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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1215/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( c.f. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Alessio Orsini;
curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), non Controparte_1 P.IVA_1
costituitasi all'esito della riassunzione del giudizio interrotto;
appellanti
CONTRO
c.f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale alle liti, dagli Avv.ti Carlotta Casamorta e Marina Vandini;
interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: appellanti: “accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Ancona n. 243 pubblicata il 11.02.2020, in persona del
Giudice Istruttore dott. Andrea Ausili, nel giudizio civile n. 7176/2014 R.G., instaurato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1844/2014 concesso in favore della CP_2
e non notificata: accertare e dichiarare in accoglimento del ricorso ex art. 92 disp. att.
[...]
al c.p.c. la seconda minuta peritale trasmessa il 31.01.2019 irrituale e quindi nulla, o inutilizzabile, unitamente alla relativa CTU definitiva, poiché effettuata su documentazione trasmessa unilateralmente dal ctp della all'insaputa degli Opponenti. accertare e CP_4
dichiarare l'esatto saldo – dare avere del rapporto di conto corrente alla luce di tutti i motivi di cui in parte espositiva, in applicazione del principio del c.d. saldo zero al primo estratto conto intermedio disponibile;
accertare e dichiarare la carenza di prova delle somme ingiunte in ragione dei due finanziamenti chirografari;
accertare e dichiarare la nullità dei finanziamenti chirografari per nullità della causa in concreto, ossia per concessione abusiva, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'usurarietà delle condizioni economiche dei finanziamenti chirografari, nonché l'applicazione di condizioni anatocistiche e di indeterminatezza, con conseguente revoca integrale degli stessi, per tutti i motivi dedotti;
accertare e dichiarare, in conseguenza della nullità dei finanziamenti chirografari la nullità delle fideiussioni;
ccertare e dichiarare in ogni caso la nullità o comunque l'inefficacia e
l'inutilizzabilità delle fideiussioni per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, anche solo in via incidentale;
in accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non accolte in Sentenza …”; interventore: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado … con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge … e rimborso spese generali 15%”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 12.12.2023 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio, dopo aver accertato l'avvenuta dimostrazione della
2 qualità di cessionaria del credito litigioso in capo all'intervenuta ha Controparte_3
rigettato il sesto motivo ed il settimo motivo di impugnazione.
Con ordinanza contestualmente depositata, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more della prosecuzione del giudizio, è sopravvenuta la dichiarazione della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Il giudizio interrotto è stato riassunto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
All'esito della riassunzione, si è costituita la sola Controparte_3
******
I. Come già rilevato, il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nel compiere l'accertamento del saldo del conto corrente bancario n. 11008513, ha recepito, in parte qua, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nonostante l'agere dell'ausiliario fosse già stato stigmatizzato nel corso del giudizio di primo grado tramite ricorso formulato ai sensi della norma di cui all'art. 92 disp. att. c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva in esame, tale adesione si è risolta in un errato riparto dell'onere della prova, gravante sull'istituto di credito (attore in senso sostanziale) e da quest'ultimo non soddisfatto attesa la mancata (o comunque) tardiva produzione di tutti gli estratti conto.
Da ciò deriverebbe la necessità di ricostruire il saldo del conto corrente tramite impiego del criterio del saldo zero.
Il motivo è fondato.
Esigenze di nomofilachia inducono a dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in
3 assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 23852 del 29/10/2020, nei medesimi termini anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22387 del 05/08/2021 )”.
Tale orientamento, assolutamente condivisibile poiché si configura come proiezione pratica del principio generale di all'art. 2697 c.c., è declinabile al caso di specie ove, da una parte, il giudice di primo grado ha accertato profili di nullità parziale del contratto di conto corrente bancario n. 11008513 e, dall'altra, la banca, che ha agito per la condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento del saldo debitore, non ha prodotto la serie integrale degli estratti conto o altra documentazione veicolante analoga valenza conoscitiva.
In ordine a tal ultimo aspetto, va osservato che ai documenti denominati “stampa movimenti anno 2000, 2001,2002,2003,2004”, depositati da unitamente alla seconda Controparte_2
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., non può essere attribuita efficacia probatoria.
Trattasi di documenti che, lungi dal configurarsi come la copia degli estratti conto (di cui nemmeno ripropongono la suddivisione delle operazioni in dare ed avere), sono di formazione unilaterale, ovvero sono stati redatti dalla banca, non recano alcuna sottoscrizione, e, ciò che maggiormente rileva, non vi è prova (e nemmeno allegazione) che essi siano stati comunicati alla società correntista (che, invece, ne ha contestato il contenuto nel corso del pregresso grado), ciò che preclude il perfezionamento del meccanismo probatorio delineato dalla norma di cui agli artt. 1857 e 1832 c.c., incentrato, appunto, sull'invio dell'estratto conto e sulla mancata contestazione nel termine pattuito.
Ne consegue che, alla luce dei profili di nullità parziale già stigmatizzati dal Tribunale di
Ancona (e, al riguardo, non vi è stata proposizione di appello incidentale) e muovendo dal saldo zero onde compiere le successive operazioni di eliminazione degli addebiti sprovvisti di valido
4 sostegno causale, il saldo rettificato del conto corrente n.11008513 deve essere determinato in euro 176.045,88, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Al riguardo, richiamata integralmente la relazione depositata in data 9.4.2024, va rilevato che le conclusioni del consulente costituiscono il risultato di un procedimento di accertamento che non ha richiesto l'impiego di margini di discrezionalità e che, comunque, si palesa assistito da adeguata motivazione, immune da tratti di inverosimiglianza o contraddittorietà; altresì, le parti nemmeno hanno formulato contestazioni specifiche in merito.
Le conclusioni del consulente, pertanto, meritano piena adesione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, disattendendo quanto osservato dal consulente d'ufficio (nominato nel corso del pregresso grado), non ha accolto l'eccezione incentrata sulla carenza di prova della complessiva pretesa creditoria avente ad oggetto la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi corrispettivi e moratori, vantata in ragione dei contratti di mutuo n.4293697 e n.4293702.
Il motivo è infondato. ha tempestivamente prodotto le scritture private del 14.2.2013, recanti (anche) Controparte_2
la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante di poi Controparte_5
divenuta , per il cui tramite sono stati stipulati i mutui sottesi al decreto Controparte_1
ingiuntivo ed ove si dà (anche) atto dell'avvenuto accredito delle somme in conto corrente.
Vi è, pertanto, che ha fornito adeguata prova della fonte negoziale del credito, Controparte_2
estesa anche al quantum della complessiva pretesa creditoria calata nel decreto ingiuntivo che, invero, risulta non eccedente rispetto all'entità del capitale mutuato e all'ammontare degli interessi corrispettivi e moratori, così come pattuiti e scaduti al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Diversamente, gli opponenti, a fronte della prova della fonte negoziale dell'obbligazione e dell'allegazione dell'inadempimento, non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento (o altra forma di estinzione delle obbligazioni) in misura tale da soddisfare, almeno parzialmente, la residua pretesa creditoria della banca mutuante.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità dei contratti di mutuo, del pari sottesi al decreto ingiuntivo opposto, nonostante vi sia un
5 collegamento negoziale tra la stipulazione di essi ed il saldo negativo del conto corrente n.11008513.
Con più precisione, la difesa appellante sostiene che i contratti di mutuo furono stipulati all'unico fine di conferire alla società correntista la provvista finanziaria necessaria per l'estinzione del saldo debitore, formatosi, tuttavia, all'esito di addebiti privi di adeguato sostegno causale (perché, come sopra osservato, derivanti dall'applicazione di clausole nulle).
Muovendo da tali presupposti, la difesa appellante evidenzia che, qualora la banca non avesse compiuto addebiti illegittimi, il saldo del conto correte sarebbe stato positivo e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna esigenza di stipulare i due contratti di mutuo.
Il motivo è infondato.
Principiando da considerazioni di ordine generale, va osservato che la vicenda prospettata dagli appellanti, anche qualora sussistente, non comporta la nullità dei contratti di mutuo.
Tra essi ed il contratto di conto corrente non può ravvisarsi alcun collegamento negoziale, trattandosi di vicende contrattuali che, oltre ad avere diverse (e ben distanti) coordinate cronologiche, non risultano originariamente preordinate al conseguimento di uno scopo unitario
(non può certo sostenersi che ebbe a stipulare il contratto di conto Controparte_5
corrente onde conseguire la formazione di un saldo negativo da estinguere tramite mutui).
Come emerge dall'esame delle scritture private del 14.2.2013, non vi è alcun riferimento, nemmeno implicito o indiretto, all'obbligo di destinare le somme mutuate all'estinzione del saldo negativo del conto corrente n.11008513, ciò che già di per sé rende non condivisibile ogni richiamo alla figura del mutuo di scopo (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 15695 del 05/06/2024).
Altresì, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, il saldo debitore negativo, anche qualora originatosi all'esito di addebiti illegittimi, costituisce una circostanza effettivamente sussistente (e non apparente) al momento della stipulazione del mutuo, la cui rimozione costituisce l'esito eventuale e successivo della proposizione dell'azione di nullità parziale e di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Tali rimedi esplicano una portata lato sensu retroattiva che si manifesta sul piano degli effetti giuridici ma che di per sé non elide il fatto storico della sussistenza di un saldo negativo di
6 conto corrente al momento della stipulazione dei mutui, ciò che ne preclude la dichiarazione di nullità tramite l'invocazione dei motivi illeciti comuni o della figura della presupposizione
(qualora si voglia ritenere che essa inerisca alla fase genetica della fattispecie negoziale); il saldo, lo si ripete, era negativo.
Dunque, nell'ipotesi prospettata dalla difesa appellante, affermata la validità di contratti di mutuo, i rimedi che può azionare il correntista devono essere diretti verso il contratto di conto corrente, ossia l'unico negozio affetto da nullità, e, dunque, il correntista potrà formulare la domanda di nullità parziale e la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (come avvenuto nel caso di specie) e, altresì, potrà agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c., onde conseguire (anche) il risarcimento del danno patrimoniale patito quale conseguenza della stipulazione dei contratti di mutuo (tra il contratto di conto corrente ed il mutuo non vi è, lo si ripete, un collegamento causale ma un nesso teleologico che rileva ai sensi della norma di cui all'art. 1223 c.c.) ed incentrato sui costi sopportati (interessi e spese).
La società correntista non ha formulato tal ultima domanda e, peraltro, qualora avesse agito in tal senso, l'istanza risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Invero, passando dal piano delle considerazioni astratte all'esame della vicenda concreta, vi è che l'assunto secondo cui avrebbe stipulato i contratti di mutuo onde Controparte_5
estinguere il saldo negativo del conto corrente, non riceve alcun sostegno probatorio.
L'esame dell'estratto conto al 28.2.2013, tempestivamente prodotto da (ed il Controparte_2
deposito di un documento veicolante elementi probatori di segno contrario rispetto all'altrui deduzione difensiva si risolve nella contestazione di essa) riferisce che alla data del 31.1.2013 il saldo debitore non rettificato del conto corrente ammontava ad euro 99.427,59 (gli appellanti, peraltro, non hanno allegato né dimostrato l'entità del saldo rettificato a tale data o, comunque, all'epoca della stipulazione dei contratti di mutuo).
In data 14.2.2013, a perfezionamento dei contratti di mutuo, vi è l'accredito in conto corrente della somma di euro 122.812,50 e di euro 123.906,25, per un importo complessivo di euro
246.718,75 e, dunque, ben superiore al saldo debitore al 31.1.2013.
Tuttavia, sempre in data 14.2.2013 vi è un movimento in uscita per l'importo di euro
250.000,00, con la descrizione “anticipo estero”.
7 Infine, alla data del 28.2.2013, ossia alla chiusura del trimestre, il saldo del conto corrente, lungi dall'essere positivo o pari a zero (come sarebbe dovuto accadere nell'ipotesi di mutuo solutorio), è negativo per l'importo di euro 111.525,00.
E' evidente, pertanto, che non vi è alcun collegamento negoziale né alcun vincolo di causalità materiale tra il saldo negativo del conto corrente e l'avvenuta stipulazione dei mutui che, probabilmente, lungi dal voler ripianare il saldo negativo del conto Controparte_5
corrente (che in quel periodo passò da meno euro 99.427,59 a meno euro 111.525,00), stipulò onde conseguire la provvista finanziaria, immediatamente impiegata in un movimento in uscita, per compiere operazioni all'estero.
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'avvenuta pattuizione originaria, in entrambi i contratti di mutuo, di interessi moratori di consistenza usuraria.
In particolare, la difesa appellante richiama l'attenzione sulla clausola di cui all'art. 4, avente la medesima formulazione in entrambe le scritture, secondo cui “in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 11,50 punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Il motivo è infondato.
La questione è stata compiutamente affrontata dal Tribunale di Ancona.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nei documenti di sintesi lo spread del tasso moratorio viene indicato nella misura del 2%, più aderente alla prassi bancaria.
4.1.1. Sul punto deve osservarsi come sia evidente che l'indicazione dello spread del
11,50% contenuta nel corpo del contratto costituisca mero e riconoscibile errore, determinato dalla ripetizione numerica del tasso del 11,5% correttamente applicato per la formazione del tasso previsto per l'interesse corrispettivo, pari appunto al tasso euribor più lo spread del
11,50%. Detto diversamente nell'art. 4 del contratto si è dapprima disciplinato l'interesse corrispettivo, costituito dal tasso euribor più lo spread del 11,5% per poi disciplinare
8 l'interesse di mora, costituito dal tasso contrattuale corrispettivo più lo spread, quest'ultimo indicato per errore nello stesso numero del 11,5% indicato per lo spread utilizzato per gli interessi corrispettivi. Evidente risulta l'errore, evincibile sia dall'anomalia di un tasso di mora che presenti uno spread così elevato, nonché dal documento di sintesi – parte del medesimo contratto – che lo individua correttamente nel 2%. È evidente, dunque, che la volontà delle parti si è formata con riferimento ad uno spread del 2%.
4.1.2. Ad identico approdo si arriverebbe mediante l'applicazione dell'art. 1370 c.c., atteso che trattandosi di contratti predisposti mediante moduli dalla Banca, le clausole non possono che interpretarsi nel senso più favorevole per il cliente;
in questo caso, applicando il tasso per tale parte più favorevole”.
Quanto osservato dal Tribunale di Ancona si configura come ineccepibile esegesi dei contratti, sì da meritare totale adesione.
In tal senso, vi è che il contenuto negoziale deve essere esaminato nel suo complesso, ovvero dando contezza di tutti gli atti in cui si è estrinsecata la volontà delle parti, e, dunque, anche alla luce di quanto prospettato nel documento di sintesi, ove, appunto, lo spread degli interessi moratori è correttamente indicato nel due per cento.
Altresì, appare inverosimile la coincidenza tra la corrispondenza dello spread degli interessi corrispettivi e dello degli interessi moratori (del pari fissato in 11,50 punti in ragione d'anno); essa, di contro, si spiega agevolmente qualora si accolga l'ipotesi del refuso.
Ad ulteriore conferma del condiviso convincimento palesato dal Tribunale di Ancona, vi è che la banca non ha mai applicato interessi moratori in misura del 24,31% , ciò che rileva ai fini del criterio ermeneutico tipizzato dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c. ed incentrato, come noto, sulla necessità di valorizzare il comportamento delle parti nella fase esecutiva del contratto.
Peraltro, e trattasi di rilievo pure operato dal Tribunale di Ancona, che lo spread degli interessi moratori debba essere fissato in due punti e non nel 11,50% si configura come risultato interpretativo cui si perviene anche in ragione della necessità di interpretare le clausole dubbie, inserite in moduli di unilaterale predisposizione, contra stipulatorem, giusto il disposto di cui all'art. 1370 c.c.
9 V. Il quinto motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza anatocistica degli interessi pattuiti con i contratti di mutuo e non ha dichiarato la nullità strutturale di tali negozio quale conseguenza dell'avvenuta previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero tramite il pagamento di rate costanti comprensive di capitale ed interessi.
Il motivo è infondato
Entrambi i contratti, pur prevedendo la restituzione della somma mutuata tramite rate comprensive sia degli interessi che del capitale, prevedono ai rispettivi artt. 4 unicamente la debenza degli interessi moratori sulle rate scadute e che “su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
La clausola pertanto risulta totalmente allineata alla norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera ratione temporis applicabile, secondo cui il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, nonché alla correlata norma di cui al primo comma dell'art. 3 della deliberazione del C.I.C.R. del 9.2.2000, secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La sopravvenuta modifica delle norme di cui all'art. 120 T.U.B., con correlata caducazione della disposizione regolamentare ad essa collegata, non comporta la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 attesa la natura genetica ed originaria della più grave patologia negoziale, con la conseguenza che ipotesi di nullità sopravvenuta possono operare solo qualora espressamente tipizzate dal Legislatore.
Per quanto concerne le doglianze relative alla indeterminabilità dell'oggetto, vi è che la difesa appellante muove da assunti non corretti.
Nelle richiamate scritture private si legge quanto segue: “l'impresa si obbliga a restituire in mesi sessanta la detta somma di euro 125.000,00 mediante rate mensili posticipate … secondo
10 il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse, viene allegato sotto la lettera A al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale … sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta, per quanto concerne la misura iniziale, data odierna, e di seguito data di decorrenza di ciascun trimestre
(come da piano di ammortamento), maggiorato di 11,50 punti in ragione di anno … il tasso di interesse del mutuo viene convenuto attualmente nel 11,75% nominale in ragione d'anno, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data odierna, maggiorato di 11,50 punti in ragione di anno. Si precisa che il valore del parametro sopra riportato, rilevato per valuta odierna, è pari allo 0,25%. Per tale ipotesi l'impresa prende atto che il TAEG relativo al presente mutuo è pari al 12,81462%”.
Nel documento di sintesi, trasfuso nelle medesime scritture (i cui fogli, peraltro, pure recano la sottoscrizione del legale rappresentante della società mutuataria, così come sottoscritto è il piano di ammortamento), è indicato che l'ammortamento è “alla francese” e che la rata mensile, comprensiva di quote costanti di capitale, è del pari costante.
Vi è, pertanto, che le scritture private compiono adeguata indicazione del regime di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi corrispettivi, tramite il richiamo al “piano di ammortamento “alla francese” .
Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto specifica e disciplina tutti gli elementi che concorrono alla determinazione, anche sotto il profilo delle coordinate cronologiche, dell'obbligazione del mutuatario, ovvero l'entità del capitale mutuato, il tasso di interesse annuo, l'ammontare complessivo degli interessi e delle spese, l'importo costante della rata mensile, il numero complessivo delle rate.
Dunque, non vi è alcun aspetto relativo al carico obbligatorio del mutuatario che non sia disciplinato esaustivamente dal contratto e che sia sottratto al comune consenso delle parti, ossia illegittimamente rimesso alla unilaterale determinazione volitiva del mutuante,
11 Ne consegue la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto, nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 1346 c.c., e, dunque, la carenza dei profili patologici stigmatizzati dalle norme di cui agli artt. 117 T.U.B., disposizioni del pari volte ad inibire che la determinazione dei “costi”, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali del mutuante, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del mutuatario.
Da altro angolo prospettico, va osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024)”.
Al di là delle esigenze di nomofilachia, tale orientamento merita piena adesione laddove si consideri che l'utilizzo del regime di ammortamento “alla francese” non è precluso da alcuna norma imperativa, tampoco di consistenza regolamentare, e ad esso l'autonomia negoziale è solita compiere riferimento poiché assicura il vantaggio del pagamento di una rata contenuta sin dall'inizio della fase esecutiva del rapporto nonché costante nel tempo.
Come sopra già rilevato, i piani di ammortamento sono stati consegnati a Controparte_5
e le scritture private indicano tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del
[...]
carico obbligatorio della mutuataria, con consequente soddisfacimento della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B.
Tale disposizione impone unicamente l'indicazione per iscritto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ossia dei soli elementi da cui poter ricavare l' Pt_4
Al riguardo occorre specificare che tale norma, né tanto meno le disposizioni di fonte regolamentare, obbligano l'intermediario finanziario a spendere locuzioni come
12 “ammortamento alla francese” (ciò che, comunque, è avvenuto nel caso di specie), peraltro prive di contenuto precettivo, o simili.
Il riferimento “ad ogni altro prezzo e condizioni praticate” comporta unicamente che il contratto di mutuo disciplini le modalità di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi.
In tale ottica, ogni riferimento all'asimmetria conoscitiva delle parti e alla violazione del canone comportamentale della buona fede oggettiva è inidoneo ad incidere sulla validità del contratto di mutuo e della singola clausola relativa alla debenza degli interessi.
Infatti, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che, alla luce della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., la banca debba rendere edotto il mutuatario delle diverse tipologie di ammortamento e, dunque, indugiare nell'esposizione di nozioni di matematica finanziaria e poi comparare i vantaggi e gli svantaggi della modalità prospettata rispetto ad altre, nondimeno vi sarebbe che l'inadempimento di tale obbligazione comportamentale darebbe origine, per ipotesi,
a sole ricadute risarcitorie, in ragione della consolidata dicotomia tra regole di struttura e regole di comportamento che, come noto, predica anche le norme imperative (in tal senso, tra tante, ancora Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va ribadito che i contratti in esame, anche in ragione del rinvio all'allegato piano di ammortamento, recante la sottoscrizione non disconosciuta di fissano in maniera univoca la dimensione temporale Controparte_5
dell'obbligazione pecuniaria (periodicità della rata e numero complessivo delle rate) e dispongono, in maniera del pari univoca, che la rata, di valore constante, è composta da interessi e capitale e, ciò che maggiormente rileva, il piano di ammortamento indica analiticamente le somme crescenti di capitale integranti ogni singola rata, dalla prima all'ultima.
Pertanto, non vi è niente di occulto e, comunque, quello che la difesa appellante stigmatizza come un costo abusivo ed aggiuntivo, che deriverebbe dall'indebito utilizzo del piano di ammortamento “alla francese”, è la conseguenza naturale e assolutamente lecita della disponibilità, in capo al mutuatario, della somma di denaro mutuata per un più lungo arco temporale.
13 In altri termini, la posticipazione della restituzione del capitale comporta che il mutuatario goda della somma per più tempo e che, dunque, quale corrispettivo di tale maggiore prolungata disponibilità, debba pagare interessi per un periodo corrispondente, interessi che vanno a remunerare il mutuante della perdita di disponibilità della cosa mutuata.
Trattasi di un effetto ovvio e connaturale al piano di ammortamento pattuito, sicuramente non illecito, e, sebbene tale effetto non sia espressamente esplicitato nel contratto di mutuo, non vi è violazione alcuna della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. né degli addentellati regolamentari.
ad avviso del Collegio, vi è violazione del canone comportamentale della buona fede CP_6
oggettiva posto che la banca non è tenuta ad adoperarsi per la formazione finanziaria del mutuatario (né deve proporre forme di ammortamento astrattamente più convenienti), violazione che, comunque, non determina ricadute caducanti, ma solo risarcitorie (sempre che vi sia prova del nesso di derivazione causale e del danno conseguenza), come sopra già osservato.
VI. Il sesto ed il settimo motivo sono già stati esaminati e rigettati con la sentenza non definitiva.
VII. Alla luce di quanto osservato e in accoglimento del solo primo motivo, il saldo positivo del conto corrente n.11008513 deve essere determinato in euro 176.045,88.
VIII. L'esito ultimo del giudizio, che ha visto l'accrescimento della pretesa da indebito oggettivo della società correntista (con correlato vantaggio dei fideiussori che possono opporre i il credito in compensazione) e la valorizzazione del principio della causalità, ovvero gli opponenti hanno dovuto necessariamente introdurre il giudizio a cognizione piena e poi l'appello onde conseguire l'utilità sostanziale sopra indicata, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Anche le spese della consulenza tecnica svolta in primo grado e della consulenza svolta nel presente grado, liquidate con separato decreto, devono essere poste in egual misura a carico delle parti, così come indicato in dispositivo, senza coinvolgimento, tuttavia, della curatela della liquidazione giudiziale nel pagamento delle spese della seconda consulenza, dovendosi cogliere
14 nella mancata costituzione la sostanziale acquiescenza della debenza delle somme vantate dal creditore opposto a titolo di mutuo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- determina in euro 176.045,88 il saldo positivo del conto corrente n.11008513;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado a carico di
, e in misura Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
della meta, e a carico di in misura della restante metà; Controparte_2
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica svolta nel presente grado di giudizio, così come liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in misura della metà, e a carico di e in misura
[...] Controparte_2 Controparte_3
della restante metà.
Ancona, 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.1215/20 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020, promossa
DA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( c.f. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Alessio Orsini;
curatela della liquidazione giudiziale di (c.f. ), non Controparte_1 P.IVA_1
costituitasi all'esito della riassunzione del giudizio interrotto;
appellanti
CONTRO
c.f. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
appellata
CON L'INTERVENTO DI
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 P.IVA_3
speciale alle liti, dagli Avv.ti Carlotta Casamorta e Marina Vandini;
interventore avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in tema di contratti bancari;
1 conclusioni: appellanti: “accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza del Tribunale di Ancona n. 243 pubblicata il 11.02.2020, in persona del
Giudice Istruttore dott. Andrea Ausili, nel giudizio civile n. 7176/2014 R.G., instaurato a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1844/2014 concesso in favore della CP_2
e non notificata: accertare e dichiarare in accoglimento del ricorso ex art. 92 disp. att.
[...]
al c.p.c. la seconda minuta peritale trasmessa il 31.01.2019 irrituale e quindi nulla, o inutilizzabile, unitamente alla relativa CTU definitiva, poiché effettuata su documentazione trasmessa unilateralmente dal ctp della all'insaputa degli Opponenti. accertare e CP_4
dichiarare l'esatto saldo – dare avere del rapporto di conto corrente alla luce di tutti i motivi di cui in parte espositiva, in applicazione del principio del c.d. saldo zero al primo estratto conto intermedio disponibile;
accertare e dichiarare la carenza di prova delle somme ingiunte in ragione dei due finanziamenti chirografari;
accertare e dichiarare la nullità dei finanziamenti chirografari per nullità della causa in concreto, ossia per concessione abusiva, per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
accertare e dichiarare l'usurarietà delle condizioni economiche dei finanziamenti chirografari, nonché l'applicazione di condizioni anatocistiche e di indeterminatezza, con conseguente revoca integrale degli stessi, per tutti i motivi dedotti;
accertare e dichiarare, in conseguenza della nullità dei finanziamenti chirografari la nullità delle fideiussioni;
ccertare e dichiarare in ogni caso la nullità o comunque l'inefficacia e
l'inutilizzabilità delle fideiussioni per tutti i motivi dedotti nel presente atto e per ciò che concerne la nullità per violazione delle norme sulla concorrenza, come sancito dalla Cass. con ordinanza del 12.12.2017, anche solo in via incidentale;
in accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. e non accolte in Sentenza …”; interventore: “rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado … con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge … e rimborso spese generali 15%”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, pubblicata in data 12.12.2023 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio, dopo aver accertato l'avvenuta dimostrazione della
2 qualità di cessionaria del credito litigioso in capo all'intervenuta ha Controparte_3
rigettato il sesto motivo ed il settimo motivo di impugnazione.
Con ordinanza contestualmente depositata, il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, il Collegio ha poi disposto la rimessione della controversia in istruttoria e lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Nelle more della prosecuzione del giudizio, è sopravvenuta la dichiarazione della liquidazione giudiziale di Controparte_1
Il giudizio interrotto è stato riassunto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
.
[...]
All'esito della riassunzione, si è costituita la sola Controparte_3
******
I. Come già rilevato, il primo motivo censura la sentenza impugnata laddove, nel compiere l'accertamento del saldo del conto corrente bancario n. 11008513, ha recepito, in parte qua, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, nonostante l'agere dell'ausiliario fosse già stato stigmatizzato nel corso del giudizio di primo grado tramite ricorso formulato ai sensi della norma di cui all'art. 92 disp. att. c.p.c.
Secondo la prospettazione difensiva in esame, tale adesione si è risolta in un errato riparto dell'onere della prova, gravante sull'istituto di credito (attore in senso sostanziale) e da quest'ultimo non soddisfatto attesa la mancata (o comunque) tardiva produzione di tutti gli estratti conto.
Da ciò deriverebbe la necessità di ricostruire il saldo del conto corrente tramite impiego del criterio del saldo zero.
Il motivo è fondato.
Esigenze di nomofilachia inducono a dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in
3 assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 23852 del 29/10/2020, nei medesimi termini anche
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22387 del 05/08/2021 )”.
Tale orientamento, assolutamente condivisibile poiché si configura come proiezione pratica del principio generale di all'art. 2697 c.c., è declinabile al caso di specie ove, da una parte, il giudice di primo grado ha accertato profili di nullità parziale del contratto di conto corrente bancario n. 11008513 e, dall'altra, la banca, che ha agito per la condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento del saldo debitore, non ha prodotto la serie integrale degli estratti conto o altra documentazione veicolante analoga valenza conoscitiva.
In ordine a tal ultimo aspetto, va osservato che ai documenti denominati “stampa movimenti anno 2000, 2001,2002,2003,2004”, depositati da unitamente alla seconda Controparte_2
memoria di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c., non può essere attribuita efficacia probatoria.
Trattasi di documenti che, lungi dal configurarsi come la copia degli estratti conto (di cui nemmeno ripropongono la suddivisione delle operazioni in dare ed avere), sono di formazione unilaterale, ovvero sono stati redatti dalla banca, non recano alcuna sottoscrizione, e, ciò che maggiormente rileva, non vi è prova (e nemmeno allegazione) che essi siano stati comunicati alla società correntista (che, invece, ne ha contestato il contenuto nel corso del pregresso grado), ciò che preclude il perfezionamento del meccanismo probatorio delineato dalla norma di cui agli artt. 1857 e 1832 c.c., incentrato, appunto, sull'invio dell'estratto conto e sulla mancata contestazione nel termine pattuito.
Ne consegue che, alla luce dei profili di nullità parziale già stigmatizzati dal Tribunale di
Ancona (e, al riguardo, non vi è stata proposizione di appello incidentale) e muovendo dal saldo zero onde compiere le successive operazioni di eliminazione degli addebiti sprovvisti di valido
4 sostegno causale, il saldo rettificato del conto corrente n.11008513 deve essere determinato in euro 176.045,88, così come riferito dal consulente tecnico d'ufficio.
Al riguardo, richiamata integralmente la relazione depositata in data 9.4.2024, va rilevato che le conclusioni del consulente costituiscono il risultato di un procedimento di accertamento che non ha richiesto l'impiego di margini di discrezionalità e che, comunque, si palesa assistito da adeguata motivazione, immune da tratti di inverosimiglianza o contraddittorietà; altresì, le parti nemmeno hanno formulato contestazioni specifiche in merito.
Le conclusioni del consulente, pertanto, meritano piena adesione.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui, disattendendo quanto osservato dal consulente d'ufficio (nominato nel corso del pregresso grado), non ha accolto l'eccezione incentrata sulla carenza di prova della complessiva pretesa creditoria avente ad oggetto la restituzione del capitale ed il pagamento degli interessi corrispettivi e moratori, vantata in ragione dei contratti di mutuo n.4293697 e n.4293702.
Il motivo è infondato. ha tempestivamente prodotto le scritture private del 14.2.2013, recanti (anche) Controparte_2
la sottoscrizione non disconosciuta del legale rappresentante di poi Controparte_5
divenuta , per il cui tramite sono stati stipulati i mutui sottesi al decreto Controparte_1
ingiuntivo ed ove si dà (anche) atto dell'avvenuto accredito delle somme in conto corrente.
Vi è, pertanto, che ha fornito adeguata prova della fonte negoziale del credito, Controparte_2
estesa anche al quantum della complessiva pretesa creditoria calata nel decreto ingiuntivo che, invero, risulta non eccedente rispetto all'entità del capitale mutuato e all'ammontare degli interessi corrispettivi e moratori, così come pattuiti e scaduti al momento del deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c.
Diversamente, gli opponenti, a fronte della prova della fonte negoziale dell'obbligazione e dell'allegazione dell'inadempimento, non hanno dimostrato l'avvenuto pagamento (o altra forma di estinzione delle obbligazioni) in misura tale da soddisfare, almeno parzialmente, la residua pretesa creditoria della banca mutuante.
III. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso di dichiarare la nullità dei contratti di mutuo, del pari sottesi al decreto ingiuntivo opposto, nonostante vi sia un
5 collegamento negoziale tra la stipulazione di essi ed il saldo negativo del conto corrente n.11008513.
Con più precisione, la difesa appellante sostiene che i contratti di mutuo furono stipulati all'unico fine di conferire alla società correntista la provvista finanziaria necessaria per l'estinzione del saldo debitore, formatosi, tuttavia, all'esito di addebiti privi di adeguato sostegno causale (perché, come sopra osservato, derivanti dall'applicazione di clausole nulle).
Muovendo da tali presupposti, la difesa appellante evidenzia che, qualora la banca non avesse compiuto addebiti illegittimi, il saldo del conto correte sarebbe stato positivo e, dunque, non vi sarebbe stata alcuna esigenza di stipulare i due contratti di mutuo.
Il motivo è infondato.
Principiando da considerazioni di ordine generale, va osservato che la vicenda prospettata dagli appellanti, anche qualora sussistente, non comporta la nullità dei contratti di mutuo.
Tra essi ed il contratto di conto corrente non può ravvisarsi alcun collegamento negoziale, trattandosi di vicende contrattuali che, oltre ad avere diverse (e ben distanti) coordinate cronologiche, non risultano originariamente preordinate al conseguimento di uno scopo unitario
(non può certo sostenersi che ebbe a stipulare il contratto di conto Controparte_5
corrente onde conseguire la formazione di un saldo negativo da estinguere tramite mutui).
Come emerge dall'esame delle scritture private del 14.2.2013, non vi è alcun riferimento, nemmeno implicito o indiretto, all'obbligo di destinare le somme mutuate all'estinzione del saldo negativo del conto corrente n.11008513, ciò che già di per sé rende non condivisibile ogni richiamo alla figura del mutuo di scopo (in tal senso, tra tante, Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 15695 del 05/06/2024).
Altresì, pur nella consapevolezza di un diverso orientamento della giurisprudenza di merito, il saldo debitore negativo, anche qualora originatosi all'esito di addebiti illegittimi, costituisce una circostanza effettivamente sussistente (e non apparente) al momento della stipulazione del mutuo, la cui rimozione costituisce l'esito eventuale e successivo della proposizione dell'azione di nullità parziale e di ripetizione dell'indebito oggettivo.
Tali rimedi esplicano una portata lato sensu retroattiva che si manifesta sul piano degli effetti giuridici ma che di per sé non elide il fatto storico della sussistenza di un saldo negativo di
6 conto corrente al momento della stipulazione dei mutui, ciò che ne preclude la dichiarazione di nullità tramite l'invocazione dei motivi illeciti comuni o della figura della presupposizione
(qualora si voglia ritenere che essa inerisca alla fase genetica della fattispecie negoziale); il saldo, lo si ripete, era negativo.
Dunque, nell'ipotesi prospettata dalla difesa appellante, affermata la validità di contratti di mutuo, i rimedi che può azionare il correntista devono essere diretti verso il contratto di conto corrente, ossia l'unico negozio affetto da nullità, e, dunque, il correntista potrà formulare la domanda di nullità parziale e la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (come avvenuto nel caso di specie) e, altresì, potrà agire per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1338 c.c., onde conseguire (anche) il risarcimento del danno patrimoniale patito quale conseguenza della stipulazione dei contratti di mutuo (tra il contratto di conto corrente ed il mutuo non vi è, lo si ripete, un collegamento causale ma un nesso teleologico che rileva ai sensi della norma di cui all'art. 1223 c.c.) ed incentrato sui costi sopportati (interessi e spese).
La società correntista non ha formulato tal ultima domanda e, peraltro, qualora avesse agito in tal senso, l'istanza risarcitoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Invero, passando dal piano delle considerazioni astratte all'esame della vicenda concreta, vi è che l'assunto secondo cui avrebbe stipulato i contratti di mutuo onde Controparte_5
estinguere il saldo negativo del conto corrente, non riceve alcun sostegno probatorio.
L'esame dell'estratto conto al 28.2.2013, tempestivamente prodotto da (ed il Controparte_2
deposito di un documento veicolante elementi probatori di segno contrario rispetto all'altrui deduzione difensiva si risolve nella contestazione di essa) riferisce che alla data del 31.1.2013 il saldo debitore non rettificato del conto corrente ammontava ad euro 99.427,59 (gli appellanti, peraltro, non hanno allegato né dimostrato l'entità del saldo rettificato a tale data o, comunque, all'epoca della stipulazione dei contratti di mutuo).
In data 14.2.2013, a perfezionamento dei contratti di mutuo, vi è l'accredito in conto corrente della somma di euro 122.812,50 e di euro 123.906,25, per un importo complessivo di euro
246.718,75 e, dunque, ben superiore al saldo debitore al 31.1.2013.
Tuttavia, sempre in data 14.2.2013 vi è un movimento in uscita per l'importo di euro
250.000,00, con la descrizione “anticipo estero”.
7 Infine, alla data del 28.2.2013, ossia alla chiusura del trimestre, il saldo del conto corrente, lungi dall'essere positivo o pari a zero (come sarebbe dovuto accadere nell'ipotesi di mutuo solutorio), è negativo per l'importo di euro 111.525,00.
E' evidente, pertanto, che non vi è alcun collegamento negoziale né alcun vincolo di causalità materiale tra il saldo negativo del conto corrente e l'avvenuta stipulazione dei mutui che, probabilmente, lungi dal voler ripianare il saldo negativo del conto Controparte_5
corrente (che in quel periodo passò da meno euro 99.427,59 a meno euro 111.525,00), stipulò onde conseguire la provvista finanziaria, immediatamente impiegata in un movimento in uscita, per compiere operazioni all'estero.
IV. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'avvenuta pattuizione originaria, in entrambi i contratti di mutuo, di interessi moratori di consistenza usuraria.
In particolare, la difesa appellante richiama l'attenzione sulla clausola di cui all'art. 4, avente la medesima formulazione in entrambe le scritture, secondo cui “in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto, decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 11,50 punti in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
Il motivo è infondato.
La questione è stata compiutamente affrontata dal Tribunale di Ancona.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “nei documenti di sintesi lo spread del tasso moratorio viene indicato nella misura del 2%, più aderente alla prassi bancaria.
4.1.1. Sul punto deve osservarsi come sia evidente che l'indicazione dello spread del
11,50% contenuta nel corpo del contratto costituisca mero e riconoscibile errore, determinato dalla ripetizione numerica del tasso del 11,5% correttamente applicato per la formazione del tasso previsto per l'interesse corrispettivo, pari appunto al tasso euribor più lo spread del
11,50%. Detto diversamente nell'art. 4 del contratto si è dapprima disciplinato l'interesse corrispettivo, costituito dal tasso euribor più lo spread del 11,5% per poi disciplinare
8 l'interesse di mora, costituito dal tasso contrattuale corrispettivo più lo spread, quest'ultimo indicato per errore nello stesso numero del 11,5% indicato per lo spread utilizzato per gli interessi corrispettivi. Evidente risulta l'errore, evincibile sia dall'anomalia di un tasso di mora che presenti uno spread così elevato, nonché dal documento di sintesi – parte del medesimo contratto – che lo individua correttamente nel 2%. È evidente, dunque, che la volontà delle parti si è formata con riferimento ad uno spread del 2%.
4.1.2. Ad identico approdo si arriverebbe mediante l'applicazione dell'art. 1370 c.c., atteso che trattandosi di contratti predisposti mediante moduli dalla Banca, le clausole non possono che interpretarsi nel senso più favorevole per il cliente;
in questo caso, applicando il tasso per tale parte più favorevole”.
Quanto osservato dal Tribunale di Ancona si configura come ineccepibile esegesi dei contratti, sì da meritare totale adesione.
In tal senso, vi è che il contenuto negoziale deve essere esaminato nel suo complesso, ovvero dando contezza di tutti gli atti in cui si è estrinsecata la volontà delle parti, e, dunque, anche alla luce di quanto prospettato nel documento di sintesi, ove, appunto, lo spread degli interessi moratori è correttamente indicato nel due per cento.
Altresì, appare inverosimile la coincidenza tra la corrispondenza dello spread degli interessi corrispettivi e dello degli interessi moratori (del pari fissato in 11,50 punti in ragione d'anno); essa, di contro, si spiega agevolmente qualora si accolga l'ipotesi del refuso.
Ad ulteriore conferma del condiviso convincimento palesato dal Tribunale di Ancona, vi è che la banca non ha mai applicato interessi moratori in misura del 24,31% , ciò che rileva ai fini del criterio ermeneutico tipizzato dalla norma di cui al secondo comma dell'art. 1362 c.c. ed incentrato, come noto, sulla necessità di valorizzare il comportamento delle parti nella fase esecutiva del contratto.
Peraltro, e trattasi di rilievo pure operato dal Tribunale di Ancona, che lo spread degli interessi moratori debba essere fissato in due punti e non nel 11,50% si configura come risultato interpretativo cui si perviene anche in ragione della necessità di interpretare le clausole dubbie, inserite in moduli di unilaterale predisposizione, contra stipulatorem, giusto il disposto di cui all'art. 1370 c.c.
9 V. Il quinto motivo, articolato in due profili, censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato la consistenza anatocistica degli interessi pattuiti con i contratti di mutuo e non ha dichiarato la nullità strutturale di tali negozio quale conseguenza dell'avvenuta previsione di un piano di ammortamento c.d. alla francese, ovvero tramite il pagamento di rate costanti comprensive di capitale ed interessi.
Il motivo è infondato
Entrambi i contratti, pur prevedendo la restituzione della somma mutuata tramite rate comprensive sia degli interessi che del capitale, prevedono ai rispettivi artt. 4 unicamente la debenza degli interessi moratori sulle rate scadute e che “su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica”.
La clausola pertanto risulta totalmente allineata alla norma di cui all'art. 120 T.U.B., nella lettera ratione temporis applicabile, secondo cui il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, nonché alla correlata norma di cui al primo comma dell'art. 3 della deliberazione del C.I.C.R. del 9.2.2000, secondo cui “nelle operazioni di finanziamento per le quali 6 previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata pub, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La sopravvenuta modifica delle norme di cui all'art. 120 T.U.B., con correlata caducazione della disposizione regolamentare ad essa collegata, non comporta la nullità delle clausole di cui agli artt. 4 attesa la natura genetica ed originaria della più grave patologia negoziale, con la conseguenza che ipotesi di nullità sopravvenuta possono operare solo qualora espressamente tipizzate dal Legislatore.
Per quanto concerne le doglianze relative alla indeterminabilità dell'oggetto, vi è che la difesa appellante muove da assunti non corretti.
Nelle richiamate scritture private si legge quanto segue: “l'impresa si obbliga a restituire in mesi sessanta la detta somma di euro 125.000,00 mediante rate mensili posticipate … secondo
10 il piano di ammortamento concordato tra le parti, il quale firmato dalle parti stesse, viene allegato sotto la lettera A al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale … sia per il periodo di preammortamento sia per quello di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta, per quanto concerne la misura iniziale, data odierna, e di seguito data di decorrenza di ciascun trimestre
(come da piano di ammortamento), maggiorato di 11,50 punti in ragione di anno … il tasso di interesse del mutuo viene convenuto attualmente nel 11,75% nominale in ragione d'anno, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore, in essere per valuta data odierna, maggiorato di 11,50 punti in ragione di anno. Si precisa che il valore del parametro sopra riportato, rilevato per valuta odierna, è pari allo 0,25%. Per tale ipotesi l'impresa prende atto che il TAEG relativo al presente mutuo è pari al 12,81462%”.
Nel documento di sintesi, trasfuso nelle medesime scritture (i cui fogli, peraltro, pure recano la sottoscrizione del legale rappresentante della società mutuataria, così come sottoscritto è il piano di ammortamento), è indicato che l'ammortamento è “alla francese” e che la rata mensile, comprensiva di quote costanti di capitale, è del pari costante.
Vi è, pertanto, che le scritture private compiono adeguata indicazione del regime di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi corrispettivi, tramite il richiamo al “piano di ammortamento “alla francese” .
Altresì, ciò che maggiormente rileva, il contratto specifica e disciplina tutti gli elementi che concorrono alla determinazione, anche sotto il profilo delle coordinate cronologiche, dell'obbligazione del mutuatario, ovvero l'entità del capitale mutuato, il tasso di interesse annuo, l'ammontare complessivo degli interessi e delle spese, l'importo costante della rata mensile, il numero complessivo delle rate.
Dunque, non vi è alcun aspetto relativo al carico obbligatorio del mutuatario che non sia disciplinato esaustivamente dal contratto e che sia sottratto al comune consenso delle parti, ossia illegittimamente rimesso alla unilaterale determinazione volitiva del mutuante,
11 Ne consegue la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto, nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 1346 c.c., e, dunque, la carenza dei profili patologici stigmatizzati dalle norme di cui agli artt. 117 T.U.B., disposizioni del pari volte ad inibire che la determinazione dei “costi”, ovvero delle obbligazioni gravanti sul cliente, avvenga per il tramite di apporti volitivi unilaterali del mutuante, ovvero estranei al perimetro pattizio, non conosciuti e non supportati dal previo consenso del mutuatario.
Da altro angolo prospettico, va osservato che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (così, Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
15130 del 29/05/2024)”.
Al di là delle esigenze di nomofilachia, tale orientamento merita piena adesione laddove si consideri che l'utilizzo del regime di ammortamento “alla francese” non è precluso da alcuna norma imperativa, tampoco di consistenza regolamentare, e ad esso l'autonomia negoziale è solita compiere riferimento poiché assicura il vantaggio del pagamento di una rata contenuta sin dall'inizio della fase esecutiva del rapporto nonché costante nel tempo.
Come sopra già rilevato, i piani di ammortamento sono stati consegnati a Controparte_5
e le scritture private indicano tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del
[...]
carico obbligatorio della mutuataria, con consequente soddisfacimento della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B.
Tale disposizione impone unicamente l'indicazione per iscritto del “tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”, ossia dei soli elementi da cui poter ricavare l' Pt_4
Al riguardo occorre specificare che tale norma, né tanto meno le disposizioni di fonte regolamentare, obbligano l'intermediario finanziario a spendere locuzioni come
12 “ammortamento alla francese” (ciò che, comunque, è avvenuto nel caso di specie), peraltro prive di contenuto precettivo, o simili.
Il riferimento “ad ogni altro prezzo e condizioni praticate” comporta unicamente che il contratto di mutuo disciplini le modalità di rimborso della somma mutuata e di pagamento degli interessi.
In tale ottica, ogni riferimento all'asimmetria conoscitiva delle parti e alla violazione del canone comportamentale della buona fede oggettiva è inidoneo ad incidere sulla validità del contratto di mutuo e della singola clausola relativa alla debenza degli interessi.
Infatti, anche qualora per mera ipotesi si volesse ritenere che, alla luce della norma generale di cui all'art. 1375 c.c., la banca debba rendere edotto il mutuatario delle diverse tipologie di ammortamento e, dunque, indugiare nell'esposizione di nozioni di matematica finanziaria e poi comparare i vantaggi e gli svantaggi della modalità prospettata rispetto ad altre, nondimeno vi sarebbe che l'inadempimento di tale obbligazione comportamentale darebbe origine, per ipotesi,
a sole ricadute risarcitorie, in ragione della consolidata dicotomia tra regole di struttura e regole di comportamento che, come noto, predica anche le norme imperative (in tal senso, tra tante, ancora Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26724 del 19/12/2007).
Declinando tali considerazioni al caso di specie, va ribadito che i contratti in esame, anche in ragione del rinvio all'allegato piano di ammortamento, recante la sottoscrizione non disconosciuta di fissano in maniera univoca la dimensione temporale Controparte_5
dell'obbligazione pecuniaria (periodicità della rata e numero complessivo delle rate) e dispongono, in maniera del pari univoca, che la rata, di valore constante, è composta da interessi e capitale e, ciò che maggiormente rileva, il piano di ammortamento indica analiticamente le somme crescenti di capitale integranti ogni singola rata, dalla prima all'ultima.
Pertanto, non vi è niente di occulto e, comunque, quello che la difesa appellante stigmatizza come un costo abusivo ed aggiuntivo, che deriverebbe dall'indebito utilizzo del piano di ammortamento “alla francese”, è la conseguenza naturale e assolutamente lecita della disponibilità, in capo al mutuatario, della somma di denaro mutuata per un più lungo arco temporale.
13 In altri termini, la posticipazione della restituzione del capitale comporta che il mutuatario goda della somma per più tempo e che, dunque, quale corrispettivo di tale maggiore prolungata disponibilità, debba pagare interessi per un periodo corrispondente, interessi che vanno a remunerare il mutuante della perdita di disponibilità della cosa mutuata.
Trattasi di un effetto ovvio e connaturale al piano di ammortamento pattuito, sicuramente non illecito, e, sebbene tale effetto non sia espressamente esplicitato nel contratto di mutuo, non vi è violazione alcuna della norma di cui al quarto comma dell'art. 117 T.U.B. né degli addentellati regolamentari.
ad avviso del Collegio, vi è violazione del canone comportamentale della buona fede CP_6
oggettiva posto che la banca non è tenuta ad adoperarsi per la formazione finanziaria del mutuatario (né deve proporre forme di ammortamento astrattamente più convenienti), violazione che, comunque, non determina ricadute caducanti, ma solo risarcitorie (sempre che vi sia prova del nesso di derivazione causale e del danno conseguenza), come sopra già osservato.
VI. Il sesto ed il settimo motivo sono già stati esaminati e rigettati con la sentenza non definitiva.
VII. Alla luce di quanto osservato e in accoglimento del solo primo motivo, il saldo positivo del conto corrente n.11008513 deve essere determinato in euro 176.045,88.
VIII. L'esito ultimo del giudizio, che ha visto l'accrescimento della pretesa da indebito oggettivo della società correntista (con correlato vantaggio dei fideiussori che possono opporre i il credito in compensazione) e la valorizzazione del principio della causalità, ovvero gli opponenti hanno dovuto necessariamente introdurre il giudizio a cognizione piena e poi l'appello onde conseguire l'utilità sostanziale sopra indicata, induce all'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Anche le spese della consulenza tecnica svolta in primo grado e della consulenza svolta nel presente grado, liquidate con separato decreto, devono essere poste in egual misura a carico delle parti, così come indicato in dispositivo, senza coinvolgimento, tuttavia, della curatela della liquidazione giudiziale nel pagamento delle spese della seconda consulenza, dovendosi cogliere
14 nella mancata costituzione la sostanziale acquiescenza della debenza delle somme vantate dal creditore opposto a titolo di mutuo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- determina in euro 176.045,88 il saldo positivo del conto corrente n.11008513;
- compensa integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado a carico di
, e in misura Parte_1 Controparte_7 Controparte_1
della meta, e a carico di in misura della restante metà; Controparte_2
- conferma per il resto la sentenza di primo grado;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica svolta nel presente grado di giudizio, così come liquidate con separato decreto, a carico di Parte_1 Parte_2 Parte_3
in misura della metà, e a carico di e in misura
[...] Controparte_2 Controparte_3
della restante metà.
Ancona, 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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