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Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/06/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
CAUSA N. 4570/2022
Verbale di Udienza “cartolare” del 13/06/2024
Il giudice letto l'art. 127 ter c.p.c. che consente la celebrazione della presente udienza mediante tratta- zione scritta;
verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione dell'ordinanza organizzativa della presente udienza a trattazione scritta;
dato atto che vi è stata partecipazione alla presente udienza a trattazione scritta mediante il deposito di note scritte;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, questo giudice al termine dell'udienza decide la controversia mediante pro- nuncia della seguente sentenza, che viene incorporata nel verbale di udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Dott. Sossio Pellecchia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Sossio Pellecchia, viste le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trat- tazione scritta depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4570/2022 R.G.A.C.C., avente ad oggetto “opposizione al decreto in- giuntivo n. 1166/2022 del tribunale di Avellino” e vertente
TRA
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Paolo DI Parte_1 C.F._1
MAURO, in virtù di mandato in atti
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA
(C.F. - P.IVA cessionaria del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
diritto di credito oggetto del presente procedimento, e per essa Controparte_3
(C.F. - P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Pellegrino FAGGELLA,
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1166/20220, emesso in data 02-03/11/2022 dal Tribunale di Avellino, in virtù del quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.509,11 oltre gli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. sulla sola sorte capitale dal 01/09/2022 al soddi- sfo e le spese della procedura monitoria, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per
2 compensi professionali, oltre IVA, CPA, se dovute, come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
A fondamento della propria opposizione l'opponente ha dedotto:
- di aver stipulato in data 14/10/2009 con la OS Finance S.p.A. (Intesa San Paolo S.p.A.) il contratto di finanziamento n. 23073 per importo complessivo di € 12.850,25, ci cui 12.000,00 per capitale richiesto, € 250,00 per spese istruttoria ed € 600,25 per premio assicurativo, con
TAEG del 14,37%;
- che veniva formalizzato accesso agli atti ex art. 119 TUB, senza sortire effetto;
- che nell'indicazione del TAEG, andavano comprese anche le spese per la polizza assicurati- va, in quanto polizza obbligatoria, e perciò la clausola contrattuale relativa al TAEG errato era da considerare nulla con la conseguente applicazione della sanzione di cui agli artt. 117 e 124
TUB, con la sostituzione del TAEG errato con il tasso BOT minimo 12 mesi precedenti la sti- pula del contratto.
Per tali motivi ha chiesto: « In via istruttoria •ordinare ai sensi dell'art. 210 cpc alla odierna opposta e/o al terzo Intesa Sanpaolo SpA, la esibizione di copia del contratto di finanziamen- to completo delle clausole contrattuali, del documento di sintesi e del piano di ammortamen- to;
di tutta la documentazione afferente la/le Polizza/e Assicurativa/e (nota informativa e condizione di assicurazione sottoscritte) collegata/e al summenzionato contratto;
- del rendi- conto completo delle somme corrisposte dall'opponente con specifica delle relative imputa- zioni (capitale, interessi, spese etc..);• ammettere, in esito della ordinanda acquisizione do- cumentale, perizia contabile (CTU), al fine di confermare le risultanze dell'allegata perizia di parte in ordine al TAEG esposto ed effettivo e quantificare l'effettivo debito-credito tra le parti. In via preliminare e pregiudiziale Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione at- tiva e/o la carenza di prova in ordine alla titolarità del diritto dedotto in giudizio dalla oppo- sta. In via principale - accertare e dichiarare la inesistenza del credito vantato dalla
contro
- parte, poiché garantito da polizza assicurativa;
- accertare e dichiarare la nullità del TAEG dichiarato ex artt. 124, 125 bis e 117 cpc e per l'effetto la sostituzione allo stesso del Tasso
BOT minimo 12 mesi precedenti la stipula, con consequenziale accertamento del reale debito della opponente, rideterminato con espunzione di tutti i costi applicati al contratto e sostitu- zione agli stessi del solo tasso BOT minimo 12 mesi, e con diritto alla restituzione dell'importo (laddove sussistente in favore della banca) nei modi di legge;
- accertare e di- chiarare - in assenza di piano di ammortamento sottoscritto dal cliente - la indeterminatezza del contratto ed in difetto di trasparenza dello stesso in ordine al regime di capitalizzazione applicato;
- accertare e dichiarare la illegittimità della decadenza dal beneficio del termine e
3 la nullità del DI opposto per carenza dei presupposti di legge, o comunque revocarlo;
- ac- certare e dichiarare la non debenza degli interessi di mora;
Con vittoria di spese e competen- za da attribuirsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
Con comparsa del 17/03/2023 si è costituita la e per essa Controparte_2 [...]
quale parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., che ha chiesto la conces- Controparte_3
sione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha dedotto circa l'infondatezza dell'opposizione stante la facoltatività della la polizza sottoscritta dal cliente e non rientrante nel calcolo del TAEG, con conseguente legittimità della clausola negoziale di esclusione;
la sussistenza della propria legittimazione attiva e titolarità del credito opposto;
la decadenza dal beneficio del termine, non avendo l'opponente negato l'inadempimento.
Per tali motivi ha chiesto: «In via pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111
c.p.c., disporre l'estromissione dal presente procedimento di Controparte_1
essendo – allo stato – l'unica titolare del credito per cui
[...] Controparte_2
è causa;
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile so- luzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedi- mento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comun- que la parte opponente, al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di Euro 6.509,11, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà ac- certata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da parte opponente tro- vasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B. dichiarando, in ogni caso, la carenza di legittimazione passiva della deducente società, quale mera cessionaria del credito. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co.
VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle istanze istruttorie avversarie. Il tutto, con
4 vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014».
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assolto l'onere di esperire la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
Disposto l'ordine di esibizione dei documenti richiesti dall'opponente, la causa, istruita do- cumentalmente, veniva rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Così brevemente riassunti i fatti di causa, si osserva quanto segue.
2. Sulla legittimazione attiva e sulla titolarità del credito.
Nello stabilire l'ordine cronologico dell'esame delle questioni, occorre, preliminarmente, pro- cedere al vaglio dell'eccezione di parte opponente del difetto di legittimazione attiva e della mancata prova in ordine alla titolarità del credito opposto con riferimento alla prima cessione
Co Contr P_ (tra e ) e alla seconda cessione (tra e ). P_5
Tale eccezione è infondata.
Quanto alla prima cessione pro soluto intercorsa tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e , Controparte_7
si osserva che risulta provata la titolarità del credito opposto in capo alla cessionaria.
Si rammenta che, affinché la cessione del credito abbia effetto verso il debitore, è sufficiente la conclusione del contratto di cessione mediante lo scambio del consenso tra cedente e ces- sionario. La notificazione del contratto di cessione è prevista al sol fine di escludere la buona fede del debitore che, avvenuta la cessione e ricevuta la notificazione, effettui il pagamento in favore del cedente.
Per consolidato orientamento, infatti, l'art. 1264 c.c., che consente al debitore di liberarsi qua- lora, a seguito di cessione e prima della notificazione, effettui il pagamento in favore del ce- dente, deve interpretarsi nel senso che la cessione produce effetti verso il ceduto immediata- mente;
sicché, se da un lato il cessionario è immediatamente legittimato a pretendere l'adempimento del debito, il debitore, dall'altro, deve, in assenza della notificazione, presu- mersi non a conoscenza della cessione, e dunque è liberato se effettua il pagamento al ceden- te.
Va , inoltre, osservato che «il contratto cessione di credito ha natura consensuale, di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a preten- dere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia libe-
5 ratoria dei pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per ri- solvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso i, principio della prio- rità temporale riconosciuta al primo notificante» (cfr. ex plurimis Cass. n. 21277/2019; Cass.
n. 4713/2019; Cass. n. 12616/2017).
Peraltro, nel caso in esame è stato prodotto sia il contratto di cessione ex art. 1260 e ss. del c.c. del 07/06/2016 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (società che ha incorporato la Neos) e la
[...]
che la comunicazione a mezzo raccomandata a.r., ricevuta dall'opposto in data P_8
22/06/2016, con la quale la cessionaria ha comunicato all'opposto di essere Controparte_7
divenuta titolare della posizione debitoria, in virtù della cessione pro soluto intercorsa con la
Intesa Sanpaolo S.p.A., specificandone tutti gli elementi essenziali per l'identificazione della cessione, del contratto di finanziamento ceduto, dell'ammontare dell'insoluto.
La mancata indicazione del rapporto ceduto nell'allegato 3.1 “Elenco dei Crediti” della ri- chiamata cessione risulta, specificamente, superata dalla comunicazione ricevuta dal Pt_1 in data 22/06/2016 che giammai è stata contestata dall'opponente. Contr P_ Dalla seconda cessione pro soluto intercorsa tra e risulta provata la titolarità del rapporto ceduto in capo alla cessionaria Controparte_2
Il contratto concluso riguarda la cessione di crediti pecuniari in blocco che veniva attuato ai sensi dell'art. 58 TUB.
Sulla questione oggetto di censura, la Suprema Corte con sentenza n. 4277/2023 ha precisato che “occorre rammentare che il menzionato D. Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 nel consentire la
<< cessione a banche di aziende, di rami d'azienda di beni e rapporti giuridici individuabili
in blocco>> detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto
(per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 311889: regolamentazione giusti- ficata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o ra- mi da azienda, da interi >>blocchi>> di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuabile dell'atto di ces- sione con la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 16/04/2021, n. 10200)”.
Dall'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2022 si evince chiara- P_ mente che la ha sottoscritto, con efficacia economica dal 30 novembre 2022 ed efficacia
Contr giuridica a partire dal 13 dicembre 2022, un contratto di cessione con la con il quale
6 P_ quest'ultima ha ceduto a ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB un portafoglio di con- tratti, strumenti finanziari e crediti, che, “… soddisfacevano in via cumulativa i seguenti crite- ri: (a) crediti la cui complessiva esposizione debitoria alla Data di Riferimento non era supe- riore a Euro 286.000,00 (duecentottantaseimila//00), con riferimento all'esposizione com- plessiva nei confronti del singolo Debitore Ceduto;
(b) crediti che traggano origine, alterna- tivamente, da (i) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni e/o servizi;
(ii) rapporti di credito personale;
(iii) finanziamenti non garantiti;
(iv) aperture di credito;
(v) carte di credito;
(vi) leasing;
(vii) cessioni del quinto dello stipendio o pensione;
(viii) delegazioni di pagamento;
(c) crediti denominati in euro o in lire;
(d) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
e (e) crediti indicati nella lista denominata “Lista
Amaltea” e depositata in data 12 dicembre 2022 presso il notaio , con stu- Persona_1
dio in via Masaccio n. 187, 50132 Firenze;
ad esclusione dei crediti rientranti in almeno una delle seguenti categorie:
(a) crediti in relazione ai quali alla Data di Riferimento sussistano (i) procedimenti penali pendenti nei confronti della Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti in relazione ai crediti, ovvero (ii) procedimenti civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della Ce- dente in relazione ai Crediti, ad esclusione di (x) procedimenti di opposizione (y) impugna- zioni di provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della Cedente, ovvero (z) altri procedi- menti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della Cedente;
(b) crediti derivanti da contratti stipulati da Santa Barbara S.p.A. …”.
Inoltre nell'avviso si fa espresso richiamo al contratto di cessione concluso tra le parti in data
13/12/2022 e ai crediti indicati nella “lista Amaltea”, nella quale è specificato il numero di pratica/contratto (05046182) identificativo del rapporto ceduto, già indicato nella comunica- zione della prima cessione e successivamente anche nella comunicazione della seconda ces- Contr sione, inviata a mezzo raccomandata a.r., a firma sia della cedente che della cessionaria
P_
, ricevuta dall'opposto in data 07/02/2023, e mai contestata (cfr. doc. 7, 18 e 19).
Dalla documentazione prodotta risultano provate le cessioni che oggi individuano nella IFIS, parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., la legittimazione a richiedere il pagamento del credito ri- masto insoluto.
Contr
3. Sulla richiesta di estromissione della da parte della . P_2
Ancora in via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio, è intervenuta volonta- riamente per essa Controparte_2 Controparte_3
Detto intervento deve essere qualificato come intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c. e, considerato che non è stato manifesta-
7 to il consenso di tutte le parti alla estromissione dal giudizio della cedente, il giudizio prose- gue tra le parti originarie, pur avendo la sentenza efficacia, oltre che nei confronti della anche nei confronti del soggetto successivamente interve- Controparte_1
nuto quale cessionario del diritto controverso.
Contr Nella fattispecie in esame la cessione è intervenuta allorquando la aveva già chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti di , pertanto, sono parti Parte_1
processuali il cedente ed il debitore.
Con la cessione del credito in corso di causa si determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida pro- secuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario (art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti. (cfr. Cass., n.
6472/2012; Cass., n. 22424/2009).
Tuttavia, affinché possa disporsi l'estromissione dal giudizio della cedente è necessario, oltre al provvedimento emesso dal Giudicante, il consenso delle altre parti in lite;
invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “il successore a titolo partico- lare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel pro- cesso o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano” (cfr. ex multis, Cass., n. 1535/2010).
Nel caso in lite, non si rileva, negli atti del giudizio, il consenso espresso dall'odierna parte opponente ai fini dell'estromissione delle altre parti processuali e, di conseguenza,
[...]
deve considerarsi parte processuale ad ogni effetto di legge e non Controparte_9 può disporsi l'estromissione dal giudizio della stessa, come già rilevato da questo giudice all'udienza del 28/09/2023.
4. Nel merito.
4.1. La domanda di applicazione degli artt. 117-124 TUB, per l'esclusione del costo dell'assicurazione stipulata contestualmente al contratto di finanziamento, è infondata in quanto il contratto è stato stipulato nel 2009.
È irrilevante se la polizza assicurativa sia facoltativa o obbligatoria, ai fini del calcolo del
TAEG, in quanto non è stato dedotto il superamento del tasso soglia ai fini dell'usura e, quin- di, non va incluso il costo della polizza al fine del calcolo del TAEG come indicato nelle istruzioni della Banca d'Italia.
8 L'eventuale difformità del TAEG anche nel caso di polizza obbligatoria non determina la nul- lità della clausola in quanto contratto sottoscritto nel 2009 con applicazione dell'art. 124 TUB che ratione temporis non prevedeva la sanzione si cui all'art. 117 TUB.
Non può trovare applicazione la disciplina consumeristica di cui all'art. 125bis, co. 7, TUB.
Difatti, l'art. 124 TUB (nel testo vigente prima del 19 settembre 2010), relativo ai contratti di credito al consumo, non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del
TAEG e, al quinto comma, ricollegava l'applicazione del tasso annuo effettivo globale sosti- tutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad esempio perché indicato in modo indeterminato o indeterminabile).
Tale soluzione è maggiormente coerente con la ratio sottostante l'istituto del TAEG, ovvero- sia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, sì da consentire al cliente – consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa, di po- ter agevolmente comparare le diverse proposte di finanziamento sottoposte, e, consequen- zialmente, valutare quella maggiormente conveniente.
A decorrere dal 2010, con l'introduzione dell'art. 125 bis TUB, è stata espressamente previ- sta, per tutti i contratti stipulati con il consumatore (e non solo per i contatti di credito al con- sumo), l'applicazione dell'interesse sostitutivo, anche in caso di non corretta indicazione del
TAEG o ISC, configurandosi, pertanto, come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario. Tale rimedio è destinato a operare a prescindere dal vulnus informativo che l'errata indicazione del TAEG ha potuto avere effettivamente comportato nei confronti del consumatore.
La norma de qua, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, successivi al 2010, e, quindi, non si applica rapporto contrattuale per cui è causa.
Ciò posto, in seno alla giurisprudenza si sono formati diversi orientamenti sulle conseguenze Par della difformità tra l' indicato in contratto e quello concretamente applicato nei casi non disciplinati dall'art. 125 bis TUB.
Secondo un primo orientamento, l'indicazione nel contratto di un ISC inferiore rispetto al
TAEG costituirebbe una violazione dell'art. 117, co. 6, TUB, per cui sono da ritenersi nulle quelle clausole che prevedono per i clienti condizioni economiche più sfavorevoli di quelle pubblicizzate, con conseguente nullità della clausola relativa agli interessi, nonché necessità di applicare (in sostituzione del tasso dichiarato nullo) il tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro, ai sensi dell'art. 117, settimo comma, TUB.
9 Secondo un più recente e condivisibile indirizzo ermeneutico, avallato dalla Cassazione1, per contro, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli inte- ressi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri
Par termini, l' non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di acceder- Par vi. L'erronea quantificazione dell' , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onero- sità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conse- guentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, co. 6,
TUB.
Del resto, non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in que- stione, essendo stata prevista una simile sanzione nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125 bis, co. 6, TUB, entrata in vigore nel 2010 e, pertanto non applicabile alla fattispecie in esame.
Par Si deve concludere, pertanto, che l'erronea indicazione dell' non determina nessuna nulli- tà della clausola relativa al TAEG, potendosi, al più, configurare unicamente come illecito (e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità) che non è stato né dedotto né richiesto dall'opponente.
L'errata indicazione del TAEG, anche ove accertata, non altera il consenso negoziale del con- sumatore e la parte mutuataria può esclusivamente far valere una responsabilità contrattuale
Par della Banca e dedurre che, a causa della errata informazione sull' , sia stata indotta a stipu- lare un contratto di finanziamento che, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, al contempo, allegando e provando un pregiudizio di tipo risarcitorio collegato a tale lesione informativa.
In definitiva, nel caso di specie, non può trovare applicazione l'interesse sostitutivo, di cui all'art. 117 TUB.
10 4.2 Sull'an e sul quantum debeatur occorre rilevare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudi- zio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata.
In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta inva- riata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultan- do a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzio- ne, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di con- venuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (cfr. ex multis, Cass., SS. UU. n.927/2022).
Parte opposta ha provato l'esistenza dell'intero credito azionato sia nell'an che nel quantum depositando il contratto di finanziamento, l'estratto conto analitico di tutto il rapporto contrat- tuale intercorso, le lettere di messa in mora, efficaci anche i fini della decadenza del beneficio del termine.
Sul punto si osserva che la decadenza del beneficio del termine è il diritto dell'istituto di cre- dito, che ha concesso il finanziamento, di richiedere al debitore, senza attendere il normale pagamento rateale, la restituzione immediata del debito residuo in seguito ad inadempienze contrattuali. Il debitore deve quindi pagare tutto in un'unica soluzione;
la disciplina è dettata dall'art. 1186 c.c..
Si vuol dire cioè che, come desumibile dalla apposita clausola contrattuale, le parti hanno in- teso integrare la richiamata disposizione prevedendo convenzionalmente la decadenza dal be- neficio del termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate, a prescindere, dunque, dall'eventuale insolvenza del debitore (che comporta la necessità di indagare sulla impossibilità per il predetto di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni) o dalla ridu- zione delle garanzie.
tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.
11 Ben può il diritto al pagamento immediato essere dedotto con la domanda o il ricorso per in- giunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, o con il precetto;
peraltro, nella specie l'opponente non contesta di aver ricevuto la raccomandata di decadenza.
L'art. 1186 c.c., così recita: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il credi- tore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha di- minuito per fatto proprio le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva pro- messe”.
La disposizione riportata, cui le parti pure hanno fatto riferimento, regola la decadenza del beneficio del termine, ma è una disposizione di carattere generale che non solo può essere dal- le parti derogata, ma può anche essere disciplinata in maniera particolare nei singoli contratti
(cfr. Cass., n. 9307/1994).
All'art.
3.f) del contratto di finanziamento si legge che:
Il mancato pagamento di due rate comporta la facoltà per la banca di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto con facoltà di richiedere la restituzione del dovuto oltre interessi.
Trattandosi di atto recettizio, la ricezione da parte del destinatario condiziona solo la decor- renza degli interessi di mora, come peraltro contrattualmente previsto, ma nessuna seria que- stione sul conteggio della somma ingiunta è stata sollevata, neppure a seguito dell'ulteriore documentazione depositata a seguito dell'ordine di esibizione.
Con la comunicazione ricevuta dall'opponente in data 22/06/2016, la , oltre a comu- P_5 nicare l'intervenuta cessione, ha anche intimato ai sigg.ri di adempiere il pagamento Pt_1
del debito residuo, in tal modo esercitando il diritto di risoluzione unilaterale del rapporto tra le parti, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.
12 La richiesta di pagamento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza del termine (sul punto cfr. Cass., n. 24330/2011; Cass., n.
6984/2003; Cass n. 5371/1989) come peraltro previsto contrattualmente.
Va, infine, sottolineato che l'ingiunzione di pagamento è stata chiesta ed ottenuta dall'opposta per la somma di € 6.509,11 limitata alla sola sorte capitale e non anche per gli interessi mora- tori.
Orbene, anche rispetto alla documentazione contabile depositata anche a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210, secondo il criterio di riparto probatorio sopra richiamato, sarebbe stato onere della parte opponente contestare specificamente l'importo del credito dedotto in lite, dimostrarne il pagamento, ovvero i fatti estintivi della pretesa creditoria.
La parte opponente non ha provato il pagamento del debito e le contestazioni mosse limitata- mente al difetto di legittimazione attiva e all'erroneità del TAEG risultano infondate, per tutto quanto su evidenziato.
In conclusione, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e di- chiarato definitivamente esecutivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, considerando i parametri forensi di cui al D.M. 147/2022, il valore della domanda, il III sca- glione di riferimento, la natura documentale, della causa, l'assenza di istruttoria orale, la deci- sione assunta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. (valori tra i minimi ed i medi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definiti- vamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, conferma il decreto ingiuntivo n. 1166/2022, emesso in data 02-
03/11/2022 dal Tribunale di Avellino, e lo dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna parte opponente, , al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
cessionaria del diritto di credito oggetto del presente procedimento, e per P_10
essa in favore di delle spese di giudizio, che si liquidano in € Controparte_3
3.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Il giudice
Dott. Sossio Pellecchia
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 (Rv. 666991 - 01)
In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizio- ni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può,