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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/04/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 08.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, l'11.04.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1192 del ruolo generale per l'anno 2021, promoSA da
1. nato a [...], il [...], residente in [...]
Alghero n. 110, elettivamente domiciliato in Cagliari, l.go P. Gennari n. 10,
presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Stefano PIGA, che lo rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Francesco OGGIANO, in forza di procura speciale in calce alle comparse di costituzione di nuovo Difensore;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius, via Piero della Francesca n. 1,
pagina 1 presso l'Ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo DIANA in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
1. Contrariis rejectis;
2. Previo, se del caso e ritenuto opportuno, disporre l'integrazione del
contradditorio con i sig.ri: D.SA , D.SA Controparte_2 CP_3
, D.SA e D.SA controintereSAti, e
[...] CP_4 Controparte_5
previa disapplicazione delle Determinazioni della ut supra, CP_6
nonché di tutte le altre annesse connesse e conseguenti e in particolare alla
determinazione dirigenziale del n°1796 del 22/05/2020, dichiarare il diritto del
ricorrente medesimo all'esecuzione del contratto sottoscritto fra le parti in data
24/10/2019, ordinandosi alla convenuta la immissione in servizio dello stesso e la
sua nomina con ogni provvedimento connesso e conseguente.
3. Con vittoria delle competenze del presente giudizio”.
Nell'interesse della resistente:
“voglia il Tribunale Ill.mo contrariis reiectis così provvedere:
in via principale
1) accertare e dichiarare che il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data
24.10.2009 fra l'ATS e il ricorrente è stato risolto dall'Amministrazione con
l'adozione della determinazione dirigenziale n. 1796 del 3.4.2020 e quindi
rigettare il ricorso ed ogni domanda proposta nei confronti dell'ATS;
pagina 2 in via subordinata
2) accertare e dichiarare l'intervenuto recesso volontario del Dott. dal Pt_1
contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 24.10.2009 con l'ATS e quindi
rigettare il ricorso ed ogni domanda da questi proposta nei confronti dell'ATS;
in ogni caso
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della , al fine di ottenere il riconoscimento del Controparte_6
proprio diritto ad essere immesso in servizio in forza del contratto di lavoro sottoscritto il 24.10.2019.
A questi fini, egli ha esposto:
− di avere partecipato, nel 2009, al concorso pubblico indetto dalla ceSAta
A.S.L. n. 3 di Nuoro per la copertura di n. 4 posti di dirigente biologo,
classificandosi al 21° posto della graduatoria di merito, che, in seguito, era stata utilizzata dalla per la Controparte_7
copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di dirigente biologo da destinarsi alle A.SS.L. di Nuoro, Sanluri e Carbonia e che, con telegramma del 27.9.2019,
l' gli aveva chiesto la disponibilità all'assunzione; CP_8
− di avere dato la propria disponibilità e di avere, il 24.10.2019, stipulato con l' il contratto individuale di lavoro con decorrenza 01.01.2020 e con CP_1
sede di assegnazione presso la A.SS.L. di Carbonia P.O. Sirai;
pagina 3 − di avere manifestato, con comunicazione a mezzo p.e.c. del 02.01.2020, all' la rinuncia all'incarico, salvo poi con successiva p.e.c. del 08.01.2020, CP_1
comunicare la revoca alla rinuncia;
− che, con comunicazione del 25.02.2020, l' gli aveva chiesto CP_1
chiarimenti sui motivi per i quali egli non si era presentato a lavoro, chiarimenti che venivano forniti con p.e.c. del 28.02.2020 con allegata relazione;
− di avere appreso, per puro caso, che, con la determinazione n. 1796 del
03.04.2020, preso atto della rinuncia all'incarico del 02.01.2020 e della nota da lui inviata via p.e.c. il 28.02.2020, l' aveva preso atto della rinuncia CP_1
all'incarico a tempo indeterminato di dirigente biologo;
− che, con la determinazione n. 2073 del 20.04.2020, l' aveva CP_1
disposto altresì di ampliare il fabbisogno relativo al profilo professionale di dirigente biologo portandolo da tre a cinque posti, che la condotta complessivamente tenuta dall' integra la lesione del proprio diritto CP_1
soggettivo alla immissione in servizio poiché il contratto individuale da lui sottoscritto il 24.10.2019 è vigente e che l' dopo aver ricevuto da lui CP_1
ricorrente le giustificazioni della propria assenza dal servizio a riscontro della nota del 25.02.2020, aveva assunto un comportamento del tutto inerte, non definendo il procedimento disciplinare, fino al momento in cui con l'adozione della deliberazione n. 1796 del 03.04.2020 aveva preso atto della propria pregreSA
rinuncia all'incarico.
2. La Controparte_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda proposta nei
[...]
suoi confronti.
pagina 4 In specie, eSA ha rappresentato:
− che il contratto individuale di lavoro sottoscritto con l' il CP_1
24.10.2019 non è vigente, ma è stato risolto dall'Amministrazione per l'inadempimento contrattuale del Dott. , il quale, come è pacifico in Pt_1
causa, non ha mai offerto la prestazione lavorativa in favore dell' non CP_1
essendosi mai presentato nella sede di lavoro assegnatagli presso il P.O. Sirai di
Carbonia;
− che più in particolare il contratto individuale di lavoro deve intendersi risolto con l'adozione da parte dell' della determinazione dirigenziale n. CP_1
1796 del 03.04.2020, con cui si prende testualmente atto non solo della rinuncia all'incarico formalizzata dal Dott. e inviata via p.e.c. all' il Pt_1 CP_1
02.01.2020, ma anche in considerazione del fatto che egli, nel tratto di tempo intercorrente tra il 02.01.2020 e il 03.04.2020 non si era mai presentato sul posto di lavoro;
− che, ancorché il predetto provvedimento si pronunci in termini di “presa
d'atto della rinuncia del Dott. ”, è comunque del tutto evidente che Pt_1
l'Amministrazione abbia sostanzialmente inteso risolvere il contratto individuale di lavoro considerando non solo la rinuncia all'incarico, ma anche e soprattutto il perdurante inadempimento contrattuale del ricorrente che, come detto, ancora a tale data non si era presentato a lavoro;
− che, laddove il contratto individuale di lavoro intrattenuto col Dott. Pt_1
non si intendesse risolto già con l'adozione della determina n. 1796/2020, non può
comunque non tenersi in considerazione l'inequivocabile significato attribuibile al comportamento concludente del ricorrente, il quale non solo non aveva mai
pagina 5 offerto la prestazione lavorativa, ma aveva posto anche in essere una condotta del tutto incompatibile con la volontà di dare esecuzione al rapporto di lavoro, ove si consideri che egli aveva preso parte ad una procedura selettiva pubblica indetta dall' per l'assunzione a termine di dirigenti biologi;
CP_1
− che, con la determinazione n. 4609 del 22.09.2020, il Dott. era Pt_1
stato giudicato idoneo posizionandosi al n. 77 della graduatoria di merito e con la determinazione n. 5821 del 18.11.2020 era stato successivamente assunto per poi esser dichiarato decaduto con la determinazione n. 127 del 13.01.2021;
− che la complessiva condotta del Dott. , integrata dalla Pt_1
partecipazione alla procedura selettiva testé citata associata alla mancata offerta della prestazione di lavoro, è pertanto significativa della univoca volontà di quest'ultimo di non dare in ogni caso esecuzione al contratto individuale di lavoro sottoscritto con la il 24.10.2019. CP_1
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Preliminarmente, devono essere confermati tutti i provvedimenti istruttori,
anche nella parte in cui la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di assunzione di ulteriori mezzi di prova, oltre ai documenti agli atti di causa e considerato che sono pacifici sostanzialmente tutti i fatti posti a fondamento della pretesa del ricorrente.
5. Nel merito, la domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
Intanto, è documentalmente provato che il ricorrente aveva stipulato, il
24.10.2019, con l' il contratto individuale di lavoro per un posto di CP_1
pagina 6 dirigente biologo, con decorrenza 01.01.2020 e con sede di assegnazione presso la
A.S.L. di Carbonia P.O. Sirai (doc. 10, prodotto col ricorso introduttivo).
Costituiscono, poi, fatti pacifici in causa (art. 115 c.p.c.) che il ricorrente mai aveva preso servizio presso la sede indicatagli, al contempo manifestando dapprima, all' con comunicazione a mezzo p.e.c. del 02.01.2020, la CP_1
volontà di rinunciare all'incarico e, di seguito, con successiva p.e.c. del
08.01.2020, la volontà di revocare la predetta rinuncia.
Erano seguite, quindi, la comunicazione del 25.02.2020, con cui l' aveva CP_1
chiesto, al , chiarimenti sui motivi per i quali egli non si era presentato a Pt_1
lavoro e la comunicazione del ricorrente del 28.02.2020 con allegata relazione
(doc. 9, prodotto col ricorso introduttivo).
Infine, l' con la determinazione n. 1796 del 03.04.2020, aveva preso atto CP_1
della rinuncia all'incarico a tempo indeterminato di dirigente biologo del
02.01.2020 e della nota da lui inviata via p.e.c. il 28.02.2020 (doc. 1, prodotto con la memoria di costituzione).
Osserva il Tribunale che, al di là dei contatti tra le parti successivi alla conclusione del contratto di lavoro e alla comunicazione, al ricorrente, della sede e della data esatta di presa di servizio, quel che rileva, nel presente giudizio, è il comportamento inequivoco del , il quale aveva del tutto omesso di Pt_1
prendere servizio.
Si tratta di un chiaro comportamento concludente, che tutti gli atti successivi, ivi compresi la comunicazione di rinuncia e di revoca di rinuncia, a iniziativa del ricorrente, e la richiesta di chiarimenti della A.T.S. e la successiva giustificazione del ricorrente, non valgono a inficiare di valore o a modificarne gli effetti.
pagina 7 Invero, il ricorrente, pur revocando la rinuncia all'incarico e pur fornendo giustificazioni alla propria assenza, aveva continuato a omettere di prendere servizio (ed eventualmente di chiedere di avvalersi degli istituti previsti per i lavoratori che prestano assistenza ai familiari invalidi), così impedendo l'instaurazione di un ordinario rapporto di lavoro.
Trova applicazione l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, congruamente motivato e da cui, pertanto, questo Giudice non ha ragione di discostarsi, per cui “Nel caso in cui non sia prevista alcuna forma convenzionale
per il recesso del lavoratore, un determinato comportamento da lui tenuto può
essere tale da esternare esplicitamente, o da lasciar presumere (secondo i
principi dell'affidamento), una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro, e
siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale quello che si
concreta in inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto
suscettibile di essere interpretato anche come espressione, per fatti concludenti,
della volontà di recedere, restando incensurabile in sede di legittimità
l'accertamento del giudice di merito congruamente motivato (nella specie, la
sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto dimissionario il
dipendente che, assunto in prova da soli due giorni e subito assentatosi ancor
prima della consegna del libretto di lavoro, era rimasto assente per altri tre mesi
dopo che, in un'animata conversazione telefonica, un addetto dell'azienda datrice
di lavoro gli aveva contestato l'assenza ingiustificata)” (Cass. civ., Sez. L.,
20.05.2000, n. 6604; Cass. civ., Sez. L., 10.10.2019, n. 25583 , in cui si legge che
“Il recesso volontario del lavoratore, se non è prevista alcuna forma
convenzionale, può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti, anche
omissivi, che, interpretati alla luce dei principi dell'affidamento,
pagina 8 inequivocabilmente manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso
in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più
presentato per diversi giorni o si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti
dal rapporto lavorativo”).
Nella vicenda scrutinata, dunque, sono assolutamente irrilevanti tanto la richiesta di giustificazioni dell'assenza, indirizzata dall'Amministrazione al ricorrente,
quanto il tenore letterale delle espressioni impiegate, in termini di presa d'atto di rinuncia all'incarico, dall' nella determinazione n. 1796 del 03.04.2020, CP_1
essendo, per altro verso, chiari i presupposti fattuali fondamentali della vicenda,
ossia – giova ribadirlo – la mancata presa di servizio da parte del lavoratore dipendente.
Risulta, infatti, dirimente il comportamento concludente inequivoco della mancata presa di servizio, che costituisce atto imprescindibile per la piena instaurazione di un rapporto di durata, quale quello di lavoro subordinato, implicante una prestazione continuata, il tutto in un contesto lavorativo in cui non è prevista alcuna forma convenzionale delle dimissioni del lavoratore nel CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI Parte_2
2019 – 2021.
Per tutto quanto esposto, il ricorso proposto da deve essere Parte_1
rigettato.
6. In forza del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
deve essere condannato a rifondere la Parte_1 [...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali,
[...]
liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55 (Regolamento
pagina 9 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6°, della l. 31.12.2012, n.
247), tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile basso, sui minimi tariffari, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
2. condanna a rifondere la Parte_1 [...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente
[...]
giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi di Avvocato,
oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 11.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 10