Art. 26. (Rivalutazione delle pensioni liquidate con
le precedenti leggi)
Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
le precedenti leggi)
Le disposizioni di cui al precedente articolo 15, si applicano anche nei confronti delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.