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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/07/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4302 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4302 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Guglielmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via dei
Cappuccini, 40, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Barone e dell'Avv. Danilo Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Fondi (LT), Via G. Toniolo, 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “…
Conclude, poi, riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti dal precedente difensore e chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “a) dichiarare la Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Terracina in data 11.10.2003 contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] ed iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello stato civile del Comune di Terracina e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale preposto di
Pagina 1 provvedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza. / b) rigettare la domanda di merito all'assegno divorzile per i motivi di fatto e diritto esposti. / Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali. / Salvo aggiungere o modificare,
e salvo ogni altro diritto.” conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di memoria di costituzione per la fase presidenziale: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Terracina in data 11/10/2003 contratto tra , nata a [...] il Controparte_1
27/3/1971 e , nato a [...] il [...], iscritto nel Registro dello stato civile Parte_1 del Comune di
Terracina atto n. 104 serie A anno 2003; / B) porre a carico del sig. un Parte_1 assegno divorzile nella misura che si riterrà di giustizia o, comunque, nella stessa misura di cui all'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale adito nel giudizio di separazione personale sin dall'udienza presidenziale di comparizione e successivamente confermato con la sentenza n.
646/2019, indicizzato annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere a favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese. / Con vittoria di spese e compenso professionale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., soltanto parte ricorrente ha depositato una nota scritta in sostituzione di udienza precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Per parte resistente, si sono, pertanto, prese in considerazione le conclusioni formulate nella memoria di costituzione per la fase presidenziale.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT), in data 11
Pagina 2 ottobre 2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 104, parte II, serie A, anno 2003 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione n. 646 del 2019 emessa dal Tribunale di Latina il 12 marzo 2019.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 5 agosto 2021 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Quanto allegato dai coniugi e il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga
Pagina 3 valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, su ordine di esibizione del Presidente f.f. in allegato alla nota di deposito del 23 febbraio 2022, il ricorrente ha prodotto sub doc. 1 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 17 febbraio 2022, con cui ha dichiarato: che è dipendente della CSC Mobilità Scarl, con mansione di autista, e percepisce circa € 1.400,00 da gennaio 2021 per scatto di anzianità; che non è titolare di beni immobili;
che è proprietario di una Fiat FR acquistata il 31 ottobre 2012, di una Panda acquistata il 16 novembre 2005 - concessa in comodato d'uso ai genitori che ne hanno pagato il finanziamento e provvedono alla manutenzione e gestione - e di uno Scooter Honda acquistato il 22 giugno 2021 per € 12.000,00 con accensione di un finanziamento in data 18 giugno 2021 per il quale è gravato da rate mensili di € 277,00 sino al 2027 addebitate sul c.c. CC a lui intestato, come si riscontra dalla lista movimenti prodotta sub doc. 9 (tuttavia, non ha depositato la documentazione inerente al finanziamento, ma solo il contratto di compravendita del veicolo, sicché non è stato possibile riscontrare la data di scadenza dell'obbligo di restituzione rateale); ha dichiarato, altresì, di essere titolare di due conti correnti, uno acceso presso SA LO (n. 1000/00002575) con fido
Pagina 4 di € 1.000,00 e con saldo al 31 dicembre 2021 negativo di - € 531,65 e giacenza media nell'anno
2021 di € 18,40 (v. doc. 5 allegato); l'altro acceso presso CC (n. 0002/185/001307/46) con fido di
€ 1.000,00 con saldo al 16 febbraio 2021 negativo di - € 60,50 (v. doc. 6, da cui risulta che al 31 dicembre 2021 il saldo negativo del conto corrente di corrispondenza ammonta a – 60,50); di essere titolare di due carte Bancomat;
di essere gravato da rate mensili di € 474,92, in forza di un mutuo contratto per estinguere anticipatamente altri finanziamenti, con piano di restituzione rateale con scadenza il 18 maggio 2031, come risulta dalla documentazione prodotta sub docc. 7 e 8.
Ha prodotto, poi, per quel che più rileva, certificazione unica 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha percepito redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 22.712,76 con imposta netta di € 3.626,05 (v. doc. 4 in allegato alla nota di deposito del 23 febbraio 2022).
Infine, su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 2 dicembre
2024, certificazione unica 2022 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 24.506,35 con imposta netta pari a €
4.766,22; certificazione unica 2023 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 25.352,06 con imposta netta pari a €
3.820,74; certificazione unica 2024 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 26.477,49 con imposta netta di €
4.205,02. Ha prodotto, altresì, gli estratti del conto corrente CC, più precisamente estratto conto relativo al quarto trimestre 2022, al quarto trimestre 2023, e l'estratto dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, con saldo negativo di - € 457,36, dal cui esame si riscontrano accrediti per stipendio, addebiti della rata del mutuo e della rata del finanziamento indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad addebiti mensili di € 82,20, non menzionati nella già menzionata dichiarazione sostitutiva, in favore di (v. all. alla nota di deposito del 2 dicembre 2024). Controparte_2
Ha prodotto, infine, gli estratti inerenti agli anni 2022 e 2023 e ai primi tre trimestri del 2024 del conto corrente a lui intestato acceso presso , con saldo al 30 settembre 2024 Controparte_3 negativo pari a - € 998,63, dal cui esame risultano solo addebiti per lo più per spese di gestione ad eccezione di un versamento di € 110,00 in data 5 maggio 2023 e di un accredito di € 45,73 in data
31 ottobre 2023 per riscatto di un fondo e un versamento in contanti di € 150,00 in data 24 aprile
2024 (v. all. alla nota di deposito del 2 dicembre 2024)
Parte ricorrente, pertanto, ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., non avendo prodotto estratti conto integrali relativi agli ultimi tre anni (rispetto alla data dell'ordine di esibizione che è del 30 novembre 2023) del conto CC che risulta, peraltro, essere il conto maggiormente movimentato in entrata e in uscita. Non ha, neppure, documentato l'investimento che ha presumibilmente effettuato considerato l'accredito di € 45,73 del 31 ottobre 2023 sopra indicato.
Pagina 5 Parte resistente, invece, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta personalmente e datata 23 febbraio
2022, con cui ha dichiarato di essere disoccupata e non avere alcuna fonte di reddito ad eccezione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge di € 250,00; di non essere proprietaria di beni immobili e di non essere titolare di diritti reali;
di essere contitolare, insieme alla madre (circostanza dedotta in sede di memoria di costituzione a pag. 5), di un conto corrente BancoPosta il cui ultimo saldo al 31 dicembre 2021 è pari a € 873,49; di essere titolare di una polizza vita contratta con per la quale, in sede di memoria di costituzione, ha dedotto di essere Controparte_4 gravata da rate di € 110,00 mensili con scadenza il 1° dicembre 2024 (v. pag. 5 della memoria di costituzione); di essere proprietaria di un'autovettura Fiat 500 acquistata usata il 7 marzo 2017.
Quanto al conto corrente BancoPosta, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto gli estratti conto relativi al secondo e al quarto trimestre 2019, al secondo e al quarto trimestre 2020, al secondo e al quarto trimestre 2021, dal cui esame risultano gli addebiti di € 110,00 per la polizza vita, gli accrediti dell'assegno di mantenimento fintantoché, all'udienza presidenziale del presente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata rigettata la richiesta di assegno divorzile, gli addebiti per il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto di cui si dirà in seguito e un versamento di denaro contante di € 2.000,00 in data 28 maggio 2020.
Quanto alla polizza vita, parte resistente, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto documentazione da cui si evince che è scaduta il 1° dicembre 2024 e che alla scadenza le avrebbe reso un capitale pari a € 34.532,64 (prestazione assicurata in caso di vita a scadenza).
Quanto all'acquisto della Fiat 500, dall'esame della relazione della G.d.F. espletata nel giudizio di separazione, prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo (v. doc. 5), risulta che la resistente aveva assunto un finanziamento con AL di € 7.700,00 su un prezzo complessivo di €
11.750,00 con obbligo di rimborso di capitale e interessi con quarantotto rate di € 207,00 a decorrere dal 15 marzo 2017 e, in effetti, detti addebiti risultano dall'esame della documentazione inerente al conto BancoPosta sopra menzionato. Ad ogni modo, deve presumersi che detto finanziamento sia, ad oggi, estinto, tenuto conto della scadenza indicata e considerato che non è stato menzionato dalla resistente.
Quest'ultima ha allegato di aver contribuito al ménage familiare svolgendo le mansioni di casalinga
(v. pag. 3 della memoria di costituzione) ed ha contestato le deduzioni di parte ricorrente circa suoi presunti guadagni perché infondate e indimostrate, contestando di svolgere attività di parrucchiera, trattandosi, al contrario di “mera attività che è stata svolta dalla resistente, in costanza di
Pagina 6 matrimonio, in economia, esercitata saltuariamente, per lo più destinata ai propri familiari ed, in ogni caso, insufficiente a garantire alla stessa il soddisfacimento delle proprie basilari esigenze di vita.” (v. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione).
Ha dedotto di vivere presso la casa dei genitori anziani di cui si prende cura, essendo entrambi affetti da patologie, e di trovare sostentamento nell'esigua pensione dei genitori (v. pag. 4 della memoria di costituzione).
In sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: “Non lavoro in quanto mi devo occupare dei miei genitori con i quali convivo. Non ho mai lavorato nel corso del matrimonio sempre a causa delle condizioni di salute dei miei genitori. Ho un fratello ed una sorella che mi aiutano. Ho partecipato economicamente alla ristrutturazione della ex casa coniugale con la mia parte dei regali nuziali e mediante l'aiuto economico dei miei genitori”.
Ha dedotto, infine, che i coniugi, durante il primo anno di matrimonio, hanno convissuto presso la casa dei genitori della resistente per poi trasferirsi presso la casa di proprietà della madre del ricorrente per la cui ristrutturazione ha provveduto anche la resistente mettendo a disposizione la
“dote matrimoniale” di € 22.000,00 e provvedendo a richiedere, insieme al ricorrente, un prestito personale di € 31.450,00 (v. pag. 6 della memoria di costituzione).
Essendo stata abolita con la l. 151 del 1975, la parte in modo atecnico si riferisce alla “dote”, riferendosi verosimilmente a somme di denaro che aveva accumulato prima di sposarsi per regalie della famiglia di origine e degli invitati alle nozze.
Parte resistente non ha ottemperato all'ordine di esibizione del G.I del 30 novembre 2023, sottraendosi ad un controllo effettivo sulle sue condizioni economiche, circostanza valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., soprattutto ove si consideri che in data 1° dicembre 2024 è scaduta la polizza vita a lei intestata facendole verosimilmente maturare un capitale (dalla documentazione prodotta si legge che alla data del 17 febbraio 2022 la prestazione assicurata in caso di vita a scadenza è pari a € 34.532,64), sicché ben si può desumere l'esistenza di entrate che la resistente ha inteso celare.
Ciò premesso, va osservato che, in sede di separazione, all'esito di indagine tributaria disposta su entrambe le parti, era stato riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 e che, all'esito dell'udienza presidenziale del presente procedimento, il Presidente f.f. “rilevato come
l'assegno divorzile postuli la prova, di cui è onerata la parte richiedente, dell'inadeguatezza dei propri redditi rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, conseguente a scelte adottate nell'interesse della famiglia che abbiano comportato il sacrificio delle prospettive professionali;
/ che, infatti, il divario economico tra i coniugi è motivo giustificatore dell'assegno solo nel concorso di tali condizioni;
/ che, nella specie, alcun riscontro
Pagina 7 in merito è stato addotto dalla resistente, tenuto anche conto dell'assenza di prole e della mancata occupazione lavorativa per motivi estranei al rapporto matrimoniale;
/ tenuto, altresì, conto dell'età della resistente e della durata del matrimonio, circa undici anni” ha rigettato la richiesta di assegno divorzile.
La causa è stata istruita tramite interpello del ricorrente sui capitoli 2,3,4,5,6,7,12,13 di parte resistente, mentre la resistente non ha formulato prove testimoniali ammissibili.
Ebbene, le allegazioni della resistente circa il contributo fornito alla ristrutturazione della casa coniugale non sono state documentate, né il ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso quanto riportato al capitolo 3, “Vero che in data 29/8/2006 la sig.ra Controparte_1 richiedeva ed otteneva unitamente al sig. , da parte della SA San Paolo, Parte_1
Filiale di Terracina, un finanziamento personale di € 31.435,00 impiegato per la ristrutturazione dell'immobile sito in Cori alla via Tempio d'Ercole n. 68?” o il capitolo 7 “Vero che, per ultimare i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cori, veniva utilizzata anche la dote matrimoniale della sig.ra , corrispondente a circa € 22.000,00”?”, sicché in assenza di Controparte_1 documentazione idonea prodotta dalla resistente quanto da lei dedotto è rimasto sfornito di prova.
Ciò vale anche per la circostanza sub cap. 6 “Vero che la sig.ra richiedeva ed Controparte_1 otteneva – da Alleanza Toro S.p.A. - un prestito personale pari ad € 5.016,00 utilizzato sempre dai coniugi per sostenere ulteriori spese di ristrutturazione ed ammodernamento della casa coniugale sita in Cori alla via Tempio D'Ercole n. 68”?”, non ammessa dal resistente, che ha risposto: “Non
è vero, non so di nulla di questo finanziamento”, non avendo la resistente documentato l'esistenza di tale finanziamento.
Infine, il ricorrente, anche rispondendo agli ulteriori capitoli 2 e 5 dell'interrogatorio formale, ha negato qualsivoglia contributo della resistente nelle spese per la ristrutturazione della casa coniugale, pur riconoscendo un contributo in pari misura nel pagamento delle utenze dichiarando sul cap. 4 “Pagavamo entrambi le utenze, una volta io, una volta lei, le spese di ristrutturazione
l'ho pagate solo io”; e sul cap. 5:“Vero che al fine della concessione del summenzionato prestito personale, le madri delle odierni parti in causa, prestavano apposita fideiussione”?, ha risposto:
“Non è vero, mi hanno fatto da garanti il mio papà e la mamma della , ma io ho sempre CP_1 sostenuto le spese dovute.”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la resistente non abbia provato i presupposti dell'assegno divorzile, come sopra riportati.
In particolare, da un lato non è emerso dal giudizio che le attuali condizioni economiche della resistente siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo fornito dalla medesima alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
Pagina 8 comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia, dall'altro la resistente si è sottratta al controllo del
Tribunale sulle sue effettive condizioni economiche, non ottemperando all'ordine di esibizione del
G.I., circostanza valutabile senz'altro ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale indice della volontà di occultare l'esistenza di disponibilità finanziarie, specialmente ove si consideri quanto sopra rilevato sulla scadenza della polizza vita stipulata dalla resistente.
Per sua stessa ammissione, poi, la resistente ha dichiarato di non aver mai lavorato per occuparsi dei genitori, di cui tuttora si prende cura, mentre non ha fornito alcuna prova o, ancor prima, allegato, che ciò sia stato il frutto di una concorde scelta dei coniugi.
Non si ritiene elemento significativo ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile il fatto che la resistente ha pagato, a turno con il coniuge, le utenze della casa coniugale, considerato l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia. Né ha rilevanza che i genitori degli sposi abbiano prestato garanzia per un finanziamento.
La resistente, infine, pur avendo capacità lavorativa di parrucchiera, dalla separazione (pronunciata il 12 marzo 2019 quando aveva quarantotto anni su ricorso iscritto a ruolo già nel 2014 quando aveva quarantatré anni) ad oggi non risulta neppure aver tentato di inserirsi nel mondo del lavoro per la dedotta esigenza di continuare a prestare assistenza ai propri genitori, sicché è senz'altro imputabile a sua inerzia colpevole il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa, non potendo farsi gravare sull'ex coniuge la scelta di prendersi cura dei genitori sui cui redditi da pensione, peraltro, la resistente pare poter contare, come dalla stessa dedotto in sede di memoria di costituzione.
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte resistente, considerata tuttavia la natura della causa e la non complessità della causa, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4302 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Terracina (LT), in data 11 ottobre 2003, matrimonio trascritto al Registro Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 104, parte II, serie A, anno 2003.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente.
Pagina 9 4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4302 del 2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Guglielmo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Latina (LT), Via dei
Cappuccini, 40, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Bruno Controparte_1 C.F._2
Barone e dell'Avv. Danilo Ciccarelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Fondi (LT), Via G. Toniolo, 41, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “…
Conclude, poi, riportandosi alle conclusioni rassegnate in atti dal precedente difensore e chiede che la causa venga assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”; conclusioni di cui alla memoria integrativa: “a) dichiarare la Cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Terracina in data 11.10.2003 contratto tra Parte_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] ed iscritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello stato civile del Comune di Terracina e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale preposto di
Pagina 1 provvedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza. / b) rigettare la domanda di merito all'assegno divorzile per i motivi di fatto e diritto esposti. / Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, oltre oneri fiscali. / Salvo aggiungere o modificare,
e salvo ogni altro diritto.” conclusioni di parte resistente rassegnate in sede di memoria di costituzione per la fase presidenziale: “A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Terracina in data 11/10/2003 contratto tra , nata a [...] il Controparte_1
27/3/1971 e , nato a [...] il [...], iscritto nel Registro dello stato civile Parte_1 del Comune di
Terracina atto n. 104 serie A anno 2003; / B) porre a carico del sig. un Parte_1 assegno divorzile nella misura che si riterrà di giustizia o, comunque, nella stessa misura di cui all'assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale adito nel giudizio di separazione personale sin dall'udienza presidenziale di comparizione e successivamente confermato con la sentenza n.
646/2019, indicizzato annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere a favore della resistente entro il giorno 5 di ogni mese. / Con vittoria di spese e compenso professionale”
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009, si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., soltanto parte ricorrente ha depositato una nota scritta in sostituzione di udienza precisando le conclusioni come in epigrafe riportato e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Per parte resistente, si sono, pertanto, prese in considerazione le conclusioni formulate nella memoria di costituzione per la fase presidenziale.
***
1. SULLO STATUS.
La domanda volta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti è meritevole di accoglimento.
Ritiene il Collegio, infatti, sussistenti i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della l. 898 del
1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come si evince dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito religioso in Terracina (LT), in data 11
Pagina 2 ottobre 2003, matrimonio trascritto al Registro Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 104, parte II, serie A, anno 2003 e da cui si evince che le parti si sono sposate in regime di comunione dei beni;
è stata depositata, inoltre, copia conforme all'originale con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione n. 646 del 2019 emessa dal Tribunale di Latina il 12 marzo 2019.
La separazione è avvenuta, pertanto, in epoca antecedente al periodo imposto dall'art. 3 della legge n. 898 del 1970 come successivamente modificato dalla l. 55 del 2015, essendo stato depositato il ricorso in data 5 agosto 2021 e non essendo stata eccepita riconciliazione.
Quanto allegato dai coniugi e il fallimento del tentativo di conciliazione in sede presidenziale escludono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Va, pertanto, emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
2. SULL'ASSEGNO DIVORZILE PER PARTE RESISTENTE.
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 2018, come noto, hanno rivisitato funditus l'istituto, elaborando una soluzione difforme da quella seguita dai due precedenti orientamenti contrapposti della giurisprudenza di legittimità, quello seguito per decenni e inaugurato dalla sentenza a S.U.
11490 del 1990, teso a valorizzare la funzione assistenziale dell'assegno e che poneva, quale parametro di adeguatezza dei mezzi, il tenore di vita goduto in costanza di vita matrimoniale, che l'assegno di mantenimento era teso a preservare, pur con i correttivi poi elaborati dalla giurisprudenza (v. Cass. 7295 del 2013, 6164 del 2015 sulla durata del rapporto matrimoniale;
v.
Cass. 6455 del 2015 sulla costituzione di un nuovo nucleo familiare), e quello recentemente affermato con la sentenza n. 11504 del 2017, che, nella valorizzazione dei principi di auto- responsabilità e autodeterminazione, utilizzava quale parametro di adeguatezza l'autosufficienza economica.
In particolare, il carattere innovativo della sentenza n. 18287 del 2018 sta nell'aver superato la tradizionale distinzione tra criteri attributivi (la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) e criteri meramente determinativi dell'assegno (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, indicati nella prima parte del comma 6 dell'art. 5 l. 898 del 1970), ritenendo, alla luce della ricostruzione della ratio dell'istituto conforme ai principi costituzionali di solidarietà e di pari dignità dei coniugi espressi dagli artt. 2, 3, 29 Cost. nonché coerente con il quadro della legislazione dei paesi europei, che il Giudice, nel valutare l'an dell'assegno, utilizzi un criterio composito,
“assistenziale-perequativo”, che faccia riferimento in maniera paritetica a tutti i criteri indicati dall'art. 5 co.
6. l. 898 del 1970, declinatori dei suindicati principi costituzionali e ove venga
Pagina 3 valutata, nel parametro dell'adeguatezza, il contenuto prevalentemente perequativo-compensativo, che tenga conto dell'apporto fornito dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e al profilo professionale ed economico acquisito nel corso del matrimonio dall'altro coniuge.
La Cassazione, poi, con la sentenza n. 11178 del 2019, sezione Prima civile, ha chiarito che “le
Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconosciuto l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
Ciò premesso, ritiene il Collegio di aderire alla ricostruzione dell'istituto resa dall'organo nomofilattico, coerente con una lettura del dato normativo interpretato in massima aderenza ai principi costituzionali, e che, valorizzando l'elemento perequativo- compensativo, pare aver trovato un giusto punto di equilibrio tra i due orientamenti contrapposti sopra citati.
Per quanto riguarda le condizioni economiche delle parti, su ordine di esibizione del Presidente f.f. in allegato alla nota di deposito del 23 febbraio 2022, il ricorrente ha prodotto sub doc. 1 una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 17 febbraio 2022, con cui ha dichiarato: che è dipendente della CSC Mobilità Scarl, con mansione di autista, e percepisce circa € 1.400,00 da gennaio 2021 per scatto di anzianità; che non è titolare di beni immobili;
che è proprietario di una Fiat FR acquistata il 31 ottobre 2012, di una Panda acquistata il 16 novembre 2005 - concessa in comodato d'uso ai genitori che ne hanno pagato il finanziamento e provvedono alla manutenzione e gestione - e di uno Scooter Honda acquistato il 22 giugno 2021 per € 12.000,00 con accensione di un finanziamento in data 18 giugno 2021 per il quale è gravato da rate mensili di € 277,00 sino al 2027 addebitate sul c.c. CC a lui intestato, come si riscontra dalla lista movimenti prodotta sub doc. 9 (tuttavia, non ha depositato la documentazione inerente al finanziamento, ma solo il contratto di compravendita del veicolo, sicché non è stato possibile riscontrare la data di scadenza dell'obbligo di restituzione rateale); ha dichiarato, altresì, di essere titolare di due conti correnti, uno acceso presso SA LO (n. 1000/00002575) con fido
Pagina 4 di € 1.000,00 e con saldo al 31 dicembre 2021 negativo di - € 531,65 e giacenza media nell'anno
2021 di € 18,40 (v. doc. 5 allegato); l'altro acceso presso CC (n. 0002/185/001307/46) con fido di
€ 1.000,00 con saldo al 16 febbraio 2021 negativo di - € 60,50 (v. doc. 6, da cui risulta che al 31 dicembre 2021 il saldo negativo del conto corrente di corrispondenza ammonta a – 60,50); di essere titolare di due carte Bancomat;
di essere gravato da rate mensili di € 474,92, in forza di un mutuo contratto per estinguere anticipatamente altri finanziamenti, con piano di restituzione rateale con scadenza il 18 maggio 2031, come risulta dalla documentazione prodotta sub docc. 7 e 8.
Ha prodotto, poi, per quel che più rileva, certificazione unica 2021 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2020, ha percepito redditi da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 22.712,76 con imposta netta di € 3.626,05 (v. doc. 4 in allegato alla nota di deposito del 23 febbraio 2022).
Infine, su ordine di esibizione del G.I., ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 2 dicembre
2024, certificazione unica 2022 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2021, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 24.506,35 con imposta netta pari a €
4.766,22; certificazione unica 2023 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 25.352,06 con imposta netta pari a €
3.820,74; certificazione unica 2024 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2023, ha percepito un reddito da lavoro con contratto a tempo indeterminato pari a € 26.477,49 con imposta netta di €
4.205,02. Ha prodotto, altresì, gli estratti del conto corrente CC, più precisamente estratto conto relativo al quarto trimestre 2022, al quarto trimestre 2023, e l'estratto dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, con saldo negativo di - € 457,36, dal cui esame si riscontrano accrediti per stipendio, addebiti della rata del mutuo e della rata del finanziamento indicati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oltre ad addebiti mensili di € 82,20, non menzionati nella già menzionata dichiarazione sostitutiva, in favore di (v. all. alla nota di deposito del 2 dicembre 2024). Controparte_2
Ha prodotto, infine, gli estratti inerenti agli anni 2022 e 2023 e ai primi tre trimestri del 2024 del conto corrente a lui intestato acceso presso , con saldo al 30 settembre 2024 Controparte_3 negativo pari a - € 998,63, dal cui esame risultano solo addebiti per lo più per spese di gestione ad eccezione di un versamento di € 110,00 in data 5 maggio 2023 e di un accredito di € 45,73 in data
31 ottobre 2023 per riscatto di un fondo e un versamento in contanti di € 150,00 in data 24 aprile
2024 (v. all. alla nota di deposito del 2 dicembre 2024)
Parte ricorrente, pertanto, ha ottemperato parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., non avendo prodotto estratti conto integrali relativi agli ultimi tre anni (rispetto alla data dell'ordine di esibizione che è del 30 novembre 2023) del conto CC che risulta, peraltro, essere il conto maggiormente movimentato in entrata e in uscita. Non ha, neppure, documentato l'investimento che ha presumibilmente effettuato considerato l'accredito di € 45,73 del 31 ottobre 2023 sopra indicato.
Pagina 5 Parte resistente, invece, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta personalmente e datata 23 febbraio
2022, con cui ha dichiarato di essere disoccupata e non avere alcuna fonte di reddito ad eccezione dell'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge di € 250,00; di non essere proprietaria di beni immobili e di non essere titolare di diritti reali;
di essere contitolare, insieme alla madre (circostanza dedotta in sede di memoria di costituzione a pag. 5), di un conto corrente BancoPosta il cui ultimo saldo al 31 dicembre 2021 è pari a € 873,49; di essere titolare di una polizza vita contratta con per la quale, in sede di memoria di costituzione, ha dedotto di essere Controparte_4 gravata da rate di € 110,00 mensili con scadenza il 1° dicembre 2024 (v. pag. 5 della memoria di costituzione); di essere proprietaria di un'autovettura Fiat 500 acquistata usata il 7 marzo 2017.
Quanto al conto corrente BancoPosta, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto gli estratti conto relativi al secondo e al quarto trimestre 2019, al secondo e al quarto trimestre 2020, al secondo e al quarto trimestre 2021, dal cui esame risultano gli addebiti di € 110,00 per la polizza vita, gli accrediti dell'assegno di mantenimento fintantoché, all'udienza presidenziale del presente giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non è stata rigettata la richiesta di assegno divorzile, gli addebiti per il finanziamento contratto per l'acquisto dell'auto di cui si dirà in seguito e un versamento di denaro contante di € 2.000,00 in data 28 maggio 2020.
Quanto alla polizza vita, parte resistente, in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha prodotto documentazione da cui si evince che è scaduta il 1° dicembre 2024 e che alla scadenza le avrebbe reso un capitale pari a € 34.532,64 (prestazione assicurata in caso di vita a scadenza).
Quanto all'acquisto della Fiat 500, dall'esame della relazione della G.d.F. espletata nel giudizio di separazione, prodotta da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo (v. doc. 5), risulta che la resistente aveva assunto un finanziamento con AL di € 7.700,00 su un prezzo complessivo di €
11.750,00 con obbligo di rimborso di capitale e interessi con quarantotto rate di € 207,00 a decorrere dal 15 marzo 2017 e, in effetti, detti addebiti risultano dall'esame della documentazione inerente al conto BancoPosta sopra menzionato. Ad ogni modo, deve presumersi che detto finanziamento sia, ad oggi, estinto, tenuto conto della scadenza indicata e considerato che non è stato menzionato dalla resistente.
Quest'ultima ha allegato di aver contribuito al ménage familiare svolgendo le mansioni di casalinga
(v. pag. 3 della memoria di costituzione) ed ha contestato le deduzioni di parte ricorrente circa suoi presunti guadagni perché infondate e indimostrate, contestando di svolgere attività di parrucchiera, trattandosi, al contrario di “mera attività che è stata svolta dalla resistente, in costanza di
Pagina 6 matrimonio, in economia, esercitata saltuariamente, per lo più destinata ai propri familiari ed, in ogni caso, insufficiente a garantire alla stessa il soddisfacimento delle proprie basilari esigenze di vita.” (v. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione).
Ha dedotto di vivere presso la casa dei genitori anziani di cui si prende cura, essendo entrambi affetti da patologie, e di trovare sostentamento nell'esigua pensione dei genitori (v. pag. 4 della memoria di costituzione).
In sede di udienza presidenziale, ha dichiarato: “Non lavoro in quanto mi devo occupare dei miei genitori con i quali convivo. Non ho mai lavorato nel corso del matrimonio sempre a causa delle condizioni di salute dei miei genitori. Ho un fratello ed una sorella che mi aiutano. Ho partecipato economicamente alla ristrutturazione della ex casa coniugale con la mia parte dei regali nuziali e mediante l'aiuto economico dei miei genitori”.
Ha dedotto, infine, che i coniugi, durante il primo anno di matrimonio, hanno convissuto presso la casa dei genitori della resistente per poi trasferirsi presso la casa di proprietà della madre del ricorrente per la cui ristrutturazione ha provveduto anche la resistente mettendo a disposizione la
“dote matrimoniale” di € 22.000,00 e provvedendo a richiedere, insieme al ricorrente, un prestito personale di € 31.450,00 (v. pag. 6 della memoria di costituzione).
Essendo stata abolita con la l. 151 del 1975, la parte in modo atecnico si riferisce alla “dote”, riferendosi verosimilmente a somme di denaro che aveva accumulato prima di sposarsi per regalie della famiglia di origine e degli invitati alle nozze.
Parte resistente non ha ottemperato all'ordine di esibizione del G.I del 30 novembre 2023, sottraendosi ad un controllo effettivo sulle sue condizioni economiche, circostanza valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., soprattutto ove si consideri che in data 1° dicembre 2024 è scaduta la polizza vita a lei intestata facendole verosimilmente maturare un capitale (dalla documentazione prodotta si legge che alla data del 17 febbraio 2022 la prestazione assicurata in caso di vita a scadenza è pari a € 34.532,64), sicché ben si può desumere l'esistenza di entrate che la resistente ha inteso celare.
Ciò premesso, va osservato che, in sede di separazione, all'esito di indagine tributaria disposta su entrambe le parti, era stato riconosciuto alla resistente un assegno di mantenimento di € 250,00 e che, all'esito dell'udienza presidenziale del presente procedimento, il Presidente f.f. “rilevato come
l'assegno divorzile postuli la prova, di cui è onerata la parte richiedente, dell'inadeguatezza dei propri redditi rispetto al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dei coniugi, conseguente a scelte adottate nell'interesse della famiglia che abbiano comportato il sacrificio delle prospettive professionali;
/ che, infatti, il divario economico tra i coniugi è motivo giustificatore dell'assegno solo nel concorso di tali condizioni;
/ che, nella specie, alcun riscontro
Pagina 7 in merito è stato addotto dalla resistente, tenuto anche conto dell'assenza di prole e della mancata occupazione lavorativa per motivi estranei al rapporto matrimoniale;
/ tenuto, altresì, conto dell'età della resistente e della durata del matrimonio, circa undici anni” ha rigettato la richiesta di assegno divorzile.
La causa è stata istruita tramite interpello del ricorrente sui capitoli 2,3,4,5,6,7,12,13 di parte resistente, mentre la resistente non ha formulato prove testimoniali ammissibili.
Ebbene, le allegazioni della resistente circa il contributo fornito alla ristrutturazione della casa coniugale non sono state documentate, né il ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso quanto riportato al capitolo 3, “Vero che in data 29/8/2006 la sig.ra Controparte_1 richiedeva ed otteneva unitamente al sig. , da parte della SA San Paolo, Parte_1
Filiale di Terracina, un finanziamento personale di € 31.435,00 impiegato per la ristrutturazione dell'immobile sito in Cori alla via Tempio d'Ercole n. 68?” o il capitolo 7 “Vero che, per ultimare i lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Cori, veniva utilizzata anche la dote matrimoniale della sig.ra , corrispondente a circa € 22.000,00”?”, sicché in assenza di Controparte_1 documentazione idonea prodotta dalla resistente quanto da lei dedotto è rimasto sfornito di prova.
Ciò vale anche per la circostanza sub cap. 6 “Vero che la sig.ra richiedeva ed Controparte_1 otteneva – da Alleanza Toro S.p.A. - un prestito personale pari ad € 5.016,00 utilizzato sempre dai coniugi per sostenere ulteriori spese di ristrutturazione ed ammodernamento della casa coniugale sita in Cori alla via Tempio D'Ercole n. 68”?”, non ammessa dal resistente, che ha risposto: “Non
è vero, non so di nulla di questo finanziamento”, non avendo la resistente documentato l'esistenza di tale finanziamento.
Infine, il ricorrente, anche rispondendo agli ulteriori capitoli 2 e 5 dell'interrogatorio formale, ha negato qualsivoglia contributo della resistente nelle spese per la ristrutturazione della casa coniugale, pur riconoscendo un contributo in pari misura nel pagamento delle utenze dichiarando sul cap. 4 “Pagavamo entrambi le utenze, una volta io, una volta lei, le spese di ristrutturazione
l'ho pagate solo io”; e sul cap. 5:“Vero che al fine della concessione del summenzionato prestito personale, le madri delle odierni parti in causa, prestavano apposita fideiussione”?, ha risposto:
“Non è vero, mi hanno fatto da garanti il mio papà e la mamma della , ma io ho sempre CP_1 sostenuto le spese dovute.”.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che la resistente non abbia provato i presupposti dell'assegno divorzile, come sopra riportati.
In particolare, da un lato non è emerso dal giudizio che le attuali condizioni economiche della resistente siano frutto delle scelte condivise dalle parti in sede di matrimonio o siano conseguenza del contributo fornito dalla medesima alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
Pagina 8 comune e personale di ciascuna delle due parti, né che la stessa abbia sacrificato prospettive professionali e reddituali per la famiglia, dall'altro la resistente si è sottratta al controllo del
Tribunale sulle sue effettive condizioni economiche, non ottemperando all'ordine di esibizione del
G.I., circostanza valutabile senz'altro ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quale indice della volontà di occultare l'esistenza di disponibilità finanziarie, specialmente ove si consideri quanto sopra rilevato sulla scadenza della polizza vita stipulata dalla resistente.
Per sua stessa ammissione, poi, la resistente ha dichiarato di non aver mai lavorato per occuparsi dei genitori, di cui tuttora si prende cura, mentre non ha fornito alcuna prova o, ancor prima, allegato, che ciò sia stato il frutto di una concorde scelta dei coniugi.
Non si ritiene elemento significativo ai fini del riconoscimento di un assegno divorzile il fatto che la resistente ha pagato, a turno con il coniuge, le utenze della casa coniugale, considerato l'obbligo in capo ad entrambi i coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia. Né ha rilevanza che i genitori degli sposi abbiano prestato garanzia per un finanziamento.
La resistente, infine, pur avendo capacità lavorativa di parrucchiera, dalla separazione (pronunciata il 12 marzo 2019 quando aveva quarantotto anni su ricorso iscritto a ruolo già nel 2014 quando aveva quarantatré anni) ad oggi non risulta neppure aver tentato di inserirsi nel mondo del lavoro per la dedotta esigenza di continuare a prestare assistenza ai propri genitori, sicché è senz'altro imputabile a sua inerzia colpevole il mancato reperimento di un'occupazione lavorativa, non potendo farsi gravare sull'ex coniuge la scelta di prendersi cura dei genitori sui cui redditi da pensione, peraltro, la resistente pare poter contare, come dalla stessa dedotto in sede di memoria di costituzione.
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza di parte resistente, considerata tuttavia la natura della causa e la non complessità della causa, si ritiene congruo disporre la compensazione di un mezzo delle spese di lite e porre a carico di parte resistente il residuo mezzo, come liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 4302 del 2021, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Terracina (LT), in data 11 ottobre 2003, matrimonio trascritto al Registro Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di Terracina (LT) al n. 104, parte II, serie A, anno 2003.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Terracina (LT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Rigetta la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente.
Pagina 9 4. Condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente un mezzo delle spese di lite, compensato il residuo mezzo, che si liquida, al netto del mezzo compensato, in € 3.808,00, oltre alle spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2 del d.m. 55 del 2014 ed Iva e C.p.a. come per legge.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Terracina (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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