Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21626/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XII SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 21626/2024 r.g.a.c.
TRA
nato a [...] l'[...], (cf. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
nata a [...] l'[...], (cf. ), entrambi residenti in
[...] C.F._2
Via G. Puccini n. 16 - 80127 - Napoli ed elettivamente domiciliati in Viale Kennedy 50 in S. Maria C.V. presso lo studio dell'Avv. Maria Amato (cf. , C.F._3 che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al presente atto. Per le notifi- cazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio si indica l'indirizzo PEC ma- ria.amato@avvocasmcv.it ed il numero fax 0823898112
- opponenti
E
(cf. ), Controparte_1 C.F._4 Parte_3
(cf. ), (cf. C.F._5 Parte_4
), (cf. n.q. di C.F._6 Parte_5 C.F._7 eredi dell'Avv. , rappresentati e difesi dall'Avv. Persona_1 Parte_5
(pec. egalpec.it) e dall'Avv.
[...] Email_1 [...]
(pec. anche quali difensori di Parte_3 Email_2 se stessi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55
– opposti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4443/2024 emesso in favore degli eredi dell'avv. a titolo di compensi professionali da quest'ultimo Persona_1
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Gli opponenti hanno eccepito la prescrizione presuntiva del credito atteso che con il de- cesso del difensore, avvenuto in data 11.09.2020, sarebbe cessato il mandato difensivo e che la prima richiesta di pagamento risalirebbe all'08.02.2024. Hanno pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
Con decreto del 13.11.2024 è stata fissata l'udienza di comparizione per il giorno
20.02.2025, udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, con espresso invito ai difensori “a precisare anche le conclusioni specificando che in tale udienza la causa potrà, eventualmente, essere decisa con sentenza ex art.
281 sexies c.p.c.”.
Si sono tempestivamente costituiti i resistenti, i quali hanno chiesto il rigetto della op- posizione e con riferimento alla eccepita prescrizione, hanno, tra l'altro, evidenziato che con scrittura del 21.09.2022 e avevano riconosciuto il Parte_1 Parte_2 debito per il giudizio svoltosi innanzi alla Corte di cassazione;
che, comunque, il già menzionato riconoscimento, era sicuramente idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione. Gli opposti hanno chiesto, quindi: “ Voglia, in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.4443/2024 qualora ritenga il giudizio di non pronta soluzione e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta secondo le considerazioni esposte nella comparsa di costituzione da aversi qui per inte- gralmente riportate e trascritte, in ogni caso dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile ovvero rigettare nel merito l'opposizione proposta dai sigg.ri Avv. Pt_1
e con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 4443/2024
[...] Parte_2 con ogni altro provvedimento consequenziale di legge, anche in ordine alle spese del giudizio in uno alla condanna ex art. 96 c.p.c.. In via subordinata quantificare le som- me effettivamente dovute agli eredi degli avv.ti Rosario M. Pasquarella per l'attività di- fensiva svolta nel giudizio per Cassazione Rg. 20515/2018 tenendo conto dei criteri medi o altro criterio di giustizia. In via ancora più subordinata ed istruttoria deferirsi giuramento decisorio agli opponenti”.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 19.2.2025, gli opponenti hanno con- testato compiutamente e diffusamente le difese di controparte e si sono riportati all'atto di opposizione chiedendone l'accoglimento. Hanno poi eccepito, per la prima volta, il difetto di legittimazione attiva degli opposti, in assenza della prova della qualità di ere- di, e con riferimento alla interruzione della prescrizione e alla scrittura privata del
21.09.2022, hanno dedotto l'assenza di data certa e, nel merito che il presunto ricono- scimento del debito riguarderebbe i soli giudizi patrocinati degli avv.ti e Lu- Parte_5 ca Pasquarella. Il difensore ha, quindi, chiesto un rinvio “per la precisazione delle con- clusioni e le note conclusionali”.
Con le note di trattazione scritta gli opposti hanno rassegnato le conclusioni riportandosi a quelle già articolate nella comparsa.
Preliminarmente in rito va chiarito che le controversie previste dall'art. 28 della L. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 c.p.c, riguardante onorari di
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avvocati per prestazioni giudiziali civili, sono regolate dal rito semplificato di cognizio- ne. L'opposizione è stata proposta correttamente ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c..
Quanto alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni (non più prevista nel rito semplificato) va osservato che le parti sono state espressamente avvisate della pos- sibilità di decidere la causa in prima udienza, ex art. 281 sexies cpc e sono state invitate a rassegnare le conclusioni. Entrambe le parti hanno depositato le note di trattazione esercitando il diritto di difesa.
All'esito dello svolgimento della udienza comparizione, non essendo necessaria ulterio- re attività istruttoria, la causa può essere decisa ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
L'opposizione è infondata e va respinta.
Con riferimento all'eccepito “difetto di legittimazione degli opposti” va osservato che in tema di "legitimatio ad causam", colui che promuove l'azione (o specularmente vi con- traddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie rivendicazione della proprietà) deve allegare la propria legitti- mazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 cod. civ., del decesso della parte ori- ginaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti co- stitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredi- tà, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss cod. civ.. D'altra parte, con riguardo all'accetta- zione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 cod. civ. l'accettazione tacita può desu- mersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volon- tà di rinunciarvi, "id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accet- tare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 cod. civ., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
Nel caso in esame gli opposti hanno prodotto il certificato di morte dell'avv.
[...]
, il certificato storico di famiglia e la dichiarazione sostitutiva di atto Persona_1 notorio, documenti dai quali si evince il rapporto di parentela esistente con il de cuius.
La proposizione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento del credito del dante causa e la conseguente condanna degli opponenti al pagamento della somma ancora do- vuta, è senza dubbio indice della accettazione della qualità di eredi.
Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
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Invero non costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'am- missione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Come risulta dal testo della norma di cui all'art. 2959 c.c., per rendere inefficace l'eccezione di prescrizione presuntiva è necessa- rio che la parte che la oppone faccia ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.
Tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma, perché possa rendere inefficace l'eccezione, essa deve essere fatta imprescindibilmente nel giudizio in cui il credito che si assume prescritto viene azionato (cfr. Cass. n. 9509 del 2012; Cass. n. 14943 del 2008; Cass. n.
6514 del 2003; Cass. Cass. n. 13307 del 2002; Cass. n. 5622 del 1990).
La proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva, risolvendosi in una deduzione di estinzione dell'obbligazione, può essere resa inefficace soltanto da una successiva, o contestuale, deduzione, che comunque sia incompatibile con quella originaria e si tradu- ca nell'affermazione, contraria, che l'obbligazione non sia stata estinta, in tutto o in par- te.
Nel caso di specie gli opponenti nella scrittura privata del 21.09.2022 hanno dichiarato di non aver corrisposto alcun compenso per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
e si sono obbligati a corrispondere i compensi “in proprio e quali eredi del de cuius” agli avv.ti e . Parte_5 Parte_3
Tale dichiarazione, di non aver adempiuto la obbligazione, non è idonea a far rigettare la eccezione “de plano”, ma va valutata al diverso fine di verificare se essa (dichiarazione) possa essere considerata un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Ebbene dal tenore della dichiarazione resa dagli opponenti, i quali non hanno discono- sciuto le sottoscrizioni apposte sul documento, deve ritenersi che la prescrizione sia sta- ta interrotta.
In primo luogo tale riconoscimento non può ritenersi riferito, come vorrebbe la difesa degli opponenti, ai compensi maturati dagli opposti “in proprio” e ciò non solo per il tenore letterale della dichiarazione dalla quale si evince che “ i sottoscritti riconoscono di non aver corrisposto i compensi agli avv.ti per il giudizio di Cassazione”, Persona_1 ma anche perché il predetto giudizio è stato pacificamente patrocinato solo dal de cuius;
inoltre i sig.ri e si sono obbligati al pagamento dei com- Parte_1 Parte_2 pensi in favore degli avv.ti e in proprio e “qua- Parte_5 Parte_3 li eredi” dell'avv. , ciò a dimostrazione del fatto che il ricono- Persona_1 scimento del debito si riferisce anche al giudizio patrocinato dal de cuius.
Analogamente priva di pregio è la deduzione secondo al quale la scrittura non avrebbe data certa.
La certezza della data si ricava dalla stessa sottoscrizione del documento da parte degli opponenti, i quali, come detto, non hanno disconosciuto le sottoscrizioni e non hanno proposto querela di falso. Né d'altronde può invocarsi la disciplina della inopponibilità
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delle scritture private non aventi data certa, atteso che questa si riferisce ai terzi estranei all'atto e non già a chi lo ha sottoscritto.
In definitiva essendo il decesso dell'avv. risalente all'11.09.2020 e la scrit- Persona_1 tura privata al 21.09.2022 l'eccezione di prescrizione va respinta in quanto da tale data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che non era maturato né al mo- mento della prima lettera di messa in mora risalente all' 8.2.2024 né al momento della notifica del decreto ingiuntivo risalente al 3.9.2024.
L'opposizione a decreto ingiuntivo va quindi respinta, non essendo state sollevate altre contestazioni, né con riferimento al conferimento dell'incarico né alla quantificazione degli importi richiesti.
Non può essere accolta, invece, la domanda di condanna degli opponenti ex art. 96
c.p.c. in assenza dei relativi presupposti del dolo o della colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM
147/2022, ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai minimi per le fasi suc- cessive, attesa la assenza di istruttoria e la definizione del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa così provvede:
- Rigetta l'eccezione di prescrizione presuntiva, per l'effetto rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 4443/2024 dichiarandolo esecutivo;
- Condanna gli opponenti alla rifusione delle spese lite liquidate, ex DM 147/
2022, in euro 3387,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed acces- sori di legge.
Napoli, 12.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Alessia Notaro)
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