Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 14458/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DALLA CHIESA MAURO, elettivamente Parte_1
domiciliato in contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA M. E G. SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: Fondo di garanzia e pagamento t.f.r.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 10-12-
CP_ 24, ha convenuto in giudizio l per sentirlo condannare al pagamento Parte_1 del complessivo importo di € 35.777,91 ex l.n. 297/1982, a titolo di t.f.r., oltre interessi e rivalutazione.
Premesso di aver ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo n. 54/22 del 17-3-22, con cui il
Tribunale di Busto Arsizio ha intimato a il pagamento della somma di € Controparte_2
35.777,91 a titolo di t.f.r, premesso altresi' di aver presentato istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di dichiarata con sentenza n. Controparte_2
37/2024 dal Tribunale di Busto Arsizio, che in data 26-6-24 aveva dichiarato la chiusura della procedura concorsuale per mancanza di attivo, il ricorrente ha esposto di aver depositato, in data 25-7-24, istanza per l'intervento del Fondo fi garanzia per il pagamento dell'importo pagina 1 di 4
Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.La domanda di intervento del Fondo di garanzia presentata dalla ricorrente in data 25-10-24
e' respinta con la seguente motivazione: “LA MISSIVA 20/03/2018 NON SI RITIENE VALIDA
PER L'INTERRUZIONE DELLA PRE- SCRIZIONE, IN QUANTO NON DI DATA CERTA E
RICEVUTA DA SOGGETTO NON LEGITTIMATO A RAPPRESENTARE LA SOCIETA'.
PERTANTO IL CREDITO DA TFR SI RITIENE PRESCITTO (ART. 2948 C.C.)”. CP_ Nelle more del giudizio l'odierno ricorrente ha presentato ricorso al Comitato Provinciale , che con delibera 25-2-25, ha rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “la circolare
n.70 del 2023 stabilisce, al punto 4, che “in via generale il diritto al TFR e' assoggettato CP_1
al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie la cessazione del rapporto di lavoro del sig.
alle dipendenze della societa0 e' intervenuta il 31 marzo Pt_1 Controparte_2
2014 mentre l'emissione del decreto ingiuntivo di riconoscimento delle somme spettanti al Part ricorrente e' avvenuta in data 17-3-22. Pertanto il provvedimento e' corretto, il credito da
e' da ritenersi prescritto e il ricorso non puo' trovare accoglimento”. CP_ Nel presente giudizio l ribadisce che “la prescrizione quinquennale si è maturata dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, al momento della notifica del decreto ingiuntivo all'azienda. L'inerzia dell'avente diritto determina, con la prescrizione del termine, la perdita del diritto, come nel caso di specie”. CP_ La tesi dell e' infondata.
2. Innanzi tutto il termine prescrizionale indicato dal convenuto e' stato validamente interrotto dalla missiva del 20-3-2018, prodotta dal ricorrente nel procedimento amministrativo in sede
CP_ di integrazione documentale e prodotta dallo stesso nel presente giudizio.
Tale lettera e' stata ricevuta in data 20-3-18 da che si definisce Persona_1 liquidatore della societa' datrice di lavoro.
pagina 2 di 4 CP_ L contesta la certezza della data e la legittimazione a rappresentare la societa' della persona che ha ricevuto la missiva.
Peraltro dalla visura camerale storica prodotta si ricava che effettivamente Persona_2
a ricoperto il ruolo di liquidatore e, quindi, di legale rappresentante della societa',
[...]
dal 6-12-16 al 10-1-19 e quindi ricopriva tale ruolo quando ha ricevuto la diffida del ricorrente.
Inoltre e' stata la stessa firmare per ricevuta indicando la data del 20-3-18. Per_2
3.In ogni caso la Cassazione, nella sentenza n. 10824/2015, ha affermato: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione CP_1
del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia è quella ordinaria (decennale); cfr. in proposito Cass., sez. lav., n. 24 febbraio 2006, n. 4183.
Più recentemente Cass., sez. VI-L, 9 giugno 2014, n. 12971, ha ribadito che il diritto del
CP_ lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del t.f.r. a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 1. 29 maggio 1982 n. 297, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, CP_ nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia”.
Per tutte le considerazioni che recedono il credito del ricorrente per t.f.r. non puo' ritenersi prescritto ed il ricorrente ha diritto a ricevere dal Fondo di Garanzia complessivo importo di €
35.777,91, oltre interessi nella misura legale.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza parziale, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, CP_ condanna l a corrispondere al ricorrente il complessivo importo di € 35.777,91, oltre interessi legali;
pagina 3 di 4 CP_ condanna l a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 4 di 4