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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 4159/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Ciardo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carriero, procuratore domiciliatario;
- appellata –
, Controparte_2
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 103/2021 R.S. (in sentenza indicata come 103/2020 R.S.) dell'11.01.2021, con cui il Giudice di Pace di Lecce, all'esito del giudizio n. 2988/2019 R.G., aveva rigettato la domanda dallo stesso promossa al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso il 03.04.2018, deducendone l'illegittimità per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Con comparsa depositata in data 29.09.2021 si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice al fine di resistere al gravame.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto di impugnazione, CP_2
rimaneva contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.06.2024 il Tribunale, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento, dovendo la sentenza impugnata essere integralmente riformata.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 03.04.2018 verso le ore 09.45 la Fiat
AN tg. GEA73100, condotta dal mentre percorreva la S.S. 694 denominata Pt_1
Tangenziale est di Lecce, con direzione di marcia Monteroni (LE) - San Cataldo (LE), all'altezza dello svincolo per Brindisi entrava in collisione con l'autovettura Fiat AR tg.
AZ676GL, di proprietà e condotta da . Controparte_2
Dalla lettura del rapporto di intervento n. 19/2018 redatto dagli agenti della Polizia
Stradale – distaccamento di Maglie, intervenuti sul luogo del sinistro alle ore 09.55, che notoriamente “…fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10376), emerge che all'arrivo dell'equipaggio:
- la Fiat AR, che si trovava ferma in prossimità del ciglio destro della carreggiata, qualche metro più avanti dello svincolo, era stata rimossa dalla posizione di arresto assunta dopo l'urto (“…la Fiat AR veniva rimossa e collocata in condizioni di sicurezza
a ridosso del guard-rail di destra”);
- la Fiat AN si trovava nella posizione di quiete raggiunta successivamente alla collisione, a cavallo della linea di mezzeria ed all'altezza dell'imbocco dello svincolo, ove è ritratta nelle foto allegate al fascicolo dell'appellante e non contestate quanto alla loro datazione e conformità ai luoghi al momento dell'intervento dell'Autorità
(“…la Fiat AN trovava la posizione di quiete a cavallo della striscia di separazione della carreggiata”), senza che alcuna traccia di frenata venisse rilevata;
- “L'urto di media entità avveniva sulla corsia di marcia e interessava la parte anteriore dell'autovettura Fiat AN contro la parte posteriore sx della Fiat AR…”;
2 - “Durante i rilievi la VB50 riferiva che un utente aveva contattato telefonicamente la Sezione
Polstrada di Lecce e dichiarava di aver visto poco prima un veicolo che procedeva in retromarcia all'altezza dello svincolo per Brindisi della tangenziale di Lecce”.
Alle ore 10.40 dello stesso 03.4.2018 l' dichiarò agli Agenti intervenuti: “Verso le Pt_2
09:45, percorrevo la tangenziale ovest di Lecce proveniente da Gallipoli e diretto a Taranto unitamente a mia moglie . Giunto in prossimità dello svincolo per Brindisi, uscita 1B, Per_1 oltrepassavo il predetto svincolo, quale quello che dovevo prendere io per ritornare a Taranto, e rallentavo la velocità circa 30 km/h. Subito dopo venivo tamponato da una Fiat AN facendo qualche metro in avanti. Mi accostavo sulla dx e mi prodigavo a segnalare l'incidente”.
Alle ore 11.00 successive il rivelò: “Verso le 09:45 percorrevo la SS 694 tangenziale Pt_1
ovest diretto da Novoli a Frigole. Viaggiavo sulla corsia di dx ad una velocità di km/h 60 in quanto
c'era traffico. Giunto in prossimità dello svincolo per Brindisi uscita 1B, ero comunque preceduto da un veicolo che si spostava sulla corsia di sorpasso e all'improvviso notavo un veicolo fermo in prossimità dello svincolo al centro della corsia di marcia di dx con il posteriore al centro della linea di mezzeria.
Nonostante avessi frenato non riuscivo ad evitare l'impatto, pertanto tamponavo il veicolo. Sceso dalla mia vettura, il conducente dell'altro veicolo mi diceva che doveva svincolare per Brindisi e spostava subito il suo veicolo verso dx dopo il predetto svincolo”.
Alla stregua delle risultanze riportate, gli agenti ricostruirono la dinamica del sinistro nel modo che segue: “Alle ore 09:40 circa del 03 Aprile, alla guida della propria Parte_1
autovettura Fiat AN targata GEA73100, solo a bordo, percorreva la carreggiata unidirezionale della Strada Statale 694, anello interno, proveniente da Gallipoli-Monteroni diretto a Frigole, impegnando la corsia di marcia. Giunto sulla Tang. Est, in prossimità dello svincolo nr. 1B per
Brindisi tratto di strada rettilineo con limite di velocità di 90 km/h, in agro di Lecce, a suo dire, vedeva il veicolo che lo precedeva spostarsi repentinamente sulla corsia di sorpasso e a quel punto si trovava davanti al centro della corsia di marcia un veicolo fermo che invadeva con lo spigolo posteriore sinistro la corsia di sorpasso. Sebbene sottoponesse il veicolo condotto ad azione frenante, non riusciva ad evitarne l'impatto, con l'autovettura antagonista, quale Fiat AR targata AZ676GL condotta da con a bordo la moglie ”. Controparte_2 CP_3
Premessa la conformità delle dichiarazioni dell'appellante su riportate con quelle rese dal medesimo in sede di interrogatorio formale in primo grado (“il giorno del sinistro, procedevo verso le ore 09:15, alla guida della mia Fiat AN sulla tangenziale di lecce, con direzione dalla ovest verso la est, all'altezza dell'uscita per Brindisi. La mia velocità era di circa 60 km/h ed ero preceduto da altra autovettura che improvvisamente, omettendo di azionare l'indicatore direzionale, eseguiva un sorpasso. A quel punto, ho visto un'altra vettura davanti ed ho cercato di accodarmi a quella che mi precedeva ed aveva eseguito il sorpasso. Avevo appena iniziato a spostarmi sulla corsia
3 di sorpasso con le ruote di sinistra quando ho visto davanti a me una Fiat AR posizionata in modo obliquo, con la parte posteriore sinistra che invadeva leggermente la corsia di sorpasso. Poiché vi erano altre auto che sopraggiungevano sulla corsia di sorpasso, una delle quali era già in fase di sorpasso della mia autovettura non ho potuto spostarmi sulla corsia di sorpasso, perché occupata né sulla destra che era occupata dalla Fiat AR. In tal modo è avvenuto l'impatto con detta ultima autovettura”), osserva il decidente che, se la Fiat AN ebbe ad arrestarsi poco dopo l'urto e venne rinvenuta a cavallo della linea di mezzeria ed in corrispondenza dell'imbocco dello svincolo
1B in direzione Brindisi, evidentemente la Fiat AR, attinta all'altezza dello spigolo posteriore sinistro, non solo non stava proseguendo lungo la tangenziale alla riferita velocità di km/h 30, ma, avendo superato lo svincolo che l' intendeva imboccare - come CP_2
dallo stesso confessato nell'immediatezza dei fatti -, di certo ebbe ad eseguire una manovra che non la fece allontanare oltre lo svincolo, ma anzi retrocedere fino a raggiungere almeno il luogo in cui la AN si arrestò, che non poteva che essere una retromarcia in senso obliquo alla carreggiata, esattamente al fine di porsi in fase preparatoria all'imbocco dello svincolo che intendeva occupare.
Tale ricostruzione appare riscontrata in maniera del tutto convincente:
- dalla considerazione che la posizione relativa d'urto dei veicoli non riguardò l'intera parte anteriore della Fiat AN e l'intera parte posteriore della Fiat AR, bensì lo spigolo posteriore sinistro di quest'ultima, che evidentemente non si trovava in posizione perpendicolare all'andamento della carreggiata, e soprattutto non era in movimento come l'art.176 CdS impone (“5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorchè in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento”);
- dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dall'unico teste oculare, , del Testimone_1
seguente tenore: “Confermo che il giorno dell'incidente percorrevo a bordo della mia autovettura la tangenziale di Lecce in direzione Monteroni-San Cataldo, dietro la Fiat AN dell'attore quando ha visto che davanti alla Fiat AN dell'attore vi era una Fiat AR la quale aveva oltrepassato l'uscita per Brindisi – Centro Commerciale e si fermava e faceva retromarcia ponendosi con la parte posteriore in obliquo sulla linea di mezzeria al fine di imboccare l'uscita. Quando la Fiat AR era in quella posizione è sopraggiunta la AN che ha colliso con la parte anteriore destra contro la parte posteriore sinistra della AR. Preciso che lo svincolo in questione si trovava dopo il ponte che passa sopra la statale per Brindisi, alla fine della discesa ivi posta ed io ho avuto la visuale libera cosicché ho potuto
4 vedere detta manovra della AR. Entrambe le auto, la mia e quella dell'attore, viaggiavamo sulla corsia di destra. Davanti alla AN del Sig. e quindi dietro la AR del convenuto, Pt_1 viaggiava un altro veicolo che è riuscito ad evitare la AR e che poi ha proseguito la marcia. Io invece mi sono fermato per prestare soccorso. Anche io sono riuscito ad evitare l'impatto”;
- ma soprattutto dalle rivelazioni dell'ignoto utente della strada – la cui manifestazione non
è confutabile se non con querela di falso – che nell'immediatezza del sinistro, chiamando la VB50, riferì “…di aver visto poco prima un veicolo che procedeva in retromarcia all'altezza dello svincolo per Brindisi della tangenziale di Lecce”.
Né può predicarsi alcun addebito di responsabilità al per non aver potuto evitare Pt_1
l'evento a causa dell'eccessiva velocità sostenuta, valutato che non solo quest'ultima non ebbe mai ad essere accertata da alcuno (ed il verbale in quel frangente elevato risulta annullato per difetto di prova della dinamica del sinistro dal Giudice di Pace di Lecce con la sentenza in atti n. 4424/18 R.S.), ma soprattutto che l'ipotesi dell'eccesso di essa appare incompatibile con la circostanza che la Fiat AN ebbe ad arrestarsi in assoluta prossimità del luogo della collisione e senza lasciare tracce di frenata, in tal guisa evidenziando che l'andatura era del tutto contenuta;
peraltro la posizione di quiete assunta dalla Fiat AN
a cavallo della linea di mezzeria, così come l'ubicazione dei danni dalla stessa riportati, evidenzia che il tentò vanamente di sorpassare l'auto dell' nonappena la Pt_1 CP_2
visuale su di essa gli si palesò dinanzi dopo che altra autovettura che lo precedeva riuscì a sorpassarla, senza tuttavia riuscirci a causa della presenza di altre autovetture in corsa sulla limitrofa corsia di sorpasso.
Ne consegue che, risultando la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. vinta dalla prova della conformità alle prescrizioni del vigente Codice della Strada della condotta di guida dell'appellante, residua la prova dell'esclusiva responsabilità dell' nella causazione CP_2
del sinistro, il quale non solo al fine di innestare la retromarcia ebbe sicuramente ad arrestarsi fuori dagli spazi consentiti, e non solo a rallentare, ma che soprattutto indietreggiò al fine di incanalarsi verso l'uscita che aveva intenzione di imboccare ma che aveva superato, come ammesso, noncurante del disposto di cui all'art. 176 CdS che vieta sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade extraurbane principali di “…b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio”, e soprattutto del pericolo cui esponeva gli altri conducenti, atteso il traffico riferito e che notoriamente alle prime ore del mattino affolla la tangenziale leccese.
5 Ne consegue che va senz'altro affermata la responsabilità di ex art. 2054 Controparte_2
c.c. nella causazione del sinistro de quo, con conseguente obbligo del medesimo nonché della ex art. 149 Cod Assic. al ristoro dei danni patrimoniali Controparte_1
e non riportati dal all'esito del sinistro, in tal guisa dovendosi riformare la Pt_1
sentenza gravata.
Venendo alla quantificazione dei primi, all'udienza del 15.10.2019 il teste Testimone_2
ha confermato il preventivo in atti di € 2.379,00 compilato ai fini della riparazione dell'autovettura del che quest'ultimo tuttavia non ha dimostrato nemmeno in Pt_1
questo grado di avere eseguito;
poiché tuttavia all'udienza del 26.11.2019 il procuratore della compagnia, riferendo circa l'antieconomicità della consulenza, ha dichiarato che il valore antesinistro del veicolo in questione era stato stimato dal perito della società assistita in € 1.000,00, che l'appellante non ha contestato, reputa il Tribunale che al debba Pt_1 essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.000,00 per la perdita della disponibilità del veicolo della cui riparazione è stata accertata l'esosità, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo – trattandosi di debito di valore -, oltre a quella di € 634,00 per rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, reputate congrue dal Consulente designato, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo – trattandosi di debito di valuta -.
Quanto invece al danno non patrimoniale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado dal dott. , rimasta immune da censure e del tutto condivisa, Per_2
è risultato che il all'esito dell'incidente ha accusato un danno biologico Pt_1
permanente nella misura dell'1%, oltre a gg. 10 di inabilità temporanea parziale al 75%, seguiti da altri gg. 10 al 50%, e da ulteriori gg. 10 al 25%.
Pertanto, applicate le tabelle di cui all'art. 139 Cod. Assic. aggiornate con D.M. 16.7.2024, stima il Tribunale equo liquidare il danno non patrimoniale accusato da Parte_1
61enne all'epoca del sinistro, nella complessiva somma, stimata all'attualità, di
[...]
€ 2.045,74 (di cui € 511,40 a titolo di danno morale, € 828,60 per IT, il resto per IP), da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo.
Le spese di consulenza e quelle di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 103/2021 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la decisione impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro occorso il Controparte_2
03/04/2018;
2) Condanna in solido con per le distinte Controparte_2 Controparte_1
causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 1.634,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva, nonché di quella di € 2.045,74 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo;
3) Condanna in solido con al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che Parte_1 liquida ex D.M. 55/2014 in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre € 384,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_2 [...]
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in Controparte_1
primo grado, separatamente liquidate.
Lecce, 13/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 4159/2021 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Ciardo, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Carriero, procuratore domiciliatario;
- appellata –
, Controparte_2
- appellato contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso Parte_1
la sentenza n. 103/2021 R.S. (in sentenza indicata come 103/2020 R.S.) dell'11.01.2021, con cui il Giudice di Pace di Lecce, all'esito del giudizio n. 2988/2019 R.G., aveva rigettato la domanda dallo stesso promossa al fine di ottenere il ristoro dei danni patrimoniali e non riportati all'esito del sinistro occorso il 03.04.2018, deducendone l'illegittimità per l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Con comparsa depositata in data 29.09.2021 si costituiva in giudizio la compagnia assicuratrice al fine di resistere al gravame.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto di impugnazione, CP_2
rimaneva contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.06.2024 il Tribunale, ascoltate le conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento, dovendo la sentenza impugnata essere integralmente riformata.
Risulta documentalmente acquisito al processo che il 03.04.2018 verso le ore 09.45 la Fiat
AN tg. GEA73100, condotta dal mentre percorreva la S.S. 694 denominata Pt_1
Tangenziale est di Lecce, con direzione di marcia Monteroni (LE) - San Cataldo (LE), all'altezza dello svincolo per Brindisi entrava in collisione con l'autovettura Fiat AR tg.
AZ676GL, di proprietà e condotta da . Controparte_2
Dalla lettura del rapporto di intervento n. 19/2018 redatto dagli agenti della Polizia
Stradale – distaccamento di Maglie, intervenuti sul luogo del sinistro alle ore 09.55, che notoriamente “…fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza” (Cassazione civile sez. III,
17/04/2024, n.10376), emerge che all'arrivo dell'equipaggio:
- la Fiat AR, che si trovava ferma in prossimità del ciglio destro della carreggiata, qualche metro più avanti dello svincolo, era stata rimossa dalla posizione di arresto assunta dopo l'urto (“…la Fiat AR veniva rimossa e collocata in condizioni di sicurezza
a ridosso del guard-rail di destra”);
- la Fiat AN si trovava nella posizione di quiete raggiunta successivamente alla collisione, a cavallo della linea di mezzeria ed all'altezza dell'imbocco dello svincolo, ove è ritratta nelle foto allegate al fascicolo dell'appellante e non contestate quanto alla loro datazione e conformità ai luoghi al momento dell'intervento dell'Autorità
(“…la Fiat AN trovava la posizione di quiete a cavallo della striscia di separazione della carreggiata”), senza che alcuna traccia di frenata venisse rilevata;
- “L'urto di media entità avveniva sulla corsia di marcia e interessava la parte anteriore dell'autovettura Fiat AN contro la parte posteriore sx della Fiat AR…”;
2 - “Durante i rilievi la VB50 riferiva che un utente aveva contattato telefonicamente la Sezione
Polstrada di Lecce e dichiarava di aver visto poco prima un veicolo che procedeva in retromarcia all'altezza dello svincolo per Brindisi della tangenziale di Lecce”.
Alle ore 10.40 dello stesso 03.4.2018 l' dichiarò agli Agenti intervenuti: “Verso le Pt_2
09:45, percorrevo la tangenziale ovest di Lecce proveniente da Gallipoli e diretto a Taranto unitamente a mia moglie . Giunto in prossimità dello svincolo per Brindisi, uscita 1B, Per_1 oltrepassavo il predetto svincolo, quale quello che dovevo prendere io per ritornare a Taranto, e rallentavo la velocità circa 30 km/h. Subito dopo venivo tamponato da una Fiat AN facendo qualche metro in avanti. Mi accostavo sulla dx e mi prodigavo a segnalare l'incidente”.
Alle ore 11.00 successive il rivelò: “Verso le 09:45 percorrevo la SS 694 tangenziale Pt_1
ovest diretto da Novoli a Frigole. Viaggiavo sulla corsia di dx ad una velocità di km/h 60 in quanto
c'era traffico. Giunto in prossimità dello svincolo per Brindisi uscita 1B, ero comunque preceduto da un veicolo che si spostava sulla corsia di sorpasso e all'improvviso notavo un veicolo fermo in prossimità dello svincolo al centro della corsia di marcia di dx con il posteriore al centro della linea di mezzeria.
Nonostante avessi frenato non riuscivo ad evitare l'impatto, pertanto tamponavo il veicolo. Sceso dalla mia vettura, il conducente dell'altro veicolo mi diceva che doveva svincolare per Brindisi e spostava subito il suo veicolo verso dx dopo il predetto svincolo”.
Alla stregua delle risultanze riportate, gli agenti ricostruirono la dinamica del sinistro nel modo che segue: “Alle ore 09:40 circa del 03 Aprile, alla guida della propria Parte_1
autovettura Fiat AN targata GEA73100, solo a bordo, percorreva la carreggiata unidirezionale della Strada Statale 694, anello interno, proveniente da Gallipoli-Monteroni diretto a Frigole, impegnando la corsia di marcia. Giunto sulla Tang. Est, in prossimità dello svincolo nr. 1B per
Brindisi tratto di strada rettilineo con limite di velocità di 90 km/h, in agro di Lecce, a suo dire, vedeva il veicolo che lo precedeva spostarsi repentinamente sulla corsia di sorpasso e a quel punto si trovava davanti al centro della corsia di marcia un veicolo fermo che invadeva con lo spigolo posteriore sinistro la corsia di sorpasso. Sebbene sottoponesse il veicolo condotto ad azione frenante, non riusciva ad evitarne l'impatto, con l'autovettura antagonista, quale Fiat AR targata AZ676GL condotta da con a bordo la moglie ”. Controparte_2 CP_3
Premessa la conformità delle dichiarazioni dell'appellante su riportate con quelle rese dal medesimo in sede di interrogatorio formale in primo grado (“il giorno del sinistro, procedevo verso le ore 09:15, alla guida della mia Fiat AN sulla tangenziale di lecce, con direzione dalla ovest verso la est, all'altezza dell'uscita per Brindisi. La mia velocità era di circa 60 km/h ed ero preceduto da altra autovettura che improvvisamente, omettendo di azionare l'indicatore direzionale, eseguiva un sorpasso. A quel punto, ho visto un'altra vettura davanti ed ho cercato di accodarmi a quella che mi precedeva ed aveva eseguito il sorpasso. Avevo appena iniziato a spostarmi sulla corsia
3 di sorpasso con le ruote di sinistra quando ho visto davanti a me una Fiat AR posizionata in modo obliquo, con la parte posteriore sinistra che invadeva leggermente la corsia di sorpasso. Poiché vi erano altre auto che sopraggiungevano sulla corsia di sorpasso, una delle quali era già in fase di sorpasso della mia autovettura non ho potuto spostarmi sulla corsia di sorpasso, perché occupata né sulla destra che era occupata dalla Fiat AR. In tal modo è avvenuto l'impatto con detta ultima autovettura”), osserva il decidente che, se la Fiat AN ebbe ad arrestarsi poco dopo l'urto e venne rinvenuta a cavallo della linea di mezzeria ed in corrispondenza dell'imbocco dello svincolo
1B in direzione Brindisi, evidentemente la Fiat AR, attinta all'altezza dello spigolo posteriore sinistro, non solo non stava proseguendo lungo la tangenziale alla riferita velocità di km/h 30, ma, avendo superato lo svincolo che l' intendeva imboccare - come CP_2
dallo stesso confessato nell'immediatezza dei fatti -, di certo ebbe ad eseguire una manovra che non la fece allontanare oltre lo svincolo, ma anzi retrocedere fino a raggiungere almeno il luogo in cui la AN si arrestò, che non poteva che essere una retromarcia in senso obliquo alla carreggiata, esattamente al fine di porsi in fase preparatoria all'imbocco dello svincolo che intendeva occupare.
Tale ricostruzione appare riscontrata in maniera del tutto convincente:
- dalla considerazione che la posizione relativa d'urto dei veicoli non riguardò l'intera parte anteriore della Fiat AN e l'intera parte posteriore della Fiat AR, bensì lo spigolo posteriore sinistro di quest'ultima, che evidentemente non si trovava in posizione perpendicolare all'andamento della carreggiata, e soprattutto non era in movimento come l'art.176 CdS impone (“5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato sostare o solo fermarsi, fuorchè in situazioni d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza del veicolo medesimo;
in tali casi, il veicolo deve essere portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento”);
- dalle dichiarazioni rese in sede istruttoria dall'unico teste oculare, , del Testimone_1
seguente tenore: “Confermo che il giorno dell'incidente percorrevo a bordo della mia autovettura la tangenziale di Lecce in direzione Monteroni-San Cataldo, dietro la Fiat AN dell'attore quando ha visto che davanti alla Fiat AN dell'attore vi era una Fiat AR la quale aveva oltrepassato l'uscita per Brindisi – Centro Commerciale e si fermava e faceva retromarcia ponendosi con la parte posteriore in obliquo sulla linea di mezzeria al fine di imboccare l'uscita. Quando la Fiat AR era in quella posizione è sopraggiunta la AN che ha colliso con la parte anteriore destra contro la parte posteriore sinistra della AR. Preciso che lo svincolo in questione si trovava dopo il ponte che passa sopra la statale per Brindisi, alla fine della discesa ivi posta ed io ho avuto la visuale libera cosicché ho potuto
4 vedere detta manovra della AR. Entrambe le auto, la mia e quella dell'attore, viaggiavamo sulla corsia di destra. Davanti alla AN del Sig. e quindi dietro la AR del convenuto, Pt_1 viaggiava un altro veicolo che è riuscito ad evitare la AR e che poi ha proseguito la marcia. Io invece mi sono fermato per prestare soccorso. Anche io sono riuscito ad evitare l'impatto”;
- ma soprattutto dalle rivelazioni dell'ignoto utente della strada – la cui manifestazione non
è confutabile se non con querela di falso – che nell'immediatezza del sinistro, chiamando la VB50, riferì “…di aver visto poco prima un veicolo che procedeva in retromarcia all'altezza dello svincolo per Brindisi della tangenziale di Lecce”.
Né può predicarsi alcun addebito di responsabilità al per non aver potuto evitare Pt_1
l'evento a causa dell'eccessiva velocità sostenuta, valutato che non solo quest'ultima non ebbe mai ad essere accertata da alcuno (ed il verbale in quel frangente elevato risulta annullato per difetto di prova della dinamica del sinistro dal Giudice di Pace di Lecce con la sentenza in atti n. 4424/18 R.S.), ma soprattutto che l'ipotesi dell'eccesso di essa appare incompatibile con la circostanza che la Fiat AN ebbe ad arrestarsi in assoluta prossimità del luogo della collisione e senza lasciare tracce di frenata, in tal guisa evidenziando che l'andatura era del tutto contenuta;
peraltro la posizione di quiete assunta dalla Fiat AN
a cavallo della linea di mezzeria, così come l'ubicazione dei danni dalla stessa riportati, evidenzia che il tentò vanamente di sorpassare l'auto dell' nonappena la Pt_1 CP_2
visuale su di essa gli si palesò dinanzi dopo che altra autovettura che lo precedeva riuscì a sorpassarla, senza tuttavia riuscirci a causa della presenza di altre autovetture in corsa sulla limitrofa corsia di sorpasso.
Ne consegue che, risultando la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 c.c. vinta dalla prova della conformità alle prescrizioni del vigente Codice della Strada della condotta di guida dell'appellante, residua la prova dell'esclusiva responsabilità dell' nella causazione CP_2
del sinistro, il quale non solo al fine di innestare la retromarcia ebbe sicuramente ad arrestarsi fuori dagli spazi consentiti, e non solo a rallentare, ma che soprattutto indietreggiò al fine di incanalarsi verso l'uscita che aveva intenzione di imboccare ma che aveva superato, come ammesso, noncurante del disposto di cui all'art. 176 CdS che vieta sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade extraurbane principali di “…b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio”, e soprattutto del pericolo cui esponeva gli altri conducenti, atteso il traffico riferito e che notoriamente alle prime ore del mattino affolla la tangenziale leccese.
5 Ne consegue che va senz'altro affermata la responsabilità di ex art. 2054 Controparte_2
c.c. nella causazione del sinistro de quo, con conseguente obbligo del medesimo nonché della ex art. 149 Cod Assic. al ristoro dei danni patrimoniali Controparte_1
e non riportati dal all'esito del sinistro, in tal guisa dovendosi riformare la Pt_1
sentenza gravata.
Venendo alla quantificazione dei primi, all'udienza del 15.10.2019 il teste Testimone_2
ha confermato il preventivo in atti di € 2.379,00 compilato ai fini della riparazione dell'autovettura del che quest'ultimo tuttavia non ha dimostrato nemmeno in Pt_1
questo grado di avere eseguito;
poiché tuttavia all'udienza del 26.11.2019 il procuratore della compagnia, riferendo circa l'antieconomicità della consulenza, ha dichiarato che il valore antesinistro del veicolo in questione era stato stimato dal perito della società assistita in € 1.000,00, che l'appellante non ha contestato, reputa il Tribunale che al debba Pt_1 essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale la somma di € 1.000,00 per la perdita della disponibilità del veicolo della cui riparazione è stata accertata l'esosità, da maggiorare di interessi legali e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo – trattandosi di debito di valore -, oltre a quella di € 634,00 per rimborso delle spese mediche sostenute e documentate, reputate congrue dal Consulente designato, da incrementare di interessi legali dai singoli esborsi al saldo – trattandosi di debito di valuta -.
Quanto invece al danno non patrimoniale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado dal dott. , rimasta immune da censure e del tutto condivisa, Per_2
è risultato che il all'esito dell'incidente ha accusato un danno biologico Pt_1
permanente nella misura dell'1%, oltre a gg. 10 di inabilità temporanea parziale al 75%, seguiti da altri gg. 10 al 50%, e da ulteriori gg. 10 al 25%.
Pertanto, applicate le tabelle di cui all'art. 139 Cod. Assic. aggiornate con D.M. 16.7.2024, stima il Tribunale equo liquidare il danno non patrimoniale accusato da Parte_1
61enne all'epoca del sinistro, nella complessiva somma, stimata all'attualità, di
[...]
€ 2.045,74 (di cui € 511,40 a titolo di danno morale, € 828,60 per IT, il resto per IP), da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo.
Le spese di consulenza e quelle di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al valore del decisum (Cassazione civile sez. II, 09/01/2020, n.197).
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 103/2021 R.S. del Giudice di Pace di Lecce:
[...]
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, integralmente riformando la decisione impugnata, dichiara l'esclusiva responsabilità di in ordine al sinistro occorso il Controparte_2
03/04/2018;
2) Condanna in solido con per le distinte Controparte_2 Controparte_1
causali di cui in parte motiva, al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 1.634,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva, nonché di quella di € 2.045,74 a titolo di danno non patrimoniale, da maggiorare di interessi legali sulla somma anno per anno devalutata a ritroso sino all'aprile del 2018 e dalla pronuncia al saldo;
3) Condanna in solido con al pagamento Controparte_2 Controparte_1 in favore di delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che Parte_1 liquida ex D.M. 55/2014 in € 1.265,00 per il primo ed in € 1.700,00 per il presente, oltre € 384,00 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) Pone definitivamente a carico di in solido con Controparte_2 [...]
le spese occorse per la consulenza tecnica d'ufficio espletata in Controparte_1
primo grado, separatamente liquidate.
Lecce, 13/06/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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