Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
nella causa civile n. 193/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/01/2025
DA
Parte_1 C.F._1
E
( ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERRA ILARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“... (omissis)... Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati R I C O R R O N O All'Ill.mo Presidente del Tribunale di Mantova affinché, letto il retro esteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti: CONDIZIONI
1
1. autorizzare i coniugi a vivere separati;
2. affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre, IG Persona_1 Pt_2
, con collocazione del minore presso la residenza della madre, la quale potrà
[...] esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater, III comma, c.c., con potere di assumere, autonomamente, senza il consenso dell'altro genitore, le decisioni che riguardano la salute, l'istruzione, l'educazione del minore, nonché, in ogni caso, tutte le decisioni più rilevanti e di maggiore interesse per il minore stesso;
3. autorizzare la IG a richiedere/rinnovare il passaporto del figlio Parte_2 minore senza il consenso del sig. ; Persona_2 Parte_1
4. l'abitazione familiare, sita in Villimpenta, via R. Ruffilli n. 17, viene assegnata alla IG;
Parte_2
5. la rata mensile del mutuo ipotecario gravante sull'abitazione familiare e cointestato ai ricorrenti verrà saldata in parti uguali tra i ricorrenti;
6. il sig. potrà vedere il figlio quando vorrà, previo accordo con la madre Parte_1
e secondo gli impegni scolastici, sportivi e ludici del figlio minore;
7. il sig. , a titolo di concorso parziale nel mantenimento del figlio, Parte_1 trasferirà, alla IG , entro due mesi dall'omologa della presente Parte_2 separazione, la propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile sito Villimpenta
(MN), via R. Ruffilli n. 17 identificata catastalmente al NCEU di Villimpenta (MN) al
Foglio 7: - map. 450, sub. 1, via Aldo Moro, Cat. A/2, cl 4, vani 7, rendita euro 524,20=;
- map. 450, sub. 2, via Aldo Moro, cat. C/6, Cl. 2, mq 18, rendita euro 31,61; eventuali imposte e costi notarili del trasferimento saranno a carico della IG;
Parte_2 inoltre, il sig. verserà alla IG la somma mensile di euro Parte_1 Parte_2
350,00=, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minore, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese;
8. le spese straordinarie per il figlio, come previste dal Protocollo del Tribunale di Mantova, verranno suddivise al 50% tra i genitori;
9. i coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambiamenti di residenza / domicilio;
10. i coniugi si danno reciprocamente atto di essere indipendenti ed autonomi economicamente e di nulla pretendere l'uno dall'altro per il proprio mantenimento;
11. spese di giudizio compensate. ...(omissis)...”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in
RU (ROMANIA) in data 04/12/1993 (con atto non trascritto in Italia) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
2 Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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