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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/07/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
Nr. 212/2020 R.G. Trib.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/04/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANZONE GIUSEPPE (C.F.: - PEC: C.F._2
– Fax 0934.553257) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il proprio studio a IS Viale della Regione n. 30, come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IS (C.F.
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia, il quale dichiara P.IVA_2 di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_2
- convenuti –
E NEI CONFRONTI DI
- , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 tutti rappresentati dall'avv. CARÀ PIER MARIA;
- , rappresentato dall'avv. CANNATA GIORGIO;
Parte_2
- rappresentato dall'avv. ASARO ANTONIO;
CP_11
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 10/02/2020, ha esposto sul Parte_1 piano fattuale:
- di aver introdotto una procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G.Es.
216/2017) per conseguire in via coattiva il pagamento di crediti vantati nei confronti dell' di IS;
Controparte_12
- che il terzo pignorato (l' Organizzazione_1
) ha reso dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza di debiti nei
[...] confronti del debitore esecutato [doc. D];
1 - che, al fine di contestare tale dichiarazione, ha introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 549 cpc [doc. E];
- che per la trattazione del subprocedimento è stata fissata l'udienza del 30/10/2018 ma né il debitore esecutato né il terzo pignorato decisero di costituirsi;
- che, a questa udienza, ha provveduto a contestare la dichiarazione dell' , pervenuta a mezzo PEC in data 02/10/2018, con la quale veniva CP_1 riconosciuto un credito di soli € 29.941,73 [doc. H];
- che, con ordinanza del 06/12/2018, il G.E. ha accertato, alla luce delle prove CP_ documentali offerte in ordine alle somme dovute dall'Assessorato, un credito dell' rispetto al terzo pignorato pari ad € 358.481,88, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite e fissando per la prosecuzione del processo esecutivo l'udienza del giorno 11/02/2019 [doc. I];
- che l'ordinanza definitoria del subprocedimento è stata opposta dall'Assessorato ai sensi dell'art. 617 c. 2 cpc, con contestuale istanza di sospensione;
- che, nell'ambito di tale opposizione, il G.E. ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 549 cpc con provvedimento del 09/02/2019, assegnando il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
In forza delle circostanze sopra tratteggiate, sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:
a) il G.E., nel sospendere gli effetti dell'ordinanza ex 549 cpc, ha errato nel ritenere che la nota PEC trasmessa dall'Assessorato il 2.10.2018, configurasse un atto di costituzione in giudizio, viziato da un difetto di assistenza e quindi bisognevole di regolarizzazione ai sensi del 182 cpc;
invero, si è trattato di una mera dichiarazione integrativa, inidonea ad assumere la veste di atto processuale poiché:
▪ la stessa è stata inoltrata <esclusivamente al procuratore della creditrice nella sua casella pec e giammai …depositata direttamente dalla parte interessata>>;
▪ l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo determina l'apertura di un autonomo giudizio di cognizione, assoggettato alle ordine regole processuali;
▪ la circostanza che l'Assessorato abbia fatto valere elementi volti ad
<erodere il credito non vale certamente a renderla di per sé una memoria difensiva>>; infatti, il terzo, a fronte dell'avvenuta instaurazione del giudizio endo-esecutivo di cui all'art. 549 cpc, qualora intenda eccepire fatti estintivi anteriori al pignoramento, è tenuto a costituirsi nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina processuale, <non essendo sufficienti delle mere asserzioni nella dichiarazione stessa>>.
b) in ogni caso, ove si volesse considerare la nota dell'Assessorato come atto difensivo, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 182 cpc;
la norma richiamata riguarda fattispecie diverse da quella venuta in rilievo nella specie, in cui manca in radice un atto suscettibile di valere come costituzione in giudizio, sicché non possono sorgere problemi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
c) nel merito, l'accertamento contenuto nell'ordinanza ex 549 cpc in ordine all'ammontare del credito è fondato;
la creditrice procedente ha dato prova del rapporto da cui deriva il credito posto in esecuzione e ha prodotto <i titoli da cui risultano i crediti vantati dall'ente esecutato nei confronti dell' Parte_3
per un importo complessivo pari ad euro 358.481,88… In
[...]
2 particolare, come già osservato nella memoria di contestazione in ordine al predetto credito è emerso quanto segue. A) l' è creditrice della Controparte_13 Organizzazione_2
, delle seguenti Organizzazione_1 somme relative ad un parte dei progetti finanziati dall'
[...]
: Organizzazione_1
1) € 134.739,18 per somme residue del finanziamento approvato con DDS n 3078 del 4.06.2015 in favore dell' di IS (Doc. 1); Controparte_12
2) € 94.770,00 per somme residue del finanziamento approvato con DDS n 3082 del 4.06.2015 in favore di di IS (Doc. 2); Controparte_12
3) € 193.714,00 per saldo dovuto giusto DDS n 1973 del 21.03.2017 in favore di IS (Doc. 3); Controparte_13
4) € 99.030,97 per residuo attivo del pignoramento n 256/2016 R.G.E. del Tribunale di IS risultante dal D.D.S. di liquidazione n 6754 del 14.09.2017
(Doc. 4); CP_ 5) € 29.941,73 per credito di IS certificato dal D.D.G. n 7165 del 3.10.2017 (Doc. 5); Si rappresenta che la somma pari ad € 229.509,18, risultante dalla somma dei crediti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, trova altresì conferma nei successivi D.D.S n 886 (progetto CIP 2012.SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-557 – CUP G99J14002010001- III annualità) e D.D.S. n 887 (progetto CIP
2012. – CUP G99J14002000001 - III CodiceFiscale_3 annualità) emessi in data 22.03.2018 i quali certificano definitivamente e incontrovertibilmente la debenza delle somme ivi indicate da parte dell'Assessorato nei confronti di di IS (Docc nn 6 e 7) Controparte_12
[…] L' di IS risulta, altresì, creditore nei confronti Controparte_12 dell' di altre somme dovute per diversi progetti, Controparte_1 relativi al Piano Regionale dell'Offerta Formativa anno 2011, di cui si ha certezza che sono stati approvati dall'Assessorato Regionale di competenza, regolarmente avviati e completati… I progetti finanziati dall con DDG 2116 del Controparte_1
17 maggio 2011 e DDG 4907 del 22 dicembre 2011(Docc. 8, 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter) sono
i seguenti:
1) IF2011A0492 per complessive ore 3.000 e per € 406.650,00;
2) IF2011A0493 per complessive ore 1.200 e per € 162.000,00;
3) IF2011C0172 per complessive ore 400 e per € 53.200,00;
4) IF2011A0492a per complessive ore 750 e per € 102.000,00;
5) IF2011A0493a per complessive ore 600 e per € 183.000,00. Altri progetti finanziati con DDG 2079 del 31 maggio 2012 (Docc. 10 e 10 bis) sono i seguenti: 1) 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 per complessive ore 2.650 e per € 390.504,00; 2) 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 per complessive ore 3.000 e per € 442.080,00.
Altri progetti finanziati con DDG 4950 del 30 dicembre 2011 (Docc. 11 e 11 bis) sono i seguenti:
1) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 per complessive € 108.500,00;
2) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0376 per complessive € 122.600,00.
3 Altri progetti finanziati con DDG 5347 del 21 dicembre 2012 (Doc. 12 e 12 bis) sono i seguenti:
1) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 per complessive € 107.992,00;
2) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 per complessive € 122.600,00>>. Sono state dunque rassegnate le seguente conclusioni: <VOGLIA L' ILL.MO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese - in accoglimento del presente ricorso, dire e ritenere legittima e fondata l'ordinanza ex art 549 cpc del G.E. Dott.ssa Palamara emessa in data 06.12.2018 vuoi con riferimento alla mancanza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 182 cpc, vuoi con riferimento all'esistenza ed all'effettivo ammontare del credito vantato dall' nei confronti dell' di riferimento;
- CP_12 Organizzazione_3 conseguentemente dichiarare illegittima l'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. dott.ssa Insinga in data 07.12.2019 in quanto assolutamente viziata ed infondata, per tutte le argomentazioni sopra svolte;
- con vittoria di spese, compensi legali per il presente giudizio oltre a spese generali di studio ex D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge>>. L si è Controparte_14 costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, articolando le seguenti difese:
- in omaggio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che ha sospeso gli effetti del provvedimento ex art. 549 cpc ha fornito una corretta interpretazione della nota del 02.10.2018: la stessa non poteva essere considerata una mera integrazione di quanto dichiarato in precedenza, atteso che la procedura risultava ormai giunta nella fase dell'accertamento dell'obbligo del terzo e il suo contenuto recava
<riferimenti espressi a mandati di pagamento, decreti di chiusura progetti, procedure esecutive in corso antecedenti a quella per cui era causa, idonei ad integrare fatti estintivi del credito oggetto di accertamento>>;
- la nota del 02.10.2018 ha prodotto un mutamento alla fisionomia del giudizio ex
549 cpc;
la procedura endoesecutiva era stata attivata per superare la dichiarazione negativa resa in prima battuta dall'Assessorato, per cui l'oggetto del giudizio ex 549 cpc si è modificato allorquando l'Amministrazione ha riconosciuto parzialmente il proprio debito nei confronti dell' poiché tale nota è stata ritualmente prodotta in giudizio Pt_4 direttamente dalla ricorrente, il GE avrebbe dovuto invitare il creditore procedente <a dedurre sull'oggetto del giudizio come ridefinito dalla documentazione prodotta dal creditore>>;
- in ogni caso, riscontrato il carattere non rituale delle difese svolte dal terzo pignorato, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per sanare il vizio di assistenza ai sensi dell'art. 182 cpc;
- nel merito, dall'esame dei rapporti di dare e avere correlati ai vari progetti finanziati, risulta effettivamente un saldo a credito in favore di nonostante ciò, le CP_12 somme ancora dovute devono ritenersi del tutto indisponibili, data la presenza di numerose ordinanze di assegnazione, adottate in altre procedure esecutive, anteriori alla notifica del pignoramento per cui è causa;
l'ammontare delle somme assegnate (pari ad
€ 399.243,11) supera di gran lunga l'importo del credito azionato in via esecutiva per cui
<non può dirsi raggiunta la prova del fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, né accertata la sussistenza in capo all' di un credito residuo alla data di Controparte_15 notifica del pignoramento della . Parte_1
La causa è risultata matura per la decisione sulla base dei documenti offerti dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30/04/2024.
4 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. È utile sinteticamente rammentare che, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo pignorato, l'art. 549 cpc attribuisce alla parte procedente la possibilità di provocare, con istanza da rivolgere al giudice dell'esecuzione, l'apertura di un incidente endo-esecutivo, di carattere cognitorio, volto all'accertamento dell'obbligo del terzo.
Tale incidente è definito con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Questa ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso ed essa è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cpc. L'oggetto di questa successiva ed eventuale impugnazione investe il diritto sostanziale oggetto delle dichiarazione e delle successive contestazioni. L'iter del giudizio di opposizione è disciplinato dall'art. 618 cpc secondo cui il giudice dell'esecuzione <all'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà>>. Ebbene, il presente procedimento origina dalla scelta del creditore procedente di instaurare il giudizio di merito, per svolgere un accertamento a cognizione piena - rispetto alla fase sommaria - sulla sussistenza ed entità dell'obbligo del terzo (
[...]
). Organizzazione_1
3. Chiarito ciò, in via preliminare va affrontata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell' convenuto. CP_1
La difesa attorea evidenzia come la comparsa dell'Amministrazione sia stata depositata in giudizio il 25/05/2020, a fronte di una prima udienza calendarizzata per il giorno 28/05/2020, quindi oltre il termine libero dei dieci giorni prima ex art. 416 cpc. L'eccezione non può essere condivisa. È noto che la costituzione tardiva comporta, ai sensi dell'art. 416 c. 2 cpc, la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto. Il suddetto principio, però, non trova applicazione nel caso in cui l'udienza di discussione venga rinviata d'ufficio prima della data fissata e prima che l'udienza stessa si sia aperta. In tale ipotesi, va riscontrata una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, con conseguenza spostamento in avanti del termine per costituirsi in giudizio.
Siffatta opzione esegetica è accolta in seno alla giurisprudenza di legittimità. Può richiamarsi, innanzitutto, l'arresto delle Sezioni Unite n. 14288/2007 che ha condotto all'affermazione del seguente principio: <Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente
5 tenuta in sostituzione della prima>> (Sez. U, Sentenza n. 14288 del 20/06/2007 (Rv.
597383 - 01). L'indicazione nomofilattica è stata poi uniformemente seguita dalle successive pronunce intervenute sulla problematica, le quali hanno ribadito che <Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima>> (Sez. L, sent. n. 8684 del 29/04/2015 (Rv. 635119 - 01).
Nel caso in esame, la prima udienza è stata fissata ab origine il giorno 28/05/2020 e, successivamente, è stata rinviata d'ufficio al giorno 09/02/2021. Il rinvio d'ufficio è stato disposto fuori udienza, con provvedimento depositato in data 12/05/2020, prima della comparizione delle parti.
In questa situazione, il vaglio in ordine all'osservanza dei termini ex 416 cpc va riferito non all'udienza del 28/05/2020 bensì a quella del 09/02/2021. Ne deriva che l'Assessorato, costituitosi il 25/05/2020, non è incorso in alcuna decadenza e tanto la comparsa quanto la documentazione prodotta a supporto sono pienamente valutabili ai fini della decisione della lite.
4. Sempre in ottica preliminare, bisogna occuparsi della questione che coinvolge la dichiarazione resa dall'Assessorato, nella qualità di terzo pignorato, in seno alla nota del
02.10.2018 [doc. H ric.].
I profili controversi interessano:
- la natura giuridica di tale atto, se qualificabile come atto processuale o mera dichiarazione integrativa (di quella negativa rilasciata in prima battuta nel dicembre 2017);
- ove inquadrabile come memoria difensiva, la necessità di concedere un termine all'Assessorato, ai sensi dell'art. 182 cpc, per sanare il difetto di assistenza legato alla deduzione di circostanze difensive senza il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Le posizioni esegetiche sviluppate dalle parti possono così riassumersi:
- la ricorrente prospetta la tesi che si sarebbe trattato di una mera dichiarazione integrativa, inidonea ad assumere la veste di atto processuale poiché:
▪ la stessa è stata inoltrata <esclusivamente al procuratore della creditrice nella sua casella pec e giammai …depositata direttamente dalla parte interessata>>;
▪ l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo determina l'apertura di un autonomo giudizio di cognizione, assoggettato alle ordine regole processuali;
▪ la circostanza che l'Assessorato abbia fatto valere elementi volti ad
<erodere il credito non vale certamente a renderla di per sé una memoria difensiva>>; infatti, il terzo, a fronte dell'avvenuta instaurazione del giudizio endo-esecutivo di cui all'art. 549 cpc, qualora intenda eccepire fatti estintivi anteriori al pignoramento, è tenuto a costituirsi nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina processuale, <non essendo sufficienti delle mere asserzioni nella dichiarazione stessa>>.
6 ▪ in ogni caso, ove si volesse considerare la nota dell'Assessorato come atto difensivo, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 182 cpc;
la norma richiamata riguarda fattispecie diverse da quella venuta in rilievo nella specie, in cui manca in radice un atto suscettibile di valere come costituzione in giudizio, sicché non possono sorgere problemi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
- l'Assessorato, al contrario, richiamando il ragionamento scandito nell'ordinanza del dicembre 2019, sostiene che:
▪ il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la nota del 02.10.2018 alla stregua di un atto di costituzione in giudizio (sia pure irrituale), poiché la procedura risultava ormai giunta nella fase dell'accertamento dell'obbligo del terzo e il suo contenuto recava
<riferimenti espressi a mandati di pagamento, decreti di chiusura progetti, procedure esecutive in corso antecedenti a quella per cui era causa, idonei ad integrare fatti estintivi del credito oggetto di accertamento>>;
▪ poiché tale nota è stata ritualmente prodotta in giudizio direttamente dalla ricorrente, il GE avrebbe dovuto invitare il creditore procedente <a dedurre sull'oggetto del giudizio come ridefinito dalla documentazione prodotta dal creditore>>.
4.1. Per risolvere la problematica, occorre fare riferimento alle regole che governano la materia probatoria.
Ad avviso dello Scrivente, il punto nodale non è correlato alla ricostruzione della natura attribuibile alla nota del 02.10.2018.
Anche a voler accedere alla tesi propugnata dalla difesa attorea per la quale la predetta nota dovrebbe qualificarsi come una mera dichiarazione integrativa, l'aspetto che va focalizzato è il seguente: una volta che la predetta nota è stata prodotta da parte creditrice, quella nota ha assunto la veste di documento interno al processo, per cui il G.E. non avrebbe potuto non tener conto ai fini del decidere.
Si tratta di un aspetto ancorato al principio di acquisizione della prova.
Per il principio di acquisizione della prova, una volta che la prova sia entrata nel processo, ossia acquisita, il giudice può prescindere dal fatto che vi sia entrata per iniziativa della parte onerata oppure dell'altra, o, nei casi ammessi, per sua iniziativa. La regola dell'acquisizione probatoria costituisce una attenuazione del principio dispositivo. La prova acquisita, nel momento in cui entra a far parte delle emergenze di causa, può esplicare efficacia non solo a favore ma anche contro la parte che l'ha proposta. Nella vicenda in esame, non pare revocabile in dubbio che la nota del 02.10.2018 faccia (e faceva) parte del compendio documentale di causa, essendo stata acquisita su impulso del creditore procedente.
Ed invero:
- è la stessa difesa attorea che evidenzia di averla prodotta e contestata;
può citarsi un frammento delle note conclusive del 25/09/2023: <Si ribadisce che all'udienza del 31.10.2018…lo scrivente procuratore produceva la dichiarazione integrativa, contestandone il contenuto e rilevando che tutte le difese sostenute erano meramente labiali, oltrechè infondate e comunque non supportate da documentazione attestante quanto riportato>> (pag. 3, 4^ capoverso);
- la circostanza che l'ordinanza definitoria del giudizio incidentale ex 549 cpc abbia preso posizione su tale nota, tentando di indagarne la natura e trarne conseguenze sul
7 piano processuale, è sintomo inequivoco che la stessa è stata considerata alla stregua di un dato di causa. Non sembra quindi condivisibile la valutazione di inutilizzabilità espressa nella richiamata ordinanza. Tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono a formare la piattaforma conoscitiva del decisum giudiziale.
Si sarebbe potuto addivenire ad una statuizione di non utilizzabilità soltanto attraverso il filtro del giudizio di ammissibilità/inammissibilità. In questo senso, il principio dell'acquisizione della prova sarebbe potuto risultare recessivo a fronte di prove raccolte con modalità illecite o anomale e come tali, secondo un certo orientamento, inammissibili. Ma non è questo il caso;
nessuna delle parti ha mai prospettato doglianze in ordine alle modalità di ingresso in giudizio della nota del 02.10.2018.
Nella direzione ermeneutica ora tratteggiata, è orientata anche la giurisprudenza di legittimità. È stato sottolineato che <nel sistema processual-civilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio>>. [Sez. U, Sentenza
n. 28498 del 23/12/2005 (Rv. 586372 – 01].
Si è specificato ulteriormente che <In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione>> [Sez. 3 - , Sentenza n.
7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457 - 01)] Dunque, in virtù delle superiori coordinate esegetiche, la nota del 02.10.2018 (e la documentazione alle stessa annessa) integrano (ed integravano) a tutti gli effetti delle emergenze documentali di causa, pienamente valutabili ed utilizzabili ai fini della formazione del libero convincimento del giudice. L'ordinanza ex art. 549 c.p.c. avrebbe dovuto sindacare nel merito, ai fini di un effettivo accertamento dell'obbligo del terzo, il contenuto delle allegazioni dell'Assessorato nel documento citato, ritualmente introdotto nel giudizio proprio dal creditore procedente.
5. Venendo ora al merito della causa, la verifica in ordine alla consistenza e alla capienza dell'esposizione debitoria del terzo pignorato impone di ricostruire i rapporti di dare/avere intercorrenti tra debitore esecutato e debitor debitoris.
L'esame dell'apparato documentale restituisce la seguente situazione.
A) Con DA 1668 del 06/05/2011 è stato approvato il Piano Regionale Offerta
Formativa (PROF) 2011. A valere su tale programma, è stato bandito l'Avviso pubblico n. 5 del 01/03/2011, modificato dall'avviso pubblico n. 6 del 15/03/2011, volto a finanziare l'organizzazione di corsi di formazione negli ambiti FORM (formazione inziale), FAS (formazione ambiti speciali) e FC-FP (formazione continua e permanente).
Dalla DDG n. 2116 del 17/05/2011 e dal relativo allegato [docc. 8 e 8-bis ric.] emerge che l' di IS ha ottenuto l'ammissione a finanziamento dei CP_12 seguenti progetti:
➢ IF2011A0492 per un costo massimo approvato di € 406.650;
➢ IF2011A0493 per un costo massimo approvato di € 162.000;
8 ➢ IF2011C0172 per un costo massimo approvato di € 53.200. Successivamente, la DA n. 4667 del 30/11/2011 ha approvato il PROF 2011 integrativo. In tale contesto, con delibera n. 4097 del 22/12/2011, l' ha CP_16 ottenuto il finanziamento dei seguenti ulteriori progetti [doc. 9 e 9-bis ric.]:
➢ IF2011A0492a (integrativo di IF2011A0492) per un costo massimo approvato di € 102.000;
➢ IF2011A0493a (integrativo di IF2011A0493) per un costo massimo approvato di € 81.000.
Sul punto, la difesa erariale ha evidenziato che:
➢ con decreto n. 6900 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0492, è stato accertato un credito dell' di € 13.903,73, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6903 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0493, è stato accertato un credito dell' di € 5.759,14, pari al saldo tra quanto CP_12 riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6907 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011C0172, è stato accertato un credito dell' di € 1.892,85, pari al saldo tra quanto CP_12 riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6902 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0492a, è stato accertato un credito dell' di € 32.592,51, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6905 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A493a, è stato accertato un credito dell' di € 24.082,75, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato.
Complessivamente, dunque, per i progetti IF2011A0492, IF2011A0493,
IF2011C0172, IF2011A0492a, IF2011A0493a, le somme ancora da elargire al debitore esecutato ammontano ad € 78.230,98. Su tale credito, risultano emessi i seguenti mandati di pagamento [doc. 3
Assessorato]:
1. 2/2018 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 8/2017, pari ad € 8963,89 in favore di;
CP_17
2. 68/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 446/2015 pari ad € 7.968,73 in favore di;
CP_17
3. 378/2017 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 328/2016 pari ad € 2635,60 in favore di;
Parte_5
4. 3/2018 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 331/2015 pari ad € 1831,83 in favore di;
Parte_6
5. 14/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 227/2015 pari € 16.126,32 in favore di;
Controparte_8
6. 99/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 332/2015 pari ad € 5049,72 in favore di . Parte_7 Scomputando l'importo globale dei suddetti mandati dall'ammontare dei finanziamenti ancora dovuti per i progetti legati al PROF, risulta un credito residuo di €
36.655,39.
B) Con DDG n. 3697 del 12/08/2011 è stato approvato l'Avviso n. 19/2011, recante la seguente denominazione: “Avviso per la Presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale”.
9 Nell'ambito di tale programma, a seguito della DDG n. 4950 del 30/12/2011, l' di IS si è visto finanziare i seguenti progetti [doc. 11 e 11-bis ric.]: CP_12
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 per un importo di € 108.500
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0376 per un importo di € 122.600
Con comunicato del 10/05/2012, pubblicato nella GURS n. 20 del 18/05/2012, è stata attivata la seconda finestra di presentazione delle domande di finanziamento a valere sull'Avviso n. 19/2011. La DDG 5347 del 21/12/2012 ha disposto l'ammissione a finanziamento dei seguenti progetti presentati dal debitore esecutato [doc. 12 e 12-bis ric.]: Org_
- .IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 per un importo di € 107.992,00 Org_
- .IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 per un importo di € 122.600,00
Di seguito vengono illustrate le vicende che hanno interessato i singoli interventi: Org_
- per il progetto CIP IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 risulta dovuto un saldo sul FSE di € 5.952,58 e un saldo per il completamento pari a € 4.928,67 [cfr. doc. 5 (7) Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/376 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 380 del 01/02/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di € 3.511,75, erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 4 Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 1411 del 07/03/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di € 3.599,73 erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 5 Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 1408 del 07/03/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di euro 12.260,00 erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 6 Assessorato]. Dunque, rispetto all'Avviso 19/2011, la posizione creditoria di ammonta ad CP_12
€ 10.881,25.
C) Con DDG n. 3699 del 12/08/2011 è stato approvato l'Avviso pubblico 20/2011 avente ad oggetto <percorsi formativi per il rafforzamento occupabilità e adattabilità forza lavoro periodo 2012/2014>>.
In merito al suddetto avviso, i progetti finanziati presentati da sono stati [cfr. CP_12
DDG 2079 del 31/05/2012 e relativo allegato sub doc. 10 e 10-bis ric.]: Org_
- CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 Org_
- CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 L'Assessorato ha precisato che: Org_
- il progetto .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 è stato chiuso con decreto n.
575 del 24/02/2016 il quale ha accertato un credito di € 32.779,63, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
Org_
- il progetto CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 è stato chiuso con decreto n. 591 del 24/02/2016 il quale ha accertato un credito di € 20.537,60, pari al saldo CP_12 tra quanto riconosciuto e quanto già erogato. Pertanto, il residuo creditizio dovuto rispetto all'Avviso pubblico 20/2011 è pari ad
€ 53.317,23.
D) Nell'ambito del Piano Giovani – Priorità 3, sono stati finanziati:
- il progetto CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/098
- il progetto CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/082
10 Il primo è stato chiuso con un saldo dovuto di € 193.714 [cfr. DDS 1973 del
21/03/2017 - doc. 3 ric.], il secondo con un saldo a credito di € 67.213,30 [cfr. DDS 720 del 13/02/2017 - doc. 1 Assessorato].
Con DDS n. 6754 del 14/09/2017 [doc. 4 ric.] è stato autorizzato il pagamento di €
161.296,33 in favore di per dare attuazione all'ordinanza di Parte_8 assegnazione emessa nella procedura esecutiva recante R.G.Es. 256/2016. L'importo da corrispondere è stato ripartito in quota percentuale sui predetti saldi e sono stati emessi i mandati di pagamento nn. 1119/2017, 1118/2017, 1117/2017 e
1116/2017 [cfr. doc. 2 Assessorato].
Ne consegue che, in correlazione al Piano Giovani – Priorità 3, emerge un credito in favore di pari ad € 99.630,97 CP_12
E) Per l'annualità formativa 2014-2015, è stato attivato il Piano Giovani – III annualità. l' ha ottenuto dall'Assessorato il finanziamento dei progetti sotto CP_12 elencati:
- CIP CodiceFiscale_4
- CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-541 Il primo è stato chiuso con un saldo dovuto di € 94.700 [cfr. DDS 886 del 22/03/2018 - doc. 6 ric.], il secondo con un saldo a credito di € 134.739,18 [cfr. DDS
887 del 22/03/2018 - doc. 7 ric.].
Il saldo globale da corrispondere per il Piano Giovani – III annualità, quindi, si sostanzia in un credito di € 229.509,18.
F) Infine, rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale tipologia B
(operatore tecnico-grafico, informatico commerciale), il DDG 7165 del 03/10/2017 [doc. 5 ric.] ha accertato un credito residuo in favore di pari ad € 29.941,73. CP_12
Sommando le somme oggetto dei saldi indicati sub lettere A), B), C), D), E) ed F), si ricava un credito residuo di nei confronti dell'Assessorato ammontante ad € CP_12
459.935,75
Tale posta creditoria, tuttavia, risulta interamente indisponibile e vincolata a causa delle procedure esecutive presso terzi notificate all'Assessorato in data antecedente al pignoramento della sig.ra Pt_1
In materia esecutiva, opera il principio prior in tempore potior in iure.
Nell'espropriazione presso terzi tale principio può tradursi nell'affermazione che, a fronte del concorso di più pignoramenti, gli atti successivi che importano vincoli di indisponibilità non hanno effetto in pregiudizio di quelli notificati in data antecedente e i cui effetti non sono ancora esauriti (fatti salvi i casi di trascrizione anteriore).
In forza di tale postulato, occorre esaminare l'attestazione prodotta dall'Assessorato in cui viene effettuata una ricognizione delle procedure esecutive che, alla data di notifica del pignoramento della sig.ra (13/04/2017) risultano ancora pendenti ovvero Pt_1 definite mediante ordinanza di assegnazione [cfr. doc. 7]. La forza probatoria di tale documento è intimamente connessa alla natura di certificazione amministrativa. Si tratta infatti di un documento proveniente da una amministrazione pubblica con effetti ricognitivi e di partecipazione a terzi di fatti accertati da parte di un soggetto titolare di funzioni pubbliche (si confronti la definizione di certificato contenuta nell'art. 1, c. 1 lett. f) DPR 445/2000). Tale certificazione è stata correttamente munita:
i) dell'indicazione della persona fisica titolare dell'organo ii) del timbro e della sottoscrizione
11 elementi, questi, che garantiscono la sicura riconducibilità del documento all'organismo assessoriale. La Suprema Corte ha evidenziato che <gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa>>
[Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012 (Rv. 621447 - 01) nello stesso senso, Sez. 3,
Sentenza n. 3654 del 24/02/2004 (Rv. 570463 - 01)]. La superiore certificazione dimostra che, allorquando è stata avviata l'azione esecutiva della ricorrente, l'Assessorato risultava già destinatario di una moltitudine di pignoramenti promossi da altri creditori, molti dei quali definiti con assegnazione delle somme, per un ammontare complessivo di € 462.972,08.
Tenuto conto dell'entità delle somme pignorate con atti precedentemente notificati, il residuo credito di € 459.935,75 appare del tutto indisponibile, in quanto eroso dai pregressi pignoramenti e dalle assegnazioni già disposte per un importo maggiore.
Nel rispetto del principio cronologico, il superiore credito è vincolato al soddisfacimento delle procedure più antiche non ancora esaurite, risalenti ad anni precedenti rispetto a quella in cui si colloca l'iniziativa di parte ricorrente. Alla luce di tutte le superiori coordinate esegetiche, il ricorso non merita accoglimento.
6. La natura della controversia, la particolarità delle questioni trattate e l'andamento del procedimento (considerati i provvedimenti intervenuti nel corso della fase sommaria) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso;
ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
IS, 11/07/2024
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
12
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 30/04/2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. FRANZONE GIUSEPPE (C.F.: - PEC: C.F._2
– Fax 0934.553257) ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il proprio studio a IS Viale della Regione n. 30, come da procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
, in persona dell'Assessore pro tempore (C.F. ,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IS (C.F.
), presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, si domicilia, il quale dichiara P.IVA_2 di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC
Email_2
- convenuti –
E NEI CONFRONTI DI
- , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 tutti rappresentati dall'avv. CARÀ PIER MARIA;
- , rappresentato dall'avv. CANNATA GIORGIO;
Parte_2
- rappresentato dall'avv. ASARO ANTONIO;
CP_11
CONCLUSIONI: come in atti
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 10/02/2020, ha esposto sul Parte_1 piano fattuale:
- di aver introdotto una procedura esecutiva mobiliare presso terzi (R.G.Es.
216/2017) per conseguire in via coattiva il pagamento di crediti vantati nei confronti dell' di IS;
Controparte_12
- che il terzo pignorato (l' Organizzazione_1
) ha reso dichiarazione negativa in ordine alla sussistenza di debiti nei
[...] confronti del debitore esecutato [doc. D];
1 - che, al fine di contestare tale dichiarazione, ha introdotto il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo previsto dall'art. 549 cpc [doc. E];
- che per la trattazione del subprocedimento è stata fissata l'udienza del 30/10/2018 ma né il debitore esecutato né il terzo pignorato decisero di costituirsi;
- che, a questa udienza, ha provveduto a contestare la dichiarazione dell' , pervenuta a mezzo PEC in data 02/10/2018, con la quale veniva CP_1 riconosciuto un credito di soli € 29.941,73 [doc. H];
- che, con ordinanza del 06/12/2018, il G.E. ha accertato, alla luce delle prove CP_ documentali offerte in ordine alle somme dovute dall'Assessorato, un credito dell' rispetto al terzo pignorato pari ad € 358.481,88, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite e fissando per la prosecuzione del processo esecutivo l'udienza del giorno 11/02/2019 [doc. I];
- che l'ordinanza definitoria del subprocedimento è stata opposta dall'Assessorato ai sensi dell'art. 617 c. 2 cpc, con contestuale istanza di sospensione;
- che, nell'ambito di tale opposizione, il G.E. ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 549 cpc con provvedimento del 09/02/2019, assegnando il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito a cura della parte interessata.
In forza delle circostanze sopra tratteggiate, sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:
a) il G.E., nel sospendere gli effetti dell'ordinanza ex 549 cpc, ha errato nel ritenere che la nota PEC trasmessa dall'Assessorato il 2.10.2018, configurasse un atto di costituzione in giudizio, viziato da un difetto di assistenza e quindi bisognevole di regolarizzazione ai sensi del 182 cpc;
invero, si è trattato di una mera dichiarazione integrativa, inidonea ad assumere la veste di atto processuale poiché:
▪ la stessa è stata inoltrata <esclusivamente al procuratore della creditrice nella sua casella pec e giammai …depositata direttamente dalla parte interessata>>;
▪ l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo determina l'apertura di un autonomo giudizio di cognizione, assoggettato alle ordine regole processuali;
▪ la circostanza che l'Assessorato abbia fatto valere elementi volti ad
<erodere il credito non vale certamente a renderla di per sé una memoria difensiva>>; infatti, il terzo, a fronte dell'avvenuta instaurazione del giudizio endo-esecutivo di cui all'art. 549 cpc, qualora intenda eccepire fatti estintivi anteriori al pignoramento, è tenuto a costituirsi nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina processuale, <non essendo sufficienti delle mere asserzioni nella dichiarazione stessa>>.
b) in ogni caso, ove si volesse considerare la nota dell'Assessorato come atto difensivo, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 182 cpc;
la norma richiamata riguarda fattispecie diverse da quella venuta in rilievo nella specie, in cui manca in radice un atto suscettibile di valere come costituzione in giudizio, sicché non possono sorgere problemi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
c) nel merito, l'accertamento contenuto nell'ordinanza ex 549 cpc in ordine all'ammontare del credito è fondato;
la creditrice procedente ha dato prova del rapporto da cui deriva il credito posto in esecuzione e ha prodotto <i titoli da cui risultano i crediti vantati dall'ente esecutato nei confronti dell' Parte_3
per un importo complessivo pari ad euro 358.481,88… In
[...]
2 particolare, come già osservato nella memoria di contestazione in ordine al predetto credito è emerso quanto segue. A) l' è creditrice della Controparte_13 Organizzazione_2
, delle seguenti Organizzazione_1 somme relative ad un parte dei progetti finanziati dall'
[...]
: Organizzazione_1
1) € 134.739,18 per somme residue del finanziamento approvato con DDS n 3078 del 4.06.2015 in favore dell' di IS (Doc. 1); Controparte_12
2) € 94.770,00 per somme residue del finanziamento approvato con DDS n 3082 del 4.06.2015 in favore di di IS (Doc. 2); Controparte_12
3) € 193.714,00 per saldo dovuto giusto DDS n 1973 del 21.03.2017 in favore di IS (Doc. 3); Controparte_13
4) € 99.030,97 per residuo attivo del pignoramento n 256/2016 R.G.E. del Tribunale di IS risultante dal D.D.S. di liquidazione n 6754 del 14.09.2017
(Doc. 4); CP_ 5) € 29.941,73 per credito di IS certificato dal D.D.G. n 7165 del 3.10.2017 (Doc. 5); Si rappresenta che la somma pari ad € 229.509,18, risultante dalla somma dei crediti di cui ai punti 1 e 2 sopra riportati, trova altresì conferma nei successivi D.D.S n 886 (progetto CIP 2012.SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-557 – CUP G99J14002010001- III annualità) e D.D.S. n 887 (progetto CIP
2012. – CUP G99J14002000001 - III CodiceFiscale_3 annualità) emessi in data 22.03.2018 i quali certificano definitivamente e incontrovertibilmente la debenza delle somme ivi indicate da parte dell'Assessorato nei confronti di di IS (Docc nn 6 e 7) Controparte_12
[…] L' di IS risulta, altresì, creditore nei confronti Controparte_12 dell' di altre somme dovute per diversi progetti, Controparte_1 relativi al Piano Regionale dell'Offerta Formativa anno 2011, di cui si ha certezza che sono stati approvati dall'Assessorato Regionale di competenza, regolarmente avviati e completati… I progetti finanziati dall con DDG 2116 del Controparte_1
17 maggio 2011 e DDG 4907 del 22 dicembre 2011(Docc. 8, 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter) sono
i seguenti:
1) IF2011A0492 per complessive ore 3.000 e per € 406.650,00;
2) IF2011A0493 per complessive ore 1.200 e per € 162.000,00;
3) IF2011C0172 per complessive ore 400 e per € 53.200,00;
4) IF2011A0492a per complessive ore 750 e per € 102.000,00;
5) IF2011A0493a per complessive ore 600 e per € 183.000,00. Altri progetti finanziati con DDG 2079 del 31 maggio 2012 (Docc. 10 e 10 bis) sono i seguenti: 1) 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 per complessive ore 2.650 e per € 390.504,00; 2) 2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 per complessive ore 3.000 e per € 442.080,00.
Altri progetti finanziati con DDG 4950 del 30 dicembre 2011 (Docc. 11 e 11 bis) sono i seguenti:
1) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 per complessive € 108.500,00;
2) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0376 per complessive € 122.600,00.
3 Altri progetti finanziati con DDG 5347 del 21 dicembre 2012 (Doc. 12 e 12 bis) sono i seguenti:
1) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 per complessive € 107.992,00;
2) 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 per complessive € 122.600,00>>. Sono state dunque rassegnate le seguente conclusioni: <VOGLIA L' ILL.MO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE LAVORO respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese - in accoglimento del presente ricorso, dire e ritenere legittima e fondata l'ordinanza ex art 549 cpc del G.E. Dott.ssa Palamara emessa in data 06.12.2018 vuoi con riferimento alla mancanza dei presupposti dell'applicazione dell'art. 182 cpc, vuoi con riferimento all'esistenza ed all'effettivo ammontare del credito vantato dall' nei confronti dell' di riferimento;
- CP_12 Organizzazione_3 conseguentemente dichiarare illegittima l'ordinanza di sospensione emessa dal G.E. dott.ssa Insinga in data 07.12.2019 in quanto assolutamente viziata ed infondata, per tutte le argomentazioni sopra svolte;
- con vittoria di spese, compensi legali per il presente giudizio oltre a spese generali di studio ex D.M. n. 55/2014 ed accessori di legge>>. L si è Controparte_14 costituito in giudizio e ha censurato la prospettazione avversaria, articolando le seguenti difese:
- in omaggio al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, l'ordinanza che ha sospeso gli effetti del provvedimento ex art. 549 cpc ha fornito una corretta interpretazione della nota del 02.10.2018: la stessa non poteva essere considerata una mera integrazione di quanto dichiarato in precedenza, atteso che la procedura risultava ormai giunta nella fase dell'accertamento dell'obbligo del terzo e il suo contenuto recava
<riferimenti espressi a mandati di pagamento, decreti di chiusura progetti, procedure esecutive in corso antecedenti a quella per cui era causa, idonei ad integrare fatti estintivi del credito oggetto di accertamento>>;
- la nota del 02.10.2018 ha prodotto un mutamento alla fisionomia del giudizio ex
549 cpc;
la procedura endoesecutiva era stata attivata per superare la dichiarazione negativa resa in prima battuta dall'Assessorato, per cui l'oggetto del giudizio ex 549 cpc si è modificato allorquando l'Amministrazione ha riconosciuto parzialmente il proprio debito nei confronti dell' poiché tale nota è stata ritualmente prodotta in giudizio Pt_4 direttamente dalla ricorrente, il GE avrebbe dovuto invitare il creditore procedente <a dedurre sull'oggetto del giudizio come ridefinito dalla documentazione prodotta dal creditore>>;
- in ogni caso, riscontrato il carattere non rituale delle difese svolte dal terzo pignorato, il giudice avrebbe dovuto concedere un termine per sanare il vizio di assistenza ai sensi dell'art. 182 cpc;
- nel merito, dall'esame dei rapporti di dare e avere correlati ai vari progetti finanziati, risulta effettivamente un saldo a credito in favore di nonostante ciò, le CP_12 somme ancora dovute devono ritenersi del tutto indisponibili, data la presenza di numerose ordinanze di assegnazione, adottate in altre procedure esecutive, anteriori alla notifica del pignoramento per cui è causa;
l'ammontare delle somme assegnate (pari ad
€ 399.243,11) supera di gran lunga l'importo del credito azionato in via esecutiva per cui
<non può dirsi raggiunta la prova del fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, né accertata la sussistenza in capo all' di un credito residuo alla data di Controparte_15 notifica del pignoramento della . Parte_1
La causa è risultata matura per la decisione sulla base dei documenti offerti dalle parti.
È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 30/04/2024.
4 Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. È utile sinteticamente rammentare che, nell'ambito dell'espropriazione presso terzi, qualora sorgano contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo pignorato, l'art. 549 cpc attribuisce alla parte procedente la possibilità di provocare, con istanza da rivolgere al giudice dell'esecuzione, l'apertura di un incidente endo-esecutivo, di carattere cognitorio, volto all'accertamento dell'obbligo del terzo.
Tale incidente è definito con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. Questa ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso ed essa è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 cpc. L'oggetto di questa successiva ed eventuale impugnazione investe il diritto sostanziale oggetto delle dichiarazione e delle successive contestazioni. L'iter del giudizio di opposizione è disciplinato dall'art. 618 cpc secondo cui il giudice dell'esecuzione <all'udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà>>. Ebbene, il presente procedimento origina dalla scelta del creditore procedente di instaurare il giudizio di merito, per svolgere un accertamento a cognizione piena - rispetto alla fase sommaria - sulla sussistenza ed entità dell'obbligo del terzo (
[...]
). Organizzazione_1
3. Chiarito ciò, in via preliminare va affrontata l'eccezione di tardività della costituzione in giudizio dell' convenuto. CP_1
La difesa attorea evidenzia come la comparsa dell'Amministrazione sia stata depositata in giudizio il 25/05/2020, a fronte di una prima udienza calendarizzata per il giorno 28/05/2020, quindi oltre il termine libero dei dieci giorni prima ex art. 416 cpc. L'eccezione non può essere condivisa. È noto che la costituzione tardiva comporta, ai sensi dell'art. 416 c. 2 cpc, la decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto. Il suddetto principio, però, non trova applicazione nel caso in cui l'udienza di discussione venga rinviata d'ufficio prima della data fissata e prima che l'udienza stessa si sia aperta. In tale ipotesi, va riscontrata una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione, con conseguenza spostamento in avanti del termine per costituirsi in giudizio.
Siffatta opzione esegetica è accolta in seno alla giurisprudenza di legittimità. Può richiamarsi, innanzitutto, l'arresto delle Sezioni Unite n. 14288/2007 che ha condotto all'affermazione del seguente principio: <Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla "udienza di discussione", non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente
5 tenuta in sostituzione della prima>> (Sez. U, Sentenza n. 14288 del 20/06/2007 (Rv.
597383 - 01). L'indicazione nomofilattica è stata poi uniformemente seguita dalle successive pronunce intervenute sulla problematica, le quali hanno ribadito che <Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati con riferimento alla "udienza" dall'art. 416 cod. proc. civ. per la costituzione del convenuto in primo grado e dall'art. 436 cod. proc. civ. per la costituzione dell'appellato, non si deve aver riguardo all'udienza originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella eventualmente fissata in dipendenza del sopravvenuto rinvio d'ufficio della stessa, a modifica del precedente decreto di fissazione, ed effettivamente tenuta in sostituzione della prima>> (Sez. L, sent. n. 8684 del 29/04/2015 (Rv. 635119 - 01).
Nel caso in esame, la prima udienza è stata fissata ab origine il giorno 28/05/2020 e, successivamente, è stata rinviata d'ufficio al giorno 09/02/2021. Il rinvio d'ufficio è stato disposto fuori udienza, con provvedimento depositato in data 12/05/2020, prima della comparizione delle parti.
In questa situazione, il vaglio in ordine all'osservanza dei termini ex 416 cpc va riferito non all'udienza del 28/05/2020 bensì a quella del 09/02/2021. Ne deriva che l'Assessorato, costituitosi il 25/05/2020, non è incorso in alcuna decadenza e tanto la comparsa quanto la documentazione prodotta a supporto sono pienamente valutabili ai fini della decisione della lite.
4. Sempre in ottica preliminare, bisogna occuparsi della questione che coinvolge la dichiarazione resa dall'Assessorato, nella qualità di terzo pignorato, in seno alla nota del
02.10.2018 [doc. H ric.].
I profili controversi interessano:
- la natura giuridica di tale atto, se qualificabile come atto processuale o mera dichiarazione integrativa (di quella negativa rilasciata in prima battuta nel dicembre 2017);
- ove inquadrabile come memoria difensiva, la necessità di concedere un termine all'Assessorato, ai sensi dell'art. 182 cpc, per sanare il difetto di assistenza legato alla deduzione di circostanze difensive senza il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato. Le posizioni esegetiche sviluppate dalle parti possono così riassumersi:
- la ricorrente prospetta la tesi che si sarebbe trattato di una mera dichiarazione integrativa, inidonea ad assumere la veste di atto processuale poiché:
▪ la stessa è stata inoltrata <esclusivamente al procuratore della creditrice nella sua casella pec e giammai …depositata direttamente dalla parte interessata>>;
▪ l'istanza di accertamento dell'obbligo del terzo determina l'apertura di un autonomo giudizio di cognizione, assoggettato alle ordine regole processuali;
▪ la circostanza che l'Assessorato abbia fatto valere elementi volti ad
<erodere il credito non vale certamente a renderla di per sé una memoria difensiva>>; infatti, il terzo, a fronte dell'avvenuta instaurazione del giudizio endo-esecutivo di cui all'art. 549 cpc, qualora intenda eccepire fatti estintivi anteriori al pignoramento, è tenuto a costituirsi nelle forme e nei tempi prescritti dalla disciplina processuale, <non essendo sufficienti delle mere asserzioni nella dichiarazione stessa>>.
6 ▪ in ogni caso, ove si volesse considerare la nota dell'Assessorato come atto difensivo, ciò non sarebbe sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 182 cpc;
la norma richiamata riguarda fattispecie diverse da quella venuta in rilievo nella specie, in cui manca in radice un atto suscettibile di valere come costituzione in giudizio, sicché non possono sorgere problemi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
- l'Assessorato, al contrario, richiamando il ragionamento scandito nell'ordinanza del dicembre 2019, sostiene che:
▪ il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto considerare la nota del 02.10.2018 alla stregua di un atto di costituzione in giudizio (sia pure irrituale), poiché la procedura risultava ormai giunta nella fase dell'accertamento dell'obbligo del terzo e il suo contenuto recava
<riferimenti espressi a mandati di pagamento, decreti di chiusura progetti, procedure esecutive in corso antecedenti a quella per cui era causa, idonei ad integrare fatti estintivi del credito oggetto di accertamento>>;
▪ poiché tale nota è stata ritualmente prodotta in giudizio direttamente dalla ricorrente, il GE avrebbe dovuto invitare il creditore procedente <a dedurre sull'oggetto del giudizio come ridefinito dalla documentazione prodotta dal creditore>>.
4.1. Per risolvere la problematica, occorre fare riferimento alle regole che governano la materia probatoria.
Ad avviso dello Scrivente, il punto nodale non è correlato alla ricostruzione della natura attribuibile alla nota del 02.10.2018.
Anche a voler accedere alla tesi propugnata dalla difesa attorea per la quale la predetta nota dovrebbe qualificarsi come una mera dichiarazione integrativa, l'aspetto che va focalizzato è il seguente: una volta che la predetta nota è stata prodotta da parte creditrice, quella nota ha assunto la veste di documento interno al processo, per cui il G.E. non avrebbe potuto non tener conto ai fini del decidere.
Si tratta di un aspetto ancorato al principio di acquisizione della prova.
Per il principio di acquisizione della prova, una volta che la prova sia entrata nel processo, ossia acquisita, il giudice può prescindere dal fatto che vi sia entrata per iniziativa della parte onerata oppure dell'altra, o, nei casi ammessi, per sua iniziativa. La regola dell'acquisizione probatoria costituisce una attenuazione del principio dispositivo. La prova acquisita, nel momento in cui entra a far parte delle emergenze di causa, può esplicare efficacia non solo a favore ma anche contro la parte che l'ha proposta. Nella vicenda in esame, non pare revocabile in dubbio che la nota del 02.10.2018 faccia (e faceva) parte del compendio documentale di causa, essendo stata acquisita su impulso del creditore procedente.
Ed invero:
- è la stessa difesa attorea che evidenzia di averla prodotta e contestata;
può citarsi un frammento delle note conclusive del 25/09/2023: <Si ribadisce che all'udienza del 31.10.2018…lo scrivente procuratore produceva la dichiarazione integrativa, contestandone il contenuto e rilevando che tutte le difese sostenute erano meramente labiali, oltrechè infondate e comunque non supportate da documentazione attestante quanto riportato>> (pag. 3, 4^ capoverso);
- la circostanza che l'ordinanza definitoria del giudizio incidentale ex 549 cpc abbia preso posizione su tale nota, tentando di indagarne la natura e trarne conseguenze sul
7 piano processuale, è sintomo inequivoco che la stessa è stata considerata alla stregua di un dato di causa. Non sembra quindi condivisibile la valutazione di inutilizzabilità espressa nella richiamata ordinanza. Tutte le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono a formare la piattaforma conoscitiva del decisum giudiziale.
Si sarebbe potuto addivenire ad una statuizione di non utilizzabilità soltanto attraverso il filtro del giudizio di ammissibilità/inammissibilità. In questo senso, il principio dell'acquisizione della prova sarebbe potuto risultare recessivo a fronte di prove raccolte con modalità illecite o anomale e come tali, secondo un certo orientamento, inammissibili. Ma non è questo il caso;
nessuna delle parti ha mai prospettato doglianze in ordine alle modalità di ingresso in giudizio della nota del 02.10.2018.
Nella direzione ermeneutica ora tratteggiata, è orientata anche la giurisprudenza di legittimità. È stato sottolineato che <nel sistema processual-civilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio>>. [Sez. U, Sentenza
n. 28498 del 23/12/2005 (Rv. 586372 – 01].
Si è specificato ulteriormente che <In materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione>> [Sez. 3 - , Sentenza n.
7923 del 23/03/2024 (Rv. 670457 - 01)] Dunque, in virtù delle superiori coordinate esegetiche, la nota del 02.10.2018 (e la documentazione alle stessa annessa) integrano (ed integravano) a tutti gli effetti delle emergenze documentali di causa, pienamente valutabili ed utilizzabili ai fini della formazione del libero convincimento del giudice. L'ordinanza ex art. 549 c.p.c. avrebbe dovuto sindacare nel merito, ai fini di un effettivo accertamento dell'obbligo del terzo, il contenuto delle allegazioni dell'Assessorato nel documento citato, ritualmente introdotto nel giudizio proprio dal creditore procedente.
5. Venendo ora al merito della causa, la verifica in ordine alla consistenza e alla capienza dell'esposizione debitoria del terzo pignorato impone di ricostruire i rapporti di dare/avere intercorrenti tra debitore esecutato e debitor debitoris.
L'esame dell'apparato documentale restituisce la seguente situazione.
A) Con DA 1668 del 06/05/2011 è stato approvato il Piano Regionale Offerta
Formativa (PROF) 2011. A valere su tale programma, è stato bandito l'Avviso pubblico n. 5 del 01/03/2011, modificato dall'avviso pubblico n. 6 del 15/03/2011, volto a finanziare l'organizzazione di corsi di formazione negli ambiti FORM (formazione inziale), FAS (formazione ambiti speciali) e FC-FP (formazione continua e permanente).
Dalla DDG n. 2116 del 17/05/2011 e dal relativo allegato [docc. 8 e 8-bis ric.] emerge che l' di IS ha ottenuto l'ammissione a finanziamento dei CP_12 seguenti progetti:
➢ IF2011A0492 per un costo massimo approvato di € 406.650;
➢ IF2011A0493 per un costo massimo approvato di € 162.000;
8 ➢ IF2011C0172 per un costo massimo approvato di € 53.200. Successivamente, la DA n. 4667 del 30/11/2011 ha approvato il PROF 2011 integrativo. In tale contesto, con delibera n. 4097 del 22/12/2011, l' ha CP_16 ottenuto il finanziamento dei seguenti ulteriori progetti [doc. 9 e 9-bis ric.]:
➢ IF2011A0492a (integrativo di IF2011A0492) per un costo massimo approvato di € 102.000;
➢ IF2011A0493a (integrativo di IF2011A0493) per un costo massimo approvato di € 81.000.
Sul punto, la difesa erariale ha evidenziato che:
➢ con decreto n. 6900 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0492, è stato accertato un credito dell' di € 13.903,73, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6903 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0493, è stato accertato un credito dell' di € 5.759,14, pari al saldo tra quanto CP_12 riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6907 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011C0172, è stato accertato un credito dell' di € 1.892,85, pari al saldo tra quanto CP_12 riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6902 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A0492a, è stato accertato un credito dell' di € 32.592,51, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
➢ con decreto n. 6905 del 01/10/2015, di chiusura del progetto IF2011A493a, è stato accertato un credito dell' di € 24.082,75, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato.
Complessivamente, dunque, per i progetti IF2011A0492, IF2011A0493,
IF2011C0172, IF2011A0492a, IF2011A0493a, le somme ancora da elargire al debitore esecutato ammontano ad € 78.230,98. Su tale credito, risultano emessi i seguenti mandati di pagamento [doc. 3
Assessorato]:
1. 2/2018 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 8/2017, pari ad € 8963,89 in favore di;
CP_17
2. 68/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 446/2015 pari ad € 7.968,73 in favore di;
CP_17
3. 378/2017 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 328/2016 pari ad € 2635,60 in favore di;
Parte_5
4. 3/2018 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 331/2015 pari ad € 1831,83 in favore di;
Parte_6
5. 14/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 227/2015 pari € 16.126,32 in favore di;
Controparte_8
6. 99/2016 per la liquidazione dell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura R.G.Es. 332/2015 pari ad € 5049,72 in favore di . Parte_7 Scomputando l'importo globale dei suddetti mandati dall'ammontare dei finanziamenti ancora dovuti per i progetti legati al PROF, risulta un credito residuo di €
36.655,39.
B) Con DDG n. 3697 del 12/08/2011 è stato approvato l'Avviso n. 19/2011, recante la seguente denominazione: “Avviso per la Presentazione di progetti per la realizzazione a titolo sperimentale del secondo, terzo e quarto anno dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale”.
9 Nell'ambito di tale programma, a seguito della DDG n. 4950 del 30/12/2011, l' di IS si è visto finanziare i seguenti progetti [doc. 11 e 11-bis ric.]: CP_12
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 per un importo di € 108.500
- CIP 2007.IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0376 per un importo di € 122.600
Con comunicato del 10/05/2012, pubblicato nella GURS n. 20 del 18/05/2012, è stata attivata la seconda finestra di presentazione delle domande di finanziamento a valere sull'Avviso n. 19/2011. La DDG 5347 del 21/12/2012 ha disposto l'ammissione a finanziamento dei seguenti progetti presentati dal debitore esecutato [doc. 12 e 12-bis ric.]: Org_
- .IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 per un importo di € 107.992,00 Org_
- .IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 per un importo di € 122.600,00
Di seguito vengono illustrate le vicende che hanno interessato i singoli interventi: Org_
- per il progetto CIP IT.051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/0374 risulta dovuto un saldo sul FSE di € 5.952,58 e un saldo per il completamento pari a € 4.928,67 [cfr. doc. 5 (7) Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/376 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 380 del 01/02/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di € 3.511,75, erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 4 Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2327 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 1411 del 07/03/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di € 3.599,73 erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 5 Assessorato]; Org_
- per il progetto .IT051.PO.003/IV/H/F/9.2.11/2350 nulla è dovuto giacché con D.D.G. n. 1408 del 07/03/2017 si è decretata la chiusura del progetto con invito all'Ente alla restituzione della somma di euro 12.260,00 erogata in eccesso rispetto agli importi rendicontati e ammessi [cfr. doc. 6 Assessorato]. Dunque, rispetto all'Avviso 19/2011, la posizione creditoria di ammonta ad CP_12
€ 10.881,25.
C) Con DDG n. 3699 del 12/08/2011 è stato approvato l'Avviso pubblico 20/2011 avente ad oggetto <percorsi formativi per il rafforzamento occupabilità e adattabilità forza lavoro periodo 2012/2014>>.
In merito al suddetto avviso, i progetti finanziati presentati da sono stati [cfr. CP_12
DDG 2079 del 31/05/2012 e relativo allegato sub doc. 10 e 10-bis ric.]: Org_
- CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 Org_
- CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 L'Assessorato ha precisato che: Org_
- il progetto .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0104 è stato chiuso con decreto n.
575 del 24/02/2016 il quale ha accertato un credito di € 32.779,63, pari al saldo tra CP_12 quanto riconosciuto e quanto già erogato;
Org_
- il progetto CIP .IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0123 è stato chiuso con decreto n. 591 del 24/02/2016 il quale ha accertato un credito di € 20.537,60, pari al saldo CP_12 tra quanto riconosciuto e quanto già erogato. Pertanto, il residuo creditizio dovuto rispetto all'Avviso pubblico 20/2011 è pari ad
€ 53.317,23.
D) Nell'ambito del Piano Giovani – Priorità 3, sono stati finanziati:
- il progetto CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/098
- il progetto CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/082
10 Il primo è stato chiuso con un saldo dovuto di € 193.714 [cfr. DDS 1973 del
21/03/2017 - doc. 3 ric.], il secondo con un saldo a credito di € 67.213,30 [cfr. DDS 720 del 13/02/2017 - doc. 1 Assessorato].
Con DDS n. 6754 del 14/09/2017 [doc. 4 ric.] è stato autorizzato il pagamento di €
161.296,33 in favore di per dare attuazione all'ordinanza di Parte_8 assegnazione emessa nella procedura esecutiva recante R.G.Es. 256/2016. L'importo da corrispondere è stato ripartito in quota percentuale sui predetti saldi e sono stati emessi i mandati di pagamento nn. 1119/2017, 1118/2017, 1117/2017 e
1116/2017 [cfr. doc. 2 Assessorato].
Ne consegue che, in correlazione al Piano Giovani – Priorità 3, emerge un credito in favore di pari ad € 99.630,97 CP_12
E) Per l'annualità formativa 2014-2015, è stato attivato il Piano Giovani – III annualità. l' ha ottenuto dall'Assessorato il finanziamento dei progetti sotto CP_12 elencati:
- CIP CodiceFiscale_4
- CIP 2012SIXXXPAC00/10001/PG/5003/FG/III-541 Il primo è stato chiuso con un saldo dovuto di € 94.700 [cfr. DDS 886 del 22/03/2018 - doc. 6 ric.], il secondo con un saldo a credito di € 134.739,18 [cfr. DDS
887 del 22/03/2018 - doc. 7 ric.].
Il saldo globale da corrispondere per il Piano Giovani – III annualità, quindi, si sostanzia in un credito di € 229.509,18.
F) Infine, rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale tipologia B
(operatore tecnico-grafico, informatico commerciale), il DDG 7165 del 03/10/2017 [doc. 5 ric.] ha accertato un credito residuo in favore di pari ad € 29.941,73. CP_12
Sommando le somme oggetto dei saldi indicati sub lettere A), B), C), D), E) ed F), si ricava un credito residuo di nei confronti dell'Assessorato ammontante ad € CP_12
459.935,75
Tale posta creditoria, tuttavia, risulta interamente indisponibile e vincolata a causa delle procedure esecutive presso terzi notificate all'Assessorato in data antecedente al pignoramento della sig.ra Pt_1
In materia esecutiva, opera il principio prior in tempore potior in iure.
Nell'espropriazione presso terzi tale principio può tradursi nell'affermazione che, a fronte del concorso di più pignoramenti, gli atti successivi che importano vincoli di indisponibilità non hanno effetto in pregiudizio di quelli notificati in data antecedente e i cui effetti non sono ancora esauriti (fatti salvi i casi di trascrizione anteriore).
In forza di tale postulato, occorre esaminare l'attestazione prodotta dall'Assessorato in cui viene effettuata una ricognizione delle procedure esecutive che, alla data di notifica del pignoramento della sig.ra (13/04/2017) risultano ancora pendenti ovvero Pt_1 definite mediante ordinanza di assegnazione [cfr. doc. 7]. La forza probatoria di tale documento è intimamente connessa alla natura di certificazione amministrativa. Si tratta infatti di un documento proveniente da una amministrazione pubblica con effetti ricognitivi e di partecipazione a terzi di fatti accertati da parte di un soggetto titolare di funzioni pubbliche (si confronti la definizione di certificato contenuta nell'art. 1, c. 1 lett. f) DPR 445/2000). Tale certificazione è stata correttamente munita:
i) dell'indicazione della persona fisica titolare dell'organo ii) del timbro e della sottoscrizione
11 elementi, questi, che garantiscono la sicura riconducibilità del documento all'organismo assessoriale. La Suprema Corte ha evidenziato che <gli atti ed i certificati della P.A., essendo assistiti da una presunzione di legittimità, in difetto di prova contraria, possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi sia parte in causa>>
[Sez. 3, Sentenza n. 3253 del 02/03/2012 (Rv. 621447 - 01) nello stesso senso, Sez. 3,
Sentenza n. 3654 del 24/02/2004 (Rv. 570463 - 01)]. La superiore certificazione dimostra che, allorquando è stata avviata l'azione esecutiva della ricorrente, l'Assessorato risultava già destinatario di una moltitudine di pignoramenti promossi da altri creditori, molti dei quali definiti con assegnazione delle somme, per un ammontare complessivo di € 462.972,08.
Tenuto conto dell'entità delle somme pignorate con atti precedentemente notificati, il residuo credito di € 459.935,75 appare del tutto indisponibile, in quanto eroso dai pregressi pignoramenti e dalle assegnazioni già disposte per un importo maggiore.
Nel rispetto del principio cronologico, il superiore credito è vincolato al soddisfacimento delle procedure più antiche non ancora esaurite, risalenti ad anni precedenti rispetto a quella in cui si colloca l'iniziativa di parte ricorrente. Alla luce di tutte le superiori coordinate esegetiche, il ricorso non merita accoglimento.
6. La natura della controversia, la particolarità delle questioni trattate e l'andamento del procedimento (considerati i provvedimenti intervenuti nel corso della fase sommaria) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: i) respinge il ricorso;
ii) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
IS, 11/07/2024
IL GIUDICE
Francesco Bongioanni
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