Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4444/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4444 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 riservata in decisione all'udienza del 19.2.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania alla via Aviere Mario Pirozzi, 22 presso lo studio dell'avv. Tiziana Buglione che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Aversa alla via G. CP_1 C.F._2
Gentile, 2 presso lo studio dell'avv. Ernesto Palumbo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22-4-2022, ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il 10- 11-
1
1988), premesso di aver contratto matrimonio in Giugliano in Campania in data 8 settembre 2014 con il resistente (nato a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli (nata Per_1
a Napoli il 30.7.2016) e (nato a [...] il [...])- adiva il Tribunale di Napoli Nord perché Per_2
fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare, a parziale modifica dei provvedimenti adottati con il decreto di omologa, non avendo il resistente assolto, a partire dalla separazione, all'obbligo assunto di provvedere al pagamento della sua quota di mutuo (pari al 50%) chiedeva il trasferimento, per atto di donazione, in favore dei figli minori con usufrutto alla ricorrente, della quota di sua proprietà (pari al 50%) dell'immobile adibito a casa familiare -sito in Giugliano in Campania alla via G. Romagnosi ,13- ed il versamento della somma pari al 50% delle rate di mutuo dalla stessa pagate e di spettanza del resistente;
la restituzione dell'autovettura familiare modello EL IV , stante il mancato pagamento da parte del resistente delle rate relative al prestito contratto con il suocero per l'acquisto di tale veicolo;
una somma di €
500,00 per il mantenimento dei figli minori oltre il 50% delle spese necessarie per visite mediche, specialistiche, medicinali non coperte da SSN e le spese scolastiche;
la conferma, per il resto, delle condizioni stabilite in sede di omologa della separazione.
All' udienza presidenziale del 28-9-2022 soltanto la ricorrente compariva dinanzi al Presidente
(dott.ssa Tabarro) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per assenza del resistente, benché ritualmente evocato in giudizio, confermava provvisoriamente le statuizioni assunte in sede di separazione;
rilevava l'inammissibilità delle ulteriori domande in tale sede (in ordine al trasferimento della casa familiare ed alla restituzione dell'auto) ; nominava se stesso
G.I. rinviando all'udienza del 14-3-2023.
Con memoria integrativa la ricorrente si riportava alle precedenti conclusioni.
Nel costituirsi in giudizio il resistente, pur non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava quanto dedotto nel libello introduttivo in ordine al mancato pagamento delle rate di mutuo ipotecario, dichiarandosi, in ogni caso, disponibile a cedere alla ricorrente la propria quota di proprietà dell'immobile, con accollo a carico della stessa del mutuo, di tutte le relative spese, ivi incluse quelle notarili, previo riconoscimento in suo favore di un somma, avendo dal 2014 al 2020 provveduto da solo al pagamento delle relative rate mensili di mutuo.
In ordine alla restituzione dell'auto, evidenziava l'inammissibilità della richiesta in tale sede e che l'auto era comunque già stata restituita alla ricorrente.
Chiedeva, inoltre, disporsi un contributo per il mantenimento dei figli minori per un importo ritenuto di giustizia;
l'affido condiviso dei figli;
l'inammissibilità delle ulteriori domande, con vittoria di spese.
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Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta l'inammissibilità della prova per testi articolata da parte attrice (cfr. ordinanza del 14-9-2023), onerate le parti del deposito della documentazione reddituale, all'udienza del 28 giugno 2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini ex art.190 c. p. c. con decorrenza dal 9.9.2024.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 (comunicata il 20.12.2024) la causa era rimessa sul ruolo per il deposito integrale del contratto di compravendita relativo alla casa familiare (essendo depositato soltanto il frontespizio).
All'udienza del 19 febbraio 2025, tenutasi in modalità cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli Nord (avvenuta in data 30-4-2021) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 30-4-2021 (pubblicato il 5-5-2021); inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sull'affido dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]). Per_1 Per_2
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere
l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non ha necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la
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previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse dall'istruttoria situazioni pregiudizievoli per i minori tali da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori;
del resto, entrambi hanno avanzato richiesta di affido condiviso.
Sulla base delle anzidette considerazioni deve, pertanto, essere confermato l'affido condiviso dei figli minori, come disposto in sede presidenziale e come previsto in sede di separazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il Collegio che vada confermato quella della madre.
In ordine alle modalità del diritto di visita le parti hanno chiesto di recepire le modalità vigenti previste nel decreto di omologa del 30.4.2021 dell'intestato Tribunale in conformità a quanto proposto nel ricorso introduttivo della separazione e di seguito riportate: per quanto concerne il diritto di visita del padre, il sig. svolgendo l'attività di aiuto cuoco presso un ristorante, che lo impegna CP_1
ogni giorno dalle ore 15:00 sino alla chiusura del locale, fine settimana compreso, potrà tenere con sé i bambini per l'intera giornata del lunedì, che coincide con il suo giorno libero. Tali giorni, che potranno coincidere anche con il sabato e la domenica durante il periodo scolastico, visto che Per_1 già frequenta il secondo anno di asilo mentre il piccolo lo frequenterà l'anno prossimo, Per_2
saranno concordati settimanalmente dai genitori, affinchè tra i separandi non vi sia alcuna conflittualità nella gestione dei figli. I bambini, inoltre, potranno pernottare presso l'abitazione del padre almeno una volta a settimana previo accordo tra i genitori. I coniugi, infatti, nel preminente interesse dei minori e compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici degli stessi, si dichiarano disponibili a concordare, di volta in volta, ulteriori incontri tra i bimbi ed il papà e/o a prevedere giornate ed orari di incontro diversi da quelli suindicati, secondo un necessario criterio di elasticità, avendo i coniugi la esclusiva finalità di garantire la serenità dei bimbi ed un rapporto costante e continuativo degli stessi con entrambi i genitori, anche in considerazione della loro tenera età. In questa ottica i genitori si impegnano, altresì, a far mantenere buoni e frequenti i rapporti tra i figli e
i parenti sia materni che paterni; poiché i bimbi, vista l'attività del padre che lo impegna l'intera settimana, trascorreranno la maggior parte del tempo con la mamma, in caso di impegni sociali o lavorativi della stessa, i genitori sono concordi nell'affidare i bimbi ad una baby sitter di loro fiducia con relativa spesa esclusivamente a carico della sig.ra oppure ai nonni materni se Parte_1
disponibili; durante le festività natalizie, i minori, ad anni alterni, trascorreranno con un genitore il
24 dicembre ed il 1 gennaio e con l'altro il 25 ed il 31 dicembre. Sempre seguendo il criterio dell'alternanza, i minori trascorreranno con un genitore il giorno di Santo Stefano e con l'altro il giorno dell'Epifania; per le festività Pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di
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Pasqua con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre;
durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i minori per un periodo di 15 giorni, anche frazionabili previo accordo tra i genitori.
Il periodo di vacanza che i bambini trascorreranno con il papà verrà concordato preventivamente dai coniugi entro il 30 giugno di ciascun anno. Nei periodi di vacanza, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro la località del soggiorno ed almeno un recapito telefonico al quale l'altro genitore, senza turbare la serenità della vacanza, potrà far ricorso in caso di necessità. In ogni caso il genitore in vacanza dovrà garantire almeno una telefonata al giorno da parte dei bimbi al genitore lontano; i minori trascorreranno con il papà il giorno del suo compleanno e il giorno 19 marzo di ciascun anno e, allo stesso modo, trascorreranno con la madre il giorno del suo compleanno e la domenica della festa della mamma. Ovviamente se le ricorrenze riguardanti la madre cadranno nei giorni previsti per il diritto di visita o pernottamento con il papà, i coniugi, con doverosa elasticità, troveranno un'intesa di massima nel rispetto del principio paritario e della turnazione. Nella stessa ottica e tenendo in debita considerazione soprattutto i desideri dei minori, i genitori si organizzeranno nei giorni dei compleanni e degli onomastici dei minori.
Sulla domanda di mantenimento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e Per_1 Per_2
(nato a [...] il [...]).
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento dei figli, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei minori.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso de quo, l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa
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ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze.
In primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 9 e 7), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre
Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza
1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa.
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti la ricorrente, allo stato è disoccupata, come dichiarato dalla stessa (cfr. nota informativa del 31.10.2023); percepisce l'assegno unico per i minori;
non è proprietaria di immobili essendo stata venduta la casa familiare mentre il resistente da maggio
2020 lavora come pizzaiolo presso la società Power lunch s.a.s., con una retribuzione mensile pari a circa 813,00/866,00 euro mensili al netto (cfr. buste paga luglio/ottobre 2023; risultano redditi di €
5.304,75 per l'anno 2020; € 2.210,20 per l'anno 2021; € 551 per l'anno 2022, CUD in atti); è proprietario di un' auto immatricolata nel 2000 ed acquistata nel 2023 (cfr. autodichiarazione in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni, tenuto conto che non risulta provato né dedotto alcun miglioramento delle condizioni economiche del rispetto all'epoca della separazione (2021), CP_1 il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento deli figli, la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento,00) -ossia 200,00 ciascuno- da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Nulla a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda.
Sull' assegnazione della casa familiare.
Nulla va disposto in ordine all'assegnazione della casa familiare, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Risulta per tabulas che l'immobile, adibito a casa familiare, è stato alienato a terzi, con accollo del
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mutuo ipotecario (cfr. atto di compravendita per notar del 21.11.2023 repertorio Persona_3
n. 13481 raccolta n. 10351, in atti).
Sulle ulteriori domande.
Le domande avanzate in tale sede non sono ammissibili.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, “l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36
c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di
Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda di restituzione con quella di divorzio è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Ne consegue che è inammissibile la domanda volta alla restituzione dell'autovettura -modello EL
IV- avanzata dalla ricorrente in tale sede;
in ogni caso il predetto veicolo, nella disponibilità della ricorrente, è stato venduto a terzi, come dichiarato dal resistente (cfr. comparsa conclusionale di parte resistente).
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia sussistono ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
I compensi spettanti ai difensori delle parti -ammesse in via provvisoria al Patrocinio a Spese dello
Stato rispettivamente giusta delibera dell'8.3.2022 prot. n. 211/22 e del 9.3.2023 prot. 353/23- saranno liquidati all'esito del deposito dell'istanza di liquidazione corredata dalla relativa documentazione.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Giugliano in Campania l'8/9/2014 (atto n. 157, parte II, Serie A, Reg.
Atti di Matrimonio dell'anno 2014) tra (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]); CP_1
b) Conferma l'affidamento dei figli minori (nata a [...] il [...]) e (nato a Per_1 Per_2
Napoli il 4.5.2018) ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con diritto di visita del padre secondo le modalità indicate da intendersi trascritte;
c) I genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di
ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune; le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo; le parti devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai figli, secondo quanto previsto dall'art 337 ter c.c.;
d) nulla dispone sulla casa familiare difettando i presupposti ex art. 337 sexies c.c.;
e) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1 cinque di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 per il mantenimento dei figli minori Per_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) oltre il 50%, delle spese Per_2
mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
f) dichiara inammissibili le ulteriori domande la ex art. 40 c.p.c.:
g) nulla si stabilisce a titolo di assegno divorzile in assenza di domanda;
h) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIUGLIANO IN CAMPANIA (atto n. 157, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2014) per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
i) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
8 R.G. n. 4444/2022
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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