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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 2368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2368 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Matteo Del Vesco,
all'udienza del 08.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21828/2024 R.G. promossa con ricorso da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Narbona;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
contro
(C.F. - P.IVA , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino;
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 31.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo, Pt_1 Controparte_1 previo accertamento della violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE pagina 1 di 6 2016/679, che fosse ordinato alla suddetta società di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali formulata da esso attore con pec datata 06.06.2024 nonché di consegnare, in ipotesi di conferma di un trattamento dati in corso, copia di tali dati, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento, e degli eventuali soggetti destinatari a cui i dati personali erano stati comunicati. Deduceva in particolare il ricorrente che: i) in data 13.09.2022 aveva trasmesso alla società
l'accettazione di una proposta a saldo e stralcio per conto di un suo cliente, Controparte_1 allegando alla relativa pec il proprio documento di identità; ii) per verificare se i suoi dati personali così trasmessi fossero stati trattati in conformità della legge in materia di privacy, con pec del 06.06.2024, aveva chiesto al ridetto istituto bancario se fosse o meno in corso il trattamento dei propri dati personali e, in caso di conferma, che fosse consentito l'accesso a tali dati attraverso una copia degli stessi;
iii) tale richiesta trasmessa all'indirizzo del destinatario iscritto nel registro pubblico INIPEC era rimasta priva di riscontro e inutili erano stati i successivi solleciti per le vie brevi di ricevere le informazioni richieste;
iv) omettendo di riscontrare la richiesta di accesso ai dati personali la società convenuta aveva violato l'obbligo previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679; v) sussisteva il suo diritto ad ottenere formale risposta alla istanza di accesso agli atti.
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 esponendo in sintesi che in data 07.05.2024 il sig. aveva già inoltrato richiesta di accesso ai propri Pt_1 dati personali alla quale l'istituto di credito aveva dato riscontro in data 06.06.2024 tramite posta elettronica inviata all'indirizzo fornito dall'istante in calce alla propria richiesta nei termini previsti dal Regolamento
UE 2016/679; pertanto, essa convenuta aveva adempiuto tempestivamente alla richiesta di accesso e di informazioni circa i dati personali del ricorrente nei tempi previsti ex art. 12 del Regolamento UE cit.; la seconda istanza di accesso trasmessa dall'attore in data 06.06.2024 – peraltro identica alla prima e inoltrata senza nemmeno attendere il termine di scadenza di un mese riconosciuto al titolare del trattamento per rendere le informazioni richieste a seguito della prima richiesta – era da ritenersi inammissibile e ingiustificata. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza di comparizione del 28.02.2025 le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione con assegnazione di termine per note difensive. eccepiva inoltre l'improcedibilità Controparte_1 della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Con ordinanza di data 26.02.2025, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rigettava l'eccezione di rito formulata dalla convenuta e fissava udienza discussione al 17.04.2025 poi differita al 08.05.2025, concedendo termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito delle note difensive richieste. pagina 2 di 6 All'udienza del 08.05.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti e il giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza.
****
Il ricorso promosso dal sig. è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 evidenziate.
In via preliminare non è superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Per quel che poi rileva in questa sede, i paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del Regolamento citato prevedono che:
“
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a
pagina 3 di 6 un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.”.
Sulla scorta delle norme richiamate, mette conto osservare che, nel caso di specie, è pacifico che il sig.
ha trasmesso ad tramite pec, in data 06.06.2024, formale istanza di Parte_1 Controparte_1 accesso ai propri dati personali, chiedendo la conferma se fosse o meno in corso un trattamento degli stessi;
incontestata è inoltre la circostanza che la predetta società ha omesso di fornire riscontro a tale istanza entro il termine di 30 giorni previsto dal sopra citato art. 12.
tuttavia, ha dedotto di non aver dato seguito alla richiesta del ricorrente dal Controparte_1 momento che il sig. aveva (già) formulato analoga richiesta di accesso ai dati personali il giorno Pt_1
07.05.2025, ottenendo tempestiva risposta in data 06.06.2024 – ovvero nei termini previsti dal
Regolamento UE n. 679/2016 – da parte dell'Ufficio privacy, con la conseguenza che la seconda istanza era da ritenersi inammissibile, infondata e meramente ripetitiva.
A tal riguardo, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società convenuta
(cfr. doc. 5) si evince effettivamente come nel giorno indicato (06.06.2024), Controparte_1 abbia comunicato all'odierno ricorrente tramite posta elettronica che non era in corso nessun trattamento dei dati allo stesso riferibili. Senonché dalla medesima documentazione emerge che tale comunicazione è stata inoltrata al sig. in risposta ad una istanza di accesso ai dati personali trasmessa da quest'ultimo Pt_1 via pec alla società IS CM.
È indubbio pertanto che la richiesta attorea datata 07.05.2025 ha (avuto) come destinatario formale un soggetto diverso dall'odierna convenuta e non sia perciò direttamente riferibile a quest'ultima; ciò a fortiori se si consideri che difetta ogni allegazione da parte di circa i rapporti Controparte_1 intercorrenti con la citata IS CM (in particolare in ordine al fatto se detta società appartenga al
Gruppo Ifis) e le ragioni per le quali essa abbia riscontrato, per conto della stessa, l'istanza di accesso avanzata dall'attore.
V'è quindi da escludere, per quel che consta agli atti, che l'istanza trasmessa ad dall'attore in data CP_1
06.06.2024 fosse meramente ripetitiva di una medesima istanza già trasmessa alla banca in data 07.05.2025, pagina 4 di 6 sicché era onere comunque della convenuta dare risposta a tale richiesta, tenuto conto che “in materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili
è il destinatario dell'istanza di accesso , dovendo questi sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede” (Cass. n. 9313/2023), e considerato che, per quanto detto circa l'alterità dei soggetti formalmente destinatari delle due istanze, non vi sono gli estremi – contrariamente a quanto paventato dalla convenuta – per qualificare la seconda richiesta di accesso manifestamente eccessiva o infondata ai sensi della disciplina sovranazionale menzionata.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato con la conseguenza che va disposto che Controparte_1 riscontri l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal ricorrente con pec del 06.06.2024,
[...] confermando se sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo ricorrente copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.
La natura della causa e la peculiarità delle questioni trattate alla luce dei profili concreti della fattispecie giustificano la compensazione delle spese processuali.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato formulata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 21828/2024 R.G., ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e dispone che riscontri l'istanza Parte_1 Controparte_1 di accesso ai propri dati personali formulata dal ricorrente con pec del 06.06.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo ricorrente copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- dichiara compensate le spese processuali tra le parti;
- si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato formulata dal ricorrente.
Venezia, 08.05.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott. Matteo Del Vesco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Matteo Del Vesco,
all'udienza del 08.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21828/2024 R.G. promossa con ricorso da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Narbona;
Parte_1 C.F._1
ricorrente
contro
(C.F. - P.IVA , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
Antonio Christian Faggella Pellegrino;
resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 10 d.lgs. n. 150/2011
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 31.10.2024,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, chiedendo, Pt_1 Controparte_1 previo accertamento della violazione dell'obbligo di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento UE pagina 1 di 6 2016/679, che fosse ordinato alla suddetta società di riscontrare l'istanza di accesso ai dati personali formulata da esso attore con pec datata 06.06.2024 nonché di consegnare, in ipotesi di conferma di un trattamento dati in corso, copia di tali dati, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento, e degli eventuali soggetti destinatari a cui i dati personali erano stati comunicati. Deduceva in particolare il ricorrente che: i) in data 13.09.2022 aveva trasmesso alla società
l'accettazione di una proposta a saldo e stralcio per conto di un suo cliente, Controparte_1 allegando alla relativa pec il proprio documento di identità; ii) per verificare se i suoi dati personali così trasmessi fossero stati trattati in conformità della legge in materia di privacy, con pec del 06.06.2024, aveva chiesto al ridetto istituto bancario se fosse o meno in corso il trattamento dei propri dati personali e, in caso di conferma, che fosse consentito l'accesso a tali dati attraverso una copia degli stessi;
iii) tale richiesta trasmessa all'indirizzo del destinatario iscritto nel registro pubblico INIPEC era rimasta priva di riscontro e inutili erano stati i successivi solleciti per le vie brevi di ricevere le informazioni richieste;
iv) omettendo di riscontrare la richiesta di accesso ai dati personali la società convenuta aveva violato l'obbligo previsto dall'art. 15 del Regolamento UE 2016/679; v) sussisteva il suo diritto ad ottenere formale risposta alla istanza di accesso agli atti.
Si costituiva in giudizio e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 esponendo in sintesi che in data 07.05.2024 il sig. aveva già inoltrato richiesta di accesso ai propri Pt_1 dati personali alla quale l'istituto di credito aveva dato riscontro in data 06.06.2024 tramite posta elettronica inviata all'indirizzo fornito dall'istante in calce alla propria richiesta nei termini previsti dal Regolamento
UE 2016/679; pertanto, essa convenuta aveva adempiuto tempestivamente alla richiesta di accesso e di informazioni circa i dati personali del ricorrente nei tempi previsti ex art. 12 del Regolamento UE cit.; la seconda istanza di accesso trasmessa dall'attore in data 06.06.2024 – peraltro identica alla prima e inoltrata senza nemmeno attendere il termine di scadenza di un mese riconosciuto al titolare del trattamento per rendere le informazioni richieste a seguito della prima richiesta – era da ritenersi inammissibile e ingiustificata. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea.
All'udienza di comparizione del 28.02.2025 le parti chiedevano la fissazione dell'udienza di discussione con assegnazione di termine per note difensive. eccepiva inoltre l'improcedibilità Controparte_1 della domanda avversaria per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
Con ordinanza di data 26.02.2025, a scioglimento della riserva assunta, il giudice rigettava l'eccezione di rito formulata dalla convenuta e fissava udienza discussione al 17.04.2025 poi differita al 08.05.2025, concedendo termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito delle note difensive richieste. pagina 2 di 6 All'udienza del 08.05.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni formulate in atti e il giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza.
****
Il ricorso promosso dal sig. è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito Parte_1 evidenziate.
In via preliminare non è superfluo ricordare che, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
Per quel che poi rileva in questa sede, i paragrafi 3, 4 e 5 dell'art. 12 del Regolamento citato prevedono che:
“
3. Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una richiesta ai sensi degli articoli da 15 a 22 senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
4. Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a
pagina 3 di 6 un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
5. Le informazioni fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 sono gratuite. Se le richieste dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può: a) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta;
oppure
b) rifiutare di soddisfare la richiesta. Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.”.
Sulla scorta delle norme richiamate, mette conto osservare che, nel caso di specie, è pacifico che il sig.
ha trasmesso ad tramite pec, in data 06.06.2024, formale istanza di Parte_1 Controparte_1 accesso ai propri dati personali, chiedendo la conferma se fosse o meno in corso un trattamento degli stessi;
incontestata è inoltre la circostanza che la predetta società ha omesso di fornire riscontro a tale istanza entro il termine di 30 giorni previsto dal sopra citato art. 12.
tuttavia, ha dedotto di non aver dato seguito alla richiesta del ricorrente dal Controparte_1 momento che il sig. aveva (già) formulato analoga richiesta di accesso ai dati personali il giorno Pt_1
07.05.2025, ottenendo tempestiva risposta in data 06.06.2024 – ovvero nei termini previsti dal
Regolamento UE n. 679/2016 – da parte dell'Ufficio privacy, con la conseguenza che la seconda istanza era da ritenersi inammissibile, infondata e meramente ripetitiva.
A tal riguardo, occorre evidenziare che dalla documentazione prodotta in giudizio dalla società convenuta
(cfr. doc. 5) si evince effettivamente come nel giorno indicato (06.06.2024), Controparte_1 abbia comunicato all'odierno ricorrente tramite posta elettronica che non era in corso nessun trattamento dei dati allo stesso riferibili. Senonché dalla medesima documentazione emerge che tale comunicazione è stata inoltrata al sig. in risposta ad una istanza di accesso ai dati personali trasmessa da quest'ultimo Pt_1 via pec alla società IS CM.
È indubbio pertanto che la richiesta attorea datata 07.05.2025 ha (avuto) come destinatario formale un soggetto diverso dall'odierna convenuta e non sia perciò direttamente riferibile a quest'ultima; ciò a fortiori se si consideri che difetta ogni allegazione da parte di circa i rapporti Controparte_1 intercorrenti con la citata IS CM (in particolare in ordine al fatto se detta società appartenga al
Gruppo Ifis) e le ragioni per le quali essa abbia riscontrato, per conto della stessa, l'istanza di accesso avanzata dall'attore.
V'è quindi da escludere, per quel che consta agli atti, che l'istanza trasmessa ad dall'attore in data CP_1
06.06.2024 fosse meramente ripetitiva di una medesima istanza già trasmessa alla banca in data 07.05.2025, pagina 4 di 6 sicché era onere comunque della convenuta dare risposta a tale richiesta, tenuto conto che “in materia di trattamento dei dati personali, il soggetto onerato dell'obbligo di fornire risposta in ordine al possesso (o meno) dei dati sensibili
è il destinatario dell'istanza di accesso , dovendo questi sempre riscontrare l'istanza dell'interessato, anche in termini negativi, dichiarando espressamente di essere, o meno, in possesso dei dati di cui si richiede” (Cass. n. 9313/2023), e considerato che, per quanto detto circa l'alterità dei soggetti formalmente destinatari delle due istanze, non vi sono gli estremi – contrariamente a quanto paventato dalla convenuta – per qualificare la seconda richiesta di accesso manifestamente eccessiva o infondata ai sensi della disciplina sovranazionale menzionata.
Per le ragioni esposte il ricorso è fondato con la conseguenza che va disposto che Controparte_1 riscontri l'istanza di accesso ai propri dati personali formulata dal ricorrente con pec del 06.06.2024,
[...] confermando se sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo ricorrente copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali.
La natura della causa e la peculiarità delle questioni trattate alla luce dei profili concreti della fattispecie giustificano la compensazione delle spese processuali.
Si provvede con separato provvedimento in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello
Stato formulata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 21828/2024 R.G., ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso proposto da e dispone che riscontri l'istanza Parte_1 Controparte_1 di accesso ai propri dati personali formulata dal ricorrente con pec del 06.06.2024, confermando che sia o meno in corso un trattamento dei suoi dati personali e consegnando, in caso di risposta affermativa, al medesimo ricorrente copia di tali dati personali, con indicazione dell'identità e dei dati di contatto del titolare del trattamento, delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali;
- dichiara compensate le spese processuali tra le parti;
- si riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato formulata dal ricorrente.
Venezia, 08.05.2025
Il Giudice pagina 5 di 6 dott. Matteo Del Vesco
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