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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 06/02/2026, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1813/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13392/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250083381874000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720250083381874000 notificata a quest'ultimo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 maggio 2025, emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2021 (periodo di imposta 2020) per mancato versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario (oltre sanzioni ed interessi) di cui al quadro LM rigo 46.
Il ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità della cartella de qua, con condanna alla rifusione delle spese di lite;
contesta l'intervenuta decadenza per omessa notifica di quest'ultima entro il termine di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 assumendo che la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31/12/2024
Si costituiva l'ufficio deducendo chela cartella impugnata è stata emessa sulla base del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2021 (periodo di imposta 2020) per mancato versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario (oltre sanzioni ed interessi).
Nella specie, come ammesso ex adverso, trova applicazione l'art. 25 DPR n. 602/1973 il quale prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica rata o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917….”.
La dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2021) è stata presentata in data 22 novembre 2022 e, pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva in data 31 dicembre 2025.
Con memoria il ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Può dichiararsi l'estinzione del giudizio;
la modestia dei valori di causa permette di accedere alla compensazione chiesta dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma, 5.2.2026 Il giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MICCIO FABIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13392/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250083381874000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 09720250083381874000 notificata a quest'ultimo dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 20 maggio 2025, emessa a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2021 (periodo di imposta 2020) per mancato versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario (oltre sanzioni ed interessi) di cui al quadro LM rigo 46.
Il ricorrente chiede dichiararsi l'illegittimità della cartella de qua, con condanna alla rifusione delle spese di lite;
contesta l'intervenuta decadenza per omessa notifica di quest'ultima entro il termine di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 assumendo che la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31/12/2024
Si costituiva l'ufficio deducendo chela cartella impugnata è stata emessa sulla base del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 sul Modello Unico 2021 (periodo di imposta 2020) per mancato versamento dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario (oltre sanzioni ed interessi).
Nella specie, come ammesso ex adverso, trova applicazione l'art. 25 DPR n. 602/1973 il quale prevede che “il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica rata o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917….”.
La dichiarazione dei redditi (Modello Unico 2021) è stata presentata in data 22 novembre 2022 e, pertanto, in applicazione della normativa sopra richiamata, il termine per la notifica della cartella di pagamento scadeva in data 31 dicembre 2025.
Con memoria il ricorrente rinunciava al ricorso chiedendo la compensazione delle spese.
Può dichiararsi l'estinzione del giudizio;
la modestia dei valori di causa permette di accedere alla compensazione chiesta dal ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Roma, 5.2.2026 Il giudice monocratico