Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 25/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Elisabetta Pagliarini Giudice
Valeria Monti Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6431/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 20/12/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. PISTONI VANESSA
E
) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. POGGI ALBERTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti chiedono all'Ill.mo Tribunale di Mantova Voglia omologare le seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare ove lo desideri la propria residenza, con obbligo di darne comunicazione preventiva all'altro coniuge in caso di modificazione.
2) La signora rimarrà temporaneamente ad abitare nella casa Parte_1 coniugale sita in Roverbella (MN), Via Caboto n. 20, censita al catasto fabbricati del medesimo Comune, fg 21, mapp. 241/203 =602, mapp. 241 sub 1.
3) Il signor si obbliga a corrispondere alla Signora Controparte_1 Parte_1
[...] decorrere dal deposito del presente ricorso, da versarsi in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese;
detto assegno verrà rivalutato ogni anno, a partire dal mese di novembre 2025, in base agli indici ISTAT.
4) I signori e sono comproprietari, nella Parte_1 Controparte_1 misura del 50% ciascuno, del patrimonio immobiliare descritto nelle premesse del ricorso congiunto.
In relazione a tali immobili, a definizione degli aspetti economici insorti nel rapporto matrimoniale e nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, le parti assumono la seguente determinazione funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
A) La signora si impegna ed obbliga trasferire al Signor Parte_1
che si impegna ad accettare, la propria quota pari al 50% Controparte_1 della proprietà dell'immobile costituito da porzione di casa di civile abitazione sita in Roverbella (MN), Strada Fienili n. 55, censita al catasto fabbricati fg 23, mapp 23, acquistata con rogito Notaio del 26.10.2010 rep n. Persona_1
31393, racc. n. 8233;
B) La signora e il Signor si obbligano a Parte_1 Controparte_1 trasferire, ciascuno per la propria quota, l'intera piena proprietà della casa coniugale acquistata in data 27.2.2023 con rogito Notaio dott. Persona_2
Rep. n. 65886 e Racc n. 29852, sito in Roverbella (MN), Via Caboto n.
[...]
20, censita al catasto fabbricati del medesimo Comune, fg 21, mapp. 241, sub. 1; fg. 21, mapp. 241 sub. 303 e mapp. 602, ai figli (cf Parte_2
) e (cf previa C.F._3 Parte_3 C.F._4 loro accettazione. Nel caso in cui i predetti non intendano accettare il trasferimento della proprietà dell'immobile in loro favore, lo stesso sarà venduto ed il ricavato sarà diviso in parti uguali tra i coniugi;
C) La signora e il signor si obbligano a Parte_1 Controparte_1 trasferire la piena proprietà dell'immobile sito in Roverbella (MN), frazione Malavicina, Via Piave 41, censita al catasto fabbricati del medesimo comune fg
3, mapp. 96 sub1 e mapp. 97 sub. 11, acquistata con rogito Notaio dott.
[...] in data 2.3.2022 rep. 65035, racc. 2970, al figlio Persona_2 CP_2
(cf ) previa sua accettazione. Nel caso in cui il
[...] C.F._5 predetto non intenda accettare il trasferimento della proprietà dell'immobile in suo favore, lo stesso sarà venduto ed il ricavato sarà diviso in parti uguali tra i coniugi.
Gli atti notarili di trasferimento dei predetti immobili dovranno avvenire, per quanto riguarda l'immobile indicato alla superiore lettera A entro e non oltre 60 giorni dal momento in cui la sentenza di separazione dei coniugi sarà diventata definitiva;
per quanto riguarda gli immobili indicati alle superiori lettere B ) e C), entro e non oltre 120 giorni dal momento in cui la sentenza di separazione dei coniugi sarà diventata definitiva. Sin da ora le parti indicano quale Notaio che sarà incaricato il dott. Persona_2 di Valeggio sul Mincio. Le spese notarili saranno a carico del signor
[...]
per quanto attiene all'immobile sub lettera A mentre saranno CP_1 suddivise in parti uguali quelle relative agli immobili sub lettere B e C.
Le quote di proprietà degli immobili, come sopra specificate, saranno cedute e trasferite a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e ben note alle parti, con le eventuali pertinenze spettanti, le servitù attive e passive, gli oneri anche reali esistenti e le parti condominiali o comuni., con assenza di ogni garanzia per i vizi nonché per l'evizione, totale e parziale.
2 L'obbligo al trasferimento delle quote degli immobili effettuato ed accettato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti dal matrimonio, precisando le parti medesime che esso viene ritenuto come satisfattivo e perequativo delle reciproche pretese e diritti. Le parti chiedono fin d'ora, se ed in quanto necessario, di beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74, così come applicabili a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa, dichiarando che il trasferimento immobiliare è indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5) Il Signor si obbliga a sostenere per intero il pagamento Controparte_1 delle rate mensili del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con Banco
BPM, con rogito in data 27.2.2023 Notaio rep n. 65887 Persona_2 racc n. 29853, sino alla scadenza del 28.2.2043 6) L'autovettura Ford Fiesta targata EP002WJ rimarrà di proprietà esclusiva della signora , l'autoveicolo Fiat Ducato BA067EF rimarrà in proprietà Pt_1 esclusiva del signor;
la proprietà dell'autovettura Alfa Romeo MITO CP_1 targata EP878JF sarà trasferita al figlio (C.F. Parte_4
) e quella del motociclo Piaggio Vespa 50 al figlio C.F._3
(C.F. , con il consenso dei medesimi. I Parte_3 C.F._4 coniugi si obbligano a formalizzare presso gli uffici competenti il passaggio di proprietà a spese di dei beneficiari dei trasferimenti della proprietà. Il saldo del conto corrente cointestato esistente presso Banco PBPM n. 2175 sarà suddiviso in parti uguali, i conti correnti non cointestati ed i relativi saldi rimarranno in capo agli intestatari. 7) Con l'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel presente accordo, i coniugi dichiarano di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro per ogni ragione o titolo, anche risarcitorio per qualsiasi evento accaduto prima della data odierna, ritenendosi entrambi soddisfatti.
8) Le parti si faranno carico del pagamento delle spese legali con riferimento al procuratore incaricato con mandato e senza vincolo di solidarietà professionale tra avvocati.
9) Ai fini del passaggio in giudicato della sentenza i coniugi dichiarano di rinunciare fin da ora ad impugnare l'emananda sentenza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) in data 12/01/1989 (con atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 2, parte I, anno 1989) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo
3 atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 24.4.2025
La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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