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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3877/2023, riservata in decisione all'udienza del
15.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 P.IVA_1 mandatario e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge
n. 662/96, in persona del suo r.l.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonella Grillo (C.F.: ), presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Castello n. 5
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv.to Michele Rillo (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._3
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(p. iva: , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
speciale e giusta procura speciale del 22-06-2023 rilasciata dal legale rappresentante p.t. della , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, CP_3
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'avv.to Sergio Marchitto, (C.F.: , presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata in Benevento alla via Salvator Rosa n. 4
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/4/2022 Controparte_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento ricevuta in data 25/3/2022, limitatamente all'avviso di addebito del Controparte_4
- n. 01720180003068675000, per l'importo di € 7.352,74 azionato dal Fondo
[...] di Garanzia a titolo di surroga nel diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente a seguito dell'escussione della garanzia attivata dall'Istituto finanziatore Banca Monte dei Paschi di
Siena per l'insoluto di un mutuo erogato per la complessiva somma di € 75.000,00 in favore del . CP_1
A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli atti Controparte_1 presupposti, la decadenza dal potere di riscuotere, la prescrizione del credito, l'insussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, avendo il credito natura privatistica, come tale necessitante della previa formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Contro
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando la natura pubblicistica del credito e la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale, espressamente prevista per legge;
replicava all'eccezione di prescrizione avversaria adducendo che nella specie è applicabile la prescrizione ordinaria decennale, atteso che la prestazione, cui è obbligato il beneficiario (e cioè la restituzione delle somme finanziate), è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e che, collocando pertanto il relativo dies a quo nel pagamento dell'ultima rata (30/6/2016) come da piano di ammortamento, essa non era ancora maturata. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutta l'attività successiva alla formazione del ruolo, che è di competenza esclusiva dell'Ente della riscossione e non anche dell'Ente impositore.
1.3. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, rilevando che l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla notifica a mani proprie in data 12/12/2018 al , producendo il relativo avviso CP_1 di ricevimento.
1.4 Precisate le conclusioni, il Tribunale di Benevento riservava la causa in decisione e con sentenza n. 1719/2023, pubblicata il 09/08/2023, ha accolto l'opposizione al precetto.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto dell'avviso di addebito poi notificato in data
25/03/2022, affetto, perciò, da invalidità derivata. Sul punto il primo giudice ha affermato che l'omessa produzione della cartella renda impossibile riferire la relata di notifica alla medesima, precludendo un controllo dei dati relativi alla dichiarazione di esecutività del ruolo e della data di trasmissione dello stesso all'agente di riscossione, necessario ai fini della verifica della maturazione del termine di decadenza.
Il giudice a quo ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo senza il previo ottenimento di un idoneo titolo esecutivo;
in proposito ha argomentato sulla natura privatistica dell'obbligazione restitutoria fondata sul contratto di mutuo tra il e la banca Monte Paschi di Siena, CP_1 che connota anche il diritto del Fondo garante che si surroga nella posizione dell'istituto finanziatore a seguito dell'escussione della fideiussione da parte di quest'ultimo; inoltre,
l'art. 9, co. 5 D.lgs. 123/1998 e art. 8 bis D.L. 3/2015 non costituisce deroga al regime di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, il quale esige, per le entrate statali a natura privatistica, quale appunto quella in esame, il previo ottenimento di un idoneo titolo esecutivo.
1.5 Avverso tale pronuncia con atto di citazione notificato il 07/09/2023 il
[...]
ha proposto appello, affidato a tre motivi di Parte_2 gravame.
1.6 Con il primo motivo l'appellante critica la qualificazione della natura privatistica del credito agli effetti della inapplicabilità della riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo;
sostiene che l'art. 9, co. 5 D.lgs. 123/1998, inserito nell'ambito di una disciplina organica sulle misure di sostegno pubblico all'impresa, ivi compresa la garanzia del Fondo Contro PMI gestito dalla espressamente consente l'applicazione delle norme in materia di riscossione mediante ruolo al recupero dei crediti sorti nell'ambito di tali forme di finanziamento;
una volta, dunque, escusso il Fondo dalla banca mutuante ed effettuato il pagamento in favore di quest'ultima, il Fondo medesimo può esercitare la surroga
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda espressamente prevista dal D.M. n. 18456 del 20/06/2005 per il Fondo PMI, che gli consente di agire nei confronti dell'impresa beneficiaria e dei suoi garanti senza che le vicende relative al sottostante rapporto di natura privatistica possano rilevare al fine di escludere il ricorso alla procedura esattoriale di riscossione.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante, subordinatamente al rigetto del primo motivo, confuta l'affermazione del primo giudice circa l'assenza di una deroga espressa all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, rinvenibile, invece, chiaramente nell'art. 9, co. 5 del D. Lgs. 123/98, richiamato dall'art. 2 comma 4 del D.M. n. 18456 del 20/06/2005.
1.8 Con il terzo motivo l'appellante critica la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento, essendo a tale scopo sufficiente la produzione della relata di notificazione e non anche di copia della cartella stessa.
1.9 Con comparsa depositata in data 05/12/2023 si è costituita l' Controparte_2
, aderendo all'appello proposto dalla , di cui ha
[...] Parte_3 chiesto l'accoglimento, sottolineando la posizione di “debitore cronico” del e la CP_1
strumentalità delle sue molteplici opposizioni.
1.10 Con comparsa depositata in data 09/12/2023 si è costituito , Controparte_1 eccependo l'infondatezza del gravame, ribadendo, in primo luogo, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione e l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e la maturazione della prescrizione del credito;
nel merito ha insistito per la conferma della statuizione sulla natura privatistica del credito posto in esecuzione dalla Contro
1.11 All'udienza del 16/10/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore designato ha riservato la decisione al Collegio.
2. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 07/09/2023, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 09/08/2023.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Alla stregua di tale norma bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
Il credito azionato da non può essere ricondotto a quelle Controparte_5
“entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici” di cui all'art. 21 del D. lgs. 46/1999. Invero, il cd. Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica “a prima richiesta” e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire adeguate garanzie, in modo che le banche, di fatto, ottengano una sostanziale eliminazione del rischio di inadempimento delle imprese finanziate. In tale ultimo caso, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a richiedere, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento della effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del pagamento in favore della banca erogatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nel diritto di quest'ultima nei
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti del soggetto beneficiario e dei suoi eventuali garanti, e ciò in forza di specifica disposizione normativa di cui all'art. 2 del D.M. n. 18456 del 20/06/2005. Contro
Il diritto di credito azionato da non coincide poi con quello di cui è originariamente titolare la banca erogatrice, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore.
In ogni caso resta fermo che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica, derivante da interventi di sostegno pubblico e discendente proprio dall'erogazione di risorse statali.
Sul punto, si registra un orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, che in forza dell'inequivoco dato normativo ha affermato che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione della banca nei confronti del Fondo gestito dal Parte_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese (Cass. Civ. 1005/2023).
Accertata la natura pubblicistica del credito in esame e l'estraneità dello stesso alla categoria di entrate di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, deve affermarsi l'applicabilità della riscossione esattoriale mediante ruolo.
Va infatti rilevato che l'art. 2, co. 4 del citato DM del 2005 (secondo cui “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”) prevede espressamente il ricorso alla procedura di recupero esattoriale mediante ruolo, ulteriormente ribadita dal rinvio all'art. 9 d.lgs. n.123/1998, che al comma
5 stabilisce che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca o inadempimento dei finanziamenti erogati con l'intervento del Fondo, si proceda mediante iscrizione a ruolo.
Del resto, tale impostazione risulta ribadita anche all'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, il quale parimenti stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato. […] il recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. Nell'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità si è stabilito che la suddetta norma, applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore perché di natura interpretativa (vedi Cass. 9657/2024; 32148/2024), nel rimandare all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica col rinvio all'art. 17 citato, risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Proprio l'esigenza di recupero di risorse potenzialmente destinate ad essere reimpiegate per la collettività consente l'adozione della più celere procedura esecutiva mediante ruolo, prescindendo dalla necessità di precostituirsi un titolo esecutivo nelle forme ordinarie, (si vedano Cass. 16/01/2023 n.
1005; Cass., 25/11/2019, n. 30621; Cass., 20/01/2019, n. 2664)
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha accolto il motivo di opposizione all'intimazione di pagamento fondato sulla inapplicabilità della procedura di esecuzione esattoriale e sulla conseguente non ravvisabilità nel ruolo di un titolo esecutivo.
2.3 La disamina del secondo motivo di appello, volto a sostenere che, anche qualora il credito in oggetto non fosse stato qualificato come di natura pubblicistica, l'art. 9, co. 5 del
D.lgs. 123/1998 avrebbe comunque portata derogatoria dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999, è assorbita dall'accoglimento del primo mezzo.
2.4 Il terzo motivo di appello relativo alla prova della notifica della cartella di pagamento è fondato e va pertanto accolto.
L' ha prodotto agli atti del fascicolo di primo grado la relata di notifica del CP_3
12/12/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 01720180003068675000.
Ciò posto, è errata la valutazione del primo giudice sulla non riferibilità della relata prodotta alla suddetta cartella, atteso che in essa è indicato il numero identificativo della cartella di pagamento, rendendo inequivoca l'inerenza a quest'ultima dell'avviso di ricevimento prodotto.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Quanto alla sufficienza della produzione dell'avviso di ricevimento, si osserva che la relata di notificazione della cartella di pagamento, che riporti, in base ai modelli ministeriali approvati, il numero della cartella stessa, ha una efficacia dimostrativa che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene esauriente. Sul punto si è evidenziato che, ai fini della validità dell'intimazione di pagamento, non è necessaria l'allegazione della cartella di pagamento presupposta, non essendo tale allegazione prevista da alcuna norma di legge;
del tutto erroneamente, perciò, il giudice a quo ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, (cfr. Cass. 13628/2025; Cass. 17 febbraio 2016, n.
3036). Del resto, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso (Cass. 26 novembre 2019, n.
30797; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33563).
Conseguentemente, nel caso di specie deve ritenersi che la produzione dell'avviso di ricevimento consegnato a mani del destinatario in data 12/12/2018, recante l'identificativo della cartella di pagamento cui esso afferisce, sia idoneo a comprovare la legale conoscenza dell'atto presupposto alla data ivi indicata, non avendo l'opponente in primo grado fornito alcuna prova contraria alla presunzione fondata sulla ricezione ivi attestata dall'agente notificatore.
Accertata la notifica della cartella di pagamento al 12/12/2018, risultano infondate le ulteriori eccezioni preliminari riproposte dall'appellato in ordine all'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e prescrizione del credito, fondate su una omessa notificazione dell'atto presupposto e del resto formulate in maniera oltremodo generica, senza indicazione del dies a quo dei termini asseritamente spirati.
In conclusione, il gravame va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione all'avviso di addebito di cui è causa deve essere rigettata.
3. Quanto al regime delle spese, la riforma della statuizione di primo grado impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, che seguono l'integrale soccombenza dell'appellato . Controparte_1
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022. Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, escludendo per il presente grado la fase istruttoria, non essendosi svolta attività in tal senso.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1719/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 01720180003068675000;
2) condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
in favore del e di Controparte_6 [...]
, che liquida, per ciascuna di esse, per il primo grado in € Controparte_2
5.000,00 per compensi nonché per il presente grado in € 382,50 per spese (in favore del solo appellante) ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
RGn° 3877/2023 -sentenza
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3877/2023, riservata in decisione all'udienza del
15.10.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), quale Parte_1 P.IVA_1 mandatario e gestore del Fondo Pubblico di Garanzia in favore delle PMI di cui alla Legge
n. 662/96, in persona del suo r.l.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Antonella Grillo (C.F.: ), presso il C.F._1
cui studio è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla Via Castello n. 5
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in calce all'atto di costituzione in appello, dall'avv.to Michele Rillo (C.F.
), presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
C.F._3
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(p. iva: , in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2
speciale e giusta procura speciale del 22-06-2023 rilasciata dal legale rappresentante p.t. della , rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, CP_3
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dall'avv.to Sergio Marchitto, (C.F.: , presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata in Benevento alla via Salvator Rosa n. 4
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/4/2022 Controparte_1
proponeva opposizione all'intimazione di pagamento ricevuta in data 25/3/2022, limitatamente all'avviso di addebito del Controparte_4
- n. 01720180003068675000, per l'importo di € 7.352,74 azionato dal Fondo
[...] di Garanzia a titolo di surroga nel diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente a seguito dell'escussione della garanzia attivata dall'Istituto finanziatore Banca Monte dei Paschi di
Siena per l'insoluto di un mutuo erogato per la complessiva somma di € 75.000,00 in favore del . CP_1
A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica degli atti Controparte_1 presupposti, la decadenza dal potere di riscuotere, la prescrizione del credito, l'insussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, avendo il credito natura privatistica, come tale necessitante della previa formazione di un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. Contro
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituivano in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, evidenziando la natura pubblicistica del credito e la legittimità del ricorso alla procedura di riscossione esattoriale, espressamente prevista per legge;
replicava all'eccezione di prescrizione avversaria adducendo che nella specie è applicabile la prescrizione ordinaria decennale, atteso che la prestazione, cui è obbligato il beneficiario (e cioè la restituzione delle somme finanziate), è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e che, collocando pertanto il relativo dies a quo nel pagamento dell'ultima rata (30/6/2016) come da piano di ammortamento, essa non era ancora maturata. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a tutta l'attività successiva alla formazione del ruolo, che è di competenza esclusiva dell'Ente della riscossione e non anche dell'Ente impositore.
1.3. Si costituiva in giudizio l' , che chiedeva il rigetto Controparte_2 dell'opposizione, rilevando che l'intimazione di pagamento opposta era stata preceduta
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dalla notifica a mani proprie in data 12/12/2018 al , producendo il relativo avviso CP_1 di ricevimento.
1.4 Precisate le conclusioni, il Tribunale di Benevento riservava la causa in decisione e con sentenza n. 1719/2023, pubblicata il 09/08/2023, ha accolto l'opposizione al precetto.
In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, atto presupposto dell'avviso di addebito poi notificato in data
25/03/2022, affetto, perciò, da invalidità derivata. Sul punto il primo giudice ha affermato che l'omessa produzione della cartella renda impossibile riferire la relata di notifica alla medesima, precludendo un controllo dei dati relativi alla dichiarazione di esecutività del ruolo e della data di trasmissione dello stesso all'agente di riscossione, necessario ai fini della verifica della maturazione del termine di decadenza.
Il giudice a quo ha, inoltre, ritenuto non applicabile al caso di specie la procedura di riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo senza il previo ottenimento di un idoneo titolo esecutivo;
in proposito ha argomentato sulla natura privatistica dell'obbligazione restitutoria fondata sul contratto di mutuo tra il e la banca Monte Paschi di Siena, CP_1 che connota anche il diritto del Fondo garante che si surroga nella posizione dell'istituto finanziatore a seguito dell'escussione della fideiussione da parte di quest'ultimo; inoltre,
l'art. 9, co. 5 D.lgs. 123/1998 e art. 8 bis D.L. 3/2015 non costituisce deroga al regime di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, il quale esige, per le entrate statali a natura privatistica, quale appunto quella in esame, il previo ottenimento di un idoneo titolo esecutivo.
1.5 Avverso tale pronuncia con atto di citazione notificato il 07/09/2023 il
[...]
ha proposto appello, affidato a tre motivi di Parte_2 gravame.
1.6 Con il primo motivo l'appellante critica la qualificazione della natura privatistica del credito agli effetti della inapplicabilità della riscossione esattoriale mediante iscrizione a ruolo;
sostiene che l'art. 9, co. 5 D.lgs. 123/1998, inserito nell'ambito di una disciplina organica sulle misure di sostegno pubblico all'impresa, ivi compresa la garanzia del Fondo Contro PMI gestito dalla espressamente consente l'applicazione delle norme in materia di riscossione mediante ruolo al recupero dei crediti sorti nell'ambito di tali forme di finanziamento;
una volta, dunque, escusso il Fondo dalla banca mutuante ed effettuato il pagamento in favore di quest'ultima, il Fondo medesimo può esercitare la surroga
RGn° 3877/2023 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda espressamente prevista dal D.M. n. 18456 del 20/06/2005 per il Fondo PMI, che gli consente di agire nei confronti dell'impresa beneficiaria e dei suoi garanti senza che le vicende relative al sottostante rapporto di natura privatistica possano rilevare al fine di escludere il ricorso alla procedura esattoriale di riscossione.
1.7 Con il secondo motivo l'appellante, subordinatamente al rigetto del primo motivo, confuta l'affermazione del primo giudice circa l'assenza di una deroga espressa all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, rinvenibile, invece, chiaramente nell'art. 9, co. 5 del D. Lgs. 123/98, richiamato dall'art. 2 comma 4 del D.M. n. 18456 del 20/06/2005.
1.8 Con il terzo motivo l'appellante critica la conclusione cui è pervenuto il primo giudice sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento, essendo a tale scopo sufficiente la produzione della relata di notificazione e non anche di copia della cartella stessa.
1.9 Con comparsa depositata in data 05/12/2023 si è costituita l' Controparte_2
, aderendo all'appello proposto dalla , di cui ha
[...] Parte_3 chiesto l'accoglimento, sottolineando la posizione di “debitore cronico” del e la CP_1
strumentalità delle sue molteplici opposizioni.
1.10 Con comparsa depositata in data 09/12/2023 si è costituito , Controparte_1 eccependo l'infondatezza del gravame, ribadendo, in primo luogo, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione e l'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e la maturazione della prescrizione del credito;
nel merito ha insistito per la conferma della statuizione sulla natura privatistica del credito posto in esecuzione dalla Contro
1.11 All'udienza del 16/10/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., il Consigliere istruttore designato ha riservato la decisione al Collegio.
2. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 07/09/2023, nel rispetto del termine di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 09/08/2023.
2.1 In via gradatamente preliminare l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Alla stregua di tale norma bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello deve essere dichiarato ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice.
2.2 Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto.
Il credito azionato da non può essere ricondotto a quelle Controparte_5
“entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici” di cui all'art. 21 del D. lgs. 46/1999. Invero, il cd. Fondo di Garanzia di cui alla L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica “a prima richiesta” e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire adeguate garanzie, in modo che le banche, di fatto, ottengano una sostanziale eliminazione del rischio di inadempimento delle imprese finanziate. In tale ultimo caso, come avvenuto nel caso di specie, la banca mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a richiedere, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e la liquidazione della perdita subita. A seguito dell'accertamento della effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del pagamento in favore della banca erogatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nel diritto di quest'ultima nei
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda confronti del soggetto beneficiario e dei suoi eventuali garanti, e ciò in forza di specifica disposizione normativa di cui all'art. 2 del D.M. n. 18456 del 20/06/2005. Contro
Il diritto di credito azionato da non coincide poi con quello di cui è originariamente titolare la banca erogatrice, poiché esso si forma successivamente ed in conseguenza del pagamento della quota del valore della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore.
In ogni caso resta fermo che quello del Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblicistica, derivante da interventi di sostegno pubblico e discendente proprio dall'erogazione di risorse statali.
Sul punto, si registra un orientamento assolutamente pacifico della giurisprudenza di legittimità, che in forza dell'inequivoco dato normativo ha affermato che, in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica,
l'avvenuta escussione della banca nei confronti del Fondo gestito dal Parte_1
determina la surrogazione di detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese (Cass. Civ. 1005/2023).
Accertata la natura pubblicistica del credito in esame e l'estraneità dello stesso alla categoria di entrate di cui all'art. 21 del D.lgs. 46/1999, deve affermarsi l'applicabilità della riscossione esattoriale mediante ruolo.
Va infatti rilevato che l'art. 2, co. 4 del citato DM del 2005 (secondo cui “nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione si applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”) prevede espressamente il ricorso alla procedura di recupero esattoriale mediante ruolo, ulteriormente ribadita dal rinvio all'art. 9 d.lgs. n.123/1998, che al comma
5 stabilisce che al recupero dei crediti restitutori derivanti dalla revoca o inadempimento dei finanziamenti erogati con l'intervento del Fondo, si proceda mediante iscrizione a ruolo.
Del resto, tale impostazione risulta ribadita anche all'art.
8-bis, decreto-legge n. 3 del 2015, il quale parimenti stabilisce che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, costituisce credito privilegiato. […] il recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46”. Nell'interpretazione costante offerta dalla giurisprudenza di legittimità si è stabilito che la suddetta norma, applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore perché di natura interpretativa (vedi Cass. 9657/2024; 32148/2024), nel rimandare all'esecuzione esattoriale dei crediti di natura pubblicistica col rinvio all'art. 17 citato, risponde alla funzione del Fondo pubblico, che con la sua garanzia sostiene attività imprenditoriali meritevoli e, pertanto, nel caso di escussione recupera, con la surrogazione, le risorse parimenti pubbliche da destinare ai medesimi scopi. Proprio l'esigenza di recupero di risorse potenzialmente destinate ad essere reimpiegate per la collettività consente l'adozione della più celere procedura esecutiva mediante ruolo, prescindendo dalla necessità di precostituirsi un titolo esecutivo nelle forme ordinarie, (si vedano Cass. 16/01/2023 n.
1005; Cass., 25/11/2019, n. 30621; Cass., 20/01/2019, n. 2664)
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha accolto il motivo di opposizione all'intimazione di pagamento fondato sulla inapplicabilità della procedura di esecuzione esattoriale e sulla conseguente non ravvisabilità nel ruolo di un titolo esecutivo.
2.3 La disamina del secondo motivo di appello, volto a sostenere che, anche qualora il credito in oggetto non fosse stato qualificato come di natura pubblicistica, l'art. 9, co. 5 del
D.lgs. 123/1998 avrebbe comunque portata derogatoria dell'art. 21 del d.lgs. 46/1999, è assorbita dall'accoglimento del primo mezzo.
2.4 Il terzo motivo di appello relativo alla prova della notifica della cartella di pagamento è fondato e va pertanto accolto.
L' ha prodotto agli atti del fascicolo di primo grado la relata di notifica del CP_3
12/12/2018 relativa alla cartella di pagamento n. 01720180003068675000.
Ciò posto, è errata la valutazione del primo giudice sulla non riferibilità della relata prodotta alla suddetta cartella, atteso che in essa è indicato il numero identificativo della cartella di pagamento, rendendo inequivoca l'inerenza a quest'ultima dell'avviso di ricevimento prodotto.
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Quanto alla sufficienza della produzione dell'avviso di ricevimento, si osserva che la relata di notificazione della cartella di pagamento, che riporti, in base ai modelli ministeriali approvati, il numero della cartella stessa, ha una efficacia dimostrativa che la costante giurisprudenza di legittimità ritiene esauriente. Sul punto si è evidenziato che, ai fini della validità dell'intimazione di pagamento, non è necessaria l'allegazione della cartella di pagamento presupposta, non essendo tale allegazione prevista da alcuna norma di legge;
del tutto erroneamente, perciò, il giudice a quo ha ritenuto che incombesse alla parte concessionaria depositare in giudizio non solo l'avviso di ricevimento della cartella, ma anche la copia della cartella medesima, (cfr. Cass. 13628/2025; Cass. 17 febbraio 2016, n.
3036). Del resto, nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso (Cass. 26 novembre 2019, n.
30797; Cass. 28 dicembre 2018, n. 33563).
Conseguentemente, nel caso di specie deve ritenersi che la produzione dell'avviso di ricevimento consegnato a mani del destinatario in data 12/12/2018, recante l'identificativo della cartella di pagamento cui esso afferisce, sia idoneo a comprovare la legale conoscenza dell'atto presupposto alla data ivi indicata, non avendo l'opponente in primo grado fornito alcuna prova contraria alla presunzione fondata sulla ricezione ivi attestata dall'agente notificatore.
Accertata la notifica della cartella di pagamento al 12/12/2018, risultano infondate le ulteriori eccezioni preliminari riproposte dall'appellato in ordine all'intervenuta decadenza della pretesa impositiva e prescrizione del credito, fondate su una omessa notificazione dell'atto presupposto e del resto formulate in maniera oltremodo generica, senza indicazione del dies a quo dei termini asseritamente spirati.
In conclusione, il gravame va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione all'avviso di addebito di cui è causa deve essere rigettata.
3. Quanto al regime delle spese, la riforma della statuizione di primo grado impone la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi, che seguono l'integrale soccombenza dell'appellato . Controparte_1
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Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022. Tali compensi sono determinati con riferimento ai parametri medi dello scaglione delle cause di valore da € 5.200,00 a € 26.000,00, avendo riguardo all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata, escludendo per il presente grado la fase istruttoria, non essendosi svolta attività in tal senso.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1719/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 01720180003068675000;
2) condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_1
in favore del e di Controparte_6 [...]
, che liquida, per ciascuna di esse, per il primo grado in € Controparte_2
5.000,00 per compensi nonché per il presente grado in € 382,50 per spese (in favore del solo appellante) ed € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al
15%, cpa e iva come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
La presente sentenza è stata scritta con la collaborazione del MOT dott. Piergiacomo
Mastellone
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