Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 11320
CASS
Sentenza 29 aprile 2025

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Massime1

Ai fini della quantificazione del danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore dipendente deve tenersi conto, ai sensi dell'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005, degli emolumenti che in concreto spettanti al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

Commentario1

  • 1Invalidità da sinistro
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 15 gennaio 2026

    Corte di cassazione – Sezione III civile- Sentenza 29 aprile 2025 n. 11320 L'articolo 137, co. 1, del Codice delle assicurazioni private (Dlgs 7 settembre 2005, n. 209), deve essere interpretato nel senso che, nella liquidazione del danno da invalidità permanente, deve aversi riguardo, per la determinazione del pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato lavoratore dipendente, agli emolumenti che a questo spettano in concreto al lordo delle ritenute diverse da quelle fiscali, che vanno invece escluse dal reddito considerato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 11320
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11320
Data del deposito : 29 aprile 2025

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