Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13160
CASS
Sentenza 5 giugno 2007

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In caso di rimessione della causa dal giudice di appello a quello di primo grado per l'integrazione del contraddittorio, il termine di sei mesi per la riassunzione del processo decorre, ancorché sia stato diversamente disposto dal giudice, dalla notificazione della sentenza, come disposto dall'art. 353 cod. proc. civ., richiamato dal successivo art. 354 , poiché la notificazione è un atto formale che non ammette equipollenti, quali la comunicazione della sentenza stessa, né il giudice può abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, in violazione dell'art 153 cod. proc. civ.. In ogni caso la parte onerata della riassunzione deve provvedervi comunque entro il termine generale di un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di estinzione del processo, in applicazione dell'art. 327 cod. proc. civ., non essendo ipotizzabile che la riassunzione possa avvenire senza prefissati limiti temporali e dovendo coordinarsi l'onere di riassunzione in modo che il termine per provvedervi non scada prima del termine per il ricorso per cassazione, il quale ha un effetto interruttivo sul predetto onere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2007, n. 13160
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13160
    Data del deposito : 5 giugno 2007

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