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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della d.ssa Francescaromana Pu- glisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 2813/2018 R.G. vertente tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
studio dell'avv. GRASSO GIUSEPPE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori e
1. p.i. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MOLINA VINCENT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
2. nato in [...], il [...], c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3
dell'avv. Nunzio Garufi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 3. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
dell'avv. Anna De Luca che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: Proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio il CP_1 Parte_1 Parte_2
e . Deducevano di essere proprietari di
[...] Parte_3 Parte_4
un appartamento sito in vicolo dei Sajalori n. 6, piano I, so- Parte_2
vrastante il locale commerciale di proprietà della convenuta, . Parte_4
In detto locale, il convenuto apriva un'attività commerciale Parte_3
di ristorazione etnica che, nella ricostruzione attorea, non rispettava le pre- scrizioni normative per le esalazioni e nello specifico l'art. 32 del regolamen- to edilizio del Comune di Effettuate su richiesta dei coniugi Parte_2
attori una serie di ispezioni, veniva accertato che, nonostante l'installazione del sistema di aspirazione e filtraggio, le esalazioni perdurassero. Lamenta- vano che il nonostante il sollecito delle autorità locali, non si pre- Pt_2
murava di far cessare le turbative. Chiedevano accertarsi la violazione delle distanze di legge e regolamentari ex art. 890 c.c. e art. 32 del regolamento comunale edilizio;
chiedevano la condanna della proprietaria dell'immobile e del conduttore alla riduzione in pristino dei luoghi, nonché l'inibizione dell'attività di quest'ultimo; chiedevano che fosse accertata l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio per le insegne commerciali e, per l'effetto, che la proprietaria e il conduttore fossero condannati alla rimozione;
che, fos-
2 se accertato il contenuto del giudizio cautelare e per l'effetto che Pt_3
il fossero condannati al risarcimento del
[...] Parte_2
danno patrimoniale nella misura pari ad euro 25.000,00 e non patrimoniale per un importo pari ad euro 77.010,00 in favore di ed euro CP_1
79.455,00 in favore di Parte_1
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente Parte_2
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non- ché il proprio difetto di legittimazione passiva. Invero deduceva che il Co- mune non poteva considerarsi concorrente nella realizzazione del fatto dan- noso e che, anzi, aveva fatto effettuare molteplici sopralluoghi, il cui esito aveva mostrato una sostanziale conformità dell'attività alle norme vigenti.
Rilevava altresì che nel procedimento cautelare instaurato dagli attori, il Tri- bunale aveva specificato come il sistema dell'attività non fosse inappropriato ma solo carente di manutenzione e che, pertanto, non si era rivelata necessa- ria la chiusura del locale. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attrici.
Si costituiva in giudizio il quale rilevava di aver adottato tut- Parte_3
te le precauzioni necessarie per impedire pregiudizio ai terzi e, in seguito al controllo dell' di essersi adeguato alle richieste dei tecnici CP_2
installando una centralina di filtrazione e deodorizzazione aria. I residui, per- tanto, non potevano considerarsi eccedenti la soglia della normale tollerabili- tà, ciò anche in considerazione della prevalenza di cibi freddi, ad eccezione del solo kebab, che venivano venduti all'interno dell'attività. In merito all'alterazione del decoro architettonico dovuta all'installazione dell'insegna, rilevava che l'edificio non fosse particolarmente pregiato o antico e che, dun- que, trattandosi di un'insegna simile alle altre già installate, non fosse confi-
3 gurabile alcun pregiudizio all'estetica del palazzo o alla sua stabilità o sicu- rezza. In merito al risarcimento del danno, rilevava che gli attori non avevano mai provato – neppure in sede di cautelare – i danni susseguenti alle immis- sioni, soprattutto dei c.d. danni non patrimoniali, in quanto gli attori trascor- revano solo poche settimane l'anno nell'appartamento oggetto di causa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande, previo accertamento dell'insussistenza delle violazioni dedotte da parte attrice.
Si costituiva in giudizio , proprietaria dell'immobile concesso Parte_4
in locazione a la quale eccepiva preliminarmente la propria Parte_3
carenza di legittimazione passiva in quanto il danno era stato causato dal conduttore nell'esercizio della sua attività; rispetto alla violazione dell'art. 32 del regolamento edilizio rilevava che, in primo luogo, dagli accertamenti ef- fettuati era sempre emersa la regolarità delle immissioni e, in secondo luogo, che la stessa non era in ogni caso responsabile trattandosi di accessori e parti del bene locato. Rappresentava altresì che le dimensioni dell'insegna fossero modeste e non certamente lesive del decoro architettonico;
chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree nonché la condanna dei coniugi
[...]
per lite temeraria. CP_3
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 28 maggio 2021 venivano escussi per parte attrice e Con ordinanza del Parte_5 Parte_6
16 novembre 2021, il g.i. rilevava la cessazione dell'attività del convenuto e conferiva mandato al c.t.u. stante la permanenza sui luoghi degli sfiati della cappa e del cartellone sulla facciata dell'edificio. Con provvedimento del 4 maggio 2023, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che però non veniva accettata dalle parti. All'esito delle no-
4 te scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 depositate dalle par- ti, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Invero, come noto, ai sensi dell'art. 7
c.p.a. sono devolute alla competenza del giudice amministrativo “le
contro
- versie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” nonché “le
contro
- versie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministra- zioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di inte- ressi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”. Tuttavia, come chiarito dalle SS. UN. n. 4848/2013 “rien- tra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere
l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni, in quanto la parte agisce a tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni stesse, senza investi- re alcun provvedimento amministrativo”. Peraltro, è stato affermato dalla giurisprudenza che nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del dirit- to alla salute (come la presente) garantito primariamente dall'art. 32 Cost., la
P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione sogget- tiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (conf. Cass. S.U. Ord. 8-3-2006 n. 4908). Ne consegue che effettivamente la presente controversia rientra tra quelle avente natura
5 meramente risarcitoria in seguito ai danni subiti da persone per effetto di im- missioni, con le conseguenti ricadute sotto il profilo della giurisdizione.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata cessata la materia del con- tendere in ordine alla domanda di cessazione delle immissioni di cui al n. 3 dell'atto di citazione, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di Li- meme Kamel e conseguente chiusura dell'attività di ristorazione.
Nel merito, in ordine alla domanda di rimozione dell'insegna questa deve es- sere respinta per le ragioni che seguono.
In assenza di ostacoli derivanti dal regolamento condominiale o dal contratto di locazione, non configura abuso della cosa comune l'apposizione – da parte del conduttore o della proprietaria – di insegne atte a pubbliciz- Pt_3 Pt_4
zare l'attività commerciale svolta nell'immobile locato, effettuata tra l'altro su una parte di proprietà esclusiva. È, infatti, evidente dalla documentazione fotografica che l'insegna non insiste su una zona condominiale quanto piutto- sto sulla cornice della porta d'ingresso della bottega di proprietà privata. Non solo, non merita accoglimento neppure il rilievo volto a sottolineare la com- promissione del decoro architettonico dell'edificio. Secondo l'art. 1120 c.c., ultimo comma, possono essere vietate le innovazioni potenzialmente idonee ad arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato che ne al- terino il decoro architettonico. Si intende per decoro l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità. Perché possa integrarsi una menomazione del decoro architettonico, tuttavia, deve essere accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio che, nel caso in esame, non si rinviene (Cass. civ., sez. II, n. 25790/2020).
6 La domanda volta ad ottenere la rimozione dello sfiato della cappa dell'immobile deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come emerso dalla relazione del c.t.u. “l'oggetto della lite si trova nella fac- ciata prospiciente la via Naxos, al momento dei sopralluoghi presenta: una
Tubazione di aereazione di 35 cm per lato con terminale in acciaio inox, po- sto ad un'altezza di 2.56 metri da terra e ad 0,82 metri dal terrazzo dei ricor- renti” (p. 10, relazione del c.t.u.). Tuttavia, come spiega il c.t.u., nel caso di specie non può trattarsi di canna fumaria in quanto la tubazione di aereazione non è collegata con nessun elettrodomestico e, dunque, non è applicabile al caso in esame l'art. 32 del Regolamento edilizio del Comune di Giardini Na- xos. La collocazione, pertanto, non è in contrasto con l'art. 890 c.c. che rinvia ai regolamenti locali per l'individuazione della distanza della fonte delle im- missioni, tra l'altro cessate nel 2018, al fondo del vicino.
La domanda di risarcimento del danno da immissioni deve essere accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. perché possa risarcirsi il danno occorre che questo sia ingiusto e l'atto illegittimo, e il problema dei rapporti di vicinato consiste appunto nella determinazione del criterio in base al quale l'atto di esercizio del diritto di proprietà possa considerarsi legittimo, in quanto contenuto nei limiti consentiti dalla legge, ovvero illegittimo, in quanto eccedente tali limi- ti. Difatti, il vicino può chiedere, oltre alla cessazione, anche il risarcimento dei danni: non c'è dubbio che, essendo l'atto del conduttore illegittimo, il vi- cino possa chiedere il risarcimento in base alle regole generali della colpa aquiliana, provando la colpa dell'autore del danno. In realtà, però, indipen- dentemente dall'applicazione delle disposizioni sulla colpa aquiliana, la re-
7 sponsabilità del confinante che ecceda i limiti legali nell'esercizio del diritto di proprietà è di natura oggettiva, perché non riguarda direttamente ed esclu- sivamente i rapporti personali tra i vari soggetti, ma mira a proteggere imme- diatamente il diritto di proprietà, e solo mediatamente, di riflesso, la persona del proprietario o di coloro che da lui derivanti diritti di godimento dalla co- sa, o con lui partecipano a tale godimento.
Le immissioni intollerabili ledono il diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare, di cui all'art. 8 Cedu, e per conseguenza va riconosciuto un consi- stente risarcimento del danno provocato, da determinarsi in via equitativa, in relazione alla perduranza nel tempo della turbativa (Cass. civ. n.
11930/2022).
Nel caso in esame, dalle risultanze testimoniali è possibile constatare che le immissioni dall'anno 2015 al 2018, anno di cessazione dell'attività di ristora-
[... zione fossero ben oltre la soglia della normale tollerabilità. Infatti, la teste ha riferito che le era capitato di sentire forti odori maleodoranti pro- Tes_1
venienti dall'attività e che dalla terrazza degli attori si percepivano odori così penetranti da costringere la comitiva di amici a trasferirsi dentro l'immobile e a chiudere le finestre. La teste invece, aveva riferito che gli attori Parte_5
non si erano più recati nell'immobile soprastante l'attività commerciale sin dal 2014. Detta collocazione temporale, tuttavia, appare contrastante con quanto riferito dalla la quale ha riportato un episodio in cui la stes- Pt_6
sa teste era presente nell'agosto 2014; pertanto, è da ritenere che gli attori non abbiano più abitato l'immobile solo a partire dall'estate 2015. Quando venga, come nel caso in esame, accertata l'intollerabilità delle immissioni,
l'esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino ha diritto ad ottenere il
8 risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 (Cass. civ. 26715/2020, conf.
Cass. civ. n. 2864/2016), giacché, accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, il danno da immissioni sarà calcolato senza contempe- rare alcun altro interesse contrastante, venendo in considerazione unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi. Ad essere obbligato al pagamento è esclusivamente colui il quale ha posto in essere la condotta illegittima, ovvero il titolare dell'attività commerciale in quanto responsabile delle immissioni nocive e non anche il cui non è Parte_2
imputabile alcuna attività lesiva del diritto di proprietà degli odierni attori e nei cui confronti, rispetto a questa domanda, va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Il risarcimento per equivalente è dato dalla differenza tra il valore del bene integro e il valore del bene leso e, nel caso di specie, questo decidente ritiene di dover procedere, ai fini della quantificazione, coerentemente con la valuta- zione effettuata dal c.t.u., per un valore locativo annuo pari ad euro 7.300,00 assumendo tale valore come parametro del bene integro, cui va sottratta, in ragione della fruibilità temporaneamente ridotta, una percentuale pari al 50% del valore, ovvero una percentuale medio-alta, avuto riguardo alla concreta compromissione subita del pieno godimento del bene, moltiplicato per il nu- mero di anni in cui le immissioni si sono verificate, ovverosia dal 2015 al
2018.
Alla stregua di detti criteri, la somma dovuta da agli attori a Parte_3
titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rispetto al deprezzamento subi- to dall'immobile, può quantificarsi in euro 14.400,00 sulla quale sono dovuti gli interessi legali in misura pari ad euro 1.582,58.
9 La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere accolta nei limiti che seguono.
In sede di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini sono pregiudizi che, pur non risultando integrato un danno biologico, risultano comunque apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. civ. n. 20927/2015). Come già evidenziato, alla luce delle deposizioni testimoniali, nonché dalla documentazione medica versata in atti, risulta evidente che gli attori negli anni 2013-2014 hanno subi- to significative pressioni psico-fisiche dovute al non pacifico godimento di un immobile che avrebbe dovuto essere, in quanto luogo di vacanza, luogo di ri- storo e che, invece, li ha condotti in un complesso percorso psicoterapico e psicofarmacologico;
a ciò si aggiunge che gli stessi, proprio per cercare di al- leviare il disagio psichico, hanno smesso di fruire del proprio immobile e ciò ha invece causato un senso di impotenza e frustrazione che ha significativa- mente compromesso i loro rapporti sociali che in passato costituivano uno degli aspetti più gratificanti della loro esistenza. La giurisprudenza, tra l'altro, di recente, ha ribadito come il danno da immissioni olfattive e sonore determina un danno biologico risarcibile di per sé che non richiede una speci- fica prova documentale, in quanto qualificato come danno al normale svol- gimento della vita personale, familiare e relazionale (Cass. civ. ord. n.
20096/2023). Il danno può, pertanto, essere provato anche tramite presunzio- ni che dimostrino il peggioramento delle proprie condizioni di vita e delle abitudini quotidiane. Questa prova, in via documentale e testimoniale, può
10 dirsi raggiunta e, pertanto, deve essere condannato al risar- Parte_3
cimento del danno non patrimoniale nei confronti degli attori. L'importo do- vuto, calcolato in via equitativa alla stregua dei criteri elaborati dalla giuri- sprudenza e tenuto conto dell'età degli attori e delle limitazioni subite, può essere quantificato in una cifra pari ad euro 3.500,00 quale importo dovuto al ed euro 3.500,00 quale importo dovuto alla . CP_1 Pt_1
Anche in questo caso deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passi- va del di Infatti, il risarcimento del danno non pa- Pt_2 Parte_2
trimoniale dovuto alla lesione di un interesse legittimo pretensivo è subordi- nato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza di un agire illegittimo della Pubblica Amministrazione competente. Nel caso in esame, invero, non può dirsi raggiunta la prova in ordine ad una illegittimi- tà o illiceità del comportamento del che abbia Parte_2
contribuito in concorso con l'attività commerciale del alla Parte_3
generazione dello stato depressivo – ansioso nei coniugi . Persona_1
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per la Parte_4
condanna di parte attrice per lite temeraria deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, non si rinviene che la condotta proces- suale tenuta da parte attrice abbia integrato mala fede o colpa grave, stante, tra l'altro il parziale accoglimento della domanda che ne dimostra la fonda-
11 tezza. Infatti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico (agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011).
Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il convenuto Parte_3
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00 secondo il decisum, valori minimi stante la mo- desta complessità delle questioni trattate. Rispetto ai rapporti processuali tra parte attrice, il Comune di e , in considerazione Parte_2 Parte_4
della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano ragioni tali da giustificarne la compensazione, ponendo le spese di ctu a carico di tutte le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 2813/2018 R.G., così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda n. 3 dell'atto di citazione;
2. Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto condanna al pagamento nei confronti degli Parte_3
attori di una somma pari ad euro 14.400,00 sulla quale sono dovuti gli interessi legali in misura pari ad euro 1.582,58;
12 3. Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna al pagamento di euro 3.500,00 Parte_3
nei confronti di e di euro 3.500,00 nei confronti di CP_1 [...]
; CP_4
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite nei con- Parte_3
fronti di parte attrice che liquida in euro 786,00 per esborsi, ed euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed i.v.a e c.p.a. come per legge;
6. Compensa le altre spese di lite, ponendo a carico di tutte le parti in so- lido le spese di c.t.u.
Messina, 16/07/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona della d.ssa Francescaromana Pu- glisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. civ. iscritto al n. 2813/2018 R.G. vertente tra
1. , nato in [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
; C.F._1
2. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_1
, entrambi elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
studio dell'avv. GRASSO GIUSEPPE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
attori e
1. p.i. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MOLINA VINCENT che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
2. nato in [...], il [...], c.f. Parte_3
, elettivamente domiciliato presso lo studio CodiceFiscale_3
dell'avv. Nunzio Garufi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1 3. , nata in [...] il [...], c.f. Parte_4
, elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._4
dell'avv. Anna De Luca che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuto avente ad oggetto: Proprietà
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio il CP_1 Parte_1 Parte_2
e . Deducevano di essere proprietari di
[...] Parte_3 Parte_4
un appartamento sito in vicolo dei Sajalori n. 6, piano I, so- Parte_2
vrastante il locale commerciale di proprietà della convenuta, . Parte_4
In detto locale, il convenuto apriva un'attività commerciale Parte_3
di ristorazione etnica che, nella ricostruzione attorea, non rispettava le pre- scrizioni normative per le esalazioni e nello specifico l'art. 32 del regolamen- to edilizio del Comune di Effettuate su richiesta dei coniugi Parte_2
attori una serie di ispezioni, veniva accertato che, nonostante l'installazione del sistema di aspirazione e filtraggio, le esalazioni perdurassero. Lamenta- vano che il nonostante il sollecito delle autorità locali, non si pre- Pt_2
murava di far cessare le turbative. Chiedevano accertarsi la violazione delle distanze di legge e regolamentari ex art. 890 c.c. e art. 32 del regolamento comunale edilizio;
chiedevano la condanna della proprietaria dell'immobile e del conduttore alla riduzione in pristino dei luoghi, nonché l'inibizione dell'attività di quest'ultimo; chiedevano che fosse accertata l'alterazione del decoro architettonico dell'edificio per le insegne commerciali e, per l'effetto, che la proprietaria e il conduttore fossero condannati alla rimozione;
che, fos-
2 se accertato il contenuto del giudizio cautelare e per l'effetto che Pt_3
il fossero condannati al risarcimento del
[...] Parte_2
danno patrimoniale nella misura pari ad euro 25.000,00 e non patrimoniale per un importo pari ad euro 77.010,00 in favore di ed euro CP_1
79.455,00 in favore di Parte_1
Si costituiva in giudizio il che preliminarmente Parte_2
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, non- ché il proprio difetto di legittimazione passiva. Invero deduceva che il Co- mune non poteva considerarsi concorrente nella realizzazione del fatto dan- noso e che, anzi, aveva fatto effettuare molteplici sopralluoghi, il cui esito aveva mostrato una sostanziale conformità dell'attività alle norme vigenti.
Rilevava altresì che nel procedimento cautelare instaurato dagli attori, il Tri- bunale aveva specificato come il sistema dell'attività non fosse inappropriato ma solo carente di manutenzione e che, pertanto, non si era rivelata necessa- ria la chiusura del locale. Concludeva per il rigetto di tutte le domande attrici.
Si costituiva in giudizio il quale rilevava di aver adottato tut- Parte_3
te le precauzioni necessarie per impedire pregiudizio ai terzi e, in seguito al controllo dell' di essersi adeguato alle richieste dei tecnici CP_2
installando una centralina di filtrazione e deodorizzazione aria. I residui, per- tanto, non potevano considerarsi eccedenti la soglia della normale tollerabili- tà, ciò anche in considerazione della prevalenza di cibi freddi, ad eccezione del solo kebab, che venivano venduti all'interno dell'attività. In merito all'alterazione del decoro architettonico dovuta all'installazione dell'insegna, rilevava che l'edificio non fosse particolarmente pregiato o antico e che, dun- que, trattandosi di un'insegna simile alle altre già installate, non fosse confi-
3 gurabile alcun pregiudizio all'estetica del palazzo o alla sua stabilità o sicu- rezza. In merito al risarcimento del danno, rilevava che gli attori non avevano mai provato – neppure in sede di cautelare – i danni susseguenti alle immis- sioni, soprattutto dei c.d. danni non patrimoniali, in quanto gli attori trascor- revano solo poche settimane l'anno nell'appartamento oggetto di causa.
Chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande, previo accertamento dell'insussistenza delle violazioni dedotte da parte attrice.
Si costituiva in giudizio , proprietaria dell'immobile concesso Parte_4
in locazione a la quale eccepiva preliminarmente la propria Parte_3
carenza di legittimazione passiva in quanto il danno era stato causato dal conduttore nell'esercizio della sua attività; rispetto alla violazione dell'art. 32 del regolamento edilizio rilevava che, in primo luogo, dagli accertamenti ef- fettuati era sempre emersa la regolarità delle immissioni e, in secondo luogo, che la stessa non era in ogni caso responsabile trattandosi di accessori e parti del bene locato. Rappresentava altresì che le dimensioni dell'insegna fossero modeste e non certamente lesive del decoro architettonico;
chiedeva, quindi, il rigetto di tutte le domande attoree nonché la condanna dei coniugi
[...]
per lite temeraria. CP_3
Ammessi i mezzi istruttori, all'udienza del 28 maggio 2021 venivano escussi per parte attrice e Con ordinanza del Parte_5 Parte_6
16 novembre 2021, il g.i. rilevava la cessazione dell'attività del convenuto e conferiva mandato al c.t.u. stante la permanenza sui luoghi degli sfiati della cappa e del cartellone sulla facciata dell'edificio. Con provvedimento del 4 maggio 2023, il giudice sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che però non veniva accettata dalle parti. All'esito delle no-
4 te scritte in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 depositate dalle par- ti, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Invero, come noto, ai sensi dell'art. 7
c.p.a. sono devolute alla competenza del giudice amministrativo “le
contro
- versie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni” nonché “le
contro
- versie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministra- zioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di inte- ressi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma”. Tuttavia, come chiarito dalle SS. UN. n. 4848/2013 “rien- tra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda diretta ad ottenere
l'esecuzione di opere idonee ad eliminare le immissioni, in quanto la parte agisce a tutela dei diritti soggettivi lesi dalle immissioni stesse, senza investi- re alcun provvedimento amministrativo”. Peraltro, è stato affermato dalla giurisprudenza che nelle controversie che hanno ad oggetto la tutela del dirit- to alla salute (come la presente) garantito primariamente dall'art. 32 Cost., la
P.A. è priva di alcun potere di affievolimento della relativa posizione sogget- tiva, sicché la domanda di risarcimento del danno proposta dai privati nei confronti della medesima o dei suoi concessionari è devoluta alla cognizione del giudice ordinario (conf. Cass. S.U. Ord. 8-3-2006 n. 4908). Ne consegue che effettivamente la presente controversia rientra tra quelle avente natura
5 meramente risarcitoria in seguito ai danni subiti da persone per effetto di im- missioni, con le conseguenti ricadute sotto il profilo della giurisdizione.
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata cessata la materia del con- tendere in ordine alla domanda di cessazione delle immissioni di cui al n. 3 dell'atto di citazione, stante l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte di Li- meme Kamel e conseguente chiusura dell'attività di ristorazione.
Nel merito, in ordine alla domanda di rimozione dell'insegna questa deve es- sere respinta per le ragioni che seguono.
In assenza di ostacoli derivanti dal regolamento condominiale o dal contratto di locazione, non configura abuso della cosa comune l'apposizione – da parte del conduttore o della proprietaria – di insegne atte a pubbliciz- Pt_3 Pt_4
zare l'attività commerciale svolta nell'immobile locato, effettuata tra l'altro su una parte di proprietà esclusiva. È, infatti, evidente dalla documentazione fotografica che l'insegna non insiste su una zona condominiale quanto piutto- sto sulla cornice della porta d'ingresso della bottega di proprietà privata. Non solo, non merita accoglimento neppure il rilievo volto a sottolineare la com- promissione del decoro architettonico dell'edificio. Secondo l'art. 1120 c.c., ultimo comma, possono essere vietate le innovazioni potenzialmente idonee ad arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato che ne al- terino il decoro architettonico. Si intende per decoro l'insieme armonico delle linee architettoniche e delle strutture ornamentali dell'edificio condominiale, idonee a conferire al fabbricato una propria identità. Perché possa integrarsi una menomazione del decoro architettonico, tuttavia, deve essere accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio che, nel caso in esame, non si rinviene (Cass. civ., sez. II, n. 25790/2020).
6 La domanda volta ad ottenere la rimozione dello sfiato della cappa dell'immobile deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
Come emerso dalla relazione del c.t.u. “l'oggetto della lite si trova nella fac- ciata prospiciente la via Naxos, al momento dei sopralluoghi presenta: una
Tubazione di aereazione di 35 cm per lato con terminale in acciaio inox, po- sto ad un'altezza di 2.56 metri da terra e ad 0,82 metri dal terrazzo dei ricor- renti” (p. 10, relazione del c.t.u.). Tuttavia, come spiega il c.t.u., nel caso di specie non può trattarsi di canna fumaria in quanto la tubazione di aereazione non è collegata con nessun elettrodomestico e, dunque, non è applicabile al caso in esame l'art. 32 del Regolamento edilizio del Comune di Giardini Na- xos. La collocazione, pertanto, non è in contrasto con l'art. 890 c.c. che rinvia ai regolamenti locali per l'individuazione della distanza della fonte delle im- missioni, tra l'altro cessate nel 2018, al fondo del vicino.
La domanda di risarcimento del danno da immissioni deve essere accolta nei limiti che seguono.
Ai sensi dell'art. 2043 c.c. perché possa risarcirsi il danno occorre che questo sia ingiusto e l'atto illegittimo, e il problema dei rapporti di vicinato consiste appunto nella determinazione del criterio in base al quale l'atto di esercizio del diritto di proprietà possa considerarsi legittimo, in quanto contenuto nei limiti consentiti dalla legge, ovvero illegittimo, in quanto eccedente tali limi- ti. Difatti, il vicino può chiedere, oltre alla cessazione, anche il risarcimento dei danni: non c'è dubbio che, essendo l'atto del conduttore illegittimo, il vi- cino possa chiedere il risarcimento in base alle regole generali della colpa aquiliana, provando la colpa dell'autore del danno. In realtà, però, indipen- dentemente dall'applicazione delle disposizioni sulla colpa aquiliana, la re-
7 sponsabilità del confinante che ecceda i limiti legali nell'esercizio del diritto di proprietà è di natura oggettiva, perché non riguarda direttamente ed esclu- sivamente i rapporti personali tra i vari soggetti, ma mira a proteggere imme- diatamente il diritto di proprietà, e solo mediatamente, di riflesso, la persona del proprietario o di coloro che da lui derivanti diritti di godimento dalla co- sa, o con lui partecipano a tale godimento.
Le immissioni intollerabili ledono il diritto al rispetto della vita privata e fa- miliare, di cui all'art. 8 Cedu, e per conseguenza va riconosciuto un consi- stente risarcimento del danno provocato, da determinarsi in via equitativa, in relazione alla perduranza nel tempo della turbativa (Cass. civ. n.
11930/2022).
Nel caso in esame, dalle risultanze testimoniali è possibile constatare che le immissioni dall'anno 2015 al 2018, anno di cessazione dell'attività di ristora-
[... zione fossero ben oltre la soglia della normale tollerabilità. Infatti, la teste ha riferito che le era capitato di sentire forti odori maleodoranti pro- Tes_1
venienti dall'attività e che dalla terrazza degli attori si percepivano odori così penetranti da costringere la comitiva di amici a trasferirsi dentro l'immobile e a chiudere le finestre. La teste invece, aveva riferito che gli attori Parte_5
non si erano più recati nell'immobile soprastante l'attività commerciale sin dal 2014. Detta collocazione temporale, tuttavia, appare contrastante con quanto riferito dalla la quale ha riportato un episodio in cui la stes- Pt_6
sa teste era presente nell'agosto 2014; pertanto, è da ritenere che gli attori non abbiano più abitato l'immobile solo a partire dall'estate 2015. Quando venga, come nel caso in esame, accertata l'intollerabilità delle immissioni,
l'esistenza del danno è in re ipsa e, pertanto, il vicino ha diritto ad ottenere il
8 risarcimento del danno a norma dell'art. 2043 (Cass. civ. 26715/2020, conf.
Cass. civ. n. 2864/2016), giacché, accertato il superamento della soglia di normale tollerabilità, il danno da immissioni sarà calcolato senza contempe- rare alcun altro interesse contrastante, venendo in considerazione unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi. Ad essere obbligato al pagamento è esclusivamente colui il quale ha posto in essere la condotta illegittima, ovvero il titolare dell'attività commerciale in quanto responsabile delle immissioni nocive e non anche il cui non è Parte_2
imputabile alcuna attività lesiva del diritto di proprietà degli odierni attori e nei cui confronti, rispetto a questa domanda, va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva.
Il risarcimento per equivalente è dato dalla differenza tra il valore del bene integro e il valore del bene leso e, nel caso di specie, questo decidente ritiene di dover procedere, ai fini della quantificazione, coerentemente con la valuta- zione effettuata dal c.t.u., per un valore locativo annuo pari ad euro 7.300,00 assumendo tale valore come parametro del bene integro, cui va sottratta, in ragione della fruibilità temporaneamente ridotta, una percentuale pari al 50% del valore, ovvero una percentuale medio-alta, avuto riguardo alla concreta compromissione subita del pieno godimento del bene, moltiplicato per il nu- mero di anni in cui le immissioni si sono verificate, ovverosia dal 2015 al
2018.
Alla stregua di detti criteri, la somma dovuta da agli attori a Parte_3
titolo di risarcimento del danno patrimoniale, rispetto al deprezzamento subi- to dall'immobile, può quantificarsi in euro 14.400,00 sulla quale sono dovuti gli interessi legali in misura pari ad euro 1.582,58.
9 La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere accolta nei limiti che seguono.
In sede di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini sono pregiudizi che, pur non risultando integrato un danno biologico, risultano comunque apprezzabili in termini di danno non patrimoniale (Cass. civ. n. 20927/2015). Come già evidenziato, alla luce delle deposizioni testimoniali, nonché dalla documentazione medica versata in atti, risulta evidente che gli attori negli anni 2013-2014 hanno subi- to significative pressioni psico-fisiche dovute al non pacifico godimento di un immobile che avrebbe dovuto essere, in quanto luogo di vacanza, luogo di ri- storo e che, invece, li ha condotti in un complesso percorso psicoterapico e psicofarmacologico;
a ciò si aggiunge che gli stessi, proprio per cercare di al- leviare il disagio psichico, hanno smesso di fruire del proprio immobile e ciò ha invece causato un senso di impotenza e frustrazione che ha significativa- mente compromesso i loro rapporti sociali che in passato costituivano uno degli aspetti più gratificanti della loro esistenza. La giurisprudenza, tra l'altro, di recente, ha ribadito come il danno da immissioni olfattive e sonore determina un danno biologico risarcibile di per sé che non richiede una speci- fica prova documentale, in quanto qualificato come danno al normale svol- gimento della vita personale, familiare e relazionale (Cass. civ. ord. n.
20096/2023). Il danno può, pertanto, essere provato anche tramite presunzio- ni che dimostrino il peggioramento delle proprie condizioni di vita e delle abitudini quotidiane. Questa prova, in via documentale e testimoniale, può
10 dirsi raggiunta e, pertanto, deve essere condannato al risar- Parte_3
cimento del danno non patrimoniale nei confronti degli attori. L'importo do- vuto, calcolato in via equitativa alla stregua dei criteri elaborati dalla giuri- sprudenza e tenuto conto dell'età degli attori e delle limitazioni subite, può essere quantificato in una cifra pari ad euro 3.500,00 quale importo dovuto al ed euro 3.500,00 quale importo dovuto alla . CP_1 Pt_1
Anche in questo caso deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passi- va del di Infatti, il risarcimento del danno non pa- Pt_2 Parte_2
trimoniale dovuto alla lesione di un interesse legittimo pretensivo è subordi- nato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza di un agire illegittimo della Pubblica Amministrazione competente. Nel caso in esame, invero, non può dirsi raggiunta la prova in ordine ad una illegittimi- tà o illiceità del comportamento del che abbia Parte_2
contribuito in concorso con l'attività commerciale del alla Parte_3
generazione dello stato depressivo – ansioso nei coniugi . Persona_1
La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per la Parte_4
condanna di parte attrice per lite temeraria deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
L'istituto della responsabilità processuale aggravata tutela l'interesse della parte - distinto dalla situazione giuridica sostanziale azionata in jus - a non subire pregiudizi per effetto dell'azione o della resistenza dolosa o colposa del contraddittore. Nel caso in esame, non si rinviene che la condotta proces- suale tenuta da parte attrice abbia integrato mala fede o colpa grave, stante, tra l'altro il parziale accoglimento della domanda che ne dimostra la fonda-
11 tezza. Infatti, l'art. 96 c.p.c. punisce un contegno illecito tenuto dalla parte soccombente con dolo o colpa grave descritto in modo volutamente ampio e generico (agire o resistere in giudizio), riferibile a tutte le possibili attività esplicabili in un processo. Nello specifico, la S.C. richiede, quale elemento psicologico caratterizzante il contegno illecito, la malafede o la colpa grave, intesa quale consapevolezza del proprio torto o nella consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto d'azione, che non è ravvisabile nel caso in esame (Cons. di Stato, sez. VI, n. 721/2011).
Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice e il convenuto Parte_3
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000,00 secondo il decisum, valori minimi stante la mo- desta complessità delle questioni trattate. Rispetto ai rapporti processuali tra parte attrice, il Comune di e , in considerazione Parte_2 Parte_4
della reciproca soccombenza, si ritiene sussistano ragioni tali da giustificarne la compensazione, ponendo le spese di ctu a carico di tutte le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del Giu- dice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. iscritto al n. 2813/2018 R.G., così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda n. 3 dell'atto di citazione;
2. Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e, per l'effetto condanna al pagamento nei confronti degli Parte_3
attori di una somma pari ad euro 14.400,00 sulla quale sono dovuti gli interessi legali in misura pari ad euro 1.582,58;
12 3. Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condanna al pagamento di euro 3.500,00 Parte_3
nei confronti di e di euro 3.500,00 nei confronti di CP_1 [...]
; CP_4
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna al pagamento delle spese di lite nei con- Parte_3
fronti di parte attrice che liquida in euro 786,00 per esborsi, ed euro
2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed i.v.a e c.p.a. come per legge;
6. Compensa le altre spese di lite, ponendo a carico di tutte le parti in so- lido le spese di c.t.u.
Messina, 16/07/2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Fran-
cesca Annunziata Di Pietro, quale funzionario addetto all'Ufficio del Processo,
presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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