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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2548/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa da
nato il [...] in [...] (codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mercanti ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Pesaro, via del Cinema n. 5; attore contro
Controparte_1
(codice fiscale ) IN
[...] P.IVA_1
QUALITÀ DI INCARICATA DELLA GESTIONE DEI Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Proietti ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71; convenuto
e contro nato il [...] a [...] (codice fiscale CP_3
); C.F._2 convenuto - contumace
OGGETTO:
- 1 - CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa reiezione di tutte le richieste ed eccezioni ex adverso proposte:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente e CP_3 proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata CG462ZR nella causazione del sinistro occorso il 9/8/2021 in Mondolfo fraz. Ponte Rio con il ciclomotore MBK Booster targato X74K4S condotto dal Sig. di cui in narrativa e di cui è causa;
Parte_1
b) conseguentemente condannare i convenuti in solido a pagare al Sig. la Parte_1 somma di € 274.071,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, quale risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro di cui in narrativa e di cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal
1/1/2024;
c) condannare le controparti in solido all'integrale pagamento di spese e competenze del giudizio a valori medi tariffe forensi, ivi compresa l'espletata C.T.U., oltre rimborso del costo del C.T.P. pari ad € 366,00”.
PER IL CONVENUTO: “IN VIA PRELIMINARE
Si chiede, preliminarmente, che l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciarsi in ordine all'acquisizione agli atti del verbale integrale di udienza penale del 9 maggio 2023 gnr 1885/2021, relativo all'accertamento del concorso di colpa del sig. già richiesto dalla difesa convenuta Pt_1 con note scritte del 3 marzo 2025.
Tale documento, di natura fondamentale ai fini della decisione, risulta essere stato prodotto dalla controparte (doc.23) con il contenuto di pagina 11 oscurato con un foglio bianco, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della scrivente parte e dell'accertamento della verità processuale.
La relativa produzione si rivela imprescindibile per un corretto esame della controversia e la mancata acquisizione, finora, ha impedito al Giudice di valutare un elemento decisivo circa la dinamica del sinistro e la misura del concorso di colpa dell'attore, cioè lo stato di ebrezza del medesimo.
-Dichiarare, altresì, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato invio della documentazione prescritta ex art. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni.
NEL MERITO
- 2 - IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. ex artt. 2054 e 1227 c.c. nella Pt_1 misura non inferiore al 50%, stante l'accertata positività all'alcoltest al momento del sinistro e la documentazione richiamata.
In via ulteriormente subordinata
Ridurre, in ogni caso, il quantum eventualmente riconoscibile alla somma effettivamente accertata in corso di istruttoria, ed in particolare tramite la CTU medico-legale, tenuto conto del suddetto concorso di colpa ex art. 2054 c.c e 1227 c.c.
In ogni caso
• Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo la stessa occultato e manipolato un documento fondamentale ai fini del presente giudizio, con conseguente aggravio processuale e pregiudizio per la difesa convenuta.
• In particolare, si chiede la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, nonché – ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. – alla corresponsione di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di Parte_1
e (incaricata della gestione dei sinistri di CP_3 Controparte_1 [...]
, rispettivamente proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo Fiat Controparte_2
Punto targata CG462ZR, domandando il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro verificatosi il 09.08.2021, ovvero il danno non patrimoniale per i pregiudizi subiti alla salute
(inabilità temporanea ed invalidità permanente, comprensive di personalizzazione e danno morale) ed il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche e di perizia sostenute nonché quello causato dalla perdita di reddito e della quota di pensione.
L'attore ha poi chiesto il riconoscimento di una somma anticipata ai sensi dell'art. 147 cod. ass.
o, in subordine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
- 3 - 2. , società incaricata della gestione dei sinistri da parte di Controparte_1 [...]
, si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande CP_2 eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto delle modalità previste dagli articoli 145 e 148 cod. ass., con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
L'altro convenuto nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato ritirato CP_3 personalmente dal signor il 09.05.2023) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_3
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.01.2024 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisionale di parte attrice per assenza di sufficienti elementi circa la presumibile entità del risarcimento.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove testimoniali e ctu medico legale.
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha formulato alle parti una prima proposta ex art. 185 bis
c.p.c., che tuttavia è stata accettata soltanto dalla parte attrice mentre la compagnia di assicurazione ha ritenuto di non poter aderire in ragione della concorrente responsabilità del signor nella determinazione del sinistro per cui è causa. CP_4
Con ordinanza del 21.03.2025 il Giudice ha formulato alle parti una seconda proposta ex art. 185 bis c.p.c., a cui tuttavia la compagnia di assicurazione non ha dato alcun riscontro.
All'udienza del 04.12.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145 E 148 COD. ASS.
4. In primo luogo occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il mancato rispetto da parte dell'attore delle modalità previste dagli artt. 145 e 148 cod. ass. per la richiesta risarcitoria ante causam, con conseguente improcedibilità della domanda.
La compagnia assicurativa ha in particolare eccepito che nella richiesta risarcitoria formulata dall'attore nulla era stato allegato circa il reddito e l'occupazione lavorativa svolta da Pt_1 priva del verificarsi dell'evento dannoso.
[...]
4.1 Tale eccezione non può essere accolta.
L'art. 145 cod. ass. dispone che “nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
- 4 - obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
L'art. 148 cod. ass. prevede, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si
è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”, aggiungendo al comma 5 che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Occorre chiedersi quali siano le conseguenze nel caso in cui la richiesta inviata dal danneggiato non contenga tutti gli elementi previsti.
Secondo una prima tesi c.d. formalistica la domanda giudiziale dovrebbe essere dichiarata improponibile in quanto solo tale interpretazione appare rispettare la lettera e la ratio delle disposizioni summenzionate, consentendo il raggiungimento dei richiamati obiettivi di razionalizzazione, dell'accesso alla giurisdizione e garanzia della ragionevole durata del processo, a mezzo del giusto equilibrio tra quantità e qualità della giurisdizione.
Una seconda tesi c.d. finalistica, invece, ritiene che si debba valutare caso per caso la completezza dell'istanza proposta dovendosi ritenere proponibile la domanda giudiziale nel caso in cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.
A parere del Tribunale non vi è ragione per discostarsi dall'orientamento finalistico seguito dalla
Corte di Cassazione, secondo cui la “richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui
- 5 - all'art. 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (...) Il sistema di cui all'art. 142 cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che
l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. Devono, infatti, evitarsi interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che «Il nostro intero ordinamento civile è (...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e
1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3». Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., contrariamente, a quanto ritenuto dal
Tribunale, «va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno” (Cass. n. 15445 del 03/06/2021; cfr. anche Cass. n. 19354 del 30/09/2016).
Tale lettura finalistica è stata poi ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato i seguenti principi: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta.
L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, se l'assicuratore non si sia avvalso della
- 6 - facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata” (cfr. Cass.
n. 32919 del 09/11/2022).
In particolare, in tale ultima pronuncia, la Cassazione ha affrontato due questioni tra loro connesse.
La prima questione è stabilire quale sorte debba avere la domanda giudiziale di condanna dell'assicuratore della r.c.a. al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale quando la vittima abbia assolto in modo incompleto l'onere di previa richiesta scritta di cui all'articolo 145 codice delle assicurazioni.
La seconda questione è stabilire se una richiesta stragiudiziale incompleta possa essere sanata dall'inerzia della compagnia assicurativa, che non richieda al danneggiato alcuna integrazione.
La prima questione è stata risolta nel senso che l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. non può dirsi assolto quando la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno sia incompleta, a meno che gli elementi mancanti siano superflui.
La seconda questione è stata invece risolta nel senso che a fronte di una richiesta risarcitoria stragiudiziale incompleta, l'assicuratore della r.c.a. ha l'onere di segnalare al danneggiato l'incompletezza e richiedere l'integrazione, con la conseguenza per cui, ove ciò non avvenga,
l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. da parte del danneggiato dovrà ritenersi assolto.
Tali principi si fondano sui seguenti rilievi:
“
3.2. La vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile (ma la regola vale anche quando intenda convenire il proprio assicuratore, ai sensi Contr dell'art. 149 cod. ass., oppure l'impesa designata ai sensi dell'art. 283 cod. ass., od ancora l ai sensi dell'art. 124 cod. ass.) ha l'onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo ("spatium deliberandi") stabilito dalla legge
e variabile in funzione del tipo di danni di cui chiede il ristoro e della qualità soggettiva dell'ente convenuto. Tale previsione è contenuta nell'art. 145 cod. ass., ed è stata mutuata dal previgente art. 22 della I. 24.12.1969 n. 990. Tale ultima previsione venne introdotta allo scopo di "favorire accordi transattivi (...); evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie (...); evitare che i costi di gestione [dei sinistri] siano aggravati da troppe citazioni, frettolose ed inutili".
3.3. Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo. Se scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. fu, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo. L'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta
- 7 - è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.
3.4. Da ciò discendono due corollari. Il primo corollario è che non soddisfa l'onere di cui all'art.
145 cod. ass. sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua;
sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall'art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l'esistenza di "ingenti danni" non altrimenti precisati). Il secondo corollario è che una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa).
3.5. Questi princìpi sono già stati affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che "la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea
a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, Rv. 642619 - 01).
3.6. Veniamo ora alla seconda delle questioni poste dal ricorso: e cioè se l'incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento impedisca la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l'assicuratore del responsabile ometta di richiederne l'integrazione. In origine né la legge 24.12.1969 n. 990, né la c.d. "miniriforma" della r.c.a. (d.l. 23.12.1976 n.
857, conv. nella legge 26.2.1977 n. 39), prevedevano alcun onere a carico dell'assicuratore della
- 8 - che avesse ricevuto una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta. Un onere di Pt_2 questo tipo venne introdotto dall'art. 5 della legge 5.3.2001, n. 57, il quale aggiunse un quinto comma all'art. 3 d.l. 857/76, cit., che stabiliva: "in caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi". Tale norma è stata trasfusa nel comma quinto del vigente art. 143 d. Igs.
7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni), con qualche variante: venne infatti soppresso l'inciso "ove [l'assicuratore] non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento".
3.7. Anche questa previsione va interpretata in modo coerente col suo scopo: e lo scopo di essa
- come si desume dai lavori preparatori della I. 57/01, cit. - è favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell'assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali. L'intento della legge,
e cioè prevenire le liti, si ridurrebbe infatti ad una lustra se il danneggiato e l'assicuratore - come purtroppo non di rado avviene nella pratica - durante le trattative stragiudiziali serbino in pectore l'uno tutte le richieste risarcitorie che intende formulare, l'altro tutte le eccezioni che intende sollevare. Questa è la regione per cui la legge impone al danneggiato un onere di discovery, ed all'assicuratore un onere di "offerta congrua e motivata" (art. 148, comma primo, cod. ass.). Se dunque il primo ha l'onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, il secondo ha l'onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, e soprattutto perché il procedimento previsto dall'art. 148 cod. ass., in definitiva, non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della r.c.a. dei generali princìpi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
3.8. Da quanto esposto discende che la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione.
Ciò per due ragioni. La prima ragione è che l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass., come
s'è detto, è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale). La seconda ragione è che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera come s'è accennato il beneficio della sospensione dei termini per
- 9 - formulare l'offerta. Se ne ricava a contrario che, se l'assicuratore non chiede l'integrazione, i termini per la formulazione dell'offerta continuano a decorrere. Ma sarebbe paradossale ritenere che dinanzi all'inerzia dell'assicuratore i termini per formulare l'offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resti improponibile. Gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda” (Cass.
n. 32919 del 09/11/2022).
4.2 Ebbene l'attore ha inviato la richiesta risarcitoria mediante comunicazione nella quale ha descritto le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, fornendo una breve ma comprensibile ricostruzione della dinamica, ed ha riportato la descrizione delle lesioni subite, riservandosi di precisare l'entità dei danni subiti a guarigione avvenuta (doc. 6 fascicolo attore).
La compagnia assicuratrice il 27.12.2021 ha chiesto l'integrazione dei seguenti dati, inizialmente non forniti dal danneggiato (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta):
- copia del mandato difensivo;
- l'iban dell'avente diritto;
- copia della constatazione amichevole dell'incidente, se compilata;
- dati relativi all'età dell'avente diritto;
- dati relativi all'attività dell'avente diritto;
- dati relativi all'entità delle lesioni subite;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi;
- la dichiarazione di avere o di non avere il diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- se possibile, la documentazione in grado di agevolare la formulazione di una congrua e motivata offerta risarcitoria, ovvero la comunicazione dei motivi per i quali la compagnia non riterrà di formulare alcuna offerta.
In data 13.9.2022 il difensore dell'attore ha inviato alla compagnia la seguente comunicazione:
“Buongiorno, in merito al sinistro in oggetto abbiamo già trasmesso da oltre un mese i pareri medico legale attestanti i postumi a carattere permanente sul nostro assistito, ad oggi non è
- 10 - stato ancora convocato a visita né è stato inviato riscontro da parte Vs” (doc. 29 fascicolo attore).
In data 27.09.2022, il sig. è stato poi sottoposto a visita medico legale dal Parte_1 medico fiduciario della compagnia (doc. 9 fascicolo attore).
In data 10.10.2022 la compagnia assicurativa ha rigettato la richiesta risarcitoria dell'odierno attore. Nella “comunicazione di rifiuto alla richiesta di risarcimento danni” si legge: “con la presente Le comunichiamo che, sulla base della documentazione e informazioni da Lei trasmesse
— nella richiesta di risarcimento danni o come da nostra comunicazione di richiesta di integrazione dd. 20/09/2022 - (comunicazione 8) e comunicazione dd. - (comunicazione 3) — del:
(1) Codice fiscale / Partita IVA
(2) L'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
(3) Dati relativi alla proprietà della cosa danneggiata
(4) La descrizione della dinamica e delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro
Come da documentazione che abbiamo richiesto o ottenuto:
(5) Dati AIMA relativi alla copertura RCA del veicolo danneggiato
(6) Perizia tecnica da parte del perito incaricato
(7) Lettera di incarico per la valutazione del danno
Abbiamo deciso di respingere la Sua richiesta di risarcimento.
Non si ritiene di inviare un'offerta congrua e motivata per le seguenti ragioni:
(a) Il danno per il quale è richiesto il risarcimento nell'ambito della determinazione della responsabilità extracontrattuale deve essere reale e determinabile, requisiti questi che finora non siamo stati in grado di stabilire,
(b) La responsabilità extracontrattuale per il sinistro stradale assunta dal nostro assicurato con la sottoscrizione della Constatazione amichevole dell'Incidente presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze indicate nella Constatazione stessa, il che non esclude il nostro diritto, in qualità di assicuratore responsabile di prova contraria (art. 143 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private).
(c) Sulla base dell'istruttoria effettuata e dei fatti accertati indicati nella presente comunicazione
— in particolare, visto che, nella data del sinistro, il Suo veicolo non era assicurato con una polizza RCA obbligatoria così come previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private
- 11 - — risulta precluso il suo diritto al risarcimento dei danni subiti dal sinistro in oggetto” (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta).
A questo punto va ricordato che secondo la tesi della convenuta “Nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia ottemperato gli obblighi di cui era gravata comunicando – in uno con la richiesta risarcitoria – tutto quanto prescritto dall'art. 148 codice delle assicurazioni, omettendo in particolare di fornire i dati relativi alla richiesta risarcitoria relativa al danno patrimoniale, che viene oggi avanzato in misura considerevole” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che da un lato il signor sia stato sottoposto a visita Pt_1 medico legale, mentre la documentazione relativa ai redditi e all'occupazione del danneggiato, che non era stata allegata alla richiesta iniziale, non è mai stata chiesta dall'assicurazione in sede stragiudiziale.
La compagnia, infatti, non ha indicato né prodotto alcuna comunicazione dalla quale potesse emergere una siffatta richiesta integrativa.
In mancanza di tale prova, pertanto, non può ritenersi integrata alcuna violazione degli artt. 145
e 148 del codice delle assicurazioni, posto che se l'assicuratore della r.c.a. non ne chiede l'integrazione, la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale.
Si osserva, inoltre, che l'assicurazione avrebbe comunque potuto formulare un'offerta limitata al danno alla salute, indipendentemente dalla produzione dei dati reddituali, considerato che il danneggiato era stato sottoposto a visita medico-legale dal medico fiduciario della stessa compagnia (cfr. doc. 29-34 fascicolo attore), sicché l'assicuratore disponeva già degli elementi necessari per la valutazione del danno alla persona.
L'istruttoria iniziale, peraltro, si è chiusa con un rigetto dell'istanza per una ragione che nulla aveva a che vedere con i dati asseritamente omessi, il che, oltre a rendere non indispensabile tale documentazione, dimostra che quella funzione di discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità era stata assolta.
La procedura stragiudiziale prevista dall'art. 148 cod. ass. con la risposta del 10.10.2022, dunque, si era esaurita e nulla impediva all'attore di proporre l'azione diretta.
4.3 Nella predetta “comunicazione di rifiuto alla richiesta di risarcimento danni” la compagnia aveva anche evidenziato il mancato assolvimento dell'obbligo assicurativo del veicolo condotto
- 12 - dall'attore e nella comparsa conclusionale ha prospettato l'improcedibilità della domanda anche per la violazione dell'art. 122 cod. ass..
Ebbene va ricordato che tale norma non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144, né sulla procedibilità della domanda.
L'art. 122, infatti, per quanto qui interessa, detta un obbligo relativo alla fase di messa in circolazione di un veicolo, mentre l'art. 144 prevede, sempre per quanto qui interessa, che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione
“ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”
(comma 1), con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
Ciò posto, questo non significa tuttavia che il soggetto danneggiato a seguito di un sinistro trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144 “sbarrata” dall'inammissibilità per il solo fatto che stava circolando con un veicolo non assicurato
Sul punto la Suprema Corte ha affermato infatti che “qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare
l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire
- 13 - ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative" (cfr. Cass. n. 1179 del 17/01/2022 e Cass. 09/02/2022, n. 4201).
SULL'AMMISSIBILITÀ DEL VERBALE INTEGRALE DELL'UDIENZA PENALE DEL 9
MAGGIO 2023
5. Sempre in via preliminare occorre osservare che con note di trattazione scritta del 04.03.2025 la compagnia assicurativa ha prodotto copia integrale del verbale dell'udienza dibattimentale del
09.05.2023, dal quale emergerebbe lo stato di ebrezza del signor al momento del Pt_1 sinistro.
Lo stesso verbale era già stato depositato da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sebbene soltanto in forma di estratto (doc. 23 fascicolo attore).
La compagnia ha rappresentato di essere venuta in possesso degli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di a seguito del sinistro per cui è causa e, nello specifico, CP_3 dell'integrale verbale dell'udienza dibattimentale del 09.05.2023, soltanto in epoca successiva al decorso delle preclusioni assertive e probatorie.
Con tale nota di deposito si è evidenziato, in particolare, che il verbale depositato dall'attore
“non solo è riportato in “estratto” come menzionato ex adverso, ma addirittura è stato manipolato al fine di occultare importanti informazioni rilevanti per gli accertamenti di cui è causa. In particolare, una parte del contenuto di pagina 11 del predetto verbale è stata coperta con un foglio bianco, per evitare che si potesse avere contezza dello stato psicofisico in cui versava il danneggiato”.
All'udienza del 13.3.2025 il difensore dell'attore ha eccepito “la tardività e dunque
l'inammissibilità di tali deduzioni e produzioni sulle quali non si accetta il contraddittorio”
5.1 L'eccezione di tardività sollevata dall'attore è fondata.
Occorre infatti rammentare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le
“norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti” (cfr. Cass. n. 12108 del
22/06/2020) tanto che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
- 14 - Siffatte preclusioni, dunque, non sono dalle parti derogabili e non sono neppure superabili per effetto della sola rilevanza di un documento, salvo che si tratti di documento realmente sopravvenuto.
In tale prospettiva va ricordato che la nozione di documento sopravvenuto riguarda esclusivamente gli atti formatisi successivamente alla scadenza delle preclusioni probatorie, come ricordato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15879; Cass., sez. 6 -
3, 15/10/2018, n. 25631; Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5465; Cass., sez. L, 22/05/2006, n. 11922)”
(cfr. Cass. n. 35092 del 30/12/2024).
Non può dunque rientrare nella categoria del fatto sopravvenuto la documentazione già esistente al momento della maturazione delle preclusioni, ancorché la parte ne sia venuta a conoscenza solo in epoca successiva.
Rispetto a tali mezzi di prova, dunque, la parte incorsa nella preclusione istruttoria potrà chiedere soltanto la rimessione in termini previa dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti ricordato che “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie "ratione temporis") che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art.
294 c.c. (Cass. 25/03/2011, n. 7003, Rv. 616523 01; Cass. 28/09/2011, n. 19836, Rv. 618943 -
01; Cass. 27/10/2015, n. 21794, Rv. 637539 - 01; Cass. 14/10/2015, n. 20746, Rv. 637307 - 01)”
(cfr. Cass. n. 17729 del 06/07/2018).
Merita di essere segnalata anche questa ulteriore pronuncia: “deve essere cassata la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la ammissibilità della produzione documentale tardiva, effettuata oltre la scadenza dei termini perentori assegnati dal primo giudice ai sensi dell'art. 184 c.p.c., (nel testo anteriore al D.L. n. 35 del 2005 conv. in L. n. 263 del 2005), sulla base della "funzione non già dimostrativa dei fatti costitutivi.....bensì di confutazione
- 15 - dell'attendibilità dei testimoni addotti dall'attore, la cui necessità è emersa solo all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova orale...." (cfr. motivazione sentenza appello, pag. 4), non essendo consentita alcuna regressione del processo alla fase processuale istruttoria ormai conclusa, nel caso in cui le parti non abbiano esercitato il potere di deduzione probatoria nei termini di decadenza assegnati dal Giudice, fatta salva soltanto la eventuale "rimessione in termini" per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile (art. 184 bis c.p.c., norma successivamente abrogata e riprodotta nell'art. 153 c.p.c., comma 2), che presuppone la espressa istanza di parte interessata - non essendo surrogabile dal Giudice di merito l'esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale - e l'accertamento della condotta incolpevole tenuta dalla parte, da compiere secondo le modalità del procedimento previste dall'art. 294 c.p.c..” (cfr. Cass. n. 16467 del
04/07/2017).
5.2 Nel caso di specie la prima udienza di comparizione delle parti si è tenuta in data 18.01.2024, con conseguente maturazione delle preclusioni probatorie ai sensi dell'art 171 ter c.p.c. venti giorni prima dell'udienza ovvero dieci giorni prima per l'indicazione della prova contraria.
Il verbale dibattimentale si è quindi formato in data antecedente, ovvero il 09.05.2023, per cui il documento non può certamente qualificarsi come sopravvenuto, né può assumere rilievo, al fine di superare siffatta preclusione, la circostanza che la compagnia assicurativa abbia acquisito solo successivamente la versione integrale del verbale, posto che incombeva sulla stessa l'onere di attivarsi per procurarsi tempestivamente la documentazione rilevante ai fini della difesa e di produrla nei termini di legge.
Non sussistono nemmeno i presupposti per giustificare una rimessione in termini.
Tale documento, infatti, è stato prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
(doc. 23).
Tale produzione è avvenuta in maniera parziale, come anzitutto prospettato dall'attore che a pagina uno della memoria ha comunicato il deposito dell'“estratto testimonianza Agente
processo penale a carico di e, in ogni caso, come si evince Testimone_1 CP_3 chiaramente dalla visione del documento la cui ultima pagina contiene soltanto una parte del verbale stenotipico (circa metà pagina è in bianco).
Ciò significa, pertanto, che la compagnia di assicurazione aveva tutti gli strumenti per poter accertare che la testimonianza resa dall'agente nel processo penale non era stata Tes_1
- 16 - riportata dall'attore nella sua integralità e, conseguentemente, richiedere con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., che è appunto dedicata alla formulazione di richieste istruttorie a prova contraria, l'esibizione in giudizio del verbale completo.
Non è dunque possibile affermare che la convenuta sia incorsa incolpevolmente in una decadenza processuale, sicché va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata il 4.3.2024 e, conseguentemente, inutilizzabili ai fini della decisione tutte le informazioni contenute all'interno di tale documento.
DINAMICA DEL SINISTRO
6. Ciò premesso, l'incidente è avvenuto il 09.08.2021, alle ore 7:30 circa, in località Ponte Rio, frazione di Mondolfo, lungo la SP 424 Pergolese all'altezza dell'intersezione con la SP 154 Degli
Sclavini.
Secondo la prospettazione attorea il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'autovettura condotta da il quale si trovava a percorrere la SP 424 Pergolese CP_3 con direzione di marcia da monte verso mare allorquando, giunto all'intersezione con la SP 154
Degli Sclavini, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non avvedendosi del sopraggiungere del ciclomotore MBK da lui condotto con direzione di marcia opposta, CP_6 senza cedergli la dovuta precedenza gli tagliava la strada causando inevitabilmente l'impatto e la conseguente rovinosa caduta a terra.
6.1 La compagnia assicurativa ha dedotto l'assoluta mancanza di prova circa l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, circa l'esclusiva responsabilità del signor nella CP_3 determinazione del sinistro per cui è causa.
6.2 In seguito al sinistro è intervenuta sul posto la Polizia locale di Mondolfo che ha eseguito un rilievo planimetrico con misure e posizionamento dei mezzi e identificazione di eventuali tracce
(doc. 21 fascicolo attore), oltre ad aver predisposto un fascicolo fotografico relativo al sinistro
(doc. 20 fascicolo attore).
Sulla base dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte e dei danni ai veicoli, nel verbale di contestazione dell'11.09.2021 (doc. 22 fascicolo attore) la Polizia Locale di Mondolfo ha provveduto a descrivere il luogo dell'incidente ed il punto d'urto, a ricostruire la dinamica del sinistro e a valutare la conformità della condotta di entrambi i conducenti alle regole previste nel codice della strada e alle normali regole di prudenza, diligenza e perizia che devono caratterizzare la circolazione stradale.
- 17 - In particolare, si legge nel verbale di contestazione che “ha commesso la seguente CP_3 violazione al Codice della Strada: Articolo 145 commi 2 e 10 del Codice della Strada perché quale conducente del veicolo sopra indicato, il giorno 9 agosto u. s. alle ore 07:30, nel percorrere la Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione monte – mare, all'intersezione con la Strada Provinciale 154 detta posta alla sua sinistra effettuava la manovra Persona_1 di svolta a sinistra intersecando la traiettoria ad un ciclomotore proveniente da destra. Nella fattispecie, alla guida dell'autovettura FIAT PUNTO targata CG462ZR, CP_3 dopo aver percorso la Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione monte – mare, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la Strada Degli Sclavini posta alla sua sinistra, effettuava la manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la precedenza ad un ciclomotore che nel frangente procedeva sulla Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione mare – monte, coinvolgendolo in incidente stradale. L'area d'urto veniva rilevata sulla corsia di pertinenza del ciclomotore, al centro della stessa, e vedeva coinvolti la parte anteriore centrale dell'autovettura contro la parte anteriore del ciclomotore. Dal sinistro il ciclomotorista riportava lesioni gravi. La violazione è emersa nei giorni successivi, a conclusione degli accertamenti susseguenti al sinistro stradale, occorso come anzidetto in data 09/08/2021, e finalizzati a ricostruirne compiutamente la dinamica”.
6.3 A questo punto è possibile trarre le conclusioni per quanto di rilievo ai fini della decisione.
Bisogna premettere che, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. il conducente è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e, nel caso di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno”.
Tale presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha invero funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
In particolare, secondo la Suprema Corte:
- “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054,2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per
- 18 - evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408)” (cfr. Cass. n. 15152 del
30.5.2023);
- “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” (cfr. Cass. n. 13540 del 17/05/2023);
- “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
E' stato bensì anche affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477;
17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente” (cfr. Cass. n. 19115 del 15/09/2020).
Ciò significa che per affermare la responsabilità esclusiva di un conducente va individuata in concreto non soltanto la condotta colposa generica e specifica tenuta da questo, ma va anche escluso qualsiasi profilo di colpa ascrivibile all'altro conducente.
Per compiere questo secondo accertamento va fornita la prova non solo dell'elemento negativo della condotta del conducente del veicolo, ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia, ma anche dell'elemento positivo, consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2
c.c. non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver
- 19 - arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
6.4 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie e considerata la particolare avvistabilità ed evitabilità del ciclomotore impattato, emerge che la condotta di CP_3 ha avuto un ruolo causale esclusivo.
Ciò, in particolare, risulta dalla congiunta considerazione delle seguenti circostanze:
- il ciclomotore condotto dall'attore era facilmente avvistabile tenuto conto delle condizioni dei luoghi (proveniva dalla direzione opposta in un tratto di strada rettilineo) e dell'ora diurna (ore
7.30 circa);
- al conducente dell'autovettura risulta essere stata irrogata la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 2 e 10, del codice della strada per omessa osservanza dell'obbligo di dare la precedenza;
- l'area d'urto è stata rilevata sulla corsia di pertinenza del ciclomotore, al centro della stessa, e ha visto coinvolti la parte anteriore centrale dell'autovettura contro la parte anteriore del ciclomotore (cfr. fascicolo fotografico e verbale di contestazione dell'11.09.2021, docc. 20 e 22 fascicolo attore);
- dalle fotografie si evince chiaramente che il conducente della fiat Punto aveva occupato gran parte della corsia opposta, per cui considerato che la svolta è stata effettuata in prossima dell'intersezione con un'altra strada l'attore di fatto non aveva spazio idoneo per porre in essere una manovra emergenziale (avrebbe al massimo potuto svoltare repentinamente a destra con il rischio però di impattare con eventuali veicoli provenienti dall'intersezione con via degli
Scalvini oppure colpire il muretto che delimita l'inizio di tale via);
- la fiat Punto, inoltre, aveva ampiamente superato la mezzeria per cui non è possibile affermare che l'attore non stesse rispettando le norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di tenere la destra anche all'interno della propria carreggiata, tanto che sul punto non risulta essere stata applicata alcuna sanzione al signor Pt_1
- l'attore stava guidando un ciclomotore (cfr. verbale di contestazione dell'infrazione elevata al signor doc. 22), ovvero un veicolo che per espressa previsione dell'art. 52 cod. strada ha CP_3
“a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a
4.000 watt, se ad alimentazione elettrica” e “b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h”, caratteristiche che dunque sono sintomatiche di un mezzo che circola
- 20 - a velocità ridotta, sicché va escluso qualsiasi possibile addebito di eccesso di velocità in capo all'attore.
In conclusione, non vi sono elementi per poter affermare che anche l'attore con la propria condotta possa aver contribuito alla causazione del sinistro per il quale, dunque, deve ritenersi responsabile in via esclusiva esclusivo il convenuto CP_3
LE PRETESE RISARCITORIE AVANZATE DALL'ATTORE.
IL DANNO NON PATRIMONIALE.
7. ha domandato il risarcimento del danno per le conseguenze alla salute Parte_1 patite a seguito del sinistro, rappresentando che in seguito alla collisione ha riportato una
“frattura pluriframmentaria terzo distale di femore dx esposta - frattura rotula destra - frattura pluriframmentata terzo prossimale tibia destra esposta - frattura pluriframmentata terzo prossimale tibia sn con esposizione puntiforme”, oltre alle spese mediche sostenute.
L'attore, inoltre, ha richiesto un aumento della liquidazione per la sofferenza soggettiva e per la personalizzazione del danno sul presupposto che a seguito dell'incidente sono residuati gravi postumi, disfunzioni e dolorabilità ad entrambi gli arti inferiori che, fra l'altro, hanno reso impossibile qualunque sport o attività fisica, lo svolgimento di attività lavorativa non intellettuale considerato che è un operaio e non sa fare altro e larga parte delle attività quotidiane e sociali in quanto vive da solo e non ha familiari che lo possono aiutare o trasportare.
Ha altresì chiesto il danno per perdita di reddito e di pensione posto che dall'epoca del sinistro non ha più potuto prestare attività lavorativa, percependo esclusivamente un reddito di cittadinanza pari ad euro 515,00 mensili.
Con la precisazione delle conclusioni l'attore ha modificato la domanda in punto di quantum debeatur chiedendo un risarcimento danni di complessivi euro 274.071,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.01.2024, rinunciando al danno per perdita di pensione
(avendo lo stesso ripreso a lavorare dal mese di gennaio 2024) e limitando le spese mediche alle visite e perizie del dott. , oltre al rimborso del costo del consulente di parte pari ad euro Per_2
366,00.
7.1 La convenuta ha contestato l'entità del danno, rilevando in particolare con riferimento al danno morale ed alla richiesta di personalizzazione la mancata allegazione di qualsiasi pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
- 21 - 7.2 Le condizioni del danneggiato sono state oggetto di ctu medico legale nella quale l'esperto nominato ha rilevato che a causa del sinistro il signor ha subito le seguenti lesioni: Pt_1
“- esiti di frattura pluri-frammentaria terzo distale di femore destro esposta, trattata dapprima con fissatore esterno e poi con intervento chirurgico di osteo-sintesi con placca e viti;
- esiti di frattura rotula destra trattata in maniera conservativa;
- esiti di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale di tibia destra esposta trattata chirurgicamente;
- esiti di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale di tibia sinistra con esposizione puntiforme trattata chirurgicamente.” (pag. 17).
Tale lesività ha comportato sia un'inabilità temporanea che dei postumi permanenti.
L'attore ha subito una inabilità temporanea la cui durata “può essere indicata nella misura complessiva di giorni 300 giorni, ovvero 30 giorni di IT Assoluta (giornate di ricovero presso
Ospedali Riuniti Ancona); 90 giorni di ITP al 75% (periodo di ricovero presso la struttura riabilitativa); 90 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%” (pag. 18).
I postumi permanenti, invece, “possono essere valutati nella misura del 35%” (pagg. 18-19).
Per quanto riguarda le spese mediche e di cura, l'esperto ha rilevato che “non vi sono spese mediche documentate in atti né si ritiene, attualmente, che il debba sostenere ulteriori Pt_1 spese relativamente alla problematica in esame”.
Appare opportuno, infine, precisare che nella descrizione della vicenda clinica, il ctu ha rilevato come “negli atti depositati nel fascicolo processuale non si rinvenga alcun verbale di pronto soccorso” (pag. 14).
È tuttavia necessario evidenziare che tale verbale è stato effettivamente prodotto in giudizio dalla parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. 17).
7.3 Le conclusioni rassegnate dal ctu sono state oggetto di osservazioni da parte del consulente nominato dalla convenuta limitatamente alla quantificazione dell'inabilità temporanea, che ammonterebbe secondo tale tesi difensiva a 98 giorni complessivi, mentre la restante parte dell'elaborato peritale non ha ricevuto contestazioni.
Sul punto l'esperto ha chiarito che “un quadro polifratturativo, come nel caso di specie, recante una combinazione di fratture di femore, rotula e tibia di un arto, congiuntamente ad una frattura tibiale controlaterale, comporta una sfida significativa in termini di stabilità posturale e
- 22 - deambulazione. Le fratture multiple comportano un periodo prolungato di immobilità, evento che concausa ipotrofia muscolare e contestuale riduzione della forza. Le fratture interessanti entrambi gli arti inferiori comportano dunque inevitabili squilibri funzionali, rendendo difficile il mantenimento di una postura eretta e simmetrica o in alternativa rendendo più gravoso e lungo il periodo di recupero. L'impossibilità di carico iniziale sugli arti fratturati richiede l'uso di ausili e successivamente, una prolungata fase fisioterapica per la graduale riacquisizione del carico e la rieducazione del passo. Occorre altresì considerare che le fratture di rotula e femore, in particolare, riducono fortemente la mobilità del ginocchio e dell'anca, influenzando negativamente la qualità deambulatoria.
Appare dunque essenziale una fisioterapia intensiva e prolungata per il recupero di forza, mobilità e coordinazione. Tale percorso richiede, necessariamente, tempi di recupero prolungati anche fino a 6 mesi per le fratture di femore. Nei casi più severi, tale tempo può ulteriormente protrarsi. Per le fratture di rotula il recupero può richiedere dai 3 ai 6 mesi, così come per le fratture tibiali. Tali tempi sono tuttavia variabili e dipendendo anche dal soggetto o dalle sue richieste funzionali, potendo estendersi anche fino a un anno per fratture più gravi o se ci sono complicazioni.
Occorre dunque considerare, complessivamente, il maggiore tempo totale di recupero in virtù della necessità di riabilitazione estesa, stante il gravoso quadro polifratturativo a carico di entrambi gli arti inferiori, severamente impattanti sulla capacità di mantenere la posizione statica e sulla capacità deambulatoria della persona.
Non appare pertanto ammissibile considerare un periodo di inabilità temporanea protratto dalla data dell'evento sinistroso sino alla dimissione dalla struttura riabilitativa “G. di Bari” di Fano
(PU), come suggerito dal C.T. CP_7
Infatti seppur vi sia carenza documentale non deve sottintendersi che il recupero fu veloce anzi potrebbe dipendere dalle scarse risorse economiche del periziando o dalla sua incapacità a prendere parte assidua a programmi terapeutici (che il più delle volte necessitano di una rete sociale che possa aiutare il paziente a raggiungere il luogo di recupero e a portarlo a domicilio).
Non sempre la carenza documentale testimonia un breve periodo di malattia intesa in senso medico legale.
- 23 - Si vuole evidenziare che alla data di dimissione dalla citata struttura il paziente “in grado di deambulare autonomamente con deambulatore o con 2 stampelle e supervisione” secondo quanto descritto nella relazione fisiatrica redatta in pari data.
Appare dunque pacifico ritenere che, alla data del 15.11.2021, il non avesse ancora Pt_1 ultimato il percorso riabilitativo necessario finalizzato alla ripresa della deambulazione autonoma, priva di ausili e senza necessità di supervisione.
Si vuole altresì aggiungere che in data 10.11.2021 il giungeva altresì all'attenzione Pt_1 dei Sanitari dell'U.O dell' Controparte_8 Controparte_9 di Ancona, quando si attestavano fratture ancora “in via di consolidazione”e la necessità di proseguire FKT volta al recupero della flessoestensione del ginocchio destro e della deambulazione autonoma evitando “sovraccarichi per ulteriori 60 giorni”.
La condizione clinica del appariva pertanto ben distante da una consolidazione del Pt_1 quadro fratturativo, nonché del termine dell'iter riabilitativo, necessitando a novembre 2021 di ulteriori due mesi solo per la ripresa dei sovraccarichi funzionali. Da ultimo appare necessario evidenziare che la valutazione posta da parte della sottoscritta non può compendiarsi nella sola analisi sterile della documentazione sanitaria versata in atti. Occorre altresì tener conto dell'usuale evoluzione di casi consimili, dell'esperienza e delle evidenze della Letteratura di merito, calandosi al caso di specie, ritenuto di particolare complessità e gravosità lesiva. Si ritiene, infine, di confermare quanto già precedentemente esposto in merito alla valutazione del periodo di inabilità temporanea del per la cui trattazione si rimanda all'elaborato Pt_1 integrale” (pagg. 23-25).
7.4 La risposta fornita dal ctu appare esaustiva e completa, anche alla luce delle osservazioni sollevate dal consulente di parte, alle quali il ctu ha risposto specificando le ragioni che hanno determinato una quantificazione dell'invalidità temporanea in giorni 300.
7.5. Ciò posto, con riferimento ai criteri di liquidazione del danno alla salute subito in occasione di un sinistro stradale va evidenziato che il Tribunale di Milano con ordinanza del 18.07.2025 n.
4915 ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., sul “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la TUN. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private, il
- 24 - giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la TUN., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.PR.
n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento reso in data 16.09.2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano ed ha assegnato la questione alla Terza Sezione
Civile, cui è demandato il quesito relativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva della
T.U.N. rispetto alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano.
In attesa della decisione della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale il Tribunale ritiene che la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private possa essere considerata come parametro equitativo ex art. 1226 c.c. in luogo delle tabelle milanesi.
La nuova Tabella Unica Nazionale ha infatti sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella
Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
- 25 - Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione e deve essere condotta utilizzando i criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene, è ben possibile applicare la Tabella Unica Nazionale, tenuto conto peraltro che tale soluzione appare funzionale anche a garantire una lettura costituzionalmente orientata del meccanismo risarcitorio che, altrimenti, essendo oramai stata pubblicata la tabella, potrebbe giustificare per situazioni analoghe liquidazioni difformi a seconda della data di verificazione del sinistro.
Tale ricostruzione, peraltro, può trovare conferma in quanto affermato dalla stessa Corte di
Cassazione secondo cui non osta all'impiego della Tabella “la previsione contenuta nell'articolo
5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (cfr. Cass. n.
11319 del 29.04.2025).
7.6 Ciò chiarito, alla luce delle risultanze della ctu, pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (59 anni), in applicazione della Tabella Unica Nazionale a va liquidato l'importo complessivo di euro 153.879,08 (euro 140.662,91 per Parte_1 invalidità permanente;
2.402,94 euro per inabilità temporanea assoluta;
5.406,62 euro per inabilità parziale al 75%; 3.604,41 euro per inabilità temporanea parziale al 50%; 1.802,21 euro per inabilità temporanea parziale al 25%).
7.7 L'attore ha poi chiesto la personalizzazione del danno in quanto i gravi postumi agli arti inferiori renderebbero impossibile qualunque sport o attività fisica, lo svolgimento di attività lavorativa non intellettuale e larga parte delle attività quotidiane e sociali.
Ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod. ass., “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” della vita del danneggiato, la quantificazione del danno biologico può essere aumentata nella misura massima del 30% (c.d. “personalizzazione”).
Non c'è dubbio che un evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato. Tra le possibili conseguenze si può dare il caso che la vittima conservi il reddito,
- 26 - ma lavori con maggior usura, fatica e difficoltà. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro.
Tale danno non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione della sensazione di benessere inteso quale assenza di dolore, sensazione provata dal lavoratore nello svolgimento dell'attività lavorativa. Costituiscono, ad esempio, ipotesi di lesione della cenestesi lavorativa la maggiore stancabilità, la necessità per lavoratori di attingere alle c.d. energie di riserva, il maggior sforzo necessario per compiere le medesime attività svolte prima del sinistro. In tutti questi casi si verifica una limitazione dell'aspetto dinamico relazionale della persona, tanto che va liquidato come danno alla salute mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, escluso, invece, il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Ha chiarito la Suprema Corte che “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo della perdita di opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, se configurabile nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito, va liquidato all'interno della liquidazione del danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr. Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
Nel caso di specie si deve considerare che il signor svolgeva e svolge un'attività Pt_1 lavorativa che richiede un impiego quotidiano della forza fisica.
Prima del sinistro, infatti, l'attore lavorava come operaio presso la Controparte_10
(doc. 24-28 fascicolo attore).
Dal mese di gennaio 2024 è stato nuovamente assunto dal precedente datore di lavoro con mansioni limitate per il suo stato fisico (guida di una spazzatrice elettrica all'interno dei capannoni), a tempo determinato e con orario part time (doc. 35 depositato con nota di deposito del 04.07.2024 e doc. depositati con nota di deposito del 04.09.2024).
A tal riguardo la testimone socia della sentita Tes_2 Controparte_10 all'udienza del 03.07.2024, ha riferito: “14) è vero, dall'incidente non ha più potuto lavorare.
- 27 - Come ho detto in precedenza da gennaio 2024 lo abbiamo nuovamente assunto con un contratto
a 21 ore settimanali, siamo riusciti a trovare una mansione che sia compatibile con la sua invalidità (guida una spazzatrice elettrica all'interno dei nostri capannoni), anche se nonostante
l'orario ridotto e l'attività da seduto si stanca”.
Il testimone socio e amministratore della sentito alla Testimone_3 Controparte_10 medesima udienza del 03.07.2024, ha dichiarato: “14) dall'incidente non ha più lavorato, poi noi lo abbiamo riassunto a gennaio 2024 con un contratto part time a 21 ore settimanali. Noi abbiamo uno stabilimento di oltre 10.000 mq e lui guida una motoscopa, ma nonostante tutto mi dicono che si stanca, perché è debilitato”.
Da tali deposizioni, dunque, è possibile dedurre che a causa del sinistro il signor si Pt_1 stanca facilmente a lavoro, svolgendo comunque un'attività che richiede un impegno fisico.
Il ctu ha espressamente esaminato tale questione ritenendo che “l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti secondari al sinistro del 09.08.2021 incidono su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati. La cenestesi lavorativa indica quella variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative come diretta conseguenza di una lesione subita. Il danno globale che ha coinvolto soprattutto gli arti inferiori del Sig. è Pt_1 potenzialmente in grado di impedire qualsiasi attività lavorativa che comporti un uso preponderante della forza fisica, della resistenza per lunghi periodi di tempo sotto sforzo, nonché il protrarsi di stazione eretta ed altre attività in grado da sole o combinate di agire sul sistema osteo-muscolare degli arti inferiori. Ancora potenzialmente le capacità residue del gli consentirebbero di svolgere un'attività di tipo impiegatizio-amministrativo, se lo Pt_1 stesso avesse una preparazione adeguata ancorchè un confacente titolo di studio” (cfr. pagg. 19
e 20).
Tali difficoltà, dunque, sono assolutamente coerenti con la tipologia delle lesioni riportate e, considerata la percentuale di invalidità riscontrata, il tipo di attività svolta e l'età del danneggiato, giustificano un aumento del 15% del valore monetario corrispondente alla percentuale di invalidità.
Ciò detto, tenuto conto della somma sopra liquidata, per tale voce di danno va riconosciuto un importo di euro 23.081,86.
7.8 Parte attrice ha poi domandato una somma a titolo di danno morale.
- 28 - Tale pretesa risarcitoria, essendo priva di qualsiasi specifica allegazione, non può essere accolta.
Va infatti ricordato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Nel caso di specie il signor non ha in alcun modo descritto i pregiudizi attinenti alla Pt_1 dimensione morale patiti a seguito del sinistro, atteso che nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. non sono state individuate nemmeno attraverso il richiamo a generiche allegazioni - nell'atto di citazione si legge soltanto che “il danno da invalidità permanente reclamato è comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva e aumento personalizzato, dovuti in considerazione del consistente grado di sofferenza, dolorabilità e limitazione in tutti gli atti della vita quotidiana che durerà per l'intera esistenza in quanto purtroppo le lesioni hanno interessato contemporaneamente entrambi gli arti inferiori compromettendone in maniera importante la funzionalità e la possibilità di deambulare e di stare in posizione eretta” (cfr. pagina 5) - spesso riportate come mere clausole di stile, le ripercussioni realmente verificatesi per effetto della lesione.
Il Tribunale, dunque, non può valutare quali siano state le ricadute rilevanti sulla qualità della vita e causa di sofferenze interiori di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto a quello già riconosciuto.
Per tali ragioni, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato specificatamente, la domanda non può essere accolta (in totale assenza di specifica allegazione del pregiudizio subito risulta assolutamente superfluo richiamare il dibattito dottrinario e giurisprudenziale relativo all'autonoma risarcibilità del danno morale).
7.9 In conclusione, il danno non patrimoniale complessivo per lesione della salute è pari ad euro
176.960,94.
Le somme indicate sono già rivalutate in quanto il danno non patrimoniale è stato quantificato in applicazione di tabelle già attualizzate.
- 29 - Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi legali a partire dalla data di emissione della presente sentenza, la quale segna il momento di trasformazione del debito di valore in debito di valuta. Sul punto, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (cfr. Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
SPESE MEDICHE E DI PERIZIA.
8. Con riferimento alle spese mediche e peritali, l'attore aveva inizialmente richiesto nell'atto di citazione il rimborso di euro 3.000.
Il ctu ha rilevato che tali spese, per come prospettate, non risultavano adeguatamente documentate e, pertanto, non potevano essere riconosciute.
Tuttavia, con la precisazione delle conclusioni parte attrice ha rimodulato la propria domanda, limitandola all'importo di euro 1.220,00 relativo ai costi sostenuti per visite e relazioni medico legali redatte dal dott. . Per_2
Dette spese risultano comprovate dalla fattura n. 19 del 07.03.2022 e dalla fattura n. 46 del
15.07.2022 nonché dai relativi bonifici di pagamento (docc. 33 e 34 fascicolo attore), dai quali risulta il versamento della somma indicata dall'attore, per cui essendo eziologicamente connesse con il sinistro stradale giustificano il rimborso da parte dei convenuti.
DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA DI REDDITO.
9. Nell'atto di citazione l'attore aveva richiesto il ristoro della perdita di reddito, quantificata in euro 37.521,00 (euro 4.169,00 annui per 9 anni), nonché il danno derivante dalla perdita di quota di pensione, pari ad euro 81.120,00 (euro 5.070,00 annui per 16 anni).
Nel corso del giudizio l'attore ha reperito una occupazione lavorativa tanto che in sede di precisazione delle conclusioni il difensore ha ridimensionato la domanda, limitandola alla sola perdita di reddito e chiedendo, a tale titolo, l'importo di euro 10.075,00, rinunciando espressamente alla voce relativa al danno pensionistico, poiché ha ripreso l'attività lavorativa, seppure con contratto a tempo determinato e part-time, dall'08.01.2024, con una retribuzione
- 30 - mensile di circa 950,00 euro (doc. 35 e documenti depositati con note del 04.07.2024 e
04.09.2024).
La richiesta risarcitoria merita accoglimento considerato che per effetto del sinistro l'attore non ha potuto lavorare per un rilevante lasso temporale, subendo dunque un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita di reddito.
Il danno tuttavia riguarda soltanto la mancata percezione del reddito già subita nel periodo successivo all'incidente, non potendo invece riferirsi ad un pregiudizio futuro in quanto l'attuale reddito dell'attore è maggiore di quello prodotto prima del sinistro.
La liquidazione del danno deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 137 cod. ass. secondo cui “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
La Suprema Corte nel fornire l'interpretazione della norma ha affermato che “L'art. 137, comma
1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato” (cfr. Cass. n.11320 del 29/04/2025).
Dalla documentazione reddituale prodotta emerge che prima del sinistro del 09.08.2021 l'attore svolgeva mansioni di operaio presso la percependo un reddito lordo Controparte_10 di euro 3.773,83 con imposta lorda di 867,98 nell'anno 2019, di euro 1.141,00 con imposta lorda di 262,56 euro nel 2020 e di euro 1.031,82 con imposta lorda di 237,32 euro nel 2021 (anno del sinistro) (docc. 24, 25 e 26 fascicolo attore).
Il reddito maggiore, dunque, è stato percepito nel 2019 e, tenuto conto delle ritenute fiscali, ammonta ad euro 2.905 (circa 242 euro al mese).
- 31 - Tenuto conto del periodo di effettiva inattività lavorativa, coincidente con gli ultimi mesi del
2021 (il sinistro si è verificato ad agosto, per cui va riconosciuto un danno per i mesi successivi)
e con gli anni 2022 e 2023 appare equo riconoscere all'attore, a titolo di danno patrimoniale da perdita di reddito, l'importo di euro 6.778 (2.905 euro per gli anni 2022 e 2023 e 968 euro per i restanti mesi del 2021)
LE SPESE DI LITE.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza vengono liquidate in complessivi euro 7.052,00
(euro 1.276,00 per la fase di studio, 814,00 euro er la fase introduttiva, 2.835,00 euro per la fase istruttoria ed 2.127,00 euro per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa è pari alla somma riconosciuta (ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014 “Nei giudizi per pagamento di somme
o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice”) e che non essendo state trattate questioni di particolare complessità sussistono i presupposti per applicare i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 nella sua vigente formulazione.
Anche la spesa del ctu dovrà seguire tale regolamentazione.
Parte attrice ha poi richiesto il rimborso del compenso versato al proprio consulente di parte.
A tal proposito va ricordato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf.
n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.)” (cfr. Cass. sez. un. n. 16990 del 10/07/2017).
Nella specie, tuttavia, la richiesta di rimborso del costo del ctp pari ad euro 366,00, avvenuta con il deposito della precisazione delle conclusioni, è sprovvista della relativa fattura e pertanto non può essere riconosciuta, non potendo il Tribunale valutare se tale somma corrisponda effettivamente a quella richiesta dal professionista incaricato.
- 32 - Parte convenuta ha poi chiesto la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata con riferimento alla vicenda del verbale relativo al procedimento penale, ritenendo che il difensore dell'attore avrebbe occultato parte di un documento fondamentale ai fini del presente giudizio, con conseguente aggravio processuale e pregiudizio per la difesa convenuta in violazione dell'art. 88 c.p.c.
L'art. 88 c.p.c., rubricato “dovere di lealtà e di probità” dispone al comma 1 che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità” e al comma 2 che “in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”.
Tale norma sancisce il dovere di osservanza del principio di buona fede anche nell'ambito delle attività processuali.
Secondo la Corte di Cassazione non costituisce una violazione dell'art. 88 c.p.c. la mancata produzione spontanea di documenti che possono avvantaggiare l'avversario (cfr. Cass. n. 9797 del 18/11/1994 secondo cui “il dovere della parte processuale di tenere un comportamento leale
e probo, se non comporta l'obbligo di produrre spontaneamente i documenti che possono giovare all'avversario (Cass. 21 giugno 1971 n. 191), include l'obbligo di non rendere impossibile l'esecuzione di un provvedimento istruttorio che la controparte ha chiesto formalmente ed al quale quest'ultimo abbia diritto)”.
La Suprema Corte ha altresì affermato che “la semplice prospettazione di tesi giuridiche o di ricostruzione del fatto, anche se poi riconosciute errate dal giudice, non dà luogo ad un comportamento sleale o fraudolento ne' a trasgressione al dovere di lealtà e probità (Cass.
24.7.1981, n. 4781). Nè il dovere delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità può ritenersi violato da un comportamento che potrebbe conseguire effetti vantaggiosi soltanto in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte (Cass.12.4.1983,
n. 2593)” (cfr. Cass. n. 10247 del 21/01/1998)
Ebbene nel caso che ci occupa l'attore non ha prodotto un documento falso, ma soltanto incompleto, ma come visto nel relativo paragrafo tale condizione era agevolmente accertabile da parte della convenuta, la cui attività difensiva, dunque, non è stata affatto impedita dalla produzione documentale per come effettuata dall'attore.
Nessuna condotta sleale valutabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c. può essere dunque attribuita a parte attrice posto che non si può imporre ad una parte la produzione spontanea di documenti che
- 33 - possono avvantaggiare l'avversario, per cui a maggior ragione non sussistono i presupposti per applicare la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a Controparte_2 Parte_1 titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di euro 176.960,94, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a CP_2 CP_1 Parte_1 titolo di danno patrimoniale per spese mediche l'importo complessivo di 1.220,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a Controparte_2 Parte_1 titolo di danno patrimoniale da perdita di reddito l'importo complessivo di 6.778 euro, oltre rivalutazione monetaria a partire da ciascuna annualità di reddito persa alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , al Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;
pone il pagamento delle spese del ctu, come già liquidata con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Si comunichi.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
- 34 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2548 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 e promossa da
nato il [...] in [...] (codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mercanti ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio in Pesaro, via del Cinema n. 5; attore contro
Controparte_1
(codice fiscale ) IN
[...] P.IVA_1
QUALITÀ DI INCARICATA DELLA GESTIONE DEI Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Laura Proietti ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71; convenuto
e contro nato il [...] a [...] (codice fiscale CP_3
); C.F._2 convenuto - contumace
OGGETTO:
- 1 - CONCLUSIONI:
PER L'ATTORE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa reiezione di tutte le richieste ed eccezioni ex adverso proposte:
a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente e CP_3 proprietario dell'autovettura Fiat Punto targata CG462ZR nella causazione del sinistro occorso il 9/8/2021 in Mondolfo fraz. Ponte Rio con il ciclomotore MBK Booster targato X74K4S condotto dal Sig. di cui in narrativa e di cui è causa;
Parte_1
b) conseguentemente condannare i convenuti in solido a pagare al Sig. la Parte_1 somma di € 274.071,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, quale risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro di cui in narrativa e di cui è causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal
1/1/2024;
c) condannare le controparti in solido all'integrale pagamento di spese e competenze del giudizio a valori medi tariffe forensi, ivi compresa l'espletata C.T.U., oltre rimborso del costo del C.T.P. pari ad € 366,00”.
PER IL CONVENUTO: “IN VIA PRELIMINARE
Si chiede, preliminarmente, che l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciarsi in ordine all'acquisizione agli atti del verbale integrale di udienza penale del 9 maggio 2023 gnr 1885/2021, relativo all'accertamento del concorso di colpa del sig. già richiesto dalla difesa convenuta Pt_1 con note scritte del 3 marzo 2025.
Tale documento, di natura fondamentale ai fini della decisione, risulta essere stato prodotto dalla controparte (doc.23) con il contenuto di pagina 11 oscurato con un foglio bianco, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa della scrivente parte e dell'accertamento della verità processuale.
La relativa produzione si rivela imprescindibile per un corretto esame della controversia e la mancata acquisizione, finora, ha impedito al Giudice di valutare un elemento decisivo circa la dinamica del sinistro e la misura del concorso di colpa dell'attore, cioè lo stato di ebrezza del medesimo.
-Dichiarare, altresì, l'improcedibilità della domanda attorea per mancato invio della documentazione prescritta ex art. 148 e 145 del Codice delle Assicurazioni.
NEL MERITO
- 2 - IN VIA PRINCIPALE
Respingere integralmente la domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
Accertare e dichiarare il concorso di colpa del sig. ex artt. 2054 e 1227 c.c. nella Pt_1 misura non inferiore al 50%, stante l'accertata positività all'alcoltest al momento del sinistro e la documentazione richiamata.
In via ulteriormente subordinata
Ridurre, in ogni caso, il quantum eventualmente riconoscibile alla somma effettivamente accertata in corso di istruttoria, ed in particolare tramite la CTU medico-legale, tenuto conto del suddetto concorso di colpa ex art. 2054 c.c e 1227 c.c.
In ogni caso
• Condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, avendo la stessa occultato e manipolato un documento fondamentale ai fini del presente giudizio, con conseguente aggravio processuale e pregiudizio per la difesa convenuta.
• In particolare, si chiede la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, nonché – ai sensi del comma 3 dell'art. 96 c.p.c. – alla corresponsione di una somma equitativamente determinata in favore della convenuta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha agito nei confronti di Parte_1
e (incaricata della gestione dei sinistri di CP_3 Controparte_1 [...]
, rispettivamente proprietario e compagnia di assicurazione del veicolo Fiat Controparte_2
Punto targata CG462ZR, domandando il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro verificatosi il 09.08.2021, ovvero il danno non patrimoniale per i pregiudizi subiti alla salute
(inabilità temporanea ed invalidità permanente, comprensive di personalizzazione e danno morale) ed il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche e di perizia sostenute nonché quello causato dalla perdita di reddito e della quota di pensione.
L'attore ha poi chiesto il riconoscimento di una somma anticipata ai sensi dell'art. 147 cod. ass.
o, in subordine, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
- 3 - 2. , società incaricata della gestione dei sinistri da parte di Controparte_1 [...]
, si è regolarmente costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto delle domande CP_2 eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto delle modalità previste dagli articoli 145 e 148 cod. ass., con conseguente improcedibilità della domanda attorea.
L'altro convenuto nonostante la regolarità della notifica (il plico è stato ritirato CP_3 personalmente dal signor il 09.05.2023) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_3
3. All'udienza di prima comparizione delle parti del 18.01.2024 il Giudice ha rigettato la richiesta di provvisionale di parte attrice per assenza di sufficienti elementi circa la presumibile entità del risarcimento.
La causa è stata istruita con prove documentali, prove testimoniali e ctu medico legale.
All'udienza del 26.06.2024 il Giudice ha formulato alle parti una prima proposta ex art. 185 bis
c.p.c., che tuttavia è stata accettata soltanto dalla parte attrice mentre la compagnia di assicurazione ha ritenuto di non poter aderire in ragione della concorrente responsabilità del signor nella determinazione del sinistro per cui è causa. CP_4
Con ordinanza del 21.03.2025 il Giudice ha formulato alle parti una seconda proposta ex art. 185 bis c.p.c., a cui tuttavia la compagnia di assicurazione non ha dato alcun riscontro.
All'udienza del 04.12.2025 il Giudice ha rimesso la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA ATTOREA PER
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 145 E 148 COD. ASS.
4. In primo luogo occorre esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta circa il mancato rispetto da parte dell'attore delle modalità previste dagli artt. 145 e 148 cod. ass. per la richiesta risarcitoria ante causam, con conseguente improcedibilità della domanda.
La compagnia assicurativa ha in particolare eccepito che nella richiesta risarcitoria formulata dall'attore nulla era stato allegato circa il reddito e l'occupazione lavorativa svolta da Pt_1 priva del verificarsi dell'evento dannoso.
[...]
4.1 Tale eccezione non può essere accolta.
L'art. 145 cod. ass. dispone che “nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è
- 4 - obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
L'art. 148 cod. ass. prevede, al comma 2, che “la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si
è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”, aggiungendo al comma 5 che “in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi”.
Occorre chiedersi quali siano le conseguenze nel caso in cui la richiesta inviata dal danneggiato non contenga tutti gli elementi previsti.
Secondo una prima tesi c.d. formalistica la domanda giudiziale dovrebbe essere dichiarata improponibile in quanto solo tale interpretazione appare rispettare la lettera e la ratio delle disposizioni summenzionate, consentendo il raggiungimento dei richiamati obiettivi di razionalizzazione, dell'accesso alla giurisdizione e garanzia della ragionevole durata del processo, a mezzo del giusto equilibrio tra quantità e qualità della giurisdizione.
Una seconda tesi c.d. finalistica, invece, ritiene che si debba valutare caso per caso la completezza dell'istanza proposta dovendosi ritenere proponibile la domanda giudiziale nel caso in cui la richiesta stragiudiziale di risarcimento sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno.
A parere del Tribunale non vi è ragione per discostarsi dall'orientamento finalistico seguito dalla
Corte di Cassazione, secondo cui la “richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, di cui
- 5 - all'art. 145 cod. ass., in tanto può dirsi inidonea a rendere proponibile la domanda di risarcimento, in quanto sia priva dei requisiti minimi per il conseguimento dello scopo, ovvero abbia contenuti tali da non mettere l'assicurazione di fare il proprio lavoro: accertare le responsabilità, stimare il danno, formulare l'offerta (...) Il sistema di cui all'art. 142 cod. ass. è dunque in sé conchiuso e disciplinato integralmente dalla legge, con la conseguenza che
l'omissione della dichiarazione di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno né recando pregiudizio alcuno all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale. Devono, infatti, evitarsi interpretazioni che favorirebbero capziosità e cavillosità, tenuto conto della collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, che impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), e del fatto che «Il nostro intero ordinamento civile è (...) permeato - per dirla con autorevole dottrina - da un "assetto teleologico delle forme", in virtù del quale sia in ambito sostanziale, sia in ambito processuale, nessuna nullità od invalidità è predicabile quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo.
Sono arcinote espressioni di questo principio, ad esempio, in campo sostanziale gli artt. 1420 e
1424 c.c., ed in campo processuale l'art. 156 c.p.c., comma 3». Ne consegue che anche il combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., contrariamente, a quanto ritenuto dal
Tribunale, «va interpretato alla luce del principio della validità degli atti comunque idonei al raggiungimento dello scopo, e per quanto detto è sempre idonea al raggiungimento dello scopo la richiesta stragiudiziale di risarcimento quando sia priva di elementi che, pur espressamente richiesti dalla legge, siano nel caso concreto superflui al fine di accertare le responsabilità e stimare il danno” (Cass. n. 15445 del 03/06/2021; cfr. anche Cass. n. 19354 del 30/09/2016).
Tale lettura finalistica è stata poi ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato i seguenti principi: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, quando la difformità non sia stata tale da impedire all'assicuratore di stimare il danno e formulare l'offerta.
L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'art. 148 codice delle assicurazioni, se l'assicuratore non si sia avvalso della
- 6 - facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del comma 5 della norma appena citata” (cfr. Cass.
n. 32919 del 09/11/2022).
In particolare, in tale ultima pronuncia, la Cassazione ha affrontato due questioni tra loro connesse.
La prima questione è stabilire quale sorte debba avere la domanda giudiziale di condanna dell'assicuratore della r.c.a. al risarcimento del danno causato da un sinistro stradale quando la vittima abbia assolto in modo incompleto l'onere di previa richiesta scritta di cui all'articolo 145 codice delle assicurazioni.
La seconda questione è stabilire se una richiesta stragiudiziale incompleta possa essere sanata dall'inerzia della compagnia assicurativa, che non richieda al danneggiato alcuna integrazione.
La prima questione è stata risolta nel senso che l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. non può dirsi assolto quando la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno sia incompleta, a meno che gli elementi mancanti siano superflui.
La seconda questione è stata invece risolta nel senso che a fronte di una richiesta risarcitoria stragiudiziale incompleta, l'assicuratore della r.c.a. ha l'onere di segnalare al danneggiato l'incompletezza e richiedere l'integrazione, con la conseguenza per cui, ove ciò non avvenga,
l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. da parte del danneggiato dovrà ritenersi assolto.
Tali principi si fondano sui seguenti rilievi:
“
3.2. La vittima di un sinistro stradale, prima di convenire in giudizio l'assicuratore del responsabile (ma la regola vale anche quando intenda convenire il proprio assicuratore, ai sensi Contr dell'art. 149 cod. ass., oppure l'impesa designata ai sensi dell'art. 283 cod. ass., od ancora l ai sensi dell'art. 124 cod. ass.) ha l'onere, previsto a pena di improponibilità, di richiedergli per iscritto il risarcimento e di attendere un certo tempo ("spatium deliberandi") stabilito dalla legge
e variabile in funzione del tipo di danni di cui chiede il ristoro e della qualità soggettiva dell'ente convenuto. Tale previsione è contenuta nell'art. 145 cod. ass., ed è stata mutuata dal previgente art. 22 della I. 24.12.1969 n. 990. Tale ultima previsione venne introdotta allo scopo di "favorire accordi transattivi (...); evitare, per quanto possibile, azioni giudiziarie (...); evitare che i costi di gestione [dei sinistri] siano aggravati da troppe citazioni, frettolose ed inutili".
3.3. Le norme giuridiche vanno interpretate alla luce del loro scopo. Se scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. fu, ed è, quello di prevenire le liti, tale onere va assolto in modo coerente con tale scopo. L'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta
- 7 - è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;
d) l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra.
3.4. Da ciò discendono due corollari. Il primo corollario è che non soddisfa l'onere di cui all'art.
145 cod. ass. sia la richiesta stragiudiziale generica od ambigua;
sia quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall'art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l'esistenza di "ingenti danni" non altrimenti precisati). Il secondo corollario è che una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass. non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (ad esempio, nel caso in cui il danneggiato non alleghi la denuncia dei redditi, quando non abbia domandato il ristoro del danno da incapacità lavorativa).
3.5. Questi princìpi sono già stati affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che "la richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all'assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 cod. ass., è idonea
a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché
l'assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall'art. 148 cod. ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell'offerta risarcitoria da parte dell'assicuratore" (Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021, Rv. 661671 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19354 del
30/09/2016, Rv. 642619 - 01).
3.6. Veniamo ora alla seconda delle questioni poste dal ricorso: e cioè se l'incompletezza della richiesta stragiudiziale di risarcimento impedisca la proponibilità della successiva domanda giudiziale, anche quando l'assicuratore del responsabile ometta di richiederne l'integrazione. In origine né la legge 24.12.1969 n. 990, né la c.d. "miniriforma" della r.c.a. (d.l. 23.12.1976 n.
857, conv. nella legge 26.2.1977 n. 39), prevedevano alcun onere a carico dell'assicuratore della
- 8 - che avesse ricevuto una richiesta stragiudiziale di risarcimento incompleta. Un onere di Pt_2 questo tipo venne introdotto dall'art. 5 della legge 5.3.2001, n. 57, il quale aggiunse un quinto comma all'art. 3 d.l. 857/76, cit., che stabiliva: "in caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi". Tale norma è stata trasfusa nel comma quinto del vigente art. 143 d. Igs.
7.9.2005 n. 209 (codice delle assicurazioni), con qualche variante: venne infatti soppresso l'inciso "ove [l'assicuratore] non possa per tale incompletezza formulare congrua offerta di risarcimento".
3.7. Anche questa previsione va interpretata in modo coerente col suo scopo: e lo scopo di essa
- come si desume dai lavori preparatori della I. 57/01, cit. - è favorire la uberrima bona fides del danneggiato e dell'assicuratore nel corso delle trattative stragiudiziali. L'intento della legge,
e cioè prevenire le liti, si ridurrebbe infatti ad una lustra se il danneggiato e l'assicuratore - come purtroppo non di rado avviene nella pratica - durante le trattative stragiudiziali serbino in pectore l'uno tutte le richieste risarcitorie che intende formulare, l'altro tutte le eccezioni che intende sollevare. Questa è la regione per cui la legge impone al danneggiato un onere di discovery, ed all'assicuratore un onere di "offerta congrua e motivata" (art. 148, comma primo, cod. ass.). Se dunque il primo ha l'onere di esporre con sincerità e onestà i danni effettivamente sofferti, il secondo ha l'onere di indicare con celerità e correttezza quale risarcimento intenda offrire, e soprattutto perché il procedimento previsto dall'art. 148 cod. ass., in definitiva, non è che una applicazione particolare alla materia dell'assicurazione della r.c.a. dei generali princìpi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).
3.8. Da quanto esposto discende che la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale, se l'assicuratore della r.c.a. non ne chieda l'integrazione.
Ciò per due ragioni. La prima ragione è che l'intera procedura di cui all'art. 148 cod. ass., come
s'è detto, è governata dai princìpi di correttezza e buona fede, e sarebbe contrario a tali princìpi ammettere che l'assicuratore della r.c.a. possa trarre un vantaggio (l'improponibilità della domanda giudiziale) da una condotta scorretta (non richiedere l'integrazione della richiesta stragiudiziale). La seconda ragione è che se l'assicuratore non chiede l'integrazione documentale, non opera come s'è accennato il beneficio della sospensione dei termini per
- 9 - formulare l'offerta. Se ne ricava a contrario che, se l'assicuratore non chiede l'integrazione, i termini per la formulazione dell'offerta continuano a decorrere. Ma sarebbe paradossale ritenere che dinanzi all'inerzia dell'assicuratore i termini per formulare l'offerta continuino a decorrere, mentre la domanda resti improponibile. Gli articoli 145 e 148 cod. ass. vanno dunque letti insieme: quando sono scaduti i termini per l'offerta, la domanda è proponibile;
se i termini per l'offerta sono prorogati, è differito altresì lo spatium deliberandi per la proponibilità della domanda;
se l'assicuratore non chiede l'integrazione dei documenti, i termini per l'offerta continuano a correre e, con essi, il termine dilatorio della proponibilità della domanda” (Cass.
n. 32919 del 09/11/2022).
4.2 Ebbene l'attore ha inviato la richiesta risarcitoria mediante comunicazione nella quale ha descritto le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, fornendo una breve ma comprensibile ricostruzione della dinamica, ed ha riportato la descrizione delle lesioni subite, riservandosi di precisare l'entità dei danni subiti a guarigione avvenuta (doc. 6 fascicolo attore).
La compagnia assicuratrice il 27.12.2021 ha chiesto l'integrazione dei seguenti dati, inizialmente non forniti dal danneggiato (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta):
- copia del mandato difensivo;
- l'iban dell'avente diritto;
- copia della constatazione amichevole dell'incidente, se compilata;
- dati relativi all'età dell'avente diritto;
- dati relativi all'attività dell'avente diritto;
- dati relativi all'entità delle lesioni subite;
- l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi;
- la dichiarazione di avere o di non avere il diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- se possibile, la documentazione in grado di agevolare la formulazione di una congrua e motivata offerta risarcitoria, ovvero la comunicazione dei motivi per i quali la compagnia non riterrà di formulare alcuna offerta.
In data 13.9.2022 il difensore dell'attore ha inviato alla compagnia la seguente comunicazione:
“Buongiorno, in merito al sinistro in oggetto abbiamo già trasmesso da oltre un mese i pareri medico legale attestanti i postumi a carattere permanente sul nostro assistito, ad oggi non è
- 10 - stato ancora convocato a visita né è stato inviato riscontro da parte Vs” (doc. 29 fascicolo attore).
In data 27.09.2022, il sig. è stato poi sottoposto a visita medico legale dal Parte_1 medico fiduciario della compagnia (doc. 9 fascicolo attore).
In data 10.10.2022 la compagnia assicurativa ha rigettato la richiesta risarcitoria dell'odierno attore. Nella “comunicazione di rifiuto alla richiesta di risarcimento danni” si legge: “con la presente Le comunichiamo che, sulla base della documentazione e informazioni da Lei trasmesse
— nella richiesta di risarcimento danni o come da nostra comunicazione di richiesta di integrazione dd. 20/09/2022 - (comunicazione 8) e comunicazione dd. - (comunicazione 3) — del:
(1) Codice fiscale / Partita IVA
(2) L'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili
(3) Dati relativi alla proprietà della cosa danneggiata
(4) La descrizione della dinamica e delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro
Come da documentazione che abbiamo richiesto o ottenuto:
(5) Dati AIMA relativi alla copertura RCA del veicolo danneggiato
(6) Perizia tecnica da parte del perito incaricato
(7) Lettera di incarico per la valutazione del danno
Abbiamo deciso di respingere la Sua richiesta di risarcimento.
Non si ritiene di inviare un'offerta congrua e motivata per le seguenti ragioni:
(a) Il danno per il quale è richiesto il risarcimento nell'ambito della determinazione della responsabilità extracontrattuale deve essere reale e determinabile, requisiti questi che finora non siamo stati in grado di stabilire,
(b) La responsabilità extracontrattuale per il sinistro stradale assunta dal nostro assicurato con la sottoscrizione della Constatazione amichevole dell'Incidente presume che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze indicate nella Constatazione stessa, il che non esclude il nostro diritto, in qualità di assicuratore responsabile di prova contraria (art. 143 c. 2 Codice delle Assicurazioni Private).
(c) Sulla base dell'istruttoria effettuata e dei fatti accertati indicati nella presente comunicazione
— in particolare, visto che, nella data del sinistro, il Suo veicolo non era assicurato con una polizza RCA obbligatoria così come previsto dall'art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private
- 11 - — risulta precluso il suo diritto al risarcimento dei danni subiti dal sinistro in oggetto” (cfr. doc. allegato alla comparsa di risposta di parte convenuta).
A questo punto va ricordato che secondo la tesi della convenuta “Nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia ottemperato gli obblighi di cui era gravata comunicando – in uno con la richiesta risarcitoria – tutto quanto prescritto dall'art. 148 codice delle assicurazioni, omettendo in particolare di fornire i dati relativi alla richiesta risarcitoria relativa al danno patrimoniale, che viene oggi avanzato in misura considerevole” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che da un lato il signor sia stato sottoposto a visita Pt_1 medico legale, mentre la documentazione relativa ai redditi e all'occupazione del danneggiato, che non era stata allegata alla richiesta iniziale, non è mai stata chiesta dall'assicurazione in sede stragiudiziale.
La compagnia, infatti, non ha indicato né prodotto alcuna comunicazione dalla quale potesse emergere una siffatta richiesta integrativa.
In mancanza di tale prova, pertanto, non può ritenersi integrata alcuna violazione degli artt. 145
e 148 del codice delle assicurazioni, posto che se l'assicuratore della r.c.a. non ne chiede l'integrazione, la richiesta stragiudiziale incompleta non rende improponibile la domanda giudiziale.
Si osserva, inoltre, che l'assicurazione avrebbe comunque potuto formulare un'offerta limitata al danno alla salute, indipendentemente dalla produzione dei dati reddituali, considerato che il danneggiato era stato sottoposto a visita medico-legale dal medico fiduciario della stessa compagnia (cfr. doc. 29-34 fascicolo attore), sicché l'assicuratore disponeva già degli elementi necessari per la valutazione del danno alla persona.
L'istruttoria iniziale, peraltro, si è chiusa con un rigetto dell'istanza per una ragione che nulla aveva a che vedere con i dati asseritamente omessi, il che, oltre a rendere non indispensabile tale documentazione, dimostra che quella funzione di discovery dei dati utili alla valutazione della responsabilità era stata assolta.
La procedura stragiudiziale prevista dall'art. 148 cod. ass. con la risposta del 10.10.2022, dunque, si era esaurita e nulla impediva all'attore di proporre l'azione diretta.
4.3 Nella predetta “comunicazione di rifiuto alla richiesta di risarcimento danni” la compagnia aveva anche evidenziato il mancato assolvimento dell'obbligo assicurativo del veicolo condotto
- 12 - dall'attore e nella comparsa conclusionale ha prospettato l'improcedibilità della domanda anche per la violazione dell'art. 122 cod. ass..
Ebbene va ricordato che tale norma non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144, né sulla procedibilità della domanda.
L'art. 122, infatti, per quanto qui interessa, detta un obbligo relativo alla fase di messa in circolazione di un veicolo, mentre l'art. 144 prevede, sempre per quanto qui interessa, che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all'assicurazione
“ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”
(comma 1), con litisconsorzio necessario includente il “responsabile del danno” (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4).
Ciò posto, questo non significa tuttavia che il soggetto danneggiato a seguito di un sinistro trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144 “sbarrata” dall'inammissibilità per il solo fatto che stava circolando con un veicolo non assicurato
Sul punto la Suprema Corte ha affermato infatti che “qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X - "Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti" -, e in particolare nel suo capo I - "Obbligo di assicurazione" - expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare
l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a. E se per il trasportato "occasionale", privo di qualunque specifico rapporto con la proprietà e/o l'utilizzo del veicolo, ciò sarebbe contrario ad ogni principio di uguale tutela, come sancito nel più alto livello normativo, per il proprietario e il conducente comunque si tratterebbe di una deminutio di tale calibro da rendere appunto necessaria una scelta espressa da parte del legislatore, considerato che, tra l'altro, un'assoluta inammissibilità impedirebbe di fruire degli effetti del contratto assicurativo dell'altro veicolo anche nel caso in cui questo rivesta il ruolo di responsabile civile in misura completa, senza alcun concorso di colpa riconducibile a chi però in tal modo non sarebbe legittimato ad agire
- 13 - ex art. 144, pervenendo così a un'assoluta illogicità nel bilanciamento dei valori e delle correlate tutele normative" (cfr. Cass. n. 1179 del 17/01/2022 e Cass. 09/02/2022, n. 4201).
SULL'AMMISSIBILITÀ DEL VERBALE INTEGRALE DELL'UDIENZA PENALE DEL 9
MAGGIO 2023
5. Sempre in via preliminare occorre osservare che con note di trattazione scritta del 04.03.2025 la compagnia assicurativa ha prodotto copia integrale del verbale dell'udienza dibattimentale del
09.05.2023, dal quale emergerebbe lo stato di ebrezza del signor al momento del Pt_1 sinistro.
Lo stesso verbale era già stato depositato da parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. sebbene soltanto in forma di estratto (doc. 23 fascicolo attore).
La compagnia ha rappresentato di essere venuta in possesso degli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di a seguito del sinistro per cui è causa e, nello specifico, CP_3 dell'integrale verbale dell'udienza dibattimentale del 09.05.2023, soltanto in epoca successiva al decorso delle preclusioni assertive e probatorie.
Con tale nota di deposito si è evidenziato, in particolare, che il verbale depositato dall'attore
“non solo è riportato in “estratto” come menzionato ex adverso, ma addirittura è stato manipolato al fine di occultare importanti informazioni rilevanti per gli accertamenti di cui è causa. In particolare, una parte del contenuto di pagina 11 del predetto verbale è stata coperta con un foglio bianco, per evitare che si potesse avere contezza dello stato psicofisico in cui versava il danneggiato”.
All'udienza del 13.3.2025 il difensore dell'attore ha eccepito “la tardività e dunque
l'inammissibilità di tali deduzioni e produzioni sulle quali non si accetta il contraddittorio”
5.1 L'eccezione di tardività sollevata dall'attore è fondata.
Occorre infatti rammentare che secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte le
“norme che stabiliscono preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti” (cfr. Cass. n. 12108 del
22/06/2020) tanto che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata anche d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.
- 14 - Siffatte preclusioni, dunque, non sono dalle parti derogabili e non sono neppure superabili per effetto della sola rilevanza di un documento, salvo che si tratti di documento realmente sopravvenuto.
In tale prospettiva va ricordato che la nozione di documento sopravvenuto riguarda esclusivamente gli atti formatisi successivamente alla scadenza delle preclusioni probatorie, come ricordato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la circostanza che un documento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15879; Cass., sez. 6 -
3, 15/10/2018, n. 25631; Cass., sez. 3, 14/03/2006, n. 5465; Cass., sez. L, 22/05/2006, n. 11922)”
(cfr. Cass. n. 35092 del 30/12/2024).
Non può dunque rientrare nella categoria del fatto sopravvenuto la documentazione già esistente al momento della maturazione delle preclusioni, ancorché la parte ne sia venuta a conoscenza solo in epoca successiva.
Rispetto a tali mezzi di prova, dunque, la parte incorsa nella preclusione istruttoria potrà chiedere soltanto la rimessione in termini previa dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà.
Sul punto la Corte di Cassazione ha infatti ricordato che “la rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184 bis c.p.c., (applicabile nella specie "ratione temporis") che in quella di più ampia portata contenuta nell'art. 153 c.p.c., comma 2, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte perchè dettata da un fattore estraneo alla sua volontà, del quale è necessario fornire la prova ai sensi dell'art.
294 c.c. (Cass. 25/03/2011, n. 7003, Rv. 616523 01; Cass. 28/09/2011, n. 19836, Rv. 618943 -
01; Cass. 27/10/2015, n. 21794, Rv. 637539 - 01; Cass. 14/10/2015, n. 20746, Rv. 637307 - 01)”
(cfr. Cass. n. 17729 del 06/07/2018).
Merita di essere segnalata anche questa ulteriore pronuncia: “deve essere cassata la statuizione della sentenza impugnata che ha dichiarato la ammissibilità della produzione documentale tardiva, effettuata oltre la scadenza dei termini perentori assegnati dal primo giudice ai sensi dell'art. 184 c.p.c., (nel testo anteriore al D.L. n. 35 del 2005 conv. in L. n. 263 del 2005), sulla base della "funzione non già dimostrativa dei fatti costitutivi.....bensì di confutazione
- 15 - dell'attendibilità dei testimoni addotti dall'attore, la cui necessità è emersa solo all'esito dell'assunzione dei mezzi di prova orale...." (cfr. motivazione sentenza appello, pag. 4), non essendo consentita alcuna regressione del processo alla fase processuale istruttoria ormai conclusa, nel caso in cui le parti non abbiano esercitato il potere di deduzione probatoria nei termini di decadenza assegnati dal Giudice, fatta salva soltanto la eventuale "rimessione in termini" per il compimento di attività processuali in ordine alle quali la parte è decaduta per causa ad essa non imputabile (art. 184 bis c.p.c., norma successivamente abrogata e riprodotta nell'art. 153 c.p.c., comma 2), che presuppone la espressa istanza di parte interessata - non essendo surrogabile dal Giudice di merito l'esercizio del potere dispositivo riservato alla parte processuale - e l'accertamento della condotta incolpevole tenuta dalla parte, da compiere secondo le modalità del procedimento previste dall'art. 294 c.p.c..” (cfr. Cass. n. 16467 del
04/07/2017).
5.2 Nel caso di specie la prima udienza di comparizione delle parti si è tenuta in data 18.01.2024, con conseguente maturazione delle preclusioni probatorie ai sensi dell'art 171 ter c.p.c. venti giorni prima dell'udienza ovvero dieci giorni prima per l'indicazione della prova contraria.
Il verbale dibattimentale si è quindi formato in data antecedente, ovvero il 09.05.2023, per cui il documento non può certamente qualificarsi come sopravvenuto, né può assumere rilievo, al fine di superare siffatta preclusione, la circostanza che la compagnia assicurativa abbia acquisito solo successivamente la versione integrale del verbale, posto che incombeva sulla stessa l'onere di attivarsi per procurarsi tempestivamente la documentazione rilevante ai fini della difesa e di produrla nei termini di legge.
Non sussistono nemmeno i presupposti per giustificare una rimessione in termini.
Tale documento, infatti, è stato prodotto dall'attore con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.
(doc. 23).
Tale produzione è avvenuta in maniera parziale, come anzitutto prospettato dall'attore che a pagina uno della memoria ha comunicato il deposito dell'“estratto testimonianza Agente
processo penale a carico di e, in ogni caso, come si evince Testimone_1 CP_3 chiaramente dalla visione del documento la cui ultima pagina contiene soltanto una parte del verbale stenotipico (circa metà pagina è in bianco).
Ciò significa, pertanto, che la compagnia di assicurazione aveva tutti gli strumenti per poter accertare che la testimonianza resa dall'agente nel processo penale non era stata Tes_1
- 16 - riportata dall'attore nella sua integralità e, conseguentemente, richiedere con la memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., che è appunto dedicata alla formulazione di richieste istruttorie a prova contraria, l'esibizione in giudizio del verbale completo.
Non è dunque possibile affermare che la convenuta sia incorsa incolpevolmente in una decadenza processuale, sicché va dichiarata inammissibile la produzione documentale effettuata il 4.3.2024 e, conseguentemente, inutilizzabili ai fini della decisione tutte le informazioni contenute all'interno di tale documento.
DINAMICA DEL SINISTRO
6. Ciò premesso, l'incidente è avvenuto il 09.08.2021, alle ore 7:30 circa, in località Ponte Rio, frazione di Mondolfo, lungo la SP 424 Pergolese all'altezza dell'intersezione con la SP 154 Degli
Sclavini.
Secondo la prospettazione attorea il sinistro si sarebbe verificato per colpa esclusiva dell'autovettura condotta da il quale si trovava a percorrere la SP 424 Pergolese CP_3 con direzione di marcia da monte verso mare allorquando, giunto all'intersezione con la SP 154
Degli Sclavini, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra, non avvedendosi del sopraggiungere del ciclomotore MBK da lui condotto con direzione di marcia opposta, CP_6 senza cedergli la dovuta precedenza gli tagliava la strada causando inevitabilmente l'impatto e la conseguente rovinosa caduta a terra.
6.1 La compagnia assicurativa ha dedotto l'assoluta mancanza di prova circa l'esatta dinamica del sinistro e, conseguentemente, circa l'esclusiva responsabilità del signor nella CP_3 determinazione del sinistro per cui è causa.
6.2 In seguito al sinistro è intervenuta sul posto la Polizia locale di Mondolfo che ha eseguito un rilievo planimetrico con misure e posizionamento dei mezzi e identificazione di eventuali tracce
(doc. 21 fascicolo attore), oltre ad aver predisposto un fascicolo fotografico relativo al sinistro
(doc. 20 fascicolo attore).
Sulla base dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte e dei danni ai veicoli, nel verbale di contestazione dell'11.09.2021 (doc. 22 fascicolo attore) la Polizia Locale di Mondolfo ha provveduto a descrivere il luogo dell'incidente ed il punto d'urto, a ricostruire la dinamica del sinistro e a valutare la conformità della condotta di entrambi i conducenti alle regole previste nel codice della strada e alle normali regole di prudenza, diligenza e perizia che devono caratterizzare la circolazione stradale.
- 17 - In particolare, si legge nel verbale di contestazione che “ha commesso la seguente CP_3 violazione al Codice della Strada: Articolo 145 commi 2 e 10 del Codice della Strada perché quale conducente del veicolo sopra indicato, il giorno 9 agosto u. s. alle ore 07:30, nel percorrere la Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione monte – mare, all'intersezione con la Strada Provinciale 154 detta posta alla sua sinistra effettuava la manovra Persona_1 di svolta a sinistra intersecando la traiettoria ad un ciclomotore proveniente da destra. Nella fattispecie, alla guida dell'autovettura FIAT PUNTO targata CG462ZR, CP_3 dopo aver percorso la Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione monte – mare, giunto in corrispondenza dell'intersezione con la Strada Degli Sclavini posta alla sua sinistra, effettuava la manovra di svolta a sinistra omettendo di concedere la precedenza ad un ciclomotore che nel frangente procedeva sulla Strada Provinciale 424 Pergolese con direzione mare – monte, coinvolgendolo in incidente stradale. L'area d'urto veniva rilevata sulla corsia di pertinenza del ciclomotore, al centro della stessa, e vedeva coinvolti la parte anteriore centrale dell'autovettura contro la parte anteriore del ciclomotore. Dal sinistro il ciclomotorista riportava lesioni gravi. La violazione è emersa nei giorni successivi, a conclusione degli accertamenti susseguenti al sinistro stradale, occorso come anzidetto in data 09/08/2021, e finalizzati a ricostruirne compiutamente la dinamica”.
6.3 A questo punto è possibile trarre le conclusioni per quanto di rilievo ai fini della decisione.
Bisogna premettere che, ai sensi dell'art. 2054 cod. civ. il conducente è responsabile dei danni cagionati dalla circolazione del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” e, nel caso di scontro tra veicoli, “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno”.
Tale presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha invero funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro.
In particolare, secondo la Suprema Corte:
- “la certezza della colpa nella condotta, purché potenzialmente idonea a determinare l'evento, di uno dei conducenti nella causazione di uno scontro tra veicoli libera l'altro conducente dalla presunzione - che mantiene un carattere residuale - della sua concorrente responsabilità di cui all'art. 2054,2 comma, c.c. nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per
- 18 - evitare il danno;
e comunque la certezza delle condotte di entrambi i conducenti non esime il giudice dalla ricostruzione effettiva del concreto apporto causale di ognuna nella determinazione dell'evento, rendendo non corretta l'applicazione della presunzione, che deve mantenere un carattere residuale e cioè limitato all'ipotesi della concreta impossibilità della determinazione dell'incidenza causale delle condotte di tutti i conducenti (v. Cass., Sez. III,
13/5/2021, n. 12884; in precedenza, Cass., Sez. III, 7/6/2011, n. 12408)” (cfr. Cass. n. 15152 del
30.5.2023);
- “l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c.” (cfr. Cass. n. 13540 del 17/05/2023);
- “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226).
E' stato bensì anche affermato che l'infrazione, pur grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. 15/01/2003, n. 477;
17/01/1996, n. 343).
Ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente” (cfr. Cass. n. 19115 del 15/09/2020).
Ciò significa che per affermare la responsabilità esclusiva di un conducente va individuata in concreto non soltanto la condotta colposa generica e specifica tenuta da questo, ma va anche escluso qualsiasi profilo di colpa ascrivibile all'altro conducente.
Per compiere questo secondo accertamento va fornita la prova non solo dell'elemento negativo della condotta del conducente del veicolo, ossia del non aver violato specifiche norme di legge o di diligenza, prudenza e perizia, ma anche dell'elemento positivo, consistente nel concreto e attivo tentativo di evitare in ogni modo il sinistro, approntando idonee manovre di emergenza.
La prova liberatoria per il superamento della presunzione di colpa di cui all'art. 2054 comma 2
c.c. non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver
- 19 - arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente.
6.4 Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie e considerata la particolare avvistabilità ed evitabilità del ciclomotore impattato, emerge che la condotta di CP_3 ha avuto un ruolo causale esclusivo.
Ciò, in particolare, risulta dalla congiunta considerazione delle seguenti circostanze:
- il ciclomotore condotto dall'attore era facilmente avvistabile tenuto conto delle condizioni dei luoghi (proveniva dalla direzione opposta in un tratto di strada rettilineo) e dell'ora diurna (ore
7.30 circa);
- al conducente dell'autovettura risulta essere stata irrogata la contravvenzione di cui all'art. 145, commi 2 e 10, del codice della strada per omessa osservanza dell'obbligo di dare la precedenza;
- l'area d'urto è stata rilevata sulla corsia di pertinenza del ciclomotore, al centro della stessa, e ha visto coinvolti la parte anteriore centrale dell'autovettura contro la parte anteriore del ciclomotore (cfr. fascicolo fotografico e verbale di contestazione dell'11.09.2021, docc. 20 e 22 fascicolo attore);
- dalle fotografie si evince chiaramente che il conducente della fiat Punto aveva occupato gran parte della corsia opposta, per cui considerato che la svolta è stata effettuata in prossima dell'intersezione con un'altra strada l'attore di fatto non aveva spazio idoneo per porre in essere una manovra emergenziale (avrebbe al massimo potuto svoltare repentinamente a destra con il rischio però di impattare con eventuali veicoli provenienti dall'intersezione con via degli
Scalvini oppure colpire il muretto che delimita l'inizio di tale via);
- la fiat Punto, inoltre, aveva ampiamente superato la mezzeria per cui non è possibile affermare che l'attore non stesse rispettando le norme sulla circolazione che impongono, per ovvi motivi di prudenza, di tenere la destra anche all'interno della propria carreggiata, tanto che sul punto non risulta essere stata applicata alcuna sanzione al signor Pt_1
- l'attore stava guidando un ciclomotore (cfr. verbale di contestazione dell'infrazione elevata al signor doc. 22), ovvero un veicolo che per espressa previsione dell'art. 52 cod. strada ha CP_3
“a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a
4.000 watt, se ad alimentazione elettrica” e “b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h”, caratteristiche che dunque sono sintomatiche di un mezzo che circola
- 20 - a velocità ridotta, sicché va escluso qualsiasi possibile addebito di eccesso di velocità in capo all'attore.
In conclusione, non vi sono elementi per poter affermare che anche l'attore con la propria condotta possa aver contribuito alla causazione del sinistro per il quale, dunque, deve ritenersi responsabile in via esclusiva esclusivo il convenuto CP_3
LE PRETESE RISARCITORIE AVANZATE DALL'ATTORE.
IL DANNO NON PATRIMONIALE.
7. ha domandato il risarcimento del danno per le conseguenze alla salute Parte_1 patite a seguito del sinistro, rappresentando che in seguito alla collisione ha riportato una
“frattura pluriframmentaria terzo distale di femore dx esposta - frattura rotula destra - frattura pluriframmentata terzo prossimale tibia destra esposta - frattura pluriframmentata terzo prossimale tibia sn con esposizione puntiforme”, oltre alle spese mediche sostenute.
L'attore, inoltre, ha richiesto un aumento della liquidazione per la sofferenza soggettiva e per la personalizzazione del danno sul presupposto che a seguito dell'incidente sono residuati gravi postumi, disfunzioni e dolorabilità ad entrambi gli arti inferiori che, fra l'altro, hanno reso impossibile qualunque sport o attività fisica, lo svolgimento di attività lavorativa non intellettuale considerato che è un operaio e non sa fare altro e larga parte delle attività quotidiane e sociali in quanto vive da solo e non ha familiari che lo possono aiutare o trasportare.
Ha altresì chiesto il danno per perdita di reddito e di pensione posto che dall'epoca del sinistro non ha più potuto prestare attività lavorativa, percependo esclusivamente un reddito di cittadinanza pari ad euro 515,00 mensili.
Con la precisazione delle conclusioni l'attore ha modificato la domanda in punto di quantum debeatur chiedendo un risarcimento danni di complessivi euro 274.071,00, salva la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata annualmente a decorrere dal 01.01.2024, rinunciando al danno per perdita di pensione
(avendo lo stesso ripreso a lavorare dal mese di gennaio 2024) e limitando le spese mediche alle visite e perizie del dott. , oltre al rimborso del costo del consulente di parte pari ad euro Per_2
366,00.
7.1 La convenuta ha contestato l'entità del danno, rilevando in particolare con riferimento al danno morale ed alla richiesta di personalizzazione la mancata allegazione di qualsiasi pregiudizio meritevole di tutela risarcitoria.
- 21 - 7.2 Le condizioni del danneggiato sono state oggetto di ctu medico legale nella quale l'esperto nominato ha rilevato che a causa del sinistro il signor ha subito le seguenti lesioni: Pt_1
“- esiti di frattura pluri-frammentaria terzo distale di femore destro esposta, trattata dapprima con fissatore esterno e poi con intervento chirurgico di osteo-sintesi con placca e viti;
- esiti di frattura rotula destra trattata in maniera conservativa;
- esiti di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale di tibia destra esposta trattata chirurgicamente;
- esiti di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale di tibia sinistra con esposizione puntiforme trattata chirurgicamente.” (pag. 17).
Tale lesività ha comportato sia un'inabilità temporanea che dei postumi permanenti.
L'attore ha subito una inabilità temporanea la cui durata “può essere indicata nella misura complessiva di giorni 300 giorni, ovvero 30 giorni di IT Assoluta (giornate di ricovero presso
Ospedali Riuniti Ancona); 90 giorni di ITP al 75% (periodo di ricovero presso la struttura riabilitativa); 90 giorni di ITP al 50% e 90 giorni di ITP al 25%” (pag. 18).
I postumi permanenti, invece, “possono essere valutati nella misura del 35%” (pagg. 18-19).
Per quanto riguarda le spese mediche e di cura, l'esperto ha rilevato che “non vi sono spese mediche documentate in atti né si ritiene, attualmente, che il debba sostenere ulteriori Pt_1 spese relativamente alla problematica in esame”.
Appare opportuno, infine, precisare che nella descrizione della vicenda clinica, il ctu ha rilevato come “negli atti depositati nel fascicolo processuale non si rinvenga alcun verbale di pronto soccorso” (pag. 14).
È tuttavia necessario evidenziare che tale verbale è stato effettivamente prodotto in giudizio dalla parte attrice con la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. (doc. 17).
7.3 Le conclusioni rassegnate dal ctu sono state oggetto di osservazioni da parte del consulente nominato dalla convenuta limitatamente alla quantificazione dell'inabilità temporanea, che ammonterebbe secondo tale tesi difensiva a 98 giorni complessivi, mentre la restante parte dell'elaborato peritale non ha ricevuto contestazioni.
Sul punto l'esperto ha chiarito che “un quadro polifratturativo, come nel caso di specie, recante una combinazione di fratture di femore, rotula e tibia di un arto, congiuntamente ad una frattura tibiale controlaterale, comporta una sfida significativa in termini di stabilità posturale e
- 22 - deambulazione. Le fratture multiple comportano un periodo prolungato di immobilità, evento che concausa ipotrofia muscolare e contestuale riduzione della forza. Le fratture interessanti entrambi gli arti inferiori comportano dunque inevitabili squilibri funzionali, rendendo difficile il mantenimento di una postura eretta e simmetrica o in alternativa rendendo più gravoso e lungo il periodo di recupero. L'impossibilità di carico iniziale sugli arti fratturati richiede l'uso di ausili e successivamente, una prolungata fase fisioterapica per la graduale riacquisizione del carico e la rieducazione del passo. Occorre altresì considerare che le fratture di rotula e femore, in particolare, riducono fortemente la mobilità del ginocchio e dell'anca, influenzando negativamente la qualità deambulatoria.
Appare dunque essenziale una fisioterapia intensiva e prolungata per il recupero di forza, mobilità e coordinazione. Tale percorso richiede, necessariamente, tempi di recupero prolungati anche fino a 6 mesi per le fratture di femore. Nei casi più severi, tale tempo può ulteriormente protrarsi. Per le fratture di rotula il recupero può richiedere dai 3 ai 6 mesi, così come per le fratture tibiali. Tali tempi sono tuttavia variabili e dipendendo anche dal soggetto o dalle sue richieste funzionali, potendo estendersi anche fino a un anno per fratture più gravi o se ci sono complicazioni.
Occorre dunque considerare, complessivamente, il maggiore tempo totale di recupero in virtù della necessità di riabilitazione estesa, stante il gravoso quadro polifratturativo a carico di entrambi gli arti inferiori, severamente impattanti sulla capacità di mantenere la posizione statica e sulla capacità deambulatoria della persona.
Non appare pertanto ammissibile considerare un periodo di inabilità temporanea protratto dalla data dell'evento sinistroso sino alla dimissione dalla struttura riabilitativa “G. di Bari” di Fano
(PU), come suggerito dal C.T. CP_7
Infatti seppur vi sia carenza documentale non deve sottintendersi che il recupero fu veloce anzi potrebbe dipendere dalle scarse risorse economiche del periziando o dalla sua incapacità a prendere parte assidua a programmi terapeutici (che il più delle volte necessitano di una rete sociale che possa aiutare il paziente a raggiungere il luogo di recupero e a portarlo a domicilio).
Non sempre la carenza documentale testimonia un breve periodo di malattia intesa in senso medico legale.
- 23 - Si vuole evidenziare che alla data di dimissione dalla citata struttura il paziente “in grado di deambulare autonomamente con deambulatore o con 2 stampelle e supervisione” secondo quanto descritto nella relazione fisiatrica redatta in pari data.
Appare dunque pacifico ritenere che, alla data del 15.11.2021, il non avesse ancora Pt_1 ultimato il percorso riabilitativo necessario finalizzato alla ripresa della deambulazione autonoma, priva di ausili e senza necessità di supervisione.
Si vuole altresì aggiungere che in data 10.11.2021 il giungeva altresì all'attenzione Pt_1 dei Sanitari dell'U.O dell' Controparte_8 Controparte_9 di Ancona, quando si attestavano fratture ancora “in via di consolidazione”e la necessità di proseguire FKT volta al recupero della flessoestensione del ginocchio destro e della deambulazione autonoma evitando “sovraccarichi per ulteriori 60 giorni”.
La condizione clinica del appariva pertanto ben distante da una consolidazione del Pt_1 quadro fratturativo, nonché del termine dell'iter riabilitativo, necessitando a novembre 2021 di ulteriori due mesi solo per la ripresa dei sovraccarichi funzionali. Da ultimo appare necessario evidenziare che la valutazione posta da parte della sottoscritta non può compendiarsi nella sola analisi sterile della documentazione sanitaria versata in atti. Occorre altresì tener conto dell'usuale evoluzione di casi consimili, dell'esperienza e delle evidenze della Letteratura di merito, calandosi al caso di specie, ritenuto di particolare complessità e gravosità lesiva. Si ritiene, infine, di confermare quanto già precedentemente esposto in merito alla valutazione del periodo di inabilità temporanea del per la cui trattazione si rimanda all'elaborato Pt_1 integrale” (pagg. 23-25).
7.4 La risposta fornita dal ctu appare esaustiva e completa, anche alla luce delle osservazioni sollevate dal consulente di parte, alle quali il ctu ha risposto specificando le ragioni che hanno determinato una quantificazione dell'invalidità temporanea in giorni 300.
7.5. Ciò posto, con riferimento ai criteri di liquidazione del danno alla salute subito in occasione di un sinistro stradale va evidenziato che il Tribunale di Milano con ordinanza del 18.07.2025 n.
4915 ha sollevato la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., sul “se, in relazione alla controversia sub judice, relativa ad una domanda risarcitoria di danno alla salute superiore al 9% derivante da sinistro della circolazione stradale avvenuto prima del 5.03.2025, tenuto conto della sopravvenuta emanazione del D.PR. n. 12/2025 in vigore dal 5 marzo 2025, che ha approvato la TUN. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private, il
- 24 - giudice: 1) in conformità con gli assunti della sentenza Cass. n. 12408/2011 (poi ribaditi nella sentenza Cass., n. 10579/2021), per non incorrere nel vizio di violazione di legge, deve continuare ad applicare la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (ad oggi le Tabelle milanesi Edizione 2024), che ha acquistato una sorta di efficacia para-normativa, "quale parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli arti. 1226 e 2056 cod. civ."; 2) oppure, per non incorrere nel vizio di violazione di legge, dovrà necessariamente applicare la TUN., avendo questa assunto, dopo l'emanazione del D.PR.
n. 12/2025, valenza, in linea generale, di nuovo parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.; 3) oppure, con adeguata motivazione, sarà libero di applicare, in tutto o in parte, la TUN, ovvero la Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute approvata dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano (Edizione 2024), in base alle peculiarità della fattispecie concreta”.
Il Primo Presidente della Corte di Cassazione, con provvedimento reso in data 16.09.2025, ha ritenuto sussistenti le condizioni di cui all'art. 363 bis c.p.c. per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Milano ed ha assegnato la questione alla Terza Sezione
Civile, cui è demandato il quesito relativo alla applicabilità/inapplicabilità retroattiva della
T.U.N. rispetto alle tabelle dell'Osservatorio del Tribunale di Milano.
In attesa della decisione della Corte di Cassazione sul rinvio pregiudiziale il Tribunale ritiene che la T.U.N. (Tabella Unica Nazionale) ex art. 138 Codice delle Assicurazioni Private possa essere considerata come parametro equitativo ex art. 1226 c.c. in luogo delle tabelle milanesi.
La nuova Tabella Unica Nazionale ha infatti sostituito le tabelle di matrice giurisprudenziale come misura dell'equità della liquidazione del danno non patrimoniale, intesa dalla giurisprudenza di legittimità non solo come equità del caso concreto, ma anche come forma di parità di trattamento, che oggi viene garantita in maniera ancora più efficace mediante la Tabella
Unica Nazionale introdotta con decreto del Presidente della Repubblica, la quale del resto è tributaria, per espressa previsione legislativa, “dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità”, prevedendo anch'essa un sistema a punto variabile in funzione decrescente dell'età e crescente in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.
- 25 - Pertanto, poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è rimessa a una valutazione equitativa del giudice al momento della decisione e deve essere condotta utilizzando i criteri di determinazione dell'equità risarcitoria vigenti al momento in cui la sentenza interviene, è ben possibile applicare la Tabella Unica Nazionale, tenuto conto peraltro che tale soluzione appare funzionale anche a garantire una lettura costituzionalmente orientata del meccanismo risarcitorio che, altrimenti, essendo oramai stata pubblicata la tabella, potrebbe giustificare per situazioni analoghe liquidazioni difformi a seconda della data di verificazione del sinistro.
Tale ricostruzione, peraltro, può trovare conferma in quanto affermato dalla stessa Corte di
Cassazione secondo cui non osta all'impiego della Tabella “la previsione contenuta nell'articolo
5 del citato D.P.R. circa l'applicabilità delle disposizioni "ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore” valendo tale limitazione “ad escludere solo un'applicazione diretta delle dette tabelle ma non anche un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori il più possibile idonei ad assicurare quella uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi che costituisce indispensabile declinazione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. (Cass. n. 12408 del 07/06/2011)” (cfr. Cass. n.
11319 del 29.04.2025).
7.6 Ciò chiarito, alla luce delle risultanze della ctu, pertanto, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (59 anni), in applicazione della Tabella Unica Nazionale a va liquidato l'importo complessivo di euro 153.879,08 (euro 140.662,91 per Parte_1 invalidità permanente;
2.402,94 euro per inabilità temporanea assoluta;
5.406,62 euro per inabilità parziale al 75%; 3.604,41 euro per inabilità temporanea parziale al 50%; 1.802,21 euro per inabilità temporanea parziale al 25%).
7.7 L'attore ha poi chiesto la personalizzazione del danno in quanto i gravi postumi agli arti inferiori renderebbero impossibile qualunque sport o attività fisica, lo svolgimento di attività lavorativa non intellettuale e larga parte delle attività quotidiane e sociali.
Ai sensi dell'art. 138, comma 3, cod. ass., “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati” della vita del danneggiato, la quantificazione del danno biologico può essere aumentata nella misura massima del 30% (c.d. “personalizzazione”).
Non c'è dubbio che un evento lesivo può incidere in vari modi sull'attività di lavoro dell'infortunato. Tra le possibili conseguenze si può dare il caso che la vittima conservi il reddito,
- 26 - ma lavori con maggior usura, fatica e difficoltà. È questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioè la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro.
Tale danno non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione della sensazione di benessere inteso quale assenza di dolore, sensazione provata dal lavoratore nello svolgimento dell'attività lavorativa. Costituiscono, ad esempio, ipotesi di lesione della cenestesi lavorativa la maggiore stancabilità, la necessità per lavoratori di attingere alle c.d. energie di riserva, il maggior sforzo necessario per compiere le medesime attività svolte prima del sinistro. In tutti questi casi si verifica una limitazione dell'aspetto dinamico relazionale della persona, tanto che va liquidato come danno alla salute mediante un appesantimento del valore monetario di ciascun punto, escluso, invece, il ricorso al parametro del reddito percepito dal soggetto leso.
Ha chiarito la Suprema Corte che “il danno da lesione della cenestesi lavorativa, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo della perdita di opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo. Tale tipologia di danno, se configurabile nella concreta fattispecie sottoposta all'esame del giudice di merito, va liquidato all'interno della liquidazione del danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto” (cfr. Cass. n. 21322 del 25/07/2025).
Nel caso di specie si deve considerare che il signor svolgeva e svolge un'attività Pt_1 lavorativa che richiede un impiego quotidiano della forza fisica.
Prima del sinistro, infatti, l'attore lavorava come operaio presso la Controparte_10
(doc. 24-28 fascicolo attore).
Dal mese di gennaio 2024 è stato nuovamente assunto dal precedente datore di lavoro con mansioni limitate per il suo stato fisico (guida di una spazzatrice elettrica all'interno dei capannoni), a tempo determinato e con orario part time (doc. 35 depositato con nota di deposito del 04.07.2024 e doc. depositati con nota di deposito del 04.09.2024).
A tal riguardo la testimone socia della sentita Tes_2 Controparte_10 all'udienza del 03.07.2024, ha riferito: “14) è vero, dall'incidente non ha più potuto lavorare.
- 27 - Come ho detto in precedenza da gennaio 2024 lo abbiamo nuovamente assunto con un contratto
a 21 ore settimanali, siamo riusciti a trovare una mansione che sia compatibile con la sua invalidità (guida una spazzatrice elettrica all'interno dei nostri capannoni), anche se nonostante
l'orario ridotto e l'attività da seduto si stanca”.
Il testimone socio e amministratore della sentito alla Testimone_3 Controparte_10 medesima udienza del 03.07.2024, ha dichiarato: “14) dall'incidente non ha più lavorato, poi noi lo abbiamo riassunto a gennaio 2024 con un contratto part time a 21 ore settimanali. Noi abbiamo uno stabilimento di oltre 10.000 mq e lui guida una motoscopa, ma nonostante tutto mi dicono che si stanca, perché è debilitato”.
Da tali deposizioni, dunque, è possibile dedurre che a causa del sinistro il signor si Pt_1 stanca facilmente a lavoro, svolgendo comunque un'attività che richiede un impegno fisico.
Il ctu ha espressamente esaminato tale questione ritenendo che “l'inabilità temporanea ed i postumi permanenti secondari al sinistro del 09.08.2021 incidono su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati ed obiettivamente accertati. La cenestesi lavorativa indica quella variazione della condizione di benessere e la percezione di maggiore fatica da parte di un soggetto nell'espletamento delle mansioni lavorative come diretta conseguenza di una lesione subita. Il danno globale che ha coinvolto soprattutto gli arti inferiori del Sig. è Pt_1 potenzialmente in grado di impedire qualsiasi attività lavorativa che comporti un uso preponderante della forza fisica, della resistenza per lunghi periodi di tempo sotto sforzo, nonché il protrarsi di stazione eretta ed altre attività in grado da sole o combinate di agire sul sistema osteo-muscolare degli arti inferiori. Ancora potenzialmente le capacità residue del gli consentirebbero di svolgere un'attività di tipo impiegatizio-amministrativo, se lo Pt_1 stesso avesse una preparazione adeguata ancorchè un confacente titolo di studio” (cfr. pagg. 19
e 20).
Tali difficoltà, dunque, sono assolutamente coerenti con la tipologia delle lesioni riportate e, considerata la percentuale di invalidità riscontrata, il tipo di attività svolta e l'età del danneggiato, giustificano un aumento del 15% del valore monetario corrispondente alla percentuale di invalidità.
Ciò detto, tenuto conto della somma sopra liquidata, per tale voce di danno va riconosciuto un importo di euro 23.081,86.
7.8 Parte attrice ha poi domandato una somma a titolo di danno morale.
- 28 - Tale pretesa risarcitoria, essendo priva di qualsiasi specifica allegazione, non può essere accolta.
Va infatti ricordato che a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 26972 del 11/11/2008 ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l'interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale;
2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi;
4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.
Nel caso di specie il signor non ha in alcun modo descritto i pregiudizi attinenti alla Pt_1 dimensione morale patiti a seguito del sinistro, atteso che nell'atto di citazione e nelle successive memorie ex art. 171 ter c.p.c. non sono state individuate nemmeno attraverso il richiamo a generiche allegazioni - nell'atto di citazione si legge soltanto che “il danno da invalidità permanente reclamato è comprensivo di incremento per sofferenza soggettiva e aumento personalizzato, dovuti in considerazione del consistente grado di sofferenza, dolorabilità e limitazione in tutti gli atti della vita quotidiana che durerà per l'intera esistenza in quanto purtroppo le lesioni hanno interessato contemporaneamente entrambi gli arti inferiori compromettendone in maniera importante la funzionalità e la possibilità di deambulare e di stare in posizione eretta” (cfr. pagina 5) - spesso riportate come mere clausole di stile, le ripercussioni realmente verificatesi per effetto della lesione.
Il Tribunale, dunque, non può valutare quali siano state le ricadute rilevanti sulla qualità della vita e causa di sofferenze interiori di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana, come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto a quello già riconosciuto.
Per tali ragioni, non essendo configurabile nel nostro ordinamento un danno risarcibile in re ipsa, con la conseguenza che anche il danno da sofferenza morale dovrà essere allegato specificatamente, la domanda non può essere accolta (in totale assenza di specifica allegazione del pregiudizio subito risulta assolutamente superfluo richiamare il dibattito dottrinario e giurisprudenziale relativo all'autonoma risarcibilità del danno morale).
7.9 In conclusione, il danno non patrimoniale complessivo per lesione della salute è pari ad euro
176.960,94.
Le somme indicate sono già rivalutate in quanto il danno non patrimoniale è stato quantificato in applicazione di tabelle già attualizzate.
- 29 - Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi legali a partire dalla data di emissione della presente sentenza, la quale segna il momento di trasformazione del debito di valore in debito di valuta. Sul punto, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui
“l'obbligazione di risarcimento del danno configura un debito di valore, sicché, qualora si provveda all'integrale rivalutazione del credito relativo al maggior danno fino alla data della liquidazione, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, gli interessi legali sulla somma rivalutata dovranno essere calcolati dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l'effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento della obbligazione” (cfr. Cass. n. 7948 del 20/04/2020).
SPESE MEDICHE E DI PERIZIA.
8. Con riferimento alle spese mediche e peritali, l'attore aveva inizialmente richiesto nell'atto di citazione il rimborso di euro 3.000.
Il ctu ha rilevato che tali spese, per come prospettate, non risultavano adeguatamente documentate e, pertanto, non potevano essere riconosciute.
Tuttavia, con la precisazione delle conclusioni parte attrice ha rimodulato la propria domanda, limitandola all'importo di euro 1.220,00 relativo ai costi sostenuti per visite e relazioni medico legali redatte dal dott. . Per_2
Dette spese risultano comprovate dalla fattura n. 19 del 07.03.2022 e dalla fattura n. 46 del
15.07.2022 nonché dai relativi bonifici di pagamento (docc. 33 e 34 fascicolo attore), dai quali risulta il versamento della somma indicata dall'attore, per cui essendo eziologicamente connesse con il sinistro stradale giustificano il rimborso da parte dei convenuti.
DANNO PATRIMONIALE DA PERDITA DI REDDITO.
9. Nell'atto di citazione l'attore aveva richiesto il ristoro della perdita di reddito, quantificata in euro 37.521,00 (euro 4.169,00 annui per 9 anni), nonché il danno derivante dalla perdita di quota di pensione, pari ad euro 81.120,00 (euro 5.070,00 annui per 16 anni).
Nel corso del giudizio l'attore ha reperito una occupazione lavorativa tanto che in sede di precisazione delle conclusioni il difensore ha ridimensionato la domanda, limitandola alla sola perdita di reddito e chiedendo, a tale titolo, l'importo di euro 10.075,00, rinunciando espressamente alla voce relativa al danno pensionistico, poiché ha ripreso l'attività lavorativa, seppure con contratto a tempo determinato e part-time, dall'08.01.2024, con una retribuzione
- 30 - mensile di circa 950,00 euro (doc. 35 e documenti depositati con note del 04.07.2024 e
04.09.2024).
La richiesta risarcitoria merita accoglimento considerato che per effetto del sinistro l'attore non ha potuto lavorare per un rilevante lasso temporale, subendo dunque un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita di reddito.
Il danno tuttavia riguarda soltanto la mancata percezione del reddito già subita nel periodo successivo all'incidente, non potendo invece riferirsi ad un pregiudizio futuro in quanto l'attuale reddito dell'attore è maggiore di quello prodotto prima del sinistro.
La liquidazione del danno deve avvenire conformemente a quanto previsto dall'art. 137 cod. ass. secondo cui “Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge”.
La Suprema Corte nel fornire l'interpretazione della norma ha affermato che “L'art. 137, comma
1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato” (cfr. Cass. n.11320 del 29/04/2025).
Dalla documentazione reddituale prodotta emerge che prima del sinistro del 09.08.2021 l'attore svolgeva mansioni di operaio presso la percependo un reddito lordo Controparte_10 di euro 3.773,83 con imposta lorda di 867,98 nell'anno 2019, di euro 1.141,00 con imposta lorda di 262,56 euro nel 2020 e di euro 1.031,82 con imposta lorda di 237,32 euro nel 2021 (anno del sinistro) (docc. 24, 25 e 26 fascicolo attore).
Il reddito maggiore, dunque, è stato percepito nel 2019 e, tenuto conto delle ritenute fiscali, ammonta ad euro 2.905 (circa 242 euro al mese).
- 31 - Tenuto conto del periodo di effettiva inattività lavorativa, coincidente con gli ultimi mesi del
2021 (il sinistro si è verificato ad agosto, per cui va riconosciuto un danno per i mesi successivi)
e con gli anni 2022 e 2023 appare equo riconoscere all'attore, a titolo di danno patrimoniale da perdita di reddito, l'importo di euro 6.778 (2.905 euro per gli anni 2022 e 2023 e 968 euro per i restanti mesi del 2021)
LE SPESE DI LITE.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza vengono liquidate in complessivi euro 7.052,00
(euro 1.276,00 per la fase di studio, 814,00 euro er la fase introduttiva, 2.835,00 euro per la fase istruttoria ed 2.127,00 euro per la fase decisionale), tenuto conto che il valore della causa è pari alla somma riconosciuta (ai sensi dell'art. 5 DM 55/2014 “Nei giudizi per pagamento di somme
o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice”) e che non essendo state trattate questioni di particolare complessità sussistono i presupposti per applicare i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 nella sua vigente formulazione.
Anche la spesa del ctu dovrà seguire tale regolamentazione.
Parte attrice ha poi richiesto il rimborso del compenso versato al proprio consulente di parte.
A tal proposito va ricordato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “è tralatizio, invece, il principio secondo cui sono ripetibili dalla parte vittoriosa gli onorari del consulente tecnico da essa assunto (Cass. n. 1626 del 1965; conf.
n. 625 del 1972). Questa Corte ha più volte avuto modo di affermare che le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi
l'eccessività o la superfluità, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1 (Cass. n. 3716 del 11/06/1980: conf. Cass. n. 10173 del 2015, n. 84 del 2013, n. 6056 del 1990, n. 625 del 1972, n. 1626 del
1965). Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. c.p.c.)” (cfr. Cass. sez. un. n. 16990 del 10/07/2017).
Nella specie, tuttavia, la richiesta di rimborso del costo del ctp pari ad euro 366,00, avvenuta con il deposito della precisazione delle conclusioni, è sprovvista della relativa fattura e pertanto non può essere riconosciuta, non potendo il Tribunale valutare se tale somma corrisponda effettivamente a quella richiesta dal professionista incaricato.
- 32 - Parte convenuta ha poi chiesto la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata con riferimento alla vicenda del verbale relativo al procedimento penale, ritenendo che il difensore dell'attore avrebbe occultato parte di un documento fondamentale ai fini del presente giudizio, con conseguente aggravio processuale e pregiudizio per la difesa convenuta in violazione dell'art. 88 c.p.c.
L'art. 88 c.p.c., rubricato “dovere di lealtà e di probità” dispone al comma 1 che “le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità” e al comma 2 che “in caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”.
Tale norma sancisce il dovere di osservanza del principio di buona fede anche nell'ambito delle attività processuali.
Secondo la Corte di Cassazione non costituisce una violazione dell'art. 88 c.p.c. la mancata produzione spontanea di documenti che possono avvantaggiare l'avversario (cfr. Cass. n. 9797 del 18/11/1994 secondo cui “il dovere della parte processuale di tenere un comportamento leale
e probo, se non comporta l'obbligo di produrre spontaneamente i documenti che possono giovare all'avversario (Cass. 21 giugno 1971 n. 191), include l'obbligo di non rendere impossibile l'esecuzione di un provvedimento istruttorio che la controparte ha chiesto formalmente ed al quale quest'ultimo abbia diritto)”.
La Suprema Corte ha altresì affermato che “la semplice prospettazione di tesi giuridiche o di ricostruzione del fatto, anche se poi riconosciute errate dal giudice, non dà luogo ad un comportamento sleale o fraudolento ne' a trasgressione al dovere di lealtà e probità (Cass.
24.7.1981, n. 4781). Nè il dovere delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità può ritenersi violato da un comportamento che potrebbe conseguire effetti vantaggiosi soltanto in conseguenza di un concorrente difetto di normale diligenza della controparte (Cass.12.4.1983,
n. 2593)” (cfr. Cass. n. 10247 del 21/01/1998)
Ebbene nel caso che ci occupa l'attore non ha prodotto un documento falso, ma soltanto incompleto, ma come visto nel relativo paragrafo tale condizione era agevolmente accertabile da parte della convenuta, la cui attività difensiva, dunque, non è stata affatto impedita dalla produzione documentale per come effettuata dall'attore.
Nessuna condotta sleale valutabile ai sensi dell'art. 88 c.p.c. può essere dunque attribuita a parte attrice posto che non si può imporre ad una parte la produzione spontanea di documenti che
- 33 - possono avvantaggiare l'avversario, per cui a maggior ragione non sussistono i presupposti per applicare la sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a Controparte_2 Parte_1 titolo di danno non patrimoniale l'importo complessivo di euro 176.960,94, oltre interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a CP_2 CP_1 Parte_1 titolo di danno patrimoniale per spese mediche l'importo complessivo di 1.220,00 euro, oltre rivalutazione monetaria dalla data delle fatture alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , a Controparte_2 Parte_1 titolo di danno patrimoniale da perdita di reddito l'importo complessivo di 6.778 euro, oltre rivalutazione monetaria a partire da ciascuna annualità di reddito persa alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data della pronuncia al saldo;
condanna e in qualità di incaricata della gestione dei CP_3 Controparte_1 sinistri di , in solido tra loro, a corrispondere a , al Controparte_2 Parte_1 pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in euro 7.052,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per legge;
pone il pagamento delle spese del ctu, come già liquidata con separato decreto, a carico dei convenuti in solido tra loro.
Si comunichi.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Valerio Guidarelli
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