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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 706 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in Pt_1
Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to Vito De Stefano presso il cui studio in CP_1
Marsala, via Sibilla n.6, è elettivamente domiciliata appellato all'udienza di discussione del 3 luglio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Marsala, CP_1 chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall' il 24.1.2023, di Pt_1 restituzione della somma di euro 3.921,90 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2021 al gennaio 2023 per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.494/2023 - emessa in data 14.06.2023 - dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, aderendo alla tesi difensiva del ricorrente accolse il ricorso ritenendo irripetibili le somme richieste dall' . Controparte_2
Avverso tale decisione ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1
14.07.2023, chiedendone la riforma. Parte appellante deduce che “per quanto concerne l'assegno sociale è la stessa norma istitutiva e cioè l'art. 3 comma 6 l. 335/1995 che prevede il pagamento in via provvisoria sulla base dei redditi presunti, salvo successivo conguaglio l'anno successivo in base ai redditi effettivi”.
Pag.1 Sostiene che “può discutersi di come debba individuarsi il termine, ma pare indubbio che anche per l'assegno sociale, come già per la pensione sociale, il legislatore, abbia previsto che vi sia ex post un controllo sui redditi effettivamente percepiti ed il recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
dovrebbe altrimenti interpretarsi l'art. 3 co.6 cit.nel senso che l'unico conguaglio possibile e previsto sia quello a favore del pensionato;
e non pare che nella norma ci siano spunti che consentano una tale opzione ermeneutica”. Afferma, in altri termini, che “i redditi, mediante incrocio con l'agenzia delle entrate, possono essere accertati e controllati dall' ad anno d'imposta concluso;
che l'accertamento del Pt_1 superamento del limite reddituale (o nel caso dell'assegno sociale, l'accertamento propedeutico al conguaglio in base ai redditi effettivi) avvenga a posteriori non è dunque frutto di una colpa o disorganizzazione dell' ; è semplicemente fisiologico e connaturale al sistema”. CP_2
si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della sentenza CP_1 impugnata. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato e come tale deve essere accolto. Occorre, anzitutto, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale (in cui vi rientra quello costituito in seguito alla trasformazione automatica, per raggiungimento dei requisiti anagrafici, delle prestazioni di invalidità civile). Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma Pt_1 rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989,
Pag.2 art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto differente è Pt_1 Controparte_3 la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni Pt_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venr meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. Cionondimeno, osserva questa Corte, va evidenziato che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è
Pag.3 conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti della riguarda il periodo intercorrente dal CP_1
1° gennaio 2021 al gennaio 2023. Trattasi di redditi (due pensioni estere percepite dalla di cui l' è CP_1 Pt_1 pacificamente venuto a conoscenza con le dichiarazioni reddituali annuali presentate dall'appellata, di talché il recupero dell'indebito (ovvero il conguaglio) è stato certamente tempestivo per gli anni oggetto di causa. Specificatamente, per l'anno 2021, l'azione di recupero promossa con la nota del settembre gennaio 2023 è tempestiva poiché l' è venuto a conoscenza dei redditi Pt_1 effettivamente percepiti dalla con la presentazione della dichiarazione dei CP_1 redditi del 30.09.2022 (cfr. modello RED/1, fascicolo di parte appellata), di talché va rilevata la tempestività dell'azione di recupero il cui limite temporale va individuato al 31 luglio del 2023. In relazione all'anno 2022 va da sé la tempestività dell'azione dell' del 21 Pt_1 gennaio 2023. In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione, la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente, come già detto, carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei redditi effettivamente percepiti dalla (tra cui quelli CP_2 CP_1 derivati dalle due pensioni estere). Sulla scorta delle superiori considerazioni e in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere rigettato.
3) Ai sensi dell'art.152 c.p.c. deve dichiararsi che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Pt_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.494/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala, rigetta il ricorso di primo grado. Ai sensi dell'art.152 c.p.c. dichiara che parte appellata non è tenuta al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell' Pt_1
Palermo 3 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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