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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1735 del R.G.V.G. relativo all'anno 2024 avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promosso
DA
rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE GIUSEPPE, come da Parte_1
mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'avv. FISTETTO FABIO come da mandato in atti;
CP_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 01.06.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 09.07.2019 in Manduria (TA) e che dalla loro unione non erano nati figli, adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la loro separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 299/2024 emessa in data 15.07.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e e rimetteva la causa in Parte_1 CP_1
istruttoria come da separata ordinanza per la pronuncia in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note congiunte depositate per l'udienza del 26.02.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in il 09.07.2019 in Manduria (TA), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e confermate nelle predette note scritte.
Il collegio, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con sentenza n. 299/2024 emessa dal Tribunale di Taranto in data
15.07.2024 ; lette le conclusioni del P.M e rilevato che i coniugi hanno disciplinato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e patrimoniali;
P.Q.M
.
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Manduria (TA) il giorno
09.07.2019 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Manduria, dell'anno 2019, atto n.9, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 26/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 07/03/2025
Il Presidente
Dott. Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1735 del R.G.V.G. relativo all'anno 2024 avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto” promosso
DA
rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE GIUSEPPE, come da Parte_1
mandato in atti;
E
rappresentato e difeso dall'avv. FISTETTO FABIO come da mandato in atti;
CP_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 01.06.2024, e Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 09.07.2019 in Manduria (TA) e che dalla loro unione non erano nati figli, adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la loro separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 c.p.c.
Il Tribunale di Taranto con sentenza n. 299/2024 emessa in data 15.07.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e e rimetteva la causa in Parte_1 CP_1
istruttoria come da separata ordinanza per la pronuncia in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Con note congiunte depositate per l'udienza del 26.02.2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione personale ed al tentativo di conciliazione e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in il 09.07.2019 in Manduria (TA), alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e confermate nelle predette note scritte.
Il collegio, verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel giudizio di separazione personale dei coniugi, definito con sentenza n. 299/2024 emessa dal Tribunale di Taranto in data
15.07.2024 ; lette le conclusioni del P.M e rilevato che i coniugi hanno disciplinato compiutamente le condizioni inerenti ai loro rapporti economici e patrimoniali;
P.Q.M
.
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Manduria (TA) il giorno
09.07.2019 da , nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], trascritto nel registro dello Stato Civile del
[...]
Comune di Manduria, dell'anno 2019, atto n.9, p. I, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e nelle note scritte depositate dalle parti per l'udienza del 26/02/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Così deciso in Taranto, il 07/03/2025
Il Presidente
Dott. Martino Casavola