CASS
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
Massime • 1
L'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), costituto con la l.r. Sicilia n. 8 del 2012, a decorrere dalla chiusura delle operazioni di liquidazione dei soppressi consorzi per le aree di sviluppo industriale (ASI), è tenuto all'erogazione del trattamento pensionistico integrativo in favore degli ex dipendenti di tali enti collocati in quiescenza prima della loro soppressione, cosicché allo stesso Istituto spetta la legittimazione passiva per le controversie inerenti a detto trattamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2024, n. 20963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20963 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 18863-2019 proposto da: ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI ANTONELLI 10, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, rappresentato e difeso dall'avvocato SS LI;
- ricorrente- contro NA NO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAITTA;
- controricorrente – nonché contro CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE SEPARATA DELL' IRSAP;
Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.18863/2019 Cron. Rep. Ud. 25/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20963 Anno 2024 Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 26/07/2024 2
- intimato -
avverso la sentenza n. 159/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 743/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SS LI;
udito l'avvocato LIBORIO GAMBINO per delega verbale avvocato GIUSEPPE SAITTA. Fatti di causa 1. Antonio Donato, già dirigente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in liquidazione, collocato in pensione dal 30.10.2003, deduceva che da quando era stato messo a riposo aveva percepito il trattamento pensionistico integrativo da parte del Consorzio ASI di Messina in forza dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione e che, dal novembre 2013, in coincidenza con la istituzione dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (d’ora in poi IRSAP) che era subentrato ai Consorzi ASI soppressi in forza della legge regionale 8/2012, gli era stata comunicata la sospensione del suddetto trattamento integrativo. Adiva, pertanto, il Tribunale di Messina sostenendo la illegittimità di tale privazione e chiedendo il ripristino della prestazione sia a carico del Consorzio ASI di Messina - Gestione Separata IRSAP- sia a carico dell’IRSAP, con condanna di quanto dovuto dal novembre 2013, oltre accessori. 2. Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogatogli dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina e condannava il detto Consorzio in liquidazione -Gestione Separata IRSAP- al ripristino della prestazione e al pagamento degli importi richiesti;
dichiarava, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell’IRSAP. 3. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 159/2019, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la 3 legittimazione passiva dell’IRSAP e il diritto del Donato a percepire il trattamento pensionistico integrativo a carico del predetto Istituto a far data dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del soppresso Consorzio ASI di Messina, confermando nel resto la pronuncia impugnata. 4. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) ai sensi dell’art. 19 legge Regione Sicilia n. 8/2012 e della interpretazione autentica di cui all’art. 64 della legge regionale 15.5.2013 n. 9, i Consorzi ASI mantenevano la loro autonoma personalità giuridica fino a che non fosse intervenuta la attestazione, con decreto di chiusura, delle operazioni di liquidazione;
b) la scelta del legislatore era stata nel senso di un avvicendamento dei soggetti obbligati e che la disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI non scalfiva il fondamento dei diritti maturati (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 45/2016); c) ne derivava che l’IRSAP era da considerarsi legittimato passivo in ordine alla controversia a suo tempo attivata nei confronti dei singoli Consorzi ASI sia pure con il limite di responsabilità derivante dalla incomunicabilità al patrimonio proprio dell’Istituto delle obbligazioni già facenti capo ai soppressi Consorzi, costituito dalla capienza del pertinente patrimonio separato, come già affermato dal giudice amministrativo. 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso Antonino Donato. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Messina in liquidazione -Gestione Separata dell’IRSAP- non svolgeva attività difensiva. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c. e nuovamente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (così a me risulta). Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 2/2012 nonché la violazione e 4 falsa applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 9/2013. L’IRSAP sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la normativa richiamata aveva previsto che tutti i rapporti contrattuali, in essere al momento della messa in liquidazione dei Consorzi, proseguivano con le Gestioni Separate dell’IRSAP le quali, però, erano soggetti giuridicamente distinti rispetto all’Istituto in quanto dotati di un proprio codice fiscale e di avere una propria partita IVA per cui era errato affermare la sussistenza di un fenomeno successorio dell’IRSAP nella posizione precedentemente rivestita dal Consorzio ASI di Messina il quale rimaneva l’unico titolare di ogni vicenda giuridica relativa ai rapporti di lavoro del proprio personale. 2. Il ricorso non è fondato. 3. La Corte territoriale, con la gravata sentenza, ferma la legittimazione passiva -in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogato al dott. Antonino Donato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina del Consorzio in liquidazione Gestione Separata IRSAP- ha dichiarato la legittimazione passiva dell’IRSAP stesso a far data dalla chiusura delle operazioni del soppresso Consorzio ASI di Messina. 4. La suddetta ricostruzione è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei Consorzi per l’Area di Sviluppo Industriale all’IRSAP, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei seguenti termini. 5. Secondo le fasi scandite dall’art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all’Istituto» (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso 5 infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo). In sede d’interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale»), poi, il legislatore regionale ha specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l’IRSAP, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. La legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell’IRSAP: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013). 6. Si può, quindi, affermare, all’esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all’IRSAP (art. 19 co. 2). 7. I dubbi prospettati dall’Istituto ricorrente circa un subentro dell’IRSAP nella sola gestione delle aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del Consorzio di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della liquidazione dei Consorzi sarebbero proseguiti con la Gestione Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che -prevedendo ai commi 103 e 104 dell’art. 13 che l’IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell’INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i 6 relativi trattamenti di reversibilità spettanti […] limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121- ha proprio avvalorato l’ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio ASI in quello dell’IRSAP cui, comunque, è stato posto a carico l’onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle Gestioni Separate in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali. 8. Ciò, del resto, trova ulteriore conferma con quanto dichiarato dal controricorrente nella memoria del 7.11.2023, depositata presso questa Corte, ove è stato appunto precisato che l’IRSAP aveva provveduto ad eseguire il pagamento del trattamento integrativo, in suo favore, dall’1.1.2023 al 30.9.2023. 9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente. Nulla per il Consorzio rimasto intimato. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
nulla per l’intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2024
- ricorrente- contro NA NO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO MELLARO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE SAITTA;
- controricorrente – nonché contro CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI MESSINA IN LIQUIDAZIONE - GESTIONE SEPARATA DELL' IRSAP;
Oggetto Altre ipotesi rapporto privato R.G.N.18863/2019 Cron. Rep. Ud. 25/06/2024 PU Civile Sent. Sez. L Num. 20963 Anno 2024 Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Relatore: CINQUE GUGLIELMO Data pubblicazione: 26/07/2024 2
- intimato -
avverso la sentenza n. 159/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 17/04/2019 R.G.N. 743/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato SS LI;
udito l'avvocato LIBORIO GAMBINO per delega verbale avvocato GIUSEPPE SAITTA. Fatti di causa 1. Antonio Donato, già dirigente del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina in liquidazione, collocato in pensione dal 30.10.2003, deduceva che da quando era stato messo a riposo aveva percepito il trattamento pensionistico integrativo da parte del Consorzio ASI di Messina in forza dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione e che, dal novembre 2013, in coincidenza con la istituzione dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (d’ora in poi IRSAP) che era subentrato ai Consorzi ASI soppressi in forza della legge regionale 8/2012, gli era stata comunicata la sospensione del suddetto trattamento integrativo. Adiva, pertanto, il Tribunale di Messina sostenendo la illegittimità di tale privazione e chiedendo il ripristino della prestazione sia a carico del Consorzio ASI di Messina - Gestione Separata IRSAP- sia a carico dell’IRSAP, con condanna di quanto dovuto dal novembre 2013, oltre accessori. 2. Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale dichiarava il diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogatogli dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina e condannava il detto Consorzio in liquidazione -Gestione Separata IRSAP- al ripristino della prestazione e al pagamento degli importi richiesti;
dichiarava, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell’IRSAP. 3. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 159/2019, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, dichiarava la 3 legittimazione passiva dell’IRSAP e il diritto del Donato a percepire il trattamento pensionistico integrativo a carico del predetto Istituto a far data dalla chiusura delle operazioni di liquidazione del soppresso Consorzio ASI di Messina, confermando nel resto la pronuncia impugnata. 4. I giudici di seconde cure rilevavano che: a) ai sensi dell’art. 19 legge Regione Sicilia n. 8/2012 e della interpretazione autentica di cui all’art. 64 della legge regionale 15.5.2013 n. 9, i Consorzi ASI mantenevano la loro autonoma personalità giuridica fino a che non fosse intervenuta la attestazione, con decreto di chiusura, delle operazioni di liquidazione;
b) la scelta del legislatore era stata nel senso di un avvicendamento dei soggetti obbligati e che la disciplina della liquidazione dei Consorzi ASI non scalfiva il fondamento dei diritti maturati (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 45/2016); c) ne derivava che l’IRSAP era da considerarsi legittimato passivo in ordine alla controversia a suo tempo attivata nei confronti dei singoli Consorzi ASI sia pure con il limite di responsabilità derivante dalla incomunicabilità al patrimonio proprio dell’Istituto delle obbligazioni già facenti capo ai soppressi Consorzi, costituito dalla capienza del pertinente patrimonio separato, come già affermato dal giudice amministrativo. 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive affidato ad un unico motivo cui resisteva con controricorso Antonino Donato. Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) di Messina in liquidazione -Gestione Separata dell’IRSAP- non svolgeva attività difensiva. 6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c. e nuovamente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (così a me risulta). Ragioni della decisione 1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della legge regionale n. 2/2012 nonché la violazione e 4 falsa applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 9/2013. L’IRSAP sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la normativa richiamata aveva previsto che tutti i rapporti contrattuali, in essere al momento della messa in liquidazione dei Consorzi, proseguivano con le Gestioni Separate dell’IRSAP le quali, però, erano soggetti giuridicamente distinti rispetto all’Istituto in quanto dotati di un proprio codice fiscale e di avere una propria partita IVA per cui era errato affermare la sussistenza di un fenomeno successorio dell’IRSAP nella posizione precedentemente rivestita dal Consorzio ASI di Messina il quale rimaneva l’unico titolare di ogni vicenda giuridica relativa ai rapporti di lavoro del proprio personale. 2. Il ricorso non è fondato. 3. La Corte territoriale, con la gravata sentenza, ferma la legittimazione passiva -in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico integrativo erogato al dott. Antonino Donato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Messina del Consorzio in liquidazione Gestione Separata IRSAP- ha dichiarato la legittimazione passiva dell’IRSAP stesso a far data dalla chiusura delle operazioni del soppresso Consorzio ASI di Messina. 4. La suddetta ricostruzione è in linea con quanto affermato dalla Corte costituzionale che, con pronuncia n. 45/2016, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 comma 1 della legge della Regione Siciliana 12.8.2014 n. 12, ha ricostruito la vicenda del passaggio dei Consorzi per l’Area di Sviluppo Industriale all’IRSAP, a seguito della soppressione dei primi e della istituzione del secondo, nei seguenti termini. 5. Secondo le fasi scandite dall’art. 19, la suddetta legge regionale ha prefigurato il compimento delle operazioni di liquidazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, «con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi per le aree di sviluppo industriale transita all’Istituto» (art. 19, comma 4, secondo periodo). Ove il termine di centottanta giorni sia trascorso 5 infruttuosamente, «i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma 8, primo periodo). In sede d’interpretazione autentica (art. 64, comma 1, primo periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale»), poi, il legislatore regionale ha specificato che i Consorzi ASI, transitati nella gestione separata presso l’IRSAP, «mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica», finché l’Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, non attesti con decreto la chiusura delle operazioni di liquidazione. La legge interpretativa ha riproposto la netta distinzione delle masse patrimoniali delle gestioni separate dei Consorzi ASI e dell’IRSAP: «In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione» (art. 64, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 9 del 2013). 6. Si può, quindi, affermare, all’esito di tale ricostruzione, che chiusa la fase di liquidazione, avvenuta questa nei centottanta giorni ovvero a seguito della fase della Gestione separata, tutta la gestione dei rapporti passa all’IRSAP (art. 19 co. 2). 7. I dubbi prospettati dall’Istituto ricorrente circa un subentro dell’IRSAP nella sola gestione delle aree di sviluppo industriale, cui non seguiva affatto una successione nei rapporti di lavoro del Consorzio di talché tutti i rapporti contrattuali in essere al momento della liquidazione dei Consorzi sarebbero proseguiti con la Gestione Liquidatoria, possono dirsi fugati dalla successiva legge Regionale Siciliana n. 16 del 10.8.2022 che -prevedendo ai commi 103 e 104 dell’art. 13 che l’IRSAP era autorizzato ad erogare il trattamento pensionistico integrativo dell’INPS dovuto al personale in quiescenza dei Consorzi ASI in liquidazione della Sicilia e i 6 relativi trattamenti di reversibilità spettanti […] limitatamente al personale posto in quiescenza antecedentemente alla data di entrata in vigore dell’art. 8 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 121- ha proprio avvalorato l’ipotesi di una successione di enti, con esclusione della confluenza del patrimonio del Consorzio ASI in quello dell’IRSAP cui, comunque, è stato posto a carico l’onere della erogazione del trattamento pensionistico integrativo delle Gestioni Separate in liquidazione, così assicurando la continuità della permanenza degli obblighi previdenziali. 8. Ciò, del resto, trova ulteriore conferma con quanto dichiarato dal controricorrente nella memoria del 7.11.2023, depositata presso questa Corte, ove è stato appunto precisato che l’IRSAP aveva provveduto ad eseguire il pagamento del trattamento integrativo, in suo favore, dall’1.1.2023 al 30.9.2023. 9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo in favore del controricorrente. Nulla per il Consorzio rimasto intimato. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
nulla per l’intimato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2024