Sentenza 29 aprile 2025
Massime • 1
Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.
Commentario • 1
- 1. Invalidità da sinistrohttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 15 gennaio 2026
Corte di cassazione – Sezione III civile- Sentenza 29 aprile 2025 n. 11320 L'articolo 137, co. 1, del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 7 settembre 2005, n. 209), deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 11320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11320 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Numero registro generale 13428/2022 Numero sezionale 1279/2025 Numero di raccolta generale 11320/2025 Data pubblicazione 29/04/2025
mancata decurtazione dell'importo di € 500.000,00 dalla liquidazione
del danno patrimoniale.
La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui (v. pag. 10, par. B) ha rigettato il motivo di gravame con il quale gli appellanti avevano lamentato la mancata decurtazione, da parte del primo giudice, dall'importo riconosciuto quale risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 500.000 lordi, corrisposta dal datore di lavoro a favore del RI a titolo di incentivo all'esodo, sul rilievo, condiviso dalla Corte d'appello, che si trattava di importo dovuto in base ad un titolo diverso che, in quanto tale, non implicava alcuna duplicazione. Sostiene la ricorrente che si tratta, invece, di poste coincidenti, in quanto erogate in conseguenza del medesimo fatto illecito e volte entrambe a risarcire il medesimo danno patrimoniale da esso derivante. Al RI -si dice- è stata infatti riconosciuta, all'esito della conciliazione, una "indennità risarcitoria" che risulta dovuta per qualsiasi ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro. Nell'illustrazione del motivo la prospettazione è sostenuta invocando espressamente il principio della compensatio lucri cum damno.
2. Il motivo è infondato.
L'importo cui è riferita la doglianza, secondo quanto accertato in sentenza, è stato corrisposto al RI per effetto della transazione tra quest'ultimo e la società DI, sua datrice di lavoro, raggiunta nella causa originata dall'impugnazione, da parte del lavoratore, del licenziamento, il quale era stato motivato da <<ragioni di natura tecnico- organizzativa». Nel verbale di conciliazione riferisce anche la sentenza - si attesta poi che l'importo è stato corrisposto <<a titolo di incentivo all'esodo». A fronte di tale accertamento in fatto corretta deve ritenersi la valutazione della Corte di merito secondo cui difettano, nella specie,
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Firmato Da: EMILIO IANNELLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5811743153ecd435blad1a418cc8dba1 Firmato Da: RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 40184s6b07da59e
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riguardo il ricorso offra alcuna diversa indicazione -, somme corrisposte direttamente dal datore di lavoro a titolo di transazione volta a definire conciliativamente la causa di impugnazione del licenziamento.
3. Con il secondo motivo Zurich Insurance denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 c.c. in ordine ai criteri di liquidazione adottati in relazione al danno patrimoniale futuro. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della capitalizzazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica (operata sulla base dei coefficienti di capitalizzazione presentati nell'Incontro di Studio del CSM tenuto in data 30 giugno-1 luglio 1989), ha bensì ritenuto necessaria, in accoglimento di motivo di gravame sul punto, l'applicazione di una riduzione per tener conto dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ma ha poi fissato tale riduzione nella limitata percentuale del 10%, non rispettosa <<di alcune regole basilari della matematica finanziaria» e del <<principio di invarianza».
Osserva al riguardo che:
- il RI è stato collocato in quiescenza nel 2013 ovverosia quattro anni dopo il licenziamento dalla DI (2009); - il danno patrimoniale avrebbe pertanto dovuto essere rapportato al periodo intercorrente tra tali due eventi, ovvero quattro anni;
- a tal fine avrebbe dovuto utilizzarsi il coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee (e non di quelle vitalizie); - anche considerando corretto l'utilizzo del coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie, la riduzione del 10% per tener conto del periodo di vita non lavorativa è comunque eccessivamente bassa, considerato che il RI ha cessato la propria attività lavorativa all'età di 60 anni e che, quindi, gli anni in cui avrebbe percepito la retribuzione sarebbero stati solo quattro.
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quella cui la vittima avrebbe avuto diritto, se avesse potuto più anni o percepire redditi più elevati;
b) se non si liquida in via autonoma il "danno pensionistico" (il che può ritenersi consentito per semplicità di calcolo, tenuto conto che quello in esame è pur sempre un danno da liquidare con l'equità "allargata" di cui all'art. 2056 c.c.), allora in compenso non potrà applicarsi nessuna riduzione per scarto tra vita fisica e vita lavorativa. Il primo sistema, però, presenta l'inconveniente di prestarsi a disparità di trattamento, in quanto lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa non è uguale per tutti, ma dipende dall'età dell'infortunato e dal lavoro svolto. In definitiva, poiché la liquidazione del danno di cui si discorre è ampiamente equitativa, nulla vieta al giudice di non applicare lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, ove ritenga che la contrazione del reddito possa nuocere anche alla posizione pensionistica del danneggiato (così, in motivazione, Cass. n. 34108 del 2024, cit.).
5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 132, comma secondo, num. 4, cod. proc. civ. per vizio di motivazione in ordine ai criteri di liquidazione adottati, lamentando che la fissazione nel 10% della detta percentuale di riduzione non sia sorretta da adeguata e logica motivazione.
6. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, <<la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
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reddito netto, e non il reddito lordo. Infatti, se il lavoratore non avesse patito il danno, avrebbe percepito la retribuzione ma avrebbe dovuto pagare le tasse: e siccome il risarcimento non può trasformarsi in un arricchimento per il danneggiato, esso deve essere pari al reddito che la vittima avrebbe percepito, al netto delle tasse. Diversamente, in conseguenza del sinistro la vittima percepirebbe somme superiori a quelle che avrebbe ottenuto se il danno non si fosse verificato, e per di più senza vantaggi per l'erario. Questo generale principio in materia di risarcimento del danno trova riscontro nella legislazione tributaria: l'art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), esclude infatti dall'imposizione fiscale i risarcimenti conseguiti in sostituzione di redditi a causa di invalidità permanente o da morte. Se ne trae indiretta conferma che la relativa liquidazione non possa comprendere anche le somme che il danneggiato, se avesse continuato a lavorare, non avrebbe comunque percepito in quanto destinate all'erario mediante ritenuta alla fonte. Se, infatti, il reddito da porre a base del risarcimento dovesse essere quello lordo, inteso come comprensivo del prelievo fiscale, il legislatore tributario non ne avrebbe previsto la non imponibilità. Diversamente opinando il danneggiato verrebbe a ricevere somme non a lui destinate ma all'erario e che nemmeno successivamente egli sarebbe tenuto a versare all'effettivo creditore.
8.2.3. Tale orientamento, come detto, era in precedenza reso agevole dalla meno equivoca precedente formulazione della norma. E tuttavia, per le ragioni esposte, non reputa questo Collegio che quella vigente sia tale da doversi ritenere insuperabilmente ostativa a dare continuità a quell'indirizzo, non ravvisandosi né nel testo né nella relazione illustrativa alcun elemento che evidenzi una consapevole e intenzionale volontà di discostarsene.
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Militano in tal senso anche ragioni di compatibilità con la Costituzione della norma, cui appare consentito dare spazio in sede di interpretazione costituzionalmente orientata non ravvisandosi per quanto detto insuperabili limiti testuali. In tal senso va rilevato che una diversa interpretazione risulterebbe collidente con l'art. 3 Cost., assumendo a tertium comparationis la generale disciplina di cui all'art. 1226 c.c.. Mentre, infatti, il responsabile di un danno diverso da quello causato dalla circolazione stradale è tenuto a risarcire solo i pregiudizi effettivamente derivati dalla sua condotta, il responsabile di un danno causato dalla circolazione stradale sarebbe tenuto a risarcire la vittima in misura eccedente il pregiudizio effettivamente patito Né potrebbe obiettarsi che la ricomprensione nel reddito base delle ritenute fiscali che il lavoratore, se avesse continuato a lavorare, avrebbe subito serve a compensare la perdita di quanto, con le imposte, il lavoratore avrebbe ricevuto in termini di servizi pubblici finanziati dall'erario. Le imposte, infatti, refluiscono nella fiscalità generale e non vi è alcun rapporto sinallagmatico individuale tra contribuente e servizi erogati dallo Stato o da altri enti pubblici, dei quali beneficiano tutti coloro che ne hanno diritto indipendentemente dalle imposte da ciascuno eventualmente pagate.
8.2.4. Diversamente va detto, invece, per le ritenute non fiscali. Per queste ultime una ragione che giustifichi sul piano logico la loro ricomprensione nella base di calcolo e la renda compatibile sia con il principio di integralità del risarcimento sia con la Costituzione può ravvisarsi proprio nell'esigenza di compensare il danneggiato dei vantaggi perduti a causa del mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali. In tal caso il danno esiste ed è ricollegabile al fatto che la perdita di quanto il lavoratore avrebbe accantonato rileva ai fini del suo trattamento previdenziale conseguente al pensionamento anticipato o
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alle diverse condizioni pensionistiche conseguibili in ragione della lesione della capacità lavorativa. Mette conto a questo punto di rilevare, sviluppando la riserva sopra formulata, che l'esegesi costituzionale e teleologica della norma, parametrata al concetto generale di danno emergente dal principio di c.d. integralità di cui all'art. 1223 c.c., rivela che, a ben vedere, lo stesso testo dell'art. 137 cod. ass., là dove non usa in via diretta l'espressione <<reddito lordo»>, ma, partendo dal concetto di <<danno alla persona»>, indica che cosa debba considerarsi «agli effetti del risarcimento>> quanto alla «incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile» e, dunque, in che cosa quel danno consista sotto qui profili, contiene elementi terminologici rilevanti. La norma assume come oggetto di determinazione il danno alla persona e, dunque, sotto lo specifico profilo delle conseguenze sulla consecuzione del reddito assicurato dalla prestazione del lavoro oggetto di inabilità e/o invalidità, un pregiudizio riferibile alla persona del danneggiato in termini che necessariamente debbono sottendere la perdita o il mancato guadagno riguardo a ciò che altrimenti la persona lavorando avrebbe conseguito per effetto della prestazione di lavoro. Si vuol dire, cioè, che il danno alla persona di cui trattasi, dovendosi ricondurre necessariamente alla nozione di cui alla norma civilistica generale dell'art. 1223 c.c., deve essere ricostruito in termini di perdita di ciò che si sarebbe conseguito lavorando in mancanza della inabilità o invalidità sofferte e, dunque, di una perdita o di un mancato guadagno. Ne segue che per il lavoro dipendente l'espressione <<sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge», fermo che necessariamente deve essere intesa in modo da realizzare un risultato conforme alla norma civilistica generale, si presta senza dubbio ad essere intesa in modo
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conforme a tale obiettivo: infatti, l'espressione al lordo... delle tetone 29/04/2025 di legge», ben si presta ad essere intesa come relativa a quelle ritenute la cui mancata applicazione costituisce una perdita e/o un mancato guadagno. In tale ottica esegetica non è senza rilievo che il legislatore abbia usato l'espressione «al lordo>> e non quella «reddito lordo». L'uso della prima espressione è giustificato sempre dalla finalizzazione ad individuare il danno da perdita/mancato guadagno. Di modo che l'espressione «al lordo>> deve implicare la considerazione solo di ciò che il lavoratore soffre come perdita o mancato guadagno e non di ciò che non integra né l'uno né l'altro, come le ritenute fiscali. Esse integrano un concetto di reddito al lordo»>, ma comprensivo di ciò che non è perdita o mancato guadagno e, dunque, non è sotteso all'espressione <<al lordo>> nella norma dell'art. 137. Nell'ottica descritta, lo stesso riferimento per il reddito da lavoro autonomo (su cui, per un diverso profilo, si veda di recente Cass. n. 23330 del 2024) al <<reddito netto» va sempre spiegato in senso analogo, come relativo cioè al reddito comprensivo di quelle eventuali detrazioni la cui mancata verificazione integri danno per il lavoratore e non certo delle imposte, il cui prelievo non è danno ai sensi dell'art.
1223 c.c.
8.3. Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto: «L'art. 137, comma 1, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato».
9. In accoglimento, dunque, del quarto motivo di ricorso, nei termini e nei limiti sopra evidenziati, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice a quo, al quale va anche
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demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Data pubblicazione 29/04/2025
accoglie il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;
rigetta gli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° aprile 2025.
Il Consigliere estensore
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Il Presidente
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