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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/11/2024, n. 5115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5115 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 12.11.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11120/2022 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f.. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti, per procura in atti;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Piazza Santa Maria di P.IVA_1
Gesù n. 5, elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'avv. Laura
Piera Cinzia Sicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
via G. Cusmano;
Resistente contumace CP_2
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. con sede in Roma, in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede Provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale CP_3
alle liti n. rep. 37590 del 23.01.2023, a rogito del Notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere dirigente medico in servizio presso l dal 16 Controparte_4 agosto 2015; b) di avere, altresì, prestato servizio in regime di esclusività prima presso l
[...]
dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007 e dall'1.10.2007 al 17.2.2008 Controparte_5
e successivamente presso l , già Controparte_6 [...]
, in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Nefrologia e Controparte_7
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al 31.8.2009 e dal
18.9.2009 al 15.8.2015; c) di aver quindi raggiunto complessivamente i cinque anni di anzianità/esperienza professionale in data 18.2.2011, nonché quindici anni di anzianità in data Con 18.2.2021; d) di aver inviato in data 14.7.2015 un sollecito formale all di per CP_2
ottenere le valutazioni di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992, una volta decorsi i 5 anni dall'assegnazione dell'incarico di Dirigente Medico dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi;
e) che l
[...]
, ai fini del riconoscimento della indennità di esclusività, con la nota prot. 20239 Controparte_4
del 16.11.2021 ha riconosciuto soltanto l'anzianità maturata presso la medesima , con CP_1
decorrenza quindi dal 15.8.2015; f) che tuttavia la ricorrente, in virtù del servizio complessivamente svolto, ha diritto al riconoscimento della predetta indennità di esclusività da parte dell'
[...]
nella fascia superiore tra i 5 ed i 15 anni, già dall'agosto 2015 e nella fascia superiore ai 15 CP_4
anni dal mese di marzo 2021; g) che non le è stata riconosciuta neanche la retribuzione di posizione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha richiamato l'art. 5 del CCNL 8.6.2000 che ha previsto l'istituzione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, l'art. 12 del CCNL 6.5.2010 che ha previsto gli incrementi della predetta indennità e l'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 del
9.12.2019 che ha previsto che l'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Ha, infine, richiamato la legge di bilancio n. 178/2020 (art. 1 co. 407 e 408) che ha previsto l'incremento della indennità di esclusività dei dirigenti medici del 27% con decorrenza dall'1.1.2021 per cui da tale data l'indennità di esclusività è dovuta nella misura di € 12.913,34 per la fascia tra i cinque ed i quindici anni ed € 17.599,13 per la fascia superiore ai quindici anni, mentre alla stessa è stato corrisposto dall' dal 2015 al 2020, l'importo annuo di € 2.325,41 (€ 193,78 Controparte_4
mensili), corrispondente alla posizione del dirigente con meno di cinque anni di anzianità.
Ha riferito, dunque, di avere diritto ad una differenza a titolo di indennità di esclusività per l'anno
2015 (da agosto a dicembre secondo il CCNL 2010) di € 2.647,68, per il periodo che va da gennaio
2016 al 31 dicembre 2020 di € 39.212,90 (secondo il CCNL 2016/2018 pari alla differenza di € 7.842,58 per ogni anno) e per il periodo che va da marzo 2021 (maturazione 15 anni) a ottobre 2022 di € 7.419,16, per un totale complessivo di € 49.279,74.
Con riguardo alla retribuzione di posizione, parte ricorrente ha richiamato l'art. 15 del d.lgs.
502/1992, il quale prevede che al dirigente con 5 anni di anzianità devono essere attribuiti gli incarichi di cui all'art. 15 comma 4 del citato d.lgs., configurando quindi il diritto dei dirigenti all'attribuzione di compiti dirigenziali come un diritto soggettivo perfetto, nonché l'art. 18 co. 2 del
CCNL 2019 relativo al biennio 2016/2018, il quale prevede che “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.
La ricorrente ha rilevato che l'incarico in questione le è stato conferito soltanto con decorrenza dall'1.7.2021, giusta delibera n. 727 del 25.6.2021, mentre doveva esserle riconosciuto già da agosto
2015. Invece, da tale mese e fino al 2019, non ha percepito alcuna retribuzione di posizione, mentre da gennaio 2020 a giugno 2021 ha percepito una retribuzione di posizione pari ad € 115,38, per cui ha quantificato l'importo ancora dovuto da a titolo di retribuzione di posizione in complessivi CP_4
€ 29.656,16.
Parte ricorrente ha argomentato, altresì, in ordine al danno da perdita di chance, stante l'inadempimento contrattuale dell che non ha provveduto alla valutazione al Controparte_6
compimento dei 5 anni di servizio e ha quantificato il predetto danno nella misura corrispondente agli emolumenti sopra indicati, oltre al danno relativo alla mancata contribuzione previdenziale.
La ricorrente ha evidenziato, inoltre, che sulle somme a lei dovute andrà quantificata e versata CP_ all' la relativa contribuzione previdenziale.
Parte ricorrente ha così concluso: “Nei confronti dell' 1) ritenere e dichiarare che Controparte_4
la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, e delle valutazioni della stessa , ha diritto a percepire dall' la indennità di esclusività CP_1 Controparte_4
nella misura indicata in narrativa per gli anni dal 2015 al 2022 2) ritenere e dichiarare che la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, superiore ai cinque anni già in data 15 agosto 2015, ha diritto a percepire dall' la retribuzione Controparte_8
di posizione nella misura precisata in narrativa 3) condannare quindi l' Controparte_4 all'occorrenza anche a titolo di perdita di chance, al pagamento delle somme indicate in narrativa,
o quelle altre che dovessero essere quantificate in via istruttoria, maggiorate di interessi e/o CP_ rivalutazione ed a versare all' la relativa contribuzione previdenziale 4) condannare l'
[...]
ll'adeguamento delle predette indennità di esclusività e retribuzione di posizione in favore CP_4
della ricorrente, in conformità alle norme contrattuali indicate in narrativa. In subordine, anche nei confronti dell' : 5) ordinare all' , ex Controparte_6 Controparte_2
art. 210 e 213 cpc, di esibire all' la documentazione attestante la valutazione Controparte_4
positiva della ricorrente sino al 15 agosto 2015 6) ritenere e dichiarare che la ricorrente, per i vizi della valutazione, ha subito un danno da perdita di chance per il mancato riconoscimento della anzianità ed esperienza professionale pregressa e mancato conferimento di un incarico liquidandone il relativo importo sulla base delle somme indicate in narrativa, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale, ovvero nella misura da accertarsi e che verrà stabilita in via equitativa da Codesto Ill.mo Tribunale adito;
7) condannare quindi l' Controparte_2
, ed ove occorra anche l' al risarcimento del danno da perdita
[...] Controparte_4
di chance ed al pagamento delle somme indicate in narrativa , oltre a quello relativo alla mancata contribuzione previdenziale, maggiorate di interessi e rivalutazione, ovvero di quell'altra somma che sarà liquidata in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 24.4.2023 si è costituita l Controparte_1
, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha precisato: a) di avere sempre tenuto un comportamento improntato ai criteri di correttezza e buona fede, tant'è che ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività la stessa si è subito attivata al fine di richiedere la documentazione necessaria sia all che all senza però mai ricevere Parte_2 Controparte_6
alcun riscontro, per cui la stessa, con nota del 16.11.2021 protocollo n. 20239, in assenza della documentazione richiesta all' , ha negato il riconoscimento dell'indennità di Controparte_6
esclusività maggiore di quindici anni e ha riconosciuto l'indennità predetta nella fascia superiore ai cinque anni;
infatti con Deliberazione n. 1329 del 30.11.2021 ha riconosciuto la relativa corresponsione da dicembre 2021, con pagamento degli emolumenti arretrati dall'1.9.2020 fino al novembre 2021; b) che, con riguardo all'indennità di esclusività, l'art. 28 del CCNL 3.11.2005 prevede che l'esito positivo della valutazione del Collegio tecnico produce i seguenti effetti: - per i dirigenti neo assunti al termine del quinto anno, l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore, - per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta;
c) che la predetta indennità va, dunque, conferita al dirigente medico in presenza di due condizioni: aver maturato un'anzianità di servizio, con o senza soluzione di continuità e aver superato con esito favorevole la verifica professionale del Collegio tecnico, d) che, non avendo ricevuto la documentazione necessaria dall e più precisamente il certificato di servizio, la relazione sulla Controparte_6
valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dalla dott.ssa presso Parte_1
l' , la copia della delibera dell di attribuzione della fascia superiore Parte_2 Controparte_6
dell'indennità di esclusività spettante al compimento dei cinque anni di servizio e la relazione sulla valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti presso l' per Controparte_6
il periodo a partire dalla data del riconoscimento del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività fino al 15 agosto 2015, la stessa ha riconosciuto esclusivamente l'esperienza professionale quinquennale maturata presso di sé, corrispondendo l'indennità in commento dal mese di dicembre
2021 con pagamento degli arretrati dal settembre 2020; e) che la valutazione di prima istanza per il riconoscimento dell'anzianità superiore ai 5 anni non poteva che essere di competenza esclusiva dell , unica legittimata passivamente;
f) che, con riguardo alla retribuzione di Controparte_6
posizione, l'art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL dell'8.6.2000 ha sottolineato che per quinquennio di attività si deve intendere quello maturato in qualità di dirigente medico del SSN a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità; g) che, avendo la ricorrente lavorato presso l
[...]
con contratti di lavoro a tempo determinato e con soluzione di continuità, fino alla data CP_6
del 31 dicembre 2019, non poteva avere diritto ad alcuna retribuzione di posizione aziendale, mentre successivamente, con Deliberazione n. 727 del 25.6.2021, a seguito dell'aggiornamento dell'anzianità di servizio, alla ricorrente è stato conferito l'incarico dirigenziale C2, con conseguente adeguamento, a far data dall'1.7.2021, sia della retribuzione di posizione aziendale “parte fissa” di
€ 500,00, sia della retribuzione di posizione aziendale “parte variabile” di € 250,00, con pagamento dal mese di dicembre 2021 dei relativi conguagli;
h) che nessun inadempimento le può essere imputato, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento del danno per perdita di Con chance, ciò perché, senza la valutazione del Collegio tecnico dell' di e la successiva CP_2
Delibera di attribuzione dell'indennità di esclusività maggiore ai cinque anni, la stessa non poteva procedere al riconoscimento di un'indennità di fascia superiore, con conseguente rischio di un danno erariale per somme non dovute. La resistente, dopo aver contestato i conteggi effettuati dalla ricorrente, ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; - nel merito, rigettare tutte le domande Controparte_1
avanzate nei confronti dell' Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare controparte
[...]
al pagamento di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Con memoria depositata l'8.3.2024 si è costituito l'ente previdenziale che ha formulato le seguenti conclusioni: “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione eventualmente maturatasi, e conseguentemente condannare parte CP_ convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 12.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , Controparte_2
ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di a percepire, in Parte_1
virtù dell'esperienza professionale complessivamente maturata e della valutazione effettuata da la indennità di esclusività per gli anni dal 2015 al 2022 e la retribuzione di posizione Controparte_4
con conseguente condanna di anche a titolo di perdita di chance, al pagamento di Controparte_4
CP_ complessivi € 49.279,74, oltre al versamento all' della relativa contribuzione previdenziale;
in subordine condannare le amministrazioni convenute al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato riconoscimento dell'anzianità ed esperienza professionale pregressa e mancato conferimento di incarico, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale.
In punto di fatto è incontestato tra le parti, e comunque provato documentalmente, che la ricorrente è in servizio presso l' Controparte_4
dal 16 agosto 2015 (cfr. all. n. 3 fascicolo ricorrente ed estratto conto
[...]
CP_ previdenziale prodotto dall' .
Sempre in punto di fatto, è provato che ha prestato servizio prima presso l Controparte_5
dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007, dall'1.10.2007 al 17.2.2008 e successivamente presso l' di , già Controparte_6 CP_2 Controparte_7 , in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Nefrologia e Dialisi del Presidio
[...]
Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al 31.8.2009 e dal 18.9.2009 al
15.8.2015 (cfr. all.ti n. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente).
È provato, altresì, che l' non ha attivato la procedura di valutazione, nonostante Controparte_6
i vari solleciti da parte della ricorrente, tant'è che solo nell'agosto 2021 l'ufficio settore personale dell' ha invitato il Dirigente sanitario a redigere la proposta di valutazione (cfr. Controparte_6
all. n. 6 fascicolo parte ricorrente) e ad oggi la procedura non risulta ancora conclusa.
L' pertanto, sulla base della documentazione in possesso ed in assenza della Controparte_4
Con delibera dell' di di attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività CP_2
spettante al compimento dei cinque anni di sevizio unitamente alla relazione sulla valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti della ricorrente, ha proceduto a riconoscere soltanto il periodo di servizio svolto presso di sé con il riconoscimento della fascia superiore ai 5 anni a partire solo dall'1.9.2020 stante l'assunzione in data 16.8.2015 (cfr. all. n. 9 fascicolo resistente).
Ciò posto, per la risoluzione della questione è opportuno esaminare la normativa di riferimento.
L'indennità di esclusività trova la propria disciplina nell'art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992 rubricato
“Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario” che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce testualmente che: “
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici
e complesse.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”.
L'art. 5 della parte economica annessa al CCNL 98/2001 dirigenza area sanità comparto pubblico, nel regolamentare l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro in applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42 CCNL del 8.6.2000, dispone che "L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue", diversificate di fatto in base all'incarico espletato dal dipendente nell'organigramma aziendale secondo i parametri di riferimento ivi indicati e alla luce dell'esperienza professionale maturata al 31 dicembre 1999.
Al comma 5, il richiamato art. 5 precisa: "Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore", chiarendo ulteriormente al successivo comma 6 che "In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dall'art. 31
e 32 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità se la verifica è positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta" (cfr. all. n. 11 b fascicolo ricorrente).
Il richiamato art. 31 del CCNL prevede: “
1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono: a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica: a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio. 3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale: a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi;
[…]” (cfr. all. n. 11a fascicolo parte ricorrente).
Il predetto articolo è stato sostituito dall'art. 26 del CCNL del 3.11.2005 rubricato “Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti”, il quale prevede che “
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono: a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione: a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità di esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale: a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato” (cfr. all.
11 c fascicolo parte ricorrente).
Con riguardo alla retribuzione di posizione, l'art. 4 del CCNL 1998/2002 parte economica prevede:
“[…] 2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del
Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello stesso CCNL, l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva. […]”
L'art. 28 del CCNL dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (all. 11 a del fascicolo di parte ricorrente), rubricato "Affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure", statuisce che: "
1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992. 2.Gli incarichi del comma
1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art.
27, comma I lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. […]".
Il citato art. 27, comma 1, lett. c) distingue le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali conferibili: incarico di direzione di struttura complessa ex lett. a); incarico di direzione di struttura semplice ex lett. b), incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo ex lett. c); incarico di natura professionale conferibile a dirigente con meno di cinque anni di attività ex lett. d).
Gli effetti della valutazione del Comitato tecnico sono regolati dall'art. 28 del CCNL del 3.11.2005
(all. 11c del fascicolo di parte ricorrente) che, in sostituzione di quanto esplicitato dall'art. 33 del
CCNL. 8.06.2000, ha previsto che "L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice.... b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione della indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale …”.
Dunque, il diritto del dirigente medico ad essere valutato dal Collegio Tecnico dopo il primo quinquennio di attività per il conseguente conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 27 comma
1 lett. c) CCNL 8.6.2000, in caso di esito positivo della valutazione, si desume dalle norme legislative e contrattuali che regolano la materia, in particolare dall'art. 26 comma 2 che prevede che “Il
Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione ... B) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio” e dal già citato art. 28, comma 2, del CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-
2003.
Dalle norme richiamate emerge, dunque, un sistema così articolato: il dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all'indennità (cfr. art. 15 quater del d. lgs. 502/1992); nei primi cinque anni, ai dirigenti sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (cfr. art. 15, comma 4, del d. lgs. 502/1992); essi percepiscono l'indennità di esclusività nella misura minima (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000); solo dopo i primi 5 anni e solo all'esito di una specifica procedura valutativa “al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici” (cfr. art. 15, comma 4 del d. lgs 502/1992) e gli viene corrisposta l'indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia superiore (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000) .
Dalle norme legislative e contrattuali appena citate si evince il diritto soggettivo del medico dirigente ad essere valutato dal Collegio Tecnico al maturare del quinquennio di attività, in vista dell'indennità di esclusività e del conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b) o c) del CCNL dell'8 giugno 2000.
L'obbligo di valutazione è coerente con il principio generale sancito dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005, il quale stabilisce che "La valutazione dei dirigenti che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro".
L'inequivoca formulazione della previsione contrattuale dell'art. 28, comma 2, strutturata secondo lo schema norma-fatto-effetto, chiarisce che il conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b) o c) del CCNL dell'8 giugno 2000, in caso di esito positivo della valutazione, non è rimesso ad una valutazione discrezionale del direttore generale, in quanto sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente positivamente valutato al conferimento dei suddetti incarichi.
La valutazione del dirigente rappresenta, dunque, un elemento imprescindibile per entrambe le voci retributive richieste dalla ricorrente in seno all'atto introduttivo del giudizio. Con Nel caso di specie, la valutazione della ricorrente sarebbe spettata al Collegio Tecnico dell' di
, stante lo svolgimento presso di essa di oltre 5 anni di servizio. CP_2
La stessa, invece, nonostante i vari solleciti è rimasta inerte e non ha provveduto, allo scadere del quinquennio, ad attivare la procedura di valutazione. Poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni (anzianità di servizio e valutazione positiva), non può pronunciarsi condanna dell' al pagamento della CP_9 indennità di esclusività e della retribuzione di posizione in mancanza della previa valutazione positiva da parte dell' , che avrebbe invece dovuto riconoscerle il passaggio alla Controparte_6
fascia 5 – 15 anni, per cui la domanda principale non può trovare accoglimento. L' Controparte_4
, infatti, non avrebbe potuto operare diversamente stante il chiaro tenore letterale della
[...]
normativa di riferimento sopra richiamata.
Anche la richiesta di applicazione della clausola di garanzia non può trovare accoglimento, posto che anche per l'applicazione della suddetta clausola è prevista la previa valutazione positiva del dirigente, che nel caso di specie manca. L'art. 92 del CCNL del 19.12.2019, infatti, introduce ex novo un meccanismo di garanzia in base al quale “ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con
o senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 (Tipologie
d'incarico) ovverosia che a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità sono stabiliti come segue: - anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00; […]”. Ne consegue che, in assenza della valutazione positiva della ricorrente per il passaggio alla fascia dai 5 ai 15 anni, non è possibile procedere all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 del citato CCNL.
Con riguardo alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance si rileva quanto segue.
La ricorrente ha allegato e provato di avere prestato servizio, in regime di esclusività, prima presso l' dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007 e dall'1.10.2007 al Controparte_5
17.2.2008 e successivamente presso l di , già Controparte_6 CP_2
, in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Controparte_7
Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al
31.8.2009 e dal 18.9.2009 al 15.8.2015, con raggiungimento dei cinque anni di anzianità/esperienza professionale in data 18.2.2011, nonché quindici anni di anzianità in data 18.2.2021.
La predetta circostanza da sola è sufficiente a far ritenere maturato il quinquennio di servizio anche se non dal 18.2.2011, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, ma dal 18.2.2013.
Infatti, sebbene l'art. 12, comma 3, lett. b), del C.C.N.L dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., relativo al II biennio economico 2000/2001, stipulato in data 8.6.2000, prevede che "Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere [...] ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità, anche in aziende ed enti diversi del comparto", lasciando, quindi, supporre sulla base di una interpretazione letterale che il servizio prestato in base a contratti a tempo determinato deve essersi svolto "senza soluzione di continuità", la Suprema Corte con due pronunce ha affermato che la citata interpretazione meramente letterale non è accettabile. Deve, infatti, ritenersi che, "in tema di compensi spettanti al personale del , l'art. 12, comma 3, del CCNL Controparte_10
1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", "senza soluzione di continuità", anche in aziende ed enti diversi del Comparto, in conformità con l'art. 3 Cost, nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, - come interpretati dalle sentenze delle CGUE 26 ottobre
2006, causa C.371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-
302/11 a C.305/11 - deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una soluzione di continuità nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità” (Cass. sez. lavoro
26.3.2018, n. 7440/ord.; Cass. sez. lavoro, 26.11.2018, n. 30562).
Peraltro, l'art. 89 della pre-intesa del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, stipulata in data 24.7.2019, recependo il citato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha previsto la valutazione dei servizi pre-ruolo prestati anche con contratti a tempo determinato “con o senza soluzione di continuità”.
La Suprema Corte ha poi precisato che la conclusione circa la continuità in senso sostanziale del rapporto di lavoro vale non solo in relazione all'indennità di esclusività, ma anche ai fini “di ogni altro istituto collegato all'elemento dell'anzianità di servizio” (Cass. Sez. lav., ord. n. 7440/2018).
Ciò detto, i 3 contratti stipulati con l (dal 22.6.2005 al 17.08.2006, dall'1.1.2007 al Parte_2
6.9.2007, dall'1.10.2007 al 17.2.2008) non possono ritenersi svolti con continuità. Infatti, con Con riferimento all'interruzione tra i 3 contratti stipulati con l' di la disciplina applicabile ratione CP_5 temporis si rinviene nell'art. 5 del d. lgs 368/2001, il quale prevede al comma 3 che “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. È evidente che le predette interruzioni superano i citati lassi temporali di 10 e 20 giorni, per cui è venuto meno il summenzionato carattere della continuatività. Con Non può dirsi lo stesso per i contratti a termine stipulati con l' di , il cui ultimo CP_2
contratto già da solo copre un periodo superiore ai 5 anni consecutivi (dal 18.9.2009 al 15.8.2015)
e i precedenti due contratti (dal 18.2.2008 al 17.8.2008 e dall'1.9.2008 al 31.8.2009), sempre alla luce del citato d. lgs. 368/2001, presentano una interruzione minima tale da non intaccare il carattere continuativo dell'attività professionale svolta dalla ricorrente.
Pertanto, a far data dal 18.2.2013 la ricorrente aveva già maturato il quinquennio di servizio, con conseguente diritto alla valutazione da parte del Collegio Tecnico. Con È evidente, dunque, che se la valutazione del Collegio Tecnico dell di fosse stata CP_2
tempestiva, cioè effettuata alla maturazione del quinquennio, l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si sarebbero dovute riconoscere già a partire dal 18.2.2013.
L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di valutare tempestivamente la ricorrente non è sufficiente però a far ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Infatti, se il datore di lavoro pubblico non adempie all'obbligo di valutare il dirigente alla maturazione dei quinquennio di servizio e con tale comportamento omissivo gli preclude il conferimento dell'incarico dirigenziale, sorge in capo al dirigente un diritto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali da perdita di chance, a patto però di provare che, laddove l'amministrazione avesse tempestivamente valutato il dirigente, la valutazione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di esito positivo e di conseguenza sarebbe stata erogata l'indennità di esclusività e conferito l'incarico dirigenziale.
Questa conclusione è in linea con gli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in tema di danno da perdita di chance: “Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta … onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile” (Cass. SS. UU. n. 21678/2013; Cass civ. n. 23936/2019).
La giurisprudenza di legittimità è particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, ammettendo la risarcibilità della perdita di chance, quale situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass.18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), laddove sia provata la sussistenza della perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo (v.
Cass. 2261/2020).
È stato affermato che il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno non già attuale, ma futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale e che esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (cfr. Cass. n.2737/15; n.18207/14; n.16877/08).
Ne deriva che la sussistenza di tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass.n.13818/17; n. 19604/16).
Venendo al caso di specie, l'an della pretesa risarcitoria va verificato a fronte della dimostrazione che, ove fosse stata correttamente sottoposta a valutazione da parte del Collegio Tecnico, la avrebbe ottenuto, con giudizio prognostico vicino alla certezza, e non in via Parte_1
meramente ipotetica, un giudizio positivo.
Considerato che la ricorrente non ha allegato né fornito sufficienti elementi di prova, anche presuntiva o basata sul calcolo delle probabilità, della concreta possibilità di ottenere una valutazione positiva, non può riconoscersi alcun risarcimento del danno per perdita di chance.
La ricorrente si è limitata ad allegare genericamente che “[…] è stata valutata positivamente dall' ciò quindi copre anche i periodi pregressi. È quindi illogico chiedere la Controparte_4 valutazione di anni pregressi svolti presso altra azienda al fine del riconoscimento di emolumenti economici pregressi e dovuti” (cfr. pag. 9 del ricorso) senza null'altro aggiungere.
Tra l'altro, premesso che la valutazione ad opera dell non può certo Controparte_4
coprire un periodo pregresso svolto presso altra Azienda Sanitaria, la ricorrente non ha neanche prodotto in atti la asserita valutazione positiva rilasciata dal primario dottor , né Persona_2
tanto meno essa è stata trasmessa all' . Non vi è, quindi, alcun elemento dal Controparte_11
quale poter presumere, con giudizio prognostico vicino alla certezza, che la valutazione ad opera del Con Collegio Tecnico dell' di sarebbe stata positiva. CP_2
In difetto di allegazione e prova la domanda subordinata di condanna dell' e Controparte_6
dell' al risarcimento del danno per perdita di chance non può trovare Controparte_4
accoglimento.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della complessità della fattispecie e della differente qualità delle parti, le spese processuali tra e sono interamente compensate. Parte_1 Controparte_4
Nel rapporto tra e nulla sulle spese Parte_1 Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell' , Controparte_2
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
nulla dispone sulle spese tra la ricorrente e l' . Controparte_2
Catania, 12.11.2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 12.11.2024 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11120/2022 R.G,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f.. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Puliatti, per procura in atti;
Ricorrente C.F._1
CONTRO
, c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catania Piazza Santa Maria di P.IVA_1
Gesù n. 5, elettivamente domiciliata in Catania Corso Italia n. 46 presso lo studio dell'avv. Laura
Piera Cinzia Sicari, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Resistente
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_2
via G. Cusmano;
Resistente contumace CP_2
E NEI CONFRONTI DI
, c.f. con sede in Roma, in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede Provinciale rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, per procura generale CP_3
alle liti n. rep. 37590 del 23.01.2023, a rogito del Notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) di essere dirigente medico in servizio presso l dal 16 Controparte_4 agosto 2015; b) di avere, altresì, prestato servizio in regime di esclusività prima presso l
[...]
dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007 e dall'1.10.2007 al 17.2.2008 Controparte_5
e successivamente presso l , già Controparte_6 [...]
, in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Nefrologia e Controparte_7
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al 31.8.2009 e dal
18.9.2009 al 15.8.2015; c) di aver quindi raggiunto complessivamente i cinque anni di anzianità/esperienza professionale in data 18.2.2011, nonché quindici anni di anzianità in data Con 18.2.2021; d) di aver inviato in data 14.7.2015 un sollecito formale all di per CP_2
ottenere le valutazioni di cui all'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992, una volta decorsi i 5 anni dall'assegnazione dell'incarico di Dirigente Medico dell'U.O. di Nefrologia e Dialisi;
e) che l
[...]
, ai fini del riconoscimento della indennità di esclusività, con la nota prot. 20239 Controparte_4
del 16.11.2021 ha riconosciuto soltanto l'anzianità maturata presso la medesima , con CP_1
decorrenza quindi dal 15.8.2015; f) che tuttavia la ricorrente, in virtù del servizio complessivamente svolto, ha diritto al riconoscimento della predetta indennità di esclusività da parte dell'
[...]
nella fascia superiore tra i 5 ed i 15 anni, già dall'agosto 2015 e nella fascia superiore ai 15 CP_4
anni dal mese di marzo 2021; g) che non le è stata riconosciuta neanche la retribuzione di posizione.
Tanto premesso, parte ricorrente ha richiamato l'art. 5 del CCNL 8.6.2000 che ha previsto l'istituzione dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, l'art. 12 del CCNL 6.5.2010 che ha previsto gli incrementi della predetta indennità e l'art. 89 del CCNL dell'Area Sanità triennio 2016-2018 del
9.12.2019 che ha previsto che l'esperienza professionale/anzianità richiesta in tali disposizioni contrattuali si deve intendere riferita alla effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione) con o senza soluzione di continuità.
Ha, infine, richiamato la legge di bilancio n. 178/2020 (art. 1 co. 407 e 408) che ha previsto l'incremento della indennità di esclusività dei dirigenti medici del 27% con decorrenza dall'1.1.2021 per cui da tale data l'indennità di esclusività è dovuta nella misura di € 12.913,34 per la fascia tra i cinque ed i quindici anni ed € 17.599,13 per la fascia superiore ai quindici anni, mentre alla stessa è stato corrisposto dall' dal 2015 al 2020, l'importo annuo di € 2.325,41 (€ 193,78 Controparte_4
mensili), corrispondente alla posizione del dirigente con meno di cinque anni di anzianità.
Ha riferito, dunque, di avere diritto ad una differenza a titolo di indennità di esclusività per l'anno
2015 (da agosto a dicembre secondo il CCNL 2010) di € 2.647,68, per il periodo che va da gennaio
2016 al 31 dicembre 2020 di € 39.212,90 (secondo il CCNL 2016/2018 pari alla differenza di € 7.842,58 per ogni anno) e per il periodo che va da marzo 2021 (maturazione 15 anni) a ottobre 2022 di € 7.419,16, per un totale complessivo di € 49.279,74.
Con riguardo alla retribuzione di posizione, parte ricorrente ha richiamato l'art. 15 del d.lgs.
502/1992, il quale prevede che al dirigente con 5 anni di anzianità devono essere attribuiti gli incarichi di cui all'art. 15 comma 4 del citato d.lgs., configurando quindi il diritto dei dirigenti all'attribuzione di compiti dirigenziali come un diritto soggettivo perfetto, nonché l'art. 18 co. 2 del
CCNL 2019 relativo al biennio 2016/2018, il quale prevede che “A tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. Ai dirigenti con meno di cinque anni di effettiva anzianità sono conferiti solo incarichi professionali di base. Ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall'incarico professionale di base, tra quelli di cui al comma 1, paragrafo I, lett. b) e c) e paragrafo II, lett. a) b), c) in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, a seguito di verifica e valutazione positiva da parte del collegio tecnico”.
La ricorrente ha rilevato che l'incarico in questione le è stato conferito soltanto con decorrenza dall'1.7.2021, giusta delibera n. 727 del 25.6.2021, mentre doveva esserle riconosciuto già da agosto
2015. Invece, da tale mese e fino al 2019, non ha percepito alcuna retribuzione di posizione, mentre da gennaio 2020 a giugno 2021 ha percepito una retribuzione di posizione pari ad € 115,38, per cui ha quantificato l'importo ancora dovuto da a titolo di retribuzione di posizione in complessivi CP_4
€ 29.656,16.
Parte ricorrente ha argomentato, altresì, in ordine al danno da perdita di chance, stante l'inadempimento contrattuale dell che non ha provveduto alla valutazione al Controparte_6
compimento dei 5 anni di servizio e ha quantificato il predetto danno nella misura corrispondente agli emolumenti sopra indicati, oltre al danno relativo alla mancata contribuzione previdenziale.
La ricorrente ha evidenziato, inoltre, che sulle somme a lei dovute andrà quantificata e versata CP_ all' la relativa contribuzione previdenziale.
Parte ricorrente ha così concluso: “Nei confronti dell' 1) ritenere e dichiarare che Controparte_4
la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, e delle valutazioni della stessa , ha diritto a percepire dall' la indennità di esclusività CP_1 Controparte_4
nella misura indicata in narrativa per gli anni dal 2015 al 2022 2) ritenere e dichiarare che la ricorrente, in virtù della esperienza professionale complessivamente maturata, superiore ai cinque anni già in data 15 agosto 2015, ha diritto a percepire dall' la retribuzione Controparte_8
di posizione nella misura precisata in narrativa 3) condannare quindi l' Controparte_4 all'occorrenza anche a titolo di perdita di chance, al pagamento delle somme indicate in narrativa,
o quelle altre che dovessero essere quantificate in via istruttoria, maggiorate di interessi e/o CP_ rivalutazione ed a versare all' la relativa contribuzione previdenziale 4) condannare l'
[...]
ll'adeguamento delle predette indennità di esclusività e retribuzione di posizione in favore CP_4
della ricorrente, in conformità alle norme contrattuali indicate in narrativa. In subordine, anche nei confronti dell' : 5) ordinare all' , ex Controparte_6 Controparte_2
art. 210 e 213 cpc, di esibire all' la documentazione attestante la valutazione Controparte_4
positiva della ricorrente sino al 15 agosto 2015 6) ritenere e dichiarare che la ricorrente, per i vizi della valutazione, ha subito un danno da perdita di chance per il mancato riconoscimento della anzianità ed esperienza professionale pregressa e mancato conferimento di un incarico liquidandone il relativo importo sulla base delle somme indicate in narrativa, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale, ovvero nella misura da accertarsi e che verrà stabilita in via equitativa da Codesto Ill.mo Tribunale adito;
7) condannare quindi l' Controparte_2
, ed ove occorra anche l' al risarcimento del danno da perdita
[...] Controparte_4
di chance ed al pagamento delle somme indicate in narrativa , oltre a quello relativo alla mancata contribuzione previdenziale, maggiorate di interessi e rivalutazione, ovvero di quell'altra somma che sarà liquidata in via equitativa dall'Ecc.mo Tribunale adito. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 24.4.2023 si è costituita l Controparte_1
, contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
[...]
In particolare, dopo aver ricostruito i fatti di causa, ha precisato: a) di avere sempre tenuto un comportamento improntato ai criteri di correttezza e buona fede, tant'è che ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività la stessa si è subito attivata al fine di richiedere la documentazione necessaria sia all che all senza però mai ricevere Parte_2 Controparte_6
alcun riscontro, per cui la stessa, con nota del 16.11.2021 protocollo n. 20239, in assenza della documentazione richiesta all' , ha negato il riconoscimento dell'indennità di Controparte_6
esclusività maggiore di quindici anni e ha riconosciuto l'indennità predetta nella fascia superiore ai cinque anni;
infatti con Deliberazione n. 1329 del 30.11.2021 ha riconosciuto la relativa corresponsione da dicembre 2021, con pagamento degli emolumenti arretrati dall'1.9.2020 fino al novembre 2021; b) che, con riguardo all'indennità di esclusività, l'art. 28 del CCNL 3.11.2005 prevede che l'esito positivo della valutazione del Collegio tecnico produce i seguenti effetti: - per i dirigenti neo assunti al termine del quinto anno, l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore, - per i dirigenti che hanno già superato il quinquennio, il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta;
c) che la predetta indennità va, dunque, conferita al dirigente medico in presenza di due condizioni: aver maturato un'anzianità di servizio, con o senza soluzione di continuità e aver superato con esito favorevole la verifica professionale del Collegio tecnico, d) che, non avendo ricevuto la documentazione necessaria dall e più precisamente il certificato di servizio, la relazione sulla Controparte_6
valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti dalla dott.ssa presso Parte_1
l' , la copia della delibera dell di attribuzione della fascia superiore Parte_2 Controparte_6
dell'indennità di esclusività spettante al compimento dei cinque anni di servizio e la relazione sulla valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti presso l' per Controparte_6
il periodo a partire dalla data del riconoscimento del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività fino al 15 agosto 2015, la stessa ha riconosciuto esclusivamente l'esperienza professionale quinquennale maturata presso di sé, corrispondendo l'indennità in commento dal mese di dicembre
2021 con pagamento degli arretrati dal settembre 2020; e) che la valutazione di prima istanza per il riconoscimento dell'anzianità superiore ai 5 anni non poteva che essere di competenza esclusiva dell , unica legittimata passivamente;
f) che, con riguardo alla retribuzione di Controparte_6
posizione, l'art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL dell'8.6.2000 ha sottolineato che per quinquennio di attività si deve intendere quello maturato in qualità di dirigente medico del SSN a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità; g) che, avendo la ricorrente lavorato presso l
[...]
con contratti di lavoro a tempo determinato e con soluzione di continuità, fino alla data CP_6
del 31 dicembre 2019, non poteva avere diritto ad alcuna retribuzione di posizione aziendale, mentre successivamente, con Deliberazione n. 727 del 25.6.2021, a seguito dell'aggiornamento dell'anzianità di servizio, alla ricorrente è stato conferito l'incarico dirigenziale C2, con conseguente adeguamento, a far data dall'1.7.2021, sia della retribuzione di posizione aziendale “parte fissa” di
€ 500,00, sia della retribuzione di posizione aziendale “parte variabile” di € 250,00, con pagamento dal mese di dicembre 2021 dei relativi conguagli;
h) che nessun inadempimento le può essere imputato, con conseguente infondatezza della domanda di risarcimento del danno per perdita di Con chance, ciò perché, senza la valutazione del Collegio tecnico dell' di e la successiva CP_2
Delibera di attribuzione dell'indennità di esclusività maggiore ai cinque anni, la stessa non poteva procedere al riconoscimento di un'indennità di fascia superiore, con conseguente rischio di un danno erariale per somme non dovute. La resistente, dopo aver contestato i conteggi effettuati dalla ricorrente, ha concluso chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
; - nel merito, rigettare tutte le domande Controparte_1
avanzate nei confronti dell' Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso, condannare controparte
[...]
al pagamento di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Con memoria depositata l'8.3.2024 si è costituito l'ente previdenziale che ha formulato le seguenti conclusioni: “pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione eventualmente maturatasi, e conseguentemente condannare parte CP_ convenuta al versamento, in favore dell' dei contributi dovuti in forza dell'accertando rapporto di lavoro unitamente alle sanzioni di legge, se previste”.
Istruita la causa a mezzo produzioni documentali, l'udienza del 12.11.2024 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , Controparte_2
ritualmente evocata e non costituitasi in giudizio.
Oggetto del presente procedimento è l'accertamento del diritto di a percepire, in Parte_1
virtù dell'esperienza professionale complessivamente maturata e della valutazione effettuata da la indennità di esclusività per gli anni dal 2015 al 2022 e la retribuzione di posizione Controparte_4
con conseguente condanna di anche a titolo di perdita di chance, al pagamento di Controparte_4
CP_ complessivi € 49.279,74, oltre al versamento all' della relativa contribuzione previdenziale;
in subordine condannare le amministrazioni convenute al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato riconoscimento dell'anzianità ed esperienza professionale pregressa e mancato conferimento di incarico, oltre al danno per la mancata contribuzione previdenziale.
In punto di fatto è incontestato tra le parti, e comunque provato documentalmente, che la ricorrente è in servizio presso l' Controparte_4
dal 16 agosto 2015 (cfr. all. n. 3 fascicolo ricorrente ed estratto conto
[...]
CP_ previdenziale prodotto dall' .
Sempre in punto di fatto, è provato che ha prestato servizio prima presso l Controparte_5
dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007, dall'1.10.2007 al 17.2.2008 e successivamente presso l' di , già Controparte_6 CP_2 Controparte_7 , in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Nefrologia e Dialisi del Presidio
[...]
Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al 31.8.2009 e dal 18.9.2009 al
15.8.2015 (cfr. all.ti n. 1, 2 e 3 fascicolo ricorrente).
È provato, altresì, che l' non ha attivato la procedura di valutazione, nonostante Controparte_6
i vari solleciti da parte della ricorrente, tant'è che solo nell'agosto 2021 l'ufficio settore personale dell' ha invitato il Dirigente sanitario a redigere la proposta di valutazione (cfr. Controparte_6
all. n. 6 fascicolo parte ricorrente) e ad oggi la procedura non risulta ancora conclusa.
L' pertanto, sulla base della documentazione in possesso ed in assenza della Controparte_4
Con delibera dell' di di attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività CP_2
spettante al compimento dei cinque anni di sevizio unitamente alla relazione sulla valutazione delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti della ricorrente, ha proceduto a riconoscere soltanto il periodo di servizio svolto presso di sé con il riconoscimento della fascia superiore ai 5 anni a partire solo dall'1.9.2020 stante l'assunzione in data 16.8.2015 (cfr. all. n. 9 fascicolo resistente).
Ciò posto, per la risoluzione della questione è opportuno esaminare la normativa di riferimento.
L'indennità di esclusività trova la propria disciplina nell'art. 15 quater d.lgs. n. 502/1992 rubricato
“Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario” che, nel testo vigente ratione temporis, stabilisce testualmente che: “
1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonché quelli che, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per
l'esercizio dell'attività libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo.
4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità. La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici
e complesse.
5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della
L. 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva”.
L'art. 5 della parte economica annessa al CCNL 98/2001 dirigenza area sanità comparto pubblico, nel regolamentare l'indennità di esclusività del rapporto di lavoro in applicazione di quanto previsto dalla norma di rinvio contenuta nell'art. 42 CCNL del 8.6.2000, dispone che "L'indennità di esclusività, fissa e ricorrente, è corrisposta per tredici mensilità. Essa costituisce un elemento distinto della retribuzione che non viene calcolato al fine della determinazione del monte salari cui fanno riferimento gli incrementi contrattuali.
3. L'indennità di esclusività del rapporto di lavoro, che non determina forme di automatismo, è fissata nelle seguenti misure annue", diversificate di fatto in base all'incarico espletato dal dipendente nell'organigramma aziendale secondo i parametri di riferimento ivi indicati e alla luce dell'esperienza professionale maturata al 31 dicembre 1999.
Al comma 5, il richiamato art. 5 precisa: "Il passaggio alla fascia superiore dell'indennità, per i dirigenti cui non è conferito l'incarico di direzione di struttura complessa, è condizionato all'esito positivo della verifica triennale di cui all'art. 31, comma 2 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000.
In caso di mancato superamento essa sarà attribuita alla successiva verifica triennale se positiva. Il mancato rinnovo dell'incarico di direzione di struttura complessa determina l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore", chiarendo ulteriormente al successivo comma 6 che "In caso di non coincidenza dei tempi tra la verifica e la maturazione dell'esperienza professionale, la verifica è anticipata dall'azienda al trimestre immediatamente successivo al conseguimento del requisito ed è effettuata, con le stesse modalità previste dall'art. 31
e 32 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000. L'indennità se la verifica è positiva - decorre dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dell'esperienza richiesta" (cfr. all. n. 11 b fascicolo ricorrente).
Il richiamato art. 31 del CCNL prevede: “
1. Gli organismi preposti alla verifica dei dirigenti del ruolo sanitario ai sensi dell'art. 15, commi 5 e 6 del dlgs 502/1992 sono: a) il Collegio tecnico;
b) il nucleo di valutazione;
2. L'organismo di cui al comma 1, lettera a) procede alla verifica: a) delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti indipendentemente dall'incarico conferito, con cadenza triennale;
b) dei dirigenti titolari di incarico di direzione di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell'incarico loro conferito;
c) dei dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo quinquennio di servizio. 3. L'organismo di cui al comma 1, lettera b) procede alla verifica annuale: a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti, compresi quelli della lettera a), in relazione agli obiettivi;
[…]” (cfr. all. n. 11a fascicolo parte ricorrente).
Il predetto articolo è stato sostituito dall'art. 26 del CCNL del 3.11.2005 rubricato “Organismi per la verifica e valutazione dei risultati e delle attività dei dirigenti”, il quale prevede che “
1. Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono: a) il Collegio tecnico;
b) il Nucleo di valutazione;
2. Il Collegio tecnico procede alla verifica e valutazione: a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell'incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
c) dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all' indennità di esclusività.
3. Il Nucleo di valutazione procede alla verifica e valutazione annuale: a) dei risultati di gestione del dirigente di struttura complessa e di struttura semplice;
b) dei risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato” (cfr. all.
11 c fascicolo parte ricorrente).
Con riguardo alla retribuzione di posizione, l'art. 4 del CCNL 1998/2002 parte economica prevede:
“[…] 2. I dirigenti del comma 1 raggiungono la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all'art. 3, comma 1, al compimento del quinto anno di attività, previa verifica positiva da parte del
Collegio Tecnico di cui all'art. 31 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000. In caso di verifica negativa, fatta salva l'applicazione dell'art. 34 dello stesso CCNL, l'adeguamento avrà luogo al superamento di quella triennale successiva. […]”
L'art. 28 del CCNL dell'Area relativa alla Dirigenza Medica e Veterinaria dell'8.6.2000 (all. 11 a del fascicolo di parte ricorrente), rubricato "Affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Criteri e procedure", statuisce che: "
1. Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione sono conferibili solo incarichi di natura professionale, con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. Detti ambiti sono progressivamente ampliati attraverso i momenti di valutazione e verifica di cui all'art. 15, comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992. 2.Gli incarichi del comma
1 sono conferiti dall'azienda su proposta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza decorso il periodo di prova - con atto scritto e motivato ad integrazione del contratto individuale stipulato ai sensi dell'art. 13, comma 11. 3. Ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, sono conferibili gli incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo indicati nell'art.
27, comma I lett. b) e c).
4. Gli incarichi di cui al comma 3 sono conferiti dall'azienda, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 32, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, con atto scritto e motivato. Per quanto riguarda gli incarichi di direzione di struttura semplice essi sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale. […]".
Il citato art. 27, comma 1, lett. c) distingue le seguenti tipologie di incarichi dirigenziali conferibili: incarico di direzione di struttura complessa ex lett. a); incarico di direzione di struttura semplice ex lett. b), incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo ex lett. c); incarico di natura professionale conferibile a dirigente con meno di cinque anni di attività ex lett. d).
Gli effetti della valutazione del Comitato tecnico sono regolati dall'art. 28 del CCNL del 3.11.2005
(all. 11c del fascicolo di parte ricorrente) che, in sostituzione di quanto esplicitato dall'art. 33 del
CCNL. 8.06.2000, ha previsto che "L'esito positivo della valutazione affidata al Collegio tecnico produce i seguenti effetti: a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice.... b) per i dirigenti neo assunti, al termine del quinto anno, ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 2 e art. 5, comma 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio: - la attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo, nonché di direzione di strutture semplici;
- l'attribuzione della indennità di esclusività della fascia superiore;
- la rideterminazione della retribuzione di posizione minima contrattuale …”.
Dunque, il diritto del dirigente medico ad essere valutato dal Collegio Tecnico dopo il primo quinquennio di attività per il conseguente conferimento di un incarico dirigenziale ex art. 27 comma
1 lett. c) CCNL 8.6.2000, in caso di esito positivo della valutazione, si desume dalle norme legislative e contrattuali che regolano la materia, in particolare dall'art. 26 comma 2 che prevede che “Il
Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione ... B) dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio” e dal già citato art. 28, comma 2, del CCNL area dirigenza medica e veterinaria del 3 novembre 2005, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-
2003.
Dalle norme richiamate emerge, dunque, un sistema così articolato: il dirigente che sia assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato e che non opti per il rapporto di lavoro non esclusivo ha diritto all'indennità (cfr. art. 15 quater del d. lgs. 502/1992); nei primi cinque anni, ai dirigenti sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza (cfr. art. 15, comma 4, del d. lgs. 502/1992); essi percepiscono l'indennità di esclusività nella misura minima (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000); solo dopo i primi 5 anni e solo all'esito di una specifica procedura valutativa “al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici” (cfr. art. 15, comma 4 del d. lgs 502/1992) e gli viene corrisposta l'indennità di esclusività nella misura prevista per la fascia superiore (cfr. art. 5 del CCNL dell'8.6.2000) .
Dalle norme legislative e contrattuali appena citate si evince il diritto soggettivo del medico dirigente ad essere valutato dal Collegio Tecnico al maturare del quinquennio di attività, in vista dell'indennità di esclusività e del conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b) o c) del CCNL dell'8 giugno 2000.
L'obbligo di valutazione è coerente con il principio generale sancito dall'art. 25 del CCNL del 3 novembre 2005, il quale stabilisce che "La valutazione dei dirigenti che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro".
L'inequivoca formulazione della previsione contrattuale dell'art. 28, comma 2, strutturata secondo lo schema norma-fatto-effetto, chiarisce che il conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 27, comma 1, lett. b) o c) del CCNL dell'8 giugno 2000, in caso di esito positivo della valutazione, non è rimesso ad una valutazione discrezionale del direttore generale, in quanto sussiste un vero e proprio diritto soggettivo del dirigente positivamente valutato al conferimento dei suddetti incarichi.
La valutazione del dirigente rappresenta, dunque, un elemento imprescindibile per entrambe le voci retributive richieste dalla ricorrente in seno all'atto introduttivo del giudizio. Con Nel caso di specie, la valutazione della ricorrente sarebbe spettata al Collegio Tecnico dell' di
, stante lo svolgimento presso di essa di oltre 5 anni di servizio. CP_2
La stessa, invece, nonostante i vari solleciti è rimasta inerte e non ha provveduto, allo scadere del quinquennio, ad attivare la procedura di valutazione. Poiché il diritto all'attribuzione del maggiore trattamento retributivo sorge solo al concorrere di entrambe le condizioni (anzianità di servizio e valutazione positiva), non può pronunciarsi condanna dell' al pagamento della CP_9 indennità di esclusività e della retribuzione di posizione in mancanza della previa valutazione positiva da parte dell' , che avrebbe invece dovuto riconoscerle il passaggio alla Controparte_6
fascia 5 – 15 anni, per cui la domanda principale non può trovare accoglimento. L' Controparte_4
, infatti, non avrebbe potuto operare diversamente stante il chiaro tenore letterale della
[...]
normativa di riferimento sopra richiamata.
Anche la richiesta di applicazione della clausola di garanzia non può trovare accoglimento, posto che anche per l'applicazione della suddetta clausola è prevista la previa valutazione positiva del dirigente, che nel caso di specie manca. L'art. 92 del CCNL del 19.12.2019, infatti, introduce ex novo un meccanismo di garanzia in base al quale “ai dirigenti con rapporto esclusivo e con valutazione positiva, in relazione all'incarico conferito, è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva sulla base della effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso altre Aziende od Enti di cui all'art. 1 (Campo di applicazione), con
o senza soluzione di continuità, fermo restando quanto previsto dall'art. 18, comma 2 (Tipologie
d'incarico) ovverosia che a tutti i dirigenti, anche neo-assunti, dopo il periodo di prova, è conferito un incarico dirigenziale. I valori minimi di retribuzione di posizione complessiva, annua, lorda per tredici mensilità sono stabiliti come segue: - anzianità uguale o superiore a 5 anni e inferiore a 15 anni € 5.000,00; […]”. Ne consegue che, in assenza della valutazione positiva della ricorrente per il passaggio alla fascia dai 5 ai 15 anni, non è possibile procedere all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 del citato CCNL.
Con riguardo alla domanda subordinata di risarcimento del danno per perdita di chance si rileva quanto segue.
La ricorrente ha allegato e provato di avere prestato servizio, in regime di esclusività, prima presso l' dal 22.6.2005 al 17.8.2006, dall'1.1.2007 al 6.9.2007 e dall'1.10.2007 al Controparte_5
17.2.2008 e successivamente presso l di , già Controparte_6 CP_2
, in qualità di Dirigente Medico dell'U.O. Di Controparte_7
Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di Gela dal 18.2.2008 al 17.8.2008, dall'1.9.2008 al
31.8.2009 e dal 18.9.2009 al 15.8.2015, con raggiungimento dei cinque anni di anzianità/esperienza professionale in data 18.2.2011, nonché quindici anni di anzianità in data 18.2.2021.
La predetta circostanza da sola è sufficiente a far ritenere maturato il quinquennio di servizio anche se non dal 18.2.2011, come erroneamente ritenuto dalla ricorrente, ma dal 18.2.2013.
Infatti, sebbene l'art. 12, comma 3, lett. b), del C.C.N.L dell'Area della Dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., relativo al II biennio economico 2000/2001, stipulato in data 8.6.2000, prevede che "Con riferimento alle norme in cui è richiesta esperienza professionale si deve intendere [...] ai fini dell'applicazione degli artt. 3 e 5 l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità, anche in aziende ed enti diversi del comparto", lasciando, quindi, supporre sulla base di una interpretazione letterale che il servizio prestato in base a contratti a tempo determinato deve essersi svolto "senza soluzione di continuità", la Suprema Corte con due pronunce ha affermato che la citata interpretazione meramente letterale non è accettabile. Deve, infatti, ritenersi che, "in tema di compensi spettanti al personale del , l'art. 12, comma 3, del CCNL Controparte_10
1998-2001 per la Dirigenza medico veterinaria, nella parte in cui stabilisce che ai fini dell'indennità di esclusività (di cui al precedente art. 5) la maturazione dell'anzianità complessiva di servizio può avvenire anche per effetto di "un rapporto di lavoro a tempo determinato", "senza soluzione di continuità", anche in aziende ed enti diversi del Comparto, in conformità con l'art. 3 Cost, nonché con la direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e allegato Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, clausola 4, - come interpretati dalle sentenze delle CGUE 26 ottobre
2006, causa C.371/04 cit.; 8 settembre 2011, causa C-177/10; 18 ottobre 2012, cause riunite da C-
302/11 a C.305/11 - deve essere inteso nel senso che laddove il servizio dal dirigente si sia svolto, in base a contratti a termine, sempre e soltanto alle dipendenze del SSN non costituisce “soluzione di continuità” la presenza di intervalli temporali tra i diversi contratti a termine che siano conformi a quelli richiesti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva e che, a maggior ragione, è da escludere che possa configurarsi una soluzione di continuità nel rapporto laddove tali intervalli siano insussistenti o minimi e la parte interessata rinunci a far valere la prevista nullità” (Cass. sez. lavoro
26.3.2018, n. 7440/ord.; Cass. sez. lavoro, 26.11.2018, n. 30562).
Peraltro, l'art. 89 della pre-intesa del CCNL dell'Area Sanità per il triennio 2016/2018, stipulata in data 24.7.2019, recependo il citato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha previsto la valutazione dei servizi pre-ruolo prestati anche con contratti a tempo determinato “con o senza soluzione di continuità”.
La Suprema Corte ha poi precisato che la conclusione circa la continuità in senso sostanziale del rapporto di lavoro vale non solo in relazione all'indennità di esclusività, ma anche ai fini “di ogni altro istituto collegato all'elemento dell'anzianità di servizio” (Cass. Sez. lav., ord. n. 7440/2018).
Ciò detto, i 3 contratti stipulati con l (dal 22.6.2005 al 17.08.2006, dall'1.1.2007 al Parte_2
6.9.2007, dall'1.10.2007 al 17.2.2008) non possono ritenersi svolti con continuità. Infatti, con Con riferimento all'interruzione tra i 3 contratti stipulati con l' di la disciplina applicabile ratione CP_5 temporis si rinviene nell'art. 5 del d. lgs 368/2001, il quale prevede al comma 3 che “Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”. È evidente che le predette interruzioni superano i citati lassi temporali di 10 e 20 giorni, per cui è venuto meno il summenzionato carattere della continuatività. Con Non può dirsi lo stesso per i contratti a termine stipulati con l' di , il cui ultimo CP_2
contratto già da solo copre un periodo superiore ai 5 anni consecutivi (dal 18.9.2009 al 15.8.2015)
e i precedenti due contratti (dal 18.2.2008 al 17.8.2008 e dall'1.9.2008 al 31.8.2009), sempre alla luce del citato d. lgs. 368/2001, presentano una interruzione minima tale da non intaccare il carattere continuativo dell'attività professionale svolta dalla ricorrente.
Pertanto, a far data dal 18.2.2013 la ricorrente aveva già maturato il quinquennio di servizio, con conseguente diritto alla valutazione da parte del Collegio Tecnico. Con È evidente, dunque, che se la valutazione del Collegio Tecnico dell di fosse stata CP_2
tempestiva, cioè effettuata alla maturazione del quinquennio, l'indennità di esclusività e la retribuzione di posizione minima contrattuale unificata si sarebbero dovute riconoscere già a partire dal 18.2.2013.
L'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di valutare tempestivamente la ricorrente non è sufficiente però a far ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Infatti, se il datore di lavoro pubblico non adempie all'obbligo di valutare il dirigente alla maturazione dei quinquennio di servizio e con tale comportamento omissivo gli preclude il conferimento dell'incarico dirigenziale, sorge in capo al dirigente un diritto al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali da perdita di chance, a patto però di provare che, laddove l'amministrazione avesse tempestivamente valutato il dirigente, la valutazione avrebbe avuto ragionevoli probabilità di esito positivo e di conseguenza sarebbe stata erogata l'indennità di esclusività e conferito l'incarico dirigenziale.
Questa conclusione è in linea con gli arresti giurisprudenziali più recenti della Suprema Corte in tema di danno da perdita di chance: “Il lavoratore/creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta … onde attivare quantomeno il risarcimento in maniera equitativa, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile” (Cass. SS. UU. n. 21678/2013; Cass civ. n. 23936/2019).
La giurisprudenza di legittimità è particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e di prova gravante sul danneggiato, ammettendo la risarcibilità della perdita di chance, quale situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass.18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), laddove sia provata la sussistenza della perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo (v.
Cass. 2261/2020).
È stato affermato che il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno non già attuale, ma futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale e che esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (cfr. Cass. n.2737/15; n.18207/14; n.16877/08).
Ne deriva che la sussistenza di tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass.n.13818/17; n. 19604/16).
Venendo al caso di specie, l'an della pretesa risarcitoria va verificato a fronte della dimostrazione che, ove fosse stata correttamente sottoposta a valutazione da parte del Collegio Tecnico, la avrebbe ottenuto, con giudizio prognostico vicino alla certezza, e non in via Parte_1
meramente ipotetica, un giudizio positivo.
Considerato che la ricorrente non ha allegato né fornito sufficienti elementi di prova, anche presuntiva o basata sul calcolo delle probabilità, della concreta possibilità di ottenere una valutazione positiva, non può riconoscersi alcun risarcimento del danno per perdita di chance.
La ricorrente si è limitata ad allegare genericamente che “[…] è stata valutata positivamente dall' ciò quindi copre anche i periodi pregressi. È quindi illogico chiedere la Controparte_4 valutazione di anni pregressi svolti presso altra azienda al fine del riconoscimento di emolumenti economici pregressi e dovuti” (cfr. pag. 9 del ricorso) senza null'altro aggiungere.
Tra l'altro, premesso che la valutazione ad opera dell non può certo Controparte_4
coprire un periodo pregresso svolto presso altra Azienda Sanitaria, la ricorrente non ha neanche prodotto in atti la asserita valutazione positiva rilasciata dal primario dottor , né Persona_2
tanto meno essa è stata trasmessa all' . Non vi è, quindi, alcun elemento dal Controparte_11
quale poter presumere, con giudizio prognostico vicino alla certezza, che la valutazione ad opera del Con Collegio Tecnico dell' di sarebbe stata positiva. CP_2
In difetto di allegazione e prova la domanda subordinata di condanna dell' e Controparte_6
dell' al risarcimento del danno per perdita di chance non può trovare Controparte_4
accoglimento.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.
Tenuto conto della complessità della fattispecie e della differente qualità delle parti, le spese processuali tra e sono interamente compensate. Parte_1 Controparte_4
Nel rapporto tra e nulla sulle spese Parte_1 Controparte_2
attesa la contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dell' , Controparte_2
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_4
nulla dispone sulle spese tra la ricorrente e l' . Controparte_2
Catania, 12.11.2024.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi