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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/11/2025, n. 16062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16062 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello r.g.n. 62277/2019 avverso la sentenza n. 5656/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma, promossa da
I Sigg.ri nato a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (C.F. )
[...] C.F._2 elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Casella n. 16, presso lo studio dell'avv. Anna Rita Paoletti, che li rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado ); Email_1
Appellanti nei confronti di
in persona dell'Amministratore Unico e l.r.p.t. Sig. Controparte_1 CP_2
domiciliata in Roma, Via Appia Nuova n. 251, presso lo studio dell'avv.
[...]
IA SA ( ) Email_2
Appellata
***
Conclusioni come da atti e verbali processuali, in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.del 07.10.2024, concessi i termini di legge.
PREMESSO IN FATTO
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Con atto di citazione in appello, i Sigg.ri e , convenivano in Pt_1 Pt_2 giudizio la per chiedere la riforma integrale della sentenza n. Controparte_1
5656/2019 emessa dal Giudice di pace di Roma in data 19.2.2019 e depositata in cancelleria in data 27.2.2019.
Esponevano che gli stessi avevano adito il Giudice di Pace per vedersi accertare e dichiarare l'inadempimento della e, per l'effetto, Controparte_1 condannarla alla restituzione/pagamento in loro favore della somma di Euro
3.522,00 a titolo di riduzione del prezzo di vendita, chiedendo, altresì, la condanna della società convenuta, oggi appellata, al risarcimento dei danni da quantificarsi in euro 1.500,00, o nella maggiore o minore somma.
Denunciavano gli appellanti l'illogicità e contraddittorietà della sentenza laddove aveva ritenuto non sussistente l'inadempimento contrattuale da parte della alla luce dei documenti versati in atti, nonché delle risultanze Controparte_1 istruttorie.
Deducevano che il Giudice di prime cure avesse errato nella sentenza, in quanto la domanda proposta da parte attrice era un'altra rispetto a quella rigettata;
più precisamente gli attori avevano chiesto la riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto.
Spiegavano di aver acquistato dalla con ordine n. Controparte_1
5037 del 29.5.2014, una porta salone doppia, una porta lavanderia singola e una cabina armadio, per l'importo complessivo di € 9.300,00; di aver versato al momento dell'ordine un acconto di € 2.800,00 e di aver stabilito il pagamento del saldo prima della consegna prevista entro il mese di luglio;
di aver corrisposto il saldo di € 6.500,00 in data 6.8.2014, ovverosia prima della consegna tardiva dell'8.8.2014; di aver riscontrato e denunciato immediatamente durante la fase di consegna e montaggio, alcuni vizi della cabina armadio quali: la mancanza di alcuni pezzi (tutte le maniglie e parte della ferramenta), la non conformità di quanto consegnato a quanto contrattualmente stabilito (la scarpiera consegnata risultava completamente difforme da quella progettata con l'Arch. : la profondità CP_3 dei cassetti era di 40 cm anziché dei 55 cm stabiliti, la ferramenta dei cassetti era priva delle guide telescopiche, i laterali dei cassetti risultavano chiusi e non aperti); di aver informato immediatamente per le vie brevi l'Arch. , incaricato CP_3 del progetto, il quale - vista la concomitanza delle ferie estive e la chiusura delle
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fabbriche - rassicurava gli attori che tutto sarebbe stato sistemato e rifinito a regola d'arte al rientro dalle vacanze durante l'ultima settimana di agosto e/o al più tardi entro la prima settimana di settembre;
di aver sollecitato, in data 9.9.2014, stante il perdurante silenzio e la latitanza del venditore, una solerte definizione e risoluzione delle problematiche insorte e lamentate in fase di consegna e montaggio della cabina armadio e delle porte;
di aver riscontrato e denunciato, anche nel successivo appuntamento del 19.9.2014, vizi e parziale consegna della merce, tanto che neanche in quell'occasione la cabina armadio veniva ultimata, ed invero: non venivano montate le guide telescopiche per i cassetti della scarpiera, un cassetto della scarpiera risultava danneggiato, un portacravatte/portacinte non veniva consegnato e quello consegnato risultava privo della guida e, dunque, non poteva essere montato;
di aver richiesto, con successive comunicazioni del 21.9.2014 e del 23.9.2014 e
30.9.2014, la definizione della questione sollecitando l'immediata consegna dei pezzi mancanti e l'ultimazione dei lavori a regola d'arte; di aver, per ben due volte, atteso inutilmente che gli addetti si recassero in loco per completare il montaggio;
di aver, in ultimo, con comunicazione pec in data 5.11.2014, sollecitato invano la consegna dei pezzi mancanti e il montaggio a regola d'arte della cabina armadio.
Precisavano che, a tutt'oggi, la cabina armadio è priva degli accessori mai consegnati e con un cassetto danneggiato, che avevano tutto il diritto a richiedere la restituzione/pagamento della somma di Euro 3.522,00 quale importo che gli appellanti si erano impegnati a corrispondere ad un ebanista incaricato di consegnare gli accessori mancanti e di ultimare i lavori lasciati incompiuti dalla CP_1
[...]
Richiedevano, quindi, che la riforma integrale della sentenza del Giudice di
Pace.
Concludevano chiedendo di accertare l'inadempimento della CP_1
con conseguente condanna della stessa alla riduzione/pagamento in favore
[...] degli appellanti della somma di Euro 3.200,00 a titolo di riduzione del prezzo;
condannare la al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1.500,00 CP_1 ovvero nella maggiore o minore somma;
con condanna altresì al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta la contestando Controparte_1 integralmente quanto dedotto ed eccepito dall'appellante.
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Sosteneva che la sentenza del Giudice di primo grado appariva corretta ed immune da vizi per aver escluso qualsiasi responsabilità della Controparte_1 sia per quanto riguarda la consegna delle parti mancanti nel mese di settembre, giustificando l'accaduto con la chiusura delle aziende fornitrici nel mese estivo di agosto, sia sottolineando il successivo rifiuto da parte dei Sigg.ri e Pt_1 Pt_2 alla rimessa degli ulteriori componenti mancanti o danneggiati della cabina armadio
Precisava che è documentale e pacifico che, informata delle anomalie riscontrate in fase di montaggio della cabina armadio, non appena riaperte le società produttrici si sia prontamente attivata per risolvere la problematica.
Eccepiva la formazione del giudicato in ordine al capo relativo alla richiesta di risarcimento, sostenendo che parte appellante non aveva impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la richiesta di risarcimento dei danni subiti dagli attori e quantificati dagli stessi nella somma di
Euro 1.500,00.
Contestava, inoltre, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1492 c.c. e che, quindi, il Giudice di Pace aveva correttamente pronunciato, rigettandole su tutte le domande proposte dagli attori.
Concludeva, chiedendo il rigetto dell'appello e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Giudice di Pace, nonché condanna degli appellanti alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rilevata la tempestività dell'appello della sentenza pubblicata in data 27.02.2019, con atto di citazione notificato in data 27.09.2019 nel termine lungo di 6 mesi oltre la sospensione feriale;
Deve, inoltre, dichiararsi l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, l'art. 342 c.p.c., al primo comma, dispone che “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
a. l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b. l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12960 del 9.6.2014, è intervenuta per chiarire i termini della norma appena esposta, statuendo che “L'indicazione specifica dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello, essendo sufficiente che al giudice siano esposte - anche sommariamente - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, con riguardo alla denuncia di erronea valutazione - da parte del giudice di primo grado
- degli elementi probatori acquisiti o delle conclusioni del consulente tecnico, è sufficiente - al fine dell'ammissibilità dell'appello - la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata”.
Inoltre, non si può ritenere prima facie ex art. 348 bis c.p.c. la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione.
L'appello proposto è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
Occorre premettere che nell'attuale assetto normativo della compravendita, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206 del 2005 e, dunque, si tratti di vendita di "beni di consumo" (intendendosi per tale "qualsiasi bene mobile") operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale (e, cioè, "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1"), trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto (Cass. Cassazione civile sez. II, 30/06/2020, n.13148) con un conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita (Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n.
14775).
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L'art. 135, comma 2, del codice del consumo stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano "per quanto non previsto dal presente titolo"; l'art. 1469 bis c.c., introdotto dall'art. 142 del codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo "Dei contratti in generale" "si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore".
Dal combinato disposto degli artt. 129 e segg. del summenzionato codice si desume una responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si palesi entro il termine di due anni dalla predetta consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati all'art. 130 cit., i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonchè alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto.
Resta fermo che, per poter usufruire dei diritti citati, il consumatore ha l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo.
Il Codice del Consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art. 132, comma 3, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Si tratta di presunzione iuris tantum, superabile attraverso una prova contraria, finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.: ciò implica che il consumatore che agisce in giudizio sia tenuto a fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene, poichè il vizio ben potrebbe qualificarsi come
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sopravvenuto e dipendere conseguentemente da cause del tutto indipendenti dalla non conformità del prodotto.
Così richiamato il quadro normativo applicabile, dalla ricostruzione in atti risulta che, a fronte di una consegna parziale ed inesatta, avvenuta in data 08.08.2019 (oltre la data prevista del 31.07.2019), gli acquirenti del bene ed il venditore si siano inizialmente accordati per la riparazione/sostituzione del bene ma che anche nella data del 19.09.2014, non sia stato possibile procedere all'adempimento esatto e completo della cabina armadio come pattuito. In quella data sarebbe stata solo consegnata la nuova cassettiera con le misure richieste ma, come viene affermato anche nella missiva del 19.09.14 (doc. 5 parte appellante), non erano state montate le chiusure telescopiche, un cassetto della scarpiera era arrivato rovinato, non era stato consegnato un portacravatte/portacinte, mentre l'altro portacravatte/portacinte non era munito della guida necessaria di scorrimento sicché era stato appoggiato su di una mensola”. Con tale missiva, gli acquirenti, ricordando i disagi subiti, diffidavano la venditrice all'ultimazione dei lavori entro il 26.09.2024, data oltre la quale avrebbero incaricato altra ditta per il completamento ed ultimazione dei lavori con riserva di richiesta di spese a carico della odierna appellata.
Risulta, poi, incontroverso che in data 11.10.2014 la ditta aveva contattato gli acquirenti per procedere ad una consegna ma gli appellanti sostengono di avere legittimamente rifiutato la consegna solo parziale e tardiva a completamento dell'ordine.
Orbene, quale prima doglianza, parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 e 1490 c.c. e sul difetto e/o errore di motivazione, laddove il giudice di prime cure aveva ritenuto non potersi riscontrare alcun inadempimento in capo alla venditrice posto che la cassettiera con maggior profondità era stata consegnata in data 09.09.2014, non potendosi pretendere un'anteriore consegna stante la chiusura delle ditte, mentre la consegna degli ulteriori accessori era stata rifiutata da parte appellante.
Orbene, in disparte la considerazione che il termine al 31.07.2014 non era stato pattuito come essenziale, dagli atti è incontestato che il bene consegnato fosse caratterizzato da difformità.
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Come si è visto, la non conformità del bene consegnato è una violazione dell'impegno traslativo che prescinde dalla colpa del venditore e che lo obbliga – nella disciplina del consumatore – al ripristino della conformità o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni di cui alla normativa speciale.
In primis, il venditore è tenuto alla sostituzione e riparazione del bene.
Il consumatore ha diritto ad una riduzione proporzionale del prezzo o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 135 quater cod. consumo, se il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure la riparazione o la sostituzione non è possibile e pure se (lett. D) il venditore ha dichiarato o risulta chiaramente dalle circostanze che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un tempo ragionevole.
Acclarato dalle stesse dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal l.r. della società in persona del Sig. che alla consegna Controparte_1 CP_2 del 08.08.2014 “la cassettiera era meno profonda … mancava un portacravatte .. un cassetto risultava danneggiato”, mancava parte della ferramenta si evince che, diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure la consegna del bene non era stata adempiuta con esattezza.
Accertato, quindi, che vi era stata la consegna di un bene difforme e che l'impegno traslativo era stato adempiuto in modo viziato, merita sul punto di essere riformata la sentenza di prime cure.
Ciò che risulta dirimente, tuttavia, al fine dell'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo, è verificare la condotta dei compratori in seguito alla seconda consegna del 19.09.2014, ancora insufficiente al ripristino della conformità.
Infatti, risulta che in data 10.10.2014 la società avesse contattato il compratore al fine di una consegna che lo stesso rifiutava, definendola in sede di interrogatorio formale solo parziale e precisando che lo stesso rifiutava solo l'appuntamento.
Ebbene, nell'interrogatorio formale del sig. lo stesso dichiara: “E' vero Parte_1 che mi hanno contattato ma stante un precedente appuntamento a fine settembre non rispettato senza preavvertire, ho chiesto espressamente cosa consegnassero e mi hanno risposto “un portacravatte”, a quel punto mi sono opposto alla consegna parziale;
rifiutava l'appuntamento. La circostanza è confermata dalla moglie che,
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inoltre, dichiara: “tengo a precisare che a seguito dell'appuntamento a vuoto contattato in pari data l'installatore che non era a conoscenza dell'appuntamento”.
Peraltro, il l.r. della società non prova in alcun modo che la consegna di metà ottobre
2014 sarebbe stata satisfattiva.
Si deve ritenere che al sig. nell'ottobre del 2014 sia stata effettivamente Pt_1 prospettata una consegna solo parziale alla quale lo stesso si è opposto.
In effetti, ancora in data 05.11.2014, il sig. faceva inoltrare da un legale una Pt_1 lettera di diffida di completamento della fornitura e di esecuzione dell'opera senza che sia stato contestato alcunché da parte venditrice che neppure ha contestato formalmente a parte acquirente di essere in grado di rispristinare la difformità e di completare il montaggio e la fornitura della cabina a regola d'arte.
Si ritiene, quindi, meritevole di emenda la sentenza nella parte in cui ritiene che
“l'inadempimento” non vi sia stato in quanto la consegna degli accessori ad ultimazione della fornitura sarebbe stata rifiutata da parte appellante.
Invero, grava su parte venditrice la prova di avere ricevuto un rifiuto all'esatto completamento della fornitura, onere cui non ha adempiuto posto che ove avesse avuto la disponibilità di tutti ibeni mancanti non si comprende per quale ragione non ha inteso richiedere nuovo appuntamento.
In merito, si ricorda che a norma dell'art. 1181c.c. il creditore ha diritto a rifiutare un adempimento parziale (la consegna del solo portacravatte) e cioè il diritto a ricevere l'intera prestazione, non tralasciando nel caso di specie che gli appellanti avevano saldato l'intero importo già da poco più di due mesi.
Nonostante ciò, il Giudice di prime cure nel motivare la propria decisione sottolinea il rifiuto da parte degli attori ad accettare la consegna, senza il Giudicante soffermarsi sulla circostanza non contestata, neppure dalla convenuta, che si sarebbe trattato solo di una consegna parziale. In merito, a questo punto il Giudicante avrebbe dovuto procedere, quantomeno, ad una valutazione comparativa reciprocamente degli atteggiamenti tenuti dalle parti, invece il Giudice di primo grado ha ritenuto di prendere in considerazione, solo le affermazioni del L.r.p.t. della soffermandosi sul rifiuto alla consegna da parte del Sig. non CP_1 Pt_1 dando peso alle dichiarazioni dello stesso in sede di interpello che precisava “…è vero che mi hanno contattato ma stante un precedente appuntamento per fine settembre non rispettato senza preavvertire ho chiesto espressamente cosa
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consegnassero e mi hanno risposto un “portacravatte” a quel punto mi sono opposto alla consegna parziale” dando per scontato che sarebbe stata risolutiva delle problematiche contestate alla società venditrice.
Consolidata giurisprudenza, sul punto, ha affermato che il committente può rifiutare, ai sensi dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale oppure accettarlo e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito (Corte di Cassazione Sent. n. 3786 del 17/02/2010).
Come si è visto, a seguito dell'ulteriore diffida non adempiuta del 05.11.2014, gli acquirenti hanno ritenuto non ragionevole il tempo trascorso per la consegna della merce mancante e la sostituzione del cassetto danneggiato ed hanno ritenuto legittimamente di procedere con una richiesta di riduzione del prezzo, non essendo richiesta – al fine della richiesta di riduzione – che il difetto e quindi l'inadempimento sia grave.
Il grave inadempimento o, nel gergo del codice del consumo, il grave difetto di conformità occorre solo per l'azione di risoluzione non promossa dagli appellanti.
Per i suddetti motivi deve trovare accoglimento la doglianza anche sul secondo motivo di appello poiché il Giudice di Pace, erroneamente, riteneva comunque non tali da rendere il bene inidoneo all'uso i difetti e manchevolezze riscontrate.
Invero, la domanda di riduzione è legittima purché proporzionale al minor valore del bene rispetto a quello conforme ai sensi dell'art. 125 quater.
Di conseguenza, nel caso di specie essendo stato provato che le cose consegnate presentavano vizi o difetti, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda degli attori relativa alla riduzione del prezzo, seppur in misura ridotta.
Tant'è che non ha neppure preso in considerazione la minima somma (euro 238,00) dichiarata e ammessa dal convenuto quale prezzo degli accessori mai consegnati.
L'inadempimento della si integra nella mancanza della Controparte_1 consegna di alcuni accessori (guide telescopiche, maniglie e ferramenta, cassetto danneggiato) che ne impedisce sicuramente un corretto utilizzo della cosa acquistata,
e pertanto gli attori avevano tutto il diritto a richiedere la riduzione del prezzo già versato.
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Alla luce di quanto sopra, questo Tribunale ritiene errate le conclusioni a cui è pervenuto il Giudice di prime cure che avrebbe dovuto accettare la domanda di riduzione formulata degli attori seppur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto.
Infatti, il Giudice ha tra gli altri, la funzione di decidere sulla salvaguardia dell'equilibrio delle prestazioni e, sul punto, poiché la legge non indica specifici criteri da applicare per determinare correttamente l'importo dovuto a seguito di riduzione del prezzo, la giurisprudenza (Cass. civ. n. 13332 del 2000) ricorre a criteri equitativi ed al prudente apprezzamento del Giudice.
Il compratore quindi, interessato a trattenere la cosa acquistata, deve ottenere il rimborso del prezzo che non avrebbe corrisposto se avesse conosciuto i vizi della cosa.
In ragione di ciò, il compratore è posto nella precisa posizione in cui si sarebbe trovato al momento della compravendita se avesse pagato il corrispettivo adeguato.
Pertanto, ritenendo che la somma richiesta in riduzione dagli appellanti, pari ad un importo di Euro 3.522,00 (sulla base di un preventivo in atti redatto da un terzo artigiano al fine di ripristinare l'uso della cabina completa anche dei componenti mancanti), non sia congrua rispetto agli accessori mancanti ed alla luce della circostanza che il valore complessivo della cabina armadio fosse di Euro 3.968,64, questo Tribunale secondo un criterio equitativo, ritiene sussistente il diritto ad una riduzione del prezzo di €700, prendendo in considerazione anche il costo del ripristino del cassetto incontestatamente già fornito danneggiato.
Occorre ribadire che in tema di vendita l'azione per la riduzione del prezzo è finalizzata a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione.
Inoltre, non può non sottolinearsi, come la mancata accoglienza della domanda di riduzione degli attori (seppur sproporzionata) e addirittura la condanna degli stessi al pagamento delle spese del primo giudizio liquidati nella misura di Euro 723,00 avrebbe comportato un ingiusto arricchimento della convenuta.
Sull'eccepita formazione del giudicato formulata dall'appellata per non aver i Sigg.ri e asseritamente impugnato il capo della sentenza di primo grado sul Pt_1 Pt_2 rigetto del risarcimento dei danni, si ritiene di dover rigettare l'eccezione, preliminarmente perché da un'attenta lettura dell'atto che ha introdotto il giudizio
(pg. 16 dell'atto di citazione in appello) gli appellanti, lamentano, anche, il mancato
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accoglimento del risarcimento del danno richiesto in primo grado e chiedono che l'impugnata sentenza venga riformata in toto.
Sul punto, in realtà emerge come il Giudice di primo grado non si sia espresso sulla richiesta di risarcimento del danno e, pertanto, anche laddove gli appellanti non vi avessero preso posizione sarebbe stato difficile per gli stessi impugnare correttamente un punto della sentenza non richiamato nella stessa.
In questa sede, al contrario, prendendo posizione sulla richiesta di risarcimento danni formulata dagli appellanti nella misura di Euro 1.500,00, il Tribunale ritiene che gli appellanti non abbiano fornito prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un danno concreto e diretto derivante dai vizi del bene tale da giustificare il danno economico richiesto. Pertanto la domanda di risarcimento viene rigettata.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sedicesima sezione, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello vertente i Sigg.ri e (appellanti) e la Parte_1 Parte_2 in persona dell'amministratore unico e l.r..p.t. (appellata), così Controparte_1 provvede:
1. Riforma la sentenza impugnata n. 5656/19 emessa dal
Giudice di Pace di Roma in data 19.02.2019 e depositata in cancelleria il 27.02.2019;
2. Accertato il difetto di conformità del bene compravenduto, accoglie la domanda degli attori di riduzione del prezzo, disponendo la riduzione del prezzo nella misura di Euro
700.00, e per l'effetto condanna la alla Controparte_1 restituzione del suddetto importo in favori degli appellanti:
3. Condanna l'appellata al pagamento del Controparte_1 doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro
2800, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristina Pigozzo
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