Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1079 del 22.03.2023 Oggetto: accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Raho e Riccardo Salvo Pt_1
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falconieri Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 18.09.2020, -premesso di avere presentato, in data Controparte_1
19.07.2019, domanda per il riconoscimento del diritto all'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 199 l. n. 232/2016, essendo in possesso dei requisiti (maturazione di 12 mesi di contribuzione effettiva prima del diciannovesimo anno di età, svolgimento di attività non qualificata di addetta ai servizi di pulizia negli ultimi sette anni, maturazione di 41 anni di contribuzione, ovvero
2132 contributi settimanali)- chiedeva accertarsi il proprio diritto all'accesso al pensionamento anticipato, con condanna dell' a riconoscere il diritto alla riduzione dei requisiti contributivi per Pt_1
lavoratori precoci.
Si costituiva in giudizio, l' che contestava gli avversi rilevando che non era possibile accertare Pt_1 la gravosità dell'attività svolta negli ultimi anni, e che comunque difettava il requisito dei 41 anni di contributi, visto che la l'istante aveva solo richiesto l'accredito della contribuzione di maternità (non
1
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale -richiamata la normativa applicabile alla presente fattispecie- e rilevato che vi era prova documentale del possesso di almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età (come da estratto conto assicurativo allegato al n.6 del ricorso) e del lavoro prestato dal 01.01.2001 al 31.12.2019 come addetta ai servizi di pulizia (come da allegati dal n.7 al n.11 del ricorso), disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la sussistenza del requisito contributivo dei 41 anni di contribuzione, oggetto di contestazione da parte dell' . Preso atto dell'esito dell'accertamento peritale -che aveva accertato Pt_1
l'esistenza, alla data del 19.07.2019 (data di presentazione della domanda amministrativa di pensionamento anticipato), di un numero di contributi settimanali pari a 2132- il Tribunale accoglieva la domanda attorea, accertando il diritto della ricorrente di accedere al pensionamento anticipato ai sensi dell'art.1, commi 199 e ss. l.n. 232/2016 e condannando l' al pagamento delle spese di Pt_1
giudizio.
Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurandola nella parte in cui il Tribunale, Pt_1
aderendo alle conclusioni peritali, aveva ritenuta la sussistenza del requisito contributivo pari a 41 anni di contributi settimanali. Ad avviso dell' , siffatto calcolo era errato per due ragioni: 1) CP_2
perché la domanda di accredito dei contributi di maternità non equivaleva a possesso dei predetti contributi;
2) perché il consulente tecnico aveva calcolate la contribuzione figurativa per mobilità tenendo conto della retribuzione settimanale relativa all'anno 1987 e non di quella relativa all'anno
1988 (anno solare immediatamente precedente al periodo di mobilità), che, essendo più bassa, comportava necessariamente l'abbattimento delle settimane utili per il diritto, in quanto inferiore al minimale retributivo. Ha impugnato anche il capo relativo alla regolazione delle spese di giudizio e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado.
Si è costituita nel presente giudizio , che ha richiamato le difese svolte nel giudizio Controparte_1 di primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'11.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di appello -che, stante la loro stretta connessione, vanno trattati congiuntamente- sono infondati e devono essere rigettati.
2 Vale riportare la norma che disciplina la presente fattispecie, in particolare l'art.1, comma 199, l.n.
232/2016, ai sensi del quale “A decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo: a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente
o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67”.
Ai sensi dell'Allegato A del DPCM n. 87 del 23.05.2017 (“Regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci”), tra i destinatari di tale previsione rientra il “personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici e esercizi commerciali”.
Ciò posto, il Tribunale ha accertato la sussistenza in capo all'appellata del requisito relativo al possesso di almeno 12 mesi di contributi versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età (cfr. l'estratto conto assicurativo allegato al n. 6 del ricorso) e dell'espletamento dell'attività lavorativa dal 01.01.2001 al 31.12.2019 come addetta ai servizi di pulizia (cfr. i documenti allegati dal n.7 al n.11 del ricorso).
3 Siffatto accertamento non è stato fatto oggetto di censura nell'atto di appello, in cui l' ha CP_2
contestato, invece, il computo del requisito contributivo minimo per aver accesso alla pensione anticipata, fissato dalla legge in 41 anni, pari a 2132 settimane contributive.
Considerati gli argomenti sottesi ai motivi di appello riferiti al calcolo dei contributi -riportati ai numeri 1 e 2 della premessa in fatto-, la Corte ha ritenuto necessario rinnovare l'incarico peritale, al fine di accertare la sussistenza del requisito contributivo previsto per legge.
All'esito della indagine peritale, il consulente incaricato ha accertato che , al Controparte_1
momento della presentazione della domanda amministrativa del 19.07.2019, era in possesso del requisito contributivo richiesto dalla legge ai fini per cui è causa (pari a 41 anni e 2132 contributi settimanali), potendo far valere 2135 contributi settimanali.
In particolare, quanto al computo dei contributi di maternità, l'accredito della relativa contribuzione risulta dalla nota depositata il 13.11.2023 dallo stesso , in cui si dà atto dell'accredito della Pt_1
relativa contribuzione. Il consulente ha dato atto di siffatta circostanza, che, peraltro, risulta anche dall'estratto contributivo prodotto in giudizio da parte appellata con deposito del 19.10.2023 (da cui risultano accreditate 22 settimane per l'anno 1990 e 22 settimane per l'anno 1985, in relazione alle due maternità).
Quanto al computo della contribuzione figurativa per i periodi di mobilità, nell'elaborato peritale si legge quanto segue: “L' appellante eccepisce il fatto che il CTU nominato in primo grado, sulla cui Pt_1 relazione si è basata la sentenza, per il periodo in cui è stata erogata l'indennità di mobilità, che va dall'11 agosto 1991 al 31 luglio 1995, ha calcolato le retribuzioni figurative facendo riferimento alle retribuzioni accreditate nell'anno 1987, anziché a quelle accreditate nel successivo anno 1988, considerando tale scelta arbitraria. A tal proposito la legge n.223 del 1991 stabilisce che “il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”, il che significa che è commisurato alla retribuzione ordinaria, costituita dagli elementi fissi e continuativi, calcolata sulle ore non lavorate e, in definitiva, sulla base della retribuzione che il beneficiario avrebbe percepito se avesse lavorato
(…) Il periodo di mobilità inizia nel mese di agosto 1991. Il primo periodo utile antecedente si colloca nel mese di gennaio 1988, ove sono accreditate 4 settimane ed una retribuzione complessiva di Euro 216,91.
L' nell'atto di appello afferma che tali dati, essendo riferiti al primo periodo antecedente la mobilità, Pt_1 devono essere assunti per il calcolo della retribuzione settimanale media. Poiché la R.S.M. del periodo è pari ad Euro 54,23 (Euro 453,45 / 4 settimane) e tale importo è inferiore al minimale retributivo del 1991 indicato nella Circolare n.72 del 1991 (che a dire il vero affronta solo il tema dei contributi Artigiani e Pt_1
Commercianti, non il lavoro dipendente), l'Istituto abbatte le settimane utili da 21 a 14 per il 1991, da 52 a
34 per il 1992, il 1993 ed il 1994, e da 31 a 20 per il 1995. La tesi, tuttavia, appare difficilmente sostenibile.
La legge n. 223 del 1991 non si esprime nel senso che le retribuzioni figurative per mobilità debbano essere
4 riferite al primo periodo retributivo utile, bensì alla “retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale”. Pertanto il beneficiario dell'indennità ha diritto a vedersi riconosciuto, ai fini contributivi, lo stesso importo costituito dalla somma delle componenti ordinarie della retribuzione persa.
Dall'estratto conto previdenziale risulta che fino al 1988 l'appellata ha sempre lavorato per lo stesso datore di lavoro e non risulta che abbia mai lavorato con contratto part-time, per cui è da presumere Persona_1 che se avesse lavorato, avrebbe avuto diritto a ricevere la retribuzione ordinaria intera. Non si vede come si possa sostenere che l'importo settimanale di Euro 54,23 costituisca la retribuzione ordinaria, visto che, come risulta dalla tabella, nei periodi precedenti gli importi per lavoro ordinario e per C.I.G.S. erano ben superiori.
Per quanto precede, a parere dello scrivente la tesi dell' non può essere accettata, e all'appellata Pt_1 dovrebbero venire riconosciuti i periodi di mobilità interi, senza abbattimento (…)”.
Ritiene la Corte di dove condividere le argomentazioni svolte dal consulente incaricato in quanto conformi al dato normativo per come anche interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, per stabilire il valore della contribuzione figurativa per mobilità occorre utilizzare la retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale (al quale si fa riferimento per determinare l'importo dell'indennità di mobilità) che i lavoratori hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente. Il trattamento di integrazione salariale ordinario, a sua volta, si computa sulla retribuzione comprensiva di tutti gli elementi di carattere continuativo, come la Suprema Corte ha chiarito in più occasioni, affermando
(con la sentenza n. 1578/2007) che nella base di calcolo dell'indennità di mobilità, di cui alla l. n.
223/91, art. 7 sono inclusi gli emolumenti previsti dalla normativa sul trattamento straordinario di integrazione salariale e corrispondenti ai concetti di "retribuzione globale" (l. n. 1115/68), "retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate" (L. n. 164/75) e "retribuzione di fatto corrispondente all'orario contrattuale ordinario percepito nell'ultimo mese o nelle ultime quattro settimane"
(L. n. 1115 cit., art. 8) e ribadendo (con la sentenza n. 2890/2007), che l'indennità di mobilità prevista dalla l.n. 223/91, art. 7 vada determinata sulla base della retribuzione dovuta per l'orario contrattuale ordinario, calcolando nel relativo importo complessivo non solo paga base, indennità di contingenza e ratei di mensilità aggiuntive, ma tutti gli elementi, come eventuali maggiorazioni che devono essere considerati come componenti della normale retribuzione oraria stabilita come parametro di riferimento, in relazione a quanto spettante a tale titolo per il periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro (cfr. da ultimo sul punto Cass. n. 6161/2018).
Nella specie il consulente ha individuato i periodi precedenti quello di mobilità, sui quali poter calcolare le retribuzioni figurative, estrapolandoli dalla “Comunicazione certificativa del conto assicurativo” dell'appellata (v. pag. 9 dell'elaborato peritale) e ha quindi calcolato il numero delle
5 settimane contributive accreditabili, secondo i criteri indicati, rettificando le settimane accreditate dall'Istituto per il periodo di mobilità e sommando i due periodi di maternità.
All'esito del calcolo, per come detto, è emerso che, al momento della presentazione della domanda amministrativa del 19.07.2019, l'appellata era in possesso del requisito contributivo di 41 anni, potendo far valere un numero di contributi settimanali pari a 2135.
Ritiene la Corte di aderire ai conteggi sviluppati dal consulente tecnico, in applicazione delle norme di legge sopra individuate, stante anche la mancanza di contestazioni provenienti dalle parti in causa e considerata la conformità delle conclusioni peritali rispetto a quelle già rassegante dal consulente incaricato nel giudizio di primo grado.
Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate in sperato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 21/04/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza n. 1079 del 22.03.2023 del Pt_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce così provvede:
Rigetta l'appello
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 2.906,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Falconieri.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. Pt_1
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 11/04/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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