Sentenza 5 giugno 2007
Massime • 1
In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 354 , poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 cod. proc. civ.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13160 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolito - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 27 giugno 2003 da:
RO NZ rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. NUVOLONE Pino Giorgio, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, alla via Passalacqua, n. 10;
- ricorrente -
contro
RI RO e OL RA - elettivamente domiciliati in Torino, alla via della Consolata, presso l'avv. GHIA Danilo;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 683 del 14 maggio 2002, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2007 dal Consigliere Dott. ODDO Massimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 14 maggio 2002, dichiarò la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza emessa in data 5 gennaio 2001 dal Tribunale di Torino - sezione distaccata di Susa nell'actio negatoria servitutis esercitata da RI RO e ET RA, usufruttuari di un fondo, con atto notificato il 28 aprile 1998 a NZ RO, proprietario di un terreno contiguo, e dispose la rimessione della causa davanti al giudice a quo, ordinando la riassunzione del procedimento nel termine perentorio di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza. Osservò il giudice del gravame che nella controversia di carattere reale promossa dagli usufruttuari il nudo proprietario, a norma dell'art. 1012 c.c., comma 2, rivestiva la qualità di litisconsorte necessario e che doveva conseguentemente essere integrato in primo grado il contraddittorio nei suoi confronti, essendo inutiliter data una pronuncia a lui non opponibile.
Il RO è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza e gli intimati RI e OL non hanno resistito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, il ricorso denuncia la violazione di legge per avere la sentenza impugnato fatto decorrere il termine di sei mesi per la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dalla data di pubblicazione della decisione, anziché da quella della sua notifica.
Il motivo è fondato.
Nel caso di rimessione della causa al giudice di primo grado per la necessità di integrazione del contraddittorio, l'art. 353 c.p.c., comma 1, richiamato dall'art. 354 c.p.c., fa espressamente decorrere il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione de processo dalla notificazione della sentenza del giudice che abbia disposto detta remissione, e, costituendo la notificazione un atto formale che, in quanto determinante una conoscenza legale, non ammette equipollenti e non potendo i termini perentori fissati dalla legge, in virtù del disposto dell'art. 153 c.p.c., essere abbreviati o prorogati nemmeno su accordo delle parti, il giudice di appello non poteva fissare per la riassunzione della causa il diverso termine in sei mesi dalla comunicazione della sentenza, come invece previsto, ad esempio, dall'art. 50 c.p.c., comma 1, (cfr.: Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 26 luglio 1993, n. 8370; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 3 settembre 1997, n. 8437). Va aggiunto, sotto un profilo sistematico, che ragione del collegamento del termine di riassunzione alla notificazione della sentenza di secondo grado, anziché alla sua comunicazione, è la suscettibilità di impugnazione della pronuncia che dispone la rimessione al primo giudice e la conseguente esigenza di coordinamento tra l'onere di riassunzione e la possibilità di ricorso per cassazione, al quale l'art. 353 c.p.c., ricollega un effetto interruttivo, giacché, ove il decorso del termine semestrale di riassunzione fosse collegato alla pubblicazione o alla comunicazione della sentenza d'appello, si potrebbe verificare la scadenza del termine di riassunzione prima ancora di quella del termine per il ricorso in cassazione, con preclusione dell'effetto interruttivo suindicato, e la possibilità, inoltre, del verificarsi di un fatto estintivo del processo prima della definitività della pronuncia statuente la riassunzione.
Per tale ragione va cassata, dunque, senza rinvio la decisione impugnata che ha fatto decorrere il termine semestrale di riassunzione de quo della comunicazione della decisione, fermo il principio, ripetu-tamente affermato da questa Corte, che, in mancanza della notifica della sentenza di appello che dispone la remissione al giudice di primo grado per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, la riassunzione deve essere effettuata entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c.p.c., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali (cfr.: Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 3 settembre 1997, n. 8437; Cass. Civ., sez. 1, Sent. 29 agosto 1997, n. 8191; Cass. Civ., Sez. 1, Sent. 26 luglio 1993, n. 8370). Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione alla ragione accolta. Dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007