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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/03/2025 la sentenza che si dà per letta su accordo delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avvocato DE LUCA TERESA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FABIOLA resistente
oggetto: indennizzo cessazione attività commerciale
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Con ricorso depositato il 24/05/2022 parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 442 c.p.c. nei confronti di innanzi all'intestato CP_1
Tribunale per accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, ai sensi della legge 145/2018. A sostegno dei propri assunti, parte istante ha dedotto: - di avere cessato la propria ditta individuale in data 31.12.201, con cancellazione dal registro delle imprese in data 9.1.2017; - di avere fatto richiesta dell'indennizzo all'Istituto con domanda amministrativa del 28.2.2020 e di avere proposto, stante il silenzio dell'istituto, ricorso amministrativo in data 25.3.2022; - di avere ricevuto e-mail in data 15.4.2022 con la quale l'istituto comunicava che la pratica era ancora in esame Regolarmente notificato il ricorso, si è costituito eccependo CP_1 preliminarmente la decadenza ex art. 47 dpr n. 639/70 e concludendo nel merito per il rigetto del ricorso, essendo l'attività commerciale cessata al di fuori del periodo temporale indennizzabile per legge.
Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed il giudice ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale. _____________
E' fondata l'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da - CP_1 rispetto alla quale parte ricorrente nulla ha dedotto - con conseguente assorbimento di ogni ulteriore eccezione e/o questione. Giova rammentare che il d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, operante ratione temporis dispone quanto segue: «Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 459 c.p.c. e segg.. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza di termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della
Gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date in cui al precedente comma. Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono,
a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute. L' è tenuto ad Controparte_2 indicare ai richiedenti le prestazioni o ai loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono esser proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini. È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria…
…».
2 L' sostiene, correttamente, che tale decadenza nel caso di specie CP_1 si sia verificata, essendo ampiamente decorso il termine di un anno e trecento giorni – corrispondente alla durata massima complessiva del procedimento amministrativo risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni previsto per la decisione della domanda dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7 e di centottanta giorni, previsto per la decisione del ricorso amministrativo dalla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 46, commi 5 e 6 – dalla presentazione delle domande amministrative all' CP_1
Neanche l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa e la decisione del ricorso tardivamente proposto, possono costituire circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, trattandosi di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere (v., Cass., Sez.U, nn. 12718 e 19992 del 2009; vedasi da ultimo Cassazione civile sez. lav., 03/04/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9275). Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva, al fine di far slittare tale dies a quo, la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità, per le parti, di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (v., fra le altre, Cass. n. 19225 del 2011 e Cass. n. 7148 del 2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto, nel merito, da parte dell'istituto previdenziale (v., ex multis , Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007; v., inoltre, Cass., Sez.U., 26019/2008, sulla natura di ordine pubblico della decadenza sostanziale dall'azione e sulla rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e proponibilità, per la prima volta, anche in Cassazione). Ebbene nel caso di specie è circostanza pacifica che la domanda amministrativa sia stata presentata dal ricorrente in data 28.2.2020 mentre il presente giudizio è stato proposto in data 24.5.2022, allorchè era già ampiamente decorso il predetto termine decadenziale (anche tenendo conto della sospensione della decorrenza dei termini decadenziali per l'esperimento dell'azione giudiziaria dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, disposta dall'art. 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Nè può tenersi conto a tal fine dei solleciti esperiti a mezzo pec dal procuratore di parte ricorrente (all. 4 e ss. del relativo fascicolo), in quanto tardivamente intervenuti, non potendo le parti derogare, per i motivi sopra esposti, alla disciplina legale della decadenza. L'azione deve essere, quindi dichiarata inammissibile. Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
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p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 24/05/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 dichiara inammissibile il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Brindisi, 25/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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