Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 12/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2023, proposto da
Associazione Allevatori della Regione Sardegna A.A.R.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Patrizio Mereu, Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Laore Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elisabetta Corona, Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato All'Agricoltura e Riforma Agropastorale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A. della determinazione del Direttore del Servizio di programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi n. 259 del 27.02.2023, recante rigetto dell'istanza presentata dall'Associazione Allevatori della Sardegna in data 21.11.2022 ai fini del riconoscimento quale organismo di consulenza ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico 20.12.2018 indetto per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura, approvato con determinazione n. 1013 del 20.12.2018;
B. del verbale della Commissione del 16.01.2023 prot. n. 2052, richiamato per relationem e allegato alla determinazione del Direttore del Servizio di programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi n. 259/2023;
C. della determinazione n. rep. 865/2023, comunicata il 27.06.2023, di rigetto del ricorso gerarchico trasmesso all'Agenzia Laore in data 24 marzo 2023;
D. di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti,
nonché
per la declaratoria del diritto dell'Associazione Allevatori della Sardegna di ottenere il riconoscimento qual organismo di consulenza ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura,
nonché (in subordine)
qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento per equivalente da determinarsi in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, maggiorata di rivalutazione, interessi e maggior danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Laore Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’ “Associazione allevatori della Regione Sardegna – AARS” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, il provvedimento con il quale il Direttore del Servizio di programmazione, controlli e valorizzazione dei marchi, in data 27 febbraio 2023, ha rigettato la sua istanza presentata ai fini del riconoscimento quale organismo di consulenza ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso pubblico del 20.12.2018 e il provvedimento con cui, in data 27 giugno 2023, è stato rigettato il ricorso gerarchico presentato avverso tale determinazione.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, lamentando:
I. la violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 52/2018, dell’art. 1 ter del d.l. n. 91/2014, nonché l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della falsità del presupposto, del travisamento dei fatti, dell’erronea valutazione dei fatti, dell’illogicità della motivazione. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato come l’Amministrazione abbia fornito una propria interpretazione dell'art.4, comma 6, del D.lgs. n. 52/2018, ritenendo che tale norma sancirebbe l'incompatibilità tra l'attività di raccolta dei dati in allevamento di cui all'art.4, comma 1, dello stesso testo normativo e quella di consulenza aziendale di cui all'art.1-ter del DL 91/2014. In realtà, tale norma ha stabilito, a giudizio della ricorrente, che il D.M. da adottarsi da parte del Ministro deve stabilire le modalità e i tempi con cui sono resi accessibili i dati agli organismi di consulenza aziendale che non siano già anche ET (in tale ultimo caso i dati li conoscerebbero già, senza necessità di una simile previsione normativa). Né la tesi esposta dall’Amministrazione potrebbe essere fondata sull’art. 1 del d.lgs. n. 52/2018 che non ha previsto alcuna separazione di competenze o divieto di svolgimento delle attività di raccolta dei dati e di consulenza da parte dello stesso soggetto, essendosi limitata a distinguere il miglioramento genetico (di competenza nazionale) dalla consulenza aziendale (di competenza regionale);
II. la violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’allegato 1 del Regolamento U.E. 1012/2016, dell’art. 4, comma 6, e dell’art. 6, lett. c) del d.lgs. n. 52/2018, dell’art. 1 ter del d.l. n. 91/2014, del DM n. 4392/2013 e del DM n. 16989/2013, nonché l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche della falsità dei presupposti, del travisamento dei fatti, dell’erronea valutazione e dell’illogicità della motivazione. La ricorrente ha contestato di svolgere attività di controllo sussumibili nelle cause di esclusione espressamente previste dall’art. 9 dell’Avviso pubblico per il riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale evidenziando, in particolare, che “[…] a discapito di quanto previsto dallo Statuto, redatto in conformità alla legislazione pre-vigente, dal 2018 non svolge alcun controllo delle attitudini produttive del bestiame, né tiene i libri genealogici” , non essendo neanche titolare di tutti i requisiti previsti a tal fine dall’art. 6 del d.lgs. n. 52/2018. Inoltre in quanto Ente Terzo Delegato, la ricorrente sarebbe radicalmente incompatibile con la qualifica di ente selezionatore, essendo Associazione indubbiamente separata, autonoma e con funzioni differenziate rispetto agli enti selezionatori: tali funzioni consisterebbero nel raccogliere dati nell’ambito di allevamenti già aderenti ai programmi genetici, da mettere a disposizione degli Enti selezionatori, gli unici con esclusiva competenza nella certificazione della razza. Dal 2018, pertanto, la ricorrente non svolgerebbe più alcuna attività di tenuta dei libri genealogici, né sarebbe destinataria di contributi pubblici a tal fine.
3. L’Agenzia Laore Sardegna si è costituita in giudizio, in data 28 luglio 2023, per resistere all’accoglimento del ricorso. Con successiva memoria, l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non essendo stato tempestivamente impugnato l’Avviso pubblico del 20 dicembre 2018 che, fra le altre cose, ha previsto il requisito della separazione tra le funzioni di controllo e quelle di consulenza.
5. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, il Collegio ritiene di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione in ragione dell’infondatezza nel merito del ricorso.
1.1. Procedendo con l’esame congiunto di tutti i motivi di impugnazione, in quanto strettamente correlati sotto il profilo logico – giuridico, il Collegio osserva come l’Amministrazione abbia dato corretta applicazione al dato normativo, rappresentato dall’art. 1 ter, comma 3, del d.l. n. 91/2014. Tale norma, introdotta nell’ambito della disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, ha espressamente stabilito che “lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura”.
Nello stesso senso, il legislatore comunitario ha stabilito, mediante il Reg. UE n.1306 del 17.12.2013, che nella disciplina del Sistema di Consulenza Aziendale “Gli stati membri garantiscono una netta separazione tra le attività di consulenza e le attività di controllo”.
Analoga distinzione può rinvenirsi, inoltre, nell’articolo 4, comma 6, del d.lgs. n.52/2018 che ha riformato il sistema dei controlli funzionali sugli allevamenti di razza. Tale norma, infatti, in coerenza con il dato normativo sovranazionale (che impone la netta separazione tra le funzioni in esame) ha previsto l’adozione di un apposito decreto ministeriale per stabilire le modalità ed i tempi con i quali i dati raccolti in allevamento dagli Enti Selezionatori o da gli Enti terzi delegati, e finalizzati alla realizzazione del programma genetico, sono resi disponibili agli organismi di consulenza di cui al d.l. n. 91/2014, che non partecipano alla loro raccolta.
Tale interpretazione della norma appare preferibile rispetto a quella fatta propria dalla ricorrente, secondo la quale il comma in esame “[…]è da intendersi nel senso che il D.M. da adottarsi da parte del Ministro deve stabilire le modalità e i tempi con cui sono resi accessibili i dati agli organismi di consulenza aziendale che non siano già anche ET (in tale ultimo caso i dati li conoscerebbero già)” . Invero, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni, l’attività di raccolta dei dati nell’ambito del controllo funzionale sugli allevamenti di razza non potrebbe essere svolta anche dagli organismi di consulenza, posto che diversamente opinando gli stessi risulterebbero coinvolti nei procedimenti amministrativi funzionalmente diretti all’erogazione di finanziamenti all’agricoltura.
E, infatti, l’attività di controllo delle attività produttive degli animali, da svolgere sulla base dei disciplinari di latte e carne approvati dal Ministero provvedendo alla raccolta e all’analisi dei campioni di latte (per rilevare la percentuale di grasso e proteine) e del materiale biologico nelle aziende di allevamento per ciascuna specie di animale, è funzionale al mantenimento dell’iscrizione dell’allevamento nel Programma genetico da parte dell’Ente selezionatore.
Siffatta iscrizione costituisce un requisito che può determinare l’accesso a contributi pubblici, anche comunitari, come efficacemente evidenziato dall’Amministrazione. A titolo esemplificativo, l’Amministrazione ha evidenziato che il contributo pubblico previsto dalla Misura 10 del PSR 2014/2020, sottomisura 10.1, intervento 10.1.5 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono ”, al punto 9.1.2 “Criteri di ammissibilità relativi agli animali” prevede, tra i criteri che concorrono al calcolo delle UBA ammissibili al sostegno, che siano iscritti nel pertinente Libro Genealogico detenuto dal competente organismo specializzato riconosciuto.
Posto che l’iscrizione al Libro genealogico, e il suo mantenimento, presuppone l’esito positivo del controllo funzionale in allevamento, che viene svolto in Sardegna dall’Associazione ricorrente, quale ente terzo delegato, allora è del tutto evidente l’incompatibilità tra tale attività e quella di consulenza di cui al d.l. n. 91/2014 che, come già visto, esclude espressamente che gli organismi da esso disciplinati possano svolgere attività di controllo nei procedimenti volti all’erogazione di contributi pubblici all’agricoltura.
Né può rilevare, in senso contrario, quanto ripetutamente eccepito dalla ricorrente in ordine al fatto che dal 2018 non può più tenere i libri genealogici, nonostante la persistente previsione statutaria sul punto, né percepire contributi pubblici a tal fine.
Infatti, ciò che è dirimente, oltre che pacifico in causa, è lo svolgimento da parte della stessa dell’attività di controllo negli allevamenti, quale ente terzo delegato e in luogo dell’Ente selezionatore, ovvero lo svolgimento di un’attività di controllo il cui esito favorevole è condicio sine qua non per il mantenimento dell’iscrizione dell’allevamento nei libri genealogici e per il conseguimento dei contributi pubblici fondati su tale presupposto.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità e della novità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Tito Aru |
IL SEGRETARIO