Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 11319
CASS
Sentenza 29 aprile 2025

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 1° aprile 2025, con numero di registro generale 18458/2021. Le parti in causa sono un ricorrente, che ha chiesto il risarcimento per danno biologico subito durante la detenzione, e il Ministero della Giustizia, controricorrente. Il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nella quantificazione del danno, in particolare per quanto riguardava il nesso causale tra la mancata prestazione di cure e l'aggravamento della sua condizione di salute. Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo infondata la prima censura relativa al momento di riferimento per il risarcimento, ma ha riconosciuto la fondatezza della seconda censura riguardante il calcolo del danno differenziale. La Corte ha stabilito che la preesistenza della malattia non deve influire sulla determinazione del grado di invalidità, ma solo sulla liquidazione del danno, ordinando un nuovo calcolo secondo i principi stabiliti. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'appello, rinviando la causa per una nuova liquidazione del danno.

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Massime1

In tema di improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 1, c.p.c., il ricorrente ha l'onere di depositare, ai sensi del n. 2 del comma 2 del cit. art. 369, unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato, la relazione di notificazione solo ove egli stesso alleghi, espressamente o implicitamente, che questo è stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, mentre, ove l'avvenuta notifica sia stata soltanto affermata nel controricorso da taluno dei controricorrenti, ad essi spetterà dare prova di tale affermazione, depositando la relata nel termine per il deposito del controricorso o in quello più ampio di cui all'art. 372 c.p.c., con la conseguenza che, ove tale onere venga assolto e risulti provata la tardività del ricorso, questo andrà dichiarato inammissibile, e non improcedibile, ma se, invece, il controricorrente si limiti ad affermare l'avvenuta notifica, senza depositare la relata, di tale allegazione non potrà tenersi alcun conto, in quanto non provata, nemmeno ai fini della valutazione della tempestività del ricorso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/04/2025, n. 11319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11319
Data del deposito : 29 aprile 2025

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