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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 18655/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Inglima ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 13.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 20/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2
nonostante la notifica del decreto di omologa del 17 maggio 2023 del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore della parte ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al CP_2
pagamento della suddetta prestazione, con il favore delle spese di lite;
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
Addì ______________ F.A. _________________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver “provveduto alla CP_1
liquidazione in data 07-09-2023” (cfr. memoria di costituzione) e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell' che ha provveduto alla CP_2
corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell' , che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori CP_2
di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/06/2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice Giuseppe Tango nella causa iscritta al n. 18655/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Inglima ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 13.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 12/06/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 20/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2
nonostante la notifica del decreto di omologa del 17 maggio 2023 del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore della parte ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al CP_2
pagamento della suddetta prestazione, con il favore delle spese di lite;
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
Addì ______________ F.A. _________________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
______________________
______________________
per ___________________
______________________
______________________
______________________
______________________
Il Cancelliere premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver “provveduto alla CP_1
liquidazione in data 07-09-2023” (cfr. memoria di costituzione) e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 12/06/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell' che ha provveduto alla CP_2
corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell' , che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori CP_2
di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 12/06/2025.
IL GIUDICE
Giuseppe Tango