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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/07/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 851/2024
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Roberto Parise;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Umberto Ferrato ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.2.2024 l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che aveva presentato domanda amministrativa al fine di ottenere CP_2
l'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Dedotto di aver presentato ricorso per ATP nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal TU che aveva concluso per l'assenza del diritto a quanto richiesto deducendo che gli stati patologici denunciati gliene davano diritto invece sin dall'epoca della domanda.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del TU, nonché la infondatezza della domanda per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
All'odierna udienza, la controversia viene decisa senza necessità di attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della TU è stato regolarmente comunicato e la dichiarazione è stata tempestivamente depositata per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato in data 28.2.2024, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la TU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Tanto premesso, osserva il giudicante come il presente ricorso, che si risolve unicamente in una mera generica richiesta di revisione del giudizio medico legale deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva, in ogni caso, in punto di merito il giudicante come le patologie di cui ancora in questa sede si lamenta il mancato/inesatto esame ed altresì la sottostima, sono state invece ampiamente ed esaurientemente valutate dal TU (anche acquisendo specifica documentazione clinica e diagnostica, analiticamente analizzata nel corpo dell'elaborato peritale) per come è dato evincere dalla lettura della stessa perizia depositata all'esito del giudizio per ATP e che questo giudice reputa completa ed esaustiva (cfr. relazione in esito all'accertamento tecnico preventivo dal TU, in atti e qui integralmente richiamata).
Osserva inoltre il giudicante che al momento dell'invio della bozza della perizia, non risultano svolte osservazioni alla stessa, salvo poi dissentire dal parere medico espresso.
Tanto basta al rigetto del ricorso.
Le spese di lite sono compensate, stante la rituale dichiarazione in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 7.7.2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone