Articolo 26 della Legge 22 dicembre 1973, n. 903
Articolo 25Articolo 27
Versione
11 gennaio 1974
Art. 26. (Rivalutazione delle pensioni liquidate con
le precedenti leggi)

Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1974