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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Pascarelli Roberto Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 337/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 372 del 28.3.2024, non notificata;
avente ad oggetto: malattia professionale, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Maccolini ed elettivamente CP_1 domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. Romina Filippini ed Parte_1 elettivamente domiciliata nel relativo studio in – appellata, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.1.2025, udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Luca
Mascini, sentite le parti e viste le conclusioni assunte, come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1
1. Come evidenziato dal Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice del lavoro, nella sentenza impugnata, agiva in giudizio “esponendo Parte_1 di essere portatrice di patologie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori e di aver già ottenuto il riconoscimento dell'origine professionale di due di queste patologie: la sindrome del tunnel carpale bilaterale (con un danno biologico del
6%) e la sindrome del dito a scatto della mano destra (con un danno biologico del
3%).
Proseguiva esponendo di aver lavorato dal 2009 [1999] presso la Coop di
Anzola dell'Emilia (BO) - dapprima con contratti di lavoro temporaneo, e poi a partire dal 2002 con assunzione diretta ed a tempo indeterminato – dove, fin dall'inizio del rapporto, era stata impiegata in tutte le attività inerenti il reparto di gastronomia. Ella quindi provvedeva all'allestimento del banco vendita, alla sistemazione delle merci, al loro arrivo, all'interno del magazzino, prelevandole manualmente dai bancali e riponendole nelle celle frigorifere, alla vendita diretta dei prodotti.
Precisava che le merci movimentate, nel reparto gastronomia, erano prevalentemente prosciutti crudi e cotti del peso, ciascuno, di circa 7/8 Kg, riposti in cartoni in numero di due;
mortadelle di circa 13/14 Kg, voluminose forme di formaggio, etc., di tal che, in definitiva, essa ricorrente provvedeva ogni giorno alla movimentazione manuale di pesi.
Proseguiva esponendo che, dal 2002 sino al 2016, essa ricorrente aveva lavorato presso l'Ipermercato Coop Centro Borgo con mansioni di cassiera;
nello svolgimento di tale mansione e per tutto l'orario di lavoro essa ricorrente prelevava, ad uno ad uno, con la mano sinistra dal piano di appoggio / nastro trasportatore il prodotto acquistato dal cliente;
lo passava davanti allo scanner o batteva manualmente il prezzo, lo spingeva quindi con la mano destra sul piano di raccolta, posto a destra, contemporaneamente afferrando un secondo prodotto con la mano sinistra;
nel caso di oggetti ingombranti o pesanti (max 15 kg), li afferrava con entrambe le mani;
tutte le suddette operazioni erano effettuate stando seduta con i gomiti privi di appoggio.
Infine, esponeva che dal 2016 era stata trasferita presso l'ipermercato
Centro Lame ed assegnata alle casse salvatempo.
Ciò premesso, affermava che il sovraccarico biomeccanico e le posture incongrue a carico delle spalle determinati dall'attività lavorativa, e l'esecuzione di movimenti ripetuti e soprattutto prolungati effettuati con ritmi intensi e con scarsi periodi di riposo, avevano cagionato o concorso a cagionare le patologie agli arti superiori.
2 Affermava quindi di aver presentato all' , in data 06.12.2018, CP_1 domanda di riconoscimento di malattia professionale per la patologia denominata “tendinopatia degenerativa calcifica delle spalle”; domanda che aveva tuttavia rigettato con comunicazione in data 19/02/2019 per la CP_1 seguente motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato/è esposto e la malattia denunciata ”.
Ciò premesso, e premesso altresì di aver esperito senza esito ricorso in via amministrativa, la ricorrente chiedeva che venisse giudizialmente accertata l'origine professionale della tendinopatia delle spalle da cui era affetta e il conseguente danno biologico permanente del 8%, per un danno biologico complessivo, tenuto conto delle menomazioni già riconosciute dall' del 16% CP_1 ovvero della diversa, rispettiva e complessiva misura, eventualmente accertata in sede di c.t.u. medico – legale;
per l'effetto, chiedeva condannarsi l' CP_1 all'erogazione in favore di essa ricorrente dell'indennizzo dovuto in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, da calcolarsi secondo i criteri di legge sulla base di un danno biologico permanente complessivo valutato nella misura del 16% ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa, con accessori di legge. Il tutto con vittoria di spese”.
Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale, istruita la causa documentalmente, con assunzione della prova testimoniale e con espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'interessata, accertava che “la ricorrente ha svolto, per circa 14 anni, un'attività che prevedeva movimenti ripetitivi e prolungati degli arti superiori, senza adeguati periodi di pausa, e posture incongrue” ed evidenziava che “dalla CTU medico legale svolta nel giudizio è emerso che la malattia denominata tendinopatia di spalle sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che abbia cagionato un danno biologico in misura pari al 6% (sei), con conseguente quadro menomativo complessivo, tenuto conto della malattia professionale già riconosciuta per sindrome del tunnel carpale e dita a scatto con DB del 9%, che risulta pari al 14%”, emettendo, pertanto, le seguenti statuizioni: “1) dichiara che la malattia denominata tendinopatia di spalle da cui è affetta ha avuto eziologia Parte_1 professionale e ha determinato un danno biologico del 6% che, tenuto conto del danno biologico già riconosciuto dall' per le concorrenti patologie, ha CP_1 determinato un danno biologico complessivo del 14%; 2) per l'effetto condanna l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di legge, parametrata al CP_1 predetto grado di invalidità, oltre interessi legali dalla domanda amministrativa al saldo;
3) condanna l alla rifusione in favore della ricorrente delle spese CP_1 processuali, liquidate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso
3 spese generali, IVA e cpa come per legge, disponendo la distrazione di dette spese in favore dell'avv. Filippini Romina, dichiaratasi antistataria”.
2. L' ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la CP_1 riforma, con rigetto dell'originaria domanda.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
3. Con l'unico articolato motivo di appello proposto, l' censura la Pt_2 sentenza “per avere il Giudice di primo grado erroneamente ritenuto che la patologia denunciata dalla ricorrente fosse riconducibile all'attività lavorativa.
La stessa, è carente ed errata su un aspetto fondamentale ed imprescindibile della vertenza ovvero la dimostrazione dell'effettiva rilevanza dell'entità di esposizione a rischio … Sul punto si richiamano, a far parte integrante del presente atto, le argomentazioni e valutazioni tecniche dei sanitari dell'Istituto, di seguito trascritte …
Concludendo, si ritiene che la relazione del CTU dott.ssa presenti Per_1 diversi punti di criticità che possiamo riassumere come segue:
- non aver adeguatamente indagato, quantificandola, l'esposizione a rischio di sovraccarico biomeccanico delle spalle, non tenendo conto del fatto che il ridotto orario lavorativo complessivamente svolto (20 ore a settimana) esclude ulteriormente la possibilità che la patologia in questione abbia origine occupazionale;
- non aver indagato il caso sotto un profilo statistico-epidemiologico, non essendo stato riportato alcuno studio riguardante la categoria dei lavoratori in esame;
- non aver correttamente inquadrato i criteri necessari per il riconoscimento del nesso causale, anche considerando i recenti orientamenti giurisprudenziali per le malattie ad eziologia multifattoriale;
- non aver correttamente giustificato la valutazione del danno biologico, e in particolare aver omesso di rivalutare i danni preesistenti”.
4. L'appello non è fondato.
Osserva il Collegio, innanzitutto, che lo svolgimento da parte dell'interessata delle mansioni di cassiera (compiti, assegnati dal 2002 al 2016, cui si riferiscono i capitoli di prova testimoniale dal n. 7 al n. 101), è stato
4 confermato dai testi escussi e, precisamente, dai colleghi (“Conosco la Tes_1 ricorrente è stata mia collega di lavoro presso il Centro Ipercoop di Borgo
Panigale dal 2003 al 2008. IO ero cassiera come la ricorrente, svolgevamo la medesima mansione … cap.7) confermo il capitolo, quelle indicate erano le mansioni che svolgeva la ricorrente mentre era addetta alla cassa, anche io le svolgevo. Preciso che le casse al Centro Ipercoop si trovavano sul lato destro, quindi il movimento indicato in capitolo veniva svolto al contrario;
cap.8) si è vero, preciso che non c'è quasi mai tempo di appoggiare le braccia, perché c'è sempre fila alla casa e non vi sono tempi morti. All'epoca i carrelli erano sempre molto pieni, conteggiavamo quasi sempre grosse spese;
cap.9) si è vero;
il movimento è sempre quello, ripetitivo e scomodo”) e (“Conosco la Per_2 ricorrente è stata mia collega di lavoro presso il Centro Ipercoop di Borgo
Panigale dal 2002 al 2016. IO prima ero addetta alla gastronomia poi per motivi di salute cassiera. La ricorrente ha sempre svolto la mansione di cassiera … cap.7) confermo il capitolo, quelle indicate erano le mansioni che svolgeva la ricorrente mentre era addetta alla cassa, anche io le svolgevo e le svogo. Preciso che le casse al Centro Ipercoop sono quelle vecchie si trovavano sul lato destro, quindi il movimento indicato in capitolo veniva svolto al contrario;
a volte il nastro trasportatore non funziona e la merce va spinta a mano;
cap.8) si è vero, preciso però che non c'è mai tempo di appoggiare le braccia, perché c'è sempre fila alla casa e non vi sono tempi morti;
cap.9) si è vero;
il movimento è sempre quello, ripetitivo e scomodo;
cap.10) si è vero, io sono una delegata sindacale e la ricorrente si era rivolta a me. Aveva delle prescrizioni ma con la privacy io non le conoscevo. Posso dire che non ci si poteva fermare, nemmeno adesso. Adesso hanno tolto anche la pausa, prima ci fermavamo per la pausa”).
Il tempo di lavoro è stato poi tenuto in considerazione dall'ausiliaria del
Giudice, facendosi infatti richiamo nell'elaborato al “Certificato Dott.ssa CP_1 del 16/11/2022: ha iniziato a lavorare dal dicembre 1991 al maggio Per_3
1993 titolare di negozio alimentari in Puglia. Nel 1994 a Bologna ha lavorato presso la Coop Service in qualità di guardia per alcuni mesi. Dal marzo 1997 al marzo 1998 presso Hatù operaia in catena di montaggio dal marzo 1998 al luglio
1998 presso la Tecnomeccanica BDS operaia in catena di montaggio. Dal 1998
consegnava al cliente unitamente allo scontrino. Nei tempi di attesa di quest'ultima fase (riscossione, battitura, consegna scontrino) se la ricorrente era seduta poteva riposare le braccia appoggiandole sul piano.
09. Vero che l'intera operazione, in una spesa media di 50 articoli, durava circa 3 minuti, nell'arco dei quali la ricorrente era costretta all'effettuazione di movimenti ripetitivi e rapidi, oltre che a posture incongrue di spalle, gomiti e polsi.
10. Dica il teste se era consentito alla ricorrente l'applicazione delle limitazioni, previste in sede di visita di idoneità lavorativa, consistenti, principalmente, nell'evitare movimenti ripetitivi e prolungati degli arti superiori”.
5 al 2000 cameriera part time presso la Campus srl (serviva ai tavoli) Dal 1998 al
2001 ha lavorato tramite agenzia interinale alla Coop Adriatica come cassiera part time;
dal 2001 contratto a tempo indeterminato che prosegue tuttora sempre come cassiera part time. L'orario di lavoro si articola su tre giornate di 7 e 6 ore con una pausa di 20 minuti nelle sette ore e d 15 minuti nelle 6 ore;
per alcuni mesi l'orario è stato diverso (molto variabile a seconda delle settimane)”.
È pertanto dimostrato e trova evidente riscontro il presupposto fattuale sul quale si sono fondate le considerazioni dall'ausiliaria (le cui argomentazioni e conclusioni, qui integralmente richiamate, appaiono immuni da vizi logico- giuridici e possono effettivamente essere poste a fondamento della decisione), la quale ha avuto quindi modo di svolgere le seguenti pertinenti considerazioni:
“Dopo aver visionato la documentazione sanitaria in atti, sottoposto a visita medico legale il ricorrente, sentite le posizioni dei Consulenti delle Parti, si afferma quanto segue in risposta ai quesiti dell'Ill.mo Sig. Giudice.
Scopo del presente accertamento è valutare se la patologia denunciata dalla Ricorrente e rappresentata da tendinopatia delle spalle risulti causata o concausata dall'attività lavorativa svolta e in caso affermativo valutarne l'entità del danno.
Come risulta dalla documentazione in atti e come emerso nel corso della visita medico legale, la Sig.ra , classe 1964, ha iniziato a lavorare dal Pt_1
1999 presso supermercati Coop, dapprima con contratti di lavoro interinale addetta al reparto gastronomia e panetteria, poi dal 2002 assunta a tempo indeterminato con attività di cassiera.
La suddetta attività, come è noto, richiede il mantenimento di posture obbligate e la movimentazione della merce che viene caricata sul rullo, che ha un peso variabile e che sono movimentati per consentire la lettura del codice a barra.
Dal 2016 risulta che tale attività fu mutata con quella di cassiera alle casse salva tempo, espletata sino al licenziamento, attività che prevede generalmente la principale mansione di assistenza ai clienti ma che di fatto ella riferisce essere stata comunque pesante: riferisce infatti come non siano state rispettate le prescrizioni fornite dal Medico Competente nel 2017 circa l'alternanza tra postura eretta e seduta, pause e assenza di movimentazione degli arti superiori.
Circa le limitazioni certificate nell'ambito delle visite del Medico competente, risulta come già nel 2007 e 2008 furono sconsigliate movimentazioni ripetute con gli arti superiori per periodi prolungati”.
L'ausiliaria è peraltro tornata sull'aspetto della natura dell'attività svolta anche in sede di repliche al c.t.p. dell'Istituto, rilevando che “Preso atto di quanto affermato dal Dott. si vuole precisare che il fatto che la Sig.ra Per_4 Pt_1
6 abbia svolto l'attività part time con pause e che dal 2016 sia stata adibita alla cassa salvatempo e quindi a detta del CTP non più esposta a movimenti ripetuti delle spalle o posture incongrue, non annulla l'azione lesiva progressiva, diluita, graduale e protratta nel tempo della movimentazione delle spalle, già precedentemente descritta, e che la Sig.ra ha svolto in maniera Pt_1 continuativa nel tempo dal 2001 al 2016, periodo quindi valido sotto il profilo della efficienza lesiva ai fini del riconoscimento concausale di malattia professionale come indicato”.
5. La c.t.u. ha pertanto potuto concludere come di seguito indicato: “Sotto il profilo dell'iter clinico, risulta come dal 2009, a seguito della comparsa di sintomatologia dolorosa alle spalle, furono effettuati i primi accertamenti:
l'analisi dei suddetti, richiamati nell'iter clinico documentale, consente di rilevare a carico della spalla destra fenomeni degenerativi con tendinopatia della cuffia dei rotatori progressivamente ingravescenti interessante in particolare il sovraspinato e il CLB, con quadro di impingement per cui nel 2015 fu espletato intervento di acromionplastica e cui seguì ciclo infiltrativo.
Il quadro clinico e strumentale a carico della spalla sinistra risulta nettamente più esiguo e meno continuo di quello a carico della controlaterale, con ecografia nel 2009 e controllo RM del 2016 che rilevò una normalità tendinea con sclerosi di basso grado della AC e lieve tendinosi del sovraspinato.
Riguardo alla patologia a carico della spalla destra, merita anzitutto precisare come la Sindrome da impingement o da conflitto sub-acromiale sia patologia molto comune, che interessa le strutture della spalla poste nello spazio sub-acromiale, e che comprende una vasta gamma di alterazioni (come lesioni tendinee e borsiti) che si sviluppano a causa di un'eccessiva compressione o attrito delle strutture interessate.
La sindrome da impingement può verificarsi a causa di alterazioni anatomiche e morfologiche delle componenti osteo-legamentose della spalla, ma anche per alterazioni della biomeccanica del movimento della spalla e per movimenti quali quelli over head, dunque sopra la testa, o movimenti in extrarotazione, che si verificano quando allarghiamo il braccio.
La sindrome da impingement può instaurarsi in maniera rapida per sovraccarico delle strutture tendinee e bursali in seguito a movimenti e traumi acuti o in maniera progressiva essendo associata a movimenti reiterati per un tempo prolungato.
Nel caso in esame siamo in presenza di un quadro progressivamente ingravescente a carico della spalla destra, su base degenerativo-artrosico, come documentato dagli esami RM, su cui è verosimile ritenere che l'attività lavorativa
7 di cassiera, svolta in maniera continuativa dal 2002 sino al 2016, abbia inciso in maniera concausale nel determinismo della stessa.
A tal proposito si specifica infatti come l'attività lavorativa abbia provocato ripetuti e continui movimenti della spalla, anche in allungamento e rotazione, con sollevamento di carichi di diverso calibro e posture incongrue, e per il quale già dal 2007 il Medico competente aveva sconsigliato movimenti ripetuti degli arti superiori.
Nel caso in esame quindi, procedendo all'applicazione di rigorosa metodologia criteriologia medico legale, si afferma che l'attività lavorativa in esame, per come descritta e per come risulta in atti, abbia previsto la movimentazione manuale di merce di diverso calibro, con posture incongrue, provocando pertanto un sovraccarico biomeccanico a carico delle spalle, risultando nel caso indicativa la bilateralità del quadro con prevalenza a destra, trattandosi di arto dominante e quindi maggiormente sovraccaricato, peraltro in una attività a carattere abituale e non occasionale, ricorrente e duratura negli anni.
L'attività lavorativa espletata, infatti, prevede una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate idonee ad aggravare il quadro degenerativo con meccanismo di carattere concausale nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative qui identificate, stante la ripetitività e continuità delle stesse: indicativo il miglioramento del quadro clinico e funzionale a seguito della sospensione dell'attività lavorativa stessa.
Pertanto, alla luce di quanto sino ad ora affermato si ritiene che la tendinopatia di spalle sia concausalmente da ritenere di origine professionale, e che alla luce dei riscontri documentali e clinici, il danno biologico sia stimabile in misura pari al 6% (sei) come da Tabelle DL 38/2000. CP_1
Il quadro menomativo complessivo, tenuto conto della malattia professionale già riconosciuta per sindrome del tunnel carpale e dita a scatto con
DB del 9%, risulta del 14%”.
6. Quanto all'incidenza dell'attività svolta sul quadro patologico accertato,
l'ausiliaria ha chiaramente evidenziato che “L'attività lavorativa espletata, infatti, prevede una serie di adempimenti e sollecitazioni, con movimentazioni e posture tali da essere considerate idonee ad aggravare il quadro degenerativo con meccanismo di carattere concausale nell'adempimento delle peculiari mansioni lavorative qui identificate, stante la ripetitività e continuità delle stesse: indicativo il miglioramento del quadro clinico e funzionale a seguito della sospensione dell'attività lavorativa stessa”, rilevando infine, come già riportato, che “la Sig.ra ha svolto in maniera continuativa nel tempo dal 2001 al Pt_1
2016, periodo quindi valido sotto il profilo della efficienza lesiva ai fini del
8 riconoscimento concausale di malattia professionale come indicato”. Appare quindi pienamente rispettato il principio affermato in ultimo da Cass., 25.10.2024,
n. 27693, secondo cui “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore (Cass. n.17438/2012, n.5066/2018, n.8773/2018), e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa vada ravvisata in un rilevante grado di probabilità. Il nesso di causalità, invero, non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma richiede la necessità di un riscontro dimostrativo concreto e specifico desumibile dalle circostanze peculiari del caso concreto quali, oltre alle caratteristiche del soggetto (vi rientrerebbero fattori anamnestici su abitudini di vita e familiarità, o la cd. sensibilità), la tipologia della lavorazione (in ragione delle mansioni svolte, degli strumenti utilizzati e delle condizioni strutturali ed ambientali del luogo di lavoro), la durata della prestazione morbigena (non solo limitata al periodo rilevante ai diversi fini della normativa sulla maggiorazione contributiva), nonché l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi
(di diverso genere, non tipizzabili)”.
7. L'Istituto, infine, richiama le osservazioni critiche svolte dal proprio consulente, depositate in occasione dell'instaurazione del giudizio di appello
(“Diverse le criticità presenti, poi, in relazione alla valutazione del danno. Per quanto riguarda l'esame obiettivo della spalla, il CTU riporta solo la limitazione del range articolare, senza indicare se si tratta di articolarità passiva o attiva né se vi sia l'intervento delle altre articolazioni che partecipano al movimento della spalla: è importante infatti ricordare che la valutazione del movimento della spalla si deve basare non solo sul grado, ma anche sulla qualità del movimento, tenendo conto che la spalla è l'articolazione più mobile del corpo, e che alla sua articolarità contribuiscono anche l'articolazione sternoclaveare, quella acromioclaveare e la scapolotoracica. Inoltre, nella relazione di CTU non viene riportata alcuna valutazione sulla forza degli arti, né sembrano essere stati eseguiti test specifici per la cuffia dei rotatori, valutazione quest'ultima assolutamente irrinunciabile per la diagnosi differenziale e per un giudizio di compatibilità tra il dato strumentale (che, co-me abbiamo visto, è spesso positivo anche in soggetti asintomatici) e quello clinico, giacché il CTU stesso segnala un miglioramento recente dei disturbi della paziente, cui peraltro erano state diagnosticate diverse affezioni potenzialmente confondenti (cervicobrachialgia da sofferenza discale cervicale, fibromialgia).
Inoltre, dato ancora più rilevante, al momento dell'unifica del danno il CTU avrebbe dovuto rivalutare i danni precedenti (relativi a riconoscimenti di malattie
9 professionali del distretto polso-mani – distretto che, si precisa, riconosce diversi fattori di rischio causali lavorativi rispetto a quello delle spalle), mentre la valuta-zione pregressa del 9% viene conglobata al danno più recente senza alcun commento e senza un adeguato esame obiettivo del distretto di interesse (il CTU riporta solo le cicatrici chirurgiche ai polsi); problematiche alle mani ed ai polsi non sono menzionate neanche nella parte sintomatologica e il CTU, nella parte finale dell'esame obiettivo, riporta unicamente la dicitura “non ulteriori rilievi obiettivi significativi ai fini della presente indagine”.
Quindi, in assenza di disturbi riferiti a tali distretti e in assenza di qualsivoglia obiettività ad eccezione degli esiti cicatriziali, tenuto conto anche del tempo trascorso e della cessazione del rischio lavorativo, la precedente valutazione del 9% non può essere ritenuta attuale. In ogni caso, i criteri di tale valutazione avrebbero dovuto essere esplicitati tanto quanto quelli della valutazione relativa al danno delle spalle”).
Il motivo è ammissibile, pur riferendosi a considerazioni tecniche svolte per la prima volta in sede di appello, occorrendo infatti rammentare, con Cass., S.U.,
21.2.2022, n. 5624, che “Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.
Lo stesso è però infondato, risolvendosi nell'esposizione di perplessità che esprimono, in realtà, una doglianza indeterminata, senza che venga mosso alcuno specifico rilievo critico ulteriore che tragga alimento dalla documentazione medica in atti e segnali le incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione già espressa dall'ausiliare. Sicché la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce, nella sostanza, un mero dissenso diagnostico (v. Cass., n. 9988/2009 e n. 26104/2022) che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente (e quindi del Giudice che su quelle argomentazioni si è basato) e che non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Tanto vale anche in relazione alla richiesta rivalutazione dei postumi precedentemente accertati, che l' non fonda su alcuna concreta ragione, osservando correttamente Pt_2
l'interessata che “Anche laddove, nell'ambito di tale motivo di gravame, si fa riferimento ai danni precedenti ed al loro conglobamento da parte del c.t.u. nella
10 stessa percentuale riconosciuta dall' appellante e mai rimessa in Pt_2 discussione (neppure nel presente giudizio) non si svolge alcuna specifica e puntuale critica a sostegno della pretesa necessità di una loro rivalutazione;
rivalutazione per cui, evidentemente, non sussistevano i presupposti secondo la valutazione e l'accertamento compiuti dal c.t.u. in primo grado”.
In definitiva, non emergendo, dalle ragioni dell'appello, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal c.t.u. e dal primo Giudice, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
8. L'appello non merita quindi accoglimento.
La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza e le stesse sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri per attività e valore ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore della procuratrice dell'appellata, antistataria;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bologna il 9.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “07. Vero che nello svolgimento di tale mansione e per tutto l'orario di lavoro la ricorrente prelevava, ad uno ad uno, con la mano sinistra dal piano di appoggio / nastro trasportatore il prodotto acquistato dal cliente;
lo passava davanti allo scanner scanner o batteva manualmente il prezzo, lo spingeva quindi con la mano destra sul piano di raccolta, posto a destra, contemporaneamente afferrando un secondo prodotto con la mano sinistra. Nel caso di oggetti ingombranti o pesanti (es. 15 kg), la ricorrente li afferrava con entrambe le mani. Quando la ricorrente effettuava le suddette operazioni stando seduta i suoi gomiti erano privi di appoggio. 08. Vero che terminati i prodotti, la ricorrente riscuoteva, in contanti o con bancomat, l'importo, dopo avere eventualmente consegnato al cliente la busta;
calcolava l'eventuale resto battendo sulla tastiera;
prelevava l'eventuale resto dalla cassa che si apre automaticamente, lo