Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3013 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice
unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14648/2018 R.G., avente per oggetto:
“risarcimento danni ex artt. 2051 c.c.”;
TRA
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Alfio Franco Amato, giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE
CONTRO
, in persona del Sindaco pro-tempore, c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe C.F._1
Maresca, giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA
all'udienza dell'1 aprile 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12 settembre 2018, Pt_2
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale
[...] Parte_3
sul figlio minore , hanno convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso patiti in occasione del sinistro occorso, in data 20.9.2017, alle ore 19,15 circa,
in via Montesanto- altezza civico 26, in;
in particolare hanno CP_1
esposto che il minore, in compagnia del padre, mentre percorreva il marciapiede, prima di attraversare la strada, cadeva rovinosamente a terra a causa della presenza di una basola divelta, non visibile e non segnalata, riportando “frattura pluriframmentaria, delle spine tibiali
con avulsione del frammento. Piccolo distacco osseo in corrispondenza del versante antero laterale del piatto tibiale” con prognosi di gg. 30 CP_
come da documentazione medica in atti.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente in data 28.11.2018 si è costituito il Controparte_1
eccependo, in via preliminare la nullità della citazione per eccessiva genericità e indeterminatezza;
nel merito, ha contestato la fondatezza della pretesa ritenuta illogica e infondata oltreché eccessiva nella quantificazione;
in subordine, ha dedotto la concorrente responsabilità del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale e l'espletamento della c.t.u. tecnica e medico-legale, all'udienza dell'1 aprile 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione di termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con comparsa depositata telematicamente in data 18 aprile 2025,
raggiunta la maggiore età, si è costituito personalmente . Parte_1
Preliminarmente occorre dirimere l'eccezione di nullità della citazione formulata dall'amministrazione convenuta. A parere del decidente, detto rilievo è infondato giacché non si rinvengono, nel caso di specie, i connotati di indeterminatezza del
petitum e della causa petendi tali da rendere difficilmente comprensibili le ragioni dell'esponente, le quali, di contro, risultano circostanziate quanto all'esatta collocazione temporale e spaziale della sede stradale teatro dell'evento dannoso e consentono la corretta individuazione della serie di domande adeguatamente identificate nei loro elementi essenziali.
L'eccezione, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Passando all'esame del merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
In diritto, la presente controversia deve essere sussunta nel disposto dell'art. 2051 c.c. per il quale la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha natura oggettiva in quanto è fondata non sulla colpa del custode bensì sulla mera esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno.
In tali ipotesi, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra il predetto e la res in custodia, mentre grava una presunzione di responsabilità a carico del custode, il quale si libera dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da “caso fortuito” inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile idoneo ad interrompere il nesso eziologico e da solo sufficiente a determinare il danno, che, peraltro,
può anche coincidere con la condotta colposa della stessa vittima.
A tal proposito, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227,
comma 1, c.c. richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza si è più volte uniformata
(v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019,
n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno, avendo ricevuto di recente anche l'autorevole avallo delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. civ. S.U. n. 20943/2022).
Orbene, in applicazione dei suesposti canoni, non può negarsi che l'ente pubblico convenuto, che mai ha smentito la verificazione dell'evento dannoso, assume la qualità di custode della sede viaria oggetto di causa rappresentando l'unico soggetto, in assenza di prova contraria, in grado di esplicare un potere di sorveglianza, vigilanza e manutenzione che implica, altresì, l'adozione di tutte le misure necessarie affinché la res custodita non presenti anomalie e/o inadeguati strumenti di prevenzione e protezione. Sul punto, in ordine all'an della pretesa, va evidenziato come dalle dichiarazioni testimoniali di escussa Testimone_1
all'udienza del 3.6.2022, è emerso che il minore , in data Parte_1
20.9.2017, alle 19:15 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede di via Montesano in , in compagnia del padre, cadeva a terra dopo CP_1
aver messo il piede nello spazio creatosi tra il marciapiede e il bordo del medesimo, ricoperto da erbacce e da rifiuti.
Le predette dichiarazioni risultano connotate da chiarezza, coerenza e logicità, e risultano credibili proprio perché provenienti da soggetto presente sui luoghi al momento del sinistro in quanto transitava nella stessa direzione del pedone danneggiato.
Di contro, la nota del 17.12.2018, prot. n. 45324/2018, del Comune di , attestante l'assenza di anomalie sulla pavimentazione CP_1
stradale dei luoghi del sinistro non è idonea a scalfire la dinamica sì
come provata dalla documentazione in atti e dalle deposizioni testimoniali acquisite giacché trattasi di accertamento effettuato a distanza di oltre un anno dai fatti.
Peraltro, va aggiunto che sempre l'amministrazione convenuta, in ordine alle riproduzioni fotografiche raffiguranti lo stato dei luoghi, prodotte da parte attrice, ha asserito: “si vede un marciapiede ordinato per decine di metri, con una sola basola fuori posto, perché distaccata
dal residuo marciapiede di una decina di centimetri, sulla quale era cresciuta erba incolta” (cfr. comparsa conclusionale comune di
). CP_1
E proprio questa affermazione dell'ente consente l'esclusione del caso fortuito considerato che la crescita dell'erba evidenzia che quel distacco era di parecchio tempo addietro tale da escludere una recente formazione dell'anomalia della sede stradale e da imporre, quindi, un intervento del comune di manutenzione;
inoltre, la stessa affermazione esclude la sussistenza di alcun comportamento colpevole del danneggiato idoneo a elidere il nesso causale tra danno e evento ovvero incidere sullo stesso e, pertanto, va ritenuto che nessuna violazione delle regole di condotta, prudenza e diligenza possa allo stesso imputarsi.
Infatti, la perfetta tenuta del marciapiedi e l'unica irregolarità,
peraltro, posta in corrispondenza delle strisce pedonali, quando cioè il pedone deve scendere e stare attento alla circolazione dei veicoli, sono circostanze che assumono il carattere dell'imprevedibilità, dovendosi ritenere che il pedone, proprio perché tutto il marciapiedi era ben mantenuto, di certo poteva far affidamento su una situazione di regolarità della pavimentazione proprio nel punto destinato alla discesa per attraversare la strada, quando cioè l'attenzione del pedone è diretta non proprio a guardare il marciapiedi, anche perché lo stesso è in buone condizioni, bensì verso i veicoli che transitano al fine appunto di attraversare la strada in sicurezza.
Peraltro, si deve anche considerare che la caduta è avvenuta intorno alle ore 19.00 dell'ultima decade del mese di settembre, quando già vi era poca luce (all'imbrunire) e la presenza dell'erba cresciuta autonomamente poteva costituire un ostacolo alla diretta percezione del distacco della basola dal marciapiedi.
Infine, anche le asserzioni relative alla disattenzione del bambino e all'utilizzo dello smartphone e di calzature non idonee, sono rimaste prive di alcun riscontro probatorio. È, dunque, possibile affermare che l'evento dannoso si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Ciò chiarito, mette conto rilevare che, dalla relazione di consulenza tecnica espletata nel presente procedimento a firma del dott.
[...]
, risulta che i criteri relativi alla valutazione del nesso Per_1
causale (criterio cronologico, topografico, dell'efficienza qualitativa e quantitativa, eziologico, di continuità fenomenica, di possibilità
scientifica, di probabilità statistica e di esclusione di altre cause) sono stati rispettati.
In particolare: “Il periziando a causa delle suddette alterazioni patologiche, in atto, presenta un danno biologico quantificabile nella
misura del 3% (tre), secondo quanto indicato nella tabella emanata in attuazione 3.7.2003, pubblicato in G.U.. dell'11.9.2003 n. 211. Le suddette sequele morbose hanno determinato un periodo d'inabilità temporanea assoluta, pari a giorni 30 (trenta) ed un periodo d'inabilità temporanea parziale nella misura del 50%, pari a giorni 20 (venti)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno giudicate condivisibili giacché prive di vizi logici, supportate da un idoneo apparato motivazionale, in grado di resistere alle osservazioni mosse dai consulenti tecnici di parte e coerenti con la documentazione medica depositata (cfr. doc. all. atto di citazione).
Ai fini della chiesta liquidazione occorre fare applicazione delle
Tabelle di Milano, che costituiscono un valore da ritenersi equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità ed alle quali occorre fare ricorso per le valutazioni in via equitativa dei danni a persone non causati dalla circolazione di veicoli.
Pertanto, in ordine alla valutazione economica, applicati nel caso in esame i valori standard del c.d. “punto” per il danno permanente e del valore standard per l'inabilità temporanea, relativi alla sola componente del danno non patrimoniale anatomo-funzionale, per i motivi di seguito spiegati, va liquidato in favore dell'attrice, in relazione all'età al momento del sinistro (anni 13), alla percentuale di invalidità
permanente (3%) e ai giorni di invalidità temporanea, il complessivo importo di euro 9.020,00 di cui 4.420,00 per il danno biologico permanente (il punto del danno biologico 1.567,44, abbattuto col coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato di 0,940%, è pari ad euro 1.473,39), euro 3.450,00 per I.T.A. assoluta (giorni 30) ed euro
1.150,00 per I.T.P. al 50% (giorni 20), utilizzando l'importo tra il minimo e il massimo previsto per ogni giorno di inabilità assoluta
(euro115,00) e riducendo proporzionalmente sulla base della percentuale di invalidità temporanea.
Il predetto importo è già rivalutato alla data della presente decisione attesa l'applicazione delle ultime Tabelle di Milano, le quali costituiscono un valore equo da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti, come nel caso in esame, circostanze idonee ad applicare criteri di personalizzazione per la valutazione in via equitativa del danno biologico.
L'attore ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale per tutte le spese affrontate;
effettivamente, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio risultano necessarie e congrue le spese nella misura di euro 489,00, proprio in quanto supportate dalla prova dell'esborso mediante le ricevute in atti e ritenute necessarie dal consulente di ufficio, con esclusione della spesa sanitaria relativa alla prestazione del
4.9.2017 giacché anteriore alla data di verificazione del sinistro e a nome di un soggetto estraneo al presente procedimento.
Indi, va rimborsata la detta somma, provata a mezzo di ricevute di pagamento, oltre alla rivalutazione delle somme dall'esborso (a differenza della liquidazione del danno anatomo-funzionale questa somma è liquidata alla data dell'esborso) fino alla data della presente sentenza.
A tal proposito, va rilevato che anche se la lesione patrimoniale consiste nella erogazione di una determinata somma di denaro (come nella specie con le spese), l'obbligazione non si trasforma in debito di valuta e l'integrale ripristino del patrimonio del danneggiato, cui il risarcimento è predisposto, può essere conseguito solo computando la svalutazione intervenuta fra il momento della erogazione della somma e quello della liquidazione del danno.
Sulle somme liquidate alla data attuale a titolo di risarcimento danni, non sono dovuti gli interessi compensativi, che, nella specie,
vengono meramente richiesti con una formula di stile.
Infatti, l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore e deve reintegrare per equivalente, alla data di determinazione del dovuto, le perdite ed i mancati guadagni, conseguendone che, in aggiunta alla rivalutazione, sulla somma liquidata alla data di consumazione dell'illecito, da rivalutare anno per anno fino alla decisione, “potranno”
spettare gli interessi compensativi per il ritardato pagamento di quanto dovuto, sempre che i mancati guadagni siano provati dal creditore. Il
pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento del risarcimento del danno deve dunque essere liquidato mediante gli interessi legali computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Infatti, quanto al credito di valore, lo stesso va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata potrà produrre interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento.
Inoltre, la presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pagamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all'impiego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi suscettibile di offrire una "utilitas" superiore, in termini percentuali, al tasso di rivalutazione.
Il riconoscimento di interessi costituisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Le sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 1712/1995)
hanno stabilito che il risarcimento del danno da fatto illecito deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e quindi la rivalutazione monetaria al momento del fatto) sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la liquidazione (interessi). La
giurisprudenza ha adottato la categoria degli interessi compensativi,
allargando la fattispecie di cui all'art. 1499 c.c., i quali prescindono dalla mora e dai presupposti di liquidità ed esigibilità di cui all' art. 1282
c.c. Gli interessi (che ristorano il danneggiato del mancato guadagno)
vanno calcolati sulla somma via via rivalutata di anno in anno. Infatti,
deve escludersi che gli interessi siano applicati sulla somma già
interamente rivalutata, perché si attribuirebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto.
Tuttavia, va condivisa la giurisprudenza di legittimità per cui nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una modalità
liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo. Tale
danno sussiste solo quando, dal confronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma rivalutata riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui egli disporrebbe se (in ipotesi tempestivamente soddisfatto) avesse potuto utilizzare l'importo allora dovutogli secondo le forme considerate ordinarie nella comune esperienza oppure in impieghi più remunerativi, la seconda somma sia maggiore della prima, solo in tal caso potendosi ravvisare un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi, mentre in ogni altro caso il danno va escluso.
Il giudice del merito è tenuto a motivare il mancato riconoscimento degli interessi compensativi solo quando sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo secondo il criterio sopra precisato (Cass., sez. L, 20/1/2020, n 1111), non essendovi alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi. È necessaria, dunque,
la prova, anche in via presuntiva, del mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, la dimostrazione del maggior danno nell'obbligazione di valuta, ma criteri differenti (cfr., tra le tante e le più recenti, Cass. n.
36878/2021; Cass. n.19063/2023; Cass, n. 4938/2023; Cass. n.
27938/2024; Cass. n.5618/2025; Cass. n.6351/2025; Cass. n.
7216/2025).
In altri termini, il riconoscimento dei detti interessi compensativi non è automatico: «L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano
costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi
"compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla
mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel
tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa
determinazione non è, peraltro, automatica né presunta iuris et de iure,
occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il
mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento» (cfr. Cass.
n.5618/2025 in motivazione).
Nella specie non sussiste nemmeno l'allegazione – e a maggior ragione la prova – di tale danno, di guisa che la domanda di pagamento degli interessi deve essere rigettata.
Ovviamente, una volta determinato l'ammontare del risarcimento
“all'attualità”, lo stesso si converte in obbligazione di valuta, sulla quale decorrono gli ordinari interessi legali dalla data della decisione fino al saldo definitivo. Quanto al danno morale, nessuna richiesta è stata formulata con l'originario atto di citazione e, pertanto, a prescindere dal merito, la domanda formulata successivamente è inammissibile.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la domanda attorea è
accolta con la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni liquidati come sopra.
Le spese processuali, unitamente a quelle della consulenza di ufficio come liquidate in atti, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 5.201,00 a euro 26.000,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 14648/2018 R.G.:
dichiara la responsabilità del in ordine alla Controparte_1
causazione del sinistro occorso all'attore in data 20 settembre 2017 e, per l'effetto, lo condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle seguenti somme:
- euro 9.020,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale,
già rivalutata alla data della presente decisione;
- euro 489,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, somme, questa, da rivalutare dall'esborso alla data della presente decisione.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi, di cui euro 919,00 per fase di studio, euro 777,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 1.680,00 per fase istruttoria, euro 1.710,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Visto l'art. 93 c.p.c. dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore di parte attrice.
Pone a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica di ufficio come già liquidate in atti.
Così deciso in Catania il 3 giugno 2025
Il Presidente in funzione di Giudice Unico
(dott.ssa Grazia Longo)