglia, in parziale riforma delle ordinanze di assegnazione del 5/9/2023 e 16/11/2023 pronunciate dal Tribunale di Prato,
G. E. nell'espropriazione presso terzi R. G. n. 405/2022, riformare, a favore della Persona_1 procedente e opponente e nei modi indicati nel suddetto atto, i capi ingiustamente Parte_1 favorevoli a Family Care e quelli ulteriori opposti e per l'effetto: in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare che le assegnazioni di somme a Family Care s.r.l. sono viziate da motivazione inesistente, incoerente e/o comunque in violazione dell'art. 111 co. 6 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e/o dell'art. 2697 c.c. e sono contrarie alle ulteriori ragioni del suddetto atto;
revocare le assegnazioni di somme a Family Care s.r.l. e assegnarle alla opponente ordinando ai terzi Parte_1 pignorati e a Family Care s.r.l. in solido di versarle alla opponente negli importi dovuti, sia liquidati che liquidandi;
in accoglimento del secondo motivo, confermare la giusta rettifica dell'assegnazione da
così erroneamente ridenominata nella prima ordinanza, all'effettiva procedente Parte_2
in accoglimento del terzo motivo, ordinare la ripartizione delle somme pignorate, Parte_1 liquide e da pensioni, assegnando alla opponente il 100% (o in subordine Parte_1 confermando il 75% anziché il 70%) e a Family Care s.r.l. lo 0% (o in subordine confermando il 25% anziché il 30%) e ordinando ai terzi pignorati e a Family Care s.r.l. in solido di versarle alla opponente negli importi dovuti, sia liquidati che liquidandi;
confermare e dichiarare anche ai fini della condanna alle spese, il rigetto dell'eccezione di Family Care s.r.l. secondo cui “un più puntuale riconteggio delle proporzioni determinerebbe una differente ripartizione delle somme in sede di distribuzione ma… trattasi di un'operazione non vincolante sul decidere del giudice” nonché della richiesta di Family Care s.r.l. di confermare “la ripartizione… così come statuita dal G.E.” nella prima ordinanza errata sul punto;
in accoglimento del quarto motivo, riconoscere, liquidare e assegnare alla opponente Parte_1
per gli aumenti di cui all'art. 4, commi 1 e segg., D. M. n. 55/2014 sui compensi difensivi, euro
[...]
1.964,20 anziché soltanto euro 420,90, oltre accessori, anch'essi parimenti in prededuzione per spese di giustizia, ponendoli a carico degli esecutati e, se del caso, anche dei terzi pignorati e/o intervenuti per gli aggravi allegati e documentati di responsabilità di essi e/o degli opposti resistenti all'opposizione in solido fra loro e comunque revocare le spese di euro (135,00 + 15% + 4% + 2,58 + 10,95 =) 174,99 di
Family Care s.r.l. per il proprio atto di precetto relativo solo alla propria autonoma esecuzione, poi rinunciata da lei stessa, superfluo, inefficace e inutilmente gravatorio per l'esecuzione della procedente
e per gli esecutati;
in accoglimento del quinto motivo, riconoscere ed assegnare alla opponente il 100% (o in subordine confermare il 75%) anche dell'ulteriore somma pignorata Parte_1 presso il terzo PostePay S.p.a. altresì confermando la giusta rettifica operata nella seconda ordinanza che ha correttamente aggiunto tale ulteriore somma erroneamente non assegnata a nessuno nella prima
pagina 2 di 14 ordinanza; in accoglimento del sesto motivo, riconoscere ed assegnare alla procedente Parte_1 il 100%, (o in subordine confermare il 75%) della ulteriore somma sulla pensione di giugno 2022
[...] CP_ dell'esecutata pignorata presso il terzo ma infondatamente e immotivatamente non trattenuta da CP_ CP_
ponendola, se del caso, a carico anche di direttamente;
n accoglimento del settimo motivo, confermare altresì la giusta rettifica operata nella seconda ordinanza che ha correttamente riconosciuto
e aggiunto, a favore della opponente gli interessi, oltre che sui crediti iniziali di euro Parte_1
7.353,93 con decorrenza dal 3/2/2023, anche sugli ulteriori crediti di euro 3.116,63 con decorrenza dal
18/10/2022; in accoglimento dell'ottavo motivo, accertare e dichiarare che la compensazione delle spese disposta dalla seconda ordinanza risulta viziata da motivazione inesistente, incoerente e/o comunque in violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 115 e 116 c.p.c. e/o 2697 c.c. e contraria alle ulteriori ragioni del suddetto atto;
accertare e dichiarare inoltre la mancata acquiescenza di Family Care s.r.l. ai motivi primo, terzo e quarto dell'opposizione; revocare la compensazione delle spese e porre le spese a carico di Family Care s.r.l.; condannare Family Care s.r.l. e gli ulteriori opposti eventualmente resistenti all'opposizione al pagamento a favore dell'opponente di quanto di legge e di ragione, oltre interessi e accessori;
in ogni caso con vittoria di compensi difensivi, maggiorazioni e spese anche della presente opposizione, sia nella fase preliminare che nella fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge;
nonché, contro le successive domande ed eccezioni di di Family Care e di , come nella prima memoria integrativa ex art. 171- CP_7 CP_5 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 29/05/2024», ove, tuttavia, non vengono formalizzate conclusioni.
Il procuratore di ha così concluso: « Attesa Controparte_7
l'estraneità della al presente giudizio per i motivi esposti in atto, dichiarare la Controparte_7 sua estromissione con vittoria di spese e compenso professionale anche ai sensi dell'art. 96 cpc.».
Il procuratore di ha così concluso: «NEL Controparte_8
MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti di Family
Care Srl laddove tese al rigetto delle legittime pretese creditorie avanzate dalla stessa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni rappresentate in atti e per l'effetto confermare il contenuto dei provvedimenti di assegnazione emessi dal Giudice delle Esecuzione.».
che non ha depositato le note di PC, deve ritenersi aver Controparte_5 concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo pertanto: «All'Ecc.mo Giudice dell'Esecuzione adito voglia decidere di giustizia e nei limiti di quanto accantonato e dichiarato.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza pronunciata il 5 settembre 2023 il Tribunale di Prato, in funzione di giudice delle esecuzioni, nel procedimento RG 405/2022 esec., ha così provveduto «Dichiara l'estinzione del vincolo espropriativo limitatamente alla posizione del terzo Onera la difesa di parte Controparte_9 procedente della comunicazione a detto terzo di questo provvedimento onde questi venga notiziato della declarata estinzione ASSEGNA in prededuzione a parte procedente totale saldo Parte_2 del credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il pagina 3 di 14 terzo e le parti esecutate ASSEGNA alla intervenuta a saldo del CP_10 CP_11 credito privilegiato la somma di € € 3.802,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le CP_10 parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_2 somma di € 1.586,37 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA CP_10 in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 679,87 da trarsi dal rapporto tra il terzo
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente CP_10 la somma di € 391,97 da trarsi dal rapporto tra il terzo e Parte_2 Controparte_12 le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 168,00 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA altresì salvo Controparte_12 esazione, alla parte procedente reviamente sottratto l'importo di impignorabilità Parte_2 di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 70% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle CP_6 Controparte_2 trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito CP_6 della procedente come sopra indicato (id est € 8.492,22 oltre interessi;
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte intervenuta previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 30% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle trattenute di legge con decorrenza CP_6 Controparte_2 dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito della intervenuta come sopra indicato CP_6
(id est € 2.756.65 oltre interessi) Disposto sin da ora come, qualora uno dei due crediti dovesse trovare soddisfazione integrale prima dell'altro l'esazione sulla pensione vada a consolidarsi nella misura del
100% del quinto pignorabile in favore del creditore ancora insoddisfatto fa obbligo ai terzi pignorati di corrispondere agli assegnatari le somme come sopra determinate, secondo le modalità che le parti riterranno più opportune e con esonero di responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti dell'esecutato».
Con ordinanza del 15 novembre 2023, a seguito di formulazione dell'opposizione da parte della creditrice procedente, il giudice dell'esecuzione ha così provveduto: «Rigetta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato quanto al PRIMO MOTIVO di opposizione Rigetta la richiesta di modifica quanto al SESTO MOTIVO di opposizione IN ACCOGLIMENTO delle obiezioni di cui al SECONDO
TERZO QUINTO motivo di opposizione ed in parziale accoglimento del E SETTIMO motivo CP_13 di opposizione (rigettato nel resto quanto a detti motivi le richieste di modifica) DISPONE LA
RIFORMULAZIONE DELLA ORDINANZA EMESSA IL 05.09.2023 nella parte motiva e dispositiva secondo i seguenti termini DETERMINA il credito del creditore procedente nei confronti dei debitori esecutati IGg.ri ANCHE quali eredi del sig Controparte_2 Controparte_1
in complessivi € 13.450,66 di cui: € 10.470,56 per debenza Controparte_3 complessiva degli esecutati come da precisazione del credito € 2.181,38 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge € 798,72 per rimborso esborsi di procedura e di oneri di registrazione della presente ordinanza Oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla somma capitale
pagina 4 di 14 di € 7.353,93 con decorrenza dal 03.02.2023 e sulla ulteriore somma capitale di € 3.116,63 con decorrenza dal 18.10.2022 a scalare sino al saldo effettivo LIQUIDA le competenze della procedura esecutiva in favore del creditore intervenuto ex d.m. 55/2014 . 55/2014 in CP_14 complessivi € 1.403,00 oltre accessori dovuti di legge;
DETERMINA il credito del creditore intervenuto
IL AR SRL nei confronti dei debitori esecutati IGg.ri e Controparte_2
(quali eredi del sig in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 7.407,50 di cui: € 5.729,52 per debenza dell'esecutato (somma già comprensiva delle competenze di precetto maggiorate degli accessori di legge) € 1,677,98 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge Oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla sola somma per capitale con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del precetto a scalare sino al saldo effettivo
PRESO ATTO della rinunzia al vincolo quanto alla posizione del terzo Controparte_9
TENUTO CONTO della dichiarazione resa dal terzo da cui risulta che detto terzo ha CP_10 vincolato in favore della procedura la somma di € 9.093,62 quanto a rapporti intercorrenti con l'esecutata e la complessiva somma di € 17,16 quanto a rapporti con Controparte_2
l'esecutato on una utilità complessiva acquisita alla procedura pari ad Controparte_1
€ 9.110,78 TENUTO CONTO della dichiarazione resa dal terzo da cui risulta Controparte_12 che detto terzo ha vincolato in favore della procedura la somma complessiva di € 513,29 in relazione a rapporti intercorrenti tra tale terzo e l'esecutata complessivi € 46,68 quanto Controparte_2
a rapporti intercorrenti tra detto terzo e l'esecutato con una utilità Controparte_1 complessiva acquisita alla procedura pari ad € 559,97 della dichiarazione resa dal Parte_3 terzo dalla quale risulta che l'esecutato percepisce una pensione netta CP_6 Controparte_2 complessiva mensile pari ad € 2.244,38 su cui risultano perfezionate trattenute per € 205,04
(inopponibili alla parte procedente ed intervenuta) DATO ATTO CHE CON LA PUBBLICAZIONE IN
GAZZETTA UFFICIALE DELLA legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale E' STATA
INTRODOTTA CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 22.09.2022 UNA NUOVA
COMMISURAZIONE DEI LIMITI DI PIGNORABILITA' DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (cfr art 21 bis Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. CON CIO' DOVENDOSI INTENDERE CHE LE ESAZIONI SUI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI IN PAGAMENTO DA DATA SUCCESSIVA AL 22.09.2022 DEVONO RISPETTARE I
NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITA' STABILITI DALLA LEGGE id est impignorabili sino alla concorrenza del DOPPIO della misura massima mensile dell'assegno sociale previsto comunque un limite minimo di impignorabilità di € 1.000,00) e comunque fatta salva la pignorabilità sulla quota eccedente da contenersi in un quinto RILEVATO COME IL TERZO ABBIA IN SEDE DI RILASCIO CP_6
DELLA DICHIARAZIONE DI LEGGE ESPLICITATO IL MOTIVO DELLA DECORRENZA DELLA
pagina 5 di 14 ESAZIONE DAL MESE DI LUGLIO IN LUOGO DEL MESE DI GIUGNO Rilevato come le utilità per denaro liquido acquisite alla procedura assommano ad € 9.670,75 di cui € 9.110,78 presso il terzo
ed € 559,97 presso il terzo ) Preso atto che in sede di CP_10 Controparte_12 distribuzione visti gli artt. 2777 e 2778 c.c., visto l'ordine dei privilegi, , il credito della procedente
, per spese di giustizia (pari a complessivi € 2.980,10 ) deve essere preferito in Parte_1 prededuzione, successivamente deve essere soddisfatto il credito vantato dalla intervenuta per la parte in privilegio (pari ad € 3.802,98) per poi provvedersi alla assegnazione CP_14 in favore della procedente e della intervenuta per il saldo del residuo credito nella misura proporzionale alla diversa entità dei crediti azionati del 75% in favore della procedente e del 25% in favore della intervenuta sui restanti crediti pignorati Dato atto che alcuna somma viene liquidata ai terzi per le dichiarazioni rese in atti
PQM
ASSEGNA in prededuzione a parte procedente a Parte_1 totale saldo del credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA alla intervenuta CP_10 CP_11
a saldo del credito privilegiato la somma di € 3.802,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo
[...] [...]
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente CP_10 Parte_1
a somma di € 1.745,78 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate
[...] CP_10
ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 581,92 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte CP_10 procedente la somma di € 419,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo Parte_1 [...]
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la CP_12 somma di € 139,99 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate Controparte_12
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte procedente previamente sottratto Parte_1
l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 75% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato CP_6
al netto delle trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo Controparte_2 sino al saldo del residuo credito della procedente come sopra indicato (id est € 8.304,80 oltre CP_6 interessi;
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte intervenuta previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 25% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al CP_6 Controparte_2 netto delle trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo CP_6 credito della intervenuta come sopra indicato (id est € 2.882,61 oltre interessi) In neretto le parti della ordinanza rettificate immutato il resto del provvedimento Si rimanda quanto al difetto di liquidazione di spese e competenze di lite alla parte motiva assegna termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, sino al 15.12.2023 Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito».
pagina 6 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il giudizio di merito ex Parte_1 professo in opposizione alle ordinanze del 5.9.23 e il 16.11.23.
L'opponente ha affidato l'opposizione a otto motivi.
Con il primo motivo, l'opponente si duole dell'erroneità delle ordinanze, laddove ha ritenuto dimostrata la qualità di eredi di in capo a e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Quanto al secondo motivo, l'opponente segnala che la correzione del nome della creditrice procedente è stata compiuta con la seconda ordinanza. Quanto al terzo motivo, vertente sulle quote minime di assegnazione, segnala che esso è stato accolto in sede sommaria. Con il quarto motivo, censura la decisione in punto di spese del procedimento esecutivo. Quanto al quinto motivo, concernente il minimo degli importi pignorati, segnala che esso è stato accolto in sede sommaria. Con il sesto motivo, denuncia un vizio di motivazione dei provvedimenti in merito al credito dichiarato dall' . Quanto al settimo CP_6 motivo, concernente il computo degli interessi, segnala che esso è stato “quasi interamente accolto” in sede sommaria. Con l'ottavo motivo, si duole della compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
Con provvedimento ex art. 171 bis del 10.1.24. ravvisata la nullità della citazione ex art. 164, co. 2,
c.p.c., è stato assegnato termine perentorio per la rinnovazione della stessa.
Si è costituita in giudizio la quale si è rimessa a giustizia. Controparte_5
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva, segnalando che per mero errore nell'atto di intervento nel processo esecutivo era stato indicata come intervenuta in luogo di IL Controparte_7
AR S.R.L., tant'è che nell'ordinanza di assegnazione non era stata menzionata. CP_7
Si è costituita in giudizio deducendo unicamente Controparte_8 con riferimento ad alcuni dei motivi per essere i restanti, in parte, “estranei al suo interesse” e in parte già “esaminati e risolti in sede di emissione della seconda ordinanza di assegnazione”. In dettaglio, con riferimento al primo motivo, ha eccepito che la mancata prova della qualità di eredi avrebbe potuto essere contestata solamente dagli esecutati, che anzi si erano qualificati come tali;
in merito al quarto e quinto motivo, ha dedotto in ordine alla correttezza del provvedimento gravato;
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma dei provvedimenti di assegnazione.
Non costituendosi in giudizio, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_15
con provvedimento delli 8 maggio Controparte_6
2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.24, previo scambio degli scritti conclusivi.
pagina 7 di 14 * * *
1. Prima di procedere all'esame dei motivi di opposizione, occorre delineare il perimetro della cognizione affidata a questo giudice.
La c.d. “opposizione distributiva” è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 512, co. 1, e 617, co.
2, c.p.c. Ai sensi dell'art. 512, co. 1, c.p.c. «se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o
l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma». Ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c. «le opposizioni
[…] relative […] ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti». Soggiunge l'art. 618 che « Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura.
In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito».
ha ex professo, impugnato tanto l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. pronunciata il Parte_1
5.9.23. quanto l'ordinanza ex art. 618, co. 2, pronunciata il 16.11.23. Al riguardo, deve dunque segnalarsi che l'unico provvedimento gravato con l'opposizione deve ritenersi l'ordinanza del 5.9.23, giacché
l'ordinanza del 16.11.23 reca unicamente “provvedimenti indilazionabili” naturalmente suscettibili di essere modificati in sede di merito.
Nondimeno, deve osservarsi che, in ordine ad alcuni dei motivi di opposizione, la parte opponente ha dichiarato di aderire ai provvedimenti provvisori, cui anche l'unica parte che ha svolto difese di merito ha prestato acquiescenza.
2. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di opposizione.
2.1. Con il primo motivo di opposizione, i duole che il giudice dell'esecuzione Parte_1 abbia ammesso al riparto , ancorché il credito di Controparte_8 questa fosse nei confronti di ed essa non avesse dato prova Controparte_3 della qualità di eredi del medesimo in capo ad e Controparte_1 CP_2
[...]
Il giudice del provvedimento gravato ha ritenuto che la condizione di eredi fosse «integrata dalla intestazione dei titoli azionati dalla difesa di parte procedente che qualifica gli stessi quali eredi del IG
, segnalando altresì che «diversamente postulando potrebbe ritenersi Controparte_3
l'apoditticità dello status di erede della procedente» (rispetto a . IL AR, Parte_4 nelle proprie difese, ha eccepito che tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo dagli esecutati, che invece si erano presentati come eredi, anche in comunicazioni via email.
pagina 8 di 14 Al riguardo, osserva il Tribunale che, in linea di principio, il creditore può opporre al creditore concorrente, nell'inerzia del debitore, tutte le difese cui potrebbe ricorrere il debitore, con gli stessi strumenti e negli stessi limiti, utendo juribus debitoris: deve quindi ritenersi che l'odierna opponente sia legittimata ad eccepire il difetto di legittimazione dei debitori esecutati quali eredi dell'originario debitore.
Quanto al merito, in ordine all'effettiva sussistenza della qualità di eredi, non appaiono, anzitutto, meritevoli di condivisione gli argomenti del giudice dell'esecuzione, che si appuntano sulla contraddizione in cui sarebbe incorsa la creditrice procedente, che avrebbe affermato nei propri atti la qualità di eredi di e per poi negarla con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alle richieste del creditore intervenuto. Dall'esame dei titoli esecutivi (ordinanza del 9.3.22 nel procedimento RG 397/22 del Tribunale di Prato, decreto ingiuntivo pronunciato nel medesimo procedimento, sub. 1) il 5.4.22) si ricava, infatti, che le controparti del procedimento di merito furono e gli eredi (collettivamente e Controparte_1 Controparte_2 impersonalmente) di Da alcuno degli atti di causa (vds. anche Persona_2
l'atto di precetto) emerge che la creditrice procedente abbia qualificato Controparte_1
e come eredi di avendo anzi Controparte_2 Persona_2 agito nei confronti dei due primi in proprio, onde non ricorre nel caso di specie alcuna infrazione del divieto di venire contra factum proprium. Né coglie nel segno l'argomento, meramente, suggestivo del giudice dell'esecuzione in ordine alla titolarità del diritto in campo a anche in Parte_1 qualità di erede di non risultando, nel caso di specie, alcuna contestazione della Parte_4 qualità.
Ciò posto, per principio generale, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c.: in caso di contestazione, onus probandi incumbit ei qui dicit (v. Cass. civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020). Occorre, pertanto, verificare se IL AR S.R.L. abbia assolto all'onere che su di essa incombeva.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non vi sia la prova della qualità di erede in capo a i quali sarebbero chiamati all'eredità di Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente padre e marito dei primi. Non appare, Persona_2 certamente dirimente, la circostanza che questi abbiano ritirato gli atti notificati da IL AR, non trattandosi di atto di disposizione di beni o diritti facenti capo al de cujus. Occorre, invero, la prova l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure, ancora, per la presenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., nel caso in cui l'erede sia nel possesso dei beni. Né rappresenta idonea prova la comunicazione prodotta da IL AR nel presente giudizio (doc. 2 fasc. IL
AR), rappresentando una mera stampa di una comunicazione via email che afferma provenire peraltro da uno solo dei due esecutati, forma di comunicazione inidonea a dare prova della provenienza della dichiarazione.
pagina 9 di 14 Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in riforma del provvedimento gravato, debba disporsi l'integrale assegnazione delle somme alla creditrice procedente.
2.2. Il secondo motivo di opposizione, concernente la rettifica del nome della creditrice procedente, già accolto in sede di provvedimenti interinali, è meritevole di accoglimento, non risultando, peraltro, contrastato dalla controparte IL AR.
2.3. Quanto al terzo motivo, consegue all'accoglimento del primo motivo, l'assegnazione alla creditrice procedente, oggi opponente, delle somme pignorate.
2.4. Il quarto motivo di opposizione, concernente le spese del procedimento esecutivo, è meritevole di parziale accoglimento, dovendosi escludere il riconoscimento delle spese di esecuzione a IL
AR, in quanto non partecipante alla distribuzione, ex art. 95 c.p.c.
Con riferimento, invece, alle spese di lite del procedimento esecutivo, l'opponente chiede l'applicazione dell'aumento del 50% ex art. 4 co. 1 D.M. n. 55/2014 per € 701,50 nonché un aumento “almeno del 60%” ex art. 4 co. 2 e/o 4 D. M. n. 55/2014 per € 1.262,70.
Il primo rilievo si sostanzia nella richiesta di applicazione dei valori massimi consentiti in base ai parametri ministeriali in ragione di “per le (sette) sei udienze del 13/7, 21/9, 9/11 e 14/12 del 2022 e 2/2,
(20/4) e 9/6 del /2023), decine di solleciti, contestazioni, inviti a chiarimenti, notifiche e pec ai terzi pignorati, caratteristiche e pregio dell'attività prestata, numero delle questioni trattate quantità e contenuto della corrispondenza con i terzi pignorati e risultati conseguiti”. Ritiene, tuttavia, il Tribunale, meritevole di condivisione la decisione del giudice dell'esecuzione, che si è attenuto ai valori medi, dovendosi osservare che non consta una particolare difficoltà dell'affare, né che vi fossero questioni giuridiche e di fatto complesse, né che l'ampiezza delle difese e delle produzioni documentali della parte
(senza dubbio cospicue) fosse necessaria in rapporto alla materia concretamente oggetto della causa.
Quanto, invece, alla richiesta di aumento “ex art. art. 4 co. 2 e/o 4 D.M.” deve, anzitutto, osservarsi, che le due disposizioni invocate hanno effetti contrapposti.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di affermare che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato D.M. sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m. (v. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022).
Nel caso di specie, ricorre precisamente l'ipotesi presa in considerazione dalla Suprema corte, giacché il difensore ha assistito due soggetti, senza, tuttavia, dover esaminare questioni di fatto o di diritto distinte.
Pertanto, la congiunta applicazione del co. 2 e del co. 4 dell'art. 4 DM 55/14 ne elide reciprocamente gli pagina 10 di 14 effetti, e l'invocata maggiorazione non può trovare applicazione con riferimento alla pluralità di parti assistite.
Quanto alle controparti, ritiene il Tribunale che correttamente il giudice dell'esecuzione abbia applicato un unico aumento del 30%. Invero, deve segnalarsi che l'aumento di cui all'art. 4, co. 2, DM è facoltativo,
e che, nel caso di specie, non risultano costituiti i debitori esecutati e gli unici soggetti costituiti in giudizio che hanno svolto difese sono (terzo pignorato) e IL AR CP_16
(creditore intervenuto), onde risulta congruo operare un unico aumento.
2.5. Il sesto motivo di opposizione — con il quale si contesta l'adesione del giudice dell'esecuzione alla prospettazione che non fosse possibile la trattenuta sulla pensione di giugno 2022 — risulta CP_6 immeritevole di accoglimento. Al riguardo, l'opponente eccepisce che l'ente «ha avuto diciotto giorni per operare la trattenuta sul mese di giugno, per cui non solo doveva ma poteva operarla, anziché ometterla come ha fatto avviando tardivamente le trattenute dal mese ancora successivo di luglio». Deve, tuttavia, condividersi l'argomentazione del giudice dell'esecuzione, che fa riferimento alla
“procedimentalizzazione interna” dell'ente previdenziale, che non avrebbe consentito l'esecuzione della trattenuta sul mese di giugno. Risulta, invero, condivisibile l'assunto che l'elaborazione dei pagamenti, stante l'ampio numero dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali, avvenga in data ampiamente anticipata rispetto al termine per il pagamento. In ogni caso, la responsabilità del custode è regolata dagli artt. 67 e 546 c.p.c., e non può farsi oggetto di accertamento nella presente opposizione distributiva onde, se del caso, potrà accertarsi in un ordinario giudizio di merito.
2.6. Il settimo motivo di opposizione, concernente la determinazione degli interessi, e favorevolmente delibato in sede di provvedimenti provvisori, è meritevole di accoglimento, non risultando, peraltro, contrastato dalla controparte IL AR.
2.7. L'ottavo motivo di opposizione è inammissibile, non risultando (di necessità, concernendo le spese della fase interinale), proposto con l'originario ricorso ex art. 617, co. 2, c.p.c. Nondimeno, in ordine al regime delle spese della fase innanzi al giudice dell'esecuzione può statuirsi in sede di determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
2.8. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, come da domanda, deve condannarsi
IL AR a restituire a uanto ritratto dall'esecuzione. Parte_1
3. Occorre, da ultimo, statuire sulle spese di lite.
3.1. Esse debbono integralmente compensarsi tra e Parte_1 [...]
essendosi quest'ultima dichiarata remissiva in ordine alle richiesta attoree. Controparte_5
3.2. Del pari, debbono compensarsi integralmente le spese di lite tra e Parte_1
risultando dall'esame del presunto atto di Controparte_7 intervento di quest'ultima del giudizio di esecuzione, che il riferimento a in Controparte_7 luogo di IL AR fosse ascrivibile ad un mero errore materiale (onde la parte neppure è stata menzionata nell'ordinanza distributiva), e comunque non avendo svolto difese di CP_7
pagina 11 di 14 merito. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (invocato da entrambe le parti), dovendosi osservare, che non v'è soccombenza, che la parte, formalmente, risultava costituita nel giudizio a quo, onde l'evocazione nell'opposizione non può ritenersi pretestuosa, che l'invocazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di una parte non può di per sé fondare l'invocazione reciproca dell'applicazione della medesima disposizione.
3.3. Debbono, dipoi, dichiararsi irripetibili le spese sostenute da nei confronti Parte_1 di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
POSTEPAY S.P.A., non involgendo l'opposizione alcun
[...] Controparte_4 profilo rispetto al quale questi avessero interesse a contraddire, nonché dell'
[...]
essendo stato disatteso il motivo di opposizione concernente Controparte_17 la posizione di tale soggetto.
3.4. In ragione del principio di soccombenza le spese sostenute dall'opponente devono porsi a carico di
. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi Controparte_8 del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva dei valori minimi della fase di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative, e che non sono stati depositati gli scritti conclusivi. Allo stesso regime sono soggette le spese per la fase innanzi al giudice dell'esecuzione, liquidate secondo i parametri per i procedimenti cautelari, nei minimi, e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, e di trattazione, con esclusione della fase decisoria, trattandosi di procedimento trattato secondo le forme del rito camerale. Non si fa luogo all'applicazione degli aumenti invocati (art. 4, commi 1, 1-bis, 2 e 8 D), non risultando né la manifesta fondatezza delle domande, né una particolare complessità della causa di opposizione, né un incidenza, sulle difese svolte, della pluralità delle parti invocate in giudizio (essendo l'unico contraddittore interessato la IL
AR), né risultando gli atti dell'opponente muniti di collegamenti ipertestuali (ed anzi avendo, con aggravio del procedimento in termine di difficoltà di consultazione del fascicolo, la parte opponente prodotto due volte l'atto di citazione, una prima senza collegamenti, la seconda con, riproducendo nuovamente i documenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'ordinanza pronunciata il 5 settembre 2023 nel procedimento RG 405/2022 esec.:
a) DETERMINA il credito del creditore procedente nei confronti Parte_1 dei debitori esecutati e in Controparte_2 Controparte_1 complessivi € 13.450,66 di cui:
pagina 12 di 14 i. € 10.470,56 per debenza complessiva degli esecutati come da precisazione del credito;
ii. € 2.181,38 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge;
iii. € 798,72 per rimborso esborsi di procedura e di oneri di registrazione;
oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla somma capitale di € 7.353,93 con decorrenza dal 03.02.2023 e sulla ulteriore somma capitale di € 3.116,63 con decorrenza dal 18.10.2022 a scalare sino al saldo effettivo;
b) ASSEGNA in prededuzione a parte procedente totale saldo del Parte_1 credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate;
CP_10
c) ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_1 somma di € 6.130,68 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti CP_10 CP_10 esecutate;
d) ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_1 somma di € 559,97 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti Controparte_12 esecutate;
e) ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte procedente Parte_1 previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), le residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle trattenute di legge con CP_6 Controparte_2 decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito della CP_6 procedente (id est € 3.779,91 oltre interessi);
2. condanna a restituire a Controparte_8 Parte_1 uanto ritratto dall'esecuzione per capitale, interessi e spese;
[...]
3. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_5
4. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
; Controparte_7
5. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da con riferimento alle Parte_1 posizioni delle controparti Controparte_1 Controparte_2 [...]
POSTEPAY S.P.A. Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_17
6. condanna a rimborsare a Controparte_8 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 197,20 per spese, € 3.387,00 per compensi di
[...] pagina 13 di 14 avvocato del giudizio di opposizione, € 1.434,00 per compensi di avvocato della fase sommaria, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 23 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2700/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
TEMPESTINI
ATTORE OPPONENTE
contro
CF ) - CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
CF ) - CONTUMACE Controparte_2 C.F._3
CF ) - CONTUMACE Controparte_3 C.F._4
CF ) - CONTUMACE Controparte_4 P.IVA_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. JESSICA Controparte_5 P.IVA_2
MANNINI
POSTEPAY S.P.A. (CF ) - CONTUMACE P.IVA_3
(CF ) - Controparte_6 P.IVA_4
CONTUMACE
(CF ) con il patrocinio Controparte_7 P.IVA_5 dell'avv. MARCO BIANCHI e dell'avv. FRANCESCO MARIA FOCARDI
IL AR S.R.L. (CF ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 P.IVA_6
MARCO BIANCHI e dell'avv. FRANCESCO MARIA FOCARDI
CONVENUTI
sulle seguenti pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate nel termine di cui all'art. 189, n. 1), c.p.c.:
Il procuratore di a così concluso: «previa dichiarazione di non accettare, come Parte_1 in effetti non accetta, il contraddittorio su tutte le domande, eccezioni, istanze e produzioni avversarie nuove e/o mutate e/o non riproposte in sede di opposizione: come in atto di citazione in rinnovazione di cui all'art. 164 comma 2 c.p.c. depositato in data 12/02/2024 affinché il giudice voglia, in parziale riforma delle ordinanze di assegnazione del 5/9/2023 e 16/11/2023 pronunciate dal Tribunale di Prato,
G. E. nell'espropriazione presso terzi R. G. n. 405/2022, riformare, a favore della Persona_1 procedente e opponente e nei modi indicati nel suddetto atto, i capi ingiustamente Parte_1 favorevoli a Family Care e quelli ulteriori opposti e per l'effetto: in accoglimento del primo motivo, accertare e dichiarare che le assegnazioni di somme a Family Care s.r.l. sono viziate da motivazione inesistente, incoerente e/o comunque in violazione dell'art. 111 co. 6 Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e/o dell'art. 2697 c.c. e sono contrarie alle ulteriori ragioni del suddetto atto;
revocare le assegnazioni di somme a Family Care s.r.l. e assegnarle alla opponente ordinando ai terzi Parte_1 pignorati e a Family Care s.r.l. in solido di versarle alla opponente negli importi dovuti, sia liquidati che liquidandi;
in accoglimento del secondo motivo, confermare la giusta rettifica dell'assegnazione da
così erroneamente ridenominata nella prima ordinanza, all'effettiva procedente Parte_2
in accoglimento del terzo motivo, ordinare la ripartizione delle somme pignorate, Parte_1 liquide e da pensioni, assegnando alla opponente il 100% (o in subordine Parte_1 confermando il 75% anziché il 70%) e a Family Care s.r.l. lo 0% (o in subordine confermando il 25% anziché il 30%) e ordinando ai terzi pignorati e a Family Care s.r.l. in solido di versarle alla opponente negli importi dovuti, sia liquidati che liquidandi;
confermare e dichiarare anche ai fini della condanna alle spese, il rigetto dell'eccezione di Family Care s.r.l. secondo cui “un più puntuale riconteggio delle proporzioni determinerebbe una differente ripartizione delle somme in sede di distribuzione ma… trattasi di un'operazione non vincolante sul decidere del giudice” nonché della richiesta di Family Care s.r.l. di confermare “la ripartizione… così come statuita dal G.E.” nella prima ordinanza errata sul punto;
in accoglimento del quarto motivo, riconoscere, liquidare e assegnare alla opponente Parte_1
per gli aumenti di cui all'art. 4, commi 1 e segg., D. M. n. 55/2014 sui compensi difensivi, euro
[...]
1.964,20 anziché soltanto euro 420,90, oltre accessori, anch'essi parimenti in prededuzione per spese di giustizia, ponendoli a carico degli esecutati e, se del caso, anche dei terzi pignorati e/o intervenuti per gli aggravi allegati e documentati di responsabilità di essi e/o degli opposti resistenti all'opposizione in solido fra loro e comunque revocare le spese di euro (135,00 + 15% + 4% + 2,58 + 10,95 =) 174,99 di
Family Care s.r.l. per il proprio atto di precetto relativo solo alla propria autonoma esecuzione, poi rinunciata da lei stessa, superfluo, inefficace e inutilmente gravatorio per l'esecuzione della procedente
e per gli esecutati;
in accoglimento del quinto motivo, riconoscere ed assegnare alla opponente il 100% (o in subordine confermare il 75%) anche dell'ulteriore somma pignorata Parte_1 presso il terzo PostePay S.p.a. altresì confermando la giusta rettifica operata nella seconda ordinanza che ha correttamente aggiunto tale ulteriore somma erroneamente non assegnata a nessuno nella prima
pagina 2 di 14 ordinanza; in accoglimento del sesto motivo, riconoscere ed assegnare alla procedente Parte_1 il 100%, (o in subordine confermare il 75%) della ulteriore somma sulla pensione di giugno 2022
[...] CP_ dell'esecutata pignorata presso il terzo ma infondatamente e immotivatamente non trattenuta da CP_ CP_
ponendola, se del caso, a carico anche di direttamente;
n accoglimento del settimo motivo, confermare altresì la giusta rettifica operata nella seconda ordinanza che ha correttamente riconosciuto
e aggiunto, a favore della opponente gli interessi, oltre che sui crediti iniziali di euro Parte_1
7.353,93 con decorrenza dal 3/2/2023, anche sugli ulteriori crediti di euro 3.116,63 con decorrenza dal
18/10/2022; in accoglimento dell'ottavo motivo, accertare e dichiarare che la compensazione delle spese disposta dalla seconda ordinanza risulta viziata da motivazione inesistente, incoerente e/o comunque in violazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 115 e 116 c.p.c. e/o 2697 c.c. e contraria alle ulteriori ragioni del suddetto atto;
accertare e dichiarare inoltre la mancata acquiescenza di Family Care s.r.l. ai motivi primo, terzo e quarto dell'opposizione; revocare la compensazione delle spese e porre le spese a carico di Family Care s.r.l.; condannare Family Care s.r.l. e gli ulteriori opposti eventualmente resistenti all'opposizione al pagamento a favore dell'opponente di quanto di legge e di ragione, oltre interessi e accessori;
in ogni caso con vittoria di compensi difensivi, maggiorazioni e spese anche della presente opposizione, sia nella fase preliminare che nella fase di merito, oltre rimborso spese forfettarie, contributo integrativo e oneri fiscali come per legge;
nonché, contro le successive domande ed eccezioni di di Family Care e di , come nella prima memoria integrativa ex art. 171- CP_7 CP_5 ter n. 1 c.p.c. depositata in data 29/05/2024», ove, tuttavia, non vengono formalizzate conclusioni.
Il procuratore di ha così concluso: « Attesa Controparte_7
l'estraneità della al presente giudizio per i motivi esposti in atto, dichiarare la Controparte_7 sua estromissione con vittoria di spese e compenso professionale anche ai sensi dell'art. 96 cpc.».
Il procuratore di ha così concluso: «NEL Controparte_8
MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande formulate dall'attrice nei confronti di Family
Care Srl laddove tese al rigetto delle legittime pretese creditorie avanzate dalla stessa, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni rappresentate in atti e per l'effetto confermare il contenuto dei provvedimenti di assegnazione emessi dal Giudice delle Esecuzione.».
che non ha depositato le note di PC, deve ritenersi aver Controparte_5 concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo pertanto: «All'Ecc.mo Giudice dell'Esecuzione adito voglia decidere di giustizia e nei limiti di quanto accantonato e dichiarato.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza pronunciata il 5 settembre 2023 il Tribunale di Prato, in funzione di giudice delle esecuzioni, nel procedimento RG 405/2022 esec., ha così provveduto «Dichiara l'estinzione del vincolo espropriativo limitatamente alla posizione del terzo Onera la difesa di parte Controparte_9 procedente della comunicazione a detto terzo di questo provvedimento onde questi venga notiziato della declarata estinzione ASSEGNA in prededuzione a parte procedente totale saldo Parte_2 del credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il pagina 3 di 14 terzo e le parti esecutate ASSEGNA alla intervenuta a saldo del CP_10 CP_11 credito privilegiato la somma di € € 3.802,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le CP_10 parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_2 somma di € 1.586,37 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA CP_10 in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 679,87 da trarsi dal rapporto tra il terzo
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente CP_10 la somma di € 391,97 da trarsi dal rapporto tra il terzo e Parte_2 Controparte_12 le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 168,00 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA altresì salvo Controparte_12 esazione, alla parte procedente reviamente sottratto l'importo di impignorabilità Parte_2 di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 70% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle CP_6 Controparte_2 trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito CP_6 della procedente come sopra indicato (id est € 8.492,22 oltre interessi;
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte intervenuta previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 30% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle trattenute di legge con decorrenza CP_6 Controparte_2 dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito della intervenuta come sopra indicato CP_6
(id est € 2.756.65 oltre interessi) Disposto sin da ora come, qualora uno dei due crediti dovesse trovare soddisfazione integrale prima dell'altro l'esazione sulla pensione vada a consolidarsi nella misura del
100% del quinto pignorabile in favore del creditore ancora insoddisfatto fa obbligo ai terzi pignorati di corrispondere agli assegnatari le somme come sopra determinate, secondo le modalità che le parti riterranno più opportune e con esonero di responsabilità ed effetto liberatorio nei confronti dell'esecutato».
Con ordinanza del 15 novembre 2023, a seguito di formulazione dell'opposizione da parte della creditrice procedente, il giudice dell'esecuzione ha così provveduto: «Rigetta l'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato quanto al PRIMO MOTIVO di opposizione Rigetta la richiesta di modifica quanto al SESTO MOTIVO di opposizione IN ACCOGLIMENTO delle obiezioni di cui al SECONDO
TERZO QUINTO motivo di opposizione ed in parziale accoglimento del E SETTIMO motivo CP_13 di opposizione (rigettato nel resto quanto a detti motivi le richieste di modifica) DISPONE LA
RIFORMULAZIONE DELLA ORDINANZA EMESSA IL 05.09.2023 nella parte motiva e dispositiva secondo i seguenti termini DETERMINA il credito del creditore procedente nei confronti dei debitori esecutati IGg.ri ANCHE quali eredi del sig Controparte_2 Controparte_1
in complessivi € 13.450,66 di cui: € 10.470,56 per debenza Controparte_3 complessiva degli esecutati come da precisazione del credito € 2.181,38 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge € 798,72 per rimborso esborsi di procedura e di oneri di registrazione della presente ordinanza Oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla somma capitale
pagina 4 di 14 di € 7.353,93 con decorrenza dal 03.02.2023 e sulla ulteriore somma capitale di € 3.116,63 con decorrenza dal 18.10.2022 a scalare sino al saldo effettivo LIQUIDA le competenze della procedura esecutiva in favore del creditore intervenuto ex d.m. 55/2014 . 55/2014 in CP_14 complessivi € 1.403,00 oltre accessori dovuti di legge;
DETERMINA il credito del creditore intervenuto
IL AR SRL nei confronti dei debitori esecutati IGg.ri e Controparte_2
(quali eredi del sig in Controparte_1 Controparte_3 complessivi € 7.407,50 di cui: € 5.729,52 per debenza dell'esecutato (somma già comprensiva delle competenze di precetto maggiorate degli accessori di legge) € 1,677,98 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge Oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla sola somma per capitale con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del precetto a scalare sino al saldo effettivo
PRESO ATTO della rinunzia al vincolo quanto alla posizione del terzo Controparte_9
TENUTO CONTO della dichiarazione resa dal terzo da cui risulta che detto terzo ha CP_10 vincolato in favore della procedura la somma di € 9.093,62 quanto a rapporti intercorrenti con l'esecutata e la complessiva somma di € 17,16 quanto a rapporti con Controparte_2
l'esecutato on una utilità complessiva acquisita alla procedura pari ad Controparte_1
€ 9.110,78 TENUTO CONTO della dichiarazione resa dal terzo da cui risulta Controparte_12 che detto terzo ha vincolato in favore della procedura la somma complessiva di € 513,29 in relazione a rapporti intercorrenti tra tale terzo e l'esecutata complessivi € 46,68 quanto Controparte_2
a rapporti intercorrenti tra detto terzo e l'esecutato con una utilità Controparte_1 complessiva acquisita alla procedura pari ad € 559,97 della dichiarazione resa dal Parte_3 terzo dalla quale risulta che l'esecutato percepisce una pensione netta CP_6 Controparte_2 complessiva mensile pari ad € 2.244,38 su cui risultano perfezionate trattenute per € 205,04
(inopponibili alla parte procedente ed intervenuta) DATO ATTO CHE CON LA PUBBLICAZIONE IN
GAZZETTA UFFICIALE DELLA legge 21 settembre 2022, n. 142 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” pubblicata sulla Gazzetta ufficiale E' STATA
INTRODOTTA CON DECORRENZA DALLA DATA DEL 22.09.2022 UNA NUOVA
COMMISURAZIONE DEI LIMITI DI PIGNORABILITA' DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (cfr art 21 bis Modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni 1. Il settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. CON CIO' DOVENDOSI INTENDERE CHE LE ESAZIONI SUI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI IN PAGAMENTO DA DATA SUCCESSIVA AL 22.09.2022 DEVONO RISPETTARE I
NUOVI LIMITI DI IMPIGNORABILITA' STABILITI DALLA LEGGE id est impignorabili sino alla concorrenza del DOPPIO della misura massima mensile dell'assegno sociale previsto comunque un limite minimo di impignorabilità di € 1.000,00) e comunque fatta salva la pignorabilità sulla quota eccedente da contenersi in un quinto RILEVATO COME IL TERZO ABBIA IN SEDE DI RILASCIO CP_6
DELLA DICHIARAZIONE DI LEGGE ESPLICITATO IL MOTIVO DELLA DECORRENZA DELLA
pagina 5 di 14 ESAZIONE DAL MESE DI LUGLIO IN LUOGO DEL MESE DI GIUGNO Rilevato come le utilità per denaro liquido acquisite alla procedura assommano ad € 9.670,75 di cui € 9.110,78 presso il terzo
ed € 559,97 presso il terzo ) Preso atto che in sede di CP_10 Controparte_12 distribuzione visti gli artt. 2777 e 2778 c.c., visto l'ordine dei privilegi, , il credito della procedente
, per spese di giustizia (pari a complessivi € 2.980,10 ) deve essere preferito in Parte_1 prededuzione, successivamente deve essere soddisfatto il credito vantato dalla intervenuta per la parte in privilegio (pari ad € 3.802,98) per poi provvedersi alla assegnazione CP_14 in favore della procedente e della intervenuta per il saldo del residuo credito nella misura proporzionale alla diversa entità dei crediti azionati del 75% in favore della procedente e del 25% in favore della intervenuta sui restanti crediti pignorati Dato atto che alcuna somma viene liquidata ai terzi per le dichiarazioni rese in atti
PQM
ASSEGNA in prededuzione a parte procedente a Parte_1 totale saldo del credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA alla intervenuta CP_10 CP_11
a saldo del credito privilegiato la somma di € 3.802,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo
[...] [...]
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente CP_10 Parte_1
a somma di € 1.745,78 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate
[...] CP_10
ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la somma di € 581,92 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte CP_10 procedente la somma di € 419,98 da trarsi dal rapporto tra il terzo Parte_1 [...]
e le parti esecutate ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte intervenuta la CP_12 somma di € 139,99 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate Controparte_12
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte procedente previamente sottratto Parte_1
l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 75% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato CP_6
al netto delle trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo Controparte_2 sino al saldo del residuo credito della procedente come sopra indicato (id est € 8.304,80 oltre CP_6 interessi;
ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte intervenuta previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), il 25% del quinto (1/5) delle residue somme dovute dal terzo all'esecutato al CP_6 Controparte_2 netto delle trattenute di legge con decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo CP_6 credito della intervenuta come sopra indicato (id est € 2.882,61 oltre interessi) In neretto le parti della ordinanza rettificate immutato il resto del provvedimento Si rimanda quanto al difetto di liquidazione di spese e competenze di lite alla parte motiva assegna termine perentorio per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà, sino al 15.12.2023 Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito».
pagina 6 di 14 Con atto di citazione ritualmente notificato ha introdotto il giudizio di merito ex Parte_1 professo in opposizione alle ordinanze del 5.9.23 e il 16.11.23.
L'opponente ha affidato l'opposizione a otto motivi.
Con il primo motivo, l'opponente si duole dell'erroneità delle ordinanze, laddove ha ritenuto dimostrata la qualità di eredi di in capo a e Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
Quanto al secondo motivo, l'opponente segnala che la correzione del nome della creditrice procedente è stata compiuta con la seconda ordinanza. Quanto al terzo motivo, vertente sulle quote minime di assegnazione, segnala che esso è stato accolto in sede sommaria. Con il quarto motivo, censura la decisione in punto di spese del procedimento esecutivo. Quanto al quinto motivo, concernente il minimo degli importi pignorati, segnala che esso è stato accolto in sede sommaria. Con il sesto motivo, denuncia un vizio di motivazione dei provvedimenti in merito al credito dichiarato dall' . Quanto al settimo CP_6 motivo, concernente il computo degli interessi, segnala che esso è stato “quasi interamente accolto” in sede sommaria. Con l'ottavo motivo, si duole della compensazione delle spese di lite della fase sommaria.
Con provvedimento ex art. 171 bis del 10.1.24. ravvisata la nullità della citazione ex art. 164, co. 2,
c.p.c., è stato assegnato termine perentorio per la rinnovazione della stessa.
Si è costituita in giudizio la quale si è rimessa a giustizia. Controparte_5
Si è costituita in giudizio , che ha eccepito il Controparte_7 proprio difetto di legittimazione passiva, segnalando che per mero errore nell'atto di intervento nel processo esecutivo era stato indicata come intervenuta in luogo di IL Controparte_7
AR S.R.L., tant'è che nell'ordinanza di assegnazione non era stata menzionata. CP_7
Si è costituita in giudizio deducendo unicamente Controparte_8 con riferimento ad alcuni dei motivi per essere i restanti, in parte, “estranei al suo interesse” e in parte già “esaminati e risolti in sede di emissione della seconda ordinanza di assegnazione”. In dettaglio, con riferimento al primo motivo, ha eccepito che la mancata prova della qualità di eredi avrebbe potuto essere contestata solamente dagli esecutati, che anzi si erano qualificati come tali;
in merito al quarto e quinto motivo, ha dedotto in ordine alla correttezza del provvedimento gravato;
ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto delle domande attoree e la conferma dei provvedimenti di assegnazione.
Non costituendosi in giudizio, , , Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_15
con provvedimento delli 8 maggio Controparte_6
2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Scambiate dalle parti le memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.12.24, previo scambio degli scritti conclusivi.
pagina 7 di 14 * * *
1. Prima di procedere all'esame dei motivi di opposizione, occorre delineare il perimetro della cognizione affidata a questo giudice.
La c.d. “opposizione distributiva” è disciplinata dal combinato disposto degli artt. 512, co. 1, e 617, co.
2, c.p.c. Ai sensi dell'art. 512, co. 1, c.p.c. «se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o
l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma». Ai sensi dell'art. 617, co. 2, c.p.c. «le opposizioni
[…] relative […] ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti». Soggiunge l'art. 618 che « Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.
All'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura.
In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito».
ha ex professo, impugnato tanto l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. pronunciata il Parte_1
5.9.23. quanto l'ordinanza ex art. 618, co. 2, pronunciata il 16.11.23. Al riguardo, deve dunque segnalarsi che l'unico provvedimento gravato con l'opposizione deve ritenersi l'ordinanza del 5.9.23, giacché
l'ordinanza del 16.11.23 reca unicamente “provvedimenti indilazionabili” naturalmente suscettibili di essere modificati in sede di merito.
Nondimeno, deve osservarsi che, in ordine ad alcuni dei motivi di opposizione, la parte opponente ha dichiarato di aderire ai provvedimenti provvisori, cui anche l'unica parte che ha svolto difese di merito ha prestato acquiescenza.
2. Tanto premesso, può procedersi all'esame dei motivi di opposizione.
2.1. Con il primo motivo di opposizione, i duole che il giudice dell'esecuzione Parte_1 abbia ammesso al riparto , ancorché il credito di Controparte_8 questa fosse nei confronti di ed essa non avesse dato prova Controparte_3 della qualità di eredi del medesimo in capo ad e Controparte_1 CP_2
[...]
Il giudice del provvedimento gravato ha ritenuto che la condizione di eredi fosse «integrata dalla intestazione dei titoli azionati dalla difesa di parte procedente che qualifica gli stessi quali eredi del IG
, segnalando altresì che «diversamente postulando potrebbe ritenersi Controparte_3
l'apoditticità dello status di erede della procedente» (rispetto a . IL AR, Parte_4 nelle proprie difese, ha eccepito che tale eccezione avrebbe potuto essere sollevata solo dagli esecutati, che invece si erano presentati come eredi, anche in comunicazioni via email.
pagina 8 di 14 Al riguardo, osserva il Tribunale che, in linea di principio, il creditore può opporre al creditore concorrente, nell'inerzia del debitore, tutte le difese cui potrebbe ricorrere il debitore, con gli stessi strumenti e negli stessi limiti, utendo juribus debitoris: deve quindi ritenersi che l'odierna opponente sia legittimata ad eccepire il difetto di legittimazione dei debitori esecutati quali eredi dell'originario debitore.
Quanto al merito, in ordine all'effettiva sussistenza della qualità di eredi, non appaiono, anzitutto, meritevoli di condivisione gli argomenti del giudice dell'esecuzione, che si appuntano sulla contraddizione in cui sarebbe incorsa la creditrice procedente, che avrebbe affermato nei propri atti la qualità di eredi di e per poi negarla con Controparte_1 Controparte_2 riferimento alle richieste del creditore intervenuto. Dall'esame dei titoli esecutivi (ordinanza del 9.3.22 nel procedimento RG 397/22 del Tribunale di Prato, decreto ingiuntivo pronunciato nel medesimo procedimento, sub. 1) il 5.4.22) si ricava, infatti, che le controparti del procedimento di merito furono e gli eredi (collettivamente e Controparte_1 Controparte_2 impersonalmente) di Da alcuno degli atti di causa (vds. anche Persona_2
l'atto di precetto) emerge che la creditrice procedente abbia qualificato Controparte_1
e come eredi di avendo anzi Controparte_2 Persona_2 agito nei confronti dei due primi in proprio, onde non ricorre nel caso di specie alcuna infrazione del divieto di venire contra factum proprium. Né coglie nel segno l'argomento, meramente, suggestivo del giudice dell'esecuzione in ordine alla titolarità del diritto in campo a anche in Parte_1 qualità di erede di non risultando, nel caso di specie, alcuna contestazione della Parte_4 qualità.
Ciò posto, per principio generale, l'accertamento della qualità di erede, afferendo all'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa, resta assoggettato ai principi generali su cui si fonda l'onere della prova, di cui all'art. 2967 c.c.: in caso di contestazione, onus probandi incumbit ei qui dicit (v. Cass. civ.
Sez. 3 - , Sentenza n. 25885 del 16/11/2020). Occorre, pertanto, verificare se IL AR S.R.L. abbia assolto all'onere che su di essa incombeva.
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che non vi sia la prova della qualità di erede in capo a i quali sarebbero chiamati all'eredità di Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente padre e marito dei primi. Non appare, Persona_2 certamente dirimente, la circostanza che questi abbiano ritirato gli atti notificati da IL AR, non trattandosi di atto di disposizione di beni o diritti facenti capo al de cujus. Occorre, invero, la prova l'accettazione mediante aditio oppure per effetto di pro herede gestio oppure, ancora, per la presenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., nel caso in cui l'erede sia nel possesso dei beni. Né rappresenta idonea prova la comunicazione prodotta da IL AR nel presente giudizio (doc. 2 fasc. IL
AR), rappresentando una mera stampa di una comunicazione via email che afferma provenire peraltro da uno solo dei due esecutati, forma di comunicazione inidonea a dare prova della provenienza della dichiarazione.
pagina 9 di 14 Ritiene, pertanto, il Tribunale che, in riforma del provvedimento gravato, debba disporsi l'integrale assegnazione delle somme alla creditrice procedente.
2.2. Il secondo motivo di opposizione, concernente la rettifica del nome della creditrice procedente, già accolto in sede di provvedimenti interinali, è meritevole di accoglimento, non risultando, peraltro, contrastato dalla controparte IL AR.
2.3. Quanto al terzo motivo, consegue all'accoglimento del primo motivo, l'assegnazione alla creditrice procedente, oggi opponente, delle somme pignorate.
2.4. Il quarto motivo di opposizione, concernente le spese del procedimento esecutivo, è meritevole di parziale accoglimento, dovendosi escludere il riconoscimento delle spese di esecuzione a IL
AR, in quanto non partecipante alla distribuzione, ex art. 95 c.p.c.
Con riferimento, invece, alle spese di lite del procedimento esecutivo, l'opponente chiede l'applicazione dell'aumento del 50% ex art. 4 co. 1 D.M. n. 55/2014 per € 701,50 nonché un aumento “almeno del 60%” ex art. 4 co. 2 e/o 4 D. M. n. 55/2014 per € 1.262,70.
Il primo rilievo si sostanzia nella richiesta di applicazione dei valori massimi consentiti in base ai parametri ministeriali in ragione di “per le (sette) sei udienze del 13/7, 21/9, 9/11 e 14/12 del 2022 e 2/2,
(20/4) e 9/6 del /2023), decine di solleciti, contestazioni, inviti a chiarimenti, notifiche e pec ai terzi pignorati, caratteristiche e pregio dell'attività prestata, numero delle questioni trattate quantità e contenuto della corrispondenza con i terzi pignorati e risultati conseguiti”. Ritiene, tuttavia, il Tribunale, meritevole di condivisione la decisione del giudice dell'esecuzione, che si è attenuto ai valori medi, dovendosi osservare che non consta una particolare difficoltà dell'affare, né che vi fossero questioni giuridiche e di fatto complesse, né che l'ampiezza delle difese e delle produzioni documentali della parte
(senza dubbio cospicue) fosse necessaria in rapporto alla materia concretamente oggetto della causa.
Quanto, invece, alla richiesta di aumento “ex art. art. 4 co. 2 e/o 4 D.M.” deve, anzitutto, osservarsi, che le due disposizioni invocate hanno effetti contrapposti.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha avuto modo di affermare che l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del 2014 e l'ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, del citato D.M. sussiste un rapporto di specie a genere, sicché, solo qualora la prestazione giudiziale dell'avvocato sia stata resa a favore di più soggetti aventi la medesima posizione processuale (o a favore di un solo soggetto contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale) senza la necessità di esaminare questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per i vari soggetti patrocinati (o contro i quali sia stato esercitato il patrocinio), il giudice potrebbe congiuntamente operare la riduzione del 30% del compenso liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto ed aumentarlo nella misura e nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 4 del citato d.m. (v. Cass. civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022).
Nel caso di specie, ricorre precisamente l'ipotesi presa in considerazione dalla Suprema corte, giacché il difensore ha assistito due soggetti, senza, tuttavia, dover esaminare questioni di fatto o di diritto distinte.
Pertanto, la congiunta applicazione del co. 2 e del co. 4 dell'art. 4 DM 55/14 ne elide reciprocamente gli pagina 10 di 14 effetti, e l'invocata maggiorazione non può trovare applicazione con riferimento alla pluralità di parti assistite.
Quanto alle controparti, ritiene il Tribunale che correttamente il giudice dell'esecuzione abbia applicato un unico aumento del 30%. Invero, deve segnalarsi che l'aumento di cui all'art. 4, co. 2, DM è facoltativo,
e che, nel caso di specie, non risultano costituiti i debitori esecutati e gli unici soggetti costituiti in giudizio che hanno svolto difese sono (terzo pignorato) e IL AR CP_16
(creditore intervenuto), onde risulta congruo operare un unico aumento.
2.5. Il sesto motivo di opposizione — con il quale si contesta l'adesione del giudice dell'esecuzione alla prospettazione che non fosse possibile la trattenuta sulla pensione di giugno 2022 — risulta CP_6 immeritevole di accoglimento. Al riguardo, l'opponente eccepisce che l'ente «ha avuto diciotto giorni per operare la trattenuta sul mese di giugno, per cui non solo doveva ma poteva operarla, anziché ometterla come ha fatto avviando tardivamente le trattenute dal mese ancora successivo di luglio». Deve, tuttavia, condividersi l'argomentazione del giudice dell'esecuzione, che fa riferimento alla
“procedimentalizzazione interna” dell'ente previdenziale, che non avrebbe consentito l'esecuzione della trattenuta sul mese di giugno. Risulta, invero, condivisibile l'assunto che l'elaborazione dei pagamenti, stante l'ampio numero dei soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali, avvenga in data ampiamente anticipata rispetto al termine per il pagamento. In ogni caso, la responsabilità del custode è regolata dagli artt. 67 e 546 c.p.c., e non può farsi oggetto di accertamento nella presente opposizione distributiva onde, se del caso, potrà accertarsi in un ordinario giudizio di merito.
2.6. Il settimo motivo di opposizione, concernente la determinazione degli interessi, e favorevolmente delibato in sede di provvedimenti provvisori, è meritevole di accoglimento, non risultando, peraltro, contrastato dalla controparte IL AR.
2.7. L'ottavo motivo di opposizione è inammissibile, non risultando (di necessità, concernendo le spese della fase interinale), proposto con l'originario ricorso ex art. 617, co. 2, c.p.c. Nondimeno, in ordine al regime delle spese della fase innanzi al giudice dell'esecuzione può statuirsi in sede di determinazione delle spese di lite del presente giudizio.
2.8. In conseguenza dell'accoglimento parziale dell'opposizione, come da domanda, deve condannarsi
IL AR a restituire a uanto ritratto dall'esecuzione. Parte_1
3. Occorre, da ultimo, statuire sulle spese di lite.
3.1. Esse debbono integralmente compensarsi tra e Parte_1 [...]
essendosi quest'ultima dichiarata remissiva in ordine alle richiesta attoree. Controparte_5
3.2. Del pari, debbono compensarsi integralmente le spese di lite tra e Parte_1
risultando dall'esame del presunto atto di Controparte_7 intervento di quest'ultima del giudizio di esecuzione, che il riferimento a in Controparte_7 luogo di IL AR fosse ascrivibile ad un mero errore materiale (onde la parte neppure è stata menzionata nell'ordinanza distributiva), e comunque non avendo svolto difese di CP_7
pagina 11 di 14 merito. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (invocato da entrambe le parti), dovendosi osservare, che non v'è soccombenza, che la parte, formalmente, risultava costituita nel giudizio a quo, onde l'evocazione nell'opposizione non può ritenersi pretestuosa, che l'invocazione dell'art. 96 c.p.c. nei confronti di una parte non può di per sé fondare l'invocazione reciproca dell'applicazione della medesima disposizione.
3.3. Debbono, dipoi, dichiararsi irripetibili le spese sostenute da nei confronti Parte_1 di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
POSTEPAY S.P.A., non involgendo l'opposizione alcun
[...] Controparte_4 profilo rispetto al quale questi avessero interesse a contraddire, nonché dell'
[...]
essendo stato disatteso il motivo di opposizione concernente Controparte_17 la posizione di tale soggetto.
3.4. In ragione del principio di soccombenza le spese sostenute dall'opponente devono porsi a carico di
. Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi Controparte_8 del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva dei valori minimi della fase di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie integrative, e che non sono stati depositati gli scritti conclusivi. Allo stesso regime sono soggette le spese per la fase innanzi al giudice dell'esecuzione, liquidate secondo i parametri per i procedimenti cautelari, nei minimi, e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, e di trattazione, con esclusione della fase decisoria, trattandosi di procedimento trattato secondo le forme del rito camerale. Non si fa luogo all'applicazione degli aumenti invocati (art. 4, commi 1, 1-bis, 2 e 8 D), non risultando né la manifesta fondatezza delle domande, né una particolare complessità della causa di opposizione, né un incidenza, sulle difese svolte, della pluralità delle parti invocate in giudizio (essendo l'unico contraddittore interessato la IL
AR), né risultando gli atti dell'opponente muniti di collegamenti ipertestuali (ed anzi avendo, con aggravio del procedimento in termine di difficoltà di consultazione del fascicolo, la parte opponente prodotto due volte l'atto di citazione, una prima senza collegamenti, la seconda con, riproducendo nuovamente i documenti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, in Parte_1 riforma dell'ordinanza pronunciata il 5 settembre 2023 nel procedimento RG 405/2022 esec.:
a) DETERMINA il credito del creditore procedente nei confronti Parte_1 dei debitori esecutati e in Controparte_2 Controparte_1 complessivi € 13.450,66 di cui:
pagina 12 di 14 i. € 10.470,56 per debenza complessiva degli esecutati come da precisazione del credito;
ii. € 2.181,38 per competenze fase esecutiva maggiorate degli accessori di legge;
iii. € 798,72 per rimborso esborsi di procedura e di oneri di registrazione;
oltre accessori nella misura di cui al titolo sulla somma capitale di € 7.353,93 con decorrenza dal 03.02.2023 e sulla ulteriore somma capitale di € 3.116,63 con decorrenza dal 18.10.2022 a scalare sino al saldo effettivo;
b) ASSEGNA in prededuzione a parte procedente totale saldo del Parte_1 credito per spese e competenze di procedura la somma di € 2.980,10 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti esecutate;
CP_10
c) ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_1 somma di € 6.130,68 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti CP_10 CP_10 esecutate;
d) ASSEGNA in conto del maggior avere alla parte procedente la Parte_1 somma di € 559,97 da trarsi dal rapporto tra il terzo e le parti Controparte_12 esecutate;
e) ASSEGNA altresì salvo esazione, alla parte procedente Parte_1 previamente sottratto l'importo di impignorabilità di legge (dato atto che per il 2023 il limite di impignorabilità è pari ad € 1.006,54 euro e comunque da commisurarsi anno per anno in relazione al variare dell'importo di riferimento), le residue somme dovute dal terzo all'esecutato al netto delle trattenute di legge con CP_6 Controparte_2 decorrenza dalla data indicata dal terzo sino al saldo del residuo credito della CP_6 procedente (id est € 3.779,91 oltre interessi);
2. condanna a restituire a Controparte_8 Parte_1 uanto ritratto dall'esecuzione per capitale, interessi e spese;
[...]
3. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
Controparte_5
4. compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 [...]
; Controparte_7
5. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da con riferimento alle Parte_1 posizioni delle controparti Controparte_1 Controparte_2 [...]
POSTEPAY S.P.A. Controparte_3 Controparte_4
e Controparte_17
6. condanna a rimborsare a Controparte_8 Parte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 197,20 per spese, € 3.387,00 per compensi di
[...] pagina 13 di 14 avvocato del giudizio di opposizione, € 1.434,00 per compensi di avvocato della fase sommaria, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 23 aprile 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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