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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 12/02/2026, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2102/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16482/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259055328119000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09720259055328119000 , notificata il 10.09.25, con la quale l'agente della riscossione sollecita il pagamento di € 2.293,02 relativi alla cartella esattoriale n.
09720240127564474000, notificata il 17/07/2024, per Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali, anni
2009-2010-2011-2012.
Il ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce il difetto di motivazione della intimazione sotto il profilo della omessa indicazione dei criteri di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del tributo, degli interessi di mora, dei compensi di riscossione e degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'illegittimità della intimazione per mancata notifica della cartella di pagamento quale atto ad essa prodromico.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggetto di intimazione e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione.
Si costituisce in giudizio anche Resistente_1 S.p.A. in liquidazione che deposita ricevuta postale attestante la notifica dell'intimazione di pagamento NR 264025 relativa alla tassa sui rifiuti per le annualità
2009-2010-2011-2012
Con memorie di replica il ricorrente insiste nella eccezione di mancata regolare notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione impugnata sollevando anche eccezione di nullità della cartella per mancata prova della notifica degli atti ad essa presupposti.
Parte ricorrente, in particolare, contesta integralmente la memoria di costituzione e i documenti prodotti da Resistente_1 s.p.a., riferirti alla TARSU anni 2009-2010-2011-2012, in quanto inconferenti ai fini del decidere e privi di autenticità in quanto prodotti in copia scansionata priva di attestazione di conformità della copia fotostatica all'originale.
Per ultimo il ricorrente solleva ulteriori eccezioni relative alla inefficacia del credito per intervenuta prescrizione e per tardività della iscrizione a ruolo oltre che per decadenza dell'Ente impositore e dell'agente della riscossione dalla azione di riscossione.
Motivi della decisione Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che l'intimazione di pagamento, come anche la cartella di pagamento, sono atti il cui contenuto è predeterminato per legge e sono redatti su modelli che non prevedono una ulteriore motivazione rispetto a quanto indicato, seppur in modo sintetico, nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Sul punto la Corte osserva che, nel fornire la prova della notifica della cartella sottesa alla intimazione,
l'agente della riscossione ha depositato anche copia dell'atto dalla quale si rileva come la pretesa tributaria posta in riscossione sia relativa a somme iscritte a ruolo, reso esecutivo il 02.03.24, a titolo di “raccolta rifiuti” richiesta con intimazione di pagamento NR 264025 DEL 29/07/2019 notificata IL 30/09/2019 emessa da TO
Me1 S.p.a. per gli anni 2009-2010-2011-2012.
La pretesa tributaria risulta pertanto esplicitata nella cartella di pagamento e l'intimazione, limitandosi a sollecitarne il pagamento, e del tutto legittima.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di intimazione.
In particolare, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, risulta la notifica della cartella di pagamento 09720240127564474000 con consegna al portiere a mezzo del servizio postale in data 17.07.24.
A sua volta anche l'Ente impositore ha documentato la regolare notifica della intimazione di pagamento NR
264025 sottesa alla cartella mediante invio per raccomandata spedita il 17.09.19 e ricevuta il 30.09.19 con sottoscrizione del destinatario ricevente.
La regolare notifica della cartella di pagamento e della originaria intimazione di pagamento e la loro mancata impugnazione determina la definitività del credito portato in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale degli atti impugnati, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti e decadenza dalla azione ddi riscossione, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di atti divenuti ormai definitivi, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi della cartella e della originaria intimazione non impugnate.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico
DO TI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16482/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.p.a. In Liquidazione - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259055328119000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 320/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugna l'intimazione n. 09720259055328119000 , notificata il 10.09.25, con la quale l'agente della riscossione sollecita il pagamento di € 2.293,02 relativi alla cartella esattoriale n.
09720240127564474000, notificata il 17/07/2024, per Tassa rifiuti solidi urbani e relative addizionali, anni
2009-2010-2011-2012.
Il ricorrente, come primo motivo di impugnazione, eccepisce il difetto di motivazione della intimazione sotto il profilo della omessa indicazione dei criteri di calcolo rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del tributo, degli interessi di mora, dei compensi di riscossione e degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
Parte ricorrente eccepisce inoltre l'illegittimità della intimazione per mancata notifica della cartella di pagamento quale atto ad essa prodromico.
Per ultimo il ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggetto di intimazione e la decadenza dell'Ufficio dalla azione di riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituisce in giudizio e replica alle eccezioni di parte ricorrente ribadendo la legittimità del proprio operato e sostenendo di aver regolarmente notificato la cartella di pagamento oggetto di intimazione.
Si costituisce in giudizio anche Resistente_1 S.p.A. in liquidazione che deposita ricevuta postale attestante la notifica dell'intimazione di pagamento NR 264025 relativa alla tassa sui rifiuti per le annualità
2009-2010-2011-2012
Con memorie di replica il ricorrente insiste nella eccezione di mancata regolare notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione impugnata sollevando anche eccezione di nullità della cartella per mancata prova della notifica degli atti ad essa presupposti.
Parte ricorrente, in particolare, contesta integralmente la memoria di costituzione e i documenti prodotti da Resistente_1 s.p.a., riferirti alla TARSU anni 2009-2010-2011-2012, in quanto inconferenti ai fini del decidere e privi di autenticità in quanto prodotti in copia scansionata priva di attestazione di conformità della copia fotostatica all'originale.
Per ultimo il ricorrente solleva ulteriori eccezioni relative alla inefficacia del credito per intervenuta prescrizione e per tardività della iscrizione a ruolo oltre che per decadenza dell'Ente impositore e dell'agente della riscossione dalla azione di riscossione.
Motivi della decisione Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Occorre premettere innanzitutto che l'intimazione di pagamento, come anche la cartella di pagamento, sono atti il cui contenuto è predeterminato per legge e sono redatti su modelli che non prevedono una ulteriore motivazione rispetto a quanto indicato, seppur in modo sintetico, nella pagina relativa al dettaglio del debito.
Sul punto la Corte osserva che, nel fornire la prova della notifica della cartella sottesa alla intimazione,
l'agente della riscossione ha depositato anche copia dell'atto dalla quale si rileva come la pretesa tributaria posta in riscossione sia relativa a somme iscritte a ruolo, reso esecutivo il 02.03.24, a titolo di “raccolta rifiuti” richiesta con intimazione di pagamento NR 264025 DEL 29/07/2019 notificata IL 30/09/2019 emessa da TO
Me1 S.p.a. per gli anni 2009-2010-2011-2012.
La pretesa tributaria risulta pertanto esplicitata nella cartella di pagamento e l'intimazione, limitandosi a sollecitarne il pagamento, e del tutto legittima.
Infatti, a fronte della specifica eccezione sollevata da parte ricorrente, l'Agente della riscossione ha fornito in giudizio la prova della regolare notifica della cartella di pagamento oggetto di intimazione.
In particolare, dalla documentazione allegata alle controdeduzioni, risulta la notifica della cartella di pagamento 09720240127564474000 con consegna al portiere a mezzo del servizio postale in data 17.07.24.
A sua volta anche l'Ente impositore ha documentato la regolare notifica della intimazione di pagamento NR
264025 sottesa alla cartella mediante invio per raccomandata spedita il 17.09.19 e ricevuta il 30.09.19 con sottoscrizione del destinatario ricevente.
La regolare notifica della cartella di pagamento e della originaria intimazione di pagamento e la loro mancata impugnazione determina la definitività del credito portato in riscossione e costituisce legittimo presupposto per l'emissione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ogni ulteriore eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale degli atti impugnati, compresa l'eccezione di prescrizione dei crediti e decadenza dalla azione ddi riscossione, deve essere rigettata in ossequio al principio di sindacabilità limitata dell'intimazione, trattandosi di eccezione tardiva che non può formare oggetto della odierna cognizione.
Ciò in quanto l'intimazione di pagamento, emessa a seguito di atti divenuti ormai definitivi, non costituisce un nuovo ed autonomo atto impositivo ma si limita ad essere una automatica propagazione degli effetti esecutivi della cartella e della originaria intimazione non impugnate.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 700,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite. Così deciso in Roma il 16.01.2026
Il Giudice monocratico
DO TI