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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13126/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13126/2024 vg promossa da:
(C.F. ) nella persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. elettivamente domiciliato in Corso Moncalieri, 17 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. GASCO PIER NICOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro, Controparte_2 C.F._2
21 Torino presso lo studio dell'avv. DALL'ARA FABIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 20/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_2 il 06/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e nata il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione e residenza prevalente presso la madre, sig.ra Controparte_2
3) DISPONE che la sig.ra date le condizioni di salute ed economiche del sig. CP_2 Parte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia minore . Per_2
4) DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito integralmente dalla Per_2 sig.ra CP_2
5) DISPONE che le spese straordinarie extra-assegno, scolastiche, sportive e ludico ricreative relative alla figlia minore , come da Protocollo sottoscritto il 15.03.2016 dal Tribunale di Torino e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico esclusivo della sig.ra
[...]
CP_2
DA' ATTO che:
6) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto individuale della minore o di altro documento valido per l'espatrio.
7) il figlio dei sig.ri ed sig. , maggiorenne ma ancora non Parte_1 CP_2 Persona_3 economicamente autosufficiente, è ora ospite presso l'abitazione dei nonni materni, sig.ri CP_2
pagina 2 di 3 e i quali hanno manifestato la propria disponibilità a provvedere al Per_4 Persona_5 mantenimento del nipote sino a che questi non abbia reperito idonea attività lavorativa.
8) la casa coniugale, sita in Torino via Foligno n.68, di proprietà dei coniugi in misura del 50% ciascuno,
è stata alienata a terzi nel mese di luglio 2024, al prezzo di €.75.000,00.
9) con il ricavato della vendita dell'immobile i coniugi hanno provveduto:
- ad estinguere integralmente il mutuo gravante sull'immobile (ad oggi ammontante a circa €. 70.000,00);
- al saldare le spese condominiali insolute ed accessorie alla vendita, attualmente stimabili in €. 6.434,00 salvo e&o.
10) il sig. , come da accordi intercorsi tra le parti, ha provveduto a corrispondere in Parte_1 via esclusiva i ratei di mutuo relativi all'immobile di via Foligno n. 68 sino alla data del rogito di compravendita;
11) la sig.ra come da accordi intercorsi tra le parti, ha assunto su di sé in via Controparte_2 esclusiva l'onere di saldare tutti gli importi non coperti dal prezzo di vendita dell'immobile di via Foligno 68 ed inerenti allo stesso (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese condominiali di qual si voglia natura, utenze e tributi);
12) I coniugi dichiarano di godere di redditi propri e che con la sottoscrizione del presente accordo hanno già risolto prima d'ora ogni questione economica intercorrente tra gli stessi fatto salvo quanto sopra previsto.
13) Le spese legali del procedimento di separazione vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 13126/2024 vg promossa da:
(C.F. ) nella persona dell'amministratore di Parte_1 C.F._1 sostegno avv. elettivamente domiciliato in Corso Moncalieri, 17 Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. GASCO PIER NICOLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Via Barbaro, Controparte_2 C.F._2
21 Torino presso lo studio dell'avv. DALL'ARA FABIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 20/12/2024
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO Parte_1 Controparte_2 il 06/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 141 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli: nato il [...], maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente e nata il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 24/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) DISPONE che la figlia minore venga affidata ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto Per_2 della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione con collocazione e residenza prevalente presso la madre, sig.ra Controparte_2
3) DISPONE che la sig.ra date le condizioni di salute ed economiche del sig. CP_2 Parte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento, alla cura ed all'educazione della figlia minore . Per_2
4) DA' ATTO che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito integralmente dalla Per_2 sig.ra CP_2
5) DISPONE che le spese straordinarie extra-assegno, scolastiche, sportive e ludico ricreative relative alla figlia minore , come da Protocollo sottoscritto il 15.03.2016 dal Tribunale di Torino e dal Per_2
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico esclusivo della sig.ra
[...]
CP_2
DA' ATTO che:
6) i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto individuale della minore o di altro documento valido per l'espatrio.
7) il figlio dei sig.ri ed sig. , maggiorenne ma ancora non Parte_1 CP_2 Persona_3 economicamente autosufficiente, è ora ospite presso l'abitazione dei nonni materni, sig.ri CP_2
pagina 2 di 3 e i quali hanno manifestato la propria disponibilità a provvedere al Per_4 Persona_5 mantenimento del nipote sino a che questi non abbia reperito idonea attività lavorativa.
8) la casa coniugale, sita in Torino via Foligno n.68, di proprietà dei coniugi in misura del 50% ciascuno,
è stata alienata a terzi nel mese di luglio 2024, al prezzo di €.75.000,00.
9) con il ricavato della vendita dell'immobile i coniugi hanno provveduto:
- ad estinguere integralmente il mutuo gravante sull'immobile (ad oggi ammontante a circa €. 70.000,00);
- al saldare le spese condominiali insolute ed accessorie alla vendita, attualmente stimabili in €. 6.434,00 salvo e&o.
10) il sig. , come da accordi intercorsi tra le parti, ha provveduto a corrispondere in Parte_1 via esclusiva i ratei di mutuo relativi all'immobile di via Foligno n. 68 sino alla data del rogito di compravendita;
11) la sig.ra come da accordi intercorsi tra le parti, ha assunto su di sé in via Controparte_2 esclusiva l'onere di saldare tutti gli importi non coperti dal prezzo di vendita dell'immobile di via Foligno 68 ed inerenti allo stesso (e così a titolo esemplificativo e non esaustivo eventuali spese condominiali di qual si voglia natura, utenze e tributi);
12) I coniugi dichiarano di godere di redditi propri e che con la sottoscrizione del presente accordo hanno già risolto prima d'ora ogni questione economica intercorrente tra gli stessi fatto salvo quanto sopra previsto.
13) Le spese legali del procedimento di separazione vengono integralmente compensate tra le parti.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/01/2025
Il Presidente Rel./Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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