Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa civile iscritta al N. 15334/2024 R.G..L. promosse
DA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. COSTA SALVATORE ed
[...]
elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in via E. Notarbartolo,
5 Palermo
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025 per la quale si dà atto le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente Parte_2
– di cui dichiara la contumacia - per indebiti
[...] CP_1
pagamenti in relazione alle comunicazioni dell'Istituto del 24 luglio 2024, con cui veniva sollecitato il pagamento dell'importo di € 17.811,58 per
28048409 del minore e dell'importo di € 3.819,06 per Parte_1
somme asseritamente indebitamente percepite come trattamenti di famiglia dal figlio minore sulla pensione cat. VO n. 14036471 del Parte_1
Sig. Persona_1
Condanna l al ripristino della prestazione della pensione cat. SO n. CP_1
28048409 del minore Parte_1
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del suo procuratore avv. COSTA SALVATORE, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/10/2024 parte ricorrente convenne in giudizio l' chiedendo dichiararsi che nulla era da lei dovuto in relazione CP_1
alle due note del 24 luglio 2024, con le quali la Sede di Palermo ha CP_1
sollecitato il pagamento dell'importo di € 17.811,58, per somme asseritamente indebitamente percepite sulla pensione cat. SO n. 28048409 del minore - in cui l'Istituto affermava che con precedente Parte_1
racc.a.r inoltrata in data 11 dicembre 2020 veniva contestato un accertamento di indebito, sulla scorta della seguente motivazione: “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01/06/2015 al 31/12/2016 un pagamento non dovuto;
la pensione è stata annullata in quanto sono venuti meno i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto predetta pensione.” – e dell'importo di € 3.819,06 per somme asseritamente indebitamente percepite come trattamenti di famiglia dal figlio minore sulla pensione Parte_1
cat. VO n. 14036471 del Sig. – precisando l'Istituto che Persona_1
con precedente racc. a.r inoltrata in data 11 dicembre 2020 veniva contestato un accertamento di indebito, sulla scorta della seguente motivazione: “per il periodo dal 01/01/2014 al 31/05/2015 sulla pensione cat. VO n. 14036471 del Sig. sono state riscosse rate di assegno non spettanti, a seguito di Persona_1
revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa.”.
Dedusse che non era stato indicato il motivo dell'indebito e che nessuna comunicazione era tempestivamente stata ricevuta dalla ricorrente – genitrice esercente la potestà sul minore dedusse che Persona_1
l'indebito era in ogni caso irripetibile e che la pensione di reversibilià del minore doveva essere ripristinata.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Nel merito, l' non ha dimostrato, come suo onere, la sussistenza CP_1
dell'indebito di cui vorrebbe procedere al recupero: si ignora il motivo per cui la pensione superstiti del minore non fosse più dovuta, determinando il presunto indebito contestato, come il motivo per cui fosse stato ricevuto un trattamento di famiglia superiore al dovuto sulla pensione VO del dante causa del minore medesimo.
L' che deduce essersi verificato un indebito, deve comunicare alla CP_1
parte privata, e in ogni caso dimostrare in giudizio, per quali precise ragioni si sarebbe verificato il mutamento del titolo del credito della medesima, dando luogo a un indebito pagamento in suo favore, ciò che l non ha CP_1
fatto, non costituendosi neppure in giudizio.
Del resto, anche ove ciò fosse avvenuto, ai sensi dell'art. 52 legge
88/1989, “le pensioni .. possono essere rettificate in ogni momento dagli enti o fondi erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della stessa … nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. Secondo quanto disposto dall'art. 13 legge 412/1991, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
La ricorrente, genitrice esercente la potestà sul minore, assume che doveva trovare applicazione la normativa concernente l'indebito in materia di prestazioni assistenziali in generale e che, pertanto, l'assistito poteva opporre all'ente erogatore dell'indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell'affidamento.
In detta ipotesi, deve ritenersi che vada esclusa l'applicabilità dell'art 2033 cc individuando, invece, come criterio quello contenute nelle disposizioni della L. n. 29/1977 e della L n 291/1988 con riguardo alle concessioni in generale dei trattamenti assistenziali, con la conseguente irripetibilità delle somme riscosse dal pensionato ed ora, a distanza di sei anni richieste all'erede ricorrente.
La Suprema Corte ha evidenziato (cfr Cass 28771/2018) che “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale
13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38
Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)”.
La Corte ha precisato che, in generale, «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008,
n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994).
La Suprema Corte, nella sentenza n. 29419/2018 ha affermato che “in tema di indebito assistenziale questa Corte di Cassazione non ha mai affermato che si tratti di materia soggetta integralmente al principio generale dell'art. 2033 c.c.i avendo per contro individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, questa Corte ha infatti sempre precisato (fin dalla sentenza n.
1446/2008 est. Picone, sentenza n. 11921/2015) che "nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni natura/iter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
3. In effetti, lo stesso Giudice delle leggi - pronunciandosi anche con successive ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000, con specifico riferimento all'indebito assistenziale
- pur affermando che non sussisti un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
"in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004). …”.
Ritiene la giudicante di dover condividere le ragioni espresse dalla
Corte Suprema nella appena citata pronuncia, giacché il principio dell'affidamento è immanente nel sistema positivo, è posto alla base della sopra citata disciplina specifica dell'indebito assistenziale e, più in generale, dei principi fondamentali dell'Unione, come recentissimamente affermato dalla Corte E.D.U., sezione 1, Sentenza Casarin c. Italia, 11 febbraio 2021,
r.g. n. 4893/13.
La Corte Europea, in particolare, in tema di indebito pagamento da parte di una P.A., ha ritenuto che in linea generale la buona fede del precettore ne determini l'irripetibilità. Il principio affermato dalla Corte è il seguente: “Non
è ripetibile l'emolumento -avente carattere retributivo non occasionale corrisposto da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo e senza riserve ad un lavoratore in buona fede, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, in quanto tale ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo le somme indebitamente corrisposte) comporterebbe la violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 addizionale alla Convenzione.”. La Corte ha, infatti, ritenuto non proporzionato l'intervento pur legittimo della P.A. – in specie l' – nella CP_1
sfera privata del cittadino (ritenuta proprietà) nell'ipotesi in cui abbia ingenerato nel medesimo un incolpevole affidamento, rafforzato dal lungo tempo trascorso tra l'insorgere del diritto dell'Istituto alla restituzione e la richiesta fatta al privato.
La Suprema Corte ha più volte ritenuto che: “… va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dal al quale CP_1 già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei bendarti, sono tenute a fornire al in via telematica le predette CP_1
informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dal in via telematica. CP_1
Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma
1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” “per la raccolta, la CP_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente CP_1
sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da cui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli
Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati al CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dal e CP_1 che quindi esso già conosce. CP_2
In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) CP_2 appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata
(art. 42 dl. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera della CP_1
attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito.
Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che conosce o ha l'onere di CP_1
conoscere. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei CP_1
dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce ” Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che non forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.…
….Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate al pensionato non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che già conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere…” (Cass. Lav., Ordinanza N. 12608/20).
Detta condivisibile interpretazione della Suprema Corte è stata richiamata e fatta propria, del resto, anche dalla Consulta nella sentenza n.
8/2023 – che ha ritenuto conforme a Costituzione che, al contrario l'art. 2033 c.c. vada applicato all'indebito sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche -. La Corte Costituzionale ha affermato che: “…Si tratta, innanzitutto, di prestazioni previdenziali, pensionistiche e assicurative, per le quali il legislatore italiano dispone l'irripetibilità, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui l'accipiens fosse consapevole di percepire un indebito e, dunque, fosse in uno stato soggettivo di dolo (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
«Disposizioni in materia di finanza pubblica», entro i limiti applicativi dettati dalla sentenza di questa Corte n. 39 del 1993; nonché art. 55, comma
5, della stessa legge n. 88 del 1989, che estende la disciplina alle prestazioni non dovute erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro – INAIL
– in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali).
Analoga disciplina si desume, poi, da un complesso di previsioni concernenti prestazioni economiche di natura assistenziale (art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»; art.
3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, recante «Norme relative al trattamento assistenziale dei ciechi civili e dei sordomuti», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29; art. 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante «Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988», convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n.
291), rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità, richiamando l'ordinanza n. 264 del 2004 di questa Corte, ha riconosciuto la sussistenza di «un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile» (Corte di cassazione, sezione sesta civile – lavoro, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13223; si vedano anche Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 9 novembre 2018, n. 28771 e 3 febbraio 2004, n.
1978).
Nei casi sopra richiamati, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che questa Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 148 del 2017 e n. 431 del
1993).”.
Alla luce dei principi affermati condivisibilmente e autorevolmente dalle
Supreme Corti nazionali, in assenza di prova della stessa sussistenza degli indebiti e, in ogni caso, della loro ripetibilità, deve dichiararsi che nulla è dovuto dal minore in relazione ai contestati indebiti.
Va altresì disposta la condanna dell' al ripristino della prestazione CP_1
che avrebbe ritenuto non più dovuta al minore, atteso che manca qualsiasi allegazione o prova, non fornite dall'Istituto contumace, sul quale grava l'onere probatorio, del mutamento del titolo in conseguenza del quale la prestazione non sarebbe più stata dovuta dal 1.06.2015 per il “venir meno dei requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto”.
Il ricorso va – quindi - accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite – ivi liquidate e distratte -, che seguono la soccombenza dell' . CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 28/03/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 12/02/2025
La Giudice
Paola Marino