Articolo 1079 del Codice della navigazione
Articolo 1078Articolo 1065
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21 aprile 1942
Art. 1079.
(Rinvio).

Per quanto non e' espressamente disposto nel presente capo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile riguardanti il sequestro.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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